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Sentenza

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contatore manomesso – Riparto dell’onere della ...
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contatore manomesso – Riparto dell’onere della prova (Cc, articolo 1218)
In ogni caso si applica il principio di vicinanza della prova, per cui ciascuna parte deve provare ciò che è nella propria disponibilità.

    Corte di Appello di Roma, sezione IV, 5 marzo 2026, n. 1820
***

La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti

di ### S.p.A., la quale si è tempestivamente costituita in data

###, aderendo all'appello di e- distribuzione S.p.A. e proponendo

appello incidentale, con cui ha chiesto di accertare la legittimità

della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore e, per

l'effetto, condannare ###
 
S.r.l. al pagamento della somma di €

8.882,30 a fronte della fattura ###, o, in subordine, al pagamento

di quanto dovuto, in ogni caso oltre interessi e spese dei due gradi

di giudizio.

In via istruttoria, ha chiesto di disporre supplemento di c.t.u.
 
***

La
 
causa
 
è
 
stata
 
rinviata
 
all'udienza
 
del
 
13.2.2025
 
per
 
la

precisazione delle conclusioni.

***

Dopo
 
un
 
rinvio
 
d'ufficio,
 
con
 
decreto
 
del
 
16.1.2025
 
è
 
stata

confermata la già fissata udienza del 26.2.2026 ed è stata disposta

la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine

fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da tutte

le parti).

***

I
 
procuratori
 
delle
 
parti
 
hanno
 
concluso
 
e
 
hanno
 
discusso

oralmente la causa come da verbale.

Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi

dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.

***

In
 
via
 
preliminare,
 
deve
 
essere
 
disattesa
 
l'eccezione
 
di

inammissibilità dell'appello principale sollevata ai sensi dell'art.

342 c.p.c. da ### S.r.l., in quanto infondata.

Come
 
affermato
 
dalla
 
Suprema
 
Corte
 
a
 
###
 
(Cass.
 
S.U.
 
n.

27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n.

83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n.

134
 
del
 
7
 
agosto
 
2012,
 
vanno
 
interpretati
 
nel
 
senso
 
che

l'impugnazione
 
deve
 
contenere
 
una
 
chiara
 
individuazione
 
delle

questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con

essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una

parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo
 
giudice,
 
dovendosi
 
escludere,
 
in
 
considerazione
 
della

permanente
 
natura
 
di
 
revisio
 
prioris
 
instantiae
 
del
 
giudizio
 
di

appello,
 
il
 
quale
 
mantiene
 
la
 
sua
 
diversità
 
rispetto
 
alle

impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire

particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione

di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di

primo grado ( anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560

del 17/12/2021).

Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra

nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha

sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle

conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle

censure
 
stesse,
 
risultando
 
dunque
 
soddisfatti
 
i
 
requisiti
 
di
 
cui

all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.

***

Sempre
 
in
 
via
 
preliminare,
 
va
 
dichiarata
 
l'inammissibilità
 
del

deposito di documenti effettuato il ### da ### S.r.l., al fine di

dimostrare
 
che
 
###
 
a
 
detta
 
data,
 
non
 
risultava
 
indagato,
 
né

risultavano carichi pendenti o sentenze di condanna penali passate

in giudicato.

Trattasi, infatti, di deposito irrituale e non autorizzato, oltre che,

pacificamente, irrilevante ai fini del presente giudizio.

***

Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia

‹‹
###
 
illegittimità
 
e/o,
 
in
 
ogni
 
caso,
 
vizio
 
della
 
sentenza

impugnata per assoluta carenza di motivazione. Omesso esame

e/o travisamento delle prove fornite dall'odierna appellante››.

Lamenta l'appellante che la sentenza sarebbe palesemente viziata

in quanto radicalmente disancorata dagli accadimenti fattuali posti

a
 
base
 
della
 
fattispecie
 
oggetto
 
del
 
giudizio
 
e
 
prescinderebbe

completamente
 
dai
 
presupposti
 
in
 
fatto
 
e
 
in
 
diritto
 
della

controversia
 
e,
 
in
 
particolare,
 
dall'accertato
 
prelievo
 
irregolare

dell'energia elettrica presso la suddetta utenza, da attribuirsi a una

manomissione del contatore, e dalla conseguente ricostruzione dei

consumi sulla base dell'errore percentuale di misurazione rilevato

in sede di verifica.
Il
 
giudice
 
di
 
primo
 
grado,
 
in
 
sostanza,
 
avrebbe
 
omesso
 
ogni

valutazione in ordine alla accertata manomissione del contatore,

limitandosi
 
ad
 
escluderne
 
la
 
sussistenza
 
in
 
maniera
 
del
 
tutto

illogica e apodittica, così concludendo per l'erronea ricostruzione

dei consumi effettuata dal distributore, senza palesare le ragioni

che
 
lo
 
hanno
 
condotto
 
a
 
una
 
simile
 
convinzione
 
e
 
avallando

acriticamente le risultanze riportate nell'elaborato peritale.

Infatti,
 
il
 
distributore,
 
quale
 
soggetto
 
istituzionalmente

responsabile e competente per la rilevazione e la certificazione

della misura dei consumi di energia elettrica presso gli utenti finali,

aveva integrato e suffragato il dato numerico riportato in fattura

da
 
###
 
depositando
 
la
 
documentazione
 
idonea
 
a
 
dimostrare

l'effettivo prelievo di energia effettuato da ### S.r.l., quale il

verbale
 
di
 
verifica,
 
la
 
relativa
 
documentazione
 
fotografica
 
e
 
la

tabella
 
dei
 
consumi
 
ricostruiti
 
attraverso
 
la
 
rilevazione
 
della

percentuale di errore con un contatore installato in parallelo.

Inoltre, aveva rilevato come il CTU non avesse risposto in maniera

esaustiva
 
alle
 
osservazioni
 
del
 
proprio
 
###
 
chiedendone
 
la

riconvocazione
 
a
 
chiarimenti,
 
e
 
sin
 
dall'inizio
 
delle
 
operazioni

peritali aveva chiesto al CTU di poter effettuare nuovamente la

verifica, in contraddittorio, presso la sede territoriale della società,

al fine di poter rilevare l'effettivo valore dell'errore di misura, ma

il giudice aveva omesso del tutto di pronunciarsi, così rendendo la

sentenza impugnata priva di un adeguato tessuto motivazionale.

Aveva altresì evidenziato nei propri scritti difensivi che l'anomalia

(prelievo irregolare) aveva avuto inizio in data ###, giorno in cui

si era verificato un picco negativo nella registrazione dell'energia

e
 
della
 
potenza,
 
e
 
che
 
i
 
tecnici,
 
mediante
 
l'installazione
 
di
 
un

contatore in parallelo, erano riusciti a individuare con esattezza la

percentuale di errore di misurazione dovuta alla manomissione del

contatore (errore medio in negativo nella misura e integrazione

dell'energia attiva pari a -38,54% e dell'energia reattiva pari a -

40,68%).

Tutti questi aspetti, però, sarebbero rimasti del tutto ignorati nella

sentenza
 
impugnata,
 
che
 
aveva
 
finito
 
per
 
“adagiarsi”
 
sulle

risultanze riportate nell'elaborato peritale.

***
Il secondo motivo denuncia ‹‹
### valutazione e/o travisamento

degli elementi probatori acquisiti e di quelli da acquisire››.

Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare

che il verbale di verifica non aveva il valore di atto dotato di fede

privilegiata, peraltro senza contestualizzare, anche in questo caso,

le
 
ragioni,
 
in
 
punto
 
di
 
fatto
 
e
 
di
 
diritto,
 
che
 
lo
 
inducevano
 
a

rassegnare tali considerazioni.

E
 
invero,
 
secondo
 
l'opinione
 
dominante
 
in
 
giurisprudenza,
 
il

verbale
 
di
 
verifica
 
fa
 
fede,
 
fino
 
a
 
prova
 
contraria,
 
dei
 
fatti
 
ivi

descritti e, quindi, dell'alterazione del misuratore, in quanto gli

operatori di e-distribuzione S.p.A. sono considerati incaricati di

pubblico servizio.

Dal verbale risulta provato che, sulla calotta frontale del contatore

erano presenti due fori e che, pertanto, i tecnici, in presenza del

titolare
 
attuale
 
della
 
fornitura,
 
provvedevano
 
all'apertura
 
della

calotta
 
del
 
contatore
 
e
 
riscontravano
 
la
 
manomissione,
 
che

alterava la corretta misurazione dell'energia prelevata (il contatore

segnava sul display una potenza istantanea pari a 0,2 kW, di gran

lunga inferiore rispetto a quella realmente prelevata, calcolata con

un
 
contatore
 
installato
 
in
 
parallelo,
 
pari
 
a
 
1,4
 
kW,
 
come

documentato fotograficamente).

Sulla
 
scorta
 
di
 
tali
 
risultanze,
 
era
 
assolutamente
 
destituito
 
di

fondamento il principio, condiviso dal giudice, secondo cui non

risultavano provati i consumi fatturati dalla società di vendita nei

confronti di ### S.r.l.

Tra l'altro, dall'analisi effettuata ai fini della ricostruzione delle

misure era emerso che l'anomalia aveva avuto inizio in data ###

(quando
 
si
 
era
 
verificato
 
un
 
picco
 
negativo
 
nella
 
registrazione

dell'energia e della potenza, nonché una flessione dei consumi

rispetto allo storico della fornitura) ed era stata rimossa il ###

(quando era stato rimosso e sostituito il contatore manomesso), il

che
 
rafforzava
 
ancora
 
di
 
più
 
l'attendibilità
 
della
 
ricostruzione,

operata comunque sulla base di un dato certo e incontestabile

quale
 
la
 
percentuale
 
di
 
errore
 
nella
 
registrazione
 
di
 
energia
 
e

potenza
 
verificata
 
mediante
 
installazione
 
di
 
un
 
contatore
 
in

parallelo.
Al contrario, ### S.r.l. (sulla quale gravava l'onere probatorio con

riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito) non

aveva dimostrato in alcun modo che il prelievo dei consumi era

stato regolare, né a fronte della comunicazione inviata, aveva fatto

pervenire
 
osservazione
 
scritta
 
sulla
 
ricostruzione
 
delle
 
misure.

***

I motivi, che in quanto connessi verranno trattati congiuntamente,

sono infondati, nei termini e con le precisazioni di cui appresso.

Non è qui in discussione l'accertamento del prelievo irregolare e

della
 
sottomisurazione
 
dei
 
consumi
 
compiuto
 
dai
 
tecnici
 
del

distributore in data ###, trattandosi di fatto pacifico oltre che

documentato e non posto in dubbio dal primo giudice, né è in

discussione il valore del verbale di verifica.

Ciò di cui si discute è la prova del momento in cui è stata operata

la manomissione.

La
 
sentenza,
 
infatti,
 
dichiara
 
“l'inesistenza
 
della
 
manomissione

addebitata
 
da
 
###
 
alla
 
###
 
Srl”
 
e
 
non
 
l'inesistenza
 
della

manomissione in sé.

Il
 
ragionamento
 
del
 
Tribunale
 
muove
 
dal
 
fatto,
 
anche
 
questo

pacifico e documentato, che in data ### S.r.l. aveva ceduto il

ramo di azienda al ### L'### di ### & C. e che la ricostruzione

dei
 
consumi
 
“veniva
 
fatta
 
risalire
 
alla
 
data
 
di
 
inizio
 
della

manomissione,
 
individuata
 
a
 
far
 
data
 
dal
 
1.10.2011,
 
e

conseguentemente
 
l'odierna
 
convenuta
 
emetteva
 
la
 
fattura
 
n.

###
 
del
 
30.11.2016
 
a
 
carico
 
dell'attrice
 
per
 
il
 
periodo
 
dal

1.10.2011 al 31.10.2012” (quest'ultima è la data di cessazione del

contratto con ### S.p.A.).

Dopo aver affermato, correttamente, che il termine di trenta giorni

per
 
le
 
osservazioni
 
dell'utente
 
in
 
ordine
 
alla
 
ricostruzione
 
dei

consumi
 
non
 
è
 
previsto
 
come
 
perentorio,
 
ovvero
 
a
 
pena
 
di

decadenza, e che, tra l'altro, neppure emergeva che fosse stato

indicato
 
dal
 
distributore
 
all'utente
 
(statuizione
 
non
 
contestata

dall'appellante), il giudice, del pari correttamente, si è soffermato

sulle
 
contestazioni
 
dell'attrice
 
in
 
ordine
 
alla
 
“asserita
 
paternità

della manomissione” e sulle altre contestazioni che ave
vano reso

necessario il ricorso alla c.t.u.
Ha quindi così motivato: ‹‹Orbene, il CTU nominato ha
 
- previa

approfondita
 
analisi
 
della
 
documentazione
 
prodotta,
 
della

normativa
 
applicabile
 
nonché
 
della
 
documentazione
 
ulteriore

acquisita
 
dal
 
###
 
-
 
accertato
 
diverse
 
irregolarità,
 
sia
 
nella

metodologia seguita dalla terza chiamata per individuare l'errore

di lettura del misuratore (cfr. pagg.6 terzo capoverso e pag. 9),

sia nella individuazione del momento di inizio della manomissione

(cfr. pag.8).

Rinviando più diffusamente alla ### gli elementi che risultano

assorbenti
 
e
 
dirimenti
 
ai
 
fini
 
dell'accoglimento
 
della
 
domanda

attrice
 
vengono
 
individuati
 
nei
 
seguenti
 
passaggi
 
motivazionali

della consulenza: “Lo scrivente, ha iniziato ad analizzare le misure

incrementali di energia attiva (cioè la risposta alla prima delle

richieste dell'elenco) che indicano i consumi rilevati a partire dal

1° gennaio 2010 per individuare il flesso indicato dal distributore

in data 1° gennaio 2011.

In
 
base
 
all'errore
 
rilevato
 
dal
 
distributore
 
e
 
dalla
 
tipologia
 
di

manomissione accertata dovrebbe essere possibile riscontrare una

diminuzione di circa
 
il 38% tra il mese
 
di dicembre 2010 e
 
il

gennaio 2011. In realtà i consumi del mese di dicembre 2010 sono

stati pari a 6.038,6 kWh mentre quelli di gennaio 2011 sono pari

a 5.107 kWh che sicuramente non indicano una diminuzione del

38%
 
ma
 
una
 
diminuzione
 
di
 
meno
 
del
 
20%
 
che
 
non
 
si
 
può

escludere dipenda da una diminuzione dei consumi non dovuta alla

manomissione. Inoltre i consumi medi del 2010 (cioè dell'anno

precedente la data di inizio manomissione) risultano pari a circa

6.300
 
kWh
 
e
 
quindi
 
il
 
mese
 
di
 
gennaio
 
indicherebbe
 
una

diminuzione
 
che
 
non
 
indica
 
chiaramente
 
l'inizio
 
di
 
una

manomissione con esclusione della rilevazione di una delle tre fasi

(pag. 8).

Ed ancora il CTU a pag. 14 precisa “Per accertare la data d'inizio

della manomissione, che secondo il distributore coincide con un

flesso dei consumi (individuato il 1° gennaio 2011), si sono prese

in considerazione le misure storiche a partire dal 2010 inviate dal

distributore in risposta la richiesta del ### (vedi ###.

Dall'esame
 
di
 
tali
 
dati
 
non
 
risulta
 
facilmente
 
individuabile
 
tale

flesso o meglio non è accertabile che la leggera diminuzione dei
consumi (rispetto al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad

una diminuzione dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad

una minore attività. In sintesi basta prendere in considerazione i

primi mesi a valle del flesso individuato dal distributore in data 1°

gennaio
 
2011
 
e
 
confrontarne
 
la
 
somma
 
con
 
la
 
somma
 
degli

omologhi mesi del 2010 per riscontrare immediatamente che la

differenza percentuale delle misure è di circa 8% dato che non

rende
 
possibile
 
accertare
 
una
 
manomissione
 
(almeno
 
dal
 
1°

gennaio
 
2011)
 
rendendo
 
quindi
 
non
 
certa
 
la
 
data
 
di
 
inizio

manomissione o se la si vuole considerare coincidente con tale

data renderebbe evidente che l'errore non poteva essere stimato

pari al 38%” (pag.14).

Pertanto il ### pur avendo effettuato la ricostruzione dei consumi

secondo
 
il
 
quesito
 
sottopostogli,
 
in
 
realtà
 
ha
 
chiarito
 
come

“
###esame dei dati non risulta facilmente individuabile tale flesso

o meglio non è accertabile che la leggera diminuzione dei consumi

(rispetto al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad una

diminuzione dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad una

minore
 
attività.
 
Lo
 
scrivente,
 
per
 
eseguire
 
la
 
verifica
 
della

ricostruzione e il ricalcolo dei consumi ha comunque considerato il

periodo indicato nel quesito del G.I.
 
assumendo che il momento

del guasto o rottura sia determinabile con certezza (altrimenti la

ricostruzione poteva estendersi a 365 giorni prima della verifica

escludendo il periodo di validità del contratto).

Sicchè tirando le fila del ragionamento seguito dal ### poiché il

momento
 
individuato
 
dal
 
###
 
come
 
presunto
 
inizio
 
della

manomissione non è certo, poiché quel flesso dei consumi non può

essere
 
inequivocamente
 
ascritto
 
alla
 
manomissione
 
del

misuratore, ai sensi della citata ### 200/99 art.10.2 - applicabile

al caso di specie come già chiarito dal CTU - la ricostruzione non

poteva risalire ad un periodo maggiore di 365 giorni dal giorno

della verifica (24.20.2016).

Ne
 
consegue
 
che
 
non
 
essendo
 
alla
 
data
 
del
 
24.10.2015

(antecedente
 
di
 
365
 
gg
 
al
 
24.10.2016)
 
il
 
contratto
 
di

somministrazione
 
più
 
attivo
 
con
 
l'attrice,
 
la
 
ricostruzione
 
dei

consumi come operata dal distributore e ancora prima la stessa

manomissione
 
addebitata
 
all'attrice
 
sono
 
illegittime
 
e,
 
quindi,
nessun
 
importo,
 
anche
 
inferiore,
 
è
 
dovuto
 
dall'attrice
 
con

riferimento alla fattura n.### emessa da ### del 30.11.2016.

### perizia d'ufficio costituisce, a parere di questo Tribunale, uno

strumento
 
sufficiente
 
per
 
trarre
 
argomentazioni
 
idonee
 
a

supportare
 
le
 
circostanze
 
dedotte
 
e
 
fatte
 
valere
 
dall'attore
 
e,

quindi, a dimostrare che la relativa domanda è fondata. …››.
 
***

Orbene, rileva la Corte che, a ben vedere, il punto cruciale della

controversia è l'incertezza dell'individuazione della relativa data

della
 
manomissione,
 
incertezza
 
che
 
non
 
risulta
 
superata
 
dalle

critiche mosse alla sentenza.

Il
 
CTU,
 
in
 
primo
 
luogo,
 
spiega
 
che
 
la
 
delibera
 
richiamata
 
dal

distributore
 
fa
 
riferimento
 
alle
 
connessioni
 
in
 
alta
 
o
 
media

tensione, mentre quella dell'attrice era in bassa tensione, e che la

verifica
 
(per
 
le
 
ragioni
 
analiticamente
 
illustrate)
 
non
 
risultava

essere stata eseguita in conformità alla normativa tecnica CEI 13-

71.

In secondo luogo, ### (pag. 7 della relazione), richiamati gli artt.

10 e 11 della delibera 200/99, chiarisce che il distributore individua

l'inizio del periodo della ricostruzione a partire dal 24 ottobre 2011

perché corrispondente ai cinque anni prima della data di verifica,

mentre
 
individua
 
come
 
data
 
di
 
inizio
 
della
 
manomissione

esattamente
 
il 1°.1.2011
 
(data
 
in
 
cui
 
sarebbe
 
riscontrabile
 
un

flesso
 
negativo
 
dei
 
consumi,
 
come
 
risultante
 
dalla
 
denuncia),

sicché la ricostruzione è effettuata a partire dal 24.10.2011 e non

dal 1°.10.2011, come indicato negli allegati del distributore.

Quanto riportato dal CTU trova espressa conferma nella denuncia

alla ### della Repubblica, in cui il distributore dichiara che la data

di inizio del prelievo irregolare è stata individuata nel 1°.1.2011

sulla
 
base
 
del
 
flesso
 
dei
 
consumi
 
rispetto
 
allo
 
storico
 
della

fornitura, ma, essendo tale data superiore ai cinque anni dalla data

della verifica, la ricostruzione è iniziata dal 24.10.2011.

È
 
partendo da questo dato (“flesso”
 
del
 
1°1.2011)
 
che il
 
CTU

sviluppa poi l'indagine peritale, rilevando che i consumi del mese

di
 
dicembre
 
2010
 
erano
 
pari
 
a
 
6.038,6
 
kWh
 
mentre
 
quelli
 
di

gennaio 2011 erano pari a 5.107 kWh, sicché, anche tenuto conto

del fatto che i consumi medi del 2010 risultavano pari a circa 6.300

kWh, la diminuzione non era tale da indicare chiaramente l'inizio
della manomissione a gennaio 2011, non potendosi escludere che
dipendesse da una diminuzione dei consumi non dovuta alla
manomissione.
Il CTU precisa che i dati sono stati tratti dalla documentazione da
lui richiesta e inviatagli dal distributore e, inoltre, risponde
analiticamente alle osservazioni del CTP del distributore e del
fornitore di energia elettrica, concludendo che dall'esame dei dati
acquisiti non risultava “facilmente individuabile tale flesso o meglio
non è accertabile che la leggera diminuzione dei consumi (rispetto
al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad una diminuzione
dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad una minore
attività”, non senza precisare che si trattava della stessa attività
commerciale, prima e dopo la cessione del ramo di azienda, cioè
di un bar.
La risposta del CTU alle osservazioni (pag. 11 e segg. della
relazione) non è stata specificamente criticata dall'appellante
principale, la quale ha ribadito, sostanzialmente, le osservazioni
del proprio ### senza nemmeno prendere posizione sulla diversa
data di individuazione del “flesso”, che la parte continua a indicare
nel 1°.10.2011 e non nel 1°.1.2011 (il che si riflette
inevitabilmente sulle conclusioni tratte dal ###, né sulle
argomentazioni, da reputarsi dettagliate e coerenti, spese
dall'ausiliare per rispondere alle dette osservazioni.
A fronte di ciò, l'appellante si è limitata a lamentare, in sostanza,
la mancata considerazione, da parte del giudice, delle critiche
mosse alle conclusioni del CTU e delle relative istanze della parte,
senza specificare puntualmente i motivi per cui le risposte
dell'ausiliare alle osservazioni non fossero esaustive o fossero
errate.
Al riguardo, va detto che il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche
sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio
di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
### del 16/11/2022).
Pertanto, il Tribunale, nel condividere il ragionamento del ### il
quale ha debitamente risposto alle osservazioni dei ### non è
incorso nei denunciati vizi ed errori.
***
Procedendo oltre, rileva la Corte che, per giurisprudenza costante,
qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del
diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il
rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda
riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive
contrapposte pretese (Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 26916/2023).
Nella specie, ### S.p.A. aveva proposto domanda diretta a
ottenere il pagamento dei consumi come ricostruiti dal
distributore, di talché l'onere probatorio gravava anche sulla
predetta.
Nel caso in esame, il ### con argomentazioni corrette e immuni
di vizi, ha ribadito che non era possibile, in base alla
documentazione presentata dal distributore, individuare con
certezza il momento in cui la manomissione era iniziata,
escludendo (con ragionamento logico e fattuale non inficiato dalle
articolate doglianze), che tale data fosse quella del 1°.1.2011.
La segnalata incertezza (non superata dalle articolate censure),
nel caso in esame, assume sicuro rilievo e riveste carattere
assorbente.
Va qui dato conto dell'orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui in caso di manomissione del contatore -
provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata
l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si
riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove
ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali
calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando
i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare
consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività,
volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. n. 20769/2025;
Cass. 5219/2025; Cass. n. 13605/2019).
Ciò presuppone, ovviamente, che il somministrato, nell'intero
periodo preso in esame, sia titolare dell'utenza.
Nella specie, invece, ### S.r.l. il ### ha ceduto a terzi l'azienda
e la verifica del contatore è stata eseguita il ###.
La mancanza di prova in ordine alla data certa in cui è avvenuta la
manomissione impedisce che della manomissione sia chiamata a
rispondere, a titolo risarcitorio, ### S.r.l.
Devesi evidenziare che la necessità di prova in ordine alla certezza
della data è ricavabile anche dalla delibera ### 200/99, la quale,
all'art. 10 denominato “### ricostruzione dei consumi”, sia pure
per la diversa ipotesi del guasto o della rottura del gruppo di
misura (e non dell'alterazione dolosa dell'apparecchio-contatore),
prevede che, se il momento in cui si è verificato il guasto o la
rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il
periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla
ricostruzione dei consumi non può superare i
trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata
effettuata la verifica del gruppo di misura.
A maggior ragione è necessario acquisire prova della data certa
nel caso in cui si verta in ipotesi di responsabilità risarcitoria, tanto
più quando l'utente ha perso da tempo la disponibilità e il controllo
del gruppo di misura per aver ceduto, da anni, l'azienda.
Ne consegue che, così corretta, in parte, la motivazione del primo
giudice, l'appello principale deve essere respinto.
***
Per le stesse ragioni sin qui descritte deve essere respinto l'appello
incidentale proposto da ### la quale, come si è detto, ha aderito
all'appello principale e ha chiesto, in riforma della gravata
sentenza, la condanna di ### S.r.l. al pagamento della somma
portata dalla fattura emessa sulla scorta della ricostruzione dei
consumi operata dal distributore, oltre interessi e spese dei due
gradi di giudizio. ### incidentale è infondato anche quanto alla
doglianza in punto di spese di lite, con cui si lamenta l'erroneità
della sentenza che aveva posto dette spese, oltre alle spese di
c.t.u., a carico della convenuta e della terza chiamata in solido,
senza alcuna motivazione, tenuto conto che e-distribuzione S.p.A.
è il soggetto responsabile della verifica dei misuratori e delle
operazioni di ricostruzione e che la fornitrice è un mero
litisconsorte necessario, che prende atto della ricostruzione senza
contribuire alla sua formazione, sicché non vi è ragione perché
debba sopportare le spese di lite.
Osserva la Corte che ### lungi dall'essere un mero litisconsorte
necessario, è il soggetto legato da rapporto contrattuale con
l'utente, di talché, se è vero che il distributore è il proprietario dei
gruppi di misura ed è responsabile della rilevazione degli stessi, è
anche vero che il fornitore, il quale fa valere il diritto al pagamento
dei consumi fatturati in base agli accertamenti del distributore,
risponde nei confronti dell'utente della condotta del distributore
nella quantificazione dei consumi.
A tanto si aggiunga che ### in primo grado ha proposto domanda
riconvenzionale di pagamento della fattura, che è stata respinta
dal Tribunale.
Nessun dubbio residua, pertanto, sulla soccombenza della stessa,
dovendosi conseguentemente escludere che il giudice sia incorso
nel denunciato errore di regolazione delle spese di giudizio. ***
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono
essere rigettati.
***
Ogni altra questione, deduzione o istanza (ivi comprese tutte le
istanze istruttorie come reiterate) è assorbita. *** ###
principale e l'appellante incidentale devono essere condannate,
secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata
### S.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi
per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività
processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del
contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella
incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e
sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 6668/2022, R.G. n. 17967/2017, pubblicata in data
###, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede: 1) rigetta l'appello principale; 2) rigetta l'appello
incidentale; 3) condanna e-distribuzione S.p.A. ed ### S.p.A., in
solido, al pagamento, in favore di ### S.r.l., delle spese del
presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi,
oltre ### CPA e spese generali come per legge; 4) dà atto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del
contributo unificato da parte dell'appellante principale e
dell'appellante incidentale.
Avv. Antonino Sugamele

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