Stop ai rimborsi forfettari nel volontariato: rischio di riqualificazione in rapporto subordinato.
Cass. civ., sez. lav., ord., 21 agosto 2025, n. 23665
La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sulla qualificazione del rapporto tra associazioni di volontariato e soci alla luce dei rimborsi spese forfettari.
La vicenda traeva origine da un ricorso avverso una sentenza che, confermando il giudizio di primo grado, aveva escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati da una associazione di volontariato con propri soci, impegnati come autisti/soccorritori per il servizio pubblico di emergenza, i quali percepivano un rimborso spese di 25 euro per turno di 8 ore.
I giudici di merito avevano ritenuto che tali somme, di modesta entità e destinate a coprire spese effettive di trasporto e pasti, non costituissero corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì legittimi rimborsi ai sensi dell'art. 2 l. n. 266/1991.
Il ricorrente denunciava la violazione della normativa sul volontariato, degli artt. 2094 e 2697 c.c., e un errato riparto dell'onere probatorio, con particolare riferimento al divieto di rimborsi forfettari per i volontari.
25-08-2025 15:31
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