ASSICURAZIONI
Assicurazione contro i danni – Surrogazione dell’assicuratore
(Codice civile, articoli 1335, 1378, 1510, 1689, 1891, 1916)
Nel trasporto la surrogazione opera solo nei diritti del titolare effettivo dell’interesse assicurato.
Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 179/2026 del 09-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona
del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 305/2024 R.G.,
promossa da ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentata e difesa
dall'Avv. ### ### ATTRICE
contro ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ###
CONVENUTO
Oggetto: rivalsa assicurativa.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il ###;
per parte convenuta, come da nota depositata il ###.
MOTIVAZIONE IN FATTO E ###
attrice ha convenuto in giudizio ### quale titolare dell'omonima
impresa individuale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'###mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che la “###
S.P.A.” in forza della polizza ###7066, ed a seguito dell'incendio
della copertura dell'immobile di proprietà del proprio assicurato
### sito in ### delle ### n. 2, gli corrispose la somma di €
22.600,00 (euro ventiduemilaseicento/00) a seguito del sinistro n.
3.2933.99.### del 12 marzo 2018; - accertare e dichiarare che
la causa del sinistro è da addebitarsi alla cattiva esecuzione dei
lavori di costruzione e posa in opera della canna fumaria, che
furono svolti dalla ### “###” in forza della ### 13/2016 del
Comune di ### - conseguentemente e per l'effetto, condannare
la ### “###” a rifondere quanto corrisposto dalla “### S.P.A.”,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data
del pagamento dell'indennizzo fino a quella della refusione della
somma da parte della stessa ### convenuta”. ### la
prospettazione attorea, l'attrice ha concluso con ### la polizza
assicurativa n. ###7066, il ### l'immobile di proprietà
dell'assicurato ### sito in ### delle ### n. 2, ha subìto un
incendio della copertura, del tipo “ventilata”, che in ragione di tale
sinistro, recante il n. n. 3.2933.99.###, l'attrice ha corrisposto
all'assicurato ### la somma di 22.600,00 euro, che la causa
dell'incendio è da ricondursi ad un non corretto o idoneo
isolamento termico del condotto fumario a servizio della caldaia a
biomassa, in quanto il fuoco ha avuto origine nella zona di contatto
tra il rivestimento in muratura del condotto fumario e gli elementi
lignei e isolanti componenti il pacchetto ventilato di copertura,
sicché l'eccessivo surriscaldamento del condotto fumario associato
al non idoneo e/o insufficiente isolamento dello stesso, nonché la
limitata distanza con la struttura in legno, ha trasferito poi il calore
alle parti lignee dando origine all'evento, che la posa della canna
fumaria erano stati eseguiti dal convenuto, quale imprenditore
individuale.
In ragione dei suddetti fatti, l'attrice intende rivalersi sul
convenuto, essendo il sinistro dovuto a esclusiva colpa di
quest'ultimo.
Il convenuto è rimasto inizialmente contumace.
Con ordinanza del 19.02.2025 la causa era stata rinviata per la
rimessione in decisione, a seguito di espletamento di una ### Il
convenuto ### si è costituito successivamente solo in data ###,
il giorno precedente a quello dell'udienza di rimessione in
decisione, contestando le allegazioni di parte attrice e concludendo
come segue: “### l'###mo Giudice adito, disattesa ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento dei motivi
suesposti, respingere la domanda di parte attrice perché infondata
in fatto e in diritto e non provata”.
La causa è stata ulteriormente istruita con l'assunzione della
testimonianza di ### e rinviata nuovamente per la rimessione in
decisione.
Ciò posto, va osservato preliminarmente che l'attrice ha esperito
per l'odierna controversia la procedura di negoziazione assistita, ai
sensi del D.L. 132/2014 convertito con modifiche nella L. n.
162/2014 (cfr. all.ti 6-17 fasc. attrice).
Ancora in via preliminare, va ritenuta ammissibile, sebbene
tardiva, la costituzione in giudizio del convenuto, atteso che,
secondo l'art. 171 comma 2 c.p.c., in caso di costituzione
tempestiva di una parte, l'altra può costituirsi successivamente,
ferme le preclusioni e le decadenze maturate, non prevedendo la
predetta disposizione un limite temporale alla possibilità di
costituzione del convenuto.
Venendo al merito della controversia, dalla documentazione in atti
risulta che ### ha concluso in data ### con l'odierna attrice un
contratto di assicurazione, volto alla copertura del rischio di
incendio dell'immobile sito in ### delle ### con durata fino al
22.11.2038, per un capitale assicurato pari a 340.160,00 euro (cfr.
all. 1 fasc. attrice).
Come si desume dalla relazione di intervento dei ### del ### del
### di ### (cfr. all. 3 fasc. attrice), in data ### l'abitazione di
### sita in ### delle ### n. 2, oggetto del contratto di
assicurazione sopra richiamato, è stata interessata da un incendio,
in particolare, come constatato dai vigili del fuoco intervenuti,
l'incendio era divampato da entrambe le falde del tetto
dell'immobile, nella parte più alta dello stesso; nella relazione di
intervento, si evidenzia che il fuoco divampava in un'ampia parte
della copertura di entrambe le falde del tetto, tra l'orditura
portante e il manto di copertura; si dà atto, inoltre, che all'esito
dell'incendio, è residuato un danno a circa sessanta metri quadrati
di copertura nella parte più alta dell'edificio, ai pannelli solari e ai
due camini a servizio della caldaia in funzione al momento
dell'intervento e coinvolta nella porzione di tetto interessata
dall'incendio.
Nella relazione di intervento dei ### del ### si evidenzia altresì
che, da un esame dello stato dei luoghi, si può presumere che
l'origine dell'incendio sia stata la non idonea coibentazione termica
della canna fumaria della caldaia in funzione al momento
dell'intervento e convolta nella porzione di tetto interessata
dall'incendio.
Risulta che, in seguito all'incendio, l'odierna attrice ha aperto una
pratica di sinistro, a cui è stato assegnato il numero identificativo
3.2933.99.###, in cui è stata effettuata una perizia sulle cause
dello stesso e sui danni arrecati dallo stesso (cfr. all. 4 fasc. attrice)
e, all'esito, l'attrice ha versato, a cagione del sinistro, a ###
l'importo di 22.600,00 euro in data ###, come si desume dalla
ricevuta di bonifico depositata (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Ciò chiarito, al fine di valutare accuratamente le cause del danno
sofferto da ### è stata espletata in corso di causa una ### Il
consulente, con valutazioni motivate e prive di profili di manifesta
irragionevolezza o illogicità, pur dando atto dell'assenza nel
fascicolo di causa di certificazioni e altra documentazione tecnica
inerente sulla canna fumaria preesistente all'incendio, ha accertato
che “###, molto probabilmente, analizzando i documenti in atti,
ed in particolar modo le foto allegate del sinistro, ha avuto origine
nella zona di contatto tra il rivestimento della canna fumaria e gli
elementi lignei e isolanti che componevano il pacchetto della
copertura. Esso, favorito della ventilazione della copertura, si è
propagato nelle zone circostanti. ### ha interessato anche gli
accessori della copertura: le linee vita, i tre pannelli del solare
termico, il lucernaio, i canali di gronda in rame, i due comignoli in
muratura e alcune porzioni di intonaco in facciata. Il fumo e l'acqua
degli idranti dei ### hanno fatto si che i danni si siano propagati
anche nei piani sottostanti fino a compromettere la centralina della
caldaia a biomasse posta al piano terreno. Dalla documentazione
fotografica (### C) è chiaramente visibile che il legname così
come tutto il pacchetto di copertura a stretto contatto con la canna
fumaria abbia preso fuoco, per poi propagarsi nelle zone
circostanti”.
Inoltre, il ### circa le cause dell'incendio, ha rilevato
preliminarmente che è “evidente una diversa ricostruzione delle
canne fumarie e della struttura in muratura circostante che
costituisce il comignolo. Più precisamente, inizialmente (stato di
fatto preincendio) erano presenti due canne fumarie distinte
ciascuna con il proprio comignolo. I due comignoli erano costituiti
da pietra murata facciavista che circondava il
rivestimento/coibentazione della canna fumaria stessa (### C).
In seguito, nella ricostruzione (stato di fatto attuale, post-
incendio), le canne fumarie, nella zona di passaggio in copertura,
sono state protette da una ulteriore camicia in acciaio (### C), in
più è stata costruita una cortina di mattoni in laterizio a difesa di
entrambe le canne fumarie ed esternamente è stato applicato il
rivestimento in pietra facciavista”, precisando che “La evidente
diversa realizzazione delle canne fumarie e dei comignoli, che dai
documenti sembrerebbe essere stata eseguita dalla medesima
impresa, indica chiaramente che sia nata la necessità di eseguire
una importante miglioria rispetto al sistema
copertura/cannafumaria/comignolo precedente. È dunque molto
probabile che, il sistema adottato per l'isolamento termico del
condotto fumario al servizio della caldaia a biomassa, non fosse
sufficientemente sicuro e quindi adeguato”.
Chiamato a chiarire le suddette valutazioni, avverso le quali non
sono state mosse osservazioni tecniche dall'attrice, il CTU ha
dunque dichiarato all'udienza del 19.02.2025 che “l'incendio
descritto nella consulenza e oggetto della copertura assicurativa
per cui è causa, ha avuto innesco, secondo il criterio del più
probabile che non, da una non sufficiente isolamento tra la canna
fumaria e il pacchetto di copertura e, quindi, a causa di una
realizzazione non a regola d'arte della suddetta opera, sicché è
possibile affermare, secondo il criterio del più probabile che non,
che l'incendio possa ricondursi causalmente alla errata esecuzione
della posa in opera della canna fumaria, oggetto dell'attività svolta
dal convenuto in base all'impegno assunto nei confronti
dell'assicurato”.
Dunque, alla luce delle valutazioni tecniche operate dal ### che
appaiono ben motivate e prive di manifesta irragionevolezza,
l'incendio alla copertura dell'abitazione di ### è stata provocata,
secondo un criterio di ragionevole probabilità, da una errata e
imperita realizzazione dell'opera di isolamento tra la canna fumaria
e il pacchetto di copertura e, quindi, a una imperita realizzazione
della posa in opera della canna fumaria.
Ciò posto, lo stesso teste ### proprietario dell'immobile
interessato dall'incendio, sentito come testimone all'udienza del
23.09.2025, ha dichiarato di conoscere il convenuto ### in
quanto aveva affidato allo stesso l'incarico di costruire l'abitazione
sita in ### delle ### e alla domanda “### 1) “Vero che,
nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile di ### proprietà
sito in sito in ### Via delle ### di cui alla ### n. 13 del 2018
del Comune di ### affidaste l'esecuzione dei lavori di costruzione
e posa in opera della canna fumaria alla ### “###”, con sede in
###, Via ###”?”, egli ha risposto: “Si è vero, circa nel 2016,
all'incirca non so dire una data precisa, incaricai ### di costruire
la mia abitazione attuale e nell'ambito di questi lavori vi era anche
quello di costruire e porre in posa la canna fumaria della mia
abitazione. La realizzazione della canna fumaria è stata affidata
alla esclusiva responsabilità di ### Non so indicare la data esatta
di inizio dei lavori”, precisando, a seguito dell'esibizione
dell'allegato 4 di parte attrice, concernente la dichiarazione di
conformità dell'impianto termico a biomassa installato
nell'abitazione, e su richiesta del difensore di parte convenuta, che
“incaricai ### di realizzare l'impianto termico e idraulico
dell'abitazione, ### è stato incaricato di realizzare la parte in
muratura della casa, inclusa la canna fumaria, non so dire in che
modo abbiano materialmente proceduto alla realizzazione di tali
opere”.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili, non essendo
smentite da alcuna fonte di prova assunta in corso di causa.
Alla luce delle prove sopra descritte, è possibile ritenere che la
responsabilità del sinistro occorso all'abitazione di ### in data
###, consistito in un incendio alla copertura dell'abitazione dello
stesso, propagatosi dalla canna fumaria presente sul tetto, è
ascrivibile al convenuto ### che ha proceduto all'installazione e
posa in opera della canna fumaria stessa, in quanto, come
accertato dal CTU in corso di causa, la posa in opera è avvenuta in
modo imperito e da tale errore tecnico è derivato l'incendio al tetto
della casa di ### Ciò posto, ai sensi dell'art. 1916, comma 1 c.c.,
nell'assicurazione contro i danni, “### che ha pagato l'indennità
è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei
diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la surrogazione
dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene
automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità
all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al
danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità
(cfr. Cass. Civ. n. 18016/2018; Cass. Civ. 24806/2005; Cass. Civ.
n. 2051/1988).
La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c.,
integra dunque una successione a titolo particolare nel credito
risarcitorio dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiante,
fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
Ebbene, nel caso di specie è stato accertato che ### assicurato
con l'attrice, ha concluso con il convenuto, esercente attività di
imprenditore edile, un contratto di appalto avente ad oggetto la
realizzazione dell'abitazione sita in ### via delle ### n. 2, inclusa
la canna fumaria della casa.
Risulta che l'opera realizzata aveva un vizio, consistente nella
scorretta e imperita realizzazione dell'isolamento termico del
condotto fumario al servizio della caldaia a biomassa, sicché, in
ragione della colpa del convenuto nella produzione del vizio
dell'opera appaltata, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno
che dal vizio è derivato (art. 1668 c.c.).
E invero è stato accertato altresì che in data ###, a causa del vizio
sopra individuato attribuibile a colpa del convenuto, si è prodotto
un incendio che ha danneggiato il tetto dell'abitazione di ###
producendo un pregiudizio patrimoniale stimato analiticamente in
22.600,00 euro, come da perizia redatta dal perito
dell'assicurazione attrice e che il convenuto non ha contestato in
modo specifico al momento della costituzione in giudizio ( all. 4
fasc. attrice).
Dalle considerazioni svolte, risulta che il convenuto è responsabile
nei confronti di ### per il pregiudizio scaturito dall'incendio del
12.03.2018 al tetto dell'abitazione di quest'ultimo, con
conseguente obbligo del convenuto di pagare l'importo di
22.600,00 euro a ### a titolo di risarcimento del danno, ai sensi
dell'art. 1668 Poiché l'attrice, in qualità di assicuratore di ### ha
pagato a quest'ultimo l'importo suddetto e ha domandato in questo
giudizio la condanna del convenuto a pagarle il risarcimento
dovuto a ### a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c.,
il convenuto deve essere condannato al pagamento dell'importo di
22.600,00 euro alla parte attrice.
Va osservato che “### contro i danni, all'assicuratore il quale
dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di
surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto
illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 cod. civ., deve essere
riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto
versamento, considerato che quella surrogazione integra una
successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il
responsabile, avente natura di credito di valore, e che su tale
natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo
assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di ###
senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta”
(Cass. Civ. n. S.U. n. 2639/1987; Cass. Civ. n. 11112/1994).
Dunque, il credito riconosciuto all'odierna attrice ha natura di
debito di valore, sicché dalla data del pagamento (09.11.2018: all.
2 fasc. attrice) deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria
annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
con cui il credito viene liquidato.
Sull'importo rivalutato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla
data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo
pagamento del credito.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle
parti, dei documenti comprovanti gli esborsi sostenuti dalla parte
attrice, e del valore della controversia, pari al credito riconosciuto
a parte attrice, potendosi in punto di compensi accogliersi le
richieste fatte dal difensore nella nota spese depositata.
Analogamente, vanno liquidate le spese relative alla fase di
negoziazione assistita, che è stata propedeutica al presente
giudizio, dovendosi le stesse considerare spese processuali relative
alla odierna causa e limitatamente alla fase di attivazione della
procedura, come richiesto dal difensore nella nota spese in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa
civile iscritta a R.G. n. 305/2024 e vertente tra le parti di cui in
epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così
provvede: 1) condanna il convenuto ### a pagare alla parte
attrice ### S.p.A. l'importo di 22.600,00 euro per le causali
indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data
del 09.11.2018 fino alla data di pubblicazione della presente
sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di
pubblicazione della presente sentenza fino al pagamento effettivo;
2) pone le spese di ### come liquidate in separato
provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta; 3)
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in
favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 277,05
euro a titolo di esborsi del presente giudizio e della fase di
negoziazione assistita, e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di
compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA se dovuti, e nell'ulteriore somma di 441,00 euro, a titolo di
compensi per la fase di negoziazione assistita, oltre spese generali
al 15%, CPA e IVA se dovuti.
13-04-2026 20:59
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