SEPARAZIONE – Restituzione dell’immobile in comodato per abuso del diritto da parte del comodatario. (Cc, articoli 1226, 1804, 2056 e 2697; Cpc, articolo 473-bis.29)
Se il comodatario affitta a terze persone l’immobile avuto in comodato, tale condotta è da intendersi quale abuso della cosa oggetto di comodato, ledendo la fiducia riposta dal comodante nel comodatario, condotta questa, senz’altro idonea a legittimare la richiesta del primo a ottenere l’immediata restituzione della cosa.
Tribunale Grosseto, sentenza 16 luglio 2025 n. 606 - Giudice Venditti
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 16.7.2025, all'esito della
discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. …del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "comodato", pendente
TRA
P1 (C.F.: (...), elettivamente domiciliato a Grosseto, …presso lo studio dell'avv. …che lo rappresenta
e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
C1 (C.F.: (...), elettivamente domiciliata ad …via…, presso lo studio dell'avv. …che la rappresenta e
difende in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTE
e
C2 (C.F.: (...));
RESISTENTE - CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati,
il sig. P1 premesso d'essersi separato nel 2020 dalla sig.ra C1 e d'averle contestualmente concesso in
comodato fino al 2039 un immobile sito nella località X , al fine di abitarlo con la figlia maggiorenne
C2 , nata da precedente relazione, nonché ospitarvi il figlio minore della coppia quando non fosse
dal padre, e allegando che le resistenti, contravvenendo alla finalità del contratto, si fossero trasferite
altrove e avessero pubblicizzato l'appartamento in locazione, non ospitandovi più il minore, ha
chiesto al Tribunale di Grosseto di dichiarare la risoluzione e/o il recesso del contratto per
inadempimento delle comodatario, condannandole a restituirgli l'immobile e a risarcirgli il danno
subito, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la sig.ra C1 eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda
per mancato espletamento della mediazione obbligatoria nonché per incompetenza per materia del
Giudice adito, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre un ricorso per la modifica delle
condizioni di separazione; quanto al merito, negava d'aver mai concesso l'immobile in sublocazione
o subcomodato, dichiarando viceversa di continuare ad abitarci e di essersi trasferita
temporaneamente a Grosseto per stare più vicina al figlio e per motivi di lavoro, il tutto con il
beneplacito del ricorrente.
All'esito della prima udienza, il Giudice ordinava al ricorrente di intraprendere la procedura
mediatizia di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, dopodiché la causa veniva istruita con
l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa all'udienza del 16.7.2025, a seguito del deposito di
memorie conclusive.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di C2 , che non s'è costituita in giudizio,
malgrado la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dalla sig.ra
C1 riguardo alla necessità di proporre apposito ricorso ex art. 710 c.p.c. (oggi art. 473-bis.29 c.p.c.)
per la modifica delle condizioni di separazione concordate nel dicembre 2020 dai sigg. P1 e C1 al
fine di ottenere lo scioglimento del comodato da questi richiamato in quell'accordo e divenuto
oggetto di apposito e separato contratto (all.ti 3 e 4 del ricorso).
Come noto, infatti, non si rinviene nel nostro ordinamento il principio che la separazione
consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, anche in materia
patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale, come più volte ribadito
dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "la separazione consensuale è un negozio di diritto
familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei
figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che
trova solo occasione nella separazione, costituito, da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i
coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata... ne consegue che
questi ultimi... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (cfr. ex plurimis Cass.
n. 5061/2021).
Da ciò consegue che il procedimento speciale di modifica delle condizioni di separazione riguarda
esclusivamente il contenuto essenziale dell'intesa raggiunta dai coniugi, e non anche gli altri accordi
intervenuti in occasione della separazione stessa, le cui sorti rimangono affidate ai riti processuali
che li interessano, nella specie a quello disciplinato dall'art. 447-bis c.p.c., trattandosi di comodato di
immobile urbano.
Privo di pregio è il tentativo della resistente di far confluire il contratto di comodato nel contenuto
essenziale della separazione, giustificando la sua stipula a una sorta di mantenimento che il
ricorrente le avrebbe riconosciuto in cambio della rinuncia alla casa coniugale e al contributo per il
mantenimento suo e del figlio minore della coppia.
La lettura dell'accordo omologato dal Tribunale non consente siffatta illazione, che invece appare
chiaramente smentita dalle seguenti circostanze: la stipula di un autonomo contratto di comodato
coinvolgente anche la figlia maggiorenne della sig.ra C1 l'assegnazione della casa familiare al sig. P1
ancorata al diritto di proprietà in capo allo stesso e al collocamento prevalente del figlio minore; il
completo esonero della sig.ra C1 da ogni spesa da sostenere per il figlio collocato dal padre.
Dall'insieme di questi elementi, uniti all'espresso divieto sancito dall'art. 2 del contratto di concedere
l'immobile in sublocazione o subcomodato, salva la facoltà di ospitare occasionalmente e per brevi
periodi parenti e amici previo avviso al comodante, affiora quindi il reale scopo del comodato in
esame, ossia garantire alla sig.ra C1 e a sua figlia un alloggio gratuito limitrofo all'abitazione del
ricorrente e del minore per arginare gli effetti della separazione.
Ciò chiarito, e passando alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, occorre rammentare che,
secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "in materia di comodato, nei confronti del
comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità
del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di
apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far
ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove
l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione
della fiducia riposta dal comodante nel comodatario" (Cass. n. 6203/2014). Con una più recente
pronuncia la Corte di cassazione ha ancora chiarito che "...il comodato viene definito 'contratto
bilaterale imperfetto'. Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità
delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa
neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile
oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il contratto all'operare dei rimedi
risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante,
di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di
cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere
in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del
risarcimento del danno ...." (Cass. Ord. n. 15591/2019).
In applicazione di tali principi, deriva l'inevitabile reiezione della domanda proposta dal P1 di
risoluzione del contratto di comodato per inadempimento delle comodatarie.
Per converso, avendo il ricorrente invocato contestualmente l'applicazione dell'art. 1804 c.c.,
insistendo per la restituzione dell'immobile quale esercizio del diritto di recesso e il risarcimento del
danno, giova osservare come egli abbia assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697,
co. 1 c.c., avendo: prodotto in giudizio il contratto di comodato del 2.12.2020 con cui, nell'ottica della
concomitante separazione personale dalla sig.ra C1 concesse ad ella a sua figlia maggiorenne il
godimento gratuito fino al 2039 dell'appartamento sito in località X ; allegato l'inadempimento delle
comodatarie alle pattuizioni negoziali, deducendo infatti che la figlia della resistente vivesse ormai
a Dubai, che quest'ultima si fosse trasferita a Grosseto (all. 11) e avesse messo in affitto l'immobile
(all. 8), tanto che al suo interno sarebbero state avvistate altre persone (all. 9).
Il trasferimento delle comodatarie altrove e la loro intenzione di affittare a terzi l'immobile il cui
godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale e fiduciario con il comodante,
traducendosi in un abuso della cosa oggetto di comodato e ledendo la fiducia riposta dal comodante
nel comodatario, sono condotte senz'altro idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere
l'immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.
Inconsistenti appaiono le obiezioni sollevate dalla sig.ra C1 circa la consapevolezza in capo al sig.
P1 della sua volontà di trasferirsi a Grosseto e la perdurante abitazione dell'immobile controverso
da parte sua e della figlia.
La mera conoscenza del comodante, veicolata dal figlio minore, delle prospettive dell'ex moglie di
trasferire la propria residenza a Grosseto non l'autorizzava automaticamente ad affittare a terzi il
bene oggetto di comodato, e d'altro canto ad oggi è acclarato che la figlia della C1 abiti a Dubai e che
quest'ultima risulti all'anagrafe irreperibile, come da documentazione acclusa alla memoria finale
della ricorrente, senz'altro ammissibile poiché sopravvenuta (all.ti 1 e 2).
Pertanto, non può che dichiararsi la cessazione del comodato inter partes per recesso del comodante
e le resistenti vanno condannate, in solido tra loro, a riconsegnare immediatamente l'immobile al
ricorrente, libero da persone e/o cose.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata nel ricorso avente a oggetto il pagamento di
un'indennità di occupazione, difettando anzitutto l'assolvimento dell'onere di allegazione della
concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe andata persa.
Detta carenza assertiva neppure consente la liquidazione equitativa di detta indennità, atteso che è
pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una
liquidazione del danno, astrattamente configurabile (cfr. Cass. 8854/2012). Infatti, la liquidazione
equitativa, per non essere arbitraria, esige pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi,
come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'esercizio del potere discrezionale
di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c....presuppone
che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o
particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare" (cfr.
ex multis Cass. n. 17752/2015).
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
secondo i criteri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni
di fatto e di diritto, e compensandole nella misura di 1/3 ex art. 92, co. 2 c.p.c., stante il rigetto della
domanda risolutoria e di quella risarcitoria.
Sull'istanza di liquidazione degli onorari presentata il 4.7.2025 dal difensore di C1 , ammessa
provvisoriamente al gratuito patrocinio, si provvede con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di C2 ;
2) rigetta la domanda del ricorrente di risoluzione del contatto di comodato per inadempimento
delle resistenti;
3) dichiara cessato il contratto di comodato stipulato fra le parti il 2.12.2020, avente a oggetto
l'immobile sito a G., loc. X , viale X n. 11/A, per recesso del comodante ex art. 1804 c.c. e, per l'effetto,
condanna le resistenti, in solido tra loro, a restituirlo immediatamente al ricorrente, libero da persone
e/o cose;
4) rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente;
5) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra
loro, a rifondere al ricorrente la residua quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in Euro 557,74
per esborsi ed Euro 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese di legge al 15%.
Conclusione
Così deciso in Grosseto, il 16 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2025. 06-09-2025 06:44
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