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Sentenza

Trattamento di fine rapporto. Insolvenza del datore di lavoro. Fondo di garanzia...
Trattamento di fine rapporto. Insolvenza del datore di lavoro. Fondo di garanzia (Cc, articolo 2112; legge 297/1982, articolo 2; Rd 267/1942, articolo 97)
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 353/2025 del 15-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. ### all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1092/2024 R.G. vertente fra
### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente
domiciliato presso il di lui studio, in ### via ### , giusta mandato
in atti; RICORRENTE
e
I.N.P.S., (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura per notaio ###
in atti e domiciliato presso l'### dell'### di ### 263, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il ### e ritualmente notificato, la parte
indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere
prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ### srl; all'atto
della cessazione del rapporto non percepiva mensilità di retribuzione
per euro 9.433,00 e il TFR per euro 10.778,31; ottenuto decreto
ingiuntivo n. 63/2020 - RG 113/2020
Trib. ### divenuto esecutivo, in data ### chiedeva ed otteneva
l'ammissione al passivo del fallimento dichiarato dal Tribunale in data
### n. 18/2021; che il Giudice delegato al fallimento, dichiarava
l'esecutività dello stato passivo ed ammetteva integralmente il credito
(euro 20.211,31)richiesto dal ricorrente. Richiesto l'accesso la ### di
garanzia ### questi nonostante le interlocuzioni avute, riconoscevo
l'intervento solo per il TFR e non per il trattamento stipendiale, non
provvedeva al pagamento rigettando la richiesta.
Tanto premesso, sussistendo tutti i presupposti di legge, adiva il
Tribunale e domandava di dichiarare e/o accertare il proprio diritto al
pagamento, da parte dell'### in virtù dell'ammissione al passivo, per
le mensilità di settembre e ottobre 2019 e per l'effetto, condannare
l'### al pagamento in favore del ricorrente per i titoli di cui in
premessa della somma in questione , con vittoria di spese da distrarsi
in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro
tempore, e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese,
allegando la insussitenza dei presupposti per il pagamento del TFR
domandato, per mancanza di domanda nei termini di legge e per
prescrizione del diritto; La causa veniva istruita medinate
l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza,
questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di
consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la
presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente, quale dipendente della ### dichiarata fallita, con
il presente giudizio, domanda l'accertamento del proprio diritto a
percepire da parte del ### di ### il pagamento delle somme
maturate a titolo di stipendio e accessori della retribuzione per i mesi
di settembre e ottobre del 2019 , denegato dall'### previdenziale in
quanto non ricadenti nel periodo coperto dalla ### del ### Il diritto
di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di tfr per
l'espletamento dell'attività lavorativa trova il proprio referente
normativo, per quel che rileva nel caso di specie, nell'art. 2, comma
1 e 2, della legge 29 maggio del 1982 n. 297 secondo cui: “E' istituito
presso l'### nazionale della previdenza sociale il “### di garanzia
per il tratatmento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore
di lavoro i caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fin erapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loto aventi diritto. Trascorsi quindici giorni
dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto,
per il caso siano proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo,
del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
In seguito tale diritto è stato esteso alle retribuzioni maturate negli
ultimi tre mesi del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha condivisibilmente statuito
che: “###à dello stato passivo che abbia accertato in sede
fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito (nella specie, per
trattamento di fine rapporto,) in favore del dipendente
dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell'### nel debito del
datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa
contestare l'assoggettebiltà alla procedura concorsuale e
l'accertamento ivi operato, al quale retsa vincolato sotto il profilo dell'
“an” e del “quantum debeatur” (Cass.civ., sez. lav., sentenza n.
24231 del 13.11.2014) ed inoltre “La definitiva esecutività dello stato
passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre
mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore
dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla
procedura concorsuale, l'### al subentro nel debito del datore di
lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la
finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro
ulteriori e defatiganti accertamenti” (Cass. sez. lav., sentenza n.
24730 del 4.12.2015).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando
all'esame del caso di specie, la parte ricorrente ha depositato: cedolini
paga, decreto ingiuntivo, copia istanza di ammissione al passivo;
copia stato passivo, copia istanza di liquidazione con allegati; copia
mod. ###; copia ricevuta deposito mod. ### e autocertificazione di
non opposizione allo stato passivo, sussistono quindi tutte le
condizioni e/o presupposti per il riconoscimento del diritto rivendicato.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il
diritto del ricorrente al pagamento, da parte dell'### in persona del
legale rappresentante p.t., dei crediti di lavoro non corrisposti
dall'azienda datrice di lavoro dello stipendio e accessori della
retribuzione e, per l'effetto, l'### in persona del legale
rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore dei
ricorrenti delle somme relative, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in
dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con ### n.
37 del 2018 e DM 147/2022 in baso all'oggetto, al valore e alle fasi
della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### ogni
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)
dichiara il diritto di ### al pagamento, da parte dell'### in persona
del legale rappresentante pro tempore, dei crediti di lavoro non
corrisposti dall'azienda datrice di lavoro ### srl titolo di stipendio
(settembre e ottobre 2019) e accessori della retribuzione; 2)
condanna l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore di ### della somma, di € 3.139,94 e di euro
3.184,62) per le causali dette; 3) condanna l'I.N.P.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite
che liquida complessivamente in € 1.800,00 oltre spese generali nella
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al
procuratore antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

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