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Sentenza

TESTIMONIANZA Incapacità a testimoniare – Nullità della testimonianza – Nulli...
TESTIMONIANZA Incapacità a testimoniare – Nullità della testimonianza – Nullità relativa. (Cpc, articoli 157, 246)

Il Tribunale di Roma affronta (tra le altre) la questione sottesa all’eccezione di incapacità a testimoniare di un teste nella sua qualità di conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui era causa. L’adito Tribunale ricorda così come l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il Giudice abbia ammesso il mezzo e abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione. E così dunque la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, II, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo.

    Tribunale di Roma, sezione XII, 16 giugno 2025 n. 8985
veicolo BMW targato ### che dalla corsia più a destra effettuava
una manovra di svolta a sinistra.
Dal verbale della ### di ### emerge che via ### è una strada
a tre carreggiate e che la carreggiata centrale, dove è avvenuto il
sinistro, è a senso unico di marcia ed è caratterizzata dalla
presenza di stalli di sosta a spina su entrambi i lati.
Il teste ### il quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro, ha
precisato che la manovra di svolta è stata eseguita dal conducente
dell'auto in maniera improvvisa, al fine di immettersi in un
parcheggio sul lato sinistro della carreggiata.
Dal modulo di constatazione amichevole del sinistro emerge che
l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore della moto e la parte
laterale anteriore sinistra dell'auto, mentre dal verbale della ###
di ### emerge che l'auto, dopo l'impatto, era ferma sulla
carreggiata - in procinto di entrare nello stallo di sosta - in
posizione leggermente obliqua rispetto alla corsia di marcia
percorsa dall'attore.
Il teste ### conducente del veicolo ### ha confermato che prima
del sinistro stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per
parcheggiare l'auto e che al momento dell'impatto stava per
entrare nell'area di parcheggio.
Per quanto concerne l'eccezione di incapacità a testimoniare del
teste ### nella qualità di conducente di uno dei veicoli coinvolti
nel sinistro, sollevata dall'attore all'udienza svolta innanzi al
giudice delegato all'assunzione della prova, vanno richiamati i
principi espressi dalle ### della Corte di Cassazione, per la quale:
“###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è
rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di
incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta
eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi
proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità
della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità
a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo
ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così
assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del
teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla
relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi
altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha
tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della
testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a
testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche
in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti
ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere
riproposta in sede d'impugnazione (Cass. S.U. 9456/2023).
Nella specie, pur essendo stata sollevata l'eccezione di incapacità
a testimoniare prima dell'escussione del teste, la nullità della
testimonianza resa non è stata sollevata dal procuratore dell'attore
subito dopo l'assunzione né è stata specificamente reiterata in
sede di precisazione delle conclusioni, avendo l'attore prospettato
esclusivamente un generico richiamo a tutti gli atti e ai verbali di
causa.
Va peraltro osservato che il teste ### ha sostanzialmente
confermato la dinamica del sinistro emersa all'esito dell'istruttoria
svolta, ammettendo pacificamente di aver eseguito la manovra di
svolta a sinistra e che l'urto si è concretizzato sulla parte laterale
anteriore sinistra dell'auto.
Da quanto precede deriva che il sinistro è ascrivibile alla prevalente
responsabilità del conducente della vettura BMW targata ### che
ha effettuato la manovra di svolta a sinistra, per entrare nel
parcheggio, nonostante la presenza della moto che
sopraggiungeva sulla corsia di sinistra.
Il teste ### ha pacificamente ammesso che la moto procedeva
“un po' arretrata” rispetto all'auto. ### trova riscontro nelle
dichiarazioni rese dal teste ### agli agenti intervenuti
nell'immediatezza del sinistro. Il teste, che si trovava lungo viale
### in posizione arretrata rispetto al punto di impatto (a circa 50
metri dal luogo del sinistro secondo la tesi difensiva
dell'assicurazione; cfr. al riguardo la planimetria allegata dal
verbale, nella quale è annotata la posizione dei testimoni oculari),
ha dichiarato: “ero fermo in viale ### davanti un cartellone
pubblicitario, ho visto una moto più avanti a me che suonava il
clacson e una macchina che svoltava a sinistra per parcheggiare”.
La moto, pertanto, al momento in cui è stata eseguita la manovra
di svolta, era senz'altro visibile dal conducente della ### tenuto
conto della distanza contenuta alla quale si trovava e della
conformazione rettilinea della strada.
La manovra posta in essere dal ### risulta pertanto in contrasto
con il disposto dell'art. 154 d.lgs. n. 285/1992 in base al qual i
conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per
fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo
conto della posizione, distanza, direzione di essi.
Deve altresì essere riconosciuta una concorrente responsabilità
dell'attore per non aver mantenuto una velocità adeguata allo
stato dei luoghi, idonea a consentirgli di evitare l'ostacolo
improvviso sulla carreggiata, tenuto conto della presenza di stalli
per il parcheggio su entrambi i lati della carreggiata, che
rendevano prevedibile l'esecuzione di manovre in entrata o in
uscita dei veicoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il
sinistro sia ascrivibile alla concorrente responsabilità di ### nella
misura dell'80%, e dell'attore, nella misura del 20%.
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo
luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza
tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto dell'attore, sulla
valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con
argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attore ha riportato
lesioni fisiche permanenti consistenti in “ presenza di esito
cicatriziale a carico della faccia laterale di coscia destra da
pregressa chirurgia della lunghezza di cm 15 ed ampiezza di cm
0.4, di colorito biancastro, epitelizzato, non aderente ai piani
sottostanti, ben visibile, esito cicatriziale da esposizione di frattura
al III medio della regione anteriore di coscia, a forma di U, delle
dimensioni di cm 1.5, ben visibile, esito cicatriziale lineare in
regione rotulea, della lunghezza di cm 11, di colorito biancastro,
ben epitelizzato e, medialmente, esito cicatriziale di forma
rotondeggiante e diametro di cm 4, biancastro, modica
ipotonotrofia dei muscoli della coscia destra, riduzione dei
movimenti dell'anca, accovacciamento con lieve prevalenza di
carico sull'arto controlaterale” (così pag. 7 della relazione del ctu),
da ritenersi stabilizzate e non suscettibili di futuro miglioramento,
le quali hanno inciso nella misura del 10% sulla sua complessiva
validità psicofisica. A causa del sinistro, il danneggiato ha subito
altresì un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 60,
seguita da un periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 75%, da
un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al 50% e da un periodo
di 60 giorni di invalidità parziale al 25%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono
essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di ### aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la
giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la
valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del
danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056
c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a
giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare
una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa,
tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle
uniformemente utilizzate dal Tribunale di ### garantisca
adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come
“regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la
non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di
appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso
diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di
fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto
appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr.
Cass. n. 394/2007; Cass. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005),
sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può
adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur
essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta
(cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n.
4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass.
n. 17018/2018) esclude che le tabelle di ### assurgano a
parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse
vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito
delle pronunzie delle ### del 2008, determinano il valore finale
del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non
patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno
morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece
separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione
ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il
danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di ###
senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non
consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia
di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la
deroga alle tabelle di ### è pienamente legittima se viene indicata
la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato
soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di ### non contravvengono agli
anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente
di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a
scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di
invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi
(secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento
in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle
caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento
comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di
trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta
attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella
uniformemente utilizzata dal Tribunale di ### elaborata in
relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un
sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese,
che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato
un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati
indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato)
che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione,
mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del
caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da
### va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del
sinistro (28 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (10%), nella
misura di euro 22.584,65 in base ai parametri fissati dalla tabella
utilizzata dal Tribunale di ### per l'anno 2025 Per quanto
concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e
relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro
130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre
quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una
riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato
equitativamente nella misura di euro 7.815,00 per il periodo di
invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 60 giorni), in euro
2.930,7 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%
(75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 30 giorni= euro 1.920,9),
in euro 3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al
50% (50% di 130,25 =65,12; euro 65,12 x 60 giorni= euro
1.953,6) e in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea
parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro 32,56 x 60 giorni=
euro 1.953,6).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere
determinato nella somma complessiva di euro 39.191,15 (euro
22.584,65 + euro 7.815,00 + euro 2.930,7 + euro 3.907,2 + euro
1.953,6).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale
“sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che
riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione
dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente
indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. 339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto da un lato della natura della lesione e
può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto
ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in
considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a
seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari, anche di
natura chirurgica, a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi
ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione
dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle ### in uso presso il Tribunale di ### il danno
morale subito dall'attore va pertanto liquidato mediante un
aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
5.000,00, per una somma complessiva finale di euro 44.191,15,
già attualizzata.
Detta somma di denaro è già liquidata all'attualità facendo
applicazione, con riferimento al danno non patrimoniale, delle
tabelle del Tribunale di ### per l'anno 2025.
Non risultano documentate spese mediche.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, il risarcimento
spettante all'attore in ragione del danno non patrimoniale subito a
seguito del sinistro deve essere determinato nella somma
complessiva di euro 35.352,92 (80% di euro 44.191,15,) già
attualizzata.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 10.000,00
già corrisposta dall'assicurazione a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale, con assegno del 23.05.2018, pari all'importo
attualizzato di euro 11.890,00 (indice FOI 1,189) I convenuti
devono pertanto essere condannati in solio tra loro al pagamento
della somma residua di euro 23.462,92 (euro 35.352,92- euro
11.890,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel
pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato
godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione
del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo
la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come
segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come
sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi
rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'###
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che
consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo
delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli
interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma; c) gli
interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo
intercorrente tra la data del fatto e il pagamento dell'acconto e
quindi solo sulla somma residua, dopo avere detratto l'acconto,
per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di
debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente
sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi
legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4. ### ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale
subito, pari ai costi di riparazione del veicolo, stimati nella somma
complessiva di euro 7.835,46. ### ha precisato che lo stato del
veicolo dopo l'urto ne ha reso necessaria la demolizione.
Devono trovare applicazione nella specie i principi espressi dalla
giurisprudenza di legittimità, per la quale “La domanda di
risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente
stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per
effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come
richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente
potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non
accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per
equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla
differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando
il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato
del veicolo (così Cass. n. 10196/2022 che ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la
pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore
a euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato,
equitativamente determinato in euro 1.600).
Nella specie dalla stima del perito dell'assicurazione emerge che,
al momento del sinistro, il valore commerciale del motoveicolo di
proprietà dell'attore era pari ad euro 4.300,00.
Si tratta di stima che non è stata oggetto di specifica contestazione
da parte dell'attore.
Tanto premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra
esaminati, deve ritenersi che la riparazione del mezzo,
comportante costi pari ad euro 7.835,46, fosse senz'altro
antieconomica (come peraltro ritenuto dallo stesso attore che ha
provveduto alla rottamazione del motoveicolo) e deve ritenersi che
la somma già versata dall'assicurazione a titolo di risarcimento del
danno materiale, pari ad euro 4.500,00 (risulta corrisposta,
mediante due assegni, la somma complessiva di euro 5.500,00,
comprensiva delle spese legali, pari ad euro 1.000,00) sia
senz'altro satisfattiva del pregiudizio subito dall'attore, essendo
sostanzialmente pari al valore commerciale del mezzo al momento
del sinistro.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito deve
pertanto essere rigettata.
5. Le spese di lite sostenute da ### liquidate in dispositivo,
liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M.147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia,
sono poste a carico dei convenuti in base al principio della
soccombenza, unitamente alle spese di ### del giudizio e, in
particolare, l'accertato concorso di colpa nella causazione del
sinistro impone il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta
dall'attore, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave
della controparte.
PQM
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da ### nei confronti della ### s.p.a. e di ### ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accerta che il sinistro avvenuto il ### a ### in via ### è
ascrivibile alla concorrente responsabilità di ### nella misura
dell'80%, e di ### nella misura del 20%; condanna ### e la
### s.p.a. in solido tra loro al pagamento in favore di ### della
somma di euro 23.462,92, oltre interessi al tasso legale sulla
somma devalutata sino al 15.04.2016 in base all'indice FOI
elaborato dall'### e successivamente annualmente rivalutata in
base al medesimo indice; condanna ### e la ### s.p.a. in solido
tra loro al rimborso delle spese processuali in favore del
procuratore di ### avv. ### dichiaratosi antistatario, liquidate in
euro 759,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico di ### e della ### s.p.a. le spese
di ### rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Avv. Antonino Sugamele

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