RISARCIMENTO - Risarcimento dei danni endo-familiari e onere della prova. (Dlgs 31 ottobre 2024 n. 164)
L’illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilità a esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto ritiene che la domanda risarcitoria di parte ricorrente dovesse essere rigettata, poiché le allegazioni in fatto a fondamento della domanda erano assolutamente generiche e, in ogni caso, non provate.
Tribunale di Lodi, sezione I, sentenza 28 luglio 2025 n. 421
€ 250,00 per il mantenimento della moglie e di € 250,00 per il
mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese
straordinarie e il rigetto delle domande di decadenza e sospensione
della responsabilità genitoriale e di risarcimento del danno. ###
e ### hanno contratto matrimonio concordatario in ### in data
###, atto trascritto nel Registro degli ### di ### del predetto
Comune al N. 12 - Parte II - ### A - ### 1 - ### 1990.
Dalla loro unione sono nati cinque figli ### nato a ### il ###,
Emmanuele, nato a ### il ###, ### nato a ### il ###, ###
nato a ### il ###, e ### nato a ### il ###.
In data ### il Tribunale di ### ha pronunciato sentenza non
definitiva n. 843/2024, pubblicata in data ###, con la quale è
stata accolta la domanda di separazione personale dei coniugi con
addebito al marito, disposto l'affidamento super-esclusivo del
minore ### alla madre, e disposta la frequentazione tra il minore
e il padre - subordinata alla disponibilità del minore stesso - con le
modalità e tempistiche individuate dai servizi sociali competenti.
Il Tribunale, al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio
minore della coppia e della moglie, ha rimesso la causa in
istruttoria per approfondire l'indagine in ordine alla situazione
patrimoniale delle parti. È stata così fissata l'udienza del
29.01.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 29.01.2025, è stata sentita la ricorrente, la quale
ha reso le seguenti dichiarazioni: “ho aperto conto corrente
personale nel 2023, prima avevo il conto cointestato con il
resistente (i cui estratti conto sono stati depositati dalla
controparte), non ho mai presentato dichiarazione dei redditi
perché non lavoravo e non ho mai ricevuto CUD per lo stesso
motivo. Non sono proprietaria di immobili ma solo di un'automobile
### comprata di seconda mano nel 2021. Da quando sono stata
in protezione avevo trovato alcuni lavoretti, come addetta alle
pulizie, per qualche ora circa due volte alla settimana ma da circa
un anno non sto più lavorando perché la famiglia dove andavo non
ha più bisogno. Guadagnavo circa 200/250 euro al mese.
Attualmente mi sostengo con l'aiuto di mia mamma che mi paga
l'affitto di 523,5 al mese e le bollette di circa 200/300 ogni due
mesi, la spesa alimentare e le spese per l'auto. Quando possono
mi aiutano economicamente anche i miei figli più grandi. Sto
cercando qualche altro lavoro. Convivo solo con mio figlio più
piccolo. Le spese che sostengo per il minore riguardano la spesa
alimentare, i vestiti o scarpe, le medicine al bisogno, la scuola e il
materiale scolastico. Inoltre, lo mando a calcio presso
l'associazione e spendo circa 100 Euro ogni sei mesi, oltre alle
scarpe e vestiti appositi. Mio figlio va a scuola a ### e lo porto io
quindi non ci sono spese di abbonamento per i mezzi. Ho trasferito
la residenza, sia mia che di mio figlio, in questo mese perché prima
per il minore, non avendo l'affidamento esclusivo, non potevo
trasferirla. Non percepisco l'assegno unico, penso che lo prenda il
resistente. Finora non ho potuto chiederlo perché avevo la
residenza ancora nella casa coniugale e non potevo cambiare la
residenza. Saltuariamente il resistente versava per il
mantenimento del figlio circa 500 euro in vista delle udienze. Non
prendo nulla dal mese di settembre 2024. Inoltre, segnalo che l'8
ottobre 2024, il giorno dell'udienza, il resistente ha fatto un
bonifico di 5000 euro che, finita l'udienza, è stato revocato e non
ho ricevuto nulla. Le condotte persecutorie sono adesso cessate,
anche perché lui lavora fuori, ma non mi fido di lui perché è
imprevedibile e molto vendicativo, fa il bravo perché a marzo finirà
la misura della sorveglianza speciale. Non l'ho più sentito né visto
dall'udienza di giugno 2024. Il mio telefono dove mi mandava i
messaggi è rotto. Ad ottobre 2024 ha trovato il mio numero di
telefono nuovo negli atti di questo procedimento e mi faceva squilli
di notte e mi chiamava (l'ho riconosciuto perché quando ho
risposto la prima volta lui ha detto “pronto”) finché mio figlio non
ha bloccato il suo numero. Abbiamo poi bloccato tutti i numeri
sconosciuti. A volte, nei mesi da ottobre a dicembre 2024, vedevo
la chiamata da un numero sconosciuto. Adesso non guarda
neanche più. A volte appariva il suo numero, altre volte appariva
come numero sconosciuto. Anche prima, dal 2021 in poi, lui
continuava a telefonarmi. Preciso che per il pagamento dei canoni
di locazione, mia mamma mi consegna i soldi che deposito sul mio
conto e quindi pago l'affitto dal mio conto; altre volte lo paga
direttamente mio figlio con il denaro di mia mamma. ### mamma
non vive con me, vive a casa sua a ### insieme a mio fratello. Mi
viene a trovare ogni tanto. ### mi aiuta ancora per esempio con
i pacchi alimentari, oltre al sostegno morale”.
Alla successiva udienza del 19.03.2025 è stato sentito il resistente
- impedito per l'udienza precedente - il quale ha reso le seguenti
dichiarazioni: “sono elettrotecnico, lavoro come dipendente dal
25/02/2023. ### mi ha mandato all'estero per una commissione
per 5 settimane e sono tornato in ### il ###. La mia sede di
lavoro è a ### solitamente dalle ore 7 alle ore 16.30, se devo
andare dai clienti ho orari diversi. Ho un contratto a tempo
indeterminato. Guadagno circa 1300 netti per 13 mensilità anche
se la tredicesima è corrisposta mese per mese quindi sono circa
1400 euro mensili. Non ho immobili di proprietà, ho preso un
appartamento in locazione in ### dal 01/03/2025 (prima abitavo
ancora nella casa familiare, poi mi son trasferito da mia mamma e
contribuivo alle spese di condominio e per le utenze
corrispondendo circa 500 /550 euro al mese e ogni tanto facevo la
spesa per tutti e due). Sto aspettando la registrazione del contratto
per effettuare il cambio di residenza. Percepisco l'assegno unico
che ammonta a 201 euro da quest'anno, prima era di 198 euro.
Fino a giugno lo percepisco io perché il rinnovo si fa fino a luglio.
Non ho fatto la richiesta di ulteriore rinnovo. Non verso il
mantenimento da ottobre perché non riesco a sostenere tutte le
spese. Ho due finanziamenti da pagare, uno con mia moglie che
sto pagando solo io per dei debiti che avevamo contratto insieme
e per il quale mio figlio è garante (ora sto regolarizzando le rate
che avevo in arretrato e quindi non interverrà più mio figlio); l'altro
finanziamento l'ho fatto da solo per l'acquisto di un'auto nel 2019
(una ###. Le rate dei finanziamenti sono rispettivamente di 280
euro e l'altro 300 euro. ### ancora per diversi anni. ### è di 550
euro al mese, sostengo inoltre le spese per le utenze e la tari. Non
ho spese condominiali perché sono al piano terra. Il conto corrente
in ### era già in essere, era il mio personale. Poichè mi hanno
addebitato 90.000 euro da ### delle ### ho aperto un altro
conto corrente in ### per l'addebito dello stipendio ed è il conto
che utilizzo. Ho finito il ### la misura della sorveglianza speciale,
anche se formalmente chiusa il ### perché ero all'estero. Quanto
alle telefonate allegate da parte ricorrente, preciso che un mesetto
fa circa mi è partita la chiamata inavvertitamente e quando me ne
sono accorto ho subito spento la chiamata. Due minuti dopo la
ricorrente mi ha chiamato per chiedermi chi euro e quando le ho
detto il mio nome ha interrotto la telefonata. Era il ### alle ore
08,57 e la chiamata è durata 4 secondi (si dà atto che il resistente
mostra il registro del proprio cellulare il cui contenuto combacia
con quanto affermato). Il numero della ricorrente l'ho avuto
tramite amici di un call center. Avevo un amico che lavorava in un
call center e che dal codice fiscale riusciva a recuperare il numero
di cellulare e l'ho chiesto io a marzo dell'anno scorso, l'ho chiesto
così perché volevo saperlo. Non l'ho mai usato dopo la chiamata
inavvertita. Neanche prima da quel che mi ricordo. Non sento la
ricorrente da quella chiamata del 17.02.2025. Non la vedo
dall'udienza di maggio. ### messaggio che le ho mandato era di
settembre 2024, era una poesia. Lei non ha risposto. Dopo non ce
ne sono più stati. Neanche tentativi di telefonate. Negli ultimi mesi
la mia vita si svolge a ### salvo qualche trasferta altrove. Le
trasferte e gli straordinari si aggiungono alla paga base quando ci
sono, non sono uguali tutti i mesi.
Avevamo un conto cointestato, quando ho aperto il mio nuovo
conto ho visto che non c'era più il conto cointestato e in banca mi
hanno detto che era stato chiuso. Lo ha chiuso la ricorrente senza
dirmi nulla forse perché aveva un debito per le bollette ###
intestate a lei e non pagate, anche perché io non l'ho chiuso e il
conto era inizialmente intestato a lei e io poi ho aggiunto la
cointestazione”.
Con provvedimento del 15.04.2025, a scioglimento della riserva
assunta alla precedente udienza, il ### ritenuta la causa matura
per la decisione, ha fissato l'udienza del 19.05.2025 per la
discussione della causa ex art. 473 bis.22 c.p.c. sostituita ex art.
127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 19.05.2025,
hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito il ### relatore, dato atto che le parti costituite hanno
depositato nei termini assegnati le note di trattazione scritta, ha
rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex
artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore ###
ricorrente ha domandato disporsi in capo a ### un contributo al
mantenimento ordinario del figlio minore ### nella misura di €
300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie. ###
resistente ha chiesto invece di prevedere a carico del padre un
contributo al mantenimento del figlio per l'importo di € 250,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo
al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4
c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e
patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in
relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi
diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto
conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un
quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive
esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di
vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente
inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle
spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in
via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VII
18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali
e reddituali delle parti. ### ha dato atto di non aver mai lavorato,
essendosi sempre occupata della famiglia e dei bisogni e della
crescita dei suoi cinque figli.
Ha altresì dichiarato che solo da febbraio 2024, una volta
conclusosi il programma di protezione di vittime di violenza, e per
circa un anno, ha svolto lavori saltuari come addetta alle pulizie,
due volte alla settimana per qualche ora, percependo circa €
200,00/250,00 al mese.
Ha dichiarato inoltre di non essere proprietaria di immobili, di
essere intestataria esclusivamente di un'automobile ###
acquistata di seconda mano nel 2021 e di aver aperto soltanto nel
2023 un conto corrente personale presso ### che al 17.02.2025
presentava un saldo di € 120,00.
Attualmente la ricorrente si sostiene con l'aiuto dell'anziana
madre, che provvede al pagamento del canone di locazione per la
figlia di € 523,50 al mese e delle bollette di circa € 200,00/300,00
ogni due mesi, oltre ad aiutarla per la spesa alimentare e le spese
per l'autovettura; tali aiuti economici provengono anche dai figli
più grandi. ### a propria volta, ha dichiarato di essere stato
assunto a far data dal 25.02.2023 presso la società ### S.r.l., in
qualità di elettrotecnico, con contratto a tempo indeterminato a
decorrere dal 30.04.2024, con una retribuzione netta mensile pari
a circa € 1.400,00 per 12 mensilità, comprensiva della quota di
tredicesima.
Il CUD 2024 evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad €
21.269,69, il CUD 2023 redditi da lavoro per € 11.226,49 e la
dichiarazione dei redditi 2022 un reddito complessivo di €
21.698,00.
Ha altresì dichiarato di non essere proprietario di immobili e di
essere intestatario di un'automobile ### acquistata nuova nel
2019.
Egli conduce in locazione dal 01.03.2025 un appartamento sito in
### per il quale corrisponde un affitto mensile di € 550,00, oltre
alle spese di condominio e per le utenze; mentre in precedenza si
era trasferito presso la propria madre contribuendo alle spese di
condominio e per le utenze per circa € 500,00 /550,00 al mese.
Ha dichiarato di avere due finanziamenti in atto, uno contratto con
la moglie, per il quale è garante uno dei figli, e l'altro aperto da
solo per l'acquisto dell'autovettura nel 2019. Le rate dei
finanziamenti sono rispettivamente di € 280,00 ed € 300,00 al
mese.
Ha dichiarato inoltre di avere debiti nei confronti dall'### delle
### per € 90.000,00.
Quanto alla gestione di ### la ricorrente ha dato atto di occuparsi
in via esclusiva dei bisogni del figlio, facendo fronte a tutte le spese
ordinarie e straordinarie con le proprie limitate risorse e con l'aiuto
della madre e dei figli.
Infine, ha dato atto che il resistente saltuariamente ha contribuito
al mantenimento del figlio ### (anno 2022 solo 3 bonifici €
500,00 il ### - € 500,00 il ### - € 500,00 il ###; anno 2023
un solo bonifico € 200,00 il ###; anno 2024 solo 5 bonifici €
300,00 il ### - € 500,00 il ### - € 199,40 il ### - € 500,00 il
### - € 500,00 il ###), e che peraltro il marito da settembre
2024 non ha più corrisposto nulla.
Quest'ultima circostanza è stata altresì confermata dal resistente,
il quale ha dichiarato di non versare il mantenimento per ### da
ottobre 2024, non riuscendo a sostenere tutte le spese a suo
carico, pur percependo l'assegno unico di circa € 201,00 al mese
fino a novembre 2024.
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni padre-
figlio, nonché della situazione patrimoniale e reddituale allegata e
documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo che ###
contribuisca, con decorrenza dal deposito della domanda, al
mantenimento del figlio ### corrispondendo alla madre, entro il
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile pari a € 350,00, da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### già comprensiva di
quota forfettaria di spese straordinarie di cui al ### in uso presso
la Corte d'Appello di Milano, tenuto altresì conto che la madre, a
fronte dell'affidamento super esclusivo del minore, avrà facoltà ex
lege di richiedere ed ottenere il 100% dell'assegno unico per il
minore e, dunque, ad incassare direttamente anche la quota di
pertinenza paterna.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie ### ricorrente ha
domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di
mantenimento dell'importo mensile di € 500,00. ### resistente
ha chiesto invece di prevedere un contributo al mantenimento
della moglie per l'importo di € 250,00.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la
cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato. ### un consolidato e condivisibile orientamento
della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a
differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza
della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale,
presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n.
12196 del 16/05/2017).
Premesso quanto al punto precedente, così come ricostruita la
situazione patrimoniale e reddituale delle parti, tenuto conto della
lunga durata del matrimonio, dell'apporto alla vita matrimoniale e
del contributo - quasi esclusivo - di ### alla crescita dei cinque
figli, nonché accertata la mancanza di adeguati redditi propri della
ricorrente e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli
altrimenti (non avendo la stessa mai lavorato ed in ragione dell'età
attuale), il Collegio ritiene congruo che ### contribuisca al
mantenimento della moglie corrispondendole la somma mensile di
€ 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### con
decorrenza dal deposito della domanda giudiziale.
4. Sul risarcimento del danno da illecito penale ### ricorrente ha
altresì domandato la condanna di ### al pagamento del
risarcimento dei danni endofamiliari, morali e psicologici nella
misura di € 50.000,00, per i gravi pregiudizi subiti dalla stessa a
causa delle reiterate condotte lesive del marito.
Sul punto occorre premettere che la domanda di risarcimento dei
c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile
nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio in ragione della
diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473
bis c.p.c. dal recente D.Lgs n. 164/24 cd. correttivo ### civile
(entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti
introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Peraltro, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza
di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie
regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della
responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del
danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini
risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è
conseguenza di una condotta illecita del danneggiante” (Cass. civ.,
Sez. I, 09/03/2020, 6518).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria di
parte ricorrente debba essere rigettata, poiché le allegazioni in
fatto a fondamento della domanda sono assolutamente generiche
e, in ogni caso, non provate.
5. Sulla condanna al versamento delle rate dell'assegno unico per
gli anni 2022, 2023 e 2024 La domanda di parte ricorrente ai sensi
dell'art. 473 bis.19 c.p.c. di condanna di ### al versamento in
favore della moglie ### delle rate, da lui incamerate a danno del
figlio minore, dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024, o
da quando ritenuto di giustizia dal Tribunale, deve invece essere
dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in
sede di precisazione delle conclusioni e discussione. 6. Sulle spese
di lite Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i
parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di
complessità bassa del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in
concreto espletata, e quindi esclusa la fase istruttoria, seguono la
soccombenza e sono interamente a carico del resistente. Rilevato
che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con delibera del Consiglio dell'Ordine di ### del 10.01.2024
(istanza del 06.11.2023 - protocollo ### 220/2023), le spese
dovranno essere corrisposte direttamente all'### ex art. 133
d.p.r. 115/2002.
Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna
dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile
orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di
patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte
ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da
quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le
somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R.
n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non
abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla
luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto
che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del
summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto
agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale
incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di
quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema
nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del
11/09/2018 e Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11590 del
03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di ### in composizione collegiale, sezione civile,
definitivamente pronunciando e richiamato integralmente il
contenuto della sentenza non definitiva n. 843/2024 pubblicata in
data ### con la quale è stata pronunciata la separazione
personale dei coniugi ### e ### disattesa ogni altra domanda ed
eccezione, così provvede: 1) dispone che, con decorrenza dal
deposito della domanda giudiziale, il padre ### concorra al
mantenimento del figlio minore ### corrispondendo a ### entro
il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 350,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### già comprensivo
di quota forfettaria di spese straordinarie come da ### in uso
presso la Corte d'Appello di Milano; 2) dispone che ###
corrisponda a ### a titolo di assegno di mantenimento del
coniuge, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale,
l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici ### 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno
endofamiliare; 4) dichiara inammissibili le ulteriori domande
formulate dalla ricorrente; 5) condanna ### al pagamento delle
spese di lite a favore dell'### che si liquidano in € 3.300,00 per
compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. 05-09-2025 14:52
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