Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Appropriazione continuata di somme dell’amministrat...
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Appropriazione continuata di somme dell’amministrato (Cc, articoli 404 e seguenti; Cp, articoli 81 e 314)
L’amministratore di sostegno, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale in virtù del decreto di nomina del giudice tutelare, del giuramento prestato e degli obblighi di rendicontazione e autorizzazione giudiziale commette peculato mediante plurime condotte appropriative di somme di denaro di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio – quali acquisti online, prelievi bancomat ed emissione di assegni – non destinate alle esigenze dell’amministrato e prive di autorizzazione del giudice tutelare, purché tale destinazione indebita risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso convergenti elementi testimoniali, documentali (estratti conto, annotazioni p.g.) e indiziari (omessa rendicontazione, degrado patrimoniale e domestico dell’amministrato, assenza di chiarimenti processuali da parte dell’imputata).

Nel caso in esame, l’amministratore di sostegno, cugina della beneficiaria, affetta da grave ritardo mentale, nel corso degli anni, aveva svincolato titoli e polizze per circa 30.000 euro ed utilizzato il conto dell’amministrata per 143 acquisti online, 27 prelievi ATM e 17 assegni, per un totale di 46.053,45 euro, senza autorizzazione del giudice tutelare e senza rendicontare.

    Tribunale Genova, Sez. II, sentenza 21 novembre 2025 n. 3777 – Pres. Parentini, Giud. Est. Caffarena
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE PENALE
PRIMO COLLEGIO
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Monica PARENTINI - Presidente
Dott.ssa Chiara BLANC - Giudice
Dott.ssa Anna CAFFARENA - Giudice Estensore
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
C.R., nata a G. l'(...), elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia, Avv. …del Foro di
Savona (nomina ed elezione di domicilio del 16 ottobre 2025).
-libera, assente -
IMPUTATA
del reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché in qualità di amministratrice di sostegno di Z.E. e
quindi di pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si
appropriava di somme di cui aveva la disponibilità in virtù di tale carica, non destinandole alle
esigenze dell'amministrata e senza l'autorizzazione del giudice, ed in particolare: Euro. 6.829,15
relativi a 143 pagamenti effettuati con carta di credito dell'amministrata sulla piattaforma e -
commerce Amazon dal 11.05.17 al 01.09.2020;
Euro. 24.150 relativi a 27 prelievi presso lo sportello ATM di C.so G. mediante carta bancomat
dell'amministrata dal 23.06.19 al 27.07.2020; Euro.15.074,30 relative all'emissione di 17 assegni sul
conto corrente intestato all'amministrata dal 07.02.17 al 31.08.2020.
In Genova nei periodi indicati.
PARTE CIVILE
P.B. nata a G. il (...), in qualità di amministratore di sostegno di E.Z., nata a G. il (...), costituitasi in
data 10/6/24, rappresentata e difesa dall'Avv. F.C. del Foro di Genova.
Svolgimento del processo
A seguito del rinvio della prima udienza dibattimentale del 6.11.2024, attesa l'adesione dei difensori
dell'imputata e della parte civile all'astensione dalle udienze come da Delib. del 17 ottobre 2024
dell'Unione delle Camere Penali, all'udienza del 4.12.2024 è stato dichiarato aperto il dibattimento e
sono state effettuate le richieste di prova. L'udienza del 7.5.2025 è stata nuovamente rinviata in
ragione dell'adesione dei difensori dell'imputata e della parte civile all'astensione dalle udienze
deliberata il 12.04.2025, dall'Unione delle Camere Penali.
Alla prima udienza istruttoria del 24.9.2025 sono stati escussi i testimoni del Pubblico Ministero Avv.
B.P. (nel corso del cui esame la difesa di parte civile ha prodotto rendicontazione datata 5 maggio
2022 a firma della stessa B.) e Z.E., persona offesa. L'udienza è proseguita con l'escussione dei testi
della parte civile Avv. S.R.E.; B.G.; N.B. e W.G.. Le parti hanno concordato all'acquisizione al
fascicolo del dibattimento dell'annotazione di p.g. del 28.04.2021, con rinuncia all'escussione del
testimone di p.g. M.S.. Il p.m. ha quindi prodotto l'annotazione di p.g. del 28.4.2021, con la
documentazione allegata, unitamente al fascicolo di volontaria giurisdizione inerente alla persona
offesa Z.E..
All'udienza del 29.10.2025, previa rinuncia all'esame del testimone di parte civile M.S., è stata
dichiarata chiusa l'istruttoria e le parti hanno discusso e concluso come in epigrafe. Il Tribunale,
all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del
dispositivo, riservando in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
1) L'istruttoria dibattimentale: le prove testimoniali e documentali.
La testimone B. riferiva di essere stata nominata amministratrice di sostegno di E.Z. nel febbraio
2021, a seguito della rinuncia dell'Avv. R.S., che aveva assunto l'incarico in via provvisoria. La
nomina era avvenuta su istanza della stessa Z., tramite il suo legale di fiducia, Avv. N.. La B.
precisava di aver giurato nei primi giorni di marzo 2021.
All'atto dell'assunzione dell'incarico, la testimone aveva accertato - sulla base delle verifiche già
avviate dal precedente ADS - che sul conto corrente della beneficiaria erano rimasti circa 7 Euro,
mentre risultava ancora attiva una polizza da 20.000 Euro, che la C. non era riuscita a svincolare.
La B. riferiva di aver dovuto affrontare numerose pendenze economiche, relative a molteplici debiti,
tra cui un debito condominiale di circa 4.000 Euro e dei debiti con l'Istituto Don Orione, relativi alla
gestione della madre della Z., deceduta l'anno precedente, della quale la C. era stata pure ADS.
Proseguiva narrando del fermo amministrativo della vettura intestata formalmente alla beneficiaria,
ma utilizzata dalla C. senza assicurazione e senza aver mai provveduto al passaggio di proprietà. A
seguito di un incidente, aveva quindi dovuto fare rottamare il veicolo con una serie di spese ingenti
a carico dell'amministrata. La testimone riportava altresì che, a seguito del decesso della madre della
persona offesa, la C. non aveva effettuato la denuncia di successione né aveva provveduto alla
sepoltura delle ceneri: l'urna era rimasta in deposito dal 2020 e vi era stata la richiesta di pagamento
da parte del Comune di Genova per circa 5.000 Euro.
La testimone riferiva, inoltre, di aver dovuto restituire all'INPS una somma di circa 10.000 Euro,
erroneamente accreditata alla persona offesa, in quanto la C. non aveva presentato le dichiarazioni
necessarie.
Quanto alla persona dell'amministrata, la B. riferiva che la Z. non era assolutamente in grado di
utilizzare il computer né di effettuare transazioni online. Rispondeva che non possedeva una carta
di credito e non aveva il senso del denaro, atteso che, una volta che aveva nella sua disponibilità una
somma, poco dopo la spendeva, senza saper dire in che modo. Per tale ragione, una volta assunto
l'incarico, aveva predisposto una carta prepagata gestita dalla badante, da lei stessa introdotta, e
aveva limitato le spese mensili.
La testimone asseriva, sulla base di quanto appreso dalla Z., che quest'ultima - durante
l'amministrazione dell'imputata - quando aveva bisogno di denaro, ad esempio per fare la spesa,
chiamava la C., che le diceva di ritirarlo al bancomat.
I prelievi in questione avvenivano presso lo sportello U. di via G., vicino alla sua abitazione, in
quanto la Z. ha problemi di deambulazione, per i quali non è in grado di prendere da sola l'autobus.
La stessa, in generale, non si sposta per la città, in quanto non conosce le strade e ha paura di cadere,
fatto già avvenuto diverse volte.
Circa la gestione della C., riferiva che era stata nominata nel 2015 e che non aveva mai effettuato dei
rendiconti. La Z. le aveva confidato che la C. le aveva chiesto di vendere beni personali, tra cui un
pianoforte, alcuni quadri e degli ori, e che le aveva prospettato la possibilità di dover vendere la casa
per reperire denaro. Tale situazione aveva ingenerato nell'amministrata fortissima ansia.
Quanto alla situazione economica pregressa all'incarico della C., la testimone riferiva che la Z. aveva,
oltre alla predetta polizza del valore di 20 mila Euro, degli investimenti lasciati in eredità dal padre
e la sua pensione. Attualmente, non potendo più contare sui risparmi, la condizione
dell'amministrata è cambiata drasticamente, potendo fare riferimento solo alla pensione e a dei
piccoli contributi regionali che è riuscita ad ottenere, attraverso i quali riceve dei rimborsi periodici
per il pagamento della badante.
In sede di controesame, confermava che, prima del suo incarico, la Z. aveva a sua disposizione un
bancomat; asseriva che l'amministratore precedente le dava del denaro, ma non verificava come
l'amministrata lo spendesse.
Su domanda del Collegio, la testimone riferiva che l'imputata C. è cugina della Z., in quanto figlia
della sorella della madre di quest'ultima. Ribadiva che la persona offesa soffre di un ritardo mentale
per il quale è seguita al Centro disabili di Quarto, da una psicologa e dai servizi sociali.
Le dichiarazioni della testimone B. si completano con il rendiconto annuale da lei predisposto il 5
maggio 2022, prodotto dalla difesa di parte civile. Da esso, alla cui lettura integrale si rimanda, si
evincono in maniera dettagliata non solo le attuali modalità di gestione delle risorse economiche
dell'amministrata (costituite dalla pensione e dal contributo "Dopo di noi", relativo Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), ma altresì le condizioni
economiche in cui versava la Z. al momento della nomina della B., che mette conto evidenziare. In
particolare, la persona offesa risultava vivere "abbandonata a sé stessa", in condizioni igieniche
precarie; l'impianto elettrico non era a norma e a rischio di corto cir cuito, gli elettrodomestici
(lavatrice e forno) non erano funzionanti. Viene inoltre evidenziato, quanto al contesto economico,
definito dall'ADS "pessimo", che il conto corrente presentava una liquidità di poco più di 7 Euro e
che vi erano numerosi debiti (spese condominiali, utenze, tasse e tributi). La B. ha pagato con denaro
proprio le bollette per evitare l'imminente distacco del servizio.
La testimone Z. - nel corso della cui deposizione il Tribunale ha potuto constatarne direttamente la
condizione di profonda fragilità e vulnerabilità - riferiva di aver avuto bisogno di un amministratore
che la "tutelasse i suoi averi" e che il primo incarico era stato affidato alla cugina R.C.. La Z.
dichiarava di essersi lamentata della gestione della C., la quale "faceva quello che voleva" e non
pagava l'amministrazione della casa.
La testimone ricordava che la C. le consegnava somme di denaro (indicativamente 600 Euro, ma non
ricordava con che frequenza) e che lei talora prelevava con il bancomat presso lo sportello U. di via
G., utilizzando il bancomat. Non era in grado di precisare la frequenza dei prelievi né l'importo
esatto, ma escludeva di aver mai effettuato operazioni presso altri sportelli, salvo un episodio in cui
era stata accompagnata dalla C. presso un'altra filiale in corso Europa, dove però lei non aveva
effettuato alcun prelievo.
La Z. negava di aver mai effettuato acquisti online o di saper utilizzare il computer, pur
possedendone uno ("manco per niente, io non sono capace"). Riferiva di conoscere in teoria il
funzionamento degli assegni, ma di non averne mai emessi ("so che devi mettere la data, poi scrivere
500 in numero, poi 500 Euro in lettere e poi lo devi firmare davanti e dietro"). Confermava che la C.
le aveva chiesto di vendere beni personali, tra cui gli ori, il pianoforte e due teche contenenti
modellini di caravelle realizzati dal padre, e che tale richiesta le aveva causato forte preoccupazione.
Asseriva che, quando era venuto fuori il problema con i pagamenti condominiali, aveva cambiato
ADS, dapprima l'Avv. B., per pochi mesi, e poi l'Avv. S..
Rispondendo al suo difensore, la persona offesa ricordava un episodio in cui, dopo aver prelevato
750 Euro, si era recata a consegnarli alla C., cadendo per strada e finendo in ospedale. In tale
circostanza, riferiva che la C. si era recata presso la struttura sanitaria ove era stata ricoverata e si era
appropriata dell'intera somma, asserendo di doverla dare alla propria madre. La Z. riferiva inoltre
di aver chiesto alla C. spiegazioni sull'utilizzo del denaro, ricevendo in risposta che serviva per
pagare le badanti, circostanza che la testimone riteneva non veritiera. Confermava di aver vissuto
con la madre fino al decesso di quest'ultima, e che le badanti presenti in casa erano destinate alla
madre, non a lei. Riferiva di aver vissuto con preoccupazione la prospettiva, spesso avanzata dalla
C., di dover vendere la casa e trasferirsi in una struttura.
La testimone S. riferiva di essere stata nominata amministratrice di sostegno della Z. in via
d'urgenza, in ragione della denuncia sporta dalla beneficiaria nell'ottobre 2020 grazie all'intervento
di una vicina di casa, a seguito del mancato pagamento delle utenze domestiche e delle spese
condominiali da parte della C..
La S. dichiarava di aver esaminato gli estratti conto bancari acceso presso la filiale U. di via G.,
riscontrando numerosi prelievi, anche di importo elevato, effettuati presso lo sportello di corso G.,
distante dalla residenza della Z.. La testimone riferiva di aver accertato lo svincolo di titoli e fondi
per un totale di circa 30.000 Euro, avvenuto senza autorizzazione del Giudice Tutelare e all'insaputa
della beneficiaria; tali somme erano state accreditate sul conto corrente della persona offesa, ma
risultavano già esaurite al momento della sua nomina, atteso che il conto corrente presentava un
saldo negativo di circa 4 Euro. Riferiva che era rimasta solo una polizza non svincolata, per circa 19
mila Euro.
La S. dichiarava di aver tentato il passaggio di consegne con la C., senza successo, ricevendo una
sola risposta via e-mail in cui l'imputata riferiva di avere problemi di salute. Anch'essa riferiva di
aver appreso dalla Z. dell'episodio in cui, dopo una caduta, la C. si era recata in ospedale e si era
appropriata di una somma di 750 Euro.
La testimone escludeva che la Z. fosse in grado di effettuare transazioni online, e riferiva di aver
riscontrato la presenza di assegni sul conto corrente, tra cui uno di 1.900 Euro intestato
all'amministratore condominiale, risultato scoperto (cfr. comunicazione e-mail del 28.10.2020 della
B.C., che conferma la scopertura dell'assegno in questione prodotta dalla difesa di parte civile).
Dichiarava infine di aver richiesto alla C. la consegna del libretto degli assegni, che non le era mai
stato recapitato.
La testimone B. riferiva di essere vicina di casa di E.Z. e di aver iniziato a interessarsi alla sua
situazione in seguito alla morte della madre di quest'ultima, avvenuta nel 2020. La B. dichiarava di
aver notato che la Z. appariva trascurata, triste e disorientata, e che la sua abitazione versava in
condizioni di grave degrado, con accumuli di oggetti e sporcizia. Asseriva che non c'era nessuno che
la aiutasse, non vi erano badanti.
La testimone riferiva di aver appreso, in occasione di un'assemblea condominiale, che la Z. era
morosa nei confronti dell'amministrazione condominiale e che si stava procedendo con un
pignoramento. A seguito di ciò, la B. si era attivata per aiutarla, coinvolgendo l'amica Avv. B.N., alla
quale aveva segnalato la situazione.
La B. dichiarava di aver avuto contatti telefonici con la C., alla quale aveva chiesto di provvedere al
pagamento delle spese condominiali e delle bollette, senza ottenere riscontro. Riferiva inoltre che la
Z. le aveva confidato che la cugina le chiedeva di vendere i propri gioielli, circostanza che aveva
destato in lei forti sospetti. La testimone confermava di aver scritto una email ai Carabinieri per
segnalare la situazione e di aver collaborato con le autorità nell'avvio delle indagini.
La testimone N. riferiva di essere stata coinvolta nella vicenda - nel periodo tra ottobre 2020 e
febbraio 2021 - dalla testimone G.B., sua amica, che le aveva chiesto consiglio in merito alla
situazione della Z.. La N. dichiarava di aver appreso che la beneficiaria non pagava le spese
condominiali e le utenze, con imminente rischio di distacco delle forniture, viveva in condizioni di
trascuratezza e che era preoccupata per le richieste della C. di vendere beni personali per far fronte
alle spese.
La testimone narrava di aver suggerito alla B. di accompagnare la Z. in banca per verificare la
situazione patrimoniale, e che da tale verifica erano emersi ammanchi significativi e prelievi
ingiustificati. A seguito di ciò, la N. riferiva di aver contattato i Carabinieri e di aver depositato
un'istanza al Giudice tutelare per la revoca dell'amministratrice C. e la nomina di un nuovo
amministratore di sostegno, individuato nell'Avv. P.B.. Aveva però appreso che il procedimento per
la revoca dell'ADS era già stato attivato d'ufficio, con la nomina d'urgenza dell'avv. S..
La N. dichiarava di aver redatto l'istanza sulla base delle informazioni ricevute dalla Z.. Riferiva
inoltre che la C. non si era mai presentata alle udienze davanti al Giudice tutelare e che non aveva
avuto alcun contatto diretto con lei.
Il testimone G. riferiva di essere amministratore del condominio in cui risiede la Z., incarico che
ricopriva dal 2018. Dichiarava che inizialmente i pagamenti delle spese condominiali da parte della
Z. erano regolari, ma che a partire dal 2019-2020 si erano verificati ritardi e morosità crescenti, fino
a raggiungere un debito di circa 2.500 Euro.
G. confermava di aver avuto contatti telefonici con la Z. e successivamente con la C., in qualità di
amministratrice di sostegno, per sollecitare il pagamento. Riferiva di aver emesso un decreto
ingiuntivo, notificato alla C., e che quest'ultima aveva effettuato un versamento parziale, composto
da 506,79 Euro in contanti e da un assegno non trasferibile di 1.900 Euro intestato alla madre della
C., non andato a buon fine.
Il testimone dichiarava che, secondo quanto emerso successivamente dalle indagini, tale assegno
risultava scoperto, circostanza confermata da una comunicazione della banca C. (prodotta dalla
difesa di parte civile). Riferiva infine che, sotto la gestione dell'Avv. B., la situazione debitoria della
Z. era tornata regolare, con pagamenti effettuati in modo puntuale e collaborativo.
I riscontri documentali.
Dal fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno di Z.E. (n. 5383/2016 RG Vol.) emerge che il
ricorso al GT venne promosso da Z.G. (padre della persona offesa) il 16.11.2015 in ragione della
infermità psichica della figlia. Allegati al ricorso vi sono: una relazione medica rilasciata dalla A.
dipartimento di salute mentale nel 2012, da cui emerge una diagnosi di "disturbo psicotico in grave
ritardo mentale; il verbale di accertamento di invalidità totale e di permanente inabilità al lavoro dal
2011; il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Il decreto di nomina a tempo indeterminato di C.R. (già ADS della madre di Z.E.) è del 31.5.2016
(cron. 1431/2016), con verbale di giuramento reso in pari data. Nel decreto, dato atto del fatto che la
Z. non è in grado di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana a alla gestione del
proprio patrimonio, si stabilisce, tra l'altro, che l'amministrata può compiere in autonomia gli atti di
vita quotidiana, nei limiti delle proprie capacità, gestendo in autonomia la somma di denaro messa
a disposizione dall'ADS (o, in caso di disaccordo, stabilita dal Tribunale); la necessaria
autorizzazione del GT per gli atti di straordinaria amministrazione; i limiti delle spese sostenibili
con le risorse del beneficiario; l'obbligo di rendicontazione annuale e la relazione annuale sulle
condizioni dell'amministrata, che non risulta essere mai stato adempiuto dall'imputata, neppure a
seguito della revoca dell'incarico disposto dal GT con Provv. del 30 ottobre 2020.
La C., infatti, risulta essere stata revocata quale ADS con decreto del 30.10.2020, a seguito di
segnalazione ad opera della Stazione CC di Quarto al GT, il quale ha provveduto alla nomina
d'urgenza dell'Avv. S. in sostituzione dell'imputata. Parallelamente, è stata avanzata dall'Avv. N.
una istanza urgente per chiarimenti e per l'audizione dell'amministrata, ove viene dato atto delle
condizioni personali ed economiche della Z., in seguito alla quale, il GT ha fissato udienza al
15.1.2021. Dal verbale di udienza (cui non è comparsa l'imputata) emerge la situazione economica
della Z., per come ricostruita dall'ADS Avv. S.. La stessa, in particolare, ha riferito al GT della
mancanza di 40.000 Euro, non più presenti sul conto dell'amministrata e degli svincoli di depositi e
polizze senza autorizzazione del giudice, all'insaputa della beneficiaria.
Risulta, infine, la nomina dell'Avv. B. in sostituzione dell'Avv. S. (decreto del 10.2.2021).
Quanto alle somme oggetto di contestazione, vengono in rilievo gli estratti conto completi dalla data
del 31.5.2016 alla data 13.11.2020 e l'annotazione di p.g. del 28.4.21, redatta all'esito dell'analisi dei
predetti estratti conto, la quale giunge alle medesime conclusioni dell'Avv. S..
Da tali atti si ha evidenza, in primo luogo, delle entrate sul conto corrente della persona offesa,
costituite dai regolari accrediti della pensione nonché, una tantum, da due rimborsi titoli/fondi per
circa 25 mila Euro il 17.6.2020 e il 19.6.2020 (cfr. p. 19 dell'estratto conto). A fronte di tali entrate, sono
state evidenziate specifiche "uscite", costituite da pagamenti e-commerce, prelievi in contati presso
l'ATM di Corso G. e da assegni negoziati da C.R., oggetto dell'odierna contestazione di peculato :
pagamenti e - commerce (per lo più sulle piattaforme Amazon e Market Place): 143 transazione per
complessivi 6.829, 15 Euro (tra 11.5.2017 e l'1.9.2020);
prelievi ATM Corso G.: 27 prelievi per complessivi 24.150 Euro tra il 23.6.2019 e il 27.7.2020;
assegni negoziati da C.R.: n. 17 assegni per complessivi 15.074, 30 Euro tra il 7.2.2017 e il 31.8.2020.
Di essi, alcuni assegni sono intestati alla "C.G." (7.2.2017, 14.3.2017, 6.4.2017, 1.6.2020, 10.8.2020 per
totali 2.554 Euro); alcuni sono intestati a C.R. (9.2.2017, 8.3.2017,29.3.2017,18.4.2017 per totali 5.000
Euro); uno è intestato a C.M. (22.3.2017 per 1.037 Euro); uno è intestato ad "A.", azienda servizi
funebri (6.7.2020 per 3.269,30); uno è intestato a tale B.A. (17.7.2020 per 600 Euro); due a tale P.E.
(entrambi datati 17.7.2020, per importo di 900 Euro ciascuno); uno intestato a tale R.M. (4.8.2020 per
600 Euro); ed uno intestato a "C.S. s.r.l." (27.8.2020 e 31.8.2020 per totali 214 Euro).
2) LA RESPONSABILITA dell'imputata
Così riassunti i fatti, ritiene il Collegio che sia stata dimostrata, al di là del ragionevole dubbio, la
responsabilità dell'odierna imputata in ordine al reato continuato contestatole.
Indiscusso è che C. sia stata amministratrice di sostegno della cugina E.Z. dal 31.5.2016 (come da
decreto di nomina e giuramento) al 20.10.2020 (decreto revoca), in ragione della accertata infermità
psichica di quest'ultima, che non le consente di compiere in autonomia atti di disposizione
patrimoniale.
Le condizioni soggettive della persona offesa, documentate in atti, sono state confermate dalle
convergenti dichiarazioni dei testimoni escussi, che hanno frequenti rapporti con la Z.. In
particolare, l'attuale amministratrice ha ben spiegato come la beneficiata sia affetta da un ritardo
mentale e abbia problemi fisici di non poco conto (celiachia, incontinenza e difficoltà nella
deambulazione, che l'hanno portata a frequenti cadute, di cui l'ultima le ha causato la rottura dei
denti). Ha inoltre riferito della sua incapacità di gestire il denaro, mancandole il senso del valore
economico, per cui non riesce a regolarsi nelle spese quando dispone di liquidità, motivo per cui, in
qualità di ADS, ha affidato una carta prepagata alla badante per le spese quotidiane.
Lo stesso Tribunale ha potuto cogliere la condizione di estrema fragilità e vulnerabilità della persona
offesa, nel corso della sua testimonianza.
Ciò posto, gli esiti dell'istruttoria portano a concludere la certa attribuibilità delle operazioni oggetto
di contestazione alla C., per le ragioni che seguono.
Gli acquisti on line richiedono certe competenze (quali la registrazione sulla piattaforma, l'uso della
carta mediante l'inserimento dei dati etc.) non certo in possesso della persona offesa, la quale ha
affermato di non essere in grado neppure di usare il p.c. Si consideri, a questo proposito, che la B.
ha riferito - de relato, ovvero rispetto a quanto appreso dalla dott.ssa P., direttrice della filiale U.
vicino a casa della persona offesa - che quando la Z. si recava da sola a prelevare, gli impiegati
uscivano fuori e la dovevano aiutare perché aveva difficoltà a ricordare il codice.
Quanto agli assegni, risultano essere stati negoziati (e mai disconosciuti) dalla C.. Del tutto generica
e sganciata dal contesto appare la prospettazione avanzata dalla difesa per cui - in assenza di
specifica perizia calligrafica - potrebbe essere possibile che gli assegni siano stati emessi dalla Z., sol
perché questa ha riferito a dibattimento di sapere "in teoria" come vanno compilati. Quanto alla
concreta destinazione delle somme si evidenzia che parte degli assegni risulta intestata alla stessa
imputata, altri al padre, mentre per i restanti beneficiari (C.G., A., C.S. s.r.l., e soggetti privati) non è
stata fornita alcuna spiegazione, né è ipotizzabile una qualche inerenza delle spese rispetto alle
esigenze personali della Z..
Anche i prelievi effettuati allo sportello di Corso G. devono essere attribuiti alla C., in quanto è
emerso che la persona offesa, per i suoi problemi di deambulazione, non si sposta da sola per città,
non conosce i nomi delle vie e non prende l'autobus. La B. ha specificato che suoi spostamenti
avvengono tramite un servizio dedicato (D.B.) attraverso il quale si reca al centro diurno che
frequenta e, in passato, si recava in banca, alla filiale di via G., sul percorso del mezzo.
Tali elementi - unitamente alla qualifica rivestita dalla C. - portano a ritenere sussistenti gli elementi
costitutivi della fattispecie di peculato: altruità della cosa, disponibilità della stessa per ragioni di
ufficio o servizio e condotta appropriativa con interversio possessionis.
Va, infatti, ricordato come l'amministratore di sostegno rivesta, al pari del tutore, la qualifica di
pubblico ufficiale, sicché i fatti appropriativi di somme di cui venga in possesso per ragione di tale
ufficio integrano a pieno titolo il delitto di peculato, anziché di appropriazione indebita (cfr. ex
plurimis Cass. Sez. 6 n. 50754 del 12.11.2014, Cass. pen., Sez. VI, 26/05/2022, n. 31378; di recente, cfr.
Cass. Sez. 2, n. 35146 del 2019, non massimata: "…questa Corte ha più volte avuto modo di far
presente nel senso che l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò
integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro di pertinenza
della persona sottoposta all'amministrazione (cfr., Cass. Pen., 6, 19.5.2016 n. 29.617, Piermarini; conf.,
Cass. Pen., 6, 12.11.2014 n. 50.724, Insolera, nella quale si è precisato che la disciplina applicabile all'
amministratore di sostegno, in particolare avendo riguardo alle disposizioni del cod. civ. che ne
regolano l'attività, l'obbligo annuale di rendiconto, le limitazioni alla capacità di ricevere per
testamento e per donazione, ecc., consente di attribuire a quest'ultimo, negli stessi termini del tutore,
la qualifica di pubblico ufficiale)").
Diversamente da quanto (genericamente) sostenuto dalla difesa, il Collegio ritiene che gli esiti
dell'istruttoria abbiano dimostrato altresì che le somme oggetto di appropriazione, frutto delle
operazioni compiute personalmente dall'imputata (acquisti on line, prelievi di denaro al bancomat
di Corso G., emissione di assegni) non siano state destinate ai bisogni della Z..
Non si ignora che in tema di peculato il reato si configura quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato
di pubblico servizio) si appropri di somme di denaro appartenenti al beneficiario, delle quali dispone
in virtù del proprio ruolo, destinandole a finalità estranee all'assistito (Cass. pen., Sez. VI, 10/05/2018,
n. 27727). In particolare, non è sufficiente la mera omissione di rendicontazione, occorrendo la piena
prova dell'appropriazione e della correlata destinazione indebita (Sez. 6, n. 35683/2017, A. ; Sez. 6, n.
41768/2017, F.; Sez. 6, n. 40595/2021, B.). Con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova in
tema di peculato, l'illiceità penale della spesa non consegue alla mancanza di giustificazione in
ordine alla stessa, in quanto occorre pur sempre la piena prova dell'appropriazione (Sez. 6, n. 35683
del 01/06/2017, A., Rv. 270549; Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, F., Rv. 271283). G., dunque, sulla
pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese non riferibili ai fini istituzionali (Sez.
6, n. 40595 del 02/03/2021, B., Rv. 282742 - 02; conf. Sez. 6, n. 12087 del 04/03/2020, D.A., Rv. 278874 -
01) e dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche (Sez. 6,
n. 21166 del 09/04/2019, M., Rv. 276067 - 01).
Nel caso di specie plurimi sono gli elementi da cui si evince che le operazioni economiche compiute
dalla C. non sono state effettuate per sopperire alle necessità della amministrata Z..
Rilevano, in primo luogo, le pessime condizioni materiali e patrimoniali in cui versava la persona
offesa al momento della revoca dell'imputata dal suo incarico di ADS (nonostante lo svincolo di
quasi 30.000 Euro, entrati sul conto corrente della Z. a giugno 2020), significative dell'assoluta inerzia
dell'amministratrice nel provvedere alle esigenze della beneficiaria.
I testimoni, in particolare la vicina di casa B. e l'Avv. S., nominata d'urgenza dal Giudice Tutelare, e
l'attuale ADS hanno dato conto di una situazione di grave degrado domestico nell'appartamento e
di indigenza economica: il conto corrente aveva un saldo negativo di 4 euro; le bollette erano
impagate, con rischio di distacco delle utenze; l'impianto elettrico non era più a norma ed era a
rischio cortocircuito; gli elettrodomestici erano guasti; la casa era in condizioni igieniche precarie;
non vi era una badante che fornisse una qualche assistenza domiciliare. La situazione era talmente
grave che l'ADS S. ha dovuto affrontare spese urgenti, anche di tasca propria, per ripristinare
condizioni minime di vivibilità (cfr. relazione di rendiconto annuale agli atti).
Tale quadro appare incompatibile con l'asserita destinazione degli acquisti e delle somme distratte
ai bisogni dell'amministrata.
A ciò si aggiungono le situazioni debitorie e le omissioni gravi, dovute alla "gestione" della C. quali:
i debiti condominiali e con l'istituto Don Orione, ove era ricoverata la madre della Z.; la mancata
denuncia di successione e l'omessa sepoltura delle ceneri di quest'ultima, con ingente accumulo di
debito verso il Comune per le spese; l'utilizzo del veicolo intestato alla beneficiaria, senza stipula di
un'assicurazione, con conseguente fermo amministrativo e spese di rottamazione a carico della Z.;
le omesse dichiarazioni all'INPS, che hanno determinato la necessità di restituzione all'Ente
previdenziale somme percepite; ed infine lo svincolo di titoli e fondi per circa 30.000 Euro senza
autorizzazione del Giudice tutelare (e all'insaputa della persona offesa).
Tutti questi elementi attestano una gestione dolosamente omissiva da parte della C., in alcun modo
orientata alla tutela dell'assistita; in tale contestato di deprivazione, si deve ragionevolmente
escludere che le reiterate spese e prelevamenti, in alcun modo giustificati, siano stati operati
nell'interesse della beneficiaria.
Si deve altresì considerare la sottrazione al confronto con i successivi ADS da parte della C., che ben
avrebbe potuto, ove possibile, chiarire la destinazione dei prelievi effettuati e delle spese eseguite al
perseguimento dell'interesse della Z., la totale assenza di giustificazioni documentali delle somme
prelevate e la completa omessa rendicontazione al GT, sia durante tutta la durata dell'incarico, che
all'atto della sua cessazione (cfr. Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019 (dep. 2020), Valenti, Rv. 278809 - 03,
in motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno
specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su
un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro
pubblico). Tali comportamenti appaiono volti a celare le illecite modalità gestorie del proprio
incarico, terminato solo grazie all'intervento della vicina di casa B., che ha impedito conseguenze
ulteriormente pregiudizievoli per la persona offesa.
A fronte di tale quadro, la C., pur a conoscenza del presente procedimento, non ha inteso
parteciparvi fornendo una spiegazione alternativa plausibile dei fatti sopra descritti; se è indubbio
che, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato,
modellato sui principi propri del processo civile, nondimeno è prospettabile in capo allo stesso un
onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli
elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a
volgere il giudizio in suo favore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 Ud. -dep. 24/07/2014, Rv.
261657. Cfr. altresì Sez. 4, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381 "In tema di libero
convincimento, al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell'imputato
coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può
considerare, in concorso di altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circostanze
potenzialmente idonee a scagionarlo").
Nessun dubbio permane nemmeno in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato che
è costituito dal mero dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di appropriarsi di denaro
o di altri beni di cui si ha la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, senza che sia richiesto il
fine di arrecare un pregiudizio patrimoniale, quanto al reato di cui all'art. 314 c.p. (Cass., Sez. 6, n.
8009 del 10/06/1993 Ud. -dep. 24/08/1993, Rv. 194922 - 01; più di recente, nello stesso senso, Cass.,
Sez. 6, n. 45423 del 2019, n.m.): la C., già ADS della madre della Z., era senz'altro a conoscenza
dell'altruità del denaro di cui aveva la disponibilità, così come degli obblighi di legge derivanti dal
munus publicum ricoperto (come del resto si evince per tabulas dalla richiesta dall'autorizzazione
che la C. richiese e ottenne il 31.5.2016 per la vendita della nuda proprietà di un immobile).
Per tutte le ragioni esposte deve emettersi pronuncia di condanna nei confronti dell'odierna imputata
per il reato continuato a lei ascritto in rubrica, correttamente qualificato dal punto di vista giuridico.
Le plurime condotte appropriative, connotate da modalità omogenee e ripetute, appaiono infatti
ragionevolmente frutto di un'unica ideazione criminosa
In punto trattamento sanzionatorio valga quanto segue.
La C. risulta incensurata, ma tale circostanza, ex lege, non è di per sé sufficiente a giustificare il
riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve altresì rilevarsi che l'imputata si è resa responsabile
di plurime e reiterate condotte appropriative, le quali hanno arrecato ai beni giuridici tutelati dalla
norma incriminatrice - il buon andamento della pubblica amministrazione e il patrimonio del
soggetto sottoposto a tutela - un pregiudizio di rilevante gravità, senza manifestare alcuna
resipiscenza e provvedere alla restituzione di quanto indebitamente sottratto. Né può sottacersi che
la cessazione dell'incarico è avvenuta esclusivamente grazie all'intervento della vicina di casa B., che
ha scongiurato conseguenze di ben maggiore gravità per la persona offesa.
Ciò posto, si stima equo e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p. irrogare la pena finale di anni 4 e
mesi 2 di reclusione (pena base: anni quattro di reclusione; aumentata per la continuazione alla pena
indicata).
L'entità della pena inflitta non consente l'applicazione dei benefici di legge.
Seguono, per legge:
- la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535 c.p.p.;
- l'applicazione nei suoi confronti delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici
e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 317 bis c.p.
- la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, pari ad Euro 46.053,45, ai sensi dell'art. 322
ter c.p.
Venendo all'esame delle statuizioni civili, va osservato che la riconosciuta sussistenza di fatti illeciti,
da addebitarsi all'imputato, dà senza dubbio luogo all'obbligo di questi di risarcire il danno al
soggetto che l'ha subito: nel caso di specie, E.Z., in persona del suo amministratore di sostegno, Avv.
P.B.. Tuttavia, non essendo stato possibile procedere, nel presente giudizio, a una precisa
quantificazione del danno patrimoniale occorso alla parte civile, si rimettono le parti dinanzi al
competente giudice civile per la liquidazione integrale. Nondimeno, avendone fatto espressa
richiesta il patrono di parte civile, può, sin d'ora, essere posta a carico della C. il pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova del danno
patito dalla Z., tenuto conto delle somme oggetto di appropriazione, che si determina nell'importo
richiesto di Euro 40.000.
In ossequio al generale principio della soccombenza, e giusta il disposto dell'art. 541 c.p.p.,
l'imputata deve essere dichiarata tenuta e, per l'effetto, condannata, alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma
di Euro 5.000,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA se dovuti, che si ritiene congrua alla luce
della complessità del giudizio e della quantità e qualità del lavoro prestato.
Riserva in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA C.R. responsabile del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di anni 4 e mesi 2 di
reclusione, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 317 bis c.p.
DICHIARA C.R. interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e incapace in perpetuo di contrattare con
la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio
Visto l'art. 322 ter c.p.
ORDINA la confisca diretta e, ove non possibile, per equivalente delle somme di denaro, dei beni e
delle altre utilità dei quali l'imputata abbia la disponibilità, anche per interposta persona, fino alla
concorrenza della somma di Euro 46.053,45.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.
CONDANNA C.R. a risarcire i danni subiti dalla parte civile Z.E., da liquidare in separato giudizio,
nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad Euro 40.000,00.;
CONDANNA C.R. a rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile costituita Z.E., spese che
liquida nella somma di Euro 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Fissa in giorni 60 il termine per la motivazione
Conclusione
Così deciso in Genova, il 29 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2025
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza