SEPARAZIONE - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ripetibilità delle spese per la ristrutturazione della casa coniugale
(Cc, articoli 143, 934, 1150 e 2033)
Vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice riqualifichi la domanda di rimborso spese in una fattispecie di ingiustificato arricchimento ex 1150 c.c., in mancanza dei relativi presupposti e quindi in violazione dell’art. 112 c.p.c., dopo aver escluso un diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione della casa coniugale, in quanto effettuate in adempimento dell’obbligo di solidarietà matrimoniale e di contribuzione, come previsto dall’art. 143 c.c., ritenendo, tuttavia, che possa essere riconosciuto un rimborso ai sensi dell’art. 1150 c.c., tenuto conto dell’incremento di valore arrecato all’appartamento, dell’usura del tempo e, comunque, considerato che la casa coniugale è stata abitata anche dopo la separazione dal marito e dalle figlie per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale adottato nel procedimento di separazione personale giudiziale.
Corte d’Appello Reggio Calabria, sentenza 8 giugno 2025 n. 541 - Pres. Morabito, Cons. Rel. Liprino
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642/2019 R.G., vertente
TRA
A.C., nata a R. C. il (...), ivi residente in via N.M. n. 26 (C.F. (...) ) ed elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria via ….presso lo studio dell'Avv. …(C.F. (...) ), dalla quale è rappresentata e difesa
come da procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: via …..Reggio
Calabria, fax (...) - PEC: ….
APPELLANTE
CONTRO
S.L., nato a R. C. il (...), ivi residente in viale C. n. 355 (C.F. (...) ) ed elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria vico …presso lo studio dell'Avv…., dalla quale è rappresentato e difeso come da
procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: PEC: …
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n.
…/2019 pubblicata il 13/6/2019 e notificata il 17.6.2019.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.11.2011, S.L. conveniva in giudizio la moglie separata A.C., al
fine di ottenere il rimborso delle somme da lui impiegate per la ristrutturazione della casa coniugale,
di proprietà esclusiva della signora A.C., ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto ex artt.
934 ss. c.c. e 2033 c.c.
L'attore, in particolare, esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la signora C.A.,
in data 27/6/1982; che nel 2006 i coniugi si separavano ed era ancora in corso il procedimento di
separazione giudiziale; che, con provvedimento presidenziale, l'abitazione coniugale, di proprietà
della signora C.A., veniva assegnata allo S., affidatario dei figli; che, in costanza di matrimonio,
l'attore, con redditi propri, aveva provveduto alla ristrutturazione e ampliamento della casa
coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di Euro 131.057,80; che, stante l'intervenuta
separazione, lo stesso S., con missiva del 15.12.2008, aveva richiesto all'ex coniuge il rimborso della
metà delle spese sostenute, pari ad Euro 65.531; che, dopo aver ricevuto detta missiva, la A., in data
11.3.2009 vendeva l'appartamento oggetto di causa a tale A.M., col quale la stessa avevo intrapreso
una relazione sentimentale, al prezzo di Euro 57.500, inferiore rispetto al valore commerciale del
bene.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 19.3.2012, eccependo la prescrizione
dell'azione e contestando il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'attore. In particolare,
deduceva che, secondo la prospettazione dell'attore, costui avrebbe provveduto alla ristrutturazione
dell'immobile "immediatamente dopo il matrimonio", celebrato il 27.6.1982 e richiesto alla
convenuta il rimborso della quota di Euro 65.531,90 solo con raccomandata del 16.12.2008, sicché la
prescrizione del credito sarebbe ampiamente maturata. Deduceva altresì che lo S., sin dalla data del
matrimonio, aveva sempre goduto dell'immobile, anche dopo la separazione dei coniugi, in virtù
dell'ordinanza presidenziale di assegnazione in suo favore del 21.3.2007. Infine, rilevava che, a causa
del decorso del tempo, l'immobile necessitava di ulteriori lavori di ristrutturazione.
Con sentenza del 13.06.2019 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, accoglieva la domanda
della parte attrice e condannato la convenuta al rimborso, in favore di S.L., della somma di Euro
43.685,93 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso fino alla data della decisione.
Compensava, tutte le spese, compreso il contributo unificato.
Riassumendo i tratti salienti della motivazione, la sentenza ha respinto l'eccezione di prescrizione
sollevata dalla parte convenuta, ritenendola intempestiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
parte convenuta, essendoci questa costituita tardivamente con comparsa depositata il 19/03/2012,
per l'udienza di citazione del 15.3.2021, e quindi incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 166 e
167 c.p.c. La stessa sentenza ha rilevato che, peraltro, la prescrizione decorrerebbe dalla maturazione
del preteso diritto al rimborso e quindi dal momento dello scioglimento della comunione.
Nel merito, osservava che, con riferimento all'art. 143 c.c., le spese sostenute da uno dei coniugi
devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari, esclude l'esistenza di un
diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un'indennità per i lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, eseguiti a proprie
cure e spese, quando "le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai
bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di
contribuzione di cui all'art. 143 cod. civ." (richiamando, ex multis, Cass. civ., sent. n. 10942 del
27.5.2015). Tuttavia, ha osservato che la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del coniuge non
possessore al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, nonché ad un'indennità per i
miglioramenti ai sensi dell'articolo 1150 c.c., nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore
patrimoniale dell'immobile (richiamando Cass. civ., Sent. 202027 del 21/08/2017). Ciò posto, ha
ritenuto che l'onere sostenuto da S.L. per la ristrutturazione della casa coniugale, anche alla luce
delle sue condizioni reddituali, abbia superato il normale dovere di contribuzione alle spese
ordinarie della convivenza e, pertanto, ha riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1150
c.c., della somma di Euro 43.685,93, pari a un terzo della spesa complessiva, di Euro 131.057,80.
Con atto di citazione in appello ritualmente istaurato e iscritto a ruolo, A.C. ha proposto
impugnazione chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda, con
condanna di controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno del
gravame ha dedotto: violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea
valutazione dei presupposti dell'azione ex art. 1050 (in particolare, l'aumento di valore
dell'immobile); travisamento delle risultanze probatorie circa le spese effettuate (documentazione
già prodotta e utilizzata in altro giudizio relativo ad un altro immobile); in via istruttoria ha richiesto
l'ammissione di documenti, asseritamente non necessari in primo grado, ma indispensabili in
appello alla luce della riqualificazione della domanda ai sensi dell'art. 1053 c.c.
S.L. si è costituito in appello deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex
art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello ragionevole probabilità di essere accolto; nel merito,
l'infondatezza dei motivi addotti dall'appellante circa la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'insussistenza
dei presupposti per il rimborso ex art. 1050 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Avuto riguardo alla richiesta di ammissione di nuovi documenti, avanzata da parte appellante, ne
ha eccepito l'inammissibilità per contrasto col divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. Ha chiesto
quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, ai
sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellante. Invero, l'atto d'appello risulta aver
adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e
specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della
manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
2. Passando al merito, con un primo, articolato motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità ed
ingiustizia della sentenza deducendo una serie di vizi: di ultrapetizione; erronea qualificazione del
fatto; erronea valutazione presupposti per riconoscimento diritto indennità ex art. 1150 c.c.; erronea
valutazione delle prove; erronea valutazione dell'aumento di valore della casa coniugale; erronea
valutazione esistenza migliorie al rilascio immobile. Con un secondo motivo ha rilevato che
numerosi documenti contabili depositati da controparte nel giudizio di primo grado erano già stati
depositati in altro giudizio avente ad oggetto il rilascio dello studio concesso in comodato d'uso dal
padre della Signora A. alla figlia.
In considerazione di quanto si dirà appresso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante, in primo lugo, ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato avendo il giudice di primo grado riqualificato la domanda di rimborso spese in una
fattispecie di ingiustificato arricchimento ex 1150 c.c., in mancanza dei relativi presupposti e quindi
in violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di primo grado, invero, dopo aver escluso, in linea
generale, un diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione
della casa coniugale, in quanto effettuate in adempimento dell'obbligo di solidarietà matrimoniale e
di contribuzione, come previsto dall'art. 143 c.c., ha ritenuto, tuttavia, che nel caso specifico potesse
essere riconosciuto un rimborso ai sensi dell'art. 1150 c.c., tenuto conto dell'incremento di valore
arrecato all'appartamento, dell'usura del tempo e, comunque, considerato che la casa coniugale è
stata abitata anche dopo la separazione dallo S. e dalle figlie per effetto del provvedimento di
assegnazione della casa coniugale adottato nel procedimento di separazione personale giudiziale;
ha quindi determinato tale ristoro nella misura di 1/3 della spesa complessiva di Euro. 131.057,80
sostenuta dalla parte attrice, quindi, Euro. 43.685,93.
Questa Corte ritiene di dover accogliere le doglianze dell'appellante e censurare tali statuizioni, non
sussistendo, nella specie, le condizioni per la riqualificazione della domanda attorea nei termini di
cui alla sentenza appellata.
Giova premettere che, come affermato anche dalla sentenza di primo grado, che non possono essere
rimborsate le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, anche quando
incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui
all'art. 143 c.c. (Cassazione civile sez. I - 27/05/2015, n. 10942). Ciò in quanto il dovere di
contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non
nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo
della famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere
a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si
possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di
proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l'acquisto
dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve
escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per
concorrere a realizzare un progetto di vita comune. (Cassazione civile, Sez. II - 13/12/2023, n. 34883;
cfr. anche Cassazione civile, Sez. I - 31/03/2023, n. 9144).
Analogamente, si è sostenuto che, in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono
irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di
vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune
progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere
della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa
(ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza
di rapporto coniugale o di convivenza. (Cassazione civile, Sez. III, 21/02/2023, n. 5385). Ciò posto, si
ammette che - ricorrendone le condizioni - il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia
provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà
esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore abbia
diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 in favore del possessore, nella misura
prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità
dell'art. 936, in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il
requisito della terzietà (Cassazione civile, Sez. II, 09/06/2009, n. 13259).
Tuttavia, giova evidenziare che - in caso analogo a quello che occupa - la suprema Corte (Cassazione
civile, Sez. III, 12/09/2019, n. 22730) ha condivisibilmente affermato che, ove venga proposta
domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli
artt. 192, 2033 e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il
riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte
del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva
riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione
dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., in
termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene
ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare). In motivazione, la stessa
Corte ha spiegato che la riqualificazione della domanda - come proposta dal (com)possessore in
quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo ex art. 1150 c.c. - eccede dal potere
attribuito al Giudice, atteso che la Corte d'appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia,
è venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quello dell'art. 1150 c.c.) che,
prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualità di (com)possessore e dunque la prova di
elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a
quella dell'esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa
figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati - e dimostrati in giudizio a
seguito della verifica istruttoria - dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del
Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da
quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la "causa petendi" basata sulla
situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata esclusivamente sul
fatto costitutivo dell'esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all'incremento del
valore economico di un bene immobile altrui.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che, nell'articolare la propria domanda, parte attrice si è
limitata a dedurre di aver provveduto, in costanza di matrimonio e con redditi propri, alla
ristrutturazione e ampliamento della casa coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di
Euro 131.057,80 di cui ha chiesto il rimborso. L'attore, quindi, non ha neppure dedotto il titolo di
possessore, necessario a poter legittimare la pretesa ai sensi dell'art. 1150 c.c., né dimostrato
l'aumento di valore dell'immobile, sul quale parametrare l'indennità di cui all'art. 1150 c.c., non
potendo valere a tal fine la mera allegazione di documenti di spese che, anche ove ritenuti pertinenti
ed attendibili, potrebbero al più dimostrare le spese sostenute, ma non il differente presupposto
dell'aumento di valore dell'immobile, eventualmente residuato al tempo della restituzione, richiesto
dalla norma in esame ai fini indennitari. E’ appena il caso di precisare l'indennità prevista dall'art.
1150 c.c. riguarda i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione e si correla
all'incremento attuale ed effettivo prodotto da tali miglioramenti nel patrimonio dell'attore in
rivendicazione (Tra le tante, Cassazione civile, Sez. VI, 17/01/2023, n. 1207). Ne consegue che, ai fini
dell'azione indennitaria ai sensi dell'art. 1150 c.c., è necessario dedurre, oltre che dimostrare, oltre
alle spese sostenute, l'aumento di valore dell'immobile eventualmente residuato al momento del
rilascio, condizioni evidentemente diverse da quelle sulle quali l'attore aveva fondato la richiesta di
rimborso, come detto, non invocabile nel caso di specie.
Ne consegue che, come lamentato dall'appellante, la sentenza di primo grado, riqualificando la
domanda attorea in assenza delle condizioni, neppure allegate, di cui all'art. 1150 c.c., è incorsa nel
vizio di ultrapetizione e, pertanto, deve essere censurata. A ciò si aggiunga che la domanda
originaria deve essere comunque rigettata, tenuto conto dei principi di diritto richiamati in premessa
e non essendovi prova che le spese asseritamente sostenute dall'attore per la ristrutturazione ed
ampliamento della casa coniugale, di proprietà della moglie, siano state fatte per ragioni diverse dal
soddisfacimento delle esigenze familiari, risultando per contro che la casa fu effettivamente adibita
a residenza della famiglia, tanto da essere assegnata, dopo la separazione dei coniugi, allo stesso S.,
in quanto affidatario della figlia.
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente
riformata con rigetto della domanda attorea.
3. Considerato il complessivo esito dalla causa e la peculiarità delle questioni trattate, caratterizzate
da profili giuridici sostanziali e processuali di oggettiva complessità, sussistono fondate ragioni per
compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello
come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2025 10-08-2025 07:45
Richiedi una Consulenza