SEPARAZIONE - Indennità per l’occupazione esclusiva di un bene in comunione
(Cpc articoli 127-ter e 281-sexies)
In tema di comproprietà tra ex coniugi, la corresponsione di un’indennità per l’occupazione esclusiva di un bene in comunione presuppone la prova che uno dei contitolari abbia goduto del bene escludendo di fatto l’altro dal godimento. In assenza di tale prova, non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento dei frutti civili (indennità di occupazione) a favore del comproprietario non utilizzatore. Nel caso in esame, due ex coniugi erano comproprietari di un immobile ad uso abitativo, costruito durante il matrimonio su terreno originariamente di proprietà della moglie. In sede di separazione consensuale, era stato stabilito che l’uomo avrebbe continuato a vivere nella casa familiare fino alla vendita dell’immobile, mentre la moglie e il figlio avrebbero trasferito altrove la residenza. La donna citava in giudizio il marito, sostenendo che quest’ultimo aveva violato l’accordo rifiutandosi di vendere la casa e mantenendone la disponibilità esclusiva, chiedendo quindi la condanna al pagamento dei frutti civili (indennità di occupazione). Il convenuto si è difeso sostenendo che la mancata vendita era dovuta a irregolarità edilizie e che aveva proposto soluzioni alternative (cessione della quota o divisione dell’immobile), sempre rifiutate dalla moglie. Ha inoltre affermato di non averle mai impedito l’accesso all’immobile. Nel corso del giudizio, il convenuto ha manifestato disponibilità all’uso turnario dell’immobile anche da parte della moglie e ha offerto le chiavi dell’immobile. Il Tribunale ha rilevato che la donna non ha provato di essere stata esclusa dal godimento del bene e che, in assenza di tale prova, non poteva essere riconosciuta l’indennità richiesta.
Tribunale Cagliari, Sez. II, sentenza 30 ottobre 2025 n. 1684 – Giudice Oliva
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. Stefano Oliva, giudice
applicato a distanza ex art. 3 D.L. n. 117 del 2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha
pronunciato all'udienza del 30.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado
tra
P1 (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. …
attore
e
C1 (C.F. (...)), assistito e difeso dall'Avv. …
convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 esponendo di essersi unita in matrimonio con C1 , e
di essere comproprietaria, insieme al medesimo, di un immobile ad uso abitativo sito in M. (C.), Via
(...), 37, distinto al N.C.E.U. del Comune di M., al foglio (...), particella (...), sub. (...), categoria (...),
classe (...), consistenza 6 vani, appartenente a ciascuno dei coniugi nella quota ideale pari ad un
mezzo del totale, edificato in costanza di matrimonio su terreno di proprietà della medesima attrice,
che lo avevano donato, su richiesta della figlia, ad entrambi i coniugi in parti uguali. L'unione
matrimoniale era poi entrata in crisi ed i coniugi si erano separati consensualmente con accordo
omologato il 26.6.2017, prevedente, tra l'altro, che "Il Signor C1 continuerà a dimorare nella casa
familiare in attesa che la medesima venga venduta; la signora P1 unitamente al figlio X1 trasferirà
altrove la propria residenza". L'attrice esponeva ancora che il convenuto aveva disatteso il suddetto
accordo, rifiutandosi di porre in vendita l'ex casa coniugale, nella quale aveva continuato ad abitare,
mantenendone la disponibilità esclusiva, nonostante detto immobile fosse in comproprietà con la
moglie e non fosse stato oggetto di assegnazione in suo favore. A fronte del detto esclusivo
godimento dell'immobile, l'attrice chiedeva condannarsi l'C1 al pagamento dei frutti civili del cespite
oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo che la mancata vendita
dell'immobile ex-familiare non era dipesa da fatto imputabile al medesimo convenuto, bensì
all'esistenza di abusi edilizi non sanabili sullo stesso, ben noti alla P1 II convenuto esponeva ancora
di aver proposto alla moglie di cederle la sua quota di comproprietà del cespite controverso, o in
alternativa di dividerlo in due unità autonome, ma che entrambe dette ipotesi erano state rifiutate.
Eccepiva poi di non aver mai impedito alla P1 di accedere al bene di cui è causa e chiedeva quindi
rigettarsi la domanda proposta dalla stessa, con accertamento del suo diritto di continuare a vivere
nell'immobile ex- familiare. Nel caso di accoglimento della domanda della P1 chiedeva inoltre
condannarsi la medesima al rimborso della metà delle spese da lui anticipate per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del cespite.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. per
la quantificazione dei frutti prodotti dall'immobile per cui è causa (nella misura di ½), prendendo
come riferimento i canoni locatizi praticati nel territorio in cui è situato l'immobile, dal 15 marzo
2022 fino alla data di deposito della consulenza. Con successivo Provv. del 6 novembre 2023 il
giudice istruttore, dato atto che il convenuto nelle note depositate in data 31 ottobre 2023 aveva, tra
l'altro, chiesto "che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto mediante
avvicendamento con uso turnario da parte dei comproprietari" così manifestando disponibilità
all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, riteneva opportuno esperire un tentativo di
conciliazione, invitando le parti medio tempore ad accordarsi per l'uso turnario dell'immobile, e
rinviava per l'incombente all'udienza del 26 febbraio 2024, alla quale tuttavia compariva il solo
convenuto, che si dichiarava disposto a consegnare le chiavi dell'immobile all'attrice, facendo
presente che lo stesso era in quel momento occupato dalla nipote C2 A seguito di ulteriori rinvii, la
causa perveniva all'udienza
del 16 gennaio, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., prima della quale la parte attrice non
depositava le proprie note scritte.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex
art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo
stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. La sola parte convenuta ha depositato note scritte,
insistendo per la condanna dell'attrice alla refusione delle spese del giudizio anche nel caso di
rinuncia all'azione. La domanda della P1 è infondata.
Nelle condizioni di separazione sottoscritte consensualmente dai due coniugi è previsto che "Il
Signor C1 continuerà a dimorare nella casa familiare in attesa che la medesima venga venduta; la
signora P1 unitamente al figlio X1 trasferirà altrove la propria residenza". Non è indicato alcun
termine per l'uso della casa familiare da parte dell C1 , né sono specificati i tempi e le modalità in
cui la vendita di detto bene avrebbe dovuto avvenire. Il convenuto ha chiesto, nelle note depositate
in data 31 ottobre 2023 "che il Giudice adito voglia disporre il godimento dell'immobile in oggetto
mediante avvicendamento con uso fumario da parte dei comproprietari", cosi manifestando la sua
disponibilità all'uso dell'immobile anche da parte dell'attrice, ed ha successivamente offerto banco
iudicis le chiavi del bene oggetto di causa. La P1 da canto suo, non ha provato di esser stata
completamente privata della disponibilità dell'alloggio del quale è comproprietaria, unitamente al
convenuto, né che le concrete modalità dell'utilizzo del bene realizzato dal secondo le abbiano, nei
fatti, impedito di esercitare un pari godimento del bene stesso. Poiché la corresponsione di una
indennità per l'occupazione di un bene in comproprietà tra più persone presuppone che una di esse
ne usi, in concreto, escludendo dal godimento della res gli altri contitolari, non risultano dimostrati
i presupposti della domanda azionata dalla P1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione
dello scaglione di valore indeterminabile basso (da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000), seguono la
soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 2.540,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio,
Euro 389,00 per quella istruttoria, Euro 840,00 per quella di trattazione ed Euro 851,00 per quella
decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla
cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P1 nei confronti
di C1 , la rigetta. Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente
grado del giudizio, che liquida in Euro 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per
legge:
Conclusione
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 30 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025. 13-12-2025 10:58
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