SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Godimento esclusivo della casa coniugale da parte di un solo coniuge privo di titolo. (Cc, articoli 1102 e 2697)
In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.
Sul piano processuale, nel giudizio avente a oggetto la richiesta di corresponsione di un’indennità di occupazione avanzata da un coniuge nei confronti dell’altro, in relazione all’illegittima occupazione esclusiva dell’immobile adibito a casa coniugale dopo la separazione, la ripartizione dell’onere della prova segue i principi generali di cui all’art. 2697 c.c. Incombe quindi all’attore l’onere di allegare e dimostrare: a) la comproprietà dell’immobile; b) l’avvenuta separazione personale dei coniugi; c) l’occupazione esclusiva del bene da parte dell’altro coniuge; d) la mancanza di un titolo giuridico (negoziale o giudiziale) che legittimi tale occupazione; e) l’esistenza di un danno patrimoniale correlato al mancato godimento del bene, il quale, si presume in re ipsa ed è normalmente individuato nel valore locatizio del cespite.
Tribunale di Pisa, sentenza 2 luglio 2025 n. 658 - Giudice Migliorino
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n…. del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021
trattenuta in decisione il 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
P1 C.F. (...) , elettivamente domiciliato in Pisa, via…presso lo studio dell Avv. …che lo rappresenta
e difende unitamente all'Avv. ….in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi
dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore
contro
C1 (C.F.(...) ), ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN PISA, …n. 30, presso lo studio dell'Avv. …che
la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell' art. 83,
comma 3, c.p.c.;
convenuta
Oggetto: "Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni".
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 ottobre 2021, P1 ha convenuto in giudizio C1,
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, previ
tutti gli accertamenti del caso, cosi giudicare: in via principale, accertare e dichiarare che l' immobile
sito a (P.) in via (...) n. 253/17 è di proprietà comune delle odierne parti in causa: accertare e dichiarare
che la convenuta occupa in via esclusiva l'immobile comune a decorrere dal maggio 2017 e che la
suddetta occupazione persiste tuttora; accertare e dichiarare che la convenuta non ha valido titolo di
occupazione esclusiva dell’ immobile comune a decorrere dal 14.1.2021 o da quell' altra diversa data,
anteriore o posteriore, che il Tribunale riterrà di giustizia, per i motivi meglio esposti in narrativa;
condannare di conseguenza la convenuta al rilascio dell'immobile suddetto in favore della
Comunione; condannare altresì la convenuta al versamento in favore dell'attore dell’ importo di
Euro 600,00 o quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, per ogni mese di
occupazione dell'immobile in via esclusiva a decorrere dal 14.01.2021 o da quell'altra data che sarà
ritenuta di giustizia; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, in
conseguenza dell’ eventuale opposizione alla presente azione, danni meglio quantificati in corso di
causa ed eventualmente da determinarsi con valutazione equitativa del Tribunale; condannare la
convenuta al pagamento delle spese legali, relative al procedimento".
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto: - di essere coniuge di C1 ! - che dalla loro
unione è nato, in data (...), il figlio X1 - che le parti si sono separate a seguito di giudizio promosso
dalla convenuta; - che l'immobile di proprietà comune, che costituiva casa coniugale, durante il
procedimento di separazione è stato provvisoriamente assegnato alla C1 quale genitore convivente
con il figlio X1 . maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; - che nelle more del
procedimento, a fronte del trasferimento all'estero del figlio, in data 14.01.2021 la C1 ha rinunciato
alle proprie domande relative al mantenimento del figlio e all'assegnazione della casa familiare; -
che il procedimento di separazione personale dei coniugi si è concluso con sentenza del Tribunale
di Pisa n. 464/2021 del 14.4.2021, nella quale il Tribunale ha rilevato che le domande della C1 relative
al mantenimento del figlio e all'assegnazione della casa familiare erano state oggetto di rinuncia; -
che, pertanto, la sentenza non ha disposto alcunché in ordine all'assegnazione dell'immobile già
adibito a casa coniugale, di cui le parti risultano comproprietarie; - che, tuttavia, pur in assenza di
una formale assegnazione, la C1 ha occupato dal 14.1.2021 e continua tutt'oggi a occupare l'immobile
in via esclusiva senza titolo; - di avere quindi diritto di rientrare nella disponibilità della quota
dell'immobile di sua spettanza, nonché alla corresponsione di un'equa indennità di occupazione, per
l'intero periodo di utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della convenuta; - di avere esperito la
procedura di mediazione con esito negativo.
In data 09.02.2022 si è ritualmente costituita C1 che ha chiesto, in via principale, il rigetto delle
domande attoree. in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, l'accertamento dell'obbligo
di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile solo ed esclusivamente a decorrere dalla
data di notifica dell'atto di citazione (ottobre 2021), nonché nella misura del 50% della stima del
canone locatizio dell'immobile, ulteriormente ridotta di una data percentuale forfettaria per il
mancato utilizzo dei locali dell'immobile stesso.
A sostegno della propria posizione, la convenuta ha eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità
della domanda di accertamento della comproprietà dell'immobile fra le parti, atteso che si tratta di
circostanza risultante dalla sentenza di separazione, emessa in data 13 aprile 2021, la quale non è
mai stata oggetto di impugnativa ed il cui contenuto forma quindi oggetto di giudicato; -
l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'occupazione sine titillo dell'immobile da parte
della convenuta e del conseguente diritto all'indennità di occupazione in quanto formulata in modo
contraddittorio; - l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno subito dall'attore, stante
il mancato assolvimento dell'onere di allegazione.
Nel merito, ha contestato le domande attorce sia nell'an che nel quantum, eccependo: - che la
sentenza di separazione, cui il P1 ha prestato piena acquiescenza, non ha disposto la revoca
dell'assegnazione della casa coniugale; - che nel maggio 2017 il P1 ha abbandonato volontariamente
e spontaneamente l'immobile in proprietà comune adibito a residenza famigliare, lasciandone la
disponibilità alla moglie ed al figlio; - che la parte attrice ha accettato il provvedimento di
assegnazione del predetto immobile alla moglie emesso in sede di separazione, senza insistere per
la revoca di detto provvedimento; - che l'attore ha manifestato la volontà di esercitare il proprio
asserito diritto di credito all'indennità di occupazione dell'immobile in via esclusiva soltanto
nell'ottobre 2021, con l'instaurazione del presente giudizio; - che nel 2019 il pi ha acquistato un
immobile a L. presso il quale ha stabilito la sua attuale residenza, cosi assumendo una condotta
incompatibile con la volontà di rientrare nella disponibilità dell'immobile per cui è causa; - di non
avere l'uso esclusivo dell'immobile, avendone goduto in qualità di comproprietaria; - che il P1 ha
mantenuto fuso esclusivo del garage, ancora occupato da oggetti di sua proprietà; - che l'attore non
ha provveduto ad alcuna opera di manutenzione, né straordinaria, né ordinaria dell'immobile de
quo, lasciando che l'intero onere economico delle stesse ricadesse su essa convenuta; - che,
comunque, il diritto all'indennità di occupazione rivendicato dall'attore deve essere diversamente
quantificato e ridotto in considerazione dell'uso esclusivo di una stanza da pate del figlio X1 e
dell'uso esclusivo del garage da parte dell'attore; - che l'immobile, in ogni caso, è stato posto in
vendita dal P1 il quale ha già percepito un assegno a titolo di caparra.
Nelle more del giudizio, le parti hanno venduto l'immobile oggetto del contendere a terzi (rogito
notarile depositato in atti in data 13.06.2022).
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU estimativa-ricogniliva sull'immobile
(depositata in data 8.05.2023), volta ad accertare il valore locatizio del medesimo (completamente
arredato), nel periodo dal 14/1/2021 al 29/3/2022.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione
con ordinanza del 25.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella
misura massima di legge.
l. Con l'atto introduttivo del presente giudizio P1 ha agito al line di sentire condannare C1 al rilascio
dell'immobile sito in (P.), Via (...) 253/17, di proprietà di entrambe le parti e costituente la ex casa
coniugale, in tesi occupato dalla convenuta in via esclusiva in assenza di valido titolo, nonché
condannare la stessa al versamento a favore dell'attore dell'importo di Euro 600,00 mensili, a
decorrere dal mese di gennaio 2021, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo del bene comune e
dei relativi frutti civili.
2. In limine litis, deve dichiararsi cessala la materia del contendere con riferimento alla domanda,
inizialmente introdotta da P1 di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile di proprietà di
entrambe le parti, costituente la ex casa coniugale e occupato dalla controparte - in tesi - in via
esclusiva e in assenza di valido titolo.
Invero, è pacifico (art. 115 c.p.c.), oltre che provato per tabulas, che nelle more del giudizio detto
immobile è stato alienato a terzi, con conseguente venir meno dell'interesse dell'attore al rilascio del
bene (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data 13.06.2022) e all'accoglimento della
domanda di "'accertamento"" della proprietà.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere è categoria di origine
giurisprudenziale che "può essere dichiarato dal giudice in ogni caso in cui il completo
componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare
quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto" (Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000 e
successive conformi) e adoperata, sino a divenire "diritto vivente" - secondo la definizione coniata
dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte
della giurisprudenza, soprattutto di legittimità - come formula terminativa dei processi ai quali non
si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione (si veda anche Cass, civ., sez.
III, 8.09.2008, n. 22650). La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito
contenzioso ordinario, un'ipotesi in cui la fattispecie è da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza
di parte, quando non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse
delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. La pronuncia va emessa quindi
ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della
situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di
contrasto tra le parli e da far venir meno del tulio la necessità di una decisione sulla domanda
originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare
l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo
il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel novero delle fattispecie, ricorrendo le quali si
può dichiarare cessata la materia del contendere, rientra senza dubbio quella in cui successivamente
all'istaurarsi del giudizio per rilascio dell'immobile illegittimamente occupato, detto immobile venga
venduto a terzi, come accaduto nel caso in esame.
3. Ciò chiarito, il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto del P1 all'indennità di
occupazione dell'immobile sul presupposto dell'illegittima permanenza della convenuta al suo
interno, nonché della quantificazione di detta indennità, da individuarsi in base al valore locativo
del bene.
4. La domanda è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "in materia di comunione del diritto di
proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un
godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso
della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di
comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri
partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione
dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla
data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso
turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (ex multis Cass, civ., sez. 11 ord. n. 10264
del 18 aprile 2023).
Sul piano processuale, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di un'indennità
di occupazione avanzata da un coniuge nei confronti dell'altro, in relazione all'illegittima
occupazione esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale dopo la separazione, la ripartizione
dell'onere della prova segue i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. Incombe quindi all'attore l'onere
di allegare e dimostrare: a) la comproprietà dell'immobile; b) l'avvenuta separazione personale dei
coniugi; c) l'occupazione esclusiva del bene da parte dell'altro coniuge; d) la mancanza di un titolo
giuridico (negoziale o giudiziale) che legittimi tale occupazione; e) l'esistenza di un danno
patrimoniale correlato al mancato godimento del bene, il quale, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, si presume in re ipsa ed è normalmente individuato nel valore
locatizio del cespite.
A fonte di tali allegazioni, incombe sulla parte conventa l'onere di provare l'esistenza di un valido
titolo che giustifichi l'occupazione esclusiva dell'immobile anche dopo la cessazione della
convivenza.
6. Nella fattispecie, è circostanza pacifica che i coniugi sono stati comproprietari dell'immobile
oggetto di causa fino al marzo 2022 (rogito notarile del 29 marzo 2022, depositato in atti in data
13.06.2022) e che la convenuta ha abitato detto immobile fin quando non è stato alienato a terzi.
Risulta per tabualas (sentenza di separazione n. 464/2021 del 14/04/2021. emessa dal Tribunale di
Pisa che dall'aprile del 2021) che le parti sono legalmente separate (doc. 3 allegato all'atto di
citazione). Emerge inoltre che in pendenza del procedimento di separazione promosso dalla C1 , il
Tribunale aveva disposto in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale all'odierna
convenuta (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, detto provvedimento ha cessato i propri
effetti con la sentenza che ha definito il giudizio, con cui il Tribunale, preso atto della maggiore età
raggiunta dal figlio dei coniugi e del l'intervenuta autosufficienza economica di quest'ultimo nonché
della mancata riproposizione della specifica domanda di assegnazione in sede di precisazione delle
conclusioni, nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'immobile (doc. 3 allegato all'atto di
citazione).
Anche a volere ammettere che la convenuta abbia occupato sine titillo I immobile dal 14.4.2021, va
precisato che il riconoscimento del diritto all'indennità di occupazione presuppone che il
comproprietario estromesso abbia manifestato in modo chiaro e inequivoco la volontà di esercitare
il proprio diritto al godimento del bene, esternando la volontà di non tollerare l'uso unilaterale
dell'altro Nel caso in esame, tale manifestazione di volontà è avvenuta soltanto in data 26.06.2021
con la notifica della domanda di mediazione proposta anteriormente all'instaurazione del presente
giudizio, non avendo la difesa attrice dato prova di avere chiesto di poter godere bel bene in
comproprietà, nel periodo anteriore, e di avere ricevuto risposto negativa ovvero di avere subito
condotte di fatto volte ad impedire l'accesso all'abitazione.
Ne deriva che l'obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione in capo alla convenuta
dovrà decorrere dalla notifica della domanda, con la quale fattore ha messo a conoscenza la parte
convenuta della volontà di non consentire più l'uso esclusivo del bene comune e di volerne del pari
godere, essendo rimasta indimostrata, si ripete, per il periodo precedente all'instaurazione del
procedimento di mediazione, la presunta voluntas exchtdendi alios della convenuta e non essendo
stata data prova contraria in ordine alla circostanza che il mancato godimento del bene da parte
dell'attore non sia ascriversi ad una sua libera scelta.
In conclusione, l'attore ha diritto all'indennità di occupazione per il limitato periodo intercorrente
fra la notifica della domanda di mediazione avvenuta in data 26.06.2021 e la vendita dell'immobile
avvenuta in data 29.03.2022.
7. Ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione spettante all'attore per l'utilizzo
esclusivo dell'immobile, si richiamano le risultanze della CTU espletata che si condividono in quanto
ottenute all'esito di indagine logica, completa, coerente ed immune da vizi metodologici.
Il CTU, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive del bene nonché ai valori di mercato relativi al
periodo di interesse (14/01/2021 - 29/03/2022), ha stimato il valore locatizio mensile dell'immobile, in
Euro 900,00 (escluso aggiornamenti ISTAT), corrispondente ad Euro 450 di spettanza all'altro
coniuge (in ragione della quota di proprietà pari al 50% dell'intero).
Pertanto, avuto riguardo al periodo di illegittima occupazione esclusiva dell'immobile da parte della
convenuta, da individuare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel periodo compreso fra il
26.06.2021 ed il 29.03.2022, l'indennità dovuta all'attore risulta pari a complessivamente ad Euro
4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.) in applicazione del D.M.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da Euro 1.101,00 a
Euro 5.200,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati come da separato decreto, sono posti definitivamente a carico della parte
convenuta, soccombente relativamente alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo c
di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione (pro quota).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA CESSATA la materia del contendere sulla domanda di rilascio del bene immobile sito in
(P.), Via (...) 253/17;
in parziale accoglimento della domanda attorea, ACCERTA che il predetto immobile è stato
occupato in via esclusiva da C1 in assenza di valido titolo giustificativo nel periodo compreso fra il
26 giugno 2021 e il 29 marzo 2022;
per l'effetto, CONDANNA la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di indennità di
occupazione, la somma di Euro 4.125,00, oltre interessi legali dal 26.6.2021 al saldo;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida
in Euro 2.552,00 per compensi, Euro 518,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come
per legge.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Pisa, il 1 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2025. 06-09-2025 07:04
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