Contratto di appalto. Esecuzione dell’opera. Danni ai terzi
(Cc, articoli 1662, 2043, 2049, 2050 e 2051)
Nei danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’appalto risponde di regola solo l’appaltatore, per la sua autonomia organizzativa, con esclusione dell’articolo 2049 Cc, salvo ingerenza o specifici obblighi di vigilanza del committente. L’appaltatore risponde ex articolo 2043 Cc, ex articolo 2050 Cc per attività pericolose ed ex articolo 2051 Cc per danni da cosa in custodia. Il committente risponde solo in caso di ingerenza incidentale sull’autonomia dell’appaltatore, riduzione a nudus minister o culpa in eligendo.
Tribunale di Messina, sezione I, 20 gennaio 2026, n. 93
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4306/2013 R.G. introitata con
ordinanza del 05/08/2025, emessa a seguito di udienza del
07/07/2025 tenutasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA ### nata a ### il ### c.f.: ###, elettivamente domiciliat
### della ### n. 33 presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - attrice –
CONTRO ### nata a ### c.f.: ###, rappresentata e difesa
dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio
dell'Avv. ### giusta procura in atti; - convenuta –
e nei confronti di ### nato a ### il ### c.f. ### e ### nata a
### il ### c.f. ###, in qualità di genitori ed eredi di ### a sua
volta titolare della ### con sede in ###, elettivamente domiciliat
### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta a difende,
giusta procura in atti; - terzi chiamati –
### S.p.A. (P.IVA ###), (già ### in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ### 9,
presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta
procura in atti; - terza chiamata –
OGGETTO: ### ex artt. 2049 - 2051 - 2052
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di
causa ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato in
data ###, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ###
esponendo: - che l'istante è proprietaria di un immobile sito in
### n. 19, adibito da sempre a rivendita commerciale di
ceramiche ed affini; - che l'immobile in questione è ubicato al piano
terra di un unico fabbricato a più elevazioni, i cui restanti piani
sono di proprietà dell'odierna convenuta; - che, da circa tre anni,
nelle pareti dell'esercizio commerciale della ### si erano
manifestate lesioni provocate da lavori di ristrutturazione effettuati
negli appartamenti soprastanti di proprietà della ### - che dopo
un tentativo di risoluzione bonaria della vicenda, nel quale erano
state coinvolte sia la ditta che aveva svolto i lavori, sia la
compagnia assicuratrice della convenuta, era stato posposto
ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (n. 3072/2012 R.G.) all'esito
del quale è stata depositata consulenza tecnica da parte dell'###
-che, tuttavia, l'odierna attrice ha considerato esiguo l'importo
indicato dal perito ed ha pertanto avviato il presente giudizio.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale volesse: “1) ### e dichiarare
che la responsabilità per i fatti di causa è imputabile ex artt. 2049
e 2051 c.c. alla convenuta, in ragione del proprio obbligo custodiali
e manutentivi; 2) Conseguentemente e per l'effetto, condannare
la convenuta alla corresponsione in favore di ### della somma di
€ 25.000,00 come risarcimento del danno subito tenuto anche
conto dell'inattività commerciale connessa al tempo di esecuzione
dei lavori di ristrutturazione, o in quell'altra somma maggiore o
minore che il Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a
decorrere dalla data di insorgenza del danno; 3) In subordine,
condannare la convenuta ex art. 2043 c.c. al pagamento dei
medesimi importi individuati al precedente punto”. Il tutto con
vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità della domanda perché sfornita di supporto
probatorio, nonché la genericità della richiesta di risarcimento
danni; chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in
giudizio l'impresa ### che aveva effettuato i lavori di
ristrutturazione, e la compagnia ### (quale garante).
Il Tribunale autorizzava la chiamata dei due soggetti terzi.
Si costituivano ### e ### in qualità di genitori ed eredi di ###
- prematuramente scomparso - titolare della ditta che aveva
effettuato i lavori di ristrutturazione, i quali preliminarmente
eccepivano l'avvenuta prescrizione di ogni azione nei confronti
della ditta chiamata in causa, in quanto erano decorsi oltre due
anni dalla consegna dei lavori; -nel merito rilevavano che i lavori
erano stati eseguiti in corrispondenza alle regole dell'arte e,
pertanto, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla ditta;
- che, in subordine, rilevava che l'eventuale danno che dovesse
essere accertato, avrebbe dovuto essere posto a carico della ###
compagnia che assicurava la ditta per la responsabilità civile nei
confronti dei terzi.
Si costituiva, infine, la compagnia ### la quale eccepiva il difetto
di legittimazione della chiamante nei confronti della compagnia
assicuratrice in quanto il rapporto contrattuale era stipulato tra la
ditta ### e l'assicurazione; nel merito rilevava l'assenza di
responsabilità della ditta appaltatrice e l'assenza del nesso di
causalità tra le opere eseguite ed i danni.
Le parti depositavano le richieste istruttorie e veniva acquisito il
fascicolo dell'### Con successiva ordinanza del 07/05/2018
veniva ammesso l'interrogatorio dell'attrice, che però non veniva
effettuato per assenza di quest'ultima all'udienza fissata a tal fine;
con la medesima ordinanza veniva ammessa l'ATP già acquisita.
La causa veniva infine assunta in decisione con la concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente va chiarito che non possono essere accolte le
eccezioni relative alla genericità della domanda, in quanto in
citazione risultano individuabili gli elementi essenziali richiesti dal
codice di procedura civile, né è fondata l'eccezione di prescrizione
avanzata dagli eredi della ditta ### in quanto la prescrizione
applicabile al caso di specie è quella generale dell'illecito
extracontrattuale ex art. 2947 c.c. e non già quella biennale ex
art. 1667 c.c. che riguarda i rapporti tra appaltatore e appaltante,
visto che il danno è stato causato ad un soggetto terzo rispetto al
rapporto di appalto.
Nel merito, parte attrice ha avanzato domanda di risarcimento dei
danni verificatisi alla struttura del fabbricato di sua proprietà, a
suo dire, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dei piani
soprastanti eseguiti su incarico della convenuta. Dagli atti di
causa emerge la presenza di danni, in particolare nel verbale di
sopralluogo del 10/05/2010 redatto alla presenza del tecnico
dell'odierna attrice e dei tecnici incaricati dalla convenuta sono
state accertate “circa otto lesioni” .
Inoltre, da quanto è emerso in sede ###atti, il consulente
incaricato dal Giudice, con criteri equi ed esaustivi, ai quali può
farsi integrale riferimento, ha accertato che “Le lesioni diffuse,
riscontrate nei vari vani dell'immobile della ricorrente sono tipiche
di fabbricati di questo tipo dovute ad un turbamento dell'equilibrio
del complesso fabbricato e ciò anche per la mancanza di validi
elementi irrigidenti e del tipo di struttura portante, murature di
pietrame mista a frammenti di laterizi e malta usata per realizzarlo
poco consistente e non adatta ad assorbire soprattutto le spinte
orizzontali. Dette lesioni sono quindi compatibili con le vibrazioni
indotte, durante la realizzazione del montacarichi dalle demolizioni
parziali dei massetti e della pavimentazione dei ballatoi, nonché
dalla foratura delle murature resosi necessaria per l'infissione delle
barre di ### per l'ancoraggio delle piastre di sostegno del
cestelletto del montacarichi e degli organi di manovra alle strutture
portanti dell'edificio (pag. 1 Relazione generale di cui
all'autorizzazione del G.C. n° 6118 del 29/1/10). Nonché con la
parziale sconnessione di elementi irrigidenti, quali i ballatoti nel
periodo occorso al ripristino della loro funzione con gli elementi in
acciaio di ancoraggio del castelletto e dei motori del montacarichi.
Vibrazioni e sconnessioni che stante il tipo di muratura portante
dei vari piani, prima descritte, hanno inciso, anche se in misura
alquanto relativa, sull'intera struttura dell'edificio, e in modo
diffuso si sono trasmesse alle murature sottostanti provocando le
lesioni nella parte più debole degli elementi murari riscontrate
nell'immobile della ricorrente.” Orbene, accertato il nesso di
causalità tra i lavori effettuati dalla ditta ### su incarico della
### il consulente, ai cui rilievi può farsi integrale riferimento,
dopo aver elencato i lavori da effettuare, ha chiarito : “La somma
occorrente viene quindi determinata, in base ai lavori necessari per
i ripristini e i rifacimenti prima elencati, ed è comprensiva dei
materiali, del trasporto a rifiuto di quelli di risulta, e della
manodopera necessaria anche per lo sgombero dei locali e per la
successiva ricollocazione degli arredi. Tale somma è inoltre
comprensiva delle spese generali e dell'utile impresa, ai prezzi
odierni di mercato. Ritenute le migliorie per l'ammodernamento
che così si vengono ad apportare all'immobile della ricorrente,
equivalenti al disagio e al relativo danno causato per l'interruzione
dell'attività lavorativa nel tempo occorrente ad eseguire le
lavorazioni previste. Interruzione, che comunque, si sarebbe
sempre resa necessaria in occasione dell'ammodernamento dei
locali. La somma, omnicomprensiva di tutto quanto prima detto, si
ritiene essere, come da calcolo estimativo, pertanto pari a €
5.000,00. Quindi aggiungendo l'IVA (21%) e le spese, tecniche per
la redazione di un progetto costruttivo relativo e alle specifiche
tecniche e di un computo metrico con relativo capitolato d'appalto,
nonché eventuali saggi e la relativa direzione lavori (15% oltre
oneri) si ha un totale in c.t. di €. 7.000,00 (Euro settemila/00).”
Le conclusioni del CTU analitiche e motivate possono recepirsi ai
fini del decidere. Posto quanto sopra la Suprema Corte ha chiarito
che, in caso di danni a terzi durante l'esecuzione dell'opera,
risponde di regola esclusivamente l'appaltatore, in virtù della sua
autonomia gestionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 2049
c.c. al committente. (Cass. civ., 29/10/1997, n. 10652 -Cass. civ.
n. 11857 del 6 maggio 2025). Devono pertanto condannarsi i
terzi chiamati, quali aventi causa di ### titolare della ditta che ha
realizzato i lavori, al risarcimento dei danni causati all'attrice nella
misura di euro 7000,00, somma sulla quale non dovranno
calcolarsi interessi legali e/o rivalutazione in ragione del fatto che
viene liquidata la medesima somma offerta a titolo transattivo in
sede di espletamento di ### rifiutata dalla ### senza che nel
corso di causa siano stati forniti dalla stessa idonei elementi per
dimostrare la dovutezza di una maggiore somma.
Deve, inoltre, dichiararsi il diritto dei convenuti ad essere
manlevati dalla ###ni delle somme che gli stessi dovranno
corrispondere all'attrice in esecuzione della presente sentenza.
Si specifica che la ### già ### può ritenersi ritualmente
convenuta nell'odierna fase di giudizio, attesa la sua qualità di
parte nel propedeutico procedimento di accertamento tecnico
preventivo di cui l'odierna fase di merito costituisce la
prosecuzione.
Rimane assorbita ogni altra questione. Quanto alle spese, in
ragione del contegno processuale della parte attrice (che ha
rifiutato la proposta transattiva della ### avvenuta già in sede di
ATP per la somma che sta formando oggetto di condanna
nell'odierna sentenza e non è comparsa, senza giustificato motivo,
all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale
deferitole), e la solo “parziale soccombenza” appare di giustizia
compensare interamente tra le parti le spese di giudizio. Non
sussistono i requisiti per disporre, oltre alla compensazione delle
spese, la condanna ex art. 96 c.p.c. La suprema Corte ha, invero,
chiarito che non può farsi luogo all'applicazione della suddetta
norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza
(cfr. ex multis Cassazione con ordinanza 9 febbraio 2022, n.
4212).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ### e ### al
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7000,00.
### la ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore, a manlevare i sigg.ri ### e ### in relazione alle somme
che gli stessi sono stati condannarti a pagare in favore dell'attrice
come determinati nel capo precedente ### tutte le altre
domande. Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti. ###
lì 20/01/2026 Il Giudice (### In caso di diffusione della presente
sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle
parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione
della dott.ssa ### funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il
processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ### 24-02-2026 15:02
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