STATO CIVILE - Rettifica di sesso e cambio di nome senza intervento chirurgico. (Legge 14 aprile 1982 n. 164, articolo 1; Dlgs 1 settembre 2011 n. 150, articolo 31)
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
L’attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
Tribunale Torino, sezione VII, sentenza 30 giugno 2025 n. 3145 – Pres. Tetamo, Giud. Rel. Soria
06-09-2025 07:06
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