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Sentenza

 CONTRATTO DI AGENZIA Cessazione del rapporto – Indennità (Codice civi...
CONTRATTO DI AGENZIA Cessazione del rapporto – Indennità (Codice civile, articoli 1751 e 2119)
Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2112/2026 del 13-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ### presidente rel. dott.ssa ### consigliere dott. ###
consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3963/2022 del
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra ###
(C.F.### ) rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura in
calce all'atto di citazione in appello appellante e ### in
liquidazione (C.F.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### per
procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma
n.9455/2022 pubblicata in data ###.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - ### srl in liquidazione, già agente di ### in forza di
contratto in data ###, integrato in data ###, convenne in giudizio
### s.p.a. davanti al Tribunale di Roma deducendo l'illegittima
intimazione di risoluzione del contratto da parte della preponente
e chiedendo la condanna della stessa al pagamento di tutte le
indennità che spettavano all'agente all'atto della cessazione del
rapporto per fatto della preponente e di un saldo provvigioni. Si
costituì ### eccependo il difetto di legittimazione passiva;
intervenne quindi ### s.p.a., contestando le deduzioni del ###
deducendo gli specifici inadempimenti di cui esso si era reso
responsabile e che legittimavano a suo dire la risoluzione in
applicazione della clausola risolutiva espressa e, comunque, la
risoluzione giudiziale del contratto; chiedendo, in via
riconvenzionale, la condanna dell'ex agente al pagamento delle
penali contrattuali che le spettavano per effetto degli
inadempimenti contestati. In particolare, ### deduceva lo
scambio di kit contrattuali da parte dell'Agente, consistito nel:
caricamento nei sistemi informativi di ### da parte del ### nel
periodo da febbraio a giugno 2017 di n. 377 proposte contrattuali
utilizzando moduli contrattuali affidati ad altra agenzia e
caricamento nei sistemi informativi di ### da parte di altra
agenzia nel periodo settembre e ottobre 2017 di 72 proposte
contrattuali utilizzando moduli affidati all'Agente; abbassamento
sotto la soglia penale del KPI di qualità commerciale per il periodo
novembre 2017-aprile 2018.
All'esito dell'istruttoria, svoltasi su base puramente documentale,
il Tribunale accolse parzialmente la domanda del ### -
condannando ### al pagamento di € 126.968,21 quale indennità
di mancato preavviso, € 64.878,11 quale indennità suppletiva di
clientela ed € 5.947,76 a saldo della fattura n. 24 del 25/7/2018
di parte attrice, oltre interessi - e respinse la domanda
riconvenzionale di ### Condannò il ### a rifondere le spese
processuali a ### e compensò in misura del 70% le spese tra
### e ### ponendole per il restante 30% a carico di
quest'ultima.
§ 2. - La sentenza è motivata con le considerazioni che seguono:
“Nel merito, deve rilevarsi che ### abbia risolto il contratto ex
art. 1456 c.c., sulla base delle previsioni dell'art. 18 del contratto,
per le seguenti violazioni: - caricamento di 377 contratti
utilizzando moduli contrattuali i cui codici identificativi non erano
stati assegnati alla parte attrice e pertanto riferibili ad attività di
vendita svolta da altro soggetto che operava per ### e cessato
contrattualmente per comportamenti non conformi, nel periodo
febbraio-giugno 2017; - caricamento di 72 moduli contrattuali
assegnati alla società attrice nei sistemi di ### da parte di un'altra
agenzia, nel periodo settembre-ottobre 2017; - abbassamento
sotto la soglia penale del KPI di qualità commerciale per il periodo
novembre 2017-aprile 2018. ### l'intervenuta ### questi
comportamenti avrebbero: - alterato il monitoraggio della
performance, al fine evidente di far risultare compliant il singolo
agente con i parametri richiesti da ### - alterato i dati contabili e
commerciali funzionali al riconoscimento dei trattamenti
provvigionali ed al conseguimento dei piani di incentivazione
predisposti da ### - violato le regole in tema di privacy, avendo
trattato dati personali, anche sensibili, di migliaia di potenziali
clienti, senza essere stati da essi a ciò autorizzata e, al contempo,
avendo fatto trattare da altre agenzie senza la necessaria
autorizzazione i dati personali, anche sensibili, dei clienti acquisiti
da ### Oltre a giustificare pienamente la risoluzione del contratto,
tali violazioni contrattuali, secondo ### costituirebbero il
presupposto per applicare le penali a carico dell'agente, per la
somma complessiva di € 50.600,00, come richiesto in via
riconvenzionale.
In realtà, pur dando per presupposta la circostanza dello scambio
di kit contrattuali tra le varie agenzie delegate da ### l'esame dei
documenti allegati alla memoria 183 n. 2 di quest'ultima,
evidenzia, innanzitutto, come i moduli utilizzati fossero
chiaramente riferibili ad ### e conformi a quelli standard, nonchè
che la proponente individuasse facilmente, attraverso l'uso della
piattaforma informatica, quale agenzia materialmente aveva
caricato i singoli moduli contrattuali nel sistema e, dunque,
procacciato il cliente.
Ne deriva come non siano fondate le doglianze di ### circa la
violazione degli obblighi contrattuali e, soprattutto, la creazione di
un sistema di alterazione dei dati degli agenti, a fini di performance
e di provvigioni; infatti, le previsioni contrattuali si limitavano a
richiedere l'utilizzo di moduli conformi a quelli forniti dalla
preponente (art. 7 e 17.3.), per l'evidente finalità di far identificare
con esattezza al contraente la società con cui stipulava il contratto,
nonché le condizioni dello stesso; inoltre, l'utilizzo del modulo “in
bianco” da parte della agenzia, non originariamente destinataria di
quel particolare kit contrattuale, non impediva di individuare la
agenzia che materialmente aveva procacciato il cliente, risultano
l'inserimento del contratto nel sistema.
Né si comprende quale violazione della privacy sia stata svolta,
considerando che i singoli agenti raccoglievano i dati dei contraenti
nello stesso modo che avrebbero utilizzato con i moduli a loro
assegnati.
Quanto alla risoluzione del contratto per il KPI sottosoglia, deve
rilevarsi che la previsione dell'art. 11.3 contenuta nella
integrazione contrattuale del 2016, che ha introdotto il modello di
controllo qualità commerciale tramite ### basato su ### (###
non prevede la risoluzione del contratto in caso di valore sotto
soglia, ma solo un decremento sul fatturato; invece, l'art. 18 lett.
m) del contratto del 2012 prevede la risoluzione in caso di indice
negativo di vendor rating, secondo le previsioni dell'art. 15 bis, il
quale testualmente prevede che: “ ### convengono che risultati
negativi dell'indice complessivo di ### (###, in particolare, con
valore totale inferiore a 60 od anche di uno solo degli indici parziali
(cd. Categor con valore inferiore a 50, devono considerarsi un
grave inadempimento contrattuale che legittima la Preponente a
risolvere di diritto il contratto.”; tuttavia, ### non ha dimostrato
la ricorrenza di tale circostanza.
Ne deriva che non vi siano gli estremi per la applicazione della
clausola risolutiva espressa e la comunicazione del 22.6.18 debba
qualificarsi come recesso senza giusta causa.
A questo punto, quanto alle indennità spettanti all'agente, va
riconosciuta, in primo luogo, quella di mancato preavviso di cui
all'art. 1750 c.c.; essendo il rapporto tra le parti cessato nel corso
dell'anno 2018 la base di calcolo per la quantificazione della
indennità è rappresentata dalle provvigioni di competenza
dell'anno 2017, che ammontano ad € 253.936,42 come si evince
dalle fatture emesse ad ### (cfr. doc. 9 attrice), la quale non ha
specificamente contestato la circostanza.
Pertanto, l'indennità alla quale ### ha diritto ammonta ad €
126.968,21 (6/12 dell'importo totale delle provvigioni percepite
dall'agente nell'anno 2017).
Quanto alla indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c., essa
prevede l'obbligo per il preponente di versare all'agente al termine
del rapporto un'indennità, nel solo caso in cui ricorrano le
condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del
rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con tali clienti.
Sul punto, l'agente si è limitato a generiche affermazioni di
principio e non ha fornito la prova del diritto alla indennità; infatti,
non ha dimostrato in che modo la propria attività avrebbe
procurato un sensibile aumento del fatturato, essendosi limitato a
produrre il fatturato ottenuto durante la vigenza del rapporto; tale
produzione documentale, tuttavia, è insufficiente in quanto nulla
prova in merito all'incremento di fatturato che l'agente, con la
propria attività, avrebbe determinato in favore della società
preponente. A tal fine, infatti, parte attrice avrebbe dovuto
quantificare il giro di affari promosso negli anni di vigenza del
rapporto, fornendo dunque un dato di raffronto tra il fatturato
realizzato all'inizio del rapporto con i clienti che erano già propri
del preponente, con il fatturato realizzato alla fine del rapporto con
gli stessi clienti.
Peraltro, è da ritenersi che la mera circostanza di aver raccolto
contratti non soddisfi il requisito richiesto dalla norma, trattandosi
piuttosto di un dato fisiologico in un rapporto di agenzia, che non
attesta in sé un sensibile incremento del volume di affari; in altri
termini, era onere della parte attrice allegare, prima ancora che
provare, che i clienti già acquisiti dalla società preponente fossero
stati, per suo merito, sviluppati sensibilmente, in misura superiore,
cioè, rispetto a un ordinario e fisiologico svolgimento del rapporto
di agenzia; infine, anche con riferimento al presupposto della
persistenza di sostanziali vantaggi in capo alla preponente, occorre
evidenziare un ulteriore difetto di allegazione da parte dell'agente,
il quale nulla ha dedotto e provato.
Infine, quanto alla richiesta indennità suppletiva di clientela, va
ricordato che essa è prevista dalla contrattazione collettiva,
risponde al principio di equità e non necessita per la sua
erogazione della sussistenza della prima condizione indicata
nell'art. 1751, I co. c.c.; essa corrisponde al 3% sulle provvigioni
maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia, al
3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno
compiuto ed al 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Pur avendo natura risarcitoria, l'indennità suppletiva di clientela,
al pari dell'indennità di risoluzione rapporto e a differenza
dell'indennità meritocratica, è sganciata da qualsiasi valutazione
relativa all'attività dell'agente connessa allo sviluppo e al
mantenimento della clientela nel tempo, rispetto alla data di
conferimento del mandato.
Né si può invocare la applicazione dell'art. 12 del contratto di
agenzia, che prevedeva la rinuncia dell'agente ad altri compensi
oltre quelli di cui all'art. 1751 c.c. in quanto, come costantemente
affermato dalla Suprema Corte: “In tema di indennità in caso di
cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione
data dalla Corte di Giustizia delle ### europee (con sentenza 23
marzo 2006, in causa C-465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19
della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986,
relativa al coordinamento del diritto degli ### membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751,
comma sesto, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 10
settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva
comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre
applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle
vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la
prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che
l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale
deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di
regole pattizie, individuali o collettive.” (Cass. 16347/07; cfr.
anche 21088/07; 15203/10).
Pertanto, tale indennità deve ritenersi dovuta, non potendosi
applicare la limitazione contenuta nel contratto; parte attrice ha
prodotto le fatture da cui si ricavano le provvigioni maturate e tali
elementi, come già detto, non sono stati specificamente contestati
dalla controparte e possono ritenersi, dunque, provati ex art. 115
cpc; applicando le percentuali suddette alla somma complessiva
delle provvigioni, la indennità suppletiva, corrisponderà all'importo
di € 64.878,11.
Infine, l'importo di € 5.947,76 a saldo della fattura n. 24 del
25/7/2018 non è contestato e risulta, quindi, dovuto, mentre sono
contestate le ulteriori provvigioni per il periodo maggio-giugno
2018, di cui parte attrice non ha fornito prova, limitandosi al
deposito di un file contenente un estratto di dati privo di ufficialità.
Sulle somme dovute per le indennità spetteranno gli interessi legali
ex artt. 1282, 1284 c.c. dalla data della cessazione del rapporto al
saldo, mentre sulle provvigioni spetteranno gli interessi legali dalla
data del dovuto al saldo.
La domanda sarà, pertanto, accolta nei limiti sopra esposti e la
discrasia tra quanto richiesto e quanto ottenuto giustifica la
compensazione delle spese legali al 70% tra la parte attrice e la
parte intervenuta, le quali saranno liquidate secondo i parametri
medi del DM 55/14 per fasi di studio, introduttiva e decisionale,
nonché minimi per fase istruttoria, limitata allo scambio di
memorie.
La parte attrice dovrà, invece, rifondere le spese della parte
convenuta, non legittimata, liquidate secondo i parametri medi del
DM 55/14 per le sole fasi di studio e introduttiva, stante la
successiva identità di difensore e di atti tra parte convenuta ed
intervenuta.”
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da ### che ha
preliminarmente chiesto la sospensione della sua provvisoria
esecutività ex art.283 c.p.c.. Resiste all'appello il ### Accolta
l'istanza dell'appellante, la causa è stata rinvia per la precisazione
delle conclusioni e poi ulteriormente rinviata d'ufficio. Infine,
disposto il mutamento del rito, la causa è stata discussa oralmente
all'udienza del 26.2.2026 e trattenuta in decisione ai sensi del
terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3
d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla
data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle
conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni
istanza, domanda, eccezione e difesa svolta da parte appellata 1)
in via definitiva e nel merito: in totale riforma della sentenza
impugnata del Tribunale di Roma n. 9455/2022, respingere
integralmente, per le motivazioni esposte, le domande proposte in
primo grado dal ### s.r.l. in liquidazione con atto di citazione
notificato il 26 marzo 2020; 2) in accoglimento della domanda
riconvenzionale: accertare e dichiarare che ### in liquidazione è
tenuta al pagamento delle penali comminate da ### S.p.a. in
conformità alle previsioni contrattuali e, per l'effetto, condannarla
al pagamento in favore di ### S.p.a. della somma complessiva di
€ 45.930,76, o alla diversa somma ritenuta di giustizia; 3) in via
subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse confermata anche
solo parzialmente l'accoglimento della domanda attorea,
compensare le somme eventualmente riconosciute in favore di
### in liquidazione con quelle da quest'ultima dovute per penali
in favore di ### S.p.A., fino alla concorrenza dell'importo di €
45.930,76; 4) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio.” Per l'appellata: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita,
contrariis reiectis in via principale: respingere integralmente e in
ogni sua parte l'appello proposto da ### S.p.A., C.F. e P.IVA
###, nei confronti della Sentenza n. 9455/2022 emessa, in data
###, dal Tribunale di Roma - Dott.ssa ### pronunciata nella
causa civile di primo grado n. R.G. 20899/2020 - Tribunale di
Roma; conseguentemente, confermare in ogni sua parte la
Sentenza n. 9455/2022 emessa, in data ###, dal Tribunale di
Roma - Dott.ssa ### pronunciata nella causa civile di primo grado
n. R.G. 20899/2020 - Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di
giudizio.”
§ 4. - ### si articola in tre motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo ### lamenta che il Tribunale abbia
erroneamente interpretato i fatti ed il contenuto del contratto di
agenzia e della comunicazione di risoluzione contrattuale del
22.6.2018 ritenendo che non configurasse violazione dell'art. 7
(ma anche degli artt. 6.3 e 23.2) del contratto rubricato lo scambio
di kit contrattuali da parte dell'Agente e quindi che non fosse
idoneo per ritenere risolto il contratto di agenzia in danno
dell'Agente ai sensi dell'art. 1456 c.c., in applicazione della
clausola risolutiva espressa di cui all'art.18 del contratto, lettere c)
e g); ovvero che tale comportamento non costituisse una grave
violazione degli obblighi contrattuali idonea a far venir meno il
vincolo fiduciario e ritenere risolto il contratto ex art.1453 Osserva
che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che lo scambio di kit
fosse avesse avuto a oggetto moduli in bianco, mentre sarebbe
stato pacifico in causa che lo scambio riguardasse proposte già
compilate. Tale scambio sarebbe stato espressione di una pratica
scorretta con cui gli agenti si scambiavano tra loro le proposte,
spesso dietro compenso, affinché l'agente che ne aveva bisogno
potesse raggiungere l'obiettivo di produttività necessario al
conseguimento del premio o incentivo previsto dal contratto,
acquistando le proposte necessarie da un altro agente che aveva
già raggiunto l'obiettivo di periodo o che certamente non l'avrebbe
raggiunto, in frode alla preponente, in spregio al codice etico e alla
normativa anticorruzione.
§ 4.2. - Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale
non abbia ritenuto che i suddetti comportamenti dell'agente
integrassero grave violazione degli obblighi contrattuali - ivi
compresi quelli in materia di protezione dei dati personali, poiché
dati personali anche sensibili sarebbero stati trattati in assenza di
autorizzazione alcuna da parte dei diretti interessati ai soggetti che
li hanno effettivamente trattati - idonea a far venir meno il vincolo
fiduciario e ritenere risolto il contratto ex art.1453 Lamenta inoltre
una errata interpretazione del contratto e della variante del
1.5.2016, laddove il primo giudice ha affermato che il KPI di ###
dell'Agente accertato come inferiore alla “soglia penale prevista dal
contratto” per il periodo da novembre 2017 ad aprile 2018 non
costituisse violazione degli obblighi di cui agli artt. 11.3 e 15 bis
della variante del 1.5.2016 e non consentisse dunque di ritenere
risolto di diritto il ### e successive varianti ai sensi dell'art. 18
lettera m) e 1456
§ 4.3. - Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella
parte in cui ha respinto senza motivazione, in violazione
dell'art.112 c.p.c., la domanda riconvenzionale di condanna
dell'agente al pagamento delle penali dovute per le condotte
scorrette tenute.
§ 5. Il primo motivo e la prima censura del secondo motivo devono
essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente
connessi, e sono fondati.
Occorre premettere che è di tutta evidenza l'erroneità
dell'interpretazione data dal Tribunale alle contestazioni della
preponente, ritenendo che lo scambio di kit contrattuali imputato
al ### riguardasse moduli in bianco, anziché proposte già
compilate. ### con l'atto di intervento in giudizio, aveva chiarito
che la condotta contestata aveva determinato un'alterazione del
monitoraggio delle performance di ciascun agente e le regole di
tutela della privacy dei clienti; dunque, implicava l'invio a nome
del ### di proposte raccolte da altri agenti e viceversa, mentre
l'uso irregolare della modulistica era contestato unicamente quale
elemento sintomatico di tale condotta. ### pur negando di avere
acquistato proposte contrattuali da altre agenzie per inserirle come
proprie nei sistemi informatici di ### ha poi concentrato le proprie
contestazioni sul rilievo di aver sempre usato la modulistica
conforme agli standard, elemento che, come si è detto, non era in
discussione. Solo per le proposte di cui si deduceva da parte di
### la cessione ad altri agenti, il ### ha negato l'assunto sotto
ogni profilo, evidenziando che “anche se (per mera ipotesi) i
moduli contrattuali corrispondenti alle n. 72 proposte caricate da
altra agenzia fossero stati realmente destinati ad ### lo stesso
non avrebbe comunque ricevuto alcun vantaggio dalla condotta
che gli viene imputata”.
Chiarito quindi quale sia l'oggetto del contendere, si deve dare atto
che le contestazioni di ### si basano sulla numerazione
identificativa di ciascun modulo contrattuale, che, una volta
compilata la proposta, identifica anche il contratto con il relativo
codice, formato dalle ultime cifre del numero di modulo. Le
contestazioni risultano provate dalla documentazione prodotta da
### nel secondo termine ex art.183 comma 6 c.p.c., tra cui le
copie dei contratti acquisiti mediante scambio di moduli/kit
contrattuali (doc.8) e i documenti di trasporto dei kit a esso
consegnati (doc.11). ### si è limitato a contestare
genericamente il valore probatorio di tali documenti, ma non ha
allegato, né tantomeno provato, elementi atti a smentire gli
assunti avversari circa lo scambio di modulistica contrattuale con
altri agenti, da cui è agevole dedurre lo scambio di proposte
contrattuali già raccolte e dunque di affari conclusi. ###
nell'ambito del contratto di agenzia, l'acquisizione da parte
dell'agente della modulistica predisposta dalla preponente, che il
primo ha l'obbligo di utilizzare per la raccolta e l'elaborazione delle
proposte contrattuali presso i clienti, è possibile solo mediante
consegna da parte della preponente stessa, non essendo
contemplati altri canali di approvvigionamento. ### da parte del
### modulistica non consegnata da ### così come l'impiego da
parte di altri agenti di modulistica consegnata da ### al ###
rivela quindi che lo scambio non riguardò moduli in bianco, cosa
che sarebbe stata del tutto ingiustificata e non rispondente ad
alcun interesse degli agenti, ma proposte già raccolte, che furono
acquisite o cedute verosimilmente dietro compenso.
Quanto all'intimazione di risoluzione comunicata dalla preponente
sulla base delle suddette contestazioni, facendo riferimento alla
clausola risolutiva espressa di cui all'art.18 del contratto di
agenzia, si ritiene che le violazioni accertate siano riconducibili
all'ipotesi di inadempimento di cui all'art.18 lett. c) del contratto,
che indica la violazione degli obblighi di cui all'art.7 “raccolta e
trasmissione delle proposte di contratto”, nel cui ambito rileva in
particolare l'obbligo dell'agente di raccogliere presso i clienti i dati
e le informazioni necessarie per l'elaborazione delle proposte
contrattuali e di elaborare le proposte stesse utilizzando
unicamente la documentazione e i moduli predisposti dalla
preponente (art.7.2).
In materia di contratti di agenzia è principio consolidato in
giurisprudenza quello per cui: “una clausola risolutiva espressa
può ritenersi legittima (similmente, alle clausole dei contratti
collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo
nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali
previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non
venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni
concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco
(Cass. cit. n.10934/2011).” per cui il giudice “deve comunque
verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente
integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle
complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza
dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della
condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della
posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato,
in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia
assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di
gestione dell'attività”. (Cass. n.22246/2021; conforme
Cass.n.18030/2023).
Tenuto conto dei suddetti principi, si ritiene che la fattispecie di
inadempimento contemplata dalla clausola riguardi anche lo
scambio di proposte contrattuali tra gli agenti contestato al ###
nella intimazione di risoluzione e che, sotto tale profilo, la clausola
sia valida, in quanto lo scambio, alterando i risultati produttivi dei
diversi agenti in frode alla preponente, e implicando la violazione
delle norme sulla raccolta dei dati sensibili dei clienti, interferisce
illecitamente con l'attività d'impresa della preponente, la espone a
responsabilità nei confronti dei clienti e quindi menoma
gravemente il rapporto di fiducia tra le parti del contratto. ### di
risoluzione era pertanto legittima e ha prodotto l'effetto della
risoluzione immediata del contratto per fatto dell'agente.
È assorbita la seconda censura contenuta nel secondo motivo di
appello, che riguarda la rilevanza come causa di risoluzione
mancato raggiungimento della soglia penale di qualità
commerciale dell'agente.
§ 6.- Il terzo motivo è fondato.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna del ### al
pagamento di € 45.930,76 a titolo di penali è implicitamente
motivato dal Tribunale in base al mancato accertamento delle
violazioni contestate all'agente che, così come sorreggevano la
risoluzione del contratto in suo danno, giustificavano secondo ###
anche l'applicazione delle penali. ### dei motivi precedenti
comporta l'accoglimento anche di quest'ultimo motivo.
Le penali furono richieste dalla preponente con comunicazione via
p.e.c. del 21.8.2018, dopo la risoluzione del contratto, allegando
alla richiesta l'elenco delle violazioni accertate e già
precedentemente contestate all'atto della intimazione di
risoluzione, consistite nell'inoltro alla preponente delle 377
proposte contrattuali redatte su modulistica non conforme, ossia,
come si è visto sopra, proposte elaborate da altri agenti. Il
contratto conteneva una clausola penale (art.17) per varie ipotesi
di inadempimento, tra cui la violazione degli obblighi di cui all'art.7
su cui si era fondata anche l'intimazione di risoluzione, e prevedeva
in particolare, per ogni uso di modulistica non conforme accertato
attraverso verifica della preponente, una penale di € 240,00. La
somma richiesta, di gran lunga inferiore a quella che la preponente
avrebbe avuto diritto di pretendere a norma del contratto, è quindi
interamente dovuta.
Il credito così accertato è parzialmente estinto per compensazione
con il contrapposto credito del ### al pagamento della fattura
n.24 del 25.7.2018 oltre interessi legali, accertato dalla sentenza
di primo grado. Considerato che alla data di richiesta delle penali
il credito fatturato comprensivo degli interessi legali maturati dalla
data della fattura ammontava a € 5949,08, il credito azionato in
via riconvenzionale dell'appellante è estinto fino a concorrenza
della somma suddetta, sicché la domanda riconvenzionale merita
accoglimento per € 39.981,68.
§ 7. - Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e
pertanto si pongono a carico dell'appellata, liquidandole secondo i
valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata
dal D.M.n.147/2022, dello scaglione di valore compreso tra €
260.000,01 e € 520.000,00 (valore della domanda respinta) per il
giudizio di primo grado e dello scaglione inferiore per il giudizio di
appello, atteso il minor importo del credito oggetto della condanna
impugnata e di quello azionato in via riconvenzionale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di ### s.p.a.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.9455/2022,
pubblicata in data ###, così decide: accoglie l'appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado: - revoca la
condanna di ### s.p.a. a pagare al ### s.r.l. in liquidazione la
somma di € 126.968,21 quale indennità di mancato preavviso e di
€ 64.878,11 quale indennità suppletiva di clientela; - dichiara
estinto per compensazione il credito del ### s.r.l. nei confronti di
### s.p.a. di cui alla fattura n.24 del 25.7.2018; - condanna ###
s.r.l. a pagare a ### s.p.a. la somma di € 39.981,68.
Avv. Antonino Sugamele

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