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Sentenza

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno cagionato da cosa in custodia - Responsab...
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno cagionato da cosa in custodia - Responsabilità - Caso fortuito (Costituzione, articolo 2; Cc, articoli 1227, 2043 e 2051)

Adita in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia la Corte d’Appello di Napoli precisa che la violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato interrompe il nesso eziologico tra la res in custodia e l’evento dannoso. Si individua nella condotta incauta della vittima una circostanza tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il fortuito, idoneo a far escludere la responsabilità del proprietario della res, ai sensi sia dell’articolo 2051 c.c.. che dell’articolo 2043 c.c..

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’articolo 1227, I, c.c.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Se, da un lato, è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, dall’altro lato è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

    Corte di appello di Napoli, sezione IX, 8 settembre 2025 n. 4140
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott.
### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3382/20 RG,
avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 cc.”, Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11480/19,
pubblicata il 31 Dicembre 2019; causa posta in decisione, giusta
ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025, all'esito dell'udienza del
15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i
termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 21 Luglio 2025), e
pendente tra:
### (###), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. ###
(###), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente
indirizzo di ### APPELLANTE
E
COMUNE DI ###, in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura,
rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. ### con il quale
è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di ###
APPELLATO
CONCLUSIONI: ###ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025
(tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i ### delle parti, a
mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai
rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata nei confronti del Comune di
### (nata il ###) esponeva che il giorno 7 Dicembre 2011, alle
ore 10:00 circa, si era trovata nella frazione di ### del suddetto
Comune. ### si apprestava a scendere le scale site alla ###
rampa, quando, a causa della rottura di uno scalino (non segnalato
e non visibile), era finita rovinosamente al suolo. ### aveva
riportato lesioni personali. Una volta accompagnata presso il ###
dell'ospedale ### delle ### le era stato diagnosticato un trauma
contusivo alla spalla destra, alla caviglia ed al piede sinistro;
escoriazioni al ginocchio destro.
A seguito di visita ortopedica, la diagnosi era stata precisata nei
termini seguenti:…frattura composta del trochite omerale di
sinistra e frattura composta del secondo distale del perone di
sinistra con spiccato linfedema… ### era stata dichiarata
clinicamente guarita, con i seguenti postumi permanenti: deficit di
abduzione negli ultimi 30 gradi e dell'extra-rotazione a carico della
spalla sinistra, nonché mononeurite dell'arto superiore sinistro in
postumi di frattura omerale.
Il Comune di ### ente proprietario della strada, era da ritenersi
responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc..
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via
bonaria.
Sulla base di queste premesse ### così concludeva: Dichiararsi
la responsabilità ex art. 2051 cc. del Comune di ### per difetto
di manutenzione della strada; Per l'effetto, condannarsi il Comune
di ### al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma
di euro 11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al
pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. ###
comparsa depositata il 25 Ottobre 2017, si costituiva il convenuto
Comune di ### chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
In via subordinata - sotto il profilo del quantum debeatur (quindi
per la denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea) -
l'ente territoriale contestava l'importo invocato dall'attrice a titolo
di risarcimento danni; in particolare il Comune si rifaceva alla
quantificazione operata dal medico fiduciario della compagnia ###
che aveva visitato la ### (l'ente locale provvedeva anche al
deposito in atti dell'elaborato del medico fiduciario di ###.
Nel corso del primo grado veniva sentita (all'udienza del 17 Aprile
2018) la teste ### addotta da parte attrice (figlia della medesima
###.
Altresì la ### di parte attrice dichiarava di “accettare” la suddetta
relazione medico-legale prodotta dal Comune di ### ergo, non si
insisteva nell'originaria richiesta di ammissione della CTU medico-
legale.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la
sentenza n. 11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019.
Il G.M. ha rigettato la domanda attrice, ed altresì ha integralmente
compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### con
citazione notificata il ### 2020. ### chiede, in accoglimento del
gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliersi la
domanda proposta in primo grado, e cioè: Dichiararsi la
responsabilità ex art. 2051 cc. del Comune di ### per difetto di
manutenzione della strada; Per l'effetto, condannarsi il Comune al
pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al pagamento
della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il
tutto, con la vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 5 Gennaio 2021, si è
costituito l'appellato Comune di ### chiedendo di rigettarsi il
gravame. ### territoriale, nella parte argomentativa della
comparsa di costituzione, ha anche espresso la doglianza, per il
fatto che il primo giudicante abbia compensato le spese del giudizio
tra le parti, discostandosi dal principio della soccombenza;
tuttavia, trattasi di doglianza, che non è sfociata nella proposizione
di un'impugnazione incidentale, avente ad oggetto il regime delle
spese del primo grado (appunto, si ribadisce come l'ente appellato
si sia limitato a chiedere il rigetto del gravame). ### ordinanza
comunicata il 29 Aprile 2025 - all'esito dell'udienza del 15 Aprile
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta - sulla
documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata
dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del
termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali,
nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo,
all'esito del quale il primo giudicante è addivenuto al rigetto della
domanda risarcitoria attorea.
Il Tribunale, per quel che concerne le dichiarazioni rese dalla teste
### ha osservato come quest'ultima non abbia fatto riferimento
alla rottura dello scalino - indicata in citazione come la causa della
caduta del pedone ### (madre della teste ###.
Ad avviso del G.M., neanche le allegate fotografie (effigianti il
luogo del sinistro) risultano chiarificatrici.
Il Tribunale ha anche evidenziato il mutamento della
prospettazione attorea, operato dall'attrice ### in sede di prima
memoria ex art. 183 co.6 cpc, rispetto alla versione fornita in sede
di atto introduttivo.
Infatti - come già accennato - nella citazione l'attrice aveva fatto
riferimento ad uno scalino rotto, non segnalato e non visibile.
Invece, nella prima memoria ex art. 183 co.6 cpc la ### ha riferito
di sampietrini del primo scalino non perfettamente in asse. Vi era
un dislivello del primo gradino non segnalato e non visibile. Né i
ciuffi d'erba (presenti tra un sampietrino e l'altro) agevolavano la
visibilità dei sampietrini non in asse.
Dunque - nell'ottica del primo giudicante - la diversità di
prospettazioni tra citazione e prima memoria ex art. 183 co.6 cpc
è sintomatica dell'incertezza e della contraddittorietà della causa
petendi; da qui il rigetto della domanda attrice (non essendo stato
provato il nesso eziologico tra il bene in custodia e le patite lesioni).
In linea generale ed astratta, osserva il Collegio come - anche
laddove ci si attenga al canone ermeneutico di cui all'art. 2051 cc.,
e non a quello di cui all'art. 2043 cc. - nondimeno il danneggiato è
gravato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la res (nel
caso di specie la rampa di scale sita alla Via U. ### di ### di
proprietà del Comune di ### e l'evento dannoso.
In altri termini - ove la cosa in custodia sia inerte e priva di
intrinseca pericolosità - spetta al danneggiato di dimostrare che lo
stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità,
tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del
danno; nonché dimostrare di avere tenuto un comportamento di
cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, non può ignorarsi come la danneggiata ###
fosse residente in ### cioè nella medesima frazione di ### in cui
si è verificato il sinistro. In data 7 Dicembre 2011 la ### in
compagnia della figlia ### era intenta a raggiungere a piedi il
mercato rionale; di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che
l'odierna appellante conoscesse lo stato dei luoghi.
Per giunta, la caduta si è verificata alle ore 10:00 circa del mattino;
quindi nulla quaestio sul fatto che vi fosse una situazione di piena
visibilità.
Né può trascurarsi come il pedone ### all'epoca dei fatti avesse
56 anni di età, in un contesto in cui non sono emersi problemi di
deambulazione, antecedenti al sinistro.
Orbene - anche in aggiunta alle argomentazioni espresse dal primo
Giudice - l'esame delle fotografie in atti (effigianti il luogo del
sinistro, e prodotte in prime cure dalla ### risulta decisivo, ai fini
della conferma della statuizione di rigetto della domanda attrice.
Le tre fotografie in atti effigiano una superficie in sampietrini
piuttosto uniforme; soltanto due sampietrini risultano lievemente
disconnessi. Peraltro, trattasi di disconnessione che certamente
non poteva sfuggire ad un pedone, che procedesse con una media
diligenza.
I due sampietrini disconnessi sono situati nei pressi di una
scalinata in discesa, in ordine alla quale sono stati immortalati
soltanto i primi due gradini.
I due sampietrini lievemente disconnessi non si trovano sul primo
gradino in discesa; piuttosto, essi sono situati a qualche
centimetro di distanza dal suddetto gradino; in mezzo vi è una
“striscia” di sampietrini perfettamente in asse.
Dunque lo stato dei luoghi non depone per l'attendibilità della
circostanza riferita dalla teste ### e cioè il precipitare della ###
per diversi scalini in discesa, dopo che era caduta.
Inoltre i rilievi fotografici non confermano la circostanza degli
scalini coperti di fogliame.
Gli scalini effigiati sono certamente caratterizzati da tracce di
umidità, presenti sulle “pareti” degli scalini medesimi. Tuttavia,
trattasi di una parte degli scalini, in alcun modo toccata dal pedone
in discesa.
In definitiva, non vi è prova dell'insidia, cioè della sussistenza del
pericolo occulto ed imprevedibile.
Dunque - anche con ulteriori argomenti - risulta confermato il
nucleo essenziale del ragionamento svolto dal primo Giudice, e
cioè che l'attrice ### non ha assolto all'onere di provare il nesso
eziologico tra la res (vale a dire la rampa di scale oggetto del
giudizio) e l'evento dannoso.
Significativamente la teste ### (escussa all'udienza del
17.4.2018) ha riferito di scalini tutti disastrati….
Il tenore della dichiarazione è tale, da far ritenere che non si sia
trattato di una situazione sconosciuta ed ignota, emersa soltanto
a seguito del sinistro in cui è incorsa la ### piuttosto, la
dichiarazione testimoniale evoca la pregressa consapevolezza che
la rampa presentasse nel suo insieme delle problematiche.
Di conseguenza, si delinea la ricorrenza del caso fortuito, integrato
dalla colpa esclusiva della danneggiata, per omessa diligenza
media.
In altri termini, il comportamento dell'utente è stato idoneo di per
sé a cagionare il sinistro; pedissequamente, va esclusa la
responsabilità del Comune.
Appunto, per costante giurisprudenza la violazione del dovere di
cautela interrompe il nesso eziologico tra la res in custodia e
l'evento dannoso (Cass. civ., n. 17443/19).
In punto di diritto, il Collegio condivide l'insegnamento, che
individua nella condotta incauta della vittima una circostanza, tale
da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da
integrare il fortuito, idoneo a far escludere la responsabilità
dell'ente pubblico proprietario, ai sensi sia dell'art. 2051 cc. che
dell'art. 2043 cc..
Significativamente, è stata anche evocata la nozione di eccezionale
imprudenza del danneggiato (Cass. civ., n. 27724/18).
Vale a dire l'odierna appellante, facendo uso di un'ordinaria
diligenza, ed a mezzo delle normali cautele, senz'altro avrebbe
potuto evitare la caduta.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto (con la
conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del
presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado Le spese del presente
grado - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza
dell'appellante ### pertanto, esse vengono poste a carico di
quest'ultima.
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Avuto riguardo all'importo invocato nell'atto di gravame dalla ###
a titolo di risarcimento danni (euro 11.401,75), trova applicazione
lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
###ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene di doversi
attestare sui valori minimi, dato che la prestazione professionale
resa dal ### di parte appellata non appare di particolare
complessità.
Ai fini della determinazione del compenso professionale
complessivo, deve riconoscersi il compenso anche per la fase
istruttoria, e non soltanto per le fasi introduttiva, di studio e
decisoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente
insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un
compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche
l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato,
anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a
contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase
di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste
dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado, si
riconosce a parte appellata l'importo di euro 2.906,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ###,
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, ### civile, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti del
Comune di ### avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019, così provvede: A)
Rigetta l'appello; B) ### al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio in favore del Comune di ### che liquida in
complessivi euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per
compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali
nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i
presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per
il versamento (da parte dell'appellante ### dell'ulteriore
contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.
Avv. Antonino Sugamele

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