Videosorveglianza - Istallazione di telecamere - Limiti.
Al fine del bilanciamento tra i due contrapposti interessi (entrambi di rilevanza costituzionale) soccorre il principio secondo cui chi installa la telecamera deve posizionarla in maniera tale da non andare a riprendere spazi altrui e pertanto la vita privata altrui. È quindi necessario effettuare un contemperamento degli interessi dei soggetti coinvolti e valutare la legittimità del comportamento del soggetto che installi una telecamera di sicurezza e se tale operazione, pur lecita in sé, viola il diritto alla privacy dei vicini. Pertanto, se la telecamera inquadra parte dell’interno dell’abitazione del vicino, le stanze private o il giardino, ovvero altro luogo di sua pertinenza esclusiva, è chiaro che il diritto alla sua riservatezza dovrà prevalere sulla (pur lecita) attività di installazione dell’apparecchio. Occorre, pertanto, che nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici aver cura di limitare l’angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti. Dunque, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità). Quanto innanzi fermo restando che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla riservatezza, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1491/2025 del 13-06-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
### di ### in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dr.ssa ### ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1893/2021 avente ad ###
Violazione diritto alla riservatezza
### e ### rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata
all'atto di citazione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat
### alla via ### n. 3;
ATTORI
E
### e ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. ### con studio in
### la ###, alla ### n. ###, ove elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi ### e ###
convenivano dinanzi a questo ### i sigg.ri ### e ### al fine di
sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi ai sensi
degli artt. 2043, 2051, 2059, 1223, 1226 c.c. art. 8 CEDU, del
### della ### nonché dell'art.14 della Costituzione, con
conseguente condanna a rimuovere le telecamere da questi ultimi
illegittimamente apposte e ad ottenere il risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa gli attori assumevano che: a) il sig.
### è proprietario esclusivo dell'immobile situato in S.M. ### al
civico n. 265 di via ### foglio ###, part.lla ###; b) entrambi gli
attori sono residenti presso detto immobile confinante con quello
di proprietà della sig.ra ### insistente sul foglio ### part.lla
###, consistente in un piano seminterrato e uno rialzato,
identificato al civico 267 della predetta via ### dove la sig.ra ###
e il figlio ### sono residenti; d) da oltre un anno i sigg.ri ### e
### hanno posizionato telecamere che puntano e riprendono
l'abitazione di essi attori; e) più precisamente dette telecamere
riprendono: 1) per quanto concerne il piano rialzato della proprietà
istante, il terrazzino privato, le finestre del locale bagno ed il
balcone della camera da letto; 2) per quanto riguarda il piano
primo, la finestra del locale bagno; f) a causa di tali dispositivi gli
istanti sono costretti a mantenere chiusi i portelloni oscuranti ed
apporre tendaggi pesanti, con compromissione del proprio diritto
all'abitazione; g) non hanno avuto esito le richieste bonarie con cui
gli attori hanno richiesto la rimozione delle dette telecamere; i)
l'istallazione di tali telecamere ha determinato e determina altresì
a carico degli stessi un danno non patrimoniale sub specie di danno
morale, di relazione, biologico.
Assumevano, poi, gli attori sussistere la legittimazione passiva di
entrambi i convenuti in giudizio, della sig.ra ### quale
proprietaria e custode dell'immobile sul quale sono state installate
la telecamere, e del sig. ### in quanto questi, con lettera
sottoscritta in data ###, affermava di aver provveduto
materialmente all'installazione delle telecamere.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i ###ri
### e ### contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex
adverso dedotto.
In particolare eccepivano la nullità della citazione ai sensi
dall'art.163 comma 4 e art. 164 c.p.c., l'assenza di prova che tali
telecamere puntassero effettivamente sull'altrui proprietà,
violando il diritto alla privacy degli attori.
Nel merito parte convenuta deduceva di non aver violato alcuna
delle singole prescrizioni contenute nel codice della ### Inoltre
deduceva la carenza di legittimazione passiva del sig. ### in
quanto l'unica proprietaria dell'immobile “protetto” dalle
telecamere era la sig.ra ### Concludevano quindi per
l'estromissione dal giudizio del sig. ### ed il rigetto della
domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di
spese ed onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., non
ammessa la prova testimoniale di parte attorea perché vertente su
circostanze non contestate, espletata la ctu, la causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
24.02.2025 relativa all'udienza cartolare del 24.01.2025, veniva
assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta l'eccezione, formulata dalle parti
convenute, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per
genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente
agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della
domanda attorea, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna
lesione del diritto di difesa delle suddette parti appare, pertanto,
concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute
difese, anche nel merito, dalle stesse predisposte.
Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti perché, per
quanto riguarda l'attore ### e la convenuta ### essi sono titolari
degli immobili per cui è causa, mentre l'attrice ### agisce per la
tutela della riservatezza del proprio domicilio ed il convenuto ###
oltre a risiedere nell'immobile protetto dalle telecamere, ha
riconosciuto con lettera in atti del 03.03.2020 di aver
personalmente installato le telecamere.
Nel merito, occorre premettere in punto di diritto che ogni persona
può installare delle telecamere al fine di proteggere la sua
proprietà purché ciò non leda l'altrui riservatezza.
Al bilanciamento tra i due contrapposti interessi (entrambi di
rilevanza costituzionale) soccorre, quindi, il principio secondo cui
chi installa la telecamera deve posizionarla in maniera tale da non
andare a riprendere spazi altrui e pertanto la vita privata altrui.
In buona sostanza, quindi, è necessario effettuare un
contemperamento degli interessi dei soggetti coinvolti e valutare
la legittimità del comportamento del soggetto che installi una
telecamera di sicurezza e se tale operazione, pur lecita in sé, viola
il diritto alla privacy dei vicini.
Pertanto, se la telecamera inquadra parte dell'interno
dell'abitazione del vicino, le stanze private o il giardino, ovvero
altro luogo di sua pertinenza esclusiva, è chiaro che il diritto alla
sua riservatezza dovrà prevalere sulla (pur lecita) attività di
installazione dell'apparecchio ( cfr. Cass. 9264/21 che addirittura
ha ritenuto che : “In tema di lesione della privacy, deve ritenersi
corretta la decisione dei giudici del merito che hanno accolto la
richiesta attorea di modifica del posizionamento di due telecamere
di proprietà dei convenuti potenzialmente idonee a riprendere la
proprietà dell'attore o comunque l'area in cui esercitava il proprio
diritto di servitù di passaggio, risultando irrilevante che una delle
due telecamere non fosse funzionante e che l'immagine resa
dall'altra fosse di pessima qualità, che non fosse collegata al
monitor o ad uno strumento di registrazione e che riprendesse solo
parte del selciato della strada e quindi solo gli arti inferiori degli
eventuali passanti, atteso che collegare una telecamera ad un
monitor ovvero modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire
le ottiche sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza
possibilità alcuna di controllo da parte di terzi”).
Occorre, pertanto, che nell'uso delle apparecchiature volte a
riprendere aree esterne ad edifici bisogna aver cura di limitare
l'angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di
riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti.
Nel caso di specie, essendo controverso che le videocamere di
parte convenuta limitino il loro angolo di ripresa alle sole aree
esterne di propria pertinenza, si è proceduto a conferire incarico a
CTU al fine di verificare se le telecamere, così come posizionate,
nonché per la qualità ed efficienza delle stesse, fossero in grado di
“catturare” immagini inerenti la privacy di parte attrice, non
altrimenti percepibili dall'esterno da parte di chiunque; inoltre,
preso atto delle asserite esigenze di controllo di una botola (v.
dichiarazioni ### ud. 07.03.2023), all'ausiliario è stato richiesto
di accertare se le telecamere potessero essere posizionate
diversamente, ossia in modo da non riprendere luoghi di privata
dimora di parte attrice.
Dalla relazione di ### le cui risultanze appaiono pienamente
utilizzabili in quanto redatta secondo metodologia obiettiva e nel
contraddittorio tra le parti, è emerso che tra le varie telecamere
installate presso la proprietà della ###ra ### sono state
individuate n. 2 telecamere rilevanti ai fini del giudizio, individuate
con la dicitura “### 1” e “### 2”. Entrambe sono in grado di
fornire immagini di buona qualità e riprendono luoghi non
altrimenti visibili da parte di chiunque.
Il CTU ha rilevato che al momento degli accessi la “### 1” era
posizionata “al piano rialzato sul muro perimetrale di proprietà
### 20 cm. al di sotto della soletta di copertura del balcone che
serve una camera da letto, ad un'altezza di mt. 2 dal piano
balcone, inclinata verso il basso di 50° rispetto al piano orizzontale
(### 5 - Foto n. 5). Essa risulta spostata rispetto alla posizione
occupata al momento dell'atto di citazione, quando era posizionata
all'estremità della soletta di copertura dell'altro balcone adiacente
(vano cucina). Nell'attuale posizione, direzione focale ed
inclinazione, riprende il piano balcone di proprietà ### come
confermato dal monitor ispezionato (### 6 - Foto n. 6). Tuttavia,
nell'attuale posizione e direzione focale, ma modificandone
l'inclinazione verso l'alto, sarebbe in grado di visualizzare il
prospiciente balcone di proprietà ### e, parzialmente, l'interno
del bagno che affaccia su tale balcone tramite una finestra distante
8,74 metri dalla telecamera (### 7 - Foto n. 7). Non vi è
possibilità invece di riprendere la portafinestra della camera da
letto che affaccia sul medesimo balcone (### 8 - Foto n. 8).”
Quanto alla “### 2” il CTU ha accertato che essa è “attualmente
posta sul tetto della proprietà ### fissata in maniera precaria con
nastro isolante lungo una canna d'acciaio adiacente alla canna
fumaria proveniente dal sottostante balcone, e sporgente per
un'altezza di 70 cm da tale tetto, inclinata verso il basso di 22°
rispetto al piano orizzontale (### 9 - Foto n. 9).
Con l'attuale posizione, direzione focale ed inclinazione, riprende il
tetto di proprietà ### e parte del muro perimetrale della
adiacente proprietà ### nonchè la parte inferiore della finestra di
un bagno di proprietà ### posta al centro di tale muro
perimetrale. Tale finestra è posta ad una distanza di mt. 11,10
dalla telecamera.
Nell'attuale posizione, direzione focale ed inclinazione, non
riprende parti interne a tale bagno, come confermato dal monitor
ispezionato (### 10 - Foto n. 10). Tuttavia, nell'attuale posizione
e direzione focale, ma modificandone l'inclinazione verso l'alto,
sarebbe in grado di visualizzare parzialmente l'interno del bagno
al piano rialzato della proprietà ### (### 11 - Foto n. 11).” Circa
la possibilità che le esigenze di tutela dei convenuti possano essere
garantite in ogni caso anche da un diverso posizionamento delle
telecamere, in modo da non riprendere luoghi di privata dimora di
parte attrice, il CTU ha specificato che la “### 1” può essere
spostata nell'angolo opposto dello stesso balcone ove attualmente
è posta, pur sempre a ridosso del muro perimetrale ed alla stessa
altezza, ciò consentendo di riprendere lo stesso balcone
attualmente inquadrato, ma senza alcuna possibilità di riprendere
luoghi dell'adiacente proprietà ### neanche modificando
l'inclinazione della telecamera. “### 2” può essere spostata in
diverso angolo del tetto, alla stessa altezza, ciò consentendo di
riprendere comunque l'intero tetto ed in particolare la botola che
fuoriesce sul tetto, ma senza alcuna capacità di riprendere la
finestra bagno di proprietà ### neanche modificandone
l'inclinazione…In alternativa, il controllo della botola può essere
esercitato ponendo la telecamera all'interno del locale bagno di
proprietà di parte convenuta, dal quale tale botola si apre (###
12 - Foto 12)” Circa la circostanza che le telecamere avessero o
avessero avuto, in base alle allegazioni di parte attorea, la capacità
di ripresa dell'unità abitativa di proprietà di parte attrice, il Ctu ha
accertato che al momento dell'accesso le telecamere non
riprendevano la proprietà di parte attrice, ma che tuttavia
nell'attuale posizione e direzione focale, ma modificandone
l'inclinazione, sarebbero in grado di visualizzare proprietà ###
Riguardo alla capacità di ripresa relativa al momento della
citazione, il CTU ha accertato che in base a quanto documentato
in atti, entrambe le telecamere avevano capacità di ripresa
dell'unità abitativa di parte attrice; in particolare: “### 1” aveva
capacità di ripresa del balcone posto al piano rialzato della
proprietà ### nonché parte del locale bagno e parte della camera
da letto affaccianti su tale balcone, come risulta sia dall'immagine
denominata “a11)telecamera_giugno2020” che dall'immagine
denominata “a10)foto_marzo21”, quest'ultima riportata anche
nella relazione ### dell'### ### del 30.05.2021, le cui
conclusioni al riguardo qui si confermano; “### 2” aveva capacità
di ripresa del locale adibito a bagno posto al secondo piano della
proprietà ### come risulta dall'immagine “a.6)fotografia dal
bagno secondo piano” riportata anche nella ### dell'### ###
del 30.05.2021, le cui conclusioni al riguardo qui si confermano.”
Per quanto concerne l'accertamento della compatibilità tra il
posizionamento della telecamera di cui al file denominato “a7
installazione telecamera secondo piano” e la ripresa pubblicata dal
sig. ### su ### documentata dal file denominato “a12
pubblicazione Facebook”, il CTU ha accertato che la telecamera
ritratta nell'immagine contenuta nel file denominato
“a7)installazione_telecamera_II_piano” “per posizionamento,
inclinazione e distanza, è senza dubbio in grado di generare
un'immagine compatibile con quella riportata nel file allegato in
atti denominato “a12)pubblicazione_facebook”, che mostra
un'immagine pubblicata su un profilo ### a nome di ###”
Dall'accertamento tecnico è emerso pertanto con certezza che tali
telecamere non si limitino a riprendere aree di proprietà e
pertinenza esclusiva dei convenuti, essendo esse orientabili e
dotate di un angolo visuale che può ricomprendere la proprietà
degli attori, senza che tale ingerenza sia giustificata da esigenze
di tutela specifiche, avendo il CTU accertato che tali esigenze
potrebbero essere ugualmente soddisfatte da un diverso
posizionamento delle telecamere, che non avrebbe ad incidere
sulla proprietà attorea.
Pertanto la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto
concerne la richiesta di rimozione delle telecamere, che vanno
individuate nelle telecamere 1 e 2, così come risultante dalla ###
Quanto alla domanda di risarcimento danni conseguente alla
lesione del diritto alla riservatezza, secondo la Giurisprudenza di
legittimità il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del
diritto alla riservatezza, costituisce danno conseguenza, che deve
essere allegato e provato (Cass.SS.UU. 26972/2008) né la
possibilità data dall'art. 1226 c.c. di procedere a liquidazione
equitativa del danno da risarcirsi allorché sia impossibile, od
estremamente difficile, fornire precisa prova del suo ammontare e
della sua entità esonera, "l'interessato dall'obbligo di offrire gli
elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale
costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione
equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per
quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili
lacune al fine della precisa liquidazione del danno" (ex ceteris Cass.
27/02/2013 4948). Nel caso di specie la richiesta del risarcimento
del danno quale lesione del diritto alla riservatezza degli attori
risulta non provata adeguatamente e pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno
compensate per 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico di parte
convenuta e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico dei convenuti.
PQM
### definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza,
eccezione reietta, così provvede: 1) Accoglie la domanda di
violazione del diritto alla riservatezza e per l'effetto condanna i
convenuti, in solido, a rimuovere le ### 1 e 2, così come
individuate dal CTU nell'elaborato peritale; 2) Rigetta la domanda
di risarcimento del danno; 3) Compensa per 1/3 le spese di lite e
condanna ### e ### al pagamento in favore degli attori dei
restanti 2/3, che liquida nella misura già ridotta di € 4.800,00 per
onorari ed € 264,00 per spese, oltre ### Cpa e rimborso
forfettario al 15%. 4) Pone definitivamente le spese di CTU già
liquidate con separato decreto a carico dei convenuti, nella misura
del 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà.
24-06-2025 19:58
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