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Sentenza

Sinistri stradali – Risarcimento danni – Onere della prova (c.c., articoli 2054,...
Sinistri stradali – Risarcimento danni – Onere della prova (c.c., articoli 2054, 2697)
Per ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro stradale, le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il Giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa.

È poi regola generale quella secondo cui una volta dimostrato il nesso causale tra l’evento e il danno, è risarcibile ogni danno che sia conseguenza diretta o indiretta di quell’evento, la cui prova incombe su chi agisce.

Nel particolare ambito di sinistri stradali rileva in special modo la prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato; quando il quantum debeatur è oggetto di specifica contestazione allora spetta al danneggiato darne precisa prova, non ritenendosi all’uopo sufficiente il preventivo di riparazione non completo di sufficienti informazioni atte a dimostrare l’effettivo danno.

Infine, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Essa è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l’attività del c.t.u. e l’esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio.

Tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Quanto innanzi fatto salva l’ipotesi in cui l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, e sia così consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell’eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.

Tribunale di Torre Annunziata, sez. II, sentenza 10 luglio 2025, n. 1754
Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1754/2025 del 10-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
seconda sezione civile,
in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. ###/2023 R.G., avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. ###/2023 del Giudice di ### di
### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ###
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di
appello rilasciata in atti ###
E ### S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
domiciliata in ###, alla ### del ### n. ###, presso lo studio
dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
### E ### residente in ### alla ### APPELLATO CONTUMACE
********
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in
sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, parte appellante ha
rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti
difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in
giudizio innanzi al giudice di pace di ### e la ###ni S.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità
rispettivamente di proprietario dell'autoveicolo modello ### di
colore grigio, tg. ### e relativa compagnia di assicurazione, per
sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo per il sinistro
oggetto di causa, verificatosi il ###, alle ore 22,30 circa, in ###
e, per l'effetto, sentir condannare la ### convenuta al
risarcimento dei danni materiali che ne sono scaturiti.
A tal fine deduceva che: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo, il motoveicolo mod. ### tg. ### mentre percorreva
regolarmente la via ### veniva urtato da un autoveicolo modello
### di colore grigio, tg. ### di proprietà di ### ed assicurato al
momento del sinistro con la ###ni S.p.a., il cui conducente, nel
tentativo di superarlo, per distrazione, imprudenza, imperizia lo
urtava al lato sinistro, facendolo prima terminare contro un
autoveicolo modello ### di colore bianco tg. ### il quale era
regolarmente fermo in sosta sul margine destro della carreggiata,
per poi, successivamente, cadere al suolo; che, a seguito dell'urto
ricevuto, il motoveicolo di parte istante riportava danni
ammontanti alla complessiva somma di euro 2.400,00, oltre sosta
e fermo tecnico; che il veicolo incidentato veniva regolarmente
periziato dal fiduciario della convenuta compagnia assicuratrice,
formalmente intimata al pagamento senza alcun esito e che,
pertanto, trascorso il termine fissato ex lege, la ### si vedeva
costretta ad adire le vie giudiziarie.
Incardinatosi il giudizio rubricato al numero di R.G. ###/2021,
mentre il responsabile civile, benché regolarmente citato, restava
contumace, si costituiva la società assicuratrice che contestava la
domanda, chiedendone il rigetto. Espletata l'istruttoria tramite
l'escussione di un teste di parte attrice, con sentenza n.
###/2023, depositata in data ### e pubblicata il ###, il Giudice
di ### di ### rigettava la domanda, condannando l'istante al
pagamento delle spese di lite in favore della ###ni S.p.A.
1.1. Avverso tale rigetto ha proposto gravame l'odierna appellante
con atto notificato alla compagnia assicurativa in data ### ed al
responsabile civile il ###, al fine di ottenere la riforma
dell'impugnata sentenza, deducendo, a fondamento dell'appello,
come unico motivo di impugnazione l'erronea ed omessa
valutazione dei mezzi istruttori nonché la contraddittorietà e la
carenza della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure
ricostruiva la dinamica dell'incidente in modo difforme rispetto a
quanto risultante, segnatamente, dalla domanda di risarcimento e
dalla deposizione del teste escusso in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, mentre la ###ni S.p.a. si opponeva
all'appello, eccependone l'infondatezza nel merito ed istando per il
suo rigetto con vittoria di spese, l'appellato ### ritualmente
evocato in giudizio, non si costituiva; ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia e, acquisito il fascicolo di primo grado, la
causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha
formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di
riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi
impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato
il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia
delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede
questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità delle
spiegate domande risarcitorie, alla legittimazione delle parti, alla
titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio.
3. Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione
proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale
prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e
quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno. ### della prova, tuttavia, secondo il noto principio
dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c., grava in primis
sull'attore, in questo caso sulla parte danneggiata, il quale è tenuto
a dimostrare l'avvenuto evento storico, il danno subito e la
sussistenza del nesso causale tra i due.
3.1. Tanto premesso, deve dirsi che, nel caso che ci occupa,
l'appellante per come indicata in epigrafe, in ragione di quanto di
seguito precisato, non ha fornito sufficiente prova dell'effettivo
accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini dalla stessa
descritti, con la conseguenza che la domanda deve essere
rigettata. In particolare, la prova offerta dalla ### in primo grado
sostanziantesi nella sola testimonianza di ### è inadeguata a
supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni
critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente
assicuratore che mettono sostanzialmente in discussione
l'esistenza stessa del fatto storico.
In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che nel caso in
esame, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da
parte delle autorità competenti né sono stati allegati rilievi
fotografici ritraenti lo scontro.
In secondo luogo, si evidenzia che nessuna ulteriore istruttoria è
stata compiuta nel presente giudizio, acquisito il fascicolo di primo
grado, incentrandosi il nucleo di tale appello sull'idoneità del
materiale probatorio raccolto in primo grado a fondare una
responsabilità in capo ai convenuti.
Giova ribadire, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità,
quanto all'onere probatorio in capo all'attore in materia di sinistri
stradali, richiede una valutazione rigorosa delle testimonianze, a
fortiori laddove sia una soltanto, da ritenersi, dunque, di per sé
sola inidonea se non supportata, quanto meno, ab externo da un
dato corroborante.
La prova testimoniale nel processo civile è, infatti, liberamente
apprezzabile dal giudice e per ricostruire l'esatta dinamica di un
sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o
comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare
autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che
modo si sia verificato e di chi sia la colpa.
Nel caso di specie, l'attrice ha offerto, a riprova della ricostruzione
degli eventi operata in citazione e della responsabilità esclusiva
altrui, un'unica testimonianza non supportata da alcun dato
corroborante al di fuori del modello CAI sottoscritto dalle parti del
presente giudizio in cui il suddetto teste non è, tuttavia,
identificato alla relativa voce. Si ritiene, dunque, che la
dichiarazione testimoniale assunta in primo grado sia stata
correttamente reputata dal giudice di prime cure come
insufficiente a provare l'an debeatur della pretesa attorea, stante
la scarsità dei dati documentali ed alla luce dei sovraesposti dubbi,
alimentati, peraltro, dalla stessa genericità della domanda attorea,
rilevata dal giudice di prime cure, in relazione all'esatta dinamica
del dedotto sinistro.
Desta ulteriori perplessità in ordine alla veridicità del sinistro
dedotto in lite altresì la documentazione ### prodotta agli atti del
giudizio di primo grado dalla convenuta compagnia assicurativa
attestante il coinvolgimento in molteplici sinistri del veicolo
condotto da parte attrice.
3.2. Al fine di valutare più precisamente il caso concreto, è
opportuno rilevare che in ogni caso, difetterebbe la prova del
danno. Infatti, è regola generale quella secondo cui dimostrato il
nesso causale tra l'evento e il danno, è risarcibile ogni danno che
sia conseguenza diretta o indiretta di quell'evento, la cui prova
incombe su chi agisce.
Nella specie, la danneggiata ha allegato (in citazione) che il
motociclo attoreo riportava “vari danni”, senza nulla precisare
(anche in udienza) in ordine ai danni subiti (alla carrozzeria e/o
alle parti meccaniche), limitandosi ad affermare che “il tutto per la
somma complessiva di euro 2.400,00, oltre sosta e fermo tecnico
giusta preventivo danni che si allega”.
Parte attrice, per come ribadito nel presente grado di giudizio, ha
prodotto un preventivo che, tuttavia, non muta il thema
decidendum.
È nota, invero, la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei
documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei
fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i
termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di
ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio.
In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio
hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non
di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica
attività assertiva.
Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il
principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a
base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. ### dei
fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed
estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo
al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di
primo grado si determina definitivamente il thema decidendum
(Cass. civ., sez. III, 22-6-2007, n. 14581; v., quanto alla
distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e
relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il
fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a
fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di
prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale
prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di
esso è inutilizzabile.
Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, tempestiva, delle
parti danneggiate del motoveicolo ### tg. ### non può essere
sopperita con le dichiarazioni testimoniali e con il contenuto del
preventivo in atti.
Del resto, va aggiunto che in ambito di sinistri stradali, rileva in
particolar modo la prova dell'effettivo esborso necessario a
ripristinare il veicolo danneggiato. A tal proposito, si evidenzia che
il quantum debeatur nel caso de quo è stato oggetto di specifica
contestazione e pertanto, in quanto specificamente contestata
l'effettiva esistenza e consistenza del danno, sarebbe spettato al
danneggiato darne precisa prova, non ritenendosi all'uopo
sufficiente il preventivo di riparazione non completo di sufficienti
informazioni atte a dimostrare l'effettivo danno, il quale non può
desumersi in maniera chiara neppure dai rilievi fotografici del
motociclo prodotti dall'attrice, ove i segni riportati non sembrano
rapportabili alla dinamica descritta.
Relativamente al preventivo di riparazioni, la giurisprudenza di
legittimità ribadisce, infatti, la necessità di fornire prova effettiva
del danno e, in caso di prova insufficiente, l'inammissibilità,
trattandosi di esborsi, di una liquidazione in via equitativa. (
Cassazione ord. 3 dicembre 2020 n. 27624, Cass. 22701/2017,
Cass. 15756/2015) Nel caso di specie, pertanto, oltre ai
sovraesposti dubbi in punto di nesso eziologico, si ritiene che
difetti, per le ragioni esposte, la dimostrazione del quantum
debeatur, sostanziantesi nella diminuzione patrimoniale subita
dalla danneggiata a seguito del sinistro, corrispondente alla spesa
sostenuta o da sostenere per le riparazioni del veicolo.
E nemmeno a differenti conclusioni avrebbe potuto condurre
l'espletamento di una c.t.u., richiesta sia in primo che in secondo
grado e mai disposta.
Si ricorda, infatti, che la c.t.u. non è un mezzo di prova, né
tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è
essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle
risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il
frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del
c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale
principio.
In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che
“in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio
di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze , il
suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è
quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda
con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta
di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è
consentito derogare unicamente quando l'accertamento di
determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il
ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu
anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti,
sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre
che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente
tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo,
posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione
delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime
provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multis, Cass.
civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma
chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab
onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai
maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il
limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni
rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es.
prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso
di causalità tra fatto illecito - comunque già dimostrato nella
individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La
consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso
proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione
di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino
di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente
negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza
delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati. (Cass. civ., sez. 6 - lav., ord. 8-2- 2011, n. 3139).
In definitiva, il tribunale, nella sua veste di giudice di secondo
grado, ritiene il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice
immune da censure alla luce delle sopraindicate incongruenze in
punto di an debeatur e della carenza assertiva in punto di quantum
debeatur.
Del resto, anche l'omessa collaborazione circa la sottoposizione del
motoveicolo a perizia da parte della compagnia assicurativa,
costituisce un ulteriore elemento di criticità della vicenda. Difatti, i
due inviti a perizia tempestivamente inviati alla controparte
(presso il suo procuratore costituito), corredati dalle ricevute
attestanti il recapito delle relative missive, e la relazione di perizia
negativa depositata dal tecnico incaricato di ispezionare il
motociclo attoreo, sottolineano la indisponibilità dell'attrice di
mettere a disposizione il veicolo per le verifiche tecniche del caso:
condotta che avrebbe consentito anche l'esatta individuazione
degli ipotizzati danni e la cui mancanza è liberamente apprezzabile
dal giudicante.
Evidenziate siffatte criticità, la sentenza di primo grado va
interamente condivisa perché, in assenza di risultanze probatorie
di segno contrario, ne deriva la sussistenza di notevoli profili di
dubbio circa l'accadimento del sinistro e difetti probatori circa
l'entità dei danni allegati: le osservazioni che precedono, infatti,
rendono tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attrice sfornito di
prova e giustificano, pertanto, il rigetto dell'appello.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si
liquidano nella misura indicata in dispositivo.
4.1. Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra attrice e convenuto
### stante la contumacia di quest'ultimo.
5. La circostanza documentata dall'appellata compagnia che la
polizza assicurativa in oggetto risulta invocata in un notevolissimo
numero di sinistri, impone la trasmissione degli atti presso la ###
della Repubblica di ### per le determinazioni di competenza,
come richiesto dalla ###ni S.p.a., in persona del legale rapp.te
p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice
monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così
provvede: A. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nella sua
totalità la sentenza impugnata; B. condanna ### al pagamento,
in favore di ###ni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., delle
spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano
in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui
compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge; C. nulla sulle spese di
lite nei rapporti tra attrice e convenuto ### D. dispone la
trasmissione degli atti presso la ### della Repubblica di ### per
le determinazioni di competenza.
Avv. Antonino Sugamele

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