REGIME PATRIMONIALE - Spese effettuate per i bisogni della famiglia, conto cointestato e diritto al rimborso. (Cc, articoli 143, 316-bis e 1298; Cpc, articoli 91, 96 e 189)
A norma degli artt. 143 e 316-bis c.c., sussistono in capo ai coniugi precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità. Dunque, la maggiore contribuzione da parte del marito alle spese familiari è assolutamente coerente con le richiamate disposizioni normative e non giustifica la domanda di pagamento svolta in giudizio: l’attore era l’unico a percepire un reddito da lavoro, essendo la moglie, per scelta dei coniugi, dedicata alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, con un carico di lavoro che non le consentiva di svolgere un’attività lavorativa retribuita, così da compensare con il lavoro domestico quello svolto dal marito.
Tribunale Milano, sezione V, sentenza 10 maggio 2025 n. 3810 - Giudice Spinnler
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2023 promossa da:
P1 (C.F. (...) con il patrocinio dell'avv. …e con elezione di domicilio in VIA ….( BG ) presso l'avvocato
suddetto
ATTORE
contro
C1 (C.F. (...) ) con il patrocinio dell'avv. …con elezione di domicilio in VIA …20062 …presso lo studio
dell'avvocato suddetto
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. P1 ha convenuto in giudizio la signora C1
chiedendo:
"IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che le somme presenti sul conto corrente comune alle parti n. (...) presso la
filiale n. (...) di (...) del C2 sono di esclusiva proprietà del signor P1 per tutte le ragioni dedotte in
narrativa; per l'effetto, dichiarare che la signora C1 ha illegittimamente prelevato la somma di Euro
42.545,95, oltre interessi sino al soddisfo e, conseguentemente, condannarla alla restituzione di tale
somma, oppure di un'eventuale somma inferiore che codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare, in
favore del signor P1.
- accertare e dichiarare che il rifiuto della signora C1 di aderire alla negoziazione assistita sia stato
del tutto ingiustificato e, conseguentemente, condannare la signora C1 , oltre che al pagamento delle
spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai fini di cui all'art. 96 c.p.c."
Si è costituita in giudizio la sig.ra C1 chiedendo:
"Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande proposte dal signor P1 in quanto infondate in fatto e i n diritto;
In via riconvenzionale:
condannare l'odierno attore ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa."
Verificata l'impossibilità di una definizione transattiva della lite, respinte le richieste istruttorie
formulate dalla convenuta e fissata l'udienza ex art. 189 c.p.c. , il 16.04.2025, all'esito del deposito
delle memorie di cui ai numeri 1,2 e 3 della richiamata disposizione normativa, il Giudice ha
trattenuto la causa in decisione.
In sintesi, l'attore ha agito nei confronti della signora C1 allo scopo di ottenere la restituzione di Euro
42.545,95 che assume essere stati illegittimamente prelevati dal conto cointestato n. acceso presso C2.
Assume l'attore che le somme presenti sull'anzidetto conto corrente sarebbero di sua esclusiva
proprietà , così da vincere la presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto, essendo stato il
conto alimentato quasi esclusivamente dal proprio reddito da lavoro e l'apporto economico della
sig. C1 limitato al versamento di modesti canoni di locazione ricavati da un immobile di sua
proprietà. Allega che la scelta di gestire le spese familiari tramite un conto cointestato era stata
dettata da mere ragioni pratiche di gestione familiare, senza che ciò implicasse un intento donativo
a favore dell'ex coniuge.
In tesi dell'attore la signora C1 avrebbe, pertanto, illegittimamente prelevato per scopi personali ed
estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia Euro 42.545,95 a fronte di un saldo iniziale
pari a Euro 69.095,38.
La signora C1 ha chiesto il rigetto delle domande avversarie evidenziando che, per comune accordo,
aveva rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi completamente alla gestione della casa
e alla cura dei sette figli minori della coppia. Ha contestato il carattere illecito dei prelievi affermando
che le somme prelevate dal conto comune erano state utilizzate esclusivamente per far fronte alle
esigenze quotidiane dei figli anche in ragione del fatto che l'ex coniuge, a seguito della separazione,
aveva sospeso ogni contributo economico a partire da marzo 2023 sino a luglio del medesimo anno,
nonostante fosse a conoscenza della totale assenza di reddito in capo alla convenuta. Ha negato che
sia stata superata alcuna presunzione di comproprietà delle giacenze sul conto corrente ed ha
evidenziato che la richiesta restitutoria aveva ad oggetto una somma superiore alla metà del denaro
presente sul conto corrente a inizio anno 2023, ossia Euro 42.545,95 a fronte di un totale presente sul
conto a gennaio 2023 di Euro 69.095,38.
In via riconvenzionale, la sig.ra C1 ha chiesto la condanna dell'attore per lite temeraria, sottolineando
la strumentalità dell'azione giudiziaria e il suo intento punitivo più che patrimoniale.
Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti. In
primo luogo, si osserva che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ex art.
1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che
nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità delle somme giacenti sul conto salva la prova
contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla
cointestazione stessa (Cass. Civ. n. 28772/2023, n. 4838/2021, n. 18777/2015).
A Fronte della presunzione legale di solidarietà dei crediti oggetto di deposito su conto corrente
cointestato prevista dalla norma richiamata e della presunzione legale di uguaglianza delle quote
spettanti ai cointestatari del conto, ai sensi dell'art. 1298 ultimo comma c.c. , l'attore, che ha chiesto
la condanna della convenuta alla restituzione di una somma superiore al 50% delle giacenze sul
conto cointestato sul presupposto che tale somma fosse stata utilizzata per spese personali della
stessa e non per esigenze familiari, ha l'onere di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme giacenti
sul conto corrente.
Tale prova non è stata offerta.
Lo stesso attore ha riconosciuto che il conto corrente era alimentata, seppure in misura inferiore
rispetto al marito, dalla signora d che vi versava il canone di locazione percepito da un immobile di
sua proprietà in Cassano D'Adda (cfr p. p dell'atto di citazione ) , come dalla stessa dimostrato (doc.
9 convenuta).
La diversa contribuzione alla formazione della provvista del conto corrente è dipesa, come allegato
dalla convenuta, con affermazione non contestata dall'attore, dalla scelta di indirizzo familiare
compiuta di comune accordo dai coniugi di privilegiare l'attività lavorativa svolta dall'attore
delegando integralmente alla moglie la gestione ordinaria e straordinaria degli incombenti
domestici e familiari. La composizione del nucleo familiare, costituito da 7 figli minori, era
evidentemente incompatibile con lo svolgimento da parte della signora C1 di un'attività lavorativa
retribuita.
E' riconosciuto dallo stesso attore che l'anzidetto conto corrente era destinato alla soddisfazione delle
esigenze familiari (pag. 3 atto di citazione). Tale assunto è confermato anche dall'esame degli estratti
conto per gli anni 2022 e 2023 prodotti da parte attrice da cui emerge che le somme giacenti sul conto
corrente erano utilizzate per fare fronte alle spese familiari (doc. 2 attore cfr spese "liceo scientifico",
"supermercato LINES Cassano d'Acida", "supermercato B.", "F.C. SAS", "macelleria equina") . Si tratta
di prelievi e di pagamenti per piccole somme all'evidenza riferibili unicamente all'economia
familiare. Sullo stesso conto risultano anche accreditate somme versate dall'INPS a titolo di "assegno
unico per 7 figli" (doc. 2 e 6 attore).
A norma degli artt. 143 e 316-bis c.c., sussistono in capo ai coniugi precisi doveri di reciproca
assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive
sostanze e capacità. Dunque la maggiore contribuzione da parte del marito alle spese familiari è
assolutamente coerente con le richiamate disposizioni normative e non giustifica la domanda di
pagamento svolta in giudizio: l'attore era l'unico a percepire un reddito da lavoro, essendo la moglie,
per scelta dei coniugi, dedicata alle incombenze domestiche ed alla cura dei figli, con un carico di
lavoro che non le consentiva di svolgere un'attività lavorativa retribuita, così da compensare con il
lavoro domestico quello svolto dal marito.
Come è noto, la giurisprudenza costante ritiene che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e
riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di
cui all'art. 143 c.c. , che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato, non determinano
alcun diritto al rimborso (cfr. Cass. 28772/2023; 18749/2004 10942/2015; 10927/2018).
L'estratto del conto corrente della convenuta ( doc. 7 e 7 bis ), sul quale sono confluiti i prelievi
effettuati tramite bonifico dal conto cointestato tra gennaio e febbraio 2023, dimostrano come,
contrariamente all'assunto dell'attore, quest'ultima, che si era separata dal marito a causa delle
ripetute violenze subite ( cfr denuncia sub. doc. 1 e avviso di conclusione indagini preliminari sub.
doc. 6 ), non ha utilizzato tali somme per sue esigenze personali, bensì per spese strettamente
familiari, in ragione delle difficoltà economiche in cui si è trovata a seguito della separazione, a fronte
della mancata contribuzione da parte del marito alle spese di mantenimento dei figli (cfr denuncia
sub. doc. 5 ter e doc. 6 avviso conclusione indagini; cfr scambio whatsapp sub. doc. 5 che dimostrano
la situazione di difficoltà economica della convenuta) ed essendo la stessa priva di reddito: l'attore a
marzo 2023 ha cessato di versare il suo stipendio sul conto cointestato (p. 3 dell'atto di citazione ) e
di contribuire al mantenimento dei figli fino a luglio 2023. A settembre 2023 il giudice della
separazione ha ordinato all'attore di versare alla convenuta, a titolo di contributo per il
mantenimento dei 7 figli, la somma di Euro 2.200,00 ed Euro 400,00 in favore dell'ex coniuge, oltre a
dovere versare il 100% delle spese straordinarie relative alla prole (cfr. doc. 8 ). Dunque , i prelievi
effettuati dalla convenuta sul conto corrente cointestato per somme eccedenti il 50% delle giacenze
sul conto corrente risultano ampiamente giustificate e non danno diritto alla ripetizione di somma
alcuna da parte dell'attore.
Riassumendo : a ) l'attore non ha assolto all'onere della prova necessario a superare la presunzione
legale di cui all'art. 1298 c.c., essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente era stato
aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell'intera famiglia e che alla
formazione della provvista non aveva contribuito in via esclusiva l'attore; b) è incontestata l'esistenza
di accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi in base ai quali la moglie avrebbe rinunciato
a svolgere un'attività lavorativa per dedicarsi integralmente ai bisogni della famiglia ed
all'allevamento dei 7 figli, dunque la convenuta dipendeva interamente dal marito per la sua
sussistenza e quella dei figli; c) sussistono tra i coniugi, ex artt. 143 e 316-bis c.c., precisi doveri di
reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle
rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica
esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all'art. 143 c.c.; e) i prelievi effettuati dalla
convenuta dal conto comune sul proprio conto non servivano per soddisfare spese personali della
signora C1 bensì per far fronte alle spese destinate a soddisfare esclusivamente esigenze della
famiglia e dei numerosi figli
Per le ragioni esposte vanno respinte tutte le domande proposte dall'attore.
In ragione della soccombenza dell'attore, va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
quest'ultimo.
Parimenti va rigettata la medesima domanda proposta dalla convenuta: la soccombenza in giudizio
non è ragione sufficiente alla condanna ex art. 96 c.p.c. né il complesso delle difese svolte dall'attore
denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia
costituzionale.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'attore le spese del giudizio che
vengono liquidate in dispositivo, a norma del D.M. n. 147 del 2022, applicati i compensi medi tariffari
corrispondenti al valore della controversia (26.001/52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge tutte le domande proposte da P1
- Condanna P1 a rifondere a C1 le spese del giudizio che liquida in curo 7.616,00 per compensi, oltre
il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta;
Conclusione
Così deciso in Milano, il 10 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2025.
12-07-2025 00:48
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