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Sentenza

SEPARAZIONE - Restituzione della somma oggetto di prelevamento dal conto corrent...
SEPARAZIONE - Restituzione della somma oggetto di prelevamento dal conto corrente da parte del coniuge (Cc, articoli 191, 720, 1114 e 1284; Cp articoli 104 e 232)
La cosiddetta delega a operare su conto corrente integra una procura. E’ un atto unilaterale con cui il titolare conferisce al delegato il potere rappresentativo di compiere operazioni per conto proprio. Ove il delegato prelevi e trattenga somme dal conto del delegante, non grava su quest’ultimo l’onere di provare l’insussistenza di una autorizzazione a trattenere le somme; al contrario, spetta al delegato dimostrare l’esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso.Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che il conto corrente fosse intestato esclusivamente alla moglie. Dal suo canto, il marito - rimasto contumace e sottrattosi all’interrogatorio formale ritualmente intimato - non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di una eventuale autorizzazione a trattenere gli importi oggetto di prelevamento oppure l’esistenza di un mandato in rem propriam.

     Tribunale Siracusa, Sez. II, sentenza 7 settembre 2025 n. 1321 - Giudice Spitaleri
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unicq
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. ,,,/2017
PROMOSSA DA
P1 (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'Avv…., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta
procura in atti
ATTRICE
CONTRO
C1 (C.F. (...));
CONVENUTO CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, P1 ha convenuto in giudizio C1 , esponendo che
durante il matrimonio (in regime di comunione legale) i coniugi hanno acquistato un immobile sito
a (...) , via (atto (...) 2004, notaio X1 ); ha dedotto che, a seguito dell'intollerabilità della convivenza e
della separazione di fatto, il convenuto - delegato ad operare sul conto corrente bancario intestato
esclusivamente all'attrice - in data 29.09.2008 aveva prelevato la somma complessiva di Euro
9.000.00; che la comunione legale è venuta meno con sentenza di separazione n. ((...)/2012) ( 2012) e
che il divorzio è stato omologato con sentenza n. 1554/2015; ha chiesto, per l'effetto, la condanna del
convenuto alla restituzione di Euro 9.000.00 oltre interessi legali, nonché lo scioglimento della
comunione ordinaria, con attribuzione della porzione in natura ovvero, in caso di indivisibilità, con
vendita del bene e riparto del ricavato.2. - Il convenuto non si è costituito ed é stato dichiarato contumace con ordinanza resa all'udienza
del 04.06.2018.
3. - La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, ritualmente intimato,
che non si è presentato; è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione/stima
dell'immobile, verifica della regolarità urbanistica e catastale, e accertamento della divisibilità in
natura del bene.
4. - All'udienza del 12.03.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da
verbale in atti, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa
conclusionale a norma dell'art. 190 c.p.c.
5. - Ciò posto, è fondata e va accolta la domanda attorea tesa alla restituzione della somma oggetto
di prelevamento e di indebita ritenzione da parte del convenuto.
5.1. - La c.d. delega ad operare su conto corrente integra una procura: trattasi, invero, di un atto
unilaterale con cui il titolare conferisce al delegato il potere rappresentativo di compiere operazioni
per conto proprio. La procura, in quanto tale, non costituisce un contratto e non genera, di per sé,
un rapporto sinallagmatico di reciproci diritti e obblighi; essa abilita il delegato ad agire
nell'interesse del rappresentato e non gli attribuisce alcun titolo a disporre per sé delle somme del
delegante. La Suprema Corte (Cass. n. 10484/2024) ha chiarito che la sovrapposizione tra mandato e
procura è concettualmente erronea: "Quest’ultima è atto unilaterale che serve a conferire potere
rappresentativo, ossia potere di agire per conto altrui, ma non compor ta la costituzione di un
rapporto giuridico fatto di rispettivi obblighi e diritti: solo il mandato, che è contratto, importa la
nascita di obblighi e diritti reciproci".
Ne consegue che, ove il delegato prelevi e trattenga somme dal conto del delegante, non grava su
quest'ultimo l'onere di provare l'insussistenza di una autorizzazione a trattenere le somme; al
contrario, spetta al delegato dimostrare l'esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso,
ovvero - qualora sia dedotta anche la sussistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale - la
ricorrenza di un mandato in rem propriam. poiché solo un mandato strutturalmente rivolto al
soddisfacimento di un interesse proprio del mandatario può derogare al contenuto tipico del
contratto (gestione nell'altrui interesse) e legittimare l'appropriazione delle somme. La Cassazione
ha evidenziato che tale diritto di appropriazione non rientra nel contenuto tipico né della procura
né, di regola, del mandato; pertanto, l'onere della prova grava sul delegato/mandatario che invochi
una siffatta deroga.
5.2. - Tale criterio di giudizio risulta perfettamente coerente con i principi generali della
responsabilità contrattuale e dell'art. 2697 c.c.: il titolare del conto, che agisce in restituzione, assolve
al proprio onere provando la titolarità del conto, rè poi il delegato a dover giustificare la ritenzione della somma, allegando e provando Resistenza di
un'autorizzazione espressa o di un mandato in rem propriam. Anche ammettendo, in via subordinata,
la coesistenza di un mandato accanto alla procura, il risultato non muta: l'appropriazione non è
contenuto tipico del mandato e la relativa prova incombe a chi la invoca, restando in difetto dovuta
la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
5.3. - Nel caso di specie risulta documentalmente provato (cfr. docc. 2. 3 e 9. fase, attrice): che il conto
corrente n. (...) era intestato esclusivamente all'attrice; che il convenuto era delegato senza limiti ad
operare; che in data 29.09.2008 egli ha effettuato due prelievi per complessivi Euro 9.000,00; che
l'attrice ha inviato diffida e messa in mora in data 21.04.2014, ricevuta dal convenuto il 24.04.2014.
A fronte di tali allegazioni e prove, il convenuto - rimasto contumace e sottrattosi all'interrogatorio
formale ritualmente intimato - non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una eventuale
autorizzazione a trattenere gli importi oggetto di prelevamento oppure l'esistenza di un mandato in
rem propriam.
Come si è visto in precedenza, la mera procura a operare sul conto, di per sé, non attribuisce al
delegato il diritto di appropriarsi delle somme del rappresentalo, né tale facoltà rientra nel contenuto
tipico del mandato (ove sussistente); conseguentemente, difettando prova di un qualsivoglia titolo
legittimante la ritenzione delle somme da parte del convenuto, tale trattenimento deve qualificarsi
indebito e il convenuto va condannato alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di Euro
9.000.00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 24.04.2014 (data di ricezione della lettera
di messa in mora) e sino all'effettivo soddisfo. Resta, ad abundantiam, valorizzabile, ai sensi dell'art.
232 c.p.c., l'assenza ingiustificata del convenuto all'interrogatorio formale, quale elemento di
conferma delle allegazioni attoree nel quadro del complessivo materiale istruttorio.
6. - Lo scioglimento della comunione legale discende dall'art. 191 c.c.; nel caso di separazione
giudiziale esso si verifica dalla data dell'autorizzazione a vivere separati (comma 2, introdotto dalla
L. 6 maggio 2015, n. 55).
6.1. - Nel caso in esame, tra le parti in lite è intervenuta la sentenza di separazione n. 153/2012
(17.12.2012). Il bene già in comunione legale è quindi confluito nella comunione ordinaria, che può
essere sciolta in questa sede.
6.2. - La CTU ha descritto l'immobile come casa terrana ad un piano, con porzione di sottotetto non
abitabile, sito a (...) , via (...) n. 70 (già indicalo in atti come via (...) n. 61), censito al N.C.E.U. Foglio
(...), particella (...), cat. (...), classe (...), consistenza 1,5 vani, rendita Euro 44,93, intestato ai
comproprietari in parti uguali. La consulenza riferisce il passaggio dai precedenti riferimenti (foglio
(...) , particella (...) ) a quelli attuali emersi dalla visura per immobile; dà atto de lla regolarità
urbanistica (edificazione anteriore al 1942) e della conformità catastale (piani-stato coincidenti). Il
più probabile valore venale attuale è stimato in Euro 15.000,00.Sulla divisibilità in natura, la CTU ha concluso nel senso che l'unità immobiliare, per la sua modesta
consistenza (superficie commerciale pari a circa mq 40), nonché per conformazione e funzionalità,
non è comodamente divisibile in porzioni autonome senza pregiudizio per il valore e la fruibilità del
bene; pertanto non è possibile predisporre un progetto di divisione in natura.
6.3. - Le conclusioni peritali sono logiche, coerenti e motivate, non sindacate da osservazioni di parte,
e possono dunque essere fatte proprie dal Tribunale, anche in coerenza con i criteri legali di cui agli
artt. 1114 e 720 c.c.: accertata l'incomoda divisibilità, va dichiarata l'indivisibilità materiale del bene
e disposta la vendita all'incanto ex art. 720 c.c., con attribuzione del ricavato pro quota.
7. - Le domande attorce cumulativamente proposte (restituzione somme; scioglimento della
comunione) sono scindibili e autonomamente decidibili. Sussistono i presupposti per una pronuncia
parziale (e definitiva) quanto alla domanda di condanna alla restituzione di somme (art. 279, comma
2, n. 5, c.p.c.), con separazione delle cause (art. 104 c.p.c.) ai fini del prosieguo limitatamente alla
domanda di scioglimento della comunione ordinaria (fase di vendita), da trattare previa rimessione
sul ruolo e adozione di separata ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
8. - Le spese di lite, in relazione alla domanda definita con la presente sentenza parziale, seguono la
soccombenza e, poiché fattrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico del
convenuto in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002. La liquidazione avviene secondo i
parametri del D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione fino a Euro
26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., dott. Alfredo Spitaleri.
disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, parzialmente pronunciando nella causa
iscritta al n. 6351/2017 R.G., così provvede:
1) Condanna C1 a restituire a P1 la somma di Euro 9.000,00 (Euro novemila/00), oltre interessi legali
ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 24.04.2014 e sino all'effettivo soddisfo.
2) Dichiara sciolta la comunione ordinaria tra le parti sull'immobile sito a (...) (S.), via (...) n. 70,
N.C.E.U. Comune di (...) Foglio (...), particella (...), cat. (...), classe (...), consistenza 1,5 vani, rendita
Euro 44,93.
3) Dichiara l'indivisibilità in natura del suddetto bene.4) Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio
limitatamente alle operazioni di vendita, previa separazione dalla causa in questa sede definita, ex
artt. 104 e 279, comma 2, n. 5), c.p.c.
5) Condanna C1 a rifondere le spese di lite sostenute da P1 , che liquida in Euro 5.077,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge,
ponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 6 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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