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Sentenza

Quesito: “laddove il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avval...
Quesito: “laddove il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi di un collaboratore ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115 del 2002, se l’ufficio possa procedere al pagamento autonomo della fattura emessa dal collaboratore, quando il consulente d’ufficio non sia titolare di partita IVA”.
Provvedimento 2 gennaio 2025 - Rimborso delle spese sostenute
dall’ausiliario del magistrato per le attività strumentali svolte dal
collaboratore di cui sia stato autorizzato ad avvalersi- Rif. Prot. DAG
n. 219793E del 29 ottobre 2024 - Risposta a quesito della Corte
d’appello di L’Aquila
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
m_dg_DAG_02.01.2025.0000057.U
Al sig. Presidente della Corte d’appello
di L’Aquila
Oggetto: Rimborso delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per
le attività strumentali svolte dal collaboratore di cui sia stato autorizzato
ad avvalersi- Rif. Prot. DAG n. 219793E del 29 ottobre 2024
Con nota prot.n. 14143/2024 del 29 ottobre u.s. la S.V. ha trasmesso a
quest’articolazione ministeriale un quesito volto a chiarire, laddove il
consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi di un
collaboratore ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115 del 2002, se “l’ufficio
possa procedere al pagamento autonomo della fattura emessa dal
collaboratore [omissis]”, quando il consulente d’ufficio non sia titolare di
partita IVA; alternativamente, codesta Presidenza ha chiesto di
confermare che le modalità operative osservate dagli Uffici del distretto
siano corrette: in particolare, riferisce che gli Uffici non effettuano il
pagamento del collaboratore, ma del consulente tecnico d’ufficio,
“..secondo la previsione dell’art. 56 T.U.S.G. citata; non esservi problemi
a considerare come spesa quella del collaboratore, attestata mediante la
documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento; il
collaboratore emette fattura dell’importo lordo comprensivo dell’IVA e
priva della ritenuta d’acconto (in quanto nel caso di specie il perito non è
sostituto d’imposta) imposta che provvederà a versare secondo il proprio
regime fiscale”.
Tale il tema del quesito, per gli aspetti procedurali deve confermarsi che
“ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi
dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai
quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in
base all'art. 56, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, tra quelle di cui
il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, …
potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore
dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno
specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al
medesimo richieste” (in tali termini Cass., sez. II civile, 28/02/2017,
n.5204); ragione per cui, è escluso che l’Ufficio possa dar seguito
al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il consulente
tecnico d’ufficio (anche ove quest’ultimo sia sprovvisto di partita IVA),
laddove l’incarico sia stato conferito al collaboratore non già dal giudice,
bensì dal consulente su autorizzazione del giudice.
Per gli aspetti più schiettamente fiscali, giova ricordare che la tematica
risulta disaminata da questa Direzione Generale con circolare del 18 luglio
2011 prot. DAG n. 96656U (all.1); in tale provvedimento, adottato in
conformità alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2011,
si legge: “nel caso di prestazioni rese da ausiliari non titolari di partita IVA
i cui compensi configurano un reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente ai sensi dell'art. 50, comma uno, lett. F) del TUIR, si deve
tener presente che qualora i rimborsi riguardino spese anticipate dal
dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro il relativo importo
non può essere assoggettato a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha
infatti fatto presente che nel determinare la base imponibile IRPEF per lo
svolgimento di incarichi riconducibili a fini tributari nei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui al predetto art. 50 lett. F) del TIUR,
occorre tener conto della circostanza che molto spesso, lo svolgimento
dell'incarico comporta la necessità di anticipare le spese autorizzate dal
committente che, tuttavia, per esigenze amministrative, non vengono
attestate mediante fattura intestata all'ufficio giudiziario e, pertanto, non
risultano formalmente sostenute in nome per conto dell’ufficio
committente. Sulla base di dette considerazioni ed al fine di evitare gli
effetti distorsivi della determinazione del reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente (in quanto agli esercenti di pubbliche funzioni non
titolari di partita IVA non hanno la possibilità di dedurre i costi a
differenza di quanto avviene per i titolari di reddito di lavoro autonomo o
di impresa) la predetta Agenzia ha precisato che l'orientamento espresso
in precedenza deve essere inteso nel senso che devono considerarsi
sostenute dal titolare del reddito di lavoro dipendente, nell'esclusivo
interesse dell'ufficio giudiziario/datore di lavoro secondo quanto stabilito
con la circolare ministeriale n. 326/E/1997 (cfr. paragrafo 2.1), le spese
anticipate dall’ausiliario del giudice autorizzate dall'ufficio giudiziario che
ha conferito l'incarico ed analiticamente da questi rimborsati. Consegue
pertanto che il relativo rimborso non deve essere incluso nella base
imponibile del reddito di lavoro dipendente percepito dal consulente e gli
eventuali compensi erogati dal consulente ai propri collaboratori
costituiranno reddito solo in capo a questi ultimi sulla base della
categoria di reddito alla quale gli stessi sono riconducibili”.
In tali termini va quindi risposto al quesito formulato da codesta Corte,
pregando altresì la S.V. di diramare la presente nota agli uffici giudiziari
del proprio distretto.
Cordialità
Roma, 2 gennaio 2025
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
Avv. Antonino Sugamele

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