Sanità
Corte di Appello Napoli, sez. V, sentenza 28 aprile 2025 n. 2093
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2093/2025 del 28-04-2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE ### DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### -
Presidente - ### - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha deliberato
di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art.
702-ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in
persona del ### il 2 maggio 2022, n. repert. 5919/2022, iscritto al
n. 4321/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, passato
in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e
pendente
TRA
l'### (codice fiscale ###), con sede ### alla ### del ###,
costituitasi in persona del suo ### generale pro tempore, ing. ###
e rappresentata e difesa dall'avv. ### (codice fiscale ###) -
appellante –
E ### S.R.L. (codice fiscale ###), con sede ###, costituitasi in
persona del dr. ### dichiaratosi suo legale rappresentante pro
tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. ### (codice fiscale ###)
- appellata –
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un procedimento sommario di
cognizione depositato il 22 gennaio 2021 e notificato l'11 febbraio
2021, il ### di ### del ### S.R.L. (di seguito, per maggiore
comodità, anche solo “Centro”) conveniva copia conforme all'originale
rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ###
innanzi al Tribunale di ### la ### 1 ### chiedendone, in forza del
contratto con questa stipulato il 27 novembre 2017 per l'anno 2017,
la condanna a pagargli la complessiva somma di 41.518,75 €,
composta dal saldo, pari a 19.851,83 €, della fattura da esso emessa
col n. 4/2017 il 5 aprile 2017 e del saldo, pari a 21.666,92 €, della
fattura da esso emessa col n. 9/2017 il 3 luglio 2017 per il
corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di
cardiologia eseguite, rispettivamente, nei mesi di marzo e giugno del
2017 quale titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini
della loro erogazione agli assistiti dal ### tario ### nonché gli
interessi previsti dall'art. 7 del predetto contratto.
Aggiungeva che l'ASL non gli aveva mai comunicato la data in cui era
prevedibile o quella in cui era avvenuto il superamento dei ccdd. tetti
di spesa della branca di riferimento, rendendosi così responsabile nei
suoi confronti di un inadempimento contrattuale o comunque ai sensi
dell'art. 2041 I.1.2. Costituendosi in giudizio il 23 luglio 2021, l'ASL
resisteva all'avversa domanda eccependo: innanzitutto, che la somma
oggetto della domanda della controparte non era dovuta poiché
eccedente i ccdd. tetti di spesa trimestrali della branca di riferimento,
che, nel primo semestre del 2017, era stato raggiunto il 28 febbraio
2017, come dalla propria nota prot. ### del 31 luglio 2017, e, nel
secondo trimestre del 2017, come dalla propria nota prot. ### del
31 luglio 2017, e che le strutture accreditate erano state sempre
informate della data di esaurimento dei limiti di spesa, il cui
monitoraggio era stato alle stesse comunicato mediante la posta
elettronica certificata; in secondo luogo, che gli interessi di cui al d.
lgs. 231/2002 non erano applicabili al caso di specie.
I.1.3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con l'ordinanza
n. rep. 5919/2022, pubblicata il 2 maggio 2022, rilevava che l'ASL
non aveva provato di aver inviato al ### alcuna comunicazione delle
date nelle quali prevedeva che i tetti di spesa trimestrali sarebbero
stati superati, né di aver adottato la delibera di determinazione della
regressione tariffaria (cd. RTU), e che «[l]a decurtazione effettuata,
in quanto rappresenta una violazione degli obblighi contrattualmente
assunti, sotto il duplice profilo appena ricordato, non può dunque
ritenersi legittima, giacché, in difetto di tempestiva comunicazione del
raggiungimento del tetto di spesa, la ASL avrebbe dovuto fare ricorso
alla applicazione della R.T.U.».
Pertanto, condannava l'ASL a pagare al ricorrente la somma di €
41.518,75, «oltre copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc
per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### interessi calcolati al tasso, e
secondo i criteri di cui all'art.7 comma 4 del contratto stipulato dalle
parti”, compensando tra queste ultime integralmente le spese di lite.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 13 ottobre 2022,
l'ASL s'appellava quindi a questa Corte avverso detta ordinanza (che
non risulta né comunicata né notificata all'avvocato costituitosi quale
suo procuratore ad litem nel processo di primo grado), sostenendo
che il ### di prime cure aveva errato nell'accogliere la domanda del
### giacché: 1) le note da essa prodotte fornivano la prova del
superamento dei tetti di spesa fissati per i primi due trimestri del
2017, la remunerazione delle prestazioni sanitarie eccedenti tali limiti
era comunque preclusa dalla clausola di salvaguardia prevista dall'art.
11 del contratto da essa stipulato con il ### che peraltro era stato
sottoscritto solo successivamente, con la conseguente inoperatività
dei meccanismi ivi previsti; 2) «le prestazioni effettuate da parte
ricorrente si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico
servizio» e non già di una transazione commerciale, con la
conseguente inapplicabilità nella specie della disciplina degli interessi
moratori dettata dal d.lgs. 231/2002, peraltro comunque non dovuti,
non avendo la società appellata emesso la specifica fattura all'uopo
richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto.
Sicché chiedeva la revoca, la dichiarazione della nullità o comunque
la riforma dell'ordinanza appellata e, in definitiva, l'integrale rigetto
dell'avversa domanda.
I.2.2. Costituendosi nel processo d'appello il 9 marzo 2023, il ###
resisteva all'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni prima
che la causa fosse introitata in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con il primo ed articolato motivo del suo appello, l'ASL si duole
che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese
extra budget, non abbia ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto
di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della
regressione tariffaria prevista dal contratto, sebbene questo fosse
stato stipulato dopo i primi due semestri del 2017.
La doglianza è però, ad avviso di questa Corte, infondata. copia
conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata
dall'Avv. ###
II.1.2. Come già rilevato dal primo ### il contratto stipulato tra le
parti per le annualità 2016 e 2017 prevedeva, al comma 3 dell'art. 5
(rubricato «criteri di remunerazione delle prestazioni»), che l'ASL
dovesse comunicare mensilmente all'altra parte «la percentuale
consuntiva di consumo dei limiti di spesa» e «la data consuntiva di
raggiungimento di dette percentuali di consumo» e che, qualora
l'esaurimento del limite di spesa si fosse «verificato a consuntivo
prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall'ASL
nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno
precedente», il rispetto di detto limite sarebbe stato assicurato
mediante l'applicazione del meccanismo della «regressione tariffaria
di cui all'allegato C) alla ### n. 1268/08», mentre nulla sarebbe
spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la
data prevista di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, non essendovi la prova che l'ASL avesse comunicato le date
in cui prevedeva che il tetto di spesa della branca di riferimento
relativo ai primi due trimestri del 2017 sarebbe stato raggiunto, né
che abbia mai determinato se ed in che misura i corrispettivi delle
prestazioni sanitarie erogate dal ### nel corso del suddetto periodo
debbano essere ridotti in applicazione del meccanismo della
regressione tariffaria, deve essere al ### medesimo riconosciuto il
diritto all'integrale remunerazione di dette prestazioni.
La cd. regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico
che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett.
d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione
della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo
stesso da parte di ciascuna struttura».
Il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni
sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal
### dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione
a carico della finanza pubblica di tali prestazioni non comporta dunque
di per sé solo, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, la
non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni
sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa,
da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione
tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe
prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da
assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto copia conforme
all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv.
### di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché
dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna
di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere
definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un
procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale
dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la
natura autoritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da
parte del giudice ordinario, giacché nella specie non risulta essere mai
stato adottato.
II.1.3. Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il diritto della
società appellata di ottenere l'integrale remunerazione delle
prestazioni sanitarie erogate agli assistiti dal ### nazionale nei primi
due trimestri del 2017 non può essere poi escluso nemmeno per
effetto della cd. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del
suddetto contratto, secondo la quale: «1. Con la sottoscrizione del
presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta
espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto
e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di
determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o
presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto
per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub
comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa,
delle tariffe ed ogni altro agli stessi collegato o presupposto) con la
sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle
azioni/impugnazione già intraprese avverso i provvedimenti ovvero ai
contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e
conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità
di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente
accordo/contratto».
Nella specie, infatti, il ### non ha contestato alcuno dei
provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto del contratto cui
tale clausola si riferisce, ma s'è (in via principale) limitata a dolersi
dell'inadempimento da parte dell'ASL di tale contratto.
II.1.4. Non è infine idoneo ad incrinare la fondatezza della pretesa
creditoria della società appellata nemmeno il fatto che il predetto
contratto venne sottoscritto solo il 27 novembre 2017 e dunque dopo
i primi due trimestri dello stesso anno.
Pur consapevole di quanto in proposito in senso contrario affermato
dalla Corte di Cassazione con la sua ordinanza n. 8722 del 3 aprile
2024 (non massimata) proprio in relazione ai copia conforme
all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv.
### contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502
del 1992 tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private
accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti
del ### questo Collegio, in conformità con quanto affermato da
questa Corte d'### in altre recenti pronunce, ritiene infatti che non
vi siano ostacoli di principio alla possibilità che le parti di un contratto
che deve essere necessariamente concluso per iscritto (come, in linea
generale, quelli conclusi da una o più pubbliche amministrazioni)
attribuiscano allo stesso efficacia retroattiva in modo tale da
regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti e le
conseguenze giuridiche dei comportamenti dalle stesse (di fatto) già
tenuti (in tal senso, v. Cass. 15530/2000), che, secondo la sua
massima ufficiale, affermò, in relazione ad un caso in cui una delle
parti di un contratto di locazione immobiliare era una pubblica
amministrazione, che «[n]on sussiste nell'ordinamento un divieto per
le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in
modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti …
disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada
considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione»).
Il fatto che i contratti di cui siano parti una o più pubbliche
amministrazioni devono essere stipulati per iscritto non impedisce
dunque che ad essi sia attribuita efficacia retroattiva, sempreché,
ovviamente, tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come
appunto deve ritenersi nel caso di specie. ###, non può non
evidenziarsi che nella specie la stessa ASL appellante ha contestato la
pretesa creditoria della controparte invocando alcune delle clausole
del suddetto contratto e dunque ritenendolo valido e retroattivamente
efficace.
II.2.1. La doglianza sollevata con il primo profilo del secondo motivo
dell'appello in esame - con il quale l'ASL sostiene che il primo ### ha
errato nel riconoscere alla società appellata il diritto di ottenere gli
interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, non potendo le
prestazioni sanitarie erogate dalla società appellata essere
considerate l'oggetto di transazioni commerciali - è poi addirittura
inammissibile poiché eccentrico rispetto all'ordinanza impugnata,
prim'ancora che infondata. ### di prime cure ha infatti riconosciuto
il diritto della società appellata di ottenere dall'ASL il pagamento degli
interessi moratori, non già sulla base legale costituita dal suindicato
decreto legislativo e dunque con la decorrenza e nella misura ivi
previste, bensì sulla base di copia conforme all'originale rilasciata ex
art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### quanto in
proposito espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 7 del
predetto contratto, secondo il quale: «### che sia necessaria la
costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo
nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla
scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura
privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura
del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due
mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i
successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti
percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei
punti percentuali; d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di
ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali».
La questione dell'applicabilità in linea generale della disciplina dettata
dal d.lgs. n. 231 del 2003 ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i
titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione
di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del ### è dunque nella
specie del tutto irrilevante.
II.2.2. Sotto il suo secondo profilo - cioè nella parte in cui l'ASL
sostiene che il ### di prime cure ha errato nel riconoscere alla società
appellata gli interessi moratori, non avendo detta società emesso la
specifica fattura all'uopo richiesta dall'art. 7 del suddetto contratto -
il secondo motivo dell'appello in esame è invece infondato.
Vero è che il sesto comma dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti
prevedeva che «[i]l pagamento da parte della ASL di interessi
moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs
231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di
apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta
di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora)». È
tuttavia evidente, anche alla luce di quanto previsto dal suesposto
quarto comma del medesimo articolo, che, al contrario di quanto
sostenuto dall'appellante, «stante l'automatismo della costituzione in
mora» nell'adempimento dell'obbligazione principale, la mancata
emissione di tale fattura non impediva né impedisce la maturazione
degli interessi moratori in copia conforme all'originale rilasciata ex art.
475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### questione, ma
consentiva e consente all'ASL di non eseguirne il pagamento, e
dunque anche di contestare di poter essere considerata in mora
nell'adempimento di tale obbligazione accessoria e di essere tenuta al
pagamento di interessi anatocistici, fino a quando detta «apposita e
regolare fattura» non verrà emessa.
Contenendo una condanna soltanto generica dell'ASL al pagamento
alla controparte degli interessi moratori convenzionalmente previsti
dal suddetto contratto, l'ordinanza impugnata pertanto non merita di
essere riformata nemmeno nella parte in cui non subordina
esplicitamente tale condanna all'emissione della suddetta fattura, che
evidentemente presuppone che gli interessi in questione siano
quantificati.
II.3. ### in esame va dunque in definitiva integralmente rigettato,
con la conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
II.4.1. Ne consegue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., che l'appellante
va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo
d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno
liquidate d'ufficio - alla stregua delle risultanze processuali e dei
parametri fissati dal decreto del ### della Giustizia 10 aprile 2014,
n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese
spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della
controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00, nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui 1.500,00 €
per il compenso relativo alla fase di studio, 1.100,00 € per il compenso
relativo alla fase introduttiva, 1.600,00 € per il compenso relativo alla
fase di trattazione e/o istruzione, 2.000,00 € per il compenso relativo
alla cd. fase decisoria del presente processo e [(1.500 + 1.100 +
1.600 + 2.000) x 15% =] 930,00 € per il rimborso forfettario delle
relative spese generali, oltre gli eventuali ulteriori accessori, che non
è possibile, né necessario, liquidare in questa sede.
II.4.2. Le spese così liquidate vanno poi distratte in favore del
difensore della società appellante, avv. ### che ne ha fatto richiesta.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del
pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa
proposto. copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per
l'esecuzione forzata dall'Avv. ###
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso
l'ordinanza del Tribunale di ### n. repert. 5919/2022, pubblicata il 2
maggio 2022, proposto dall'### poli 1 ### con citazione notificata
al ### di ### del ### D'### S.R.L. il 13 ottobre 2022: A) rigetta
l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata; B) condanna
l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo
d'appello, che liquida nel complessivo importo di 7.130,00 €, di cui
6.200,00 € per il totale dei compensi e 930,00 € per il rimborso
forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli
eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. ### C) dà
atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte
dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in ### l'8 aprile 2025. Il Presidente estensore copia
conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata
dall'Avv. ### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475
cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico
documento mediante timbratura di giunzione per complessive 9 ###
pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico
relativo al procedimento n. 4321/2022 R.G. Corte d'### di ### dal
quale è stato estratto.
14-05-2025 15:43
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