BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Istituti bancari. Documentazione delle operazioni bancarie. Copia della documentazione. Consegna della documentazione
(Cpc, articolo 210; Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario, articolo 119, comma 4)
Corte d’Appello di Roma, 10 febbraio 2026, n. 1122
2018 che il proprio rapporto di c/c era stato assoggettato a numero
tre atti di pignoramento e di avere, pertanto, indirizzato ad
###
spa, con missiva del 27/11/2018, richiesta delle copie dei relativi
atti notificati ad
###
quale terzo pignorato, ed in particolare dei
seguenti
atti
di
pignoramento:
“A)
###
B)
###
C)
###
€
1.050,94 AZIONATO SENZA IL NOMINATIVO DEL CREDITORE”;
-
di
non
avere
ricevuto
riscontro
da
###
che
avrebbe
anche
disertato l'incontro del 5/12/2018 innanzi all'
###
di
###
adito;
-
lamentando
l'illegittima
appostazione
dei
vincoli
pignoratizi
sul
proprio
conto,
per
carenza
dei
corrispondenti
titoli
esecutivi
e
dolendosi
della
illegittima
permanenza
parziale
del
vincolo
sul
proprio
rapporto:
-
a
fronte
della
intervenuta
esti
nzione
della
procedura RGE 314/2018 introdotta dal pignoramento ad istanza
dell'
###
delle
###
con conseguente diritto al riaccredito della
somma vincolata di € 4.189,12, oltre accessori ex art. 1284 n. 4
c.c. dalla data della mediazione;
-
essendo egli terzo pignorato
nella procedura azionata da
###
con conseguente illegittimità
dell'asserito vincolo pignoratizio apposto da
###
spa;
-
in ragione
della carenza di alcun titolo esecutivo a fondamento del vincolo
pignoratizio
per
€
1.050,94
apposto
senza
indicazione
del
nominativo
del
creditore
istante;
-
assumendo,
pertanto,
di
vantare
il
diritto
alla
consegna
da
parte
di
###
spa
della
documentazione
“contabile”
richiesta
giusta
art.
119
TUB
e
di
avere diritto alla restituzione della somma di € 4.189,12 di cui
all'atto
di
pignoramento
ad
istanza
dell'
###
delle
###
ormai
estinto;
lamentando
il
ricorrere
di
colpevole
inadempimento
di
###
spa, fonte di danno per l'istante.
Si
costituiva
###
deducendo
che,
ricevuta
comunicazione
del
provvedimento
di
sospensione
della
procedura
RGE
314/2018,
aveva
-
con lettera del 20.3.2018
-
evidenziato che occorreva
l'estinzione al fine di eliminare il vincolo
-
non essendo sufficiente
la
sospensione
-
e
ch
e
in
ogni
caso
il
conto
corrente
era
assoggettato ancora a sequestro n. 66/2016 M.P. del Tribunale di
###
e
di
aver
pure
riscontrato
la
richiesta
di
mediazione,
ribadendo
la
necessità
per
lo
svincolo
di
un
provvedimento
di
estinzione da parte del giudice dell'esecuzione , evidenziando la
genericità delle indicazioni circa i pignoramenti lamentati e in ogni
caso
l'impossibilità
di
procedere
allo
svincolo
in
assenza
di
trasmissione di copia delle ordinanze di estinzione delle procedure
esecutive e del relativo certificato di non interposta opposizione da
parte
del
creditore
procedente,
ovvero
di
trasmissione
d
el
certificato di mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva,
peraltro ottenibile a vista.
###
l'insussistenza di un interesse ad
agire
in
capo
all'attore
a
fronte
dell'insussistenza
a
valere
sul
rapporto del medesimo degli asseriti vincoli pignoratizi, avendo
###
spa provveduto ai relativi adempimenti di svincolo in esito
alla
comunicazione
di
estinzione
della
procedura
###
/2018
e
quindi
solo
allorquando
intervenuto
provvedimento
giudiziale
legittimante la alla rimozione del vincolo pignoratizio; avendo, del
pari, l'
###
effettuato tutte le verifiche ed adempimenti del caso
allorquando notificatole atto di pignoramento avente il correntista
quale
terzo
pignorato,
anche
a
detto
titolo
non
divisandosi
la
apposizione
di
alcun
asserito
vincolo
pignoratizio
dell'attore;
e
meno
che mai sussistendo alcun ulteriore imprecisato ulteriore
vincolo pignoratizio sul rapporto di c/c bancario intestato all'Avv.
###
concludendo che era inammissibile ogni avversa domanda a
qualsivoglia titolo riferita a pretesi vincoli pignoratizi che non era
dato
rinvenire
sul
rapporto
di
c/c
dell'attore,
come
tale
interamente e liberamente disponibile dallo
###
Ancora,
###
eccepiva
la
inammissibilità
della
domanda
di
restituzione
di
somme, oggetto di asserito originario vincolo pignoratizio, non
essendone il corrispondente ammontare mai stato prelevato dal
rapporto di c/c dell'attore, ma unicamente essendo stato lo stesso
a
ssoggettato al vincolo di indisponibilità di cui all'art. 547 c.p.c. da
parte del terzo pignorato: vincolo insuscettibile di essere revocato,
se
non
a
seguito
di
corrispondente
provvedimento
giudiziale;
aggiungeva
che
non
era
ipotizzabile
alcun
asserito
ob
bligo
di
restituzione
di
somme
di
sorta,
in
relazione
a
rapporto
di
c/c
pacificamente in essere, rispetto al quale non si produceva alcun
credito e corrispondente obbligo restitutorio e di pagamento da
parte dell'
###
di credito, se non all'atto della chiusura del relativo
rapporto
ed
in
presenza
di
corrispondente
eventuale
saldo
a
credito del correntista.
In ordine alla richiesta di consegna di documentazione, la banca
deduceva l'azione era estranea al concetto rilevante di cui all'art.
119 TUB, non venendo qui in rilievo documentazione contabile
relativa al rapporto di c/c, quale quella relativa alle dispo
sizioni del
correntista od agli addebiti operati dalla banca in relazione alle
condizioni contrattuali del rapporto, ma intendendo l'Avv.
###
ottenere la consegna di copia degli atti di pignoramento in forza
dei
quali
sarebbero
stati
apposti
vincoli
pignoratizi
sul
proprio
rapporto di c/c con l'
###
con inavallabile richiesta di asserita
inesistente ed improspettabile obbligazione di facere dell'
###
che,
quale
terzo pignorato resta estraneo alle vicende
tra creditore
pignorante e debitore esecutato, il quale ultimo, peraltro riceve
corrispondente
ed
eguale
notifica
del
relativo
atto
di
pignoramento, quale imprescindibile condizione di validità della
stessa esecuzione intrapresa.
Infine, la banca indicava come generiche ed esplorative le istanze
atte ad individuare asseriti vincoli che nemmeno l'Avv.
###
era
stato in grado di individuare e specificare, apparendo del tutto
fuorviante ed estraneo alla asserita apposizione di vincolo di sorta,
il riferimento al pignoramento introduttivo della procedura RGE
7010/2018 ad istanza di
###
e con citazione, tra i terzi pignorati,
anche dello
###
§ 1.1
—
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto
le domande attrici, compensando le spese di lite tra le parti.
§ 1.2
—
A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le
seguenti
considerazioni:
«[…
###
convenuta
ha
precisato,
nel
costituirsi in giudizio, che l'unico vincolo pignoratizio apposto sul
c/c bancario intestato all'attore e con la stessa intrattenuto, è
quello relativo al pignoramento presso terzi promosso dall'
###
delle
###
Come noto, il terzo pignorato una volta ricevuta la
notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, è obbligato a
porre il vincolo sulle relative somme, non potendo entrare nel
merito della legittimità o meno dell'azione esecutiva intrapresa e
neanc
he disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice,
ai sensi dell'art. 543 n. 2 cpc.
Nel caso di specie, la
###
convenuta non poteva svincolare le
somme
a
seguito
della
disposta
sospensione
della
procedura
esecutiva in questione dovendo attendere il provvedimento del
Giudice dell'esecuzione che autorizzava tale svincolo.
###
s.p.a.
una volta ricevuto il predetto provvedimento ha dichiarato di aver
provveduto a svincolare le relative somme.
In ogni caso, come già precisato nell'ordinanza riservata del 5
novembre 2019, la domanda attrice risulta inammissibile in quanto
formulata per ottenere la restituzione della somma di € 4.189,12
e non il riaccredito di tale somma sul proprio conto corrente
e
risulta,
peraltro,
che
la
banca
abbia
provveduto
a
tale
adempimento.
Con
riferimento,
poi,
agli
altri
due
pignoramenti
presso
terzi
indicati da parte attrice nel corso del presente giudizio non è stata
fornita la prova della sussistenza degli stessi.
Per quanto riguarda, infine, l'istanza ai sensi 210 cpc, per ottenere
l'ordine di consegna delle copie dei pignoramenti richiesti, tale
domanda, oltre che inammissibile, risulta infondata in quanto con
riferimento al pignoramento presso terzi promossa dall
a
###
lo
stesso
risulta
definito
e,
comunque,
il
relativo
atto
era
a
conoscenza di parte attrice che aveva proposto opposizione allo
stesso e per gli altri due, come detto, l'attore non fornito la prova
della sussistenza degli stessi.
Costituisce, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo
il quale l'ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., richiesto
da
parte
attrice,
non
può
supplire
al
mancato
assolvimento
dell'onere
della
prova
a
carico
della
parte
istante
che
n
e
sia
gravata.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attrice,
deve essere, pertanto, respinta.
Sussistono i presupposti di opportunità ed equità per compensare
integralmente fra le parti costituite le spese processuali ai sensi
dell'art. 92 c.p.c..]»
§ 2
—
Ha proposto appello
###
contestando la sentenza di primo
grado sotto vari profili e svolgendo le seguenti conclusioni: “
###
-
###
A
###
/ RIACCREDITARE LA SOMMA DI €. 4.189,12, con
gli interessi ex art. 1284 n. 4 uc cc dall'11/12/18 al saldo. Spese
del doppio grado rifuse”.
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello,
eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 348 bis e 345
CPC del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in
data 15 febbraio 2023.
§ 2.1
—
All'udienza indicata in epigrafe
-
come sostituita
-
le parti
hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha
trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già
concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
—
###
è articolato in due motivi.
§ 3.1
—
Col primo motivo l'appellante denuncia “ VIOLAZIONE
DELLE NORME DI DIRITTO CON RIGUARDO AGLI ARTT. 210 cpc;
2697 cc e 1199 cc; art. 119 T.U.B” deducendo che “La domanda è
censurabile:
-
Sia nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la
domanda di
consegna delle copie dei pignoramenti (rectius atti
afferenti il conto corrente);
-
Sia nella parte in cui ha ritenuto
provato il riaccredito delle somme illegittimamente decurtate a
seguito del pignoramento presso terzi estinto”.
§
3.2
—
Col
secondo
motivo
parte
appellante
lamenta
“VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CON RIGUARDO AGLI
ARTT. 210 cpc
-
2697 cc.
-
1199 cc.
-
1362 cc.” Deducendo che
sulla base del pignoramento disposto dall'
###
delle
###
-
poi
estinto
-
aveva subito il vincolo di
###
4.189,12, somma mai
riaccreditata e di cui chiedeva quindi il riaccredito; che vi era stato
un
ulteriore
pignoramento
da
parte
di
asserita
creditrice
###
(notificato
all'appellante,
all'
###
e
alla
banca
come
terzo
pignorato) il cui esito non era dato conoscere e che dall'estratto
conto da lui depositato risultava un pignoramento pari ad
###
1.050,94, senza il nominativo del creditore procedente.
Insisteva,
quindi,
nelle
domande
di
cui
alle
conclusioni
ivi
compreso l'ordine ex art. 210 CPC che reiterava.
§3.3
-
Con la memoria conclusionale anticipata , l'appellante ha
chiesto “ l'accoglimento
-
ex art. 119 TUB
-
del gravame e, per
l'effetto, per l'ordine di esibizione di
###
dei pignoramenti indicati
nel libello introduttivo cui sarebbe stato attinto il conto corrente
del concludente. In ogni caso si insta anche per la condanna al
pagamento / riaccredito quanto meno della somma di €.
4.189,12
di cui
###
non ha dimostrato la restituzione se non “a chiacchiere.
Spese rifuse del doppio grado”.
Con le note di trattazione cartolare l'appellante ha chiesto: “Con le
presenti note l'istante insiste per l'ammissione ex art. 210 cpc già
tempestivamente richiesto in primo grado.
Subordinatamente, qualora la Corte di Appello ritenesse provata
la domanda attorea, ordinare all'istituto bancario il deposito dei tre
atti di pignoramento indicati al capitolo 4) dell'atto di citazione,
nonché condannare la
###
a restituire e/o a riaccreditare sul
conto corrente attoreo la somma di €. 4.189,12 ancora trattenuta
a seguito della pronuncia di illegittimità del pignoramento
###
e
l'ulteriore
importo
di
€.
1.050,94
indebitamente
ancora
nella
disponibilità dell'appellata in forza di un atto di pignoramento mai
ricevuto dal concludente e mai indicato al correntista dalla banca.
In via estremamente gradata si reitera il giuramento d
ecisorio e,
per l'effetto, si insta per l'ammissione del giuramento decisorio de
veritate / de scientia nei confronti del legale rappresentante di
###
sui seguenti capitoli”…che sono stati articolati.
§ 4
—
###
è fondato nei limiti di cui al dispositivo.
I
motivi
di
gravame,
strettamente
connessi
tra
loro,
possono
essere unitamente delibati.
Giova, preliminarmente, evidenziare che l'azione posta in essere
dall'odierno appellante è finalizzata ad ottenere la consegna di n.
3 atti di pignoramento presso terzi che hanno avuto effetti sul
rapporto di conto corrente intercorrente con la banca appel
lata. I
pignoramenti, invero, sono stati sempre individuabili: quello con il
quale è stato apposto il vincolo di
###
4.189,12
-
sulla base
dell'azione di
###
delle
###
-
riconosciuto dalla stessa banca che,
però, ai fini dello svincolo ha richiesto il provvedimento giudiziario
di estinzione; il secondo è quello che emerge con scadenza 1.1.28
per
###
1.050,94
dall'estratto
di
conto
corrente,
senza
l'indicazione del creditore procedente; il terzo quello notificato in
data
###
da
###
anche
alla
banca
come
terzo
pignorato
in
ragione di crediti vantati da
###
nei confronti dell'
###
e quindi
rinvenibili presso il conto corrente bancario.
In realtà, di fronte a tali allegazioni la banca si è sempre difesa
deducendo la genericità delle stesse oppure la non definitività del
provvedimento del giudice dell'esecuzione o infine affermando la
carenza
di
interesse
dello
###
ad
un
“facere
“
invocato
nei
confronti della banca.
Occorre, a questo punto, precisare che l'azione originaria (come
poi qui reiterata) è fondata su fatti costitutivi quali l'aver subito tre
pignoramenti
presso
il
terzo
(la
banca),
il
non
conoscere
in
sostanza l'esito dei medesimi se non il vincolo che per
almeno due
dei tre risultava dagli estratti conto bancari, il non aver quindi
potuto
disporre
di
tali
somme,
l'aver
la
banca
effettuato
e/o
trattenuto
il
vincolo
nonostante
l'estinzione
dell'esecuzione
e/o
senza
dare
riscontro
all'esistenza
di
un
pignorame
nto
che
la
obbligava ex art. 546 CPC a vincolare dette somme, sottraendole
alla disponibilità del titolare del conto.
Questi
i
fatti
costitutivi
che
l'attore
doveva
allegare
e
che
ha
allegato.
Era quindi onere della banca
-
nell'ambito del rapporto contrattuale
con
il
cliente,
da
intrattenere
nel
rispetto
di
buona
fede
e
correttezza
-
allegare e dimostrare che , apposto il vincolo al conto
corrente
per
almeno
due
(delle
tre)
somme,
vi
fossero
i
presupposti per sottrarre le stesse alla disponibilità del cliente per
fatto ad essa non imputabile.
Mentre per l'importo di
###
4.189,12 è certo che l'obbligo di
custodia vi fosse, non si hanno elementi per giungere allo stesso
convincimento per l'importo di
###
1.050,94, poiché pur indicata
la data di scadenza, nell'estratto conto (1.1.28) non compare né il
nominativo del creditore procedente, né la data del pignoramento.
Era onere, allora, della banca
-
a fronte di tale indicazione del
cliente che lamenta l'ill
egittimità della voce economica subita
-
allegare e dimostrare la sussistenza della “causa” di tale vincolo.
Per quanto attiene, invece, al primo importo, è certa la sussistenza
di un originario pignoramento che, però, è stato poi estinto sicchè
a fronte d
i ciò la banca
-
che certamente ne ha avuto notizia
-
avrebbe dovuto svincolare la somma e riaccreditarla.
A questo proposito, l'affermazione contenuta nella comparsa di
costituzione di primo grado circa lo svincolo
-
come lamentato
dall'appellante
-
risulta non riscontrabile in alcun modo ed è quindi
rimasta una mera allegazione, che neppure in questa sede
-
ove è
stata reiterata la medesima difesa
-
ha trovato riscontro.
###
elemento che poteva far ritenere sussistente ancora un vincolo è
il sequestro del conto corrente, già sopra indicato: ma la banca
-
a parte quella nota risalente nel tempo
-
non ha mai più indicato
tale circostanza né in primo grado né in questo grado di
giudizio,
sicchè tale elemento non può dirsi certo giustificante l'operato della
banca stessa.
Infine, vi è un pignoramento proposto da
###
-
depositato in copia
dallo
###
-
che è indirizzato e notificato anche ad
###
che, sul
punto, non ha mai fornito alcun riscontro, con la conseguenza che
il cliente/correntista non è stato posto nelle condizioni di conoscere
l'esito sul proprio conto sia del vincolo, sia dello svincolo.
Orbene, l'attore ha dimostrato
-
depositando l'istanza in tal senso
sin dal primo grado di giudizio
-
di aver richiesto ex art. 119 TUB
la documentazione consistente nei tre pignoramenti che hanno
determinato effetti sul proprio conto corrente; la banca ha
sempre
negato tale consegna, ritenendo che l'attore non avesse l'interesse
ad averla in quanto relativa a rapporto estraneo a quello bancario
e
comunque
imponente
un
“facere”
a
carico
della
banca,
inammissibile.
Il giudice di primo grado, oltre ad aver affermato in modo non
condivisibile l'avvenuto riaccredito della suddetta somma di
###
4.189,12,
ha
ritenuto
non
ammissibile
neppure
l'ordine
di
esibizione ex art. 210 CPC (pure richiesto dall'attore) per assenza
di elementi relativi alla sussistenza dei pignoramenti.
Invero,
questi
ultimi
non
sono
stati
neppure
specificamente
contestati dalla banca: due, anzi, sono stati attuati dalla stessa
con vincolo sul conto e del terzo
-
di cui l'attore ha fornito tutti gli
elementi, vale a dire creditore procedente, somma da pig
norare,
terzi pignorati
-
non ha dato alcun riscontro.
Dunque,
la
banca
avrebbe
dovuto
provare
non
solo
la
indisponibilità
di
quelle
somme
a
causa
dei
tre
pignoramenti
(specificamente
indicati
dall'attore), ma anche l'avvenuto adempimento che poteva essere duplice: vale a dire che una volta
comunicata l'estinzione
del
procedimento
esecutivo,
doveva
rendere di nuovo disponibile le somme e quindi riaccreditarle nel
conto; oppure provvedere al pagamento della somma pignorata in
favore del creditore procedente.
Dei tre pignoramenti, si ripete, solo per uno risulta effettivamente
l'estinzione del procedimento esecutivo, mentre non risulta lo
svincolo; significa che per gli altri due la banca dovrebbe aver
provveduto al pagamento delle somme vincolate e di cui era
custode e responsabile ex art. 546 CPC.
Ma neppure di questo adempimento vi è traccia nel procedimento
in oggetto.
Tali considerazioni hanno rilievo ai fini non solo della domanda di
“riaccredito” per la somma di ### 4.189,12 - l'unica per la quale
era stata chiesta la restituzione e di cui si dirà, mentre non era mai
stata chiesta restituzione né tanto meno invocato il riaccredito per
la somma di ### 1.050,94 richiesta solo con le note finali in
questo giudizio, in violazione dell'art. 345 CPC - ma anche per
quella di consegna di detta documentazione.
Va, infatti, ricordato che di recente la Corte di legittimità con la
sentenza n. 8173/2025, ha ribadito alcuni principi, esplicitando
chiaramente la natura del diritto in capo al cliente con riguardo alla
documentazione che attiene al rapporto contrattuale bancario.
A tale proposito , giova riportare alcuni passaggi del tutto
condivisibili ed applicabili, a parere del Collegio, anche al caso in
esame. “…Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da
tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto
bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle
operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma
dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto
sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica
finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale
può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt.
1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del
19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001;
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. ### del 29/11/2022) e che si applica anche a
situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso,
non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15669 del 13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso
di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare
autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di
una specifica domanda volta a conseguire la condanna
all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla
base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui,
essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un
ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto
profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui
all'art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è
stata recentemente chiarita da Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24641
del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23861 del
01/08/2022)”.
Ha, quindi, ritenuto la Corte di legittimità esperibile finanche il
ricorso monitorio, perché l'oggetto della domanda monitoria
fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto
di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.
29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini
non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione
ineseguita dall'### di credito e della quale si chiede la tutela in
sede giurisdizionale.
Afferma la Corte di Cassazione a proposito dello strumento con il
quale la banca può adempiere: “ un'interpretazione adeguata alla
realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art. 119 TUB come
espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul
quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora,
ancora più evidente che lo scenario della “formazione della
copia”…. non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione
ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa
dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo,
permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”, cioè
della copia della documentazione.
Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna
di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto
diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede
giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento
processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad
oggetto la consegna di copia della documentazione,
indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per
la realizzazione di tale copia”.
Nel caso in esame, lo ### ha proposto già a suo tempo istanza in
tal senso, anche al fine di valutare la legittimità delle esecuzioni e,
quindi, le difese da svolgere. ### luce di tali principi, pare
evidente che la indisponibilità disposta (o non disposta) dalla
banca per alcune somme perché così obbligata ex art. 546 CPC
consiste in una condotta (commissiva o omissiva) che replica
esattamente le stesse caratteristiche di un'operazione contabile
nel rapporto di conto corrente, della quale il cliente chiede
documentazione, nel caso di specie integrata da atti di
pignoramento che provengono da terzi ma che incidono per legge
sulla condotta della banca nei confronti sia del terzo sia del
debitore esecutato/correntista.
Pertanto, deve essere accolta la domanda formulata in via
principale dall'attore, oggi appellante, per la consegna dei tre
pignoramenti già indicati.
Irrilevante, a questo punto, l'ordine ex art. 210 CPC, trattandosi di
richiesta che può essere accolta quale domanda giudiziale per la
quale - visti i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità -
l'attore ha interesse ex art. 100 CPC a prescindere dalla
strumentalità.
Irrilevante, anche, il giuramento decisorio chiesto da ultimo
dall'appellante con le note finali, non essendo necessaria tale
attività istruttoria.
Va, poi, anche accolta la domanda di svincolo e riaccredito - a
partire dal 5 novembre 2019 - della somma di ### 4.189,12
essendosi determinati i presupposti di legge per la rimessione in
disponibilità di tale somma in favore del correntista. Peraltro, non
vi è alcuna “novità” nella richiesta di riaccredito in luogo della
restituzione, atteso che se è pur vero che la somma non è stata
mai pagata al creditore procedente (e quindi sottratta
definitivamente dal conto dello ### e che quindi ripristinarne la
disponibilità non significa doverla pagare al titolare del conto, è
anche vero che quest'ultimo deve tornare ad averne la disponibilità
nel conto stesso, sicchè va riaccreditata e cioè conteggiata nel
rapporto dare/avere tra le parti. Trattasi allora di una richiesta che
soddisfa il diritto del cliente titolare del conto, sebbene ridotta
rispetto alla richiesta originaria: nel più sta il meno, con la
conseguenza che nessuna novità è rinvenibile ex art. 345 CPC.
Non può essere accolta la stessa richiesta per la somma di ###
1.050,94 perché formulata solo nelle note finali in questa sede, in
violazione dell'art. 345 CPC, proprio perché mai oggetto di
domanda.
Va poi precisato che era stata fatta riserva per la domanda
risarcitoria sicchè non può essere valutata neppure sotto questo
profilo.
Per il terzo pignoramento, quello individuabile attraverso il
creditore procedente ### non vi è alcuna domanda se non quella
di avere a disposizione il dato come registrato dalla banca e,
quindi, il pignoramento medesimo come dal terzo pignorato
ricevuto. ### va quindi accolto, con la condanna della banca
appellata a consegnare copia dei tre atti di pignoramento indicati
al capitolo 4) dell'originario atto di citazione, nonché a svincolare
e riaccreditare in favore del correntista la somma di ### 4.180,12
a decorrere dal 5 novembre 2019.
Le ulteriori richieste vanno respinte per le ragioni già espresse,
anche con riguardo alle istanze di natura istruttoria.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la
soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto
dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA
nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147
del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al
tribunale ### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio
della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del
giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione,
valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: €
1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio della
controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del
giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione,
valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: €
1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
contro la sentenza n. 2301/22 del tribunale di ### ogni diversa
istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: 1. In
parziale accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento
dell'originaria domanda, condanna della banca appellata a
consegnare a parte appellante copia dei tre atti di pignoramento
indicati al capitolo 4) dell'originario atto di citazione, nonché a
svincolare e riaccreditare in favore del correntista la somma di
### 4.180,12 a decorrere dal 5 novembre 2019; 2. Respinge le
ulteriori richieste di parte attrice; 3. ### parte appellata alla
rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio
grado che si liquidano in ### 5.077,00 quanto al primo grado ed
in ### 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché
rimborso per spese generali 11-03-2026 06:45
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