SERVITÙ
Esercizio - Divieto di aggravamento
(Cc, articoli 1064, 1065 e 1067)
Tribunale di Asti, 2 dicembre 2025 n. 589
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti Il Giudice Onorario di ### Dr. ### ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: Sig. ### rappresentata/o e difesa/o
dal/dagli Avv.to ### e ###, con domicilio in ### ( ) Via ###,
come da delega in calce. attrice
CONTRO
Sigg. ### e ### rappresentata/o e difesa/o dal/dagli Avv. ###,
presso il cui studio in ### ( ) C.so ### sono elettivamente
domiciliat ###calce. convenuti
### servitù ###
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione; ### - Attore: accertarsi e dichiararsi
l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di servitù
inerente al fondo di proprietà del sig. ### per le ragioni di cui in
narrativa, e, per l'effetto, condannare i convenuti a ripristinare lo
stato dei luoghi anteriore all'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione come descritto nella narrativa che precede e, in
particolare, a ripristinare la strada conforme allo status quo ante,
il piano altimetrico precedente, rimuovere i cancelli apposti sulla
### e sul confine della proprietà ### condannare i convenuti al
pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella misura
di € 100/00 ex art. 614bis c.p.c. ovvero in quella maggiore o
inferiore ritenuta di giustizia; con vittoria di compensi e spese di
giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M.
55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. ### - ### respingere le domande
attoree perché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando in
particolare che nessun aggravamento all'esercizio della servitù può
essere riscontrato in ragione dell'avvenuta riqualificazione
dell'area;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data ###, il Sig. ### evocava
avanti al Tribunale di ### i ### e ### per ivi sentire accertato
e dichiarato l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di
servitù inerente al fondo di proprietà del sig. ### in forza di lavori,
eseguiti come da descrizione in atti, dovendosi conseguentemente
provvedere alla condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei
luoghi alle condizioni anteriori all'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione e, in particolare, a ripristinare la strada conforme
allo status quo ante, il piano altimetrico precedente, così a
rimuovere i cancelli apposti sulla ### e sul confine della proprietà
dominante.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione,
contestando in toto la domanda di controparte e chiedendone il
rigetto.
All'esito della compiuta CTU e ritenuta la causa esaurientemente
istruita, il G.O.P. concedeva termine per il deposito delle memorie
in forza del combinato disposto ex art. 127 ter e 189 c.p.c.
Dato atto del deposito nei termini delle note conclusive tutte ex
art. 189 c.p.c., la causa viene quindi trattenuta a sentenza ed è
ora all'esame del giudicante.
Tutto ciò premesso, viene pronunciata sentenza come di seguito
motivate.
In fatto ###, titolare di un diritto di servitù di passaggio,
sostanzialmente lamenta che i lavori eseguiti sul fondo servente di
proprietà di controparte abbiano diminuito o reso più incomodo
l'esercizio della servitù costituita in favore del proprio fondo. In
particolare le contestazioni concernono: a - lo spostamento del
percorso su un'altra area del mappale (...) di proprietà convenuta
(fondo servente); 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità
del percorso, che insiste sul mappale (...); 3 - una situazione di
fatto, in forza degli eseguiti lavori, data da una depressione di circa
cm 60 del piano di calpestio sul fondo servente, mappale (...), con
conseguente criticità del raccordo tra il nuovo percorso e il vecchio
percorso sui mappali (...) e (...) di proprietà ### (fondo
dominante), che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo; 4 -
una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione
del fondo.
Le controparti, invece, ritengono che non sussistano le ragioni per
accogliere la domanda attorea.
In diritto ### in corso, promossa dall'attore, è quella confessoria
servitutis ex art. 1079 finalizzata in primis ad accertare la
ricorrenza degli impedimenti o delle turbative atte a diminuire o
comunque rendere più incomodo l'esercizio della pacifica servitù di
passaggio, nonché, una volta verificata la sussistenza della
lamentata situazione di fatto, provvedere alla rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, sui quali parte attrice esercita il suo
diritto reale di godimento.
Quanto agli incombenti probatori di parte attrice, per
giurisprudenza di Cassazione consolidata (ex plurimis Cass. Civ.
Sent. 18890/14), sulla stessa grava l'onere di provare l'esistenza
del diritto di servitù, presumendosi la libertà del fondo, che si
pretende servente, da pesi e oneri.
In considerazione del fatto che, comunque, le parti convenute non
contestano né l'esistenza, né l'ampiezza e né le modalità di
esercizio della servitù costituita in favore dell'immobile di
controparte, l'attore risulta aver assolto al proprio incombente
probatorio avendo anche dedotto telematicamente (doc. 6 in atti
di parte attrice) l'atto pubblico di costituzione di servitù, con rogito
del notaio ### rep. 16267 e racc. n. 5720, in forza del quale
all'art. 2 viene costituita una servitù di passaggio pedonale e
carraio - a minor danno - per accedere e recedere alla e dalla ###
a carico della predetta corte comune sita in Comune di ### d'###
distinta al relativo ### con il ### (...), mappale (...), ed a favore
dei sopra descritti immobili di proprietà del ### che accetta -
distinti al ### con il ### (...), mappali (...) e al ### con il ###
(...), mappale (...) - da esercitarsi sulla porzione della predetta
corte comune della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque),
rappresentata in colore verde nella precitata planimetria al
presente ### allegata sotto la lettera "A".
Preliminarmente si reputa opportuno richiamare la disciplina
codicistica sulle servitù, in particolare l'art. 1063 c.c., laddove
rimanda al titolo costitutivo della servitù e, in mancanza, alle
restanti norme del ### V, la disciplina sull'esercizio e
sull'estensione delle servitù. Ed, infatti, in assenza del titolo il
titolare del diritto di servitù può esercitarlo ex art. 1065 c.c. in
conformità del suo possesso.
Indipendentemente dal fatto che la disciplina sulla modalità di
esercizio della servitù di passaggio trovi il suo punto di riferimento
in un titolo o nel possesso del suo titolare, il proprietario del fondo
dominante nell'esercizio del diritto de quo deve attenersi al
principio del “minimo mezzo” ex art. 1065 c.c., per cui le eventuali
pretese dello stesso in punto di estensione ed esercizio della
servitù devono essere finalizzate a soddisfare i bisogni del fondo
dominante, ma con il minor aggravio per il fondo servente.
Va, però, anche ribadito che ex art. 1067 co. 2 c.c. grava a sua
volta sul proprietario del fondo servente l'obbligo di non diminuire
l'esercizio della servitù o di non renderlo più incomodo.
Verificato che non vi sono contestazioni sull'esistenza del diritto di
servitù in capo all'attore, nonché né sulle modalità dell'esercizio,
trattandosi pacificamente di una servitù di passaggio pedonale e
carraio, né sull'estensione della stessa, in quanto il tracciato della
servitù medesima risulta per tabulas dalla pianta allegata al riferito
rogito notarile (doc. 6 in atti di parte attrice), nondimeno
rimangono, però le contestazioni attoree sulle opere realizzate su
tutto il fondo servente dalle controparti, ritenute atte a diminuire
o rendere più incomodo l'esercizio del suo diritto di servitù. Le
contestazioni sulle eseguite opere sono: 1 - lo spostamento del
tracciato lungo tutto il confine del mappale (...) (fondo servente)
con il mappale 1026, che ricade su una proprietà estranea ai fatti
di causa; 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità del
percorso, che insiste sul mappale (...) (fondo servente); 3 - un
abbassamento del piano calpestio sul mappale (...) (fondo
servente) di circa cm 60, con conseguente criticità del raccordo tra
il nuovo percorso e il vecchio percorso sui mappali (...) e (...) di
proprietà ### che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo;
4 - una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna
preparazione del fondo.
Sul punto è opportuno evidenziare come, secondo la
giurisprudenza di legittimità non possono ritenersi compresi nel
divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo
servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del
diritto ex art. 1067 co. 2 c.c., quegli atti che, restando
contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del
fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto - civiliter - dal
proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza
della servitù non può elidere (ex plurimis Cass. Civ. sent.
25056/18).
Tenuto conto del consegnato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, occorre verificare se le contestate opere, eseguite sul
fondo servente, costituiscano o meno compiuto esercizio - civiliter
- delle facoltà di godimento del fondo stesso.
In punto Cancello ### dei due cancelli, così come pacificamente
ammesso e peraltro documentato concordemente dalle
intervenute perizie, costituisce un'ipotesi di chiusura del fondo
servente, che rientra de iure condito nelle facoltà del relativo
proprietario ex art. 841 Gravando, però, sul fondo servente una
servitù di passaggio pedonale e carraio, ex art. 1064 co. 2 c.c. il
relativo proprietario deve, però, lasciarne libero e comodo
l'ingresso per consentire al titolare il relativo esercizio.
Il tema della chiusura del fondo servente viene affrontato dalla
giurisprudenza di legittimità ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, sent
21129/12), ribandendo che il conflitto tra il proprietario del fondo
servente, cui è assicurata dall'art. 841 cod. civ. la facoltà di
chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato
dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a
quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad
un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del
diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo
esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. ### il
diritto di chiudere il proprio fondo in capo al proprietario del fondo
servente e al contempo gravando sullo stesso l'obbligo di lasciare
libero e comodo l'ingresso nel fondo a chi ha il diritto di servitù per
esercitare il passaggio, tuttavia il divieto ex art. 1067 co. 2 c.c. di
compiere tutte quelle innovazioni, che diminuiscano o rendano
incomodo l'esercizio della servitù di passaggio, non sta
nell'innovazione in sé, ma nell'incidenza di essa rispetto al modo
in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, la
frequenza del passaggio, la caratteristica dei luoghi, le particolari
esigenze del transito ed ogni altra precedente condizione di
esercizio (ex plurimis Cass. Civ., sez 2, sent. 21744/13).
Tenuto conto, in primis, che il proprietario del fondo servente,
ovvero parte convenuta, ha consegnato alla controparte tutti i
dispositivi elettrici per la chiusura ed apertura di entrambi i cancelli
(circostanza non contestata), e per l'effetto il titolare della servitù
de qua non incontra problema alcuno per accedere e recedere dal
proprio fondo sia a piedi, che ricorrendo a mezzi meccanici, è
ragionevole dedurre che le contestate innovazioni non hanno
apportato cambiamenti alle modalità di godimento della servitù de
qua, soprattutto tenendo conto dei raggiunti accordi contenuti nel
titolo costitutivo. Infatti, sia la larghezza del percorso, così come il
percorso stesso, tutto coincide con quanto emerge dalla
planimetria allegata all'atto costitutivo della servitù di passaggio
(doc. 6 in atti di parte attrice) e le foto prodotte in atti sui luoghi
di causa danno ragionevole ed ulteriore conforto alle raggiunte
conclusioni.
Rimane comunque da verificare se l'installazione dei cancelli de
quibus abbia prodotto una diminuzione nell'esercizio della servitù
di passaggio o l'abbia reso meno agevole sotto il profilo della
frequenza del passaggio, della caratteristica dei luoghi, delle
esigenze di transito o altra precedente condizione di esercizio di
detta servitù.
Parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che il ricorso ai
dispositivi elettrici per l'apertura degli installati cancelli e già in
dotazione alla stessa abbiano prodotto una più bassa frequenza
nell'accesso e recesso dal fondo dominante. Né si potrebbe
ragionevolmente dedurre dalla necessità di impiego dei dispositivi
elettrici in dotazione che i tempi di attesa nell'apertura dei cancelli
possano portare ad un esercizio più incomodo della servitù di
passaggio o ad una diminuzione dell'esercizio della stessa. Allo
stesso modo, in alcun modo può ritenersi ragionevole che il
lamentato oscuramento del percorso, allorquando i cancelli sono
chiusi, possa pregiudicare l'esercizio del passaggio pedonale o
carraio, il cui tratto risulta certamente visibile una volta aperte le
ante dei due cancelli, non risultando in atti riscontri contrari sul
punto.
Alle stesse conclusioni si perviene, tenuto conto che la larghezza
del percorso, lungo il quale può essere esercitata la servitù, è stata
mantenuta già a partire dai cancelli de quibus nelle misure previste
nel titolo costitutivo e non vi è contestazione alcuna sulla
circostanza, e che non risultano né documentate e nè, comunque,
esposte esigenze di transito particolari (ad es. necessità di impiego
di mezzi particolari), in presenze delle quali l'installazione di detti
cancelli de quibus possa rendere l'esercizio della servitù
ragionevolmente più incomodo. La stessa perizia di parte attrice
non menziona problematiche correlate ad esigenze di transito
particolari.
Né, infine, a decorrere dalla stipula dell'atto costitutivo della
servitù de qua sono emerse in atti o fosse pure nella perizia di
parte attrice una condizione di esercizio della servitù medesima
diversa o più agevole di quanto parte attrice possa esercitare una
volta chiuso il percorso con i richiamati cancelli.
Da tutto quanto fin qui esposto si perviene alla conclusione che
l'opera di installazione dei predetti cancelli possa rientrare tra
quegli atti che rappresentano l'esercizio compiuto - civiliter - dal
proprietario delle facoltà di godimento del fondo servente e che
l'esistenza della servitù non può elidere, con conseguente rigetto
della domanda attorea, quanto alla richiesta rimozione dei due
cancelli de quibus.
In punto Ripristino della ### nella condizione conforme allo status
quo ante ### agli impedimenti o turbative, su cui si fonda l'actio
confessoria di parte attrice, si richiamano le presunte modifiche al
plano altimetrico, nonché quelle intervenute sul percorso de quo a
seguito di lavori eseguiti sulla proprietà del fondo servente in data
successiva alla stipula dell'atto costitutivo della servitù de qua.
Quest'ultimo risale, infatti, all'11.04.2018, mentre l'esecuzione dei
lavori ha avuto inizio a seguito del rilasciato ### di ### nr.
11/2021 dell'11.03.2021 (doc. 4 in atti di parte convenuta).
Costituisce circostanza documentale, peraltro non contestata
dall'attore, il fatto che all'esito dell'atto costitutivo de quo il
percorso, lungo il quale verrebbe esercitata la servitù di passaggio,
sarebbe stato tracciato come da planimetria esplicativa richiamata
all'art. 2 del predetto atto costitutivo e ad esso allegata (doc. 6 in
atti di parte attrice).
Occorre anche precisare che ogni successiva valutazione circa la
sussistenza di ipotesi, idonee a diminuire o rendere più incomoda
la servitù di passaggio ad oggi in capo all'attore e da lui
pienamente esercitata, procede tenuto conto del tracciato
descritto nella ### ovvero ### A all'atto costitutivo della servitù
con rogito del ### rep. 16267, racc. 5720, dell'11.04.2018,
stante l'estinzione della precedente servitù, che costituisce
circostanza ammessa in atti da parte attrice, nonché concordata
dalle parti tutte intervenute nell'atto costitutivo in atti come da art.
3 capoverso 2. La menzionata disposizione è, infatti, del seguente
tenore: “### tutte riconoscono che dalla data odierna sono da
considerarsi estinte tutte le servitù in precedenza costituite o di
fatto acquisite nel tempo, riguardanti i lotti sopra descritti e le ###
medesime tutte”.
Proprio in considerazione delle indicazioni, di cui alla allegata
planimetria esplicativa, le caratteristiche del tracciato, sul quale
esercitare la servitù per accedere e recedere dal fondo dominante
di proprietà ### sono data da una larghezza costante di m. 3,5 e
da uno sviluppo lineare lungo il mappale (...) del Fg. (...) di
proprietà convenuta, così da fiancheggiare tutto il confine con il
mappale 1026 dello stesso foglio (altra proprietà estranea ai fatti).
Proprio in esito agli eseguiti lavori il percorso destinato all'esercizio
della servitù è rimasto posizionato, così come descritto nel più
volte richiamato allegato A, di cui al depositato atto costitutivo di
servitù.
Che il tracciato della costituita servitù rispetti le indicazioni
morfologiche descritte nella ### esplicativa, come da ### A
all'atto costitutivo, trova conforto nella relazione peritale di CTU in
atti, sulle cui ragionevoli conclusioni non vi è motivo di dubitare
alla luce sia della produzione documentale di parte attrice (doc. nr.
8 in atto di citazione), così come delle stesse relazioni tecniche dei
rispettivi CTP di parte.
Tenuto conto dell'estratto di mappa aggiornato e della ###
allegata all'### costitutivo di servitù, ### A. ### 16267, il ###
geom. S. (...) ha proceduto a suddividere in 3 settori il passaggio
per l'esercizio della servitù de qua (i colori dei singoli settori
richiamano quelli di cui alla medesima ###.
La servitù di passaggio risulta così composta: a - un tratto
(colorazione rossa) insistente sulle particelle 1026 (titolarità ###
- parte estranea al giudizio) e 1167 (titolarità G.G. ### e A.M.
### - parti convenute) fino al cancello carraio, che dà sulla
stradina ### Su tale tratto non emergono difficoltà di percorrenza
e, comunque, non risulta in alcun modo difforme dal
corrispondente percorso di cui alla ### b - un tratto (colorazione
verde) insistente per intero sulla particella (...) (titolarità G.G.
### e A.M. ### compreso tra il cancello antistante la stradina
### e il cancello antistante la (...) (titolarità ### - attore). Anche
per questo tratto non vengono segnalate difformità nel percorso
rispetto a quanto delineato nella predetta ### e anzi si precisa
che sia l'andamento, quanto la pendenza sono lineari. Si precisa,
piuttosto, una luce interna in entrambi in cancelli alle estremità del
tratto de quo pari a m. 3,80, ovvero superiore alla prevista
larghezza di m. 3,50 come da indicazione contenute in ###
dell'11.04.2018 all'art. 2).
Completa il percorso per raggiungere il fabbricato di proprietà ###
infine, il tratto (colorazione azzurra) insistente sulle (...) e (...)
(titolarità ###, costituita da un passaggio su terreno naturale
dove, pur in assenza di recinzioni e delimitazioni che ne
impediscono l'individuazione immediata, tuttavia si delinea in linea
di massima il passaggio. E, comunque, dallo stato naturale del
tratto si percepisce, a parere del ### un utilizzo “non quotidiano”
o comunque non continuativo da parte della proprietà attorea, in
ciò confortato dall'ulteriore dato che lo stesso fabbricato di
proprietà ### risulti attualmente disabitato.
Pertanto, sotto il profilo planimetrico, si può pervenire alla
conclusione che l'esecuzione dei lavori ad opera della proprietà
servente lungo tutto il tratto insistente sulla particella (...)
(proprietà G.G. ### e A.M. ### - parti convenute) non abbia
prodotto alcuna modifica al tracciato, che mantiene l'andamento
lineare e la larghezza come da prescrizione contenuta nell'art. 2
dell'atto costitutivo di servitù e come da ### a detto atto. Tale
conclusione non trova smentita alcuna nemmeno nella relazione
peritale di parte attrice, laddove a pag. 2 della stessa il ### G.
Chiambretti, riferisce che nell'allegato grafico planimetrico all'atto
di costituzione della servitù sono ben definiti, dal punto
planimetrico, il percorso della servitù di passaggio all'interno delle
proprietà ### e ### senza che risulti in contestazione la
realizzazione di un tracciato lineare diverso da quello descritto
nella ### Certamente non costituisce violazione del divieto di
diminuire la servitù ex art. 1067 co. 2 c.c. la riferita traslazione del
tracciato, in quanto eseguita come da richiamata ### ovvero
correndo in maniera lineare lungo la facciata dell'unità immobiliare
### e costantemente a m. 10 dalla stessa e, quindi, come da
condivisa volontà espressa dalle parti nell'atto costitutivo di servitù
dedotto in atti. Sul punto, peraltro, non vi è smentita alcuna nella
relazione tecnica del CT di parte attrice e nemmeno in quella
depositata dal ### Rimangono, invece, in contestazione sia il
profilo altimetrico del percorso, quanto i lavori di esecuzione del
tracciato con riferimento alla preparazione del fondo, agli strati di
rifinitura con l'impiegata ghiaia. ### alle osservazioni attoree,
che lamentano una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna
preparazione del fondo e, comunque, tale da risultare
strutturalmente inadeguato e privo di consistenza, delle stesse non
vi è riscontro documentale alcuno né nella relazione tecnica e né
nelle successive osservazioni del proprio CT di parte, ### G. (...).
Mentre il ### S. (...) riferisce sul punto il materiale impiegato
(ghiaia, griglie in plastica e pietrisco), senza peraltro evidenziare
problemi particolari sull'esercizio del passaggio pedonale e carraio
lungo il realizzato percorso. Peraltro, le stesse previsioni di un
certo deterioramento nel breve termine, contenute a pag. 6 della
relazione di CT di parte attrice, risultano generiche e senza
riscontro tecnico, ovvero si tratta di mere valutazioni non puntuali.
Infine, quanto alla porzione di servitù di passaggio insistente sul
mappale (...) (proprietà ### - ###, secondo le lagnanze di parte
attrice gli eseguiti lavori su detto mappale hanno generato una
variazione altimetrica, ovvero una sorta di depressione nella
misura di circa cm. 60 lungo tutto il tracciato dal cancello 1 fino al
cancello 2, con conseguenti criticità nel raccordo con il tracciato
che insiste sui mappali (...) - (...) della proprietà ### e che
conduce fino all'unità immobiliare della proprietà dominante
medesima.
Proprio la relazione di CTU riferisce che sul tratto della servitù di
passaggio insistente sul detto mappale (...), per una lunghezza
pari a m. 36, vi sia un dislivello tra i due cancelli di circa cm. 93
ed una pendenza di poco inferiore al 3% e tale da non impedire,
né rendere tantomeno difficoltoso il normale transito carrabile sulla
servitù (a pag. 7). Sia in atti di parte attrice, così come nella
relazione del CT di parte ### G. (...), nulla viene riportato in
termini di misurazione altimetrica, salvo lamentare genericamente
una percorrenza non agevole del tracciato ed una accentuata
pendenza del percorso, soprattutto in fase di raccordo con il
tracciato insistente sulla proprietà del fondo dominante.
Peraltro, la produzione fotografica contenuta in atti e in particolar
modo quella contenuta nella relazione del CT di parte, ### G.
(...), risultano riferibili a situazioni di fatto relative al vecchio
tracciato della servitù o alla fase dei lavori in corso, per cui non
possibile procedere ad un confronto altimetrico o anche ad una
corretta valutazione dei dislivelli. E' lo stesso ### G.
(...) a riportare nel proprio elaborato peritale (a pag. 4) di aver
provveduto ad indicare anche l'andamento del profilo del terreno,
prima della sua rimodellazione, utilizzando la documentazione
fotografica prima descritta (ovvero foto tratte da ### in grado di
offrire un esame critico dei luoghi prima dei lavori di
trasformazione operati dalla proprietà ### - come a pag. 2) e le
fotografie scattate nel corso del lavori dalla proprietà ### poi
all'ulteriore osservazione di parte attorea, secondo cui il realizzato
raccordo tra l'attuale tracciato e quello insistente sul mappale
Gente (proprietà dominante) abbia prodotto un aumento della
pendenza nel tratto del percorso, che ricade sulla proprietà
dominante, in esito ad un piano altimetrico più basso del area,
sulla quale pesa la servitù di passaggio, si reputa ragionevole
aderire alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del ###
ove non si fa menzione alcuna di eventuali interventi nelle misure
altimetriche del piano servitù de quo. Anzi, proprio a pag. 15, il
CTU, geom. S. (...) precisa che, seppure sia vero che la proprietà
### (fondo immobiliare frontaliero a quello della proprietà ###
abbia alzato, rispetto alla servitù…, il piano altimetrico del proprio
cortile, questo non incide sull'altimetria della servitù. Allo stesso
modo, analizzando - riferisce il CTU a pag. 16 della relazione finale
- l'elaborato tecnico allegato al ### di costruire n. 11/2021,
redatto dal ### G. (...), laddove è intervenuta la modifica
maggiore all'altimetria del cortile ### non vi è sostanzialmente
ricaduta sulla servitù di causa. ### consolidata giurisprudenza di
legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. 24(...)6/21) il semplice
fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può
essere considerato costitutivo di una limitazione della servitù se
non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante,
in quanto l'esercizio della servitù è informato al principio del
minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di
realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza
appesantire l'onere del fondo servente, oltre quanto necessario ai
fini di quel beneficio.
All'esito dell'esame degli elaborati peritali e della documentazione
prodotta in atti, non risulta che i lavori di parte convenuta abbiano
prodotto per le esposte ragioni una variazione altimetrica idonea a
creare una pendenza del tracciato in grado di diminuire o rendere
più incomodo il relativo esercizio, ovvero le contestate innovazioni
apportate al fondo servente, non costituendo un danno effettivo
per il fondo dominante, non possono essere considerate costitutive
di una limitazione della riconosciuta servitù di passaggio pedonale
e carraio in danno di parte attrice.
Pertanto, le istanze attoree vanno tutte respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di
citazione, depositato in data ###, dal ### - parte attrice - con il
quale venivano convenuti in giudizio i ### e ### - parti
convenute -, contrariis reiectis, così provvede: DICHIARA Non
sussistere di fatti idonei a diminuire o rendere più incomoda la
costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile in forza
dell'atto costitutivo con rogito del ### rep. nr. 16267 e racc. Nr.
5720 RIGETTA Le istanze attoree tutte. ed infine, ### ricorrendo
le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte attrice
soccombente all'integrale refusione delle spese di lite, che vengono
liquidate in €. 10.860/00 (diecimilaottocentosessanta/00), oltre
rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
Stante la concorde istanza di CTU avanzata in atti dalle parti tutte,
le relative competenze rimangono compensate tra le stesse. 16-12-2025 16:24
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