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Sentenza

SCUOLA – Insegnante di sostegno e provvedimenti cautelari (Cpc articoli 669-d...
SCUOLA – Insegnante di sostegno e provvedimenti cautelari (Cpc articoli 669-duodecies e 700; articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità)
L’adempimento del provvedimento cautelare da parte dell’istituto scolastico secondo tali modalità esclude la necessità di ulteriori modalità attuative, e le contestazioni sulla nomina devono essere fatte valere nel giudizio di merito, non costituendo opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in esame, il genitore di un minore aveva richiesto di fissare le modalità attuative di un provvedimento d’urgenza che prevedeva l’assegnazione di un insegnante di sostegno. La richiesta si fondava sull’eccezione relativa alla mancanza dei titoli di specializzazione dell’insegnante assegnata. L’Istituto Scolastico aveva dimostrato di aver adempiuto al provvedimento, affiancando regolarmente al minore un’insegnante di sostegno secondo la disciplina vigente ed era stato accertato che l’Istituto aveva richiesto più volte al Provveditorato agli Studi di Salerno la nomina di un insegnante specializzato, senza esito positivo. La normativa (O.M. n. 88/2024, art. 12, comma 9) prevede che, in caso di mancanza di insegnanti specializzati, si possa nominare personale privo di titolo, purché iscritto con riserva nelle graduatorie. L’insegnante di sostegno era iscritta al corso annuale per il conseguimento del Tfa e quindi legittimata all’incarico. Il giudice ha rilevato che la nomina tutela i diritti del minore e rappresenta un “accomodamento ragionevole” ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    Tribunale Vallo Della Lucania, ordinanza 5 novembre 2025 – Giudice Miele
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Giudice dr. Mario Miele a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2025;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che parte ricorrente ha chiesto la fissazione delle modalità attuative del provvedimento
d'urgenza, concesso con ordinanza del 3 settembre 2025;
considerato che la predetta istanza avanzata ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., si fonda
principalmente sull'eccezione dell'istanza della mancanza dei titoli conseguiti dall'insegnate di
sostegno assegnata al minore;
considerato che l'Istituto Scolastico si è costituito nel presente procedimento, sostenendo di aver dato
attuazione al provvedimento emesso ai sensi dell'art.700 c.p.c.;
rilevato che non sussistono ragioni per fissare ulteriori modalità attuative del provvedimento
d'urgenza, atteso che l'istituto scolastico ha adempiuto a quanto indicato nella predetta ordinanza;
rilevato, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'istituto scolastico ha
regolarmente affiancato al minore un'insegnate di sostegno, secondo le modalità indicate dall'attuale
disciplina;
rilevato, infatti, che in atti è stato dimostrato che l'istituto scolastico ha avanzato al Provveditorato
agli Studi di Salerno plurime richieste per l'individuazione dell'insegnante di sostegno con esito
negativo (cfr all.to 4 della memoria di costituzione dell'Istituto Scolastico);
rilevato che la circostanza in cui non siano disponibili insegnanti di sostegno è stato legislativamente
prevista, laddove all'art.12 comma 9 dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 prevede che:"9. In caso di
ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione,
attraverso lo scorrimento delle G. e, in subordine, delle G.,
limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle G. di sostegno del grado relativo, sulla base della
migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio";
ritenuto che la stessa disciplina dettata dal legislatore per la scuola pubblica, prevede la possibilità
in caso di mancanza di insegnanti di sostegno, come nel caso de qua agitur, di assegnare l'incarico a
personale privo di specializzazioni;
rilevato, dunque, che il Provv. del 3 ottobre 2025 è stato adeguatamente attuato dall'Istituto
Scolastico, secondo quanto stabilito dall'attuale disciplina;
rilevato che il presente procedimento è stato quindi incardinato dall'istante, non per difficoltà
nell'attuazione del provvedimento cautelare, o per l'inerzia dell'Istituto, ma contestando la nomina
della dott.ssa P., indicata dall'Istituto come insegnante di sostegno;
considerato che secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione: "L'attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un
titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento
cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne
determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le
contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni;
ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non
hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito" (cfr
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5010 del 26 febbraio 2008);
considerato, volendo entrare comunque nel merito, che l'assegnazione dell'incarico di insegnante di
sostegno effettuato dalla scuola, oltre ad essere pienamente conforme alle norme dettate dal
legislatore per l'individuazione dell'insegnante di sostegno, è anche volta ad impedire la
discriminazione del minore;
rilevato, infatti, che la dott.ssa P., nominata insegnante di sostegno, è regolarmente iscritta al corso
annuale per il conseguimento del TFA e che tale circostanza le dà diritto ad essere iscritta con riserva
nella graduatoria di prima fascia per l'insegnamento di sostegno, ai sensi dell'art.7 della citata O.M.
n. 88 del 16 maggio 2024;
considerato che tale nomina sicuramente è volta alla tutela dei diritti del minore e rappresenta un
"accomodamento ragionevole" ai sensi dell'art. 2 ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, recepito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66 del 2017;
rilevato, dunque, che non sussistono ragioni per dettare modalità di attuazione, laddove l'istituto
scolastico ha già adempiuto all'ordinanza del 3.10.2025 applicando l'attuale disciplina;
ritenuto che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico di parte istante,
soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. da (...), in qualità di genitore esercente
la responsabilità genitoriale di (...);
condanna parte istante alla refusione delle spese di lite in favore dell'" (...)." che si liquidano in Euro
2.026,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, se dovuti.
Si comunichi
Conclusione
Così deciso in Vallo della Lucania, il 5 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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