Termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità (Cc, articoli 480, 525, 534 e 2942)
Tribunale Marsala, civile, sentenza 18 novembre 2024 n. 783
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2021
promossa da:
OMISSIS , nata a P. il (...) (codice fiscale OMISSIS ), elettivamente domiciliata a Marsala, in
via…, presso lo studio dell'avv…., che la rappresenta e difende per mandato in atti
- attrice -
contro
OMISSIS , nato a M. il (...) (codice fiscale OMISSIS ), elettivamente domiciliato a Marsala,
in…, presso lo studio dell'avv. …che lo rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, con
l'avv…., per mandato in atti
- convenuto -
e
OMISSIS , nato a M. il (...) (codice fiscale OMISSIS , elettivamente domiciliato a Marsala, …,
presso lo studio dell'avv. …che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente,
con l'avv…., per mandati in atti
- convenuto -
nonché contro
OMISSIS , nato il (...) a E. (T.), c.f. OMISSIS , res.te in M., nella via L. n. 70, in proprio e nella
qualità di erede di OMISSIS nato a M. il (...)
- litisconsorte necessario contumace -
e
OMISSIS , nata il (...) a P., c.f. OMISSIS , res.te in M., nella via L. n. 70, in proprio e nella
qualità di erede di OMISSIS nato a M. il (...),
- litisconsorte necessaria contumace -
e
OMISSIS nata il (...) a M., c.f. OMISSIS ivi res.te nella via C. n. 15, nella qualità di erede di
OMISSIS nato a M. il (...)
- litisconsorte necessaria contumace -
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
(art. 118 disp. Att. c.p.c. rif. L. n. 69 del 2009)
il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della
decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d.
indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003,
recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto
tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle
parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "
rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute
come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare
semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto
concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel
processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma
dell'art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni
della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti
processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso,
sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera
chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche
escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che
la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente,
costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione notificato in data 18.10.2021, OMISSIS ha chiesto l'accertamento della
sua qualità di erede di OMISSIS e conseguenziale tutela nei confronti dei convenuti in
relazione ai beni di cui gli stessi erano divenuti proprietari rispettivamente per successione
mortis causa dal medesimo de cuius (convenuto OMISSIS ) e, in relazione ad un terreno
edificabile, sito in M., nella c.da S. G. T., per acquisto fattone con atto tra vivi da potere di
OMISSIS (convenuto OMISSIS ).
Ha l'attrice dedotto che il 3 luglio 1967 era deceduto a Marsala, ab intestato e senza lasciare
figli, OMISSIS ; che alla sua eredità erano state chiamate ex lege la moglie OMISSIS e la
sorella OMISSIS che però avevano rinunciato, al pari del nipote OMISSIS (n. a M. il (...)) e
dei pronipoti OMISSIS (n. a M. il (...)) e OMISSIS (n. a M. il (...)), questi ultimi due quali figli
di OMISSIS , sorella premorta del predetto OMISSIS e nipote del de cuius; rinunciava anche
OMISSIS , figlio di OMISSIS.
Tra i successibili figuravano, per rappresentazione dei rispettivi genitori, i minori OMISSIS
(n. a T. il (...)) e OMISSIS (n. ad E. il (...)), figlio di OMISSIS nonché OMISSIS (n. a P. il (...)),
OMISSIS (n. a P. il (...)), OMISSIS , (n. a P. il (...)) OMISSIS (n. a P. l'(...)) e OMISSIS (n. ad E.
il (...)), tutti figli del rinunciante OMISSIS.
Ha aggiunto che il Pretore di Marsala il 21.8.1967 aveva dichiarato la giacenza dell'eredità
in questione, nominando un curatore; a ciò nell'anno 1968 faceva seguito la redazione di un
inventario dei beni rientranti nell'eredità, stimati complessivamente in L. 101.787.444,00.
In data 28.7.1973 OMISSIS revocava la propria rinuncia all'eredità, con conseguente
esclusione dal novero dei successibili i di lui figli; rimanevano invece chiamati per
rappresentazione i figli di OMISSIS , all'epoca ancora tutti minorenni.
Successivamente, essa attrice - entro il decennio dal compimento della maggiore età -
accettava con beneficio d'inventario l'eredità di OMISSIS ; la dichiarazione era resa al
cancelliere della Pretura di Marsala e veniva poi trascritta e comunicata al curatore
dell'eredità giacente.
Nella stessa data di detta accettazione, OMISSIS (nato a M. il (...)) revocava la propria
rinuncia all'eredità che dichiarava di accettare anch'egli con beneficio d'inventario.
Indi il curatore, precisato che l'immobile sito in M., Via B., era stato occupato dalla OMISSIS
e poi trasformato in museo, chiedeva dichiararsi la cessazione dell'eredità giacente, cosa
avvenuta con Provv. del 16 giugno 1998. OMISSIS anche per conto della nipote OMISSIS
chiedeva al condividente OMISSIS ed al notaio che aveva redatto l'inventario di relazionare
sulla procedura espropriativa e sull'indennità di espropriazione; il notaio riscontrava
affermando, anche sulla base delle risultanze di ispezione ipotecaria, che il detto fabbricato
apparteneva in via esclusiva a OMISSIS, OMISSIS
Seguivano scambio di missive, nonché esposto alla Procura della Repubblica di Marsala
contro il notaio ed il coerede OMISSIS.
Successivamente l'attrice invitava quest'ultimo a mezzo di racc. a/r a procedere a divisione,
senza ottenere riscontro, promuovendo a quel punto procedimento di mediazione,
anch'esso infruttuoso per il rifiuto di controparte.
Nel dicembre del 2020, OMISSIS vendeva parte del terreno di S. Giuseppe Tafalia ad
OMISSIS.
L'attrice promuoveva allora procedimento ex art. 670 c.p.c. con cui chiedeva il sequestro
giudiziario del detto terreno; rigettato il ricorso, veniva proposto reclamo.
Ha concluso chiedendo:
PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ACCERTARE E DICHIARARE che l'odierna esponente è erede del sig. OMISSIS , per
accettazione dell'eredità, fattane per rappresentazione, in data 29.6.1987, successivamente
trascritta, il 2.7.1987, ai nn. 2286 Reg. Gen. e 9770 Reg. Part.;
- ORDINARE a OMISSIS il conferimento alla massa ereditaria dei beni immobili e mobili
provenienti dall'eredità relitta del predetto de cuius, per come descritti nell'inventario
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Marsala il 20.4.1972 al n. 200 del Ref. Successioni
- Vol. 204 e, precisamente:
a) fabbricati situati nel Comune di Marsala - via B. n. 22- piano terra vani 23 (magazzini,
locali vari ed uffici. Primo piano, vani 16 (abitazioni). Rif. catastale partita n. I catasto rustico
del Comune di Marsala. Catasto fabbricati intestata a OMISSIS fu OMISSIS , località B. - f.m.
67; are 74 e centiare 70;
b) terreni situati nel Comune di M. - C.da S. G. T.. Partita (...), intestata a OMISSIS e OMISSIS
fu OMISSIS del Catasto rustico del Comune di M., S. G. T. - foglio (...) - mappe (...), (...), (...),
(...), (...), (...) e (...);
c) macchinari, fustame, attrezzature, merci, materie prime, mobili abitazione, uffici, titoli,
valori diversi e crediti vari;
- CONDANNARE OMISSIS a restituire alla massa ereditaria il terreno edificabile sito in M.,
nella c.da S. G. T., censito al N.C.T. di quel Comune, al f.m. (...), con le particelle (...), (...), (...),
(...) e (...), acquistato da OMISSIS con atto pubblico rogato dal Notaio OMISSIS il (...), Rep.
n. (...);
- ATTRIBUIRE alla condividente OMISSIS una quota in natura di tali beni, corrispondente
al diritto di essa erede;
- ACCERTARE, a mezzo c.t.u. il valore dei seguenti immobili:
a) fabbricati situati nel Comune di Marsala - via B. n. 22- piano terra vani 23 (,agazzini, locali
vari ed uffici. Primo piano, vani 16 (abitazioni). Rif. catastale partita n. I catasto rustico del
Comune di Marsala. Catasto fabbricati intestata a OMISSIS fu OMISSIS , località B. - f.m. 67;
are 74 e centiare 70;
b) terreni situati nel Comune di M. - C.da S. G. T.. Partita (...), intestata a OMISSIS e OMISSIS
fu OMISSIS del Catasto rustico del Comune di M., S. G. T. - foglio (...) - mappe (...), (...), (...),
(...), (...), (...) e (...);
c) macchinari, fustame, attrezzature, merci, materie prime, mobili abitazione, uffici, titoli,
valori diversi e crediti vari;
- DISTRIBUIRE alla condividente una quota in natura dei predetti beni, corrispondente al
diritto di essa erede.
Qualora i beni mobili ed immobili relitti dal de cuius OMISSIS non siano comodamente
divisibili, ovvero se il loro frazionamento potrà arrecare pregiudizio alle ragioni della
pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non potrà effettuarsi senza
il loro frazionamento RICOMPRENDERLI per intero, con addebito dell'eccedenza nella
porzione dell'erede che eventualmente ne richieda l'attribuzione, ovvero ORDINARE di
farsi luogo alla vendita all'incanto. In tale ultimo caso, DISTRIBUIRE alla condividente
OMISSIS una quota del ricavato dalla vendita corrispondente al diritto riconosciuto ad essa
erede, ponendo le operazioni divisionali a carico della massa.
- Gradatamente, qualora non sia possibile, in tutto od in parte conferire alla massa ereditaria
i suddetti beni in natura, ordinarne il conferimento per equivalente, indi, CONDANNARE
OMISSIS a versarne il valore che sarà agli stessi attribuito dal nominando c.t.u.,
DISTRIBUENDO alla condividente una quota, pari al valore dei predetti beni,
corrispondente al diritto di essa erede
CONDANNARE i convenuti che si opporranno alla domanda, singolarmente o in solido fra
loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Si sono costituiti con separate comparse i convenuti, resistendo alle domande dell'attrice, di
cui hanno chiesto il rigetto.
OMISSIS ha fornito la cronistoria delle attività poste in essere dai chiamati all'eredità
(rinunce di alcuni chiamati, avvio della procedura di giacenza dell'eredità ad iniziativa di
un creditore del de cuius, l'actio interrogatoria promossa dal curatore, mancanza di ogni
dichiarazione di OMISSIS , genitore e legale rappresentante di altri successibili, tra cui
l'attrice, revoca della rinuncia di OMISSIS , successiva dichiarazione di accettazione
dell'attrice); ha riferito dell'azione cautelare promossa da OMISSIS che ha chiesto - con
procedimento ante causam - il sequestro giudiziario di un bene (terreno edificabile facente
parte dell'asse ereditario) alienato dal convenuto OMISSIS ad un terzo; dell'esito di detto
procedimento, definito con rigetto, confermato dal collegio in sede di reclamo, in
accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente di accettazione
dell'eredità; ha eccepito la decadenza da detto diritto per omessa dichiarazione di
accettazione a seguito dell'actio interrogatoria nonché, ancora una volta, la prescrizione.
Ha inoltre rilevato la perdita del diritto dell'attrice ai sensi dell'art. 525 c.c., quale effetto della
revoca di esso convenuto alla precedente rinuncia, ed altresì l'accertamento dell'usucapione
ventennale da esso convenuto maturata sull'intero compendio ereditario, avendolo egli
posseduto per oltre quaranta anni in assenza di interruzioni.
Quanto alla chiesta revoca dell'atto di compravendita del terreno, ne ha dedotto
l'infondatezza ai sensi dell'art. 534 c.c., stante la buona fede del venditore e del compratore.
Infine, con riguardo alla domanda di divisione, ha rilevato che - ove non preclusa
dall'accoglimento delle precedenti eccezioni - andrebbe vagliata tenendo conto del passivo
ereditario, nonché delle spese sostenute per la successione e per l'estinzione del debito del
de cuius verso il creditore.
Ha concluso chiedendo:
Voglia il Tribunale di Marsala
Giudice Istruttore designato
reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
rigettare, perchè infondata, la domanda di accertamento della qualità di erede spiegata dalla
sig.ra OMISSIS e per gli effetti, essendo tale domanda pregiudiale all'esame delle successive
domande, rigettare, perchè assorbite, tutte le altre domande proposte dall'attrice, ordinando
al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare la cancellazione della domanda
giudiziale e la inefficacia della trascrizione della accettazione dell'eredità da parte di
OMISSIS ; in via gradata, accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, che il dott. OMISSIS
ha usucapito il patrimonio ereditario del sig. OMISSIS ordinando al Conservatore dei
registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza;
per gli effetti, venuta meno, per l'acquisto a titolo originario dei beni caduti in successione
da parte del dott. OMISSIS , la comunione ereditaria, rigettare le domande di restituzione e
di divisione ereditaria perchè infondate;
in via ulteriormente gradata, rigettare perchè infondata ai sensi dell'art. 534 c.c. la domanda
di restituzione del terreno edificabile alienato dall'odierno convenuto al sig. OMISSIS ;
in via ulteriormente gradata, ove dovesse essere istruita la domanda di divisione ereditaria,
computare nella massa ereditaria i debiti annoverati nella dichiarazione di successione,
estromettere dalla massa ereditaria quei cespiti annoverati quali beni mobili, crediti ed altro
perchè non individuati né individuabili; riconoscere al dott. OMISSIS il rimborso, in
prededuzione, dei costi affrontati per la gestione e conservazione del patrimonio ereditario.
Anche OMISSIS ha eccepito la prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità ai
sensi dell'art. 480 c.c.; ha inoltre dedotto l'irrevocabilità della vendita ai sensi dell'art. 534
c.c., stante la buona fede sia del venditore, OMISSIS Pietro, sia la propria.
Ha concluso a sua volta chiedendo:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di OMISSIS
ad accettare l'eredità per decorso del termine ai sensi dell'art. 480 c.c.;
Nel merito:
- Rigettare in ogni caso le domande promosse dalla OMISSIS perché infondate per i motivi
di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa.
2) La causa è stata istruita attraverso la documentazione versata in atti, prova testimoniale
e, in seguito, una prima volta, avviata alla fase decisoria.
Con ordinanza di rimessione sul ruolo del 27 ottobre 2023, ex artt. 102 c. 2, e 307 c.3 c.p.c. è
stata poi ordinata l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di OMISSIS , OMISSIS e
OMISSIS stante il difetto di integrità del contraddittorio, e in relazione alla posizione di
OMISSIS n. Marsala il 21.4.1940, quale accettante dell'eredità giacente di OMISSIS , e
risultando ancora, l'espletamento del tentativo di mediazione promossa anche da OMISSIS
e OMISSIS , proprio in ordine alla divisione di beni immobili lasciati in eredità da OMISSIS
(vd. verbale datato 8/3/2019 in atti).
Quindi, visto l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di
OMISSIS e OMISSIS anche n.q. di eredi di
OMISSIS , e nei confronti di OMISSIS erede di OMISSIS (coniuge), la causa è stata
nuovamente rinviata per la discussione orale ex art. 281 - sexies c.p.c. all'udienza del 16
ottobre 2024, e in detta udienza le parti hanno infine discusso richiamando i propri atti
difensivi.
3) Va in primo luogo dichiarata la contumacia di OMISSIS e ritualmente evocati in OMISSIS
e
OMISSIS giudizio e non costituitisi a seguito della disposta integrazione del contraddittorio.
L'odierno deliberare trae origine dalla domanda proposta da OMISSIS che ha agito per
l'accertamento della sua qualità di coerede di OMISSIS di divisione dell'eredità e della
revoca della vendita a terzi di un terreno ricompreso tra i beni ereditari.
Le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento in quanto infondate.
Assorbente è invero il rilievo della prescrizione, tempestivamente eccepita da entrambe le
parti convenute.
Recita invero l'art. 480 c.c.: Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione
condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale
della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la
filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti
chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
È pacifico, in quanto ricavabile dai documenti prodotti dalle parti e dalle convergenti, sul
punto, loro allegazioni, che OMISSIS , colui della cui eredità si tratta, morì a Marsala il
3.7.1967; e che, durante la giacenza dell'eredità, uno tra i chiamati rinuncianti, il convenuto
OMISSIS ebbe a revocare la propria rinuncia, dichiarando - con atto del 28.7.1973, reso al
cancelliere della Pretura di Marsala - di accettare con beneficio di inventario l'eredità di
OMISSIS.
Detta revoca, comportante l'accettazione, è avvenuta entro il termine decennale di
prescrizione previsto dal sopra citato e trascritto art. 480 c.c.
Viceversa, l'accettazione dell'attrice è intervenuta - con dichiarazione resa sempre al
cancelliere della Pretura di Marsala - il 29.6.1987, peraltro contestualmente alla revoca di
altro chiamato, OMISSIS , della propria rinuncia.
Dell'accettazione della le parti convenute hanno eccepito la tardività, in OMISSIS OMISSIS
quanto intervenuta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 480 c.c..
L'eccezione è stata contrastata, nel corso del procedimento cautelare svolto prima del
presente giudizio, dall'attrice, che ha rilevato come sarebbe paradossale esigere che ella,
entro gli undici anni di età, dichiarasse di accettare, ovvero sollecitasse i propri genitori,
quali legali rappresentanti, a farlo.
Al contrario, sostiene la OMISSIS, la sua accettazione, intervenuta entro dieci anni
decorrenti dal compimento della maggiore età, è tempestiva.
Tale assunto è infondato, risultando invece accoglibile, anche nella presente sede di merito,
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, sulla base della quale è stato
disposto il rigetto dell'istanza cautelare.
Si osserva infatti che l'art. 480 c.c. prevede in dieci anni la durata del termine di prescrizione
del diritto di accettare l'eredità; e che la decorrenza del termine è fissata in generale dalla
data di apertura della successione.
La disposizione in esame si applica anche ai chiamati cc.dd. ulteriori (Cass. 16426/2012), ai
quali è consentito compulsare, con l'actio interrogatoria di cui al successivo art. 481, i primi
chiamati, potendo in tal modo evitare che il loro diritto di accettare si prescriva a causa
dell'inerzia dei primi chiamati.
Chiamati ulteriori sono coloro che, posti in posizione successiva nell'ordine legale di
chiamata all'eredità, assumono lo status in pendenza del termine di accettazione per i primi
chiamati, e sono abilitati ad esercitare un'accettazione (espressa o tacita) valida, ma con
efficacia subordinata al venir meno, per eventi che configurano una condicio iuris, del diritto
dei primi chiamati (Cass. 8737/1993); infatti, In tema di successioni legittime, qualora
sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione
simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che
questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono
abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità (Cass. 2743/2014).
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 480 fa salva l'ipotesi che venga meno
l'accettazione in precedenza manifestata dai primi chiamati: in tale ultimo caso, per i
chiamati ulteriori il termine decennale inizia la sua decorrenza da quando la delazione a
loro favore diviene attuale, venendo meno l'accettazione dei precedenti chiamati (es.: in caso
di annullamento dell'accettazione di un primo chiamato, dalla sentenza di annullamento).
Sotto altro profilo, operano altresì talune cause di sospensione della decorrenza del termine:
esse sono previste dall'art. 2942 c.c. che, al primo comma, prende a riferimento la posizione
di soggetti privi della capacità di agire, prevedendo che la prescrizione rimane sospesa . . 1)
contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui
non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacità. Dalla chiara formulazione della norma si ricava che la
sospensione non opera se vi è per l'incapace il rappresentante legale.
Quanto sopra conduce alla conclusione che a favore di OMISSIS non operasse né la
disposizione derogatoria di cui al terzo comma dell'art. 480 c.c., né la sospensione ex
art.2942, n. 1, stesso codice.
Invero, quanto alla deroga, non ne ricorrono i presupposti, essendo quella limitata al venir
meno in epoca successiva dell'accettazione, già avvenuta, del precedente chiamato; nel caso
in esame, di contro, alcuna precedente accettazione è venuta meno; deve comunque
escludersi che la revoca della rinuncia, compiuta dal convenuto OMISSIS , equivalga a venir
meno dell'accettazione nel senso di cui al terzo comma dell'art. 480, visto che, tutto al
contrario, la revoca della rinuncia è idonea a produrre gli effetti dell'accettazione, situazione
opposta a quella del venir meno.
Avuto invece riguardo alla sospensione di cui all'art. 2942 c.c., essa non può ritenersi
applicabile, atteso che l'attrice era sì minorenne per l'intero decennio di decorrenza del
termine prescrizionale, ma era anche legalmente rappresentata dal padre, OMISSIS , cui
competeva di manifestare la volontà per conto e nell'interesse della figlia minore.
Le domande attoree non potrebbero, comunque, trovare accoglimento stante i rilievi,
sollevati dalle parti convenute, circa la decadenza, prevista dall'art. 481 c.c., dal potere di
accettare l'eredità per mancata dichiarazione di accettazione dell'attrice, cui - come detto -
avrebbe potuto provvedere il genitore esercente la potestà, ovvero OMISSIS che, invece,
omise ogni manifestazione di volontà. Lo stesso è a dirsi per la domanda di condanna di
OMISSIS alla restituzione alla massa ereditaria del terreno da lui acquistato da potere di
OMISSIS : dal complesso delle risultanze processuali può dirsi infatti provata la buona fede
tanto dell'acquirente, quanto del venditore.
Ne consegue che l'attrice non ha acquistato la qualità di erede, neppure pro quota, e che
priva di ogni possibile effetto è rimasta la sua dichiarazione di accettazione del 1987, raccolta
dal cancelliere della Pretura di Marsala.
Tutte le domande dalla stessa proposta devono pertanto essere rigettate.
4) Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, applicando i valori minimi
previsti per la causa di valore indeterminabile, complessità media, in considerazione dello
svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 2368/2021 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande proposte da OMISSIS contro OMISSIS e OMISSIS ;
- ordina al Conservatore RR. II. di Trapani la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale, se trascritta;
- condanna OMISSIS a rifondere le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuno dei
convenuti costituiti in giudizio, OMISSIS e OMISSIS , in Euro 5.431,00 per compensi di
procuratore, quantificati ex D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali 15%, I.V.A e C.P.A.
Conclusione
Così deciso in Marsala, il 12 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2024
28-02-2025 15:59
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