CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contatore manomesso – Riparto dell’onere della prova
(Cc, articolo 1218)
In ogni caso si applica il principio di vicinanza della prova, per cui ciascuna parte deve provare ciò che è nella propria disponibilità.
Corte di Appello di Roma, sezione IV, 5 marzo 2026, n. 1820
***
La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti
di ### S.p.A., la quale si è tempestivamente costituita in data
###, aderendo all'appello di e- distribuzione S.p.A. e proponendo
appello incidentale, con cui ha chiesto di accertare la legittimità
della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore e, per
l'effetto, condannare ###
S.r.l. al pagamento della somma di €
8.882,30 a fronte della fattura ###, o, in subordine, al pagamento
di quanto dovuto, in ogni caso oltre interessi e spese dei due gradi
di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto di disporre supplemento di c.t.u.
***
La
causa
è
stata
rinviata
all'udienza
del
13.2.2025
per
la
precisazione delle conclusioni.
***
Dopo
un
rinvio
d'ufficio,
con
decreto
del
16.1.2025
è
stata
confermata la già fissata udienza del 26.2.2026 ed è stata disposta
la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine
fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da tutte
le parti).
***
I
procuratori
delle
parti
hanno
concluso
e
hanno
discusso
oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi
dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In
via
preliminare,
deve
essere
disattesa
l'eccezione
di
inammissibilità dell'appello principale sollevata ai sensi dell'art.
342 c.p.c. da ### S.r.l., in quanto infondata.
Come
affermato
dalla
Suprema
Corte
a
###
(Cass.
S.U.
n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n.
83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n.
134
del
7
agosto
2012,
vanno
interpretati
nel
senso
che
l'impugnazione
deve
contenere
una
chiara
individuazione
delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo
giudice,
dovendosi
escludere,
in
considerazione
della
permanente
natura
di
revisio
prioris
instantiae
del
giudizio
di
appello,
il
quale
mantiene
la
sua
diversità
rispetto
alle
impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado ( anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560
del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra
nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha
sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle
conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle
censure
stesse,
risultando
dunque
soddisfatti
i
requisiti
di
cui
all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
***
Sempre
in
via
preliminare,
va
dichiarata
l'inammissibilità
del
deposito di documenti effettuato il ### da ### S.r.l., al fine di
dimostrare
che
###
a
detta
data,
non
risultava
indagato,
né
risultavano carichi pendenti o sentenze di condanna penali passate
in giudicato.
Trattasi, infatti, di deposito irrituale e non autorizzato, oltre che,
pacificamente, irrilevante ai fini del presente giudizio.
***
Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia
‹‹
###
illegittimità
e/o,
in
ogni
caso,
vizio
della
sentenza
impugnata per assoluta carenza di motivazione. Omesso esame
e/o travisamento delle prove fornite dall'odierna appellante››.
Lamenta l'appellante che la sentenza sarebbe palesemente viziata
in quanto radicalmente disancorata dagli accadimenti fattuali posti
a
base
della
fattispecie
oggetto
del
giudizio
e
prescinderebbe
completamente
dai
presupposti
in
fatto
e
in
diritto
della
controversia
e,
in
particolare,
dall'accertato
prelievo
irregolare
dell'energia elettrica presso la suddetta utenza, da attribuirsi a una
manomissione del contatore, e dalla conseguente ricostruzione dei
consumi sulla base dell'errore percentuale di misurazione rilevato
in sede di verifica.
Il
giudice
di
primo
grado,
in
sostanza,
avrebbe
omesso
ogni
valutazione in ordine alla accertata manomissione del contatore,
limitandosi
ad
escluderne
la
sussistenza
in
maniera
del
tutto
illogica e apodittica, così concludendo per l'erronea ricostruzione
dei consumi effettuata dal distributore, senza palesare le ragioni
che
lo
hanno
condotto
a
una
simile
convinzione
e
avallando
acriticamente le risultanze riportate nell'elaborato peritale.
Infatti,
il
distributore,
quale
soggetto
istituzionalmente
responsabile e competente per la rilevazione e la certificazione
della misura dei consumi di energia elettrica presso gli utenti finali,
aveva integrato e suffragato il dato numerico riportato in fattura
da
###
depositando
la
documentazione
idonea
a
dimostrare
l'effettivo prelievo di energia effettuato da ### S.r.l., quale il
verbale
di
verifica,
la
relativa
documentazione
fotografica
e
la
tabella
dei
consumi
ricostruiti
attraverso
la
rilevazione
della
percentuale di errore con un contatore installato in parallelo.
Inoltre, aveva rilevato come il CTU non avesse risposto in maniera
esaustiva
alle
osservazioni
del
proprio
###
chiedendone
la
riconvocazione
a
chiarimenti,
e
sin
dall'inizio
delle
operazioni
peritali aveva chiesto al CTU di poter effettuare nuovamente la
verifica, in contraddittorio, presso la sede territoriale della società,
al fine di poter rilevare l'effettivo valore dell'errore di misura, ma
il giudice aveva omesso del tutto di pronunciarsi, così rendendo la
sentenza impugnata priva di un adeguato tessuto motivazionale.
Aveva altresì evidenziato nei propri scritti difensivi che l'anomalia
(prelievo irregolare) aveva avuto inizio in data ###, giorno in cui
si era verificato un picco negativo nella registrazione dell'energia
e
della
potenza,
e
che
i
tecnici,
mediante
l'installazione
di
un
contatore in parallelo, erano riusciti a individuare con esattezza la
percentuale di errore di misurazione dovuta alla manomissione del
contatore (errore medio in negativo nella misura e integrazione
dell'energia attiva pari a -38,54% e dell'energia reattiva pari a -
40,68%).
Tutti questi aspetti, però, sarebbero rimasti del tutto ignorati nella
sentenza
impugnata,
che
aveva
finito
per
“adagiarsi”
sulle
risultanze riportate nell'elaborato peritale.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹
### valutazione e/o travisamento
degli elementi probatori acquisiti e di quelli da acquisire››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare
che il verbale di verifica non aveva il valore di atto dotato di fede
privilegiata, peraltro senza contestualizzare, anche in questo caso,
le
ragioni,
in
punto
di
fatto
e
di
diritto,
che
lo
inducevano
a
rassegnare tali considerazioni.
E
invero,
secondo
l'opinione
dominante
in
giurisprudenza,
il
verbale
di
verifica
fa
fede,
fino
a
prova
contraria,
dei
fatti
ivi
descritti e, quindi, dell'alterazione del misuratore, in quanto gli
operatori di e-distribuzione S.p.A. sono considerati incaricati di
pubblico servizio.
Dal verbale risulta provato che, sulla calotta frontale del contatore
erano presenti due fori e che, pertanto, i tecnici, in presenza del
titolare
attuale
della
fornitura,
provvedevano
all'apertura
della
calotta
del
contatore
e
riscontravano
la
manomissione,
che
alterava la corretta misurazione dell'energia prelevata (il contatore
segnava sul display una potenza istantanea pari a 0,2 kW, di gran
lunga inferiore rispetto a quella realmente prelevata, calcolata con
un
contatore
installato
in
parallelo,
pari
a
1,4
kW,
come
documentato fotograficamente).
Sulla
scorta
di
tali
risultanze,
era
assolutamente
destituito
di
fondamento il principio, condiviso dal giudice, secondo cui non
risultavano provati i consumi fatturati dalla società di vendita nei
confronti di ### S.r.l.
Tra l'altro, dall'analisi effettuata ai fini della ricostruzione delle
misure era emerso che l'anomalia aveva avuto inizio in data ###
(quando
si
era
verificato
un
picco
negativo
nella
registrazione
dell'energia e della potenza, nonché una flessione dei consumi
rispetto allo storico della fornitura) ed era stata rimossa il ###
(quando era stato rimosso e sostituito il contatore manomesso), il
che
rafforzava
ancora
di
più
l'attendibilità
della
ricostruzione,
operata comunque sulla base di un dato certo e incontestabile
quale
la
percentuale
di
errore
nella
registrazione
di
energia
e
potenza
verificata
mediante
installazione
di
un
contatore
in
parallelo.
Al contrario, ### S.r.l. (sulla quale gravava l'onere probatorio con
riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito) non
aveva dimostrato in alcun modo che il prelievo dei consumi era
stato regolare, né a fronte della comunicazione inviata, aveva fatto
pervenire
osservazione
scritta
sulla
ricostruzione
delle
misure.
***
I motivi, che in quanto connessi verranno trattati congiuntamente,
sono infondati, nei termini e con le precisazioni di cui appresso.
Non è qui in discussione l'accertamento del prelievo irregolare e
della
sottomisurazione
dei
consumi
compiuto
dai
tecnici
del
distributore in data ###, trattandosi di fatto pacifico oltre che
documentato e non posto in dubbio dal primo giudice, né è in
discussione il valore del verbale di verifica.
Ciò di cui si discute è la prova del momento in cui è stata operata
la manomissione.
La
sentenza,
infatti,
dichiara
“l'inesistenza
della
manomissione
addebitata
da
###
alla
###
Srl”
e
non
l'inesistenza
della
manomissione in sé.
Il
ragionamento
del
Tribunale
muove
dal
fatto,
anche
questo
pacifico e documentato, che in data ### S.r.l. aveva ceduto il
ramo di azienda al ### L'### di ### & C. e che la ricostruzione
dei
consumi
“veniva
fatta
risalire
alla
data
di
inizio
della
manomissione,
individuata
a
far
data
dal
1.10.2011,
e
conseguentemente
l'odierna
convenuta
emetteva
la
fattura
n.
###
del
30.11.2016
a
carico
dell'attrice
per
il
periodo
dal
1.10.2011 al 31.10.2012” (quest'ultima è la data di cessazione del
contratto con ### S.p.A.).
Dopo aver affermato, correttamente, che il termine di trenta giorni
per
le
osservazioni
dell'utente
in
ordine
alla
ricostruzione
dei
consumi
non
è
previsto
come
perentorio,
ovvero
a
pena
di
decadenza, e che, tra l'altro, neppure emergeva che fosse stato
indicato
dal
distributore
all'utente
(statuizione
non
contestata
dall'appellante), il giudice, del pari correttamente, si è soffermato
sulle
contestazioni
dell'attrice
in
ordine
alla
“asserita
paternità
della manomissione” e sulle altre contestazioni che ave
vano reso
necessario il ricorso alla c.t.u.
Ha quindi così motivato: ‹‹Orbene, il CTU nominato ha
- previa
approfondita
analisi
della
documentazione
prodotta,
della
normativa
applicabile
nonché
della
documentazione
ulteriore
acquisita
dal
###
-
accertato
diverse
irregolarità,
sia
nella
metodologia seguita dalla terza chiamata per individuare l'errore
di lettura del misuratore (cfr. pagg.6 terzo capoverso e pag. 9),
sia nella individuazione del momento di inizio della manomissione
(cfr. pag.8).
Rinviando più diffusamente alla ### gli elementi che risultano
assorbenti
e
dirimenti
ai
fini
dell'accoglimento
della
domanda
attrice
vengono
individuati
nei
seguenti
passaggi
motivazionali
della consulenza: “Lo scrivente, ha iniziato ad analizzare le misure
incrementali di energia attiva (cioè la risposta alla prima delle
richieste dell'elenco) che indicano i consumi rilevati a partire dal
1° gennaio 2010 per individuare il flesso indicato dal distributore
in data 1° gennaio 2011.
In
base
all'errore
rilevato
dal
distributore
e
dalla
tipologia
di
manomissione accertata dovrebbe essere possibile riscontrare una
diminuzione di circa
il 38% tra il mese
di dicembre 2010 e
il
gennaio 2011. In realtà i consumi del mese di dicembre 2010 sono
stati pari a 6.038,6 kWh mentre quelli di gennaio 2011 sono pari
a 5.107 kWh che sicuramente non indicano una diminuzione del
38%
ma
una
diminuzione
di
meno
del
20%
che
non
si
può
escludere dipenda da una diminuzione dei consumi non dovuta alla
manomissione. Inoltre i consumi medi del 2010 (cioè dell'anno
precedente la data di inizio manomissione) risultano pari a circa
6.300
kWh
e
quindi
il
mese
di
gennaio
indicherebbe
una
diminuzione
che
non
indica
chiaramente
l'inizio
di
una
manomissione con esclusione della rilevazione di una delle tre fasi
(pag. 8).
Ed ancora il CTU a pag. 14 precisa “Per accertare la data d'inizio
della manomissione, che secondo il distributore coincide con un
flesso dei consumi (individuato il 1° gennaio 2011), si sono prese
in considerazione le misure storiche a partire dal 2010 inviate dal
distributore in risposta la richiesta del ### (vedi ###.
Dall'esame
di
tali
dati
non
risulta
facilmente
individuabile
tale
flesso o meglio non è accertabile che la leggera diminuzione dei
consumi (rispetto al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad
una diminuzione dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad
una minore attività. In sintesi basta prendere in considerazione i
primi mesi a valle del flesso individuato dal distributore in data 1°
gennaio
2011
e
confrontarne
la
somma
con
la
somma
degli
omologhi mesi del 2010 per riscontrare immediatamente che la
differenza percentuale delle misure è di circa 8% dato che non
rende
possibile
accertare
una
manomissione
(almeno
dal
1°
gennaio
2011)
rendendo
quindi
non
certa
la
data
di
inizio
manomissione o se la si vuole considerare coincidente con tale
data renderebbe evidente che l'errore non poteva essere stimato
pari al 38%” (pag.14).
Pertanto il ### pur avendo effettuato la ricostruzione dei consumi
secondo
il
quesito
sottopostogli,
in
realtà
ha
chiarito
come
“
###esame dei dati non risulta facilmente individuabile tale flesso
o meglio non è accertabile che la leggera diminuzione dei consumi
(rispetto al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad una
diminuzione dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad una
minore
attività.
Lo
scrivente,
per
eseguire
la
verifica
della
ricostruzione e il ricalcolo dei consumi ha comunque considerato il
periodo indicato nel quesito del G.I.
assumendo che il momento
del guasto o rottura sia determinabile con certezza (altrimenti la
ricostruzione poteva estendersi a 365 giorni prima della verifica
escludendo il periodo di validità del contratto).
Sicchè tirando le fila del ragionamento seguito dal ### poiché il
momento
individuato
dal
###
come
presunto
inizio
della
manomissione non è certo, poiché quel flesso dei consumi non può
essere
inequivocamente
ascritto
alla
manomissione
del
misuratore, ai sensi della citata ### 200/99 art.10.2 - applicabile
al caso di specie come già chiarito dal CTU - la ricostruzione non
poteva risalire ad un periodo maggiore di 365 giorni dal giorno
della verifica (24.20.2016).
Ne
consegue
che
non
essendo
alla
data
del
24.10.2015
(antecedente
di
365
gg
al
24.10.2016)
il
contratto
di
somministrazione
più
attivo
con
l'attrice,
la
ricostruzione
dei
consumi come operata dal distributore e ancora prima la stessa
manomissione
addebitata
all'attrice
sono
illegittime
e,
quindi,
nessun
importo,
anche
inferiore,
è
dovuto
dall'attrice
con
riferimento alla fattura n.### emessa da ### del 30.11.2016.
### perizia d'ufficio costituisce, a parere di questo Tribunale, uno
strumento
sufficiente
per
trarre
argomentazioni
idonee
a
supportare
le
circostanze
dedotte
e
fatte
valere
dall'attore
e,
quindi, a dimostrare che la relativa domanda è fondata. …››.
***
Orbene, rileva la Corte che, a ben vedere, il punto cruciale della
controversia è l'incertezza dell'individuazione della relativa data
della
manomissione,
incertezza
che
non
risulta
superata
dalle
critiche mosse alla sentenza.
Il
CTU,
in
primo
luogo,
spiega
che
la
delibera
richiamata
dal
distributore
fa
riferimento
alle
connessioni
in
alta
o
media
tensione, mentre quella dell'attrice era in bassa tensione, e che la
verifica
(per
le
ragioni
analiticamente
illustrate)
non
risultava
essere stata eseguita in conformità alla normativa tecnica CEI 13-
71.
In secondo luogo, ### (pag. 7 della relazione), richiamati gli artt.
10 e 11 della delibera 200/99, chiarisce che il distributore individua
l'inizio del periodo della ricostruzione a partire dal 24 ottobre 2011
perché corrispondente ai cinque anni prima della data di verifica,
mentre
individua
come
data
di
inizio
della
manomissione
esattamente
il 1°.1.2011
(data
in
cui
sarebbe
riscontrabile
un
flesso
negativo
dei
consumi,
come
risultante
dalla
denuncia),
sicché la ricostruzione è effettuata a partire dal 24.10.2011 e non
dal 1°.10.2011, come indicato negli allegati del distributore.
Quanto riportato dal CTU trova espressa conferma nella denuncia
alla ### della Repubblica, in cui il distributore dichiara che la data
di inizio del prelievo irregolare è stata individuata nel 1°.1.2011
sulla
base
del
flesso
dei
consumi
rispetto
allo
storico
della
fornitura, ma, essendo tale data superiore ai cinque anni dalla data
della verifica, la ricostruzione è iniziata dal 24.10.2011.
È
partendo da questo dato (“flesso”
del
1°1.2011)
che il
CTU
sviluppa poi l'indagine peritale, rilevando che i consumi del mese
di
dicembre
2010
erano
pari
a
6.038,6
kWh
mentre
quelli
di
gennaio 2011 erano pari a 5.107 kWh, sicché, anche tenuto conto
del fatto che i consumi medi del 2010 risultavano pari a circa 6.300
kWh, la diminuzione non era tale da indicare chiaramente l'inizio
della manomissione a gennaio 2011, non potendosi escludere che
dipendesse da una diminuzione dei consumi non dovuta alla
manomissione.
Il CTU precisa che i dati sono stati tratti dalla documentazione da
lui richiesta e inviatagli dal distributore e, inoltre, risponde
analiticamente alle osservazioni del CTP del distributore e del
fornitore di energia elettrica, concludendo che dall'esame dei dati
acquisiti non risultava “facilmente individuabile tale flesso o meglio
non è accertabile che la leggera diminuzione dei consumi (rispetto
al 2010) sia dovuta alla manomissione e non ad una diminuzione
dei consumi dell'esercizio commerciale dovuto ad una minore
attività”, non senza precisare che si trattava della stessa attività
commerciale, prima e dopo la cessione del ramo di azienda, cioè
di un bar.
La risposta del CTU alle osservazioni (pag. 11 e segg. della
relazione) non è stata specificamente criticata dall'appellante
principale, la quale ha ribadito, sostanzialmente, le osservazioni
del proprio ### senza nemmeno prendere posizione sulla diversa
data di individuazione del “flesso”, che la parte continua a indicare
nel 1°.10.2011 e non nel 1°.1.2011 (il che si riflette
inevitabilmente sulle conclusioni tratte dal ###, né sulle
argomentazioni, da reputarsi dettagliate e coerenti, spese
dall'ausiliare per rispondere alle dette osservazioni.
A fronte di ciò, l'appellante si è limitata a lamentare, in sostanza,
la mancata considerazione, da parte del giudice, delle critiche
mosse alle conclusioni del CTU e delle relative istanze della parte,
senza specificare puntualmente i motivi per cui le risposte
dell'ausiliare alle osservazioni non fossero esaustive o fossero
errate.
Al riguardo, va detto che il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche
sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio
di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
### del 16/11/2022).
Pertanto, il Tribunale, nel condividere il ragionamento del ### il
quale ha debitamente risposto alle osservazioni dei ### non è
incorso nei denunciati vizi ed errori.
***
Procedendo oltre, rileva la Corte che, per giurisprudenza costante,
qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del
diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il
rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda
riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive
contrapposte pretese (Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 26916/2023).
Nella specie, ### S.p.A. aveva proposto domanda diretta a
ottenere il pagamento dei consumi come ricostruiti dal
distributore, di talché l'onere probatorio gravava anche sulla
predetta.
Nel caso in esame, il ### con argomentazioni corrette e immuni
di vizi, ha ribadito che non era possibile, in base alla
documentazione presentata dal distributore, individuare con
certezza il momento in cui la manomissione era iniziata,
escludendo (con ragionamento logico e fattuale non inficiato dalle
articolate doglianze), che tale data fosse quella del 1°.1.2011.
La segnalata incertezza (non superata dalle articolate censure),
nel caso in esame, assume sicuro rilievo e riveste carattere
assorbente.
Va qui dato conto dell'orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui in caso di manomissione del contatore -
provocata oppure no dal somministrato - e quindi accertata
l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si
riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove
ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali
calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando
i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare
consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività,
volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. n. 20769/2025;
Cass. 5219/2025; Cass. n. 13605/2019).
Ciò presuppone, ovviamente, che il somministrato, nell'intero
periodo preso in esame, sia titolare dell'utenza.
Nella specie, invece, ### S.r.l. il ### ha ceduto a terzi l'azienda
e la verifica del contatore è stata eseguita il ###.
La mancanza di prova in ordine alla data certa in cui è avvenuta la
manomissione impedisce che della manomissione sia chiamata a
rispondere, a titolo risarcitorio, ### S.r.l.
Devesi evidenziare che la necessità di prova in ordine alla certezza
della data è ricavabile anche dalla delibera ### 200/99, la quale,
all'art. 10 denominato “### ricostruzione dei consumi”, sia pure
per la diversa ipotesi del guasto o della rottura del gruppo di
misura (e non dell'alterazione dolosa dell'apparecchio-contatore),
prevede che, se il momento in cui si è verificato il guasto o la
rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il
periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla
ricostruzione dei consumi non può superare i
trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata
effettuata la verifica del gruppo di misura.
A maggior ragione è necessario acquisire prova della data certa
nel caso in cui si verta in ipotesi di responsabilità risarcitoria, tanto
più quando l'utente ha perso da tempo la disponibilità e il controllo
del gruppo di misura per aver ceduto, da anni, l'azienda.
Ne consegue che, così corretta, in parte, la motivazione del primo
giudice, l'appello principale deve essere respinto.
***
Per le stesse ragioni sin qui descritte deve essere respinto l'appello
incidentale proposto da ### la quale, come si è detto, ha aderito
all'appello principale e ha chiesto, in riforma della gravata
sentenza, la condanna di ### S.r.l. al pagamento della somma
portata dalla fattura emessa sulla scorta della ricostruzione dei
consumi operata dal distributore, oltre interessi e spese dei due
gradi di giudizio. ### incidentale è infondato anche quanto alla
doglianza in punto di spese di lite, con cui si lamenta l'erroneità
della sentenza che aveva posto dette spese, oltre alle spese di
c.t.u., a carico della convenuta e della terza chiamata in solido,
senza alcuna motivazione, tenuto conto che e-distribuzione S.p.A.
è il soggetto responsabile della verifica dei misuratori e delle
operazioni di ricostruzione e che la fornitrice è un mero
litisconsorte necessario, che prende atto della ricostruzione senza
contribuire alla sua formazione, sicché non vi è ragione perché
debba sopportare le spese di lite.
Osserva la Corte che ### lungi dall'essere un mero litisconsorte
necessario, è il soggetto legato da rapporto contrattuale con
l'utente, di talché, se è vero che il distributore è il proprietario dei
gruppi di misura ed è responsabile della rilevazione degli stessi, è
anche vero che il fornitore, il quale fa valere il diritto al pagamento
dei consumi fatturati in base agli accertamenti del distributore,
risponde nei confronti dell'utente della condotta del distributore
nella quantificazione dei consumi.
A tanto si aggiunga che ### in primo grado ha proposto domanda
riconvenzionale di pagamento della fattura, che è stata respinta
dal Tribunale.
Nessun dubbio residua, pertanto, sulla soccombenza della stessa,
dovendosi conseguentemente escludere che il giudice sia incorso
nel denunciato errore di regolazione delle spese di giudizio. ***
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono
essere rigettati.
***
Ogni altra questione, deduzione o istanza (ivi comprese tutte le
istanze istruttorie come reiterate) è assorbita. *** ###
principale e l'appellante incidentale devono essere condannate,
secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata
### S.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi
per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività
processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del
contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella
incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e
sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 6668/2022, R.G. n. 17967/2017, pubblicata in data
###, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede: 1) rigetta l'appello principale; 2) rigetta l'appello
incidentale; 3) condanna e-distribuzione S.p.A. ed ### S.p.A., in
solido, al pagamento, in favore di ### S.r.l., delle spese del
presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi,
oltre ### CPA e spese generali come per legge; 4) dà atto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del
contributo unificato da parte dell'appellante principale e
dell'appellante incidentale. 06-04-2026 21:00
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