SOCIETÀ
Versamenti – Versamenti in conto capitale
I soci – sottolinea il Tribunale di Nola - possono versare alla società somme di denaro allo scopo di migliorarne il saldo del patrimonio netto conferendo così maggiori garanzie ai terzi creditori senza, però, una formale attribuzione al capitale sociale. A differenza dei conferimenti in senso proprio, l’effettuazione dei predetti versamenti non comporta alcuna variazione del valore nominale, del numero delle azioni o delle quote sociali e, dunque, nemmeno della misura di partecipazione del socio conferente. Si distinguono vari tipi di versamento: quelli in conto capitale o a fondo perduto, quelli in conto futuro aumento di capitale, quelli a copertura delle perdite e quelli in conto aumento di capitale.
I primi sono diretti a fornire nuovi mezzi finanziari destinati a rafforzare il patrimonio della società senza uno scopo specifico, i secondi costituiscono un anticipo delle somme per un aumento del capitale non ancora deliberato, i terzi servono per ripianare le perdite e, infine, gli ultimi sono versamenti relativi ad un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato. Segnatamente, a fronte di versamenti in conto capitale o a fondo perduto accade che uno o più soci spontaneamente versino una somma di denaro alla società accompagnando il versamento alla contestuale rinuncia a chiederne la restituzione durante la vita della società allo scopo di incrementarne i mezzi patrimoniali.
Chi effettua il versamento può farlo anche in misura non proporzionale alla sua quota di partecipazione e senza rispettare particolari requisiti di forma. Le somme versate non producono interessi in capo a chi le versa.
Tali versamenti sono apporti patrimoniali effettuati dai soci nei confronti della società al fine di dotarla di ulteriore capitale di rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale; tali somme possono essere impiegate per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale.
Le somme così versate diventano di proprietà della società, che può disporne liberamente senza alcun vincolo di destinazione. I versamenti non sono imputati al capitale nominale e in questo si differenziano dai conferimenti, ma entrano a far parte del patrimonio della società nella sua parte disponibile. Si configurano come vere e proprie riserve di capitale soggette alla disciplina della riserva da sovrapprezzo da iscrivere in bilancio all’interno del patrimonio netto alla voce altre riserve.
Tribunale di Nola, 15 settembre 2025 n. 2371
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del
GOP avv. ### ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 804/2019 del R.G. contenzioso vertente
TRA
### S.R.L, ###, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.
###, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce
alla citazione, ATTORE
E ### S.R.L. SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ### d'### alla via
### n. 146, presso lo studio dell'avv. ###, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di
risposta, ### avente ad oggetto: recupero credito.
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale di
udienza del 22.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo,
non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la ### S.r.l. conveniva
in giudizio il socio ### S.r.l. società unipersonale asserendo che
essa dall'anno 2014 non aveva più ottemperato all'obbligo assunto
di versare alla società attrice la somma mensile di circa euro
500,00 da utilizzare per il pagamento delle spese sostenute dalla
### S.r.l.
per la rata del mutuo ipotecario contratto con la ### S.p.A. e per
le spese di funzionamento e gestione ordinaria (pagamento
utenze, condominio, compensi professionali); che alla data della
notifica della citazione il debito della convenuta ammontava a
complessivi euro 28.887,09, come documentato dalle fatture
allegate.
Tanto esposto, la ### S.r.l. domandava la condanna della
convenuta al pagamento della predetta somma.
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l. unipersonale, la quale
eccepiva che la domanda doveva essere rigettata in quanto il socio
di una società a responsabilità limitata non poteva essere costretto
a pagare i debiti della società, i quali avrebbero dovuto essere
onorati con il solo patrimonio sociale; che alcun diritto poteva
essere riconosciuto alla società verso il singolo socio a tale scopo;
che il presunto accordo intervenuto tra gli altri soci non era ad essa
opponibile ed in ogni caso doveva considerarsi nullo per mancanza
dei requisiti di forma e di sostanza trattandosi di un accordo in
deroga alla disciplina societaria.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nella memoria di primo
termine la convenuta eccepiva per la prima volta anche la
incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore delle
### del Tribunale delle ### Alla successiva udienza la causa
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi
all'udienza del 22.05.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini
ex art. 190 c.p.c.
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In primo luogo si ritiene di dover rilevare la tardività dell'eccezione
di incompetenza per materia. Infatti, pur potendo farso rientrare
la controversia in esame tra quelle inerenti ai “rapporti societari”
soggette come tali alla competenza della ### del Tribunale delle
### l'eccezione non solo non è stata tempestivamente sollevata
dalla convenuta nella comparsa di risposta, ma non è stata
nemmeno rilevata d'ufficio dal Tribunale all'udienza di trattazione.
Ne consegue che, ai sensi dell'allora vigente art. 38, comma 3,
c.p.c., la competenza per materia deve ritenersi radicata presso il
Tribunale ordinario adito.
Venendo ora al merito delle vicenda, si ritiene che sia necessario,
in via preliminare, qualificare la natura dei versamenti, di cui la
società chiede il pagamento alla convenuta.
Come è noto, infatti, i soci possono versare alla società somme di
denaro con lo scopo di migliorare il saldo del patrimonio netto della
società, conferendo maggiori garanzie ai terzi creditori senza però
una formale attribuzione al capitale sociale. A differenza dei
conferimenti in senso proprio, l'effettuazione dei predetti
versamenti non comporta alcuna variazione del valore nominale,
del numero delle azioni o delle quote sociali e dunque nemmeno
della misura di partecipazione del socio conferente.
Nella pratica si distinguono vari tipi di versamento: quelli in conto
capitale o a fondo perduto, quelli in conto futuro aumento di
capitale, quelli a copertura delle perdite e quelli in conto aumento
di capitale.
I primi sono diretti a fornire nuovi mezzi finanziari destinati a
rafforzare il patrimonio della società senza uno scopo specifico, i
secondi costituiscono un anticipo delle somme per un aumento del
capitale non ancora deliberato, i terzi servono per ripianare le
perdite e gli ultimi sono versamenti relativi ad un aumento a
pagamento del capitale sociale già deliberato.
Orbene, questo Tribunale ritiene che, nell'ipotesi in esame, si tratti
di versamenti in conto capitale o a fondo perduto.
In tale ipotesi accade che uno o più soci spontaneamente versino
una somma di denaro alla società accompagnando il versamento
alla contestuale rinuncia a chiederne la restituzione durante la vita
della società allo scopo di incrementarne i mezzi patrimoniali. Chi
effettua il versamento può farlo anche in misura non proporzionale
alla sua quota di partecipazione e senza rispettare particolari
requisiti di forma. Le somme versate non producono interessi in
capo a chi le versa.
Tali versamenti sono apporti patrimoniali effettuati dai soci nei
confronti della società al fine di dotarla di ulteriore capitale di
rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico
proprio del capitale; tali somme possono essere impiegate per
ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale.
Le somme così versate diventano di proprietà della società, che
può disporne liberamente senza alcun vincolo di destinazione. I
versamenti non sono imputati al capitale nominale e in questo si
differenziano dai conferimenti, ma entrano a far parte del
patrimonio della società nella sua parte disponibile. Si configurano
come vere e proprie riserve di capitale soggette alla disciplina della
riserva da sovrapprezzo da iscrivere in bilancio all'interno del
patrimonio netto alla voce altre riserve.
I versamenti in conto capitale sono caratterizzati, dunque, dalla
spontaneità, a meno che essi non siano previsti dallo statuto, da
un contratto tra la società ed i soci versanti o una delibera
societaria presa all'unanimità.
Orbene, nel caso di specie, non ricorre né l'ipotesi dell'obbligo
statutario, né quella della delibera assembleare.
Potrebbe, invece, ricorrere l'ipotesi del contratto. Tuttavia, anche
questa possibilità a parere di questo Tribunale deve essere
esclusa.
Infatti, il contenuto del presunto contratto verbale (tra soci)
dedotto dalla società attrice non risulta provato, per cui la
circostanza che la convenuta abbia fino al 2013 eseguito dei
versamenti in conto capitale, non implica anche la sicura esistenza
di un suo obbligo ad eseguirli, potendo essersi trattato anche di
versamenti meramente spontanei ed indipendenti da una sua
adesione all'accordo, che, come è noto, è vincolante solo per i soci
consenzienti.
La domanda attorea andrà, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui
all'atto di citazione notificato da ### srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, alla ### srl società unipersonale,
rigettata ogni contraria istanza, così provvede: l) Rigetta la
domanda; 2) Condanna l'attrice ### S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### srl
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 4.000,00,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura
del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. ###
dichiaratosi antistatario 01-10-2025 22:22
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