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Sentenza

Usucapione dell’immobile in comunione legale da parte dell’ex marito (Cc articol...
Usucapione dell’immobile in comunione legale da parte dell’ex marito (Cc articolo 1158)
Tribunale Taranto, Sezione I civile, sentenza 9 gennaio 2025 n. 42 
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n…. /22 di R.G. avente ad oggetto "usucapione"
tra
P1
(rappresentato e difeso dall'avv…., come da mandato unito all'atto di citazione)
ATTORE
e
C1
CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1, deducendo di aver acquistato nel dicembre '75 l'appartamento in C. alla via X n.45 caduto nella
comunione legale dei beni con la moglie C1 ed adibito a residenza familiare sino all'avvenuta
separazione dei coniugi, pronunciata nel dicembre '84 ma di fatto perpetuatasi sin dall'82 con
l'abbandono del tetto coniugale da parte della donna, cui aveva fatto seguito il divorzio pronunciato
nel maggio '90; di possedere uti dominus ed in modo ininterrotto e pacifico, da quarant'anni, l'unità
immobiliare, residenza del nuovo nucleo familiare instaurato con altra donna nel gennaio '87 (tale
X1 prima convivente more uxorio e poi moglie dal '93), ha invocato l'intervenuta usucapione in suo
favore della quota di comproprietà del cespite predetto e chiesto la declaratoria sul punto
La C1 cui è stato ritualmente notificato l'atto (ex art.142/2 c.p.c. e Convenzione internazionale de
l'Aja del 15.11.65), è rimasta contumace.
La domanda va accolta.
Nella proprietà indivisa, caratterizzata dal compossesso della cosa comune esteso indistintamente
ad ogni porzione della stessa, per usucapire la quota dell'altro comunista è necessario che il
richiedente dimostri di aver posseduto uti dominus l'intero bene e, a tal fine, risulta necessaria la
manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso
un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnatamente incompatibile con il possesso
altrui (Cass.07/19478; Cass.23/30765).
Nella specie, il pacifico ed ininterrotto esercizio da parte dello P1 di (attività corrispondenti a) facoltà
dominicali sull'intero appartamento, incompatibili con il godimento altrui, e tali da evidenziare una
inequivoca volontà di possedere come proprietario esclusivo, trova univoco suffragio nelle vicende
fattuali che fanno da sfondo al venir meno dell'unione matrimoniale con la C1 allontanatasi dal
domicilio coniugale agli inizi del 1982 senza farvi ritorno (v. atti della separazione), e nella condotta
univoca tenuta dall'ex marito, il quale ha continuato a godere e disporre dell'immobile provvedendo
alla sua gestione onerosa (con l'accollo esclusivo degli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché delle imposte e tasse gravanti sul cespite) ed abitandolo poi con l'attuale
moglie, come risulta dalle dichiarazioni dei testi escussi ( T1 , T2 e T3 , conoscenti e fratello
dell'attore) e dai riscontri documentali.
La gestione uti dominus del bene in modo continuo ed incontrastato - indicativa dell'onimus rem
sibi habendi - fin dal momento necessario per l'acquisto ad usucapionem della proprietà, legittima
l'istante all'ottenimento del provvedimento ricognitivo.
La sentenza di accertamento va trascritta nei pubblici registri (art.2651 c.c.), al fine di garantire la
continuità delle trascrizioni.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, visto che la domanda di usucapione non è
stata opposta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, dichiara che P1 ha acquistato per intervenuta usucapione
la quota di comproprietà intestata a C1 (nata a X -Y. - il X (...)) pari un quarto (1/2) indiviso
dell'immobile sito in C. (T.) alla via X n.45, censito in catasto al foglio X p.lla X sub. X ctg. (...) cl.(...)
cons. 5,5 vani r.c. Euro 340,86;
- ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di Pubblicità Immobiliare
- di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al
riguardo;
- compensa tra le parti le spese giudiziali.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 8 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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