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Sentenza

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO Istituti bancari. Documentazione delle operazion...
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO Istituti bancari. Documentazione delle operazioni bancarie. Copia della documentazione. Consegna della documentazione (Cpc, articolo 210; Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario, articolo 119, comma 4)

    Corte d’Appello di Roma, 10 febbraio 2026, n. 1122
2018 che il proprio rapporto di c/c era stato assoggettato a numero

tre atti di pignoramento e di avere, pertanto, indirizzato ad
 
###

spa, con missiva del 27/11/2018, richiesta delle copie dei relativi

atti notificati ad
 
###
 
quale terzo pignorato, ed in particolare dei

seguenti
 
atti
 
di
 
pignoramento:
 
“A)
 
###
 
B)
 
###
 
C)
 
###
 
€

1.050,94 AZIONATO SENZA IL NOMINATIVO DEL CREDITORE”;
 
-

di
 
non
 
avere
 
ricevuto
 
riscontro
 
da
 
###
 
che
 
avrebbe
 
anche

disertato l'incontro del 5/12/2018 innanzi all'
###
 
di
 
###
 
adito;
 
-

lamentando
 
l'illegittima
 
appostazione
 
dei
 
vincoli
 
pignoratizi
 
sul

proprio
 
conto,
 
per
 
carenza
 
dei
 
corrispondenti
 
titoli
 
esecutivi
 
e

dolendosi
 
della
 
illegittima
 
permanenza
 
parziale
 
del
 
vincolo
 
sul

proprio
 
rapporto:
 
-
 
a
 
fronte
 
della
 
intervenuta
 
esti
nzione
 
della

procedura RGE 314/2018 introdotta dal pignoramento ad istanza

dell'
###
 
delle
 
###
 
con conseguente diritto al riaccredito della

somma vincolata di € 4.189,12, oltre accessori ex art. 1284 n. 4

c.c. dalla data della mediazione;
 
-
 
essendo egli terzo pignorato

nella procedura azionata da
 
###
 
con conseguente illegittimità

dell'asserito vincolo pignoratizio apposto da
 
###
 
spa;
 
-
 
in ragione

della carenza di alcun titolo esecutivo a fondamento del vincolo

pignoratizio
 
per
 
€
 
1.050,94
 
apposto
 
senza
 
indicazione
 
del

nominativo
 
del
 
creditore
 
istante;
 
-
 
assumendo,
 
pertanto,
 
di

vantare
 
il
 
diritto
 
alla
 
consegna
 
da
 
parte
 
di
 
###
 
spa
 
della

documentazione
 
“contabile”
 
richiesta
 
giusta
 
art.
 
119
 
TUB
 
e
 
di

avere diritto alla restituzione della somma di € 4.189,12 di cui

all'atto
 
di
 
pignoramento
 
ad
 
istanza
 
dell'
###
 
delle
 
###
 
ormai

estinto;
 
lamentando
 
il
 
ricorrere
 
di
 
colpevole
 
inadempimento
 
di

###
 
spa, fonte di danno per l'istante.

Si
 
costituiva
 
###
 
deducendo
 
che,
 
ricevuta
 
comunicazione
 
del

provvedimento
 
di
 
sospensione
 
della
 
procedura
 
RGE
 
314/2018,

aveva
 
-
 
con lettera del 20.3.2018
 
-
 
evidenziato che occorreva

l'estinzione al fine di eliminare il vincolo
 
-
 
non essendo sufficiente

la
 
sospensione
 
-
 
e
 
ch
e
 
in
 
ogni
 
caso
 
il
 
conto
 
corrente
 
era

assoggettato ancora a sequestro n. 66/2016 M.P. del Tribunale di

###
 
e
 
di
 
aver
 
pure
 
riscontrato
 
la
 
richiesta
 
di
 
mediazione,

ribadendo
 
la
 
necessità
 
per
 
lo
 
svincolo
 
di
 
un
 
provvedimento
 
di

estinzione da parte del giudice dell'esecuzione , evidenziando la

genericità delle indicazioni circa i pignoramenti lamentati e in ogni
caso
 
l'impossibilità
 
di
 
procedere
 
allo
 
svincolo
 
in
 
assenza
 
di

trasmissione di copia delle ordinanze di estinzione delle procedure

esecutive e del relativo certificato di non interposta opposizione da

parte
 
del
 
creditore
 
procedente,
 
ovvero
 
di
 
trasmissione
 
d
el

certificato di mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva,

peraltro ottenibile a vista.
 
###
 
l'insussistenza di un interesse ad

agire
 
in
 
capo
 
all'attore
 
a
 
fronte
 
dell'insussistenza
 
a
 
valere
 
sul

rapporto del medesimo degli asseriti vincoli pignoratizi, avendo

###
 
spa provveduto ai relativi adempimenti di svincolo in esito

alla
 
comunicazione
 
di
 
estinzione
 
della
 
procedura
 
###
/2018
 
e

quindi
 
solo
 
allorquando
 
intervenuto
 
provvedimento
 
giudiziale

legittimante la alla rimozione del vincolo pignoratizio; avendo, del

pari, l'
###
 
effettuato tutte le verifiche ed adempimenti del caso

allorquando notificatole atto di pignoramento avente il correntista

quale
 
terzo
 
pignorato,
 
anche
 
a
 
detto
 
titolo
 
non
 
divisandosi
 
la

apposizione
 
di
 
alcun
 
asserito
 
vincolo
 
pignoratizio
 
dell'attore;
 
e

meno
 
che mai sussistendo alcun ulteriore imprecisato ulteriore

vincolo pignoratizio sul rapporto di c/c bancario intestato all'Avv.

###
 
concludendo che era inammissibile ogni avversa domanda a

qualsivoglia titolo riferita a pretesi vincoli pignoratizi che non era

dato
 
rinvenire
 
sul
 
rapporto
 
di
 
c/c
 
dell'attore,
 
come
 
tale

interamente e liberamente disponibile dallo
 
###
 
Ancora,
 
###

eccepiva
 
la
 
inammissibilità
 
della
 
domanda
 
di
 
restituzione
 
di

somme, oggetto di asserito originario vincolo pignoratizio, non

essendone il corrispondente ammontare mai stato prelevato dal

rapporto di c/c dell'attore, ma unicamente essendo stato lo stesso

a
ssoggettato al vincolo di indisponibilità di cui all'art. 547 c.p.c. da

parte del terzo pignorato: vincolo insuscettibile di essere revocato,

se
 
non
 
a
 
seguito
 
di
 
corrispondente
 
provvedimento
 
giudiziale;

aggiungeva
 
che
 
non
 
era
 
ipotizzabile
 
alcun
 
asserito
 
ob
bligo
 
di

restituzione
 
di
 
somme
 
di
 
sorta,
 
in
 
relazione
 
a
 
rapporto
 
di
 
c/c

pacificamente in essere, rispetto al quale non si produceva alcun

credito e corrispondente obbligo restitutorio e di pagamento da

parte dell'
###
 
di credito, se non all'atto della chiusura del relativo

rapporto
 
ed
 
in
 
presenza
 
di
 
corrispondente
 
eventuale
 
saldo
 
a

credito del correntista.
In ordine alla richiesta di consegna di documentazione, la banca

deduceva l'azione era estranea al concetto rilevante di cui all'art.

119 TUB, non venendo qui in rilievo documentazione contabile

relativa al rapporto di c/c, quale quella relativa alle dispo
sizioni del

correntista od agli addebiti operati dalla banca in relazione alle

condizioni contrattuali del rapporto, ma intendendo l'Avv.
 
###

ottenere la consegna di copia degli atti di pignoramento in forza

dei
 
quali
 
sarebbero
 
stati
 
apposti
 
vincoli
 
pignoratizi
 
sul
 
proprio

rapporto di c/c con l'
###
 
con inavallabile richiesta di asserita

inesistente ed improspettabile obbligazione di facere dell'
###
 
che,

quale
 
terzo pignorato resta estraneo alle vicende
 
tra creditore

pignorante e debitore esecutato, il quale ultimo, peraltro riceve

corrispondente
 
ed
 
eguale
 
notifica
 
del
 
relativo
 
atto
 
di

pignoramento, quale imprescindibile condizione di validità della

stessa esecuzione intrapresa.

Infine, la banca indicava come generiche ed esplorative le istanze

atte ad individuare asseriti vincoli che nemmeno l'Avv.
 
###
 
era

stato in grado di individuare e specificare, apparendo del tutto

fuorviante ed estraneo alla asserita apposizione di vincolo di sorta,

il riferimento al pignoramento introduttivo della procedura RGE

7010/2018 ad istanza di
 
###
 
e con citazione, tra i terzi pignorati,

anche dello
 
###

§ 1.1
 
—
 
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto

le domande attrici, compensando le spese di lite tra le parti.

§ 1.2
 
—
 
A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le

seguenti
 
considerazioni:
 
«[…
###
 
convenuta
 
ha
 
precisato,
 
nel

costituirsi in giudizio, che l'unico vincolo pignoratizio apposto sul

c/c bancario intestato all'attore e con la stessa intrattenuto, è

quello relativo al pignoramento presso terzi promosso dall'
###

delle
 
###
 
Come noto, il terzo pignorato una volta ricevuta la

notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, è obbligato a

porre il vincolo sulle relative somme, non potendo entrare nel

merito della legittimità o meno dell'azione esecutiva intrapresa e

neanc
he disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice,

ai sensi dell'art. 543 n. 2 cpc.

Nel caso di specie, la
 
###
 
convenuta non poteva svincolare le

somme
 
a
 
seguito
 
della
 
disposta
 
sospensione
 
della
 
procedura
esecutiva in questione dovendo attendere il provvedimento del

Giudice dell'esecuzione che autorizzava tale svincolo.
 
###
 
s.p.a.

una volta ricevuto il predetto provvedimento ha dichiarato di aver

provveduto a svincolare le relative somme.

In ogni caso, come già precisato nell'ordinanza riservata del 5

novembre 2019, la domanda attrice risulta inammissibile in quanto

formulata per ottenere la restituzione della somma di € 4.189,12

e non il riaccredito di tale somma sul proprio conto corrente
 
e

risulta,
 
peraltro,
 
che
 
la
 
banca
 
abbia
 
provveduto
 
a
 
tale

adempimento.

Con
 
riferimento,
 
poi,
 
agli
 
altri
 
due
 
pignoramenti
 
presso
 
terzi

indicati da parte attrice nel corso del presente giudizio non è stata

fornita la prova della sussistenza degli stessi.

Per quanto riguarda, infine, l'istanza ai sensi 210 cpc, per ottenere

l'ordine di consegna delle copie dei pignoramenti richiesti, tale

domanda, oltre che inammissibile, risulta infondata in quanto con

riferimento al pignoramento presso terzi promossa dall
a
 
###
 
lo

stesso
 
risulta
 
definito
 
e,
 
comunque,
 
il
 
relativo
 
atto
 
era
 
a

conoscenza di parte attrice che aveva proposto opposizione allo

stesso e per gli altri due, come detto, l'attore non fornito la prova

della sussistenza degli stessi.

Costituisce, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo

il quale l'ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., richiesto

da
 
parte
 
attrice,
 
non
 
può
 
supplire
 
al
 
mancato
 
assolvimento

dell'onere
 
della
 
prova
 
a
 
carico
 
della
 
parte
 
istante
 
che
 
n
e
 
sia

gravata.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attrice,

deve essere, pertanto, respinta.

Sussistono i presupposti di opportunità ed equità per compensare

integralmente fra le parti costituite le spese processuali ai sensi

dell'art. 92 c.p.c..]»

§ 2
 
—
 
Ha proposto appello
 
###
 
contestando la sentenza di primo

grado sotto vari profili e svolgendo le seguenti conclusioni: “
###

-
 
###
 
A
 
###
 
/ RIACCREDITARE LA SOMMA DI €. 4.189,12, con

gli interessi ex art. 1284 n. 4 uc cc dall'11/12/18 al saldo. Spese

del doppio grado rifuse”.
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello,

eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 348 bis e 345

CPC del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in

data 15 febbraio 2023.

§ 2.1
 
—
 
All'udienza indicata in epigrafe
 
-
 
come sostituita
 
-
 
le parti

hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha

trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già

concessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3
 
—
 
###
 
è articolato in due motivi.

§ 3.1
 
—
 
Col primo motivo l'appellante denuncia “ VIOLAZIONE

DELLE NORME DI DIRITTO CON RIGUARDO AGLI ARTT. 210 cpc;

2697 cc e 1199 cc; art. 119 T.U.B” deducendo che “La domanda è

censurabile:
 
-
 
Sia nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la

domanda di
 
consegna delle copie dei pignoramenti (rectius atti

afferenti il conto corrente);
 
-
 
Sia nella parte in cui ha ritenuto

provato il riaccredito delle somme illegittimamente decurtate a

seguito del pignoramento presso terzi estinto”.

§
 
3.2
 
—
 
Col
 
secondo
 
motivo
 
parte
 
appellante
 
lamenta

“VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CON RIGUARDO AGLI

ARTT. 210 cpc
 
-
 
2697 cc.
 
-
 
1199 cc.
 
-
 
1362 cc.” Deducendo che

sulla base del pignoramento disposto dall'
###
 
delle
 
###
 
-
 
poi

estinto
 
-
 
aveva subito il vincolo di
 
###
 
4.189,12, somma mai

riaccreditata e di cui chiedeva quindi il riaccredito; che vi era stato

un
 
ulteriore
 
pignoramento
 
da
 
parte
 
di
 
asserita
 
creditrice
 
###

(notificato
 
all'appellante,
 
all'
###
 
e
 
alla
 
banca
 
come
 
terzo

pignorato) il cui esito non era dato conoscere e che dall'estratto

conto da lui depositato risultava un pignoramento pari ad
 
###

1.050,94, senza il nominativo del creditore procedente.

Insisteva,
 
quindi,
 
nelle
 
domande
 
di
 
cui
 
alle
 
conclusioni
 
ivi

compreso l'ordine ex art. 210 CPC che reiterava.

§3.3
-
 
Con la memoria conclusionale anticipata , l'appellante ha

chiesto “ l'accoglimento
 
-
 
ex art. 119 TUB
 
-
 
del gravame e, per

l'effetto, per l'ordine di esibizione di
 
###
 
dei pignoramenti indicati

nel libello introduttivo cui sarebbe stato attinto il conto corrente

del concludente. In ogni caso si insta anche per la condanna al
pagamento / riaccredito quanto meno della somma di €.
 
4.189,12

di cui
 
###
 
non ha dimostrato la restituzione se non “a chiacchiere.

Spese rifuse del doppio grado”.

Con le note di trattazione cartolare l'appellante ha chiesto: “Con le

presenti note l'istante insiste per l'ammissione ex art. 210 cpc già

tempestivamente richiesto in primo grado.

Subordinatamente, qualora la Corte di Appello ritenesse provata

la domanda attorea, ordinare all'istituto bancario il deposito dei tre

atti di pignoramento indicati al capitolo 4) dell'atto di citazione,

nonché condannare la
 
###
 
a restituire e/o a riaccreditare sul

conto corrente attoreo la somma di €. 4.189,12 ancora trattenuta

a seguito della pronuncia di illegittimità del pignoramento
 
###
 
e

l'ulteriore
 
importo
 
di
 
€.
 
1.050,94
 
indebitamente
 
ancora
 
nella

disponibilità dell'appellata in forza di un atto di pignoramento mai

ricevuto dal concludente e mai indicato al correntista dalla banca.

In via estremamente gradata si reitera il giuramento d
ecisorio e,

per l'effetto, si insta per l'ammissione del giuramento decisorio de

veritate / de scientia nei confronti del legale rappresentante di

###
 
sui seguenti capitoli”…che sono stati articolati.

§ 4
 
—
 
###
 
è fondato nei limiti di cui al dispositivo.

I
 
motivi
 
di
 
gravame,
 
strettamente
 
connessi
 
tra
 
loro,
 
possono

essere unitamente delibati.

Giova, preliminarmente, evidenziare che l'azione posta in essere

dall'odierno appellante è finalizzata ad ottenere la consegna di n.

3 atti di pignoramento presso terzi che hanno avuto effetti sul

rapporto di conto corrente intercorrente con la banca appel
lata. I

pignoramenti, invero, sono stati sempre individuabili: quello con il

quale è stato apposto il vincolo di
 
###
 
4.189,12
 
-
 
sulla base

dell'azione di
 
###
 
delle
 
###
 
-
 
riconosciuto dalla stessa banca che,

però, ai fini dello svincolo ha richiesto il provvedimento giudiziario

di estinzione; il secondo è quello che emerge con scadenza 1.1.28

per
 
###
 
1.050,94
 
dall'estratto
 
di
 
conto
 
corrente,
 
senza

l'indicazione del creditore procedente; il terzo quello notificato in

data
 
###
 
da
 
###
 
anche
 
alla
 
banca
 
come
 
terzo
 
pignorato
 
in

ragione di crediti vantati da
 
###
 
nei confronti dell'
###
 
e quindi

rinvenibili presso il conto corrente bancario.
In realtà, di fronte a tali allegazioni la banca si è sempre difesa

deducendo la genericità delle stesse oppure la non definitività del

provvedimento del giudice dell'esecuzione o infine affermando la

carenza
 
di
 
interesse
 
dello
 
###
 
ad
 
un
 
“facere
 
“
 
invocato
 
nei

confronti della banca.

Occorre, a questo punto, precisare che l'azione originaria (come

poi qui reiterata) è fondata su fatti costitutivi quali l'aver subito tre

pignoramenti
 
presso
 
il
 
terzo
 
(la
 
banca),
 
il
 
non
 
conoscere
 
in

sostanza l'esito dei medesimi se non il vincolo che per
 
almeno due

dei tre risultava dagli estratti conto bancari, il non aver quindi

potuto
 
disporre
 
di
 
tali
 
somme,
 
l'aver
 
la
 
banca
 
effettuato
 
e/o

trattenuto
 
il
 
vincolo
 
nonostante
 
l'estinzione
 
dell'esecuzione
 
e/o

senza
 
dare
 
riscontro
 
all'esistenza
 
di
 
un
 
pignorame
nto
 
che
 
la

obbligava ex art. 546 CPC a vincolare dette somme, sottraendole

alla disponibilità del titolare del conto.

Questi
 
i
 
fatti
 
costitutivi
 
che
 
l'attore
 
doveva
 
allegare
 
e
 
che
 
ha

allegato.

Era quindi onere della banca
 
-
 
nell'ambito del rapporto contrattuale

con
 
il
 
cliente,
 
da
 
intrattenere
 
nel
 
rispetto
 
di
 
buona
 
fede
 
e

correttezza
 
-
 
allegare e dimostrare che , apposto il vincolo al conto

corrente
 
per
 
almeno
 
due
 
(delle
 
tre)
 
somme,
 
vi
 
fossero
 
i

presupposti per sottrarre le stesse alla disponibilità del cliente per

fatto ad essa non imputabile.

Mentre per l'importo di
 
###
 
4.189,12 è certo che l'obbligo di

custodia vi fosse, non si hanno elementi per giungere allo stesso

convincimento per l'importo di
 
###
 
1.050,94, poiché pur indicata

la data di scadenza, nell'estratto conto (1.1.28) non compare né il

nominativo del creditore procedente, né la data del pignoramento.

Era onere, allora, della banca
 
-
 
a fronte di tale indicazione del

cliente che lamenta l'ill
egittimità della voce economica subita
 
-

allegare e dimostrare la sussistenza della “causa” di tale vincolo.

Per quanto attiene, invece, al primo importo, è certa la sussistenza

di un originario pignoramento che, però, è stato poi estinto sicchè

a fronte d
i ciò la banca
 
-
 
che certamente ne ha avuto notizia
 
-

avrebbe dovuto svincolare la somma e riaccreditarla.

A questo proposito, l'affermazione contenuta nella comparsa di

costituzione di primo grado circa lo svincolo
 
-
 
come lamentato
dall'appellante
 
-
 
risulta non riscontrabile in alcun modo ed è quindi

rimasta una mera allegazione, che neppure in questa sede
 
-
 
ove è

stata reiterata la medesima difesa
 
-
 
ha trovato riscontro.
 
###

elemento che poteva far ritenere sussistente ancora un vincolo è

il sequestro del conto corrente, già sopra indicato: ma la banca
 
-

a parte quella nota risalente nel tempo
 
-
 
non ha mai più indicato

tale circostanza né in primo grado né in questo grado di
 
giudizio,

sicchè tale elemento non può dirsi certo giustificante l'operato della

banca stessa.

Infine, vi è un pignoramento proposto da
 
###
 
-
 
depositato in copia

dallo
 
###
 
-
 
che è indirizzato e notificato anche ad
 
###
 
che, sul

punto, non ha mai fornito alcun riscontro, con la conseguenza che

il cliente/correntista non è stato posto nelle condizioni di conoscere

l'esito sul proprio conto sia del vincolo, sia dello svincolo.

Orbene, l'attore ha dimostrato
 
-
 
depositando l'istanza in tal senso

sin dal primo grado di giudizio
 
-
 
di aver richiesto ex art. 119 TUB

la documentazione consistente nei tre pignoramenti che hanno

determinato effetti sul proprio conto corrente; la banca ha
 
sempre

negato tale consegna, ritenendo che l'attore non avesse l'interesse

ad averla in quanto relativa a rapporto estraneo a quello bancario

e
 
comunque
 
imponente
 
un
 
“facere”
 
a
 
carico
 
della
 
banca,

inammissibile.

Il giudice di primo grado, oltre ad aver affermato in modo non

condivisibile l'avvenuto riaccredito della suddetta somma di
 
###

4.189,12,
 
ha
 
ritenuto
 
non
 
ammissibile
 
neppure
 
l'ordine
 
di

esibizione ex art. 210 CPC (pure richiesto dall'attore) per assenza

di elementi relativi alla sussistenza dei pignoramenti.

Invero,
 
questi
 
ultimi
 
non
 
sono
 
stati
 
neppure
 
specificamente

contestati dalla banca: due, anzi, sono stati attuati dalla stessa

con vincolo sul conto e del terzo
 
-
 
di cui l'attore ha fornito tutti gli

elementi, vale a dire creditore procedente, somma da pig
norare,

terzi pignorati
 
-
 
non ha dato alcun riscontro.

Dunque,
 
la
 
banca
 
avrebbe
 
dovuto
 
provare
 
non
 
solo
 
la

indisponibilità
 
di
 
quelle
 
somme
 
a
 
causa
 
dei
 
tre
 
pignoramenti

(specificamente
 
indicati
 
dall'attore), ma anche l'avvenuto adempimento che poteva essere duplice: vale a dire che una volta

comunicata l'estinzione
 
del
 
procedimento
 
esecutivo,
 
doveva
rendere di nuovo disponibile le somme e quindi riaccreditarle nel
conto; oppure provvedere al pagamento della somma pignorata in
favore del creditore procedente.
Dei tre pignoramenti, si ripete, solo per uno risulta effettivamente
l'estinzione del procedimento esecutivo, mentre non risulta lo
svincolo; significa che per gli altri due la banca dovrebbe aver
provveduto al pagamento delle somme vincolate e di cui era
custode e responsabile ex art. 546 CPC.
Ma neppure di questo adempimento vi è traccia nel procedimento
in oggetto.
Tali considerazioni hanno rilievo ai fini non solo della domanda di
“riaccredito” per la somma di ### 4.189,12 - l'unica per la quale
era stata chiesta la restituzione e di cui si dirà, mentre non era mai
stata chiesta restituzione né tanto meno invocato il riaccredito per
la somma di ### 1.050,94 richiesta solo con le note finali in
questo giudizio, in violazione dell'art. 345 CPC - ma anche per
quella di consegna di detta documentazione.
Va, infatti, ricordato che di recente la Corte di legittimità con la
sentenza n. 8173/2025, ha ribadito alcuni principi, esplicitando
chiaramente la natura del diritto in capo al cliente con riguardo alla
documentazione che attiene al rapporto contrattuale bancario.
A tale proposito , giova riportare alcuni passaggi del tutto
condivisibili ed applicabili, a parere del Collegio, anche al caso in
esame. “…Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da
tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto
bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle
operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma
dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto
sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica
finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale
può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt.
1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del
19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001;
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. ### del 29/11/2022) e che si applica anche a
situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso,
non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15669 del 13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso
di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare
autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di
una specifica domanda volta a conseguire la condanna
all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla
base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui,
essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un
ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto
profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui
all'art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è
stata recentemente chiarita da Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24641
del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23861 del
01/08/2022)”.
Ha, quindi, ritenuto la Corte di legittimità esperibile finanche il
ricorso monitorio, perché l'oggetto della domanda monitoria
fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto
di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.
29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini
non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione
ineseguita dall'### di credito e della quale si chiede la tutela in
sede giurisdizionale.
Afferma la Corte di Cassazione a proposito dello strumento con il
quale la banca può adempiere: “ un'interpretazione adeguata alla
realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art. 119 TUB come
espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul
quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora,
ancora più evidente che lo scenario della “formazione della
copia”…. non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione
ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa
dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo,
permanendo l'evidente centralità della consegna del “dato”, cioè
della copia della documentazione.
Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna
di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto
diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede
giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento
processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad
oggetto la consegna di copia della documentazione,
indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per
la realizzazione di tale copia”.
Nel caso in esame, lo ### ha proposto già a suo tempo istanza in
tal senso, anche al fine di valutare la legittimità delle esecuzioni e,
quindi, le difese da svolgere. ### luce di tali principi, pare
evidente che la indisponibilità disposta (o non disposta) dalla
banca per alcune somme perché così obbligata ex art. 546 CPC
consiste in una condotta (commissiva o omissiva) che replica
esattamente le stesse caratteristiche di un'operazione contabile
nel rapporto di conto corrente, della quale il cliente chiede
documentazione, nel caso di specie integrata da atti di
pignoramento che provengono da terzi ma che incidono per legge
sulla condotta della banca nei confronti sia del terzo sia del
debitore esecutato/correntista.
Pertanto, deve essere accolta la domanda formulata in via
principale dall'attore, oggi appellante, per la consegna dei tre
pignoramenti già indicati.
Irrilevante, a questo punto, l'ordine ex art. 210 CPC, trattandosi di
richiesta che può essere accolta quale domanda giudiziale per la
quale - visti i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità -
l'attore ha interesse ex art. 100 CPC a prescindere dalla
strumentalità.
Irrilevante, anche, il giuramento decisorio chiesto da ultimo
dall'appellante con le note finali, non essendo necessaria tale
attività istruttoria.
Va, poi, anche accolta la domanda di svincolo e riaccredito - a
partire dal 5 novembre 2019 - della somma di ### 4.189,12
essendosi determinati i presupposti di legge per la rimessione in
disponibilità di tale somma in favore del correntista. Peraltro, non
vi è alcuna “novità” nella richiesta di riaccredito in luogo della
restituzione, atteso che se è pur vero che la somma non è stata
mai pagata al creditore procedente (e quindi sottratta
definitivamente dal conto dello ### e che quindi ripristinarne la
disponibilità non significa doverla pagare al titolare del conto, è
anche vero che quest'ultimo deve tornare ad averne la disponibilità
nel conto stesso, sicchè va riaccreditata e cioè conteggiata nel
rapporto dare/avere tra le parti. Trattasi allora di una richiesta che
soddisfa il diritto del cliente titolare del conto, sebbene ridotta
rispetto alla richiesta originaria: nel più sta il meno, con la
conseguenza che nessuna novità è rinvenibile ex art. 345 CPC.
Non può essere accolta la stessa richiesta per la somma di ###
1.050,94 perché formulata solo nelle note finali in questa sede, in
violazione dell'art. 345 CPC, proprio perché mai oggetto di
domanda.
Va poi precisato che era stata fatta riserva per la domanda
risarcitoria sicchè non può essere valutata neppure sotto questo
profilo.
Per il terzo pignoramento, quello individuabile attraverso il
creditore procedente ### non vi è alcuna domanda se non quella
di avere a disposizione il dato come registrato dalla banca e,
quindi, il pignoramento medesimo come dal terzo pignorato
ricevuto. ### va quindi accolto, con la condanna della banca
appellata a consegnare copia dei tre atti di pignoramento indicati
al capitolo 4) dell'originario atto di citazione, nonché a svincolare
e riaccreditare in favore del correntista la somma di ### 4.180,12
a decorrere dal 5 novembre 2019.
Le ulteriori richieste vanno respinte per le ragioni già espresse,
anche con riguardo alle istanze di natura istruttoria.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la
soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto
dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA
nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147
del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al
tribunale ### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio
della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del
giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione,
valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: €
1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
### della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase di studio della
controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del
giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione,
valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: €
1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
contro la sentenza n. 2301/22 del tribunale di ### ogni diversa
istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: 1. In
parziale accoglimento dell'appello e in parziale accoglimento
dell'originaria domanda, condanna della banca appellata a
consegnare a parte appellante copia dei tre atti di pignoramento
indicati al capitolo 4) dell'originario atto di citazione, nonché a
svincolare e riaccreditare in favore del correntista la somma di
### 4.180,12 a decorrere dal 5 novembre 2019; 2. Respinge le
ulteriori richieste di parte attrice; 3. ### parte appellata alla
rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio
grado che si liquidano in ### 5.077,00 quanto al primo grado ed
in ### 5.809,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché
rimborso per spese generali
Avv. Antonino Sugamele

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