Tutela - Plagio
(Legge n. 633/1941)
“Plagio evolutivo” quando sussiste un’abusiva e non autorizzata rielaborazione dell’originale
DIRITTO D’AUTORE
Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, 1° dicembre 2025 n. 11216
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI Sezione specializzata in materia
d'impresa nella seguente composizione collegiale: dott. ###
dott.ssa ### rel. dott. ### riunito in camera di consiglio, ha
pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 22244/2022 del
ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
### s.r.l., ### (###), con sede ###, in persona del legale
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ### (###
Fisc. ###) con studio in Napoli alla via ### n. ### - ATTRICE -
E
### (CF: ###l###), rappresentato e difeso dal prof. avv. ###
(###) con studio in ### di ### alla ### - CONVENUTO -
NONCHE'
### S.R.L.S. (###), sede ###persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### A. ### (###) con
studio in ### di ### alla ### - CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice come da note di trattazione scritta depositate in data
### ossia: 1. Accertare la violazione delle norme a tutela del
diritto d'autore da parte del sig. ### di cui ha beneficiato anche
la ### S.R.L.S. in relazione alle opere edite dall'attrice indicate in
atto; 2. Inibire ai convenuti l'ulteriore utilizzo del materiale
estratto dai manuali dell'attrice; 3. Condannare il sig. ### e, per
il periodo compreso dal 11/11/2021 ad oggi, quest'ultimo
unitamente alla ### S.R.L.S., in via solidale o ciascuno in solido
per la propria quota, al risarcimento del danno per violazione del
diritto morale di autore, anche in considerazione delle perdite
economiche patite dall'attrice, quantificabile nella somma di €
500.000,00 o comunque a quella somma ritenuta di giustizia,
anche in via equitativa, ma non riduttiva; 4. Fissare la somma che
sarà dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatata
della legge sul diritto d'autore nonché per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; 5. Disporre la
pubblicazione della sentenza ad integrale spese dei convenuti su
due quotidiani di tiratura nazionale, sul proprio sito per almeno 60
giorni consecutivi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a
diffondere la reale paternità del contenuto attinto dai manuali della
deducente. 6. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali,
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come dovute
per legge.”
Per il convenuto ### come da note di trattazione scritta
depositate in data ### ossia : ### A- ### i mezzi istruttori
articolati in questa e nelle precedenti memorie, con ogni riserva di
integrazione e variazione nei termini delle memorie ex art 183 VI
co cpc ### ed all'esito della condotta di controparte B- ### i
mezzi istruttori ex adverso richiesti afferenti circostanza di fatto
non compiutamente precisate nel termine del deposito delle
memorie ex art 183 VI co cpc I ### per essersi consumata la
relativa facoltà assertiva della parte né mezzi istruttori che siano
stati articolati successivamente allo scadere del termine delle
memorie ex art 183 VI co cpc ### per essersi consumato il
relativo potere istruttorio IN SUBORDINE C- Assegnare la
procedura in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc ###
I ) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice, per
essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto
e della celebranda istruttoria II) In subordine e nella denegata
ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il
risarcimento richiesto in ragione all'effettivo numero di ### del
### pari n 617 (### ed in ragione del solo mandato guadagno
e/o del ROI ( rate of investiment) per singolo volume in ragione
dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile
prodotta ### di spese, diritti ed onorari di causa Per la convenuta
S.R.L.S. ### come da note di trattazione scritta depositate in data
### ossia: I) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate
dall'attrice nei confronti della Comparente, per essere infondate in
fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e di quanto
emergerà nella celebranda istruttoria II) ### di spese, diritti ed
onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data ### e in data ### la
### s.r.l., ### (d'ora in poi ###, conveniva in giudizio ### e
la S.R.L.S. ### (d'ora in poi ### allegando che: - essendo
società già attiva nei settori delle scienze naturali, biologiche,
chimiche, fisiche principalmente nella manualistica universitaria,
da tempo si era specializzata nella produzione di testi finalizzati
alla preparazione per le prove di ammissioni universitarie, di
abilitazione professionale e di preparazione dei concorsi pubblici; -
nel gennaio 2018 ### presentatosi come docente universitario
presso l'università telematica e-campus e come tutor responsabile
dell'orientamento presso l'### la contattava, chiedendo una copia
omaggio di alcuni testi di preparazione ai concorsi, lasciando
intendere che li avrebbe potuti consigliare a centinaia di studenti;
. dopo svariate insistenze, in prossimità del concorso per la
selezione al TFA sostegno (percorso abilitante per l'insegnamento
nella scuola) si era risolta a consegnare una copia digitale del
proprio testo dal titolo “### didattico nelle scuole di ogni ordine e
grado - ### di preparazione”. - dopo pochi mesi nel luglio 2020
era stata contattata dalla dott.ssa ### la quale, affermando di
aver acquistato il manuale della ### sopra indicato e di essersi
iscritta ad un corso on-line di preparazione per il concorso,
segnalava di aver riscontrato identità di contenuti tra il manuale
### ed il corso online origine concorsi per TFA sostegno e di aver,
altresì, notato commenti denigratori verso ### e ### le due
maggiori case editrici di tali tipologie di testi. ### inviava, quindi,
una serie di screenshot del materiale accessibile all'acquisto del
corso online, indicando specificamente le pagine del manuale ###
dalle quali tale materiale era stato copiato. ### proseguiva
evidenziando di aver provveduto a presentare di tre
denunce/querele (denuncia-querela del 6.8.2020; integrazione del
7.8.2020; integrazione del 21.10.2020), ma che l'attività dei
concorrenti era purtroppo ancora in corso. Invero, l'### che
aveva iniziato ad operare nel mercato dei corsi di preparazione on
line in questione in modo personale, pubblicizzando la sua attività
attraverso la creazione di una semplice pagina web - il portale
“### - e di pagine ### , aveva di poi provveduto ad organizzare
la propria fiorente attività in forma sociale, costituendo in data
### la S.R.L.S. ### Il portale web risultava ancora aperto e i
responsabili continuavano ad offrire agli utenti corsi di
preparazione. ### deducendo che tutti i testi del proprio catalogo
erano protetti dal diritto d'autore e, che pertanto, era la ### a
beneficiare, in via esclusiva, dei diritti di utilizzazione economica e
dei diritti morali delle opere, l'attrice deduceva che ### dapprima
quale singola persona fisica e, poi, quale unico socio della s.r.l.s.
### appropriandosi abusivamente della paternità dei testi e
sfruttandone illecitamente i contenuti, aveva violato, tanto il diritto
morale d'autore, quanto quello di utilizzazione economica di cui
essa era titolare.
Inoltre, l'### nelle dedotte qualità era venuto meno al principio
di diligenza professionale, ponendo in essere pratiche commerciali
scorrette, promuovendo la propria offerta formativa screditando e
denigrando i prodotti della ### e generando, in tal modo,
confusione tra la platea degli utenti.
Il tutto con cospicui danni sia in termini di fatturato, atteso il
repentino calo di vendite dei manuali relativi alla preparazione al
concorso di abilitazione al sostegno didattico TFA e la necessità di
dare alle stampe nel 2021 nuove edizioni dei volumi oggetto di
plagio, sia di immagine e reputazione di essa attrice.
Alla luce di quanto sopra la ### concludeva come in epigrafe
riportato.
2. In data ### si costituiva ### il quale evidenziava che, come
documentato dalle svariate mail scambiate con la ### era stata
raggiunta una intesa in forza della quale egli, all'epoca docente e
ricercatore presso l'università ### di Napoli, avrebbe provveduto
a sponsorizzare e raccomandare i testi di essa ### che sarebbero
stati forniti con uno sconto ai richiedenti segnalati e sui quali
sarebbe stata riconosciuta una provvigione ad esso ### Tale
rapporto era proseguito pacificamente e con reciproca
soddisfazione economica sino all'anno 2020, con continui contatti.
Quanto al corso di E-learning dallo stesso organizzato con
riferimento al concorso TFA sostegno V per il 2020 esso era
composto da oltre 4000 pagine, e da centinaia di ore di ### da
diversi simulatori interattivi sullo svolgimento delle prove e delle
tracce, sia edite sia inedite, e da un continuo supposto tramite
piattaforma WU per il contatto diretto dell'utente con il discente.
L'### contestava che gli screenshot, privi di data e di riferimento,
e la trascrizione operata, documenti depositati da parte attrice
potessero essere stati estratti dal suo ### V anno 2020, e
contestava, altresì, quanto ulteriormente sostenuto e cioè che
“tutti i materiali del modulo 8 riproducevano integralmente i capp.
1, 2 e 3 del manuale di ### Edizioni”, trattandosi, se del caso, di
riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della
materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima
stesura in testi similari di altri ### (es. (...) - ### ), su siti
specializzati di riferimento (es. (...).it) e financo nei relativi
paragrafi di ### (www.(...),it), posto che i manuali quali il testo
della ### altro non erano che opere, in buona parte, di natura
compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi. Invero, il corso
TFA sostegno verteva, su base ciclica ed annuale, sugli argomenti
della relativa materia, che sono oggetto delle medesime analisi e
afferiscono tutti ai medesimi testi fondamentali della materia, non
potendo dirsi patrimonio esclusivo della ### Inoltre, egli non
aveva assolutamente provveduto ad appropriarsi della paternità
del testo, avendolo indicato espressamente nelle ### consultabili
da ogni corsista, con i precisi riferimenti.
Infine, posto che all'esito della fitta corrispondenza tra le parti,
preso atto del radicale cambio di intenzione del ### in ordine
all'uso ed alla sponsorizzazione e della volontà di interrompere
ogni rapporto di precedente collaborazione, egli aveva, comunque,
provveduto a rimuovere ogni modesto contenuto che fosse anche
solo riferibile in via indiretta ed astratta alla ### senza che ciò
avesse comportato alcuno stravolgimento del proprio corso.
Quanto poi alla contestazione in ordine all'attualità delle condotte,
il ### V anno 2020 dopo lo svolgimento del concorso non esisteva
più per essere stato chiuso il relativo portale, non più accessibile a
terzi dalla data di chiusura delle prove di selezione del concorso
TFA ### V ###
Contestava, inoltre, la riferibilità alla propria persona dei commenti
apparsi su pagine social ritenuti denigratori dalla attrice e,
comunque, integranti atti di concorrenza sleale. Trattavasi di
commenti di utenti ### non riconducibili a lui, né affiliati, né
dipendenti né tanto meno “incaricati” dal convenuto, resi peraltro
su di una nota piattaforma ### (### ) in gruppi pubblici sui quali
non era attivata moderazione e sui quali egli non aveva alcun
controllo.
Del resto, posto che tali commenti consigliavano “di non perdere
tempo con i libri [pubblicati da ### e ###” come evincibile dalla
stessa documentazione prodotta dall'attrice evidente era che
nessun illecito poteva dirsi integrato, trattandosi di commenti
semplicemente tesi ad evidenziare la differenza ontologica tra un
libro ed un ### di E-### con tutoraggio.
Quanto poi ai danni asseritamente cagionati dalle condotte
contestate, l'### evidenziava che l'anno 2020 era stato
caratterizzato da un evento pandemico di portata tale da
“sovvertire ed annichilire il mercato editoriale in favore di modalità
di fruizione dei consumi completamente diverse” (così in memoria)
con convergenza dell'utenza sulle piattaforme di E-### a scapito
della editoria tradizionale ed una contrazione generalizzata del
settore editoriale nell'ordine del 15%, con il sopravanzare dei
competitori diretti della ### quali la (...) e la ### concorrenti
diretti con manuali simili e dello stesso taglio che, però, si
caratterizzavano per avere una edizione digitale fruibile dagli
utenti.
Inoltre, le vendite afferenti i manuali di preparazione ad i concorsi
pubblici sono legati alla stessa ciclicità dei corsi, che nel caso del
### di riferimento ( ### n V ) ha avuto la sua naturale fine sul
finire del 2020, rendendo, per sua stessa natura obsoleti i volumi
relativi con la necessità, quindi, in occasione del nuovo bando nel
2021 di disporre una nuova edizione.
Infine, posto che la ### aveva iniziato la propria attività solo in
data ### con la predisposizione del ### al ### a detta società
nulla poteva essere contestato dalla ### che aveva incentrato le
proprie accuse all'asserito plagio contenuto nel corso V ciclo.
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande
attore. In subordine, chiedeva che il risarcimento da riconoscersi
fosse limitato in ragione all'effettivo numero di ### del ### pari
n 617 unità ed in ragione del solo mancato guadagno e/o del ROI
(rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente
prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta.
3. Con distinta comparsa depositata sempre in data ### si
costituiva, altresì, la ### S.R.L.S evidenziando che tutte le
doglianze mosse dalla ### afferivano unicamente a periodi
antecedenti la sua costituzione e che nessun documento prodotto
dall'attrice era riferibile ad essa società, che aveva iniziato la
propria attività solo in data ### con la predisposizione del ###
al ### Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande. 4.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. era
documentata la pendenza a carico dell'### presso il Tribunale di
### di un procedimento penale per il reato p.e.p. 171 ter L.
633/1941 nell'ambito del quale il convenuto aveva fatto istanza di
sospensione del procedimento con messa alla prova.
Dopo alcuni rinvii disposti anche per verificare un eventuale
composizione bonaria della vicenda, era documentata la
sospensione del procedimento penale a carico dell'### con la sua
messa alla prova.
Indi, rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la
precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, sostituita
dal deposito di note scritte ex art 127 ter per la medesima data,
allorquando era depositata la sentenza con la quale, terminato
positivamente il procedimento di messa alla prova, il G.I.P. presso
il Tribunale di ### aveva dichiarato estinto il reato imputato
all'### Quindi sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa era
assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei
termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c. a far data
dal 17.2.2025.
Dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica la difesa
di ### con istanza depositata in data ### rilevava che parte
attrice solo con le memorie di replica aveva prodotto il file “ 5)
manuale ### “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di
tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di
Origineconcorsi” e ciò in violazione di una precisa e già eccepita
preclusione di legge. Invero, già con la memoria ex art 183 comma
VI n. 3 c.p.c. era stato eccepito il mancato deposito da parte
dell'attrice di una copia del testo che si assumeva essere oggetto
di illegittima riproduzione e ciò ai fini della verifica e
quantificazione all'interno del presente procedimento di quanto
sostenuto dalla ### Pertanto, l'### chiedeva “l'espunzione dal
fascicolo processuale del“5) manuale ### “TFA sostegno” oggetto
di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa
corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” prodotta dalla ###
solo unitamente alle ### di ### del 08 maggio 2025 e pertanto
tardivamente e e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ad ogni
effetto e conseguenza di legge”.
5. Tanto premesso le domande proposte da parte attrice sono
infondate e vanno rigettate per le ragioni che di seguito si
esplicitano.
6. In via preliminare, va osservato che il carattere creativo e la
novità dell'opera, a norma degli artt. 1, primo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633 - secondo cui «sono protette [...] le opere
dell'ingegno a carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla
musica alle arti figurative, alla architettura, al teatro o alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione» - e 6 della stessa legge - a tenore del quale «il titolo
originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale» -, sono elementi costitutivi del diritto d'autore
sull'opera dell'ingegno. In termini identici a tale ultima norma si
esprime, altresì, l'art. 2576 cod. ### del diritto di autore si pone,
quindi, come fonte dei conseguenziali diritti di «protezione
dell'utilizzazione economica dell'opera» (cd. diritto patrimoniale di
autore), di cui agli artt. 12 e ss. della legge n. 633 del 1941, e di
«protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore (cd. diritto morale di autore), regolati agli artt. 20 e ss.
della legge succitata.
Quanto a quest'ultimo occorre rilevare che esso appartiene alla
sola persona fisica autrice dell'elaborato attenendo alla sfera della
personalità di quest'ultima in relazione al processo creativo
connesso alla realizzazione dell'opera. Trattasi di un diritto
personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile.
6.2. Sempre in linea generale la legge sul diritto d'autore non
definisce le ipotesi di violazione del diritto dell'autore che possono,
a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o
del plagio.
La contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici
nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore ciò che avviene
attraverso la appropriazione di elementi creativi di una
preesistente opera tutelata di un differente soggetto.
Il plagio consiste nell'attività di riproduzione totale o parziale degli
elementi creativi di un'opera altrui con appropriazione della
paternità. Essa presuppone l'illecita riproduzione di un'opera altrui
che viene al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal
vero autore. Il plagio può consistere tanto in una riproduzione non
creativa totale o parziale dell'opera originaria attraverso una
elaborazione non originale, quanto in una riproduzione creativa,
ma in realtà abusiva in quanto mascherata, coperta da un lavoro
di ritaglio, trasferimento o modifica di elementi unicamente formali
volti a camuffare la non originalità del pensiero. Come osservato
dalla Suprema Corte il cosiddetto "plagio evolutivo" “costituisce
un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una
distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova,
per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva
dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente
rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già
in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella
preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di
quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n.
633 del 1941” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del
06/06/2018). 6.3. Ciò posto, la prima verifica da compiere
laddove sia contestato che un'opera rappresenta la contraffazione
o il plagio di un'altra è se quest'ultima abbia o meno i requisiti per
beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della
compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
Trattasi di una verifica demandata al giudice di merito, involgendo
un giudizio di fatto.
A tal riguardo, deve considerarsi che il concetto giuridico di
creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941,
non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta,
riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione
di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via
esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata di modo che un'opera
dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in
essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di
manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività
non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e
nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale
di persone aventi esperienza nella materia (Cass., 28/11/2011, n.
25173; Cass., 12/03/2004, n. 5089).
Allorquando l'opera sia scientifica la rielaborazione creativa va
valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate nonché
all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera più che al
contenuto intellettuale intrinseco, tenuto conto che l'elemento
creativo dell'autore non risiede solo nelle scelte linguistiche, ma
nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo
un ordine logico e non solo temporale che offra una soggettiva
ricostruzione degli avvenimenti considerati (### Milano
2.4.2003). In particolare, qualora ci si trovi dinnanzi manuali, vale
a dire di opere che compendiano gli aspetti essenziali di una
determinata disciplina o di un argomento, generalmente in
funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al
quale è destinata, ai fini della valutazione dei criteri di originalità
ed innovazione, risulta evidente che, salva l'ipotesi di opere in cui
l'autore esplori tesi assolutamente nuove ed originali, i detti
caratteri debbano rinvenirsi nella scelta organizzativa e nelle
modalità di esposizione e fruizione dell'opera manualistica
derivativa, ovvero nelle scelte e modalità di esposizione, di
catalogazione, di analisi critica , distaccandosi, così dal materiale
originale e divenendo essa stessa opera dell'ingegno.
6.4. Fatte queste premesse, non è in contestazione che l'opera di
cui la ### contesta l'avvenuto plagio da parte dell'###
appartiene alla categoria dei manuali.
La difesa dell'### ha eccepito sin dai suoi primi scritti difensivi
l'assenza del carattere di novità dell'opera e che, in particolare,
avendo la ### allegato che “tutti i materiali del modulo 8
riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di ###
Edizioni” si era, in realtà, di fronte unicamente a riferimenti a testi
“legislativi/didattici” patrimonio comune della materia, che
potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi
similari di altri ### (es. (...) - ###) su siti specializzati di
riferimento (es. (...).it) e financo nei relativi paragrafi di ###
(www.(...),it) trattandosi pertanto di un'opera di natura
compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi.
A fronte delle contestazioni riportate sarebbe stato oltremodo
necessario verificare nell'opera di cui si contesta il plagio la
presenza di tesi innovative o l'elaborazione da parte dell'autore di
scelte libere e creative, idonee a trasmettere al lettore l'originalità
degli argomenti sia pur consistente nella scelta, nella disposizione
e nella selezione delle tesi altrui secondo il proprio spirito creativo,
sino a giungere ad un risultato che costituisce una creazione
intellettuale. ### tale verifica è stata impedita dalla circostanza
che il testo oggetto dell'asserito plagio è stato depositato in
giudizio dall'attrice solo unitamente alle memorie di replica, e ciò
anche a fronte del fatto che ### già nella terza memoria
istruttoria ne avesse eccepito la mancanza.
Invero, sebbene nell'atto di citazione sia indicata la produzione al
n. 5 del “manuale ### “TFA sostegno” oggetto di plagio con
evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui
moduli di Origineconcorsi” tale documento non risulta dagli
allegati. Inoltre, esso non risulta nemmeno tra gli allegati alla
memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte attrice, pur se
citato. Esso compare tardivamente unicamente in allegato alle
memorie di replica depositate in data ### tanto che in data ###
l'### ne richiedeva l'espunzione (rectius: l'inutilizzabilità ai fini
del decidere).
Ciò posto, non trovandoci di fronte a documento formatosi
successivamente alle preclusioni istruttorie è evidente l'assoluta
tardività della produzione e l'inutilizzabilità ai fini del decidere dello
stesso il che impedisce la verifica della sussumibilità dell'opera tra
quelle tutelabili dal diritto d'autore in ragione della novità. 6.5. Né
a soluzioni diverse può condurre l'ammissione dell'### all'istituto
della messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del
reato pronunciata dal G.I.P. presso il ### di ### Sul punto, la
questione della equiparabilità ad una sentenza di condanna
dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
ha formato oggetto di esame specialmente in sede penale. E' stato
quindi affermato che la declaratoria di estinzione del reato per
esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
pen., non può essere equiparata ad una sentenza di condanna,
considerato che nel primo caso si prescinde da un accertamento di
penale responsabilità (così, ad esempio, Cass. pen., Sez. 5, n.
49478 del 5 dicembre 2019 secondo cui la confisca di cui all'art.
474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere
equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della
messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non
essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto
accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità; Cass.
pen., 3, n. 53640 del 29/11/2018 secondo cui l'adozione
dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del
giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del
2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla
quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del
reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art.
168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale
responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità
amministrativa ad irrogare la predetta sanzione). Il principio è
stato ribadito anche in sede ### del 6 dicembre 2019 secondo cui
in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di
estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo
una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non
contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza
del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il
giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole
probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito,
la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la
conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la
condotta del proprio figlio ex art. 2048 cod. civ.; da ultimo Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 6250 del 09/03/2025 secondo cui “In tema
di assegno di sostegno al reddito, la perdita dell'erogazione che,
l'art. 43, comma 2, l.r. Sicilia n. 9 del 2013, ricollega al
compimento, in epoca successiva alla sua entrata in vigore, di
azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle
persone, non consegue alla sentenza di proscioglimento a seguito
di esito positivo della messa alla prova, in quanto decisione
inidonea ad esprimere, il necessario accertamento, sul merito
dell'accusa e sulla responsabilità delle predette condotte”). 6.6.
Neppure appare sufficiente la documentazione prodotta
tempestivamente da parte attrice, posto che l'### ha contestato
che gli screenshot privi di data e di effettivo riferimento e la
trascrizione operata fossero riferibili al ### V anno 2020 di cui
depositava in formato PDF documentazione non impugnata dalla
controparte.
Ma vi è di più. Non ogni somiglianza costituisce un plagio. La legge
riconosce la legittimità dell'ispirazione, che si ha quando un autore
trae spunto da un'opera preesistente per crearne una nuova e
originale. Il plagio, invece, si configura quando vi è
un'appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti di
un'altra opera, presentandoli come propri. La distinzione richiede,
quindi, un'analisi tecnica comparativa che valuta non solo la
quantità di elementi copiati, ma soprattutto la loro qualità e
originalità all'interno dell'opera originaria.
Pertanto, è vero che nel parere pro-### del prof. ### prodotto
dallo stesso ### è stato riconosciuto che quest'ultimo ha fatto
"uso del volume ### in quantità relativa". E' vero però anche che
gli esiti della delega di indagine alla ### di ### da parte del P.M.
presso il ### di ### nell'ambito del procedimento penale poi
conclusosi dinnanzi al G.I.P. con la pronuncia di estinzione del
reato di cui si è detto in precedenza hanno lasciato emergere
l'assenza di riscontro alla riproduzione pedissequa ed integrale
allegata dalla attrice, risultando piuttosto le parti di cui era
lamentata l'illecita riproduzione“ molto frammentarie e nella
maggior parte dei casi non sembrerebbero interessare
integralmente le pagine originali dei manuali editi dalla ### srl.
Tale circostanza è altresì acclarata dalle dichiarazioni della stessa
la quale nel corso della discussione in atti ha tenuto a precisare
che le pagine da lei stessa segnalate sono riprodotte non
integralmente (n.d.r.) bensì in tutto o in parte nei moduli didattici
promossi dall'indagato sul sito www.origineconcorsi poiché il corso
oggetto di segnalazione è integrato in una piattaforma web i cui
contenuti sono accessibili attraverso collegamenti ipertestuali
ossia attraverso una serie di link che rimanderebbero alle parti
riprodotte in violazione delle norme sul copyright” (cfr. relazione
della GDF del 6.4.2022).
Pertanto, è evidente che sarebbe stata necessaria la produzione
da parte della ### del testo indicato come plagiato per consentire
di verificare se la parte copiata avesse un valore creativo o
originale significativo nell'opera di origine tale da potersi integrare
la fattispecie del plagio. 6.7. In ragione di ciò le richieste
dell'attrice con riferimento alla violazione delle norme a tutela del
diritto d'autore vanno rigettate. 6.8. Superfluo risulta indugiare sui
profili di ammissibilità della tutela del diritto morale d'autore
rivendicato dalla società, dovendosi peraltro evidenziare che
trattasi di un diritto che, come detto in precedenza, appartiene alla
sola persona fisica autrice dell'elaborato ed è, quindi, personale,
inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché non appare
configurabile la legittimazione della società attrice a rivendicarne
la tutela.
6.9. Quanto poi alle contestazioni mosse alla società ### occorre
osservare che le doglianze attoree vertono su fatti relativi al corso
on line attivato con riferimento al ### V ### allorquando la
società non era stata ancora costituita. ### S.R.L.S è stata
costituita solo in data 11 novembre 2021 ed ha iniziato la propria
attività in data 22 novembre 2021come risulta dalla visura
camerale prodotta. Essa non ha mai commercializzato né posto in
circolazione e partecipato alla realizzazione del ### V ###
dell'### non potendo di certo bastare per la riferibilità all'ente
dotato di autonoma personalità giuridica la circostanza che socio
unico della stessa risulti proprio l'### Infine, l'attrice non ha
neanche allegato (oltre che provato) atti specifici di violazione
imputabili alla ### S.R.L.S. successivamente alla sua
costituzione, limitandosi a "generiche e fumose affermazioni prive
di alcun riscontro" motivo per il quale anche le domande nei
confronti della ### vanno rigettate.
7. Passando all'ulteriore profilo quello relativo al risarcimento del
danno per concorrenza sleale e lesione dell'immagine e della
reputazione della società in ragione dei post comparsi su alcune
pagine social ritiene il Collegio che l'attività di sponsorizzazione del
corso on line sui pagine social è di per sé lecita e nessuna prova è
stata fornita (o addirittura richiesta) in ordine all'attribuzione
all'### della paternità dei commenti nei confronti della ###
presenti sulla piattaforma ### ovvero tali da consentirne
l'attribuzione allo stesso della qualifica di “ mandante”.
Analogamente in ordine alla società ### Pertanto, vanno rigettate
anche le domande risarcitorie riferite alle suddette contestazioni.
8. Venendo, infine, alle spese processuali il principio della
soccombenza le regola e parte attrice va condannata al pagamento
in favore di ciascuno dei convenuti delle somme liquidate in
dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa con riferimento al
criterio del disputatum, con valori tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
il ### di Napoli, ### specializzata in materia d'impresa,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione
respinta o dichiarata assorbita, così provvede: 1) rigetta le
domande proposte dall'attrice; 2) condanna l'attrice al pagamento
delle spese processuali nei confronti dei convenuti che liquida per
ciascuno in € 15.000,00 per competenze, oltre spese generali nella
misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e ###.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025 ###
est. ### dott.ssa ### dott 17-12-2025 21:16
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