Cessione. Cessione in blocco. Prova
(Cc., articolo 1264; Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, articolo 58)
La notificazione della cessione al debitore ex articolo 1264 Cc, anche mediante pubblicazione in G.U. ex articolo 58 TUB, non prova l’effettiva esistenza del contratto di cessione se contestata. Il cessionario deve dimostrarne la stipulazione e l’inclusione del credito nella cessione in blocco; l’avviso pubblicato in G.U. può costituire prova sufficiente solo se descrive con precisione i crediti ceduti, consentendo di ricondurre con certezza quello controverso.
Tribunale di Avezzano, 19 gennaio 2026, n. 65
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
resa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., a seguito dell'udienza del 16.1.2026, sostituita con il deposito di note
scritte ex art. 127-ter c.p.c.
TRA
### (c.f. ###), nata a ### il ###, elettivamente domiciliat ###via ### n. 14, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.
###) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; opponente / terza datrice di ipoteca
E
### S.R.L., società unipersonale, sede ### 18, ### c.f. e p.iva ###, per essa la mandataria ### s.p.a. (già ###
s.p.a.), banca con socio unico costituita come s.p.a., sede in ### dell'### 7, ### c.f. e registrazione ### e p.iva
###, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio sito in ### e ### n. 29/31, giusta procura in atti; opposta / creditrice ### (C.F. ###) residente in
### Via degli ### 62, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), giusta procura in atti; litisconsorte
necessaria chiamata / debitrice principale
### delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE
1. La presente decisione, adottata ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c., è resa senza la concisa
esposizione dello svolgimento del processo ex art. 132, comma 2, c.p.c., per come modificato dall'art. 45,
comma 17, ### n. 69/2009, e in maniera sintetica ex art. 16- bis, comma 9-octies, D.L. n. 179/2012, conv. ###
n. 221/2012.
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa. 2. Con atto di citazione
per l'introduzione del giudizio di merito in relazione all'opposizione all'esecuzione n. 22/2021 r.g. es. imm.
(iniziata a seguito di precetto notificato il ###, con il quale la ### mandataria di ### S.P.A., già ### S.P.A., ha
intimato a ### debitrice principale, e ### terza datrice di ipoteca, il pagamento della complessiva somma di
euro 117.563,88, oltre interessi successivi, spese successive eventuali ed occorrende, quale credito
ceduto/cartolarizzato ex L. 130/99, quale saldo a debito del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle
debitrici, in data 20 giugno 2006, con la ### di ### S.P.A., per l'importo di euro 130.000,00, a garanzia del
quale veniva iscritta ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà della ### sito in ### via degli ### n. 62, già
via dei ### in catasto al fg. (...), p.lla (...)
, sub 3, vani 6, per l'importo di euro 260.000,00), parte opponente ha eccepito, in via principale, la carenza di
legittimazione attiva dell'opposta ad agire in via esecutiva, e ha dedotto, in subordine, l'inidoneità del mutuo
presupposto a fondare il processo esecutivo azionato, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 474, c. 2, n. 3,
c.p.c., chiedendo la declaratoria di insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e
l'estinzione della procedura. 3. Si è costituita la parte convenuta, resistendo alla domanda attorea e
chiedendone il rigetto. 4. Integrato il contraddittorio mediante l'intervento della litisconsorte necessaria ###
debitrice principale, accertata la regolare costituzione delle parti ed istruito il giudizio, all'esito veniva fissata
l'udienza indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita come detto dal deposito di note scritte,
ex art. 127-ter c.p.c., per la discussione e la decisione della causa, all'esito della quale veniva depositata la
presente sentenza.
*****
5. La domanda principale della parte opponente è fondata. 6. Ed invero, precisato che, allorquando il debitore
ceduto eccepisce la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e la mancata prova della sua titolarità, è
onere della cessionaria fornire le prove dell'avvenuta cessione e soprattutto che il credito oggetto del
contendere sia stato inserito tra i crediti ceduti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24798/2020), con la documentazione
allegata, l'opposta non ha assolto a detto onere probatorio.
Innanzitutto, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione, se non un documento in inglese, in ordine al
quale occorre richiamare il disposto di cui all'art. 122 c.p.c., per il quale “in tutto il processo è prescritto l'uso
della lingua italiana”, per cui l'atto introdotto in lingua straniera avrebbe dovuto al contempo contenere la
traduzione giurata, a pena di inutilizzabilità. 7. In secondo luogo, l'estratto pubblicato sulla ### pure allegato
dall'opposta, ha valore di prova della notifica, ma non sostituisce, in presenza di apposita eccezione, la prova
del dato negoziale.
Per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una specifica contestazione da
parte del debitore ceduto, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita mediante la pubblicazione in
### dell'estratto della cessione, in quanto l'efficacia della pubblicazione, benché indiziaria di un'avvenuta
cessione, nell'ipotesi di specifica contestazione, è soltanto quella di rendere opponibile a terzi la cessione del
credito (cfr. Cass. n. 4116/2016), ma non può in sé sostituire il dato negoziale. I giudici di legittimità hanno
chiarito infatti che: “I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella ### della
notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente
condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è
precisato che «una cosa è l'avviso della cessionenecessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova
de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera
sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del
contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; nonché prec. conf.
Cass. Sez. I, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Ciò anche perché, seppure siano indicati nell'estratto le tipologie di debiti ceduti, al contempo non è data la
prova che il credito in contestazione sia stato effettivamente inserito e in che misura, tra i crediti acquistati pro
soluto dalla cessionaria.
Tale principio appare consolidato anche alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
III, Ordinanza n. 17944/2023) con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto in un caso del tutto
analogo al presente: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da
parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione
della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento
della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del
debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche
se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a
tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la
pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### prevista dal
secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della
cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne
adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri
elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia
contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di
cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella
### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre,
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà
essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Ciò posto, se astrattamente nulla esclude che la comunicazione pubblicata in ### possa contenere notizie più
analitiche tali da non lasciare incertezze sui crediti inclusi nella cessione, nel caso concreto, occorre rilevare
come, viceversa, dall'avviso pubblicato nella G.U. del 8.11.2018, foglio inserzioni n. 130, non si evincano
elementi idonei ad individuare lo specifico credito in contesa tra quelli oggetto della cessione in blocco: “La
società ### S.r.l., società unipersonale con sede ###Via V. Alfieri, 1 - ### Conegliano ###, ### C.F. e iscrizione
al Registro delle ### di ### n. ###, capitale sociale ### 10.000 i.v. (il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito
di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della ### 130, relativa a crediti ceduti da ### S.p.A., con
sede ### 3 - ### A - 20154 Milano, ### C.F. ed iscrizione al Registro delle ### di ### n. ###, capitale sociale
### 20.940.398.466,81 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei ### tenuto presso la ### d'### ai sensi dell'###
64 del ### (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
### 130, concluso in data 11 Ottobre 2019 e con efficacia economica dal 1 Ottobre 2019 ed efficacia giuridica
11 Ottobre 2019, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di
finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il
2017 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della ### della ### d'### n. 272/2008 (###
dei ### e segnalati in “### dei Rischi” ai sensi della ### della ### d'### n. 139/1991 (i “Crediti”), come
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo
del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai ### nei confronti del relativo debitore
ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della ### 130, sul seguente sito internet
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da
parte del Cedente e del ### sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-
cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Non v'è chi non veda come tale indicazione - riferita a tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di
finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso dal 1973 al 2017
ed i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della ### della ### d'### n. 272/2008 - si appalesi
di per sé del tutto generica ed inidonea ad individuare i singoli rapporti di credito oggetto della cessione. 8. In
ultimo, l'opposta tenta di assolvere al predetto onere probatorio allegando altresì la dichiarazione di cessione
del credito, datata 13.4.2023, a firma di ### di ### S.p.A.
Orbene, anche tale documento appare del tutto idoneo ad integrare la predetta generica indicazione dell'avviso
e ad attestare validamente la cessione dello specifico credito in contesa.
A ben vedere, trattasi chiaramente di attestazione unilaterale, resa da soggetto di cui non sono noti i poteri
rappresentativi e non avente valenza sostitutiva del contratto di cessione.
Del resto, anche il codice identificativo indicato nell'elenco dei crediti ceduti (77102852) non consente di
ritenere dimostrata l'inclusione del credito azionato nel contratto di cessione, in quanto codice non
immediatamente riconducibile al titolo esecutivo azionato, né individuabile nella dichiarazione resa da ###
S.p.a., che identifica il contratto in esame attraverso la non univoca espressione “contratto di mutuo ipotecario
con atto pubblico a firma del Dott. ### - ### in L'### - in data ###, repertorio n. 69637, raccolta n. 12950”,
senza ivi richiamare il codice indicato dalla ### nell'anzidetto elenco. 9. ### è pertanto fondata e deve essere
accolta, con conseguente declaratoria che non sussiste il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente nei
confronti delle opponenti.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione,
così provvede: - Accoglie l'opposizione; - Dichiara, per l'effetto, che non sussiste il diritto della parte opposta
ad agire esecutivamente nei confronti di ### e ### - ### parte opposta al rimborso delle spese legali nei
confronti di ### e ### liquidate complessivamente in euro 7.052,00, oltre accessori di legge.
24-02-2026 14:54
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