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Sentenza

Rapporto di lavoro - Subordinazione - Datore di lavoro. (Cc, articolo 2697)...
Rapporto di lavoro - Subordinazione - Datore di lavoro. (Cc, articolo 2697)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato. Rispetto al rapporto di lavoro subordinato si distingue il contratto d’opera ex art. 2222 c.c. in quanto quest’ultima tipologia contrattuale individua il contenuto dell’obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera, o di un servizio, senza alcun vincolo di subordinazione. Trattasi di un discrimine difficile da individuare quando si è in presenza di rapporti di lavoro che si pongono al confine tra autonomia e subordinazione perchè, pur possedendo alcuni elementi tipici della subordinazione, rimangono autonomi. Infine, per distinguere il rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo occorre fare riferimento al (già cennato) assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, con la precisazione che altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

    Tribunale di Vallo della Lucania, sezione lavoro, 12 giugno 2025 n. 388
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della ### e ### in persona del dott. ### in
funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi dell'anno 2022 ### avente ad oggetto: “retribuzione”,
e vertente
TRA
### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###in ###, presso lo
studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, come da
procura agli atti; RICORRENTE
E
SOC. ### srls (p.iva: ###) in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliata in ### via ###, presso lo studio
dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura
agli atti; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.06.2025,
da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### conveniva
in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ### srls in persona
del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere
testualmente le seguenti conclusioni:… “accertare e dichiarare che
tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ai sensi dell'art. 2094 c.c. e ciò per i periodi indicati
in narrativa; b) accertare e dichiarare la fondatezza delle doglianze
del ricorrente ed, in forza dei titoli e delle causali di cui in narrativa,
condannare “###” s.r.l.s. -in persona del l.r.p.t., al pagamento in
favore del ricorrente della somma di euro 4.900,00 (importo al
netto) di cui all'allegato prospetto contabile, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo
soddisfo ex art. 429 c.p.c. oltre ogni somma dovuta per differenza
contributiva, in subordine, della somma ### che l'adito Giudice
riterrà di Giustizia; d) condannare la resistente al pagamento delle
competenze di giudizio, con attribuzione allo scrivente Avvocato
che se ne dichiara antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si
costituiva in giudizio la ### srls in persona del legale
rappresentante p.t., che nel contestare la domanda, concludeva
per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed
indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi
ed all'espletamento della ### e successivamente, all'odierna
udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa
come da dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Preliminarmente, ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro
contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze
retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi
analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio
prodotto dal lavoratore.
Quindi, l'eccezione deve essere rigettata.
Inoltre, deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del
ricorso, atteso che la domanda - ad avviso del giudicante -
contiene esplicitamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle
dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha
prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione
alle dipendenze della ditta resistente limitatamente al periodo
risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “cameriere”.
I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta
convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di
parametro normativo di individuazione della natura subordinata
del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del
lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del
datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini
specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo
riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro),
oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo
nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Civ. sez. lav. n.
15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del
lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra
le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009,
n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n.
4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di
subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e
di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento
delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore
d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del
prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli
elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto
come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in
parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle
dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere
la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla
retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari
di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo
corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile
rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta
incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto
di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi €
5.799,83.
La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in
favore del ricorrente ### della somma complessiva lorda di €
5.799,83, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del
dovuto al soddisfo.
Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e
vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in
dispositivo.
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e
vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della ### in persona del Giudice del ###
definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta
con ricorso del 22.03.2022 da ### nei confronti della ### srls in
persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza,
deduzione ed eccezione reietta, così provvede: - Accoglie il ricorso
e dichiara che tra il ricorrente ### e la ### srls in persona del
legale rappresentante p.t., è intercorso un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato
in ricorso con mansioni di “cameriere”, e per l'effetto, condanna la
parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma
complessiva lorda di € 5.799,83 oltre interessi e rivalutazione dal
dovuto sino al soddisfo; - condanna la ### srls in persona del
legale rappresentante p.t., in favore del ricorrente ### alla
rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00
oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con
attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; - liquida il
compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a
carico di parte resistente.
Avv. Antonino Sugamele

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