RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO – Tribunale di Arezzo, 20 ottobre 2025 n. 655.
Il pregiudizio risarcibile riguarda soprattutto l’intensa sofferenza interiore, con riflessi anche dinamico-relazionali. Nell’ambito della responsabilità sanitaria, omissioni o ritardi che causano la perdita del concepito generano risarcibilità per entrambi i genitori.
all'applicazione del dispositivo “Propess” al fine di indurre la
maturazione della cervice uterina e di favorire il parto, senza alcun
esito. Né l'immersione della partoriente in una vasca con l'acqua
calda né la doccia calda propostale dai sanitari avevano mutato la
situazione clinica della sig.ra ### nel corso della mattinata del
25.12.2018, tanto che dall'esame del tracciato cardiotocografico
eseguito nel pomeriggio dello stesso giorno, “comparivano delle
decelerazioni variabili tipiche del feto, primo segnale di ipossia,
seppur lieve-media, transitoria”, e, successivamente, “### ore
19,40 comparvero nel CTG decelerazioni variabili significative ed
atipiche in quanto presentavano una riduzione della variabilità;”,
ovvero segnali di sofferenza fetale, che tuttavia non hanno indotto
i sanitari a ricorrere a un cesareo d'urgenza ma anzi a
somministrare dell'ossitocina alla sig.ra ### per indurre il
travaglio ed il parto naturale.
Alle ore 00:40 circa del 26.12.2018, nel tracciato cardiotocografico
iniziavano a comparire delle decelerazioni variabili atipiche con
variabilità assente, le quali facevano desumere che l'espulsione del
feto non sarebbe avvenuta in tempi brevi, essendo la progressione
del bambino a livello 2. Alle 01:20 circa, i battiti erano di solo 5 al
minuto ed il feto era già in sofferenza per ipossia subacuta, tale da
dover procedere urgentemente con l'esecuzione di un taglio
cesareo, decisione presa alle ore 02:10, ovvero dopo ben 50 minuti
di ulteriore travaglio. ### veniva fatta alle ore 02:38 e 22 minuti
dopo, a seguito di difficili e lunghe manovre, il feto veniva estratto
già deceduto.
Tali condotte secondo i ricorrenti, hanno determinato “un
allungamento significativo del tempo di esposizione del feto allo
stato di grave ipossia in atto e favorì il verificarsi degli eventi
successivi che determinarono le difficoltà incontrate nell'estrazione
della testa fetale nel taglio cesareo, con conseguente ed ulteriore
allungamento del tempo di esposizione del feto al grave stato di
ipossia con acidosi metabolica”. Il feto era posizionato, secondo i
dati della cartella clinica dell'intervento, “in rotazione occipito-
posteriore e la testa appare deflessa”: tali elementi avrebbero
dovuto indurre i sanitari alla procedura d'urgenza del taglio
cesareo, decisione che gli stessi avrebbero dovuto prendere
diverso tempo prima, ovvero quando la testa del bambino era
ancora alta e mobile, mentre al momento dell'estrazione il feto era
ormai in “rotazione sacrale dell'occipite con conseguente blocco
della testa”.
Pertanto, i ricorrenti hanno affermato che il decesso di ### era
stato determinato da una prolungata sofferenza per
ipossigenazione per prolungato travaglio, avendo deciso i sanitari
di proseguire con il parto vaginale anziché con il taglio cesareo,
quando ormai il danno ipossico celebrale si era in gran parte già
realizzato. Inoltre, per l'estrazione del feto i sanitari hanno
impiegato 22 minuti, quando invece per una normale estrazione
con taglio cesareo sarebbero sufficienti fra i 5 e i 10 minuti.
Dunque, secondo i ricorrenti, i sanitari dell'### di ### hanno
tenuto una condotta imprudente, negligente ed imperita, nonché
un comportamento attendista che ha determinato trascuratezza e
sottovalutazione del quadro clinico generale della partoriente
facendolo così sfociare in una situazione d'urgenza, dovuta ad una
violazione, da parte degli stessi, delle leges artis nella gestione del
travaglio, finendo per provocare la morte del feto. I ricorrenti
rappresentavano inoltre che per tali fatti si era aperto un
procedimento penale pendente avanti al Tribunale di ### nei
confronti del personale medico coinvolto nella vicenda per i reati
previsti dagli artt. 113, 589 e 590-sexies c.p. (conclusosi in corso
di causa con sentenza di assoluzione, passata in giudicato il ###
come da documentazione depositata in data ### dall'###
convenuta).
A fronte della ritenuta sussistenza del nesso causale tra l'evento
dannoso e la condotta dei sanitari, i ricorrenti hanno quindi
promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-
bis c.p.c., iscritto al n. RG 467/2023 di questo Tribunale,
nell'ambito del quale era stato nominato il collegio peritale
composto dal prof. dott. ### quale medico legale, e dal prof. dott.
### quale medico specialista in ostetricia e ginecologia. Inoltre,
sebbene al momento del deposito del ricorso in data ### le
operazioni peritali non fossero ancora concluse, l'art. 8 della legge
n. 24/2017 aveva comunque consentito alla parte ricorrente di
introdurre il giudizio di merito nelle forme del rito sommario di
cognizione, facendo salvi gli effetti della domanda.
Nel presente giudizio di merito, la parte ricorrente ha dedotto che
all'### sarebbero ascrivibili plurimi profili di colpa: - mancato
riconoscimento del peggioramento del tracciato ### - mancata
valutazione della posizione del feto; - anomalie verificatesi durante
il travaglio, le quali hanno causato un ritardo nell'esecuzione del
taglio cesareo che ha concorso in maniera determinante a
provocare la morte del feto.
Poiché il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo, i
ricorrenti hanno proposto l'odierno giudizio per ottenere il
risarcimento dei danni. In particolare, i. la sig.ra ### e il sig. ###
quali genitori di ### hanno chiesto il risarcimento del danno non
patrimoniale per la sofferenza e per la radicale trasformazione
della loro vita causata dalla perdita del figlio nella misura di €
309.580,00 ciascuno; ii. la sig.ra ### in qualità di nonna materna,
non convivente con la famiglia ma comunque dimorante in ###
ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la
morte del nipote in € 131.508,00.
Quanto ai danni patrimoniali, i ricorrenti hanno chiesto la condanna
al rimborso degli esborsi documentati nonché delle spese dell'###
comprensive di spese legali e tecniche per un totale di €
21.124,74.
Si è costituita in giudizio l'### eccependo in via preliminare la
carenza di legittimazione attiva dei sig.ri ### e ### i quali hanno
dichiarato di agire in giudizio in qualità rispettivamente di padre
biologico e di nonna materna di ### senza allegare alcuna prova
a dimostrazione del loro status. Inoltre, l'### ha eccepito
l'inutilizzabilità nel giudizio della consulenza tecnica del Pubblico
Ministero resa nel procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di ### allegata dai ricorrenti a supporto delle proprie
asserzioni.
Relativamente ai fatti di causa, la convenuta ha dedotto che a
seguito del ricovero in data ### della sig.ra ### i controlli del
CTG eseguiti il ### alle ore 5:00, alle ore 08:30, alle ore 11:30 e
infine alle ore 16:47 risultavano tutti nella norma, così come il
battito cardiaco fetale e la temperatura corporea. La convenuta ha
altresì dedotto che la sig.ra ### veniva accompagnata in sala
parto alle ore 19:20, a seguito della somministrazione di
ossitocina, e alle ore 00:50 del 26.12.2018 iniziava il periodo
espulsivo, allorquando il tracciato CTG presentava decelerazioni
variabili. Alle ore 02:10, dopo più di un'ora di spinte da parte della
paziente senza esito favorevole, e in una condizione in cui il CTG
era diventato patologico, veniva sospesa l'infusione di ossitocina e
la partoriente veniva trasferita in sala operatoria per taglio
cesareo; alle ore 02:38 veniva incisa la cute e dopo 22 minuti
veniva estratto un feto morto.
La convenuta ha sostenuto che non vi fu, da parte dei sanitari
dell'### alcuna violazione delle leges artis nella gestione del
travaglio della sig.ra ### in quanto: i. il personale medico ha
correttamente assunto la decisione di interrompere il parto
naturale e procedere con il taglio cesareo alle ore 02:10 del
26.12.2018, non perché si fosse in presenza di uno stato di acidosi
fetale, bensì per mancato impegno della parte presentata da oltre
un'ora; ii. fino a tale momento, il travaglio era decorso
regolarmente e i tracciati cardiotocografici erano normali e
riconducibili all'interno della classificazione “CTG di tipo 1”, mentre
solo alle ore 02:10 sono divenuti di tipo 2, ovvero con
decelerazioni; iii. la circostanza che la testa fetale si trovasse in
posizione posteriore, pur trattandosi di posizione che si manifesta
solo nel 2-6% dei casi, non implica necessariamente una rotazione
sacrale dell'occipite fetale con deflessione della parte presentata
e, pertanto, i sanitari del tutto correttamente hanno atteso la
progressione del feto nel canale del parto, posto che quando gli
stessi hanno assunto la determinazione di procedere con il taglio
cesareo, la testa fetale non era impegnata né progredita nel
canale; iv. i valori dell'emogas (### presente sul sangue del
cordone ombelicale alle ore 02:43 erano compatibili solo con
un'acidosi recente e non anche risalente a prima del taglio cesareo;
v. il liquido amniotico era limpido e non vi erano tracce di meconio
negli alveoli polmonari del feto.
L'### ha dedotto che il protrarsi del mancato impegno nel canale
del parto da parte del feto per molto tempo non faceva prevedere
una improvvisa progressione della testa nel canale del parto e che
solo a seguito del taglio cesareo il personale sanitario si è accorto
che il feto era “profondamente indovato nello scavo pelvi con
rotazione sacrale dell'occipite e parziale deflessione della parte
presentata”, ovvero in una posizione non prevedibile né
prevenibile dagli operatori al momento dell'assunzione della
decisione di interrompere il parto naturale, tant'è che il lungo
periodo di estrazione del feto avrebbe da solo determinato il
verificarsi di uno stato asfittico fetale, nonostante le corrette
manovre eseguite dai sanitari.
Pertanto, l'### convenuta ha dedotto che la morte del feto è stata
determinata da un evento acuto occorso nella manovra di
estrazione da taglio cesareo, apparsa improvvisamente difficile e
prolungata, senza elementi antecedenti che potessero far
prevedere il rischio di una estrazione complessa e che, quindi, la
causa della morte endouterina fetale era da ricondursi ad un mal
posizionamento fetale imprevedibile e non prevenibile da parte dei
sanitari che tentarono tutte le manovre corrette di estrazione del
bambino senza però riuscire a salvarlo.
L'### oltre ad escludere una qualsiasi propria responsabilità, ha
altresì contestato la pretesa risarcitoria avversaria, ritenendola
eccessiva nella quantificazione nonché affetta da errore, in quanto
parametrata al “valore punto” della “### integrata a punti per la
liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio”,
redatta dall'### sulla Giustizia Civile di ### non aderente al caso
di specie. La convenuta ha infatti richiamato l'orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui la perdita del rapporto
parentale sarebbe solamente potenziale in caso di morte
intrauterina e dunque non potrebbe in ogni caso farsi applicazione
dei valori previsti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del
danno da perdita effettiva del rapporto parentale. Inoltre, l'###
ha rilevato che non sarebbero comunque attribuibili i punti richiesti
dalla parte ricorrente per la “convivenza” e la “qualità ed intensità
della relazione affettiva” tra vittima primaria e secondaria posto
che, nel caso di specie, trattandosi di decesso di un feto e non di
un figlio/nipote già in vita, i suddetti parametri non sarebbero
applicabili al caso in esame.
La parte convenuta ha inoltre censurato la CTU depositata nel
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 467/2023), deducendo
che la stessa fosse affetta da gravi omissioni, contraddizioni e
lacune che ne determinerebbero la nullità e pertanto ha chiesto la
rinnovazione ex art. 196 c.p.c. In particolare, la convenuta ha
dedotto che i consulenti d'ufficio avrebbero proposto un'errata
lettura dei tracciati, non conforme alle linee guida in materia, e
che l'intero elaborato peritale sarebbe contraddittorio in quanto
concluderebbe nel senso che il feto, al momento del taglio cesareo,
era in acidosi da almeno due ore, quando invece, secondo parte
convenuta, la necessità di procedere al taglio cesareo sarebbe
sorta in seguito alla coesistenza di un tracciato cardiotocografico
di tipo 2 e dal mancato impegno della parte presentata, e che non
si sarebbe mai verificato uno stato di acidosi fetale. L'### ha
dedotto che le manovre dei sanitari sarebbero state correttamente
eseguite nel rispetto delle linee guida ed ha pertanto contestato le
conclusioni dei consulenti d'ufficio, che invece hanno affermato che
la manovra avventata e imperita dell'operatore durante la fase di
estrazione del feto avrebbe determinato lo schiacciamento delle
ossa craniche fetali. ### la parte convenuta, inoltre, sarebbero
state tentate dal personale medico tutte le manovre possibili per
l'estrazione del feto in vita e la deformazione delle ossa craniche
sarebbe stato il risultato delle manovre esercitate con adeguata
energia da parte dei sanitari.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art.
696-bis c.p.c. RG n.467/2023 il precedente G.I., ritenuta la causa
matura per la decisione, ha concesso alle parti termini per il
deposito delle note di precisazione delle conclusioni nonché delle
comparse conclusionali e di replica. La causa è stata trattenuta in
decisione dal sottoscritto G.I. all'esito dell'udienza ex art. 127-ter
c.p.c. fissata per il ###.
* * * *
1. Gli esiti del procedimento penale ### 4019/2018 Tribunale di
### premesso che dagli atti di questo giudizio è emerso che per i
fatti addotti dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria
dispiegata in questa sede civile sia stato celebrato anche un
processo penale per il reato p. e p. dagli artt. 113, 589 e 590-
sexies c.p., a carico di due medici, il ginecologo di guardia ed il
primo chirurgo che eseguirono il taglio cesareo sulla sig.ra ###
che si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussiste, passata in giudicato il ### (cfr. sentenza di assoluzione
con attestazione di irrevocabilità depositata dalla parte resistente
il ###).
Non risulta, tuttavia, che nel suddetto procedimento penale si
siano costituiti parte civile gli odierni ricorrenti ### e ### come
si evince dai chiarimenti e dalla documentazione depositata dalla
parte ricorrente in data ###, da cui emerge che nel procedimento
penale in questione si fosse costituito parte civile solamente ###
padre di ### e non anche le parti dell'odierno giudizio civile.
Pertanto, in applicazione di quanto sancito dagli artt. 75 e 652
c.p.p., deve escludersi che la sentenza di assoluzione emessa nel
procedimento penale in questione e ogni altro accertamento
esperito nel corso del suddetto procedimento possa esplicare
autorità di giudicato nei confronti dei ricorrenti nel presente
giudizio civile.
In ragione di quanto sopra, l'esito della valutazione della
fondatezza della domanda risarcitoria dispiegata in questa sede
###può essere vincolato all'accertamento compiuto in sede
###esplica effetti di giudicato nei confronti degli odierni ricorrenti,
non costituitisi parti civili, e va valutato autonomamente secondo
i criteri civilistici di accertamento della responsabilità risarcitoria e
sulla base delle risultanze istruttorie acquisite in sede
###particolare sulla base della CTU esperita nel procedimento ex
art. 696-bis c.p.c. RG n. 467/2023.
Vanno inoltre rammentate le differenze tra l'accertamento del
nesso causale in sede civile e quello rilevante a fini penali, ossia
che “In materia di accertamento del nesso causale nella
responsabilità medica civile, ai fini del risarcimento del danno, il
criterio da adottare é quello della preponderanza dell'evidenza
(probabilità prevalente del più probabile che non) e non quello
utilizzato in sede penale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio,
con la conseguenza che il paziente deve dimostrare che la condotta
del sanitario sia stata con una probabilità superiore al 50% causa
del danno lamentato.” (Cass. 14594/2025).
2. La prova della titolarità attiva del diritto dei sig.ri ### e ###
premesso in ordine alla inidoneità a dispiegare alcun effetto
vincolante, in questo giudizio civile, degli accertamenti compiuti
nel procedimento penale ### 4019/2018 Tribunale di ### va
preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione
attiva del sig. ### e della sig.ra ### sollevata dalla resistente
nella propria comparsa di costituzione, che deve essere rigettata
per le seguenti ragioni.
Va precisato che ciò che ha inteso contestare la parte resistente,
negando la legittimazione attiva dei sig.ri ### e ### è che i
medesimi non avessero fornito adeguata dimostrazione della loro
qualità rispettivamente di padre biologico e di nonna materna di
### ossia che non fosse dimostrata la titolarità attiva del diritto
dai medesimi fatto valere in giudizio, e cioè il fatto (relazione
parentale) posto a fondamento della domanda risarcitoria
dispiegata (cfr. Cass. Sez. Un. 2951/2016, ove si chiarisce che
“(...) una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la
titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa
prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in
giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto
sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza
della domanda”).
Con riguardo al sig. ### lo status di padre biologico di ### risulta
adeguatamente dimostrato non solo dall'atto di nascita di ###
depositato quale doc. 13 di parte ricorrente, ove si legge la
paternità di “### Andrea”, ma anche da documentazione formata
dalla stessa parte convenuta, ossia dal doc. n. 3 depositato dalla
parte ricorrente, contenente gli allegati alla relazione medica di
### redatta dai sanitari dell'### di ### U.O.
Pediatria e ### dove si legge che la madre del feto nato morto in
data ###, di nome “### ###”, di sesso maschile, è la sig.ra
### ed il padre è ### Nel medesimo documento si legge anche
che la relazione relativa allo svolgimento e all'esito del parto è
stata comunicata “ai genitori” sopra denominati, e tale relazione è
redatta a firma della dott.ssa ### medico dell'### di ### (cfr.
pag. 69 e 70, doc. n. 3 allegato al ricorso).
pena di decadenza, ma anche che l'art. 281-duodecies c.p.c.
espressamente disciplina l'eventuale scambio di ulteriori memorie
per consentire alle parti di modificare le domande e le richieste
istruttorie di parte anche in un momento successivo alla prima
udienza di comparizione, in relazione alle difese della controparte,
chiedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 281-
duodecies, co. 4, c.p.c.
La possibilità di chiedere i suddetti termini non preclude alle parti
di formulare deduzioni e produrre documentazione a supporto
delle proprie domande anche in sede di prima udienza di
comparizione, come avvenuto nel caso di specie, e non comporta
che, ove tali termini non vengano richiesti, le preclusioni istruttorie
debbano considerarsi maturate unitamente al deposito del ricorso.
Opinando in questo senso, infatti, dovrebbe paradossalmente
sostenersi che la produzione documentale a sostegno della
domanda della parte ricorrente sarebbe stata tempestiva ove
allegata alle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. (e
dunque successivamente alla prima udienza di comparizione) e
tardiva ove prodotta in una fase processuale antecedente, ossia la
prima udienza di comparizione stessa.
Pertanto, la qualità di padre biologico e nonna materna di ###
deve ritenersi adeguatamente provata, con conseguente reiezione
delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva (recte, difetto della
titolarità attiva del diritto fatto valere) avanzate dalla parte
convenuta nei confronti di ### e di ###
3. Sull'an della responsabilità ### valutazione della fondatezza
della domanda risarcitoria dispiegata dai ricorrenti occorre
muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel
procedimento di ### n. 467/2023 e successivamente acquisita
agli atti del presente giudizio.
Dalla CTU è emersa la sussistenza di profili di criticità nella
gestione clinico-assistenziale del travaglio e del parto di ### che
secondo i consulenti d'ufficio hanno provocato la morte in utero di
### in data ###, durante le procedure per l'estrazione chirurgica
del feto.
La gravidanza della sig.ra ### primigravida alla 40ª settimana +
2 giorni, all'età di 31 anni, si presentava come fisiologica e la
partoriente veniva ricoverata all'### di ### il ###, alle 11:50,
per rottura spontanea e prematura delle membrane.
Trattamenti con prostaglandine (###, con bagno caldo e con
doccia calda furono inefficaci a promuovere la dilatazione e alle
20:30 del 25.12.2018 fu iniziata la somministrazione di ossitocina,
poi sospesa alle 22:00 in condizioni di ipercinesia uterina e ripresa
dopo il posizionamento di catetere per analgesia epidurale.
I consulenti d'ufficio hanno rilevato che benché i tracciati eseguiti
il ### ed il giorno successivo fossero risultati normali, dalle ore
23:00 del 25.12.2018 emerse “la necessità di eseguire misure a
beneficio del feto quali l'infusione rapida di liquidi per via venosa e
una amnioinfusione che però non fu fatta.”, tanto che “Nei tracciati
successivi la frequenza delle contrazioni si riduce ed alle ore 00:38
compaiono delle decelerazioni patologiche del battito fetale; il CTG
diventa di categoria 3 o ### indicativo di possibile ipossia fetale
con acidosi e della necessità di massima attenzione da parte di chi
assiste il parto.” (cfr. pagg. 44 e 45 della ###.
Nel caso in esame, i consulenti d'ufficio hanno qualificato i tracciati
cardiotocografici effettuati dalle 00:38 del 25.12.2018 fino alle
02:35 del 26.12.2018 come “patologici”, ovvero di categoria ###
così di seguito descritta: “assenza di variabilità più una qualsiasi
delle seguenti condizioni: decelerazioni tardive ricorrenti o
decelerazioni variabili ricorrenti o bradicardia; oppure andamento
sinusoide. Vi è indicazione (livello C) che la tempistica ottimale per
compiere il parto in presenza di un tale tracciato non sia ancora
definita.” (cfr. pag. 46 della ###.
Dalla lettura della descrizione dei fatti resa nella ### alle 00:50
del 25.12.2018 la dilatazione era completa ed era dunque iniziata
la fase espulsiva, la testa fetale era a livello -2 (cioè non
impegnata/adagiata sullo stretto superiore), ma poco prima (alle
00:38 circa) al cardiotocogramma “vi erano decelerazioni tardive
ripetute, alcune con nadir inferiore a 70 battiti/min e con variabilità
ridotta e per ripetuti tratti assente, quadro che si è prolungato fino
alla fine del tracciato, alle ore 2:35.” (cfr. pag. 43 della ###.
Alle 02:10, per mancato impegno e cardiotocogramma patologico,
fu deciso di eseguire un parto cesareo e l'incisione fu praticata alle
2:38: il feto si presentava in rotazione occipito-posteriore e con
testa deflessa, l'estrazione risultò difficoltosa e ostacolata da
assenza di liquido amniotico, dall'utero addossato al corpo fetale e
dalla profondità dell'impegno dello stesso, così che solo alle 3:00
fu estratto il feto, ormai deceduto (cfr. pag. 43 della ###. ### i
consulenti d'ufficio, “la decisione di estrarre il feto, sicuramente
ipossico ma forse non ancora acidosico, doveva essere presa prima
di quando fu davvero assunta, cioè andava presa al momento della
dilatazione completa (alle 00:50). Avrebbe dovuto essere fatta
diagnosi di mancato impegno della parte presentata e di rotazione
sacrale dell'occipite (diagnosi non difficile con la visita, a
dilatazione completa, o - se il personale di assistenza non era in
grado - raggiungibile con una ecografia); quella malposizione fu
riconosciuta invece solo durante le complesse manovre tentate per
estrarre il feto. La diagnosi all'ingresso che indicava
“presentazione cefalica parte presentata non impegnata mobile.
Membrane rotte con proporzione feto/pelvica regolare” doveva
essere tenuta in conto se si considera che nella nullipara a termine,
la parte presentata cefalica solitamente è adagiata allo stretto
superiore, e questo in particolare con le membrane rotte. Allo
stesso modo doveva essere valutato quanto sarebbe stata utile
l'amnioinfusione per estrarre il feto, così addossato alla parete
uterina.” (cfr. pag. 43 della ###.
In sostanza, secondo i consulenti, la diagnosi di mancato impegno
della parte presentata, al di là della lettura dei tracciati, avrebbe
dovuto indurre i sanitari ad eseguire tempestivamente il taglio
cesareo alle ore 00:50 del 26.12.2018, ovvero quando la
dilatazione era ormai completa, anziché alle 02:38, in modo da
permettere di estrarre “un feto almeno sicuramente vivo e
probabilmente (anche se non sicuramente) in condizioni di ipossia
compensabile con adeguato trattamento neonatale” (cfr. pag. 47
della CTU).
I CTU hanno inoltre reputato il tempo per l'estrazione del feto, di
22 minuti, “esageratamente lungo, ventidue minuti a fronte dei
tre-cinque minuti di un taglio cesareo ben eseguito: sono anch'essi
dovuti alla mancata diagnosi sia di prolungato non impegno della
parte presentata sia di rotazione sacrale dell'occipite, ed è da
stimare che questo lasso di tempo eccessivamente lungo e le
manovre in esso compiute abbiano anch'essi contribuito al decesso
fetale. La difficoltà, la complessità e l'energia impiegata nel
tentativo di estrarre il feto sono indicate sia dalla lunga durata delle
manovre, sia da quanto esplicitamente descritto nella relazione
operatoria, che è opportuno richiamare nella sua interezza: “###
trasversale del segmento uterino inferiore. Placenta anteriore. Il
feto si presenta in rotazione occipito-posteriore e la testa appare
deflessa. Si procede a estrazione che risulta subito difficoltosa e
ostacolata da assenza di LA [liquido amniotico, nota dei ###,
dall'utero addossato al corpo fetale e dalla profondità dell'impegno
dello stesso. Si mettono in atto tutte le manovre per il disimpegno
e l'estrazione della testa fetale. Si amplia la breccia uterina in
senso longitudinale, ci si avvale delle ostetriche ### e ### per
una spinta per via vaginale. Inoltre la Dr.ssa ### esercita anche
un tentativo fallito di applicazione di vacuum extractor attraverso
la breccia isterotomica. La manovra di rivolgimento non risulta
eseguibile per l'addossamento della parete uterina al corpo fetale.
Dopo tentativi di mobilizzazione si ottiene la fuoriuscita del feto
che viene affidato ai neonatologi.” (cfr. pagg. 47 e 48 della ###.
I consulenti d'ufficio hanno altresì evidenziato che, seppure con
segni cardiotocografici indicativi di una ipossia, il feto era vivo al
momento dell'inizio dell'intervento di parto cesareo e che “il feto
fu descritto con “sutura coronale con tavolati embricati e avvallati”,
il che non può essere spiegato che con una energica pressione a
questo livello durante le manovre estrattive, pressione che non fa
parte delle regole di buona pratica e che deve essere evitata per
la sua potenziale lesività, che in questo caso si è verificata a carico
delle ossa craniche.”(cfr. pag. 48 della ###.
I CTU hanno dunque concluso ritenendo accertata la sussistenza
di nesso di causalità tra il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo
e le manovre convulse ed energiche esercitate durante il parto ed
il decesso del feto.
In relazione alle difficoltose manovre di estrazione del feto durante
il parto cesareo, i consulenti hanno sottolineato che “La manovra
di estrazione del feto, oggettivamente difettosa, non è da stimare
giustificata dalle difficoltà incontrate durante l'intervento
operatorio, tra l'altro in larga parte anticipate preoperatoriamente:
dimensioni fetali ampie ma non macrosomiche, posizione della
testa, assenza del liquido amniotico, placenta anteriore.” (cfr. pag.
49 della CTU in ###, diversamente da quanto dedotto dalla parte
convenuta, la quale ha ricondotto le difficoltà di estrazione del feto
al “suo incastro al di sotto della sinfisi pubica, posizione che rese
proibitiva, ad onta delle corrette manovre messe in atto dai
sanitari, la rapida estrazione del feto vitale” (cfr. pagg. 13 e 14
delle note di replica autorizzate depositate in data ###).
Dunque, i ### dopo aver ripercorso dettagliatamente la
cronologia degli eventi, hanno evidenziato plurime criticità nella
gestione del travaglio e dell'estrazione del feto, ovvero: 1. il
tardivo riconoscimento del tracciato cardiotocografico come
patologico e quindi la conseguente tardiva decisione di procedere
con il parto cesareo, in contrasto con quanto prescritto dalle regole
di buona pratica circa l'interpretazione dei risultati di questo
esame; 2. l'incapacità di procedere a una rapida estrazione del feto
come comportamento imperito.
Tali elementi, secondo i ### hanno configurato un discostamento
dalle buone pratiche cliniche e dalle linee guida specialistiche, che
secondo il collegio peritale nominato si pongono in rapporto
causale diretto con l'evento lesivo morte, tanto da concludere che
“vi è nesso di causalità materiale fra - da un lato - il ritardo di
esecuzione del taglio cesareo e le manovre convulse, violente
eppure a lungo inefficaci per l'estrazione del feto e - dall'altro - il
decesso del feto nel corso del parto.” (cfr. pag. 48 della CTU).
### i ### peraltro, non risultano dai documenti clinici altre
possibili cause della morte fetale, infatti, “la gravidanza era
decorsa senza complicazioni, il cardiotocogramma era normale fino
alle 00:38 circa del 25.12.2018, all'esame clinico del feto e degli
annessi dopo il parto e il secondamento non sono risultate
malformazioni né condizioni morbose.” (cfr. pag. 49 della ###.
Non appaiono idonee a condurre a una diversa conclusione le
critiche sollevate dai ### di ### della ### alle risultanze della
### e in particolare: a) in ordine all'interpretazione del tracciato
cardiotocografico (### nel senso che fino alle ore 2.38 non
mostrasse segni di acidosi fetale nè palesasse la necessità di
procedere ad un taglio cesareo prima di quanto effettivamente
fatto; b) il posizionamento fetale non potesse essere in alcun modo
previsto e che le manovre eseguite in sede chirurgica erano
corrette.
Infatti, va rilevato come i CTU nominati nel procedimento di ATP si
siano espressi nel senso di non ritenere le suddette censure
fondate.
I CTP della ### hanno criticato l'interpretazione fornita dai CTU
del tracciato CTG registrato durante il travaglio, sostenendo che
dalle ore 00:38 del 26.12.2018 il feto non mostrasse segni di
acidosi fetale e che dai dati oggettivi clinici non emergesse alcuna
indicazione di eseguire il taglio cesareo prima di quanto
effettivamente fatto. A loro avviso, infatti, l'indicazione di eseguire
il taglio cesareo sarebbe emersa dalla coesistenza di un tracciato
cardiotocografico di tipo 2 e dal mancato impegno della parte
presentata, che non consentiva una previsione rapida dell'evento
nascita, e non anche dallo stato di acidosi fetale, non verificatosi.
In particolare, i CTP hanno osservato che l'intervento immediato
di estrazione mediante taglio cesareo è raccomandato solo in caso
di “bradicardia improvvisa e/o decelerazioni tardive ripetitive con
assenza di variabilità e tachicardia”, come indicato dalle linee
guida, ed hanno altresì osservato che il liquido amniotico è rimasto
chiaro fino alle 00:50, non avendo peraltro i neonatologi rinvenuto
né liquido amniotico tinto di meconio, né meconio nelle vie aeree
e negli alveoli polmonari del feto, come accertato in sede di
autopsia.
I CTU hanno replicato a tali obiezioni (cfr. pagg. 58-61 della ###
ribadendo che dai documenti esaminati risulta con certezza che il
feto fosse vivo all'inizio del taglio cesareo, e quindi la morte si è
verificata durante le lunghe e laboriose manovre estrattive, e che
proprio tali manovre ebbero un ruolo determinante nel decesso del
feto, che avrebbe potuto - secondo i CTU - molto probabilmente
essere evitato qualora si fosse proceduto più tempestivamente ad
effettuare il taglio cesareo, essendo prevedibili le difficoltà di
estrazione legate al posizionamento fetale e all'assenza di liquido
amniotico effettivamente riscontrate in sede ###particolare,
secondo i consulenti d'ufficio, “### un esame dopo la nascita
consente di accertare la sussistenza e il grado di una acidosi, ma
il comportamento dei medici deve esser teso a prevenire tale
acidosi, se non ancora instaurata, o almeno a ridurne la durata, se
già instaurata. Un tracciato alterato e il mancato impegno della
parte presentata erano già presenti da tempo, così da giustificare
una anticipata decisione per il parto cesareo e questa avrebbe
molto probabilmente prevenuto le complicazioni verificatesi al
momento dell'estrazione della testa fetale. Il tardivo
riconoscimento del tracciato come patologico e quindi il ritardo nel
procedere con il taglio cesareo hanno consentito che la parte
presentata si bloccasse sotto la spinta delle contrazioni e anche si
deflettesse, come già sopra considerato, il tutto in assenza di
liquido amniotico. Non è condivisibile che la situazione del feto non
potesse essere sospettata in base ai dati clinici e comunque il
prolungamento e la farraginosità delle manovre estrattive indicano
una inadeguatezza dell'atto chirurgico. Si tengano presenti il
prolungamento dell'incisione uterina (procedura corretta al fine di
giungere all'estrazione rapida del feto), il tentativo di spingere in
alto la testa fetale dalla vagina alternato al tentativo di applicare il
vacuum extractor, l'esasperata lunghezza della estrazione tanto
più considerando l'ampliamento della breccia chirurgica.” (cfr.
pagg. 59-60 della ###.
Sul punto, i consulenti hanno affermato che dai documenti clinici
emerge con chiarezza che la testa fetale non fu impegnata per
lungo tempo, e che poi si adagiò sullo stretto superiore e infine,
con la rotazione sacrale e sotto la spinta delle contrazioni, divenne
molto impegnata e si bloccò in una posizione sfavorevole, tanto da
rendere l'estrazione del feto particolarmente difficoltosa quando
poi i sanitari effettivamente decisero di procedere al taglio cesareo.
Rispetto a quanto sostenuto dall'### convenuta sul punto, la
quale ha dedotto che la causa della morte fetale fu l'incastro della
testa sotto la sinfisi pubica per una “imprevedibile e imprevenibile
progressione”, i CTU hanno rilevato che molto probabilmente, se
si fosse eseguito in tempo il taglio cesareo, il feto sarebbe stato
estratto vivo e non vi sarebbero state difficoltà nella sua
estrazione, che risultavano prevedibili ed evitabili (cfr. pag. 59
della ### “un più precoce intervento, deciso intorno alle 00:50 in
base ai dati cardiotocografici e al prolungato mancato impegno
della parte presentata come spiegato nelle considerazioni peritali,
avrebbe consentito di eseguire un parto cesareo privo di
complicazioni.”).
Inoltre, secondo i consulenti d'ufficio, l'energia con cui i sanitari
hanno tentato l'estrazione del feto, per 22 minuti, dimostrata
anche da una “inappropriata pressione sulle ossa craniche”, “non
fa parte delle regole di buona pratica e che deve essere evitata per
la sua potenziale lesività, che in questo caso si è verificata a carico
delle ossa craniche.” (cfr. sul punto pagg. 48 e 60 della ###.
In conclusione, secondo quanto affermato nella consulenza
d'ufficio, il decesso in utero di ### è stato determinato a causa di
un'errata gestione del travaglio e dell'intervento di parto cesareo
di ### da parte del personale dell'### di ### U.O. Ostetricia e
### caratterizzata, da un lato, dal ritardo nell'esecuzione del
taglio cesareo e, dall'altro, dalle manovre convulse, energiche
eppure a lungo inefficaci per l'estrazione del feto, nato deceduto.
Le difficoltà riscontrate durante l'estrazione del feto in sede
chirurgica erano, secondo i ### prevedibili ed evitabili: “###
dovuto essere fatta diagnosi di mancato impegno della parte
presentata e di rotazione sacrale dell'occipite (diagnosi non difficile
con la visita, a dilatazione completa, o - se il personale di
assistenza non era in grado - raggiungibile con una ecografia);
quella malposizione fu riconosciuta invece solo durante le
complesse manovre tentate per estrarre il feto. La diagnosi
all'ingresso che indicava “presentazione cefalica parte presentata
non impegnata mobile.
Membrane rotte con proporzione feto/pelvica regolare” doveva
essere tenuta in conto se si considera che nella nullipara a termine,
la parte presentata cefalica solitamente è adagiata allo stretto
superiore, e questo in particolare con le membrane rotte. Allo
stesso modo doveva essere valutato quanto sarebbe stata utile
l'amnioinfusione per estrarre il feto, così addossato alla parete
uterina. La diagnosi di parte presentata, non solo non impegnata
ma neanche adagiata, al di là dell'interpretazione dei tracciati
doveva indurre a intervenire quasi due ore prima (00:50 rispetto
a 02:50) con il taglio cesareo estraendo un feto almeno
sicuramente vivo e probabilmente (anche se non sicuramente) in
Si richiama, inoltre, quanto di recente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità in ordine ad una presunzione iuris
tantum di esistenza del pregiudizio con riferimento alla posizione
dei membri della famiglia nucleare, ossia che “In tema di
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la
presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio -
configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la
vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di
dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o
in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto
interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante
dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d.
danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la
dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della
consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla
coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass.
5769/2024).
Va inoltre osservato che i ricorrenti hanno allegato, quale fonte del
pregiudizio non patrimoniale subito, la brusca e inaspettata perdita
del rapporto con il loro primo figlio e nipote, che sarebbe dovuto
nascere sano, a termine di una gravidanza fisiologica, e che i
genitori e la nonna erano già pronti ad accogliere e ad accudire,
avendo dovuto, invece, fronteggiare il lutto inaspettato derivante
dalla morte del bambino durante il parto.
Con riferimento alla posizione della nonna materna, sig.ra ### i
ricorrenti hanno allegato che la medesima, di nazionalità ucraina,
risiede in ### (a ### non distante dalla figlia ### che parimenti
risiede in provincia di ### e che la sig.ra ### è la sua unica figlia,
con costanti rapporti di frequentazione.
Le circostanze allegate appaiono sufficienti a ritenere dimostrato,
anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., il danno da perdita del
rapporto parentale, considerato sia nella sua componente di
sofferenza morale che di danno dinamico-relazionale, con il figlio
e nipote ### tragicamente morto proprio mentre stava per
nascere.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato affermato che il
pregiudizio subito dai prossimi congiunti di un bambino la cui
morte sia avvenuta in utero, ossia che fosse già deceduto al
momento della nascita, fosse differente, anche a fini liquidatori,
dal pregiudizio denominato da perdita del rapporto parentale,
trattandosi, in suddetti casi, di perdita di un rapporto parentale
solo “potenziale”.
Pertanto, alcune pronunce della Corte di Cassazione avevano
affermato il principio che non potesse farsi piena applicazione delle
tabelle elaborate dal Tribunale di ### per la liquidazione del
danno da perdita del rapporto parentale per quantificare il
pregiudizio subito a causa della morte del frutto del concepimento
prima della sua nascita, poiché la relazione con il congiunto
deceduto non sarebbe attuale ma solo potenziale, legittimando,
nella determinazione del quantum risarcitorio, una defalcazione
dal risarcimento che sarebbe stato riconoscibile applicando le
suddette tabelle (cfr. in particolare Cass. n. 12717/2015: “In
materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da
perdita del rapporto parentale, non è adeguatamente motivata la
sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei
parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale
di ### abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in
ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori
più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza
considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in
ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la
persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato
morto, dove tale relazione è solo potenziale”, cfr. anche Corte
d'Appello Firenze n. 2134/2018, Cass. 22859/2020). ###
l'orientamento sopra richiamato la liquidazione equitativa del
pregiudizio subito dai congiunti in ragione della nascita di un feto
morto deve tenere conto della qualità e della quantità della
relazione affettiva con la persona perduta che, nel caso del figlio
nato morto, è solo potenziale, e non può dunque ricondursi ai tipici
valori più elevati della forbice risarcitoria contemplata nei
parametri previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### Tali
principi sono stati recentemente oggetto di una rielaborazione
critica da parte della Corte di Cassazione, che è giunta ad
affermare che non vi sia differenza, dal punto di vista ontologico
(e dunque neppure risarcitorio), tra il pregiudizio non patrimoniale
subito dai genitori del figlio morto durante il travaglio e quello
subito dai genitori che affrontino la perdita del figlio già vivo e
vitale.
In particolare, Cass. n. 26826/2025 (pubblicata il ###) ha
affermato che in tali casi “i genitori prima, il giudice poi, si trovano
al cospetto di un vero e proprio danno da perdita del rapporto
parentale”.
Viene infatti chiarito che “### gli aspetti, comportamentali e
sofferenziali, di due genitori cui la vita infligge l'ardua prova
rappresentata dalla morte di una neonata, ovvero del frutto del
concepimento appena estratto dal corpo della madre, non
possono, pertanto, considerarsi “danno potenziale” come tale
avulso dalla costante, insanabile, implacabile dimensione del
dolore genitoriale, risultando tale espressione, se così
erroneamente interpretata, del tutto non conforme alla realtà,
prima ancora che al diritto. Può oggi definirsi massima di comune
esperienza, grazie all'insegnamento di molte scienze umane,
quella secondo cui, di norma, il rapporto genitoriale viene ad
esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi
progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto
che il feto sia successivamente venuto alla luce. Ed è constatazione
diffusa, che non necessita del supporto di particolari riferimenti
scientifici, che già durante la gravidanza il genitore comincia a
viversi come tale, instaurando una relazione affettiva (oltre che
strettamente biologica, da parte della madre) con il concepito,
adeguando alla nuova situazione, al tempo stesso attuale e in fieri,
la propria dimensione di vita. Ove l'illecito abbia causato la morte
del feto, quella che si produce — in capo ai genitori — è, dunque,
lesione di un rapporto familiare (non solo potenziale, bensì) già in
essere”.
La relazione genitoriale con il figlio, perfettamente sano e formato
al momento del travaglio e deceduto durante le ore che invece
avrebbero dovuto condurlo alla vita, si costruisce e cresce nel
corso dei nove mesi di gestazione, che segnano un percorso di
formazione non solo per il frutto del concepimento, che diventerà
vita autonoma con la nascita, ma anche per i genitori, che insieme
al figlio maturano la consapevolezza di un legame familiare, di una
relazione parentale, che li unirà per sempre.
Più forte è dunque la componente di sofferenza, rispetto a quella
dinamico-relazionale, pur presente, del pregiudizio derivante ai
congiunti dalla perdita di un figlio durante il travaglio di parto,
derivante dall'umano dolore per la perdita di un bambino atteso
durante la gestazione e morto proprio quando avrebbe dovuto
vivere (cfr. ancora Cass. n. 26826/2025: “In tema di responsabilità
sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e
ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da
perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua
dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale
soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti
dinamicorelazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri
eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. In tema
di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimento
prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei
medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto
parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa
sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della
madre.”).
Di conseguenza, considerato il recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità sopra menzionato, da cui questo
Tribunale non ha motivo di discostarsi, il pregiudizio subito dai
congiunti per la perdita del rapporto parentale con il figlio va
considerato nella sua pienezza ed integrità, anche nella
liquidazione, che deve avvenire, come chiaramente affermato
anche dalla suddetta sentenza, facendo applicazione delle tabelle
elaborate presso il Tribunale di ### (“In tema da risarcimento del
danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è
tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli
parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da
perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte
le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex
art. 117 c.p.c.”, Cass. n. 26826/2025). ### posto, occorre
dunque procedere alla quantificazione del danno, che viene
liquidato in base al “sistema a punti”, articolato nelle ###
elaborate presso il Tribunale di ### nell'ultima versione
disponibile (anno 2024), che prevede, come richiesto dalla
Suprema Corte, “oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione
del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado
di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata
motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella.” (cfr. Cass. civ. n. 10579/2021).
In considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, si
precisa che vengono attribuiti punti 0 ad entrambi i genitori sia per
il parametro della “convivenza” sia per quello della “qualità ed
intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico
rapporto parentale perduto”.
Si tratta di parametri in cui l'attribuzione di un punteggio
differenziato mira a valorizzare specifiche circostanze della
dimensione dinamico-relazionale del rapporto parentale che
appaiono tipiche di casi in cui la vittima primaria era già vivente e
non, come nel caso di specie, deceduta in utero.
Si osserva, infatti, che il parametro della convivenza prevede
l'attribuzione di punti 16 in caso di convivenza tra vittima e
danneggiato e punti 8 in caso in cui vittima e danneggiato abitino
nello stesso stabile, apparendo evidentemente non applicabile al
caso in esame in cui il danno si è verificato durante la nascita e
dunque prima che potesse realizzarsi una convivenza. Inoltre, per
i medesimi motivi, punti 0 risultano attribuibili anche per il
parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva
caratterizzante il rapporto parentale perduto, postulando la
valorizzazione di circostanze di fatto non aderenti, per i medesimi
motivi, al caso di specie (ad es. frequentazioni giornaliere,
condivisione delle festività, delle vacanze, del tempo libero).
Pertanto, facendo applicazione dei suddetti criteri, il danno da
perdita del rapporto parentale viene in concreto liquidato, per
ciascuno dei genitori, secondo i seguenti parametri derivati
dall'applicazione del sistema a punti per la liquidazione del danno
da perdita del rapporto parentale elaborato dal Tribunale di ###
nella versione 2024: - per ###: punti 28 per età vittima primaria
(0 anni); punti 22 per età vittima secondaria (31 anni nel 2018);
punti 0 per convivenza; punti 14 per sopravvivenza di altro
congiunto nel nucleo familiare primario (uno, l'altro genitore);
punti 0 per intensità della relazione affettiva che caratterizzava il
rapporto parentale: totale punti 64, valore punto € 3.911,00,
totale risarcibile: € 250.304,00; - ###: punti 28 per età vittima
primaria (0 anni); punti 22 per età vittima secondaria (35 anni nel
2018); punti 0 per convivenza; punti 14 per sopravvivenza di altro
congiunto nel nucleo familiare primario (uno, l'altro genitore);
punti 0 per intensità della relazione affettiva che caratterizzava il
rapporto parentale: totale punti 64, valore punto € 3.911,00,
totale risarcibile: € 250.304,00.
La somma in questione, espressa in moneta attuale per ciascun
genitore, deve essere devalutata alla data della condotta colposa
che ha determinato il danno (26.12.2018, evento della morte di
### e sull'importo che ne deriva (€ 209.810,56) devono essere
calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata
fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi
espressi da Cass. S.U. 1712/1995, ottenendo così la somma di €
276.910,11 per ciascun genitore. Su tale ultima somma, inoltre,
decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione
della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Allo stesso modo si procede con riguardo alla nonna materna,
sig.ra ### di anni 58 all'epoca dell'evento. ### liquidazione, in
applicazione dei medesimi principi applicati per la determinazione
del quantum risarcitorio spettante ai genitori, si quantifica
l'importo totale attribuibile in relazione ai punti riportati nella
tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di ### (versione
2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita
del fratello/nipote, nella quale il “valore punto” corrisponde ad €
1.698,00; vengono attribuiti 20 punti per l'età della vittima
primaria (0 anni), 12 punti per l'età del congiunto (58 anni nel
2018), 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario (i
genitori biologici), 0 punti per convivenza e 0 punti per qualità e
intensità della relazione parentale, per un totale di 44 punti,
ottenendo così un importo finale pari ad € 74.712,00.
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere
devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il
danno (26.12.2018, data della morte di ### e sull'importo che ne
deriva (€ 62.625,31) devono essere calcolati gli interessi legali
sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente
sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U.
1712/1995, ottenendo così la somma di € 82.653,53. Su tale
ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla
data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo
effettivo.
5. I danni patrimoniali e le spese di lite e del procedimento ex art.
696-bis c.p.c. ### chiarito in merito alla quantificazione del
danno non patrimoniale, occorre ora esaminare la domanda dei
ricorrenti tesa ad ottenere il rimborso delle spese di vive, nonché
di quelle legali e tecniche sostenute nel procedimento ex art. 696-
bis c.p.c. RG n. 467/2023, per un totale di € 21.124,74 (cfr. pag.
9 ricorso ex art. 281-decies c.p.c. “Alle somme sopra indicate vi è
da aggiungere anche il rimborso delle spese sostenute dagli odierni
ricorrenti e pari a € 10.632,13, oltre i costi sostenuti per l'### per
complessivi € 10.492,61 di cui € 1.830,00 per spese dei ### ed
€ 8.662,61 per compensi legali (docc. 11 e 12) per un totale di €
21.124,74”).
I ricorrenti hanno allegato le seguenti spese vive (doc. 10 allegato
al ricorso), per un importo complessivo di € 10.632,13: - €
4.002,00 per relazione medico legale dott.ssa ### - € 1.502,00
per anticipo onorario consulenza ostetrica del prof. ### - €
2.002,00 per compenso per relazione ostetrica del prof. ### - €
1.220,00 per anticipo onorario relazione clinica del prof. ### - €
1.000,00 per acconto per consulenza medico legale del dott. ###
- € 700,00 per spese funebri relative alla salma di ### (fattura
delle onoranze funebri ###; - € 206,13 per spese sepoltura presso
il cimitero di ### di ### (concessione 1910 del 09.01.2019)
Delle suddette spese può essere riconosciuto integrale ristoro in
favore di ### cui tutte le suddette ricevute risultano intestate.
Si tratta, infatti, per un verso, di esborsi per consulenze tecniche
di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la
notula del proprio CTP (cfr. Cass. n. 26729/2024: “le spese della
consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva,
vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte
vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività
o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc.
civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015,
n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota
delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al
momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att.
cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del
c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza
della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale
eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della
corte territoriale secondo cui le spese di CTP devono parimenti
restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di
quest'ultima nominare un consulente di parte”).
Inoltre, possono essere riconosciuti anche gli esborsi legati alle
spese funebri per la sepoltura di ### poiché la giurisprudenza ha
affermato che i familiari del defunto hanno diritto al risarcimento
delle spese funerarie se la sua morte è causata da un fatto illecito
(cfr. Cass. n. ###/2018 e Cass. n. 11684/2014, secondo cui “le
spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per
atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e
possono essere liquidate anche in mancanza di specifica
dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale
scopo”).
Quanto alle spese della fase ex art. 696-bis c.p.c. si osserva che,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il
giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite,
poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla
conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei
compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da
porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il
procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass., Ord.
n. 26573/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, per effetto del combinato disposto
degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il
giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a
carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la
propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo
rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio
richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva,
il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Sulle modalità di regolamentazione, nel successivo giudizio di
merito, delle spese legali e tecniche sostenute nella fase del
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. si registrano, nella
giurisprudenza di legittimità, orientamenti non univoci: nel senso
della natura stragiudiziale delle suddette spese (da considerarsi
dunque quale voce di danno emergente, ristorabile previa
allegazione e prova) si esprimono Cass. n. 26573/2018, Cass n.
21975/2019, Cass. n. 11468/2021, Cass. n. ###/2023, n.
15640/2024, Cass. n. ###/2024; nel senso della qualificazione
delle suddette spese come spese giudiziali da regolarsi all'esito del
giudizio di merito secondo gli ordinari criteri di soccombenza, si
esprimono Cass. n. 15672/2005; Cass. n. 14268/2017, Cass. n.
9735/2020 e, più di recente, Cass. 26478/2024 e Cass. n.
13154/2025.
Al secondo dei suddetti orientamenti questo Tribunale ha ritenuto
di conformarsi, per garantire uniformità applicativa, nel corso della
riunione della Sezione Civile ex art. 47-quater O.G. del
16.07.2025.
Le spese legali e tecniche maturate nel procedimento ex art. 696-
bis c.p.c. vengono dunque considerate, in questo giudizio di
merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e
92 c.p.c., in adesione al secondo orientamento della
giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della
domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, le spese di
CTU relative al procedimento di ### già liquidate con decreto del
06.03.2024, in favore dei CTU prof. dott. ### e prof. dott. ###
nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 467/2023, vanno
poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Va altresì riconosciuto il diritto dei ricorrenti, vittoriosi, ad ottenere
anche il ristoro delle spese legali relative al procedimento ex art.
696 c.p.c., oltre a quelle relative al presente giudizio di merito, in
ragione del principio della soccombenza.
A tal proposito, si rileva che la parte ricorrente ha prodotto,
unitamente alle note conclusionali del 18.07.2025, anche una nota
spese relativa ai compensi professionali di avvocato domandati sia
per la fase di ATP che quella di merito, sulla base dei valori medi
di cui ai parametri forensi vigenti per le controversie di valore
indeterminabile, complessità alta. Pertanto, nel caso di specie,
sebbene la controversia risulti ascrivibile in uno scaglione di valore
superiore (oltre € 520.000, considerati gli importi liquidati), il
rimborso delle spese di lite può essere riconosciuto nei limiti
richiesti dalla parte vittoriosa nella nota spese depositata (cfr.
Cass. n. 14198/2022: “in tema di liquidazione delle spese
processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo
quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma
domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di
rimborso delle spese, una somma superiore.”).
Vengono pertanto liquidati € 3.827,00, oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge per la fase di accertamento
tecnico preventivo (fase studio, introduttiva, istruttoria), oltre €
286,00 per esborsi per contributo unificato e bollo, nonché €
14.103,00 (fase studio, introduttiva, trattazione, decisoria) per
spese di lite del presente giudizio di merito, oltre al 15% per spese
generali, iva e c.p.a. come per legge, oltre ad € 286,00 per
contributo unificato e bollo, come da nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa
o assorbita, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, -
condanna la parte convenuta ### a corrispondere alla parte
ricorrente sig.ra ### a titolo di danno non patrimoniale la somma
di € 276.910,11, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; -
condanna la parte convenuta ### a corrispondere alla parte
ricorrente sig. ### a titolo di danno non patrimoniale la somma
di € 276.910,11, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; -
condanna la parte convenuta ### a corrispondere alla parte
ricorrente sig.ra ### a titolo di danno non patrimoniale la somma
di € 82.653,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; -
condanna la parte convenuta ### a rimborsare alla parte
ricorrente sig. ### a titolo di danno patrimoniale, la somma di €
10.632,13; - pone definitivamente a carico della parte convenuta
### le spese di CTU così come liquidate nel procedimento ex art.
696-bis c.p.c. (RG. n. 467/2023) con decreto del 06.03.2024; -
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le
spese di lite, liquidate in complessivi € 3.827,00, oltre spese
generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge per il procedimento
di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
467/2023 (fase studio, introduttiva, istruttoria), oltre € 286,00 per
esborsi per contributo unificato e bollo, nonché € 14.103,00 (fase
studio, introduttiva, trattazione, decisoria) per spese di lite del
presente giudizio di merito, oltre al 15% per spese generali, iva e
c.p.a. come per legge, oltre ad € 286,00 per contributo unificato e
bollo
05-11-2025 19:25
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