Responsabilità medica – Riforma Gelli Bianco – Efficacia nel tempo.
(Disp. prel. Cc, articolo 11; Cc, articolo 2236; legge 8 marzo 2017 n. 24, articolo 7)
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intervenuto in tema di malpractice medica, sottolinea (tra l’altro) in sentenza come il Legislatore (L. n. 24/2017 cd. Legge Gelli Bianco) abbia disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
Fermo restando che la diligenza che il medico deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, la nuova normativa, da un lato, conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, mentre dall’altro lato stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità del medico, che colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, si precisa in sentenza, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c..
È vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori, deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche.
Ne consegue, sempre secondo l’adito Giudice campano, che l’applicazione della Legge Bianco-Gelli a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sezione IV, 13 maggio 2025 n. 1582
in causa la ### di ### S.p.a., Divisione MAA, al fine di essere
manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, la ### S.p.a. non
provvedeva ad instaurare il rapporto processuale con la ### di ###
S.p.a., Divisione MAA, dal momento che non si rinviene atto di
citazione per chiamata in causa del terzo regolarmente notificato a
quest'ultima.
Si costituiva in giudizio il Dott. ### eccependo l'inammissibilità e
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, con istanza
di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Dott. ### il quale concludeva per il rigetto
di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva anche il Dott. ### il quale contestava gli assunti avversi
in ordine alla sussistenza della propria responsabilità e concludeva per
il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in
diritto; ad ogni modo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in
causa la ### (già ### s.p.a.), quale compagnia assicuratrice per la
responsabilità professionale, al fine di essere manlevata in caso di
accoglimento della domanda risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi ### S.p.a, la
quale eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, e nel merito
si associava a tutte le difese dell'assicurato, insistendo per il rigetto
della domanda proposta da ### Va preliminarmente rilevato che la
vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità
professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul
punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura
sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto
di prestazione d'opera atipico di spedalità.
Invero “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente
ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni
corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, e della
gravità del danno stesso, cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento
del corrispettivo (che ben può̀ essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di
tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del
personale medico ausiliario, del personale paramedico e
dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista
di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la
responsabilità̀ della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente
ha natura contrattuale e può̀ conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico,
nonché́, in virtù̀ dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della
prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la
prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non
rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti
essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal
medesimo scelto” (Cass. Civ. sez. III del 14/06/2007 n. 13953; nello
stesso senso; Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015 n. 18610; Cass. Civ.
sez. III del 22/03/2007 n. 6945; Civ. sez. III del 26/01/2006 n. 1698;
Cass. Civ. sez. U del 01/07/2002 n. 9556).
La struttura sanitaria, quindi, risponde dei danni cagionati al paziente
in via solidale (art. 2055 c.c.) con il medico che ha praticato
l'intervento operatorio (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015
n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 10/04/2014 n. 8413).
Infatti “a differenza di quanto previsto all'art. 2043 c.c., che fa sorgere
l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o
colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà̀ nel
risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la
prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento,
la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in
cui favore è stabilita la solidarietà̀. ###à̀ del fatto dannoso richiesta
dal citato art. 2055 per la legittima predicibilità̀ di una responsabilità̀
solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa dunque in senso
non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò̀, tale
forma di responsabilità̀ pur se il fatto dannoso sia derivato da più̀
azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed
anche diversi, sempreché́ le singole azioni od omissioni abbiano
concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio
affermato in tema di responsabilità̀ solidale tra l'autore dell'incidente,
che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, che
avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando
in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 c.c., applicabile
anche all'ipotesi di responsabilità̀ extracontrattuale, non implicando la
rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà)” (Cass.
Civ. III del 08/08/2007 n. 17397; nello stesso senso Cass. Civ. III
del 12/03/2010 n. 6041).
Dal canto suo il medico che ha eseguito una prestazione medica o
chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀ psicofisica del
paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché́ è
fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass.
Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ. sez. II del
28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Civ.
sez. III del 22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola,
obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista
assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per
raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva
che l'inadempimento del professionista non può essere desunto
senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di
mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo
svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di
diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio
tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro
della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma
cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività
esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare
nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza
posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di
preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la
prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la
responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo
l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa
grave (Cass. Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale
del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236
cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di
particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità
attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla
negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il
professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia
medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si
riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti
attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale del medico
nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀
di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate
inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del
danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di
dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia
possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto
adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla
produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, come già esposto in precedenza, l'accertata responsabilità si
configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore
della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione
(rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la
circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del
contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria
organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la
corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di
prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde
dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con
colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.
già richiamate. Il positivo accertamento della responsabilità
dell'istituto postula, pertanto, pur sempre la colpa del medico
esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta
responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva
l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto
accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod.
civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore
immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è
ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il
fatto illecito dei suoi preposti (Cass., Sez. III, 24.5.2006, n. 12362).
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa
sulla responsabilità̀ medica (### 8 marzo 2017 n. 24 - Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché́ in
materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni
sanitarie - pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in
vigore il ###) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale
ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e
del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione,
si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se
scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa,
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose. ### la professione sanitaria nell'ambito
della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del ### civile, salvo che abbia agito
nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il
paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale
della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro
stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali
precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca
nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le
conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e
di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva,
prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. E' vero
che il principio di irretroattività della legge in materia civile non
assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi
intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori,
deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e
della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni
giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui
esaminata, che l'applicazione della legge ### a fatti già verificatesi
al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul
fatto generatore del diritto alla prestazione, venendo così a ledere il
legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale
della responsabilità del medico (cfr. ### di Avellino, sent. N.
1806/2017).
La non applicabilità retroattiva della legge ### è stata
sostanzialmente affermata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n.
28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il ### ritiene la domanda proposta
infondata, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, deve escludersi qualsiasi
forma di responsabilità dei sanitari e della ### “### ” di proprietà
della ### S.p.a.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale,
l'interrogatorio formale, ma non veniva ammessa la consulenza
tecnica d'ufficio. Tuttavia, è stata prodotta la copia della consulenza
medico legale, resa nel procedimento penale n. 9323/09 a firma del
Dott. ### Trattasi, in tutta evidenzia, di prova atipica che ben può
essere posta a fondamento della presente decisione.
Si ricorda che le prove atipiche sono quelle che non si trovano
ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati
dalla legge.
Occorre precisare che nell'ordinamento civilistico manca una norma
generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo
penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non
disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione
del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità
contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione
del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento
del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza unanime (
cfr.Cass.n.10825/2016, Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014;
Cass n. 9099/2012; Cass. n. 5440 /2010 etc..), ad escludere che
l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere
quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel
processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della
produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr.
Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 7518/2001; Cass. n.12422/2000; Cass.
n. 1670/1998 etc).
Appurata, quindi, l'ammissibilità delle prove atipiche e della loro
parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo,
l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come
relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova
(cfr. tra le tante Cass. n. 4667/1998; Cass. n. 1670/1998; Cass. n.
624/1998; Cass. 4925/1987)
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie
e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o altre
parti (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass.
28855/2008, Cass. n. 12422/2002 etc.), e quindi anche la consulenza
resa dal Dott. ### nel procedimento penale n. 9323/09.
Il C.t.u, Dott. ### ha spiegato, con motivazione convincente e
pienamente condivisibile, dalla quale il ### non ha motivo di
discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi,
condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli
atti ed allo stato di fatto analizzato, che nel caso di specie non vi è
alcuna colpa medica.
In particolate, il c.t.u., dopo un breve inquadramento della patologia
sofferta dall'attrice e delle sue condizioni di salute al momento della
data d'ingresso in clinica ( “paziente affetta da un quadro patologico
riconducibile ad una ### caratterizzata dalla flogosi della salpinge
sinistra”), ha affermato quanto segue: “…omissis… appare che la
condotta medica sia stata improntata a correttezza e professionalità,
durante la fase pre-operatoria laddove si è preferito attendere quattro
giorni sottoponendo la paziente a terapia antibiotica nell'attesa di
spegnere il processo infiammatorio. Nella successiva fase operatoria
(laparoscopia chirurgica) i sanitari potevano cercare di salvare la tuba
sicuramente nel caso di ischemia lieve, più difficile sarebbe stato il
tentativo nel caso di ischemia grave, impossibile nell'ipotesi di
ischemia irreversibile.
Sta di fatto che dall'esame ispettivo intraoperatorio sembrerebbe
trattarsi di ischemia grave; tuttavia, il quadro istomorfologico aveva
evidenziato soprattutto che la tuba uterina sinistra era sede di “flogosi
cronica parietale”, ciò significa che la tuba stessa era già stata oggetto
di un rilevante processo infiammatorio denominato “sactosalpinge” e-
con tutta probabilità-ne era già stata compromessa la funzionalità
ancor prima che si verificasse la “torsione annessiale”. In conclusione,
una eventuale “conservazione” della tuba uterina sarebbe stata
oltremodo difficile per la preesistenza del processo infiammatorio
(###. In ogni caso i sanitari prima di procedere all'asportazione della
tuba hanno sospeso l'intervento chiedendo e ottenendo il consenso
dei familiari della minore…omissis…”
Con riferimento al consenso informato, invece, giova rammentare
che, secondo il Supremo Collegio, “Il consenso informato, inteso quale
espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in
modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente
possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento
chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali
conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi
imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non
assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto,
una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il
necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27751 del 11/12/2013).
La giurisprudenza individua tradizionalmente la fonte di questo
obbligo informativo in alcune norme costituzionali: nell'art. 32 Cost.,
che vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non nei casi stabiliti dalla
legge e negli artt. 2 e 13 Cost., che rispettivamente tutelano i diritti
fondamentali dell'uomo e la libertà personale (oltre che in altre norme,
come la legge del 23 dicembre 1978, n. 833). ### un condivisibile
orientamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012;
Cass. 3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2847 del 09/02/2010), l'omesso consenso od il consenso prestato in
assenza di un'informazione adeguata, determina un danno risarcibile
anche nel caso di intervento correttamente eseguito in base alle
regole dell'arte: in conseguenza dell'omessa o insufficiente
informazione, si verifica comunque una lesione del diritto di
autodeterminazione del paziente, al quale, ove l'intervento praticato
abbia avuto esiti infausti (sebbene correttamente eseguito), può
accompagnarsi una lesione al diritto alla salute.
Sarà tuttavia onere del paziente dimostrare, anche tramite
presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe
verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti
ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna
rilevanza causale sul danno alla salute od al diritto di
autodeterminazione.
Difatti, alla comprovata lesione dell'interesse di rango costituzionale
relativo all'autodeterminazione non consegue ipso iure un danno
risarcibile: non si può infatti ritenere che il danno lamentato dal
paziente sia in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la
lesione dell'interesse protetto (Sez. 3, Sentenza n. 8827 del
31/05/2003), essendo invece necessaria l'allegazione e la prova (sia
pure presuntiva) dell'entità dello stesso, che deve comunque essere
apprezzabile per poter dare luogo a risarcimento.
Ha correttamente ritenuto la Suprema Corte: “non è l'inadempimento
da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di
risarcimento, ma il danno conseguenziale, secondo i principi di cui
all'art. 1223 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 30/07/2004).
Nel caso in esame, quindi, non può affermarsi la responsabilità dei
sanitari per mancata informazione del paziente, trattandosi, per
quanto fin qui esposto, di un profilo mai dedotto nel presente giudizio.
Né tanto meno, possono rilevarsi criticità a carico dei sanitari che, a
diverso titolo, si sono occupati della paziente sia per quanto attiene la
fase precedente l'operazione,(dal momento che l'attesa ed il
trattamento antibiotico, nel caso di ischemie gravi è indispensabile
proprio perché le stesse possono recuperare in modo inaspettato), sia
nel corso dell'intervento chirurgico praticato il ### (dal momento che
non trattandosi di un'ischemia lieve, sarebbe stato difficile salvare le
tube).
Per tutti questi motivi la domanda attorea viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
### di ### C.V., in persona della dott.ssa ### definitivamente
decidendo sulla causa iscritta al n. 3049/14 R.G.A.C., ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) condanna ### al pagamento, in favore di ciascuna delle parti
convenute, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con
attribuzione all'avv. M.T. Iodice per ### s.p.a., all'avv. A. ### per
### all'avv. N. ### per ### in quanto dichiaratisi anticipatari; 3)
condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata
in causa, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per
compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
30-05-2025 05:55
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