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Sentenza

CONTRATTO Effetti del contratto – Clausola penale – Manifesta eccessività - E...
CONTRATTO Effetti del contratto – Clausola penale – Manifesta eccessività - Equità - Interesse del creditore - Riduzione (Cc, articolo 1384)

    Tribunale di Salerno, Sezione II, 18 febbraio 2026, n. 1032
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione
monocratica, nella persona del giudice onorario dott. ###
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 8730 dell'anno 2020
TRA
### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. ### e presso lo stesso
elettivamente domiciliat ###, come da procura in atti, ###
E
### in persona del titolare omonimo, rappresentato e difeso
dall'Avv. ### e presso lo stesso elettivamente domiciliat ###,
come da procura in atti, ###
OGGETTO: Risoluzione contrattuale.
Discussa all'udienza del'08/01/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### s.r.l. (d'ora in
poi ### conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, l'###
(d'ora in poi ###, in persona del titolare omonimo, per sentire
accogliere le seguenti conclusioni:” previa declaratoria di
risoluzione del contratto di somministrazione di ### di bufala del
13/05/2019, come integrato e modificato il ###, tra la società
### e l'azienda agricola ### per esclusivo inadempimento e
colpa della convenuta azienda agricola consistito nella unilaterale
interruzione della fornitura di latte di bufala, accertare, dichiarare
tenuto e condannare esso ### personalmente e nella qualità, al
pagamento della somma di € 45.731,28 quale penale contrattuale
per l'inadempimento alla previsione contrattuale di cui all' art.11),
comma 11.3, in combinato disposto con l'art. 9), comma 9.2, per
l'illegittima interruzione della fornitura, così come stabilita nella
misura pari al triplo del valore della fattura mensile di importo più
elevato tra quelle emesse nel periodo di fornitura oggetto del
contratto di somministrazione per cui è causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria a far data dalla domanda e salvo i
maggiori danni a dimostrarsi; B) Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio ed attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”. Assumeva che in data ### esso ###
stipulava con l'### convenuta un contratto di somministrazione,
in virtù del quale l'### avrebbe fornito al ### l'intero
quantitativo di latte di bufala prodotto nel periodo concordato (dal
1/9/2019 al 31/8/2020), al prezzo stabilito all'art. 4. Che detto
contratto veniva, poi, integrato da successiva scrittura privata del
23/4/2020, con la quale le parti concordavano, per il solo mese di
aprile del 2020, una riduzione del prezzo del latte, come stabilito
nel richiamato contratto di somministrazione, riduzione pari a 0,10
centesimi di euro per litro di latte. Che, però, in data del 03/7/2020
l'### comunicava a mezzo e-mail l'interruzione della fornitura per
una “sopraggiunta e non meglio precisata impossibilità
sopravvenuta a procedervi”. Che tale comunicazione veniva
contestata da esso ### con e-mail del 07/7/2020, e poi con pec
dell'8/7/2020 (tutte allegate in atti). Che, l'### replicava
adducendo che la interruzione della fornitura era dovuta
“all'enorme debitoria accumulata negli anni a seguito dei mancati
pagamenti dei vari caseifici” (v. mail dell'avv. ### del 08/7/2020-
in atti). Contestata tale comunicazione, e ritenuto sussistente
l'inadempimento contrattuale dell'### il ### in base all'art. 9 del
contratto di somministrazione, ha chiesto alla convenuta, oltre alla
risoluzione contrattuale, la condanna dell'### al pagamento della
penale stabilita e quantificata in euro 45.731,28. Che l'invito alla
stipula di una negoziazione assistita non sortiva alcun effetto, da
qui il ricorso all'adita ### per l'accoglimento delle conclusioni
riportate.
Con comparsa del 27/01/2021 si costituiva in giudizio l'###
contestando tutto quanto dedotto nell'atto di citazione. Pur
confermando la sottoscrizione del contratto di somministrazione e
della successiva scrittura integrativa, riferiva che:” Il
controconvenuto è stato costretto a vendere l'intero parco bufalino
costituito da 185 capi di bestiame, non potendo fare fronte alla
debitoria che era venuta a crearsi e, ciò per non sacrificare ulteriori
debitori. Il controconvenuto alleva bufala da latte da sempre
insieme al padre ed in proprio dall'anno 2000. Oggi è stato
costretto anche a fittare l'### ovvero stalle e terreni per potere
sopravvivere degnamente. Causa di forza maggiore.” Eccepiva
l'abuso di posizione dominante, la sussistenza di “contratti
capestri” fra le parti, in quanto i contratti stipulati: “non
contengono né la previsione della risoluzione per causa di forza
maggiore, né il rinvio alla legge. Manca nei contratti capestri del
### quello che la normativa chiama «eccessiva onerosità
sopravvenuta». Rilevava che il latte prodotto a giugno del 2020
non era ancora stato pagato per un ammontare di euro 10.330,25.
Che il prezzo del latte (di cui al contratto), per la posizione
dominante del ### era stabilito in misura inferiore ai prezzi di
mercato. Che, per questi motivi, deduceva che nel periodo dal
2017 al giugno 2020 aveva ricevuto somme inferiori (circa euro
59.948,00) con ciò impoverendosi. Spiegava, quindi, domanda
riconvenzionale per la “complessiva di €. 71.645,76 di cui €.
10.330,25 per le forniture di latte bufalino del mese di giugno 2020
per fatture emesse e non pagate; €. 1.367,51 per prelievi indebiti
consistenti in note di addebito, senza alcuna giustificazione ed €.
59.948,00 per differenza tra il prezzo di mercato ed il prezzo
contrattuale abusato come posizione dominante.” Concludeva,
quindi: -Accertare e dichiarare che il contratto di somministrazione
del tra L'### di ### e ### s.r.l., è risolto di diritto per
«eccessiva onerosità sopravvenuta».
Accertata la posizione dominante del ### dichiarare la nullità dei
contratti di fornitura per gli anni 2017-2018 e 2018-2019 e 2019
giugno 2020 e di conseguenza, condannare il ### al pagamento
dell'importo di €. 71.645,76 quale differenza tra il prezzo di
mercato non pagato ed il prezzo effettivamente versato. Accertato
il mancato pagamento delle forniture di latte ### somministrato
dall'### per il mese di giugno per €. 10.330,25 condannare il
### al pagamento della somma di €. 10.330,25 oltre interessi e
rivalutazione a far data dal mese di giugno 2020. Accertata
l'indebita trattenuta delle somme consistenti in note di addebito
emesse senza alcuna giustificazione condannare il ### al
pagamento della somma di €. 1.367,51. Per l'effetto, rigettare la
domanda dell'attore-convenuto e, condannarlo alle spese e
competenze del grado di giudizio.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c., rigettate le istanze di prova orale e di CTU tecnica-
contabile, la causa dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, è stata
rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. Va previamente rilevato come nelle domande tese alla
declaratoria della risoluzione del contratto di somministrazione,
questa consegue alla semplice presenza delle contrapposte
domande delle parti, entrambe dirette all'identico scopo dello
scioglimento del rapporto: come osservato dalla Suprema Corte,
“qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per
inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente
inadempiente richieda anch'esso una pronuncia di risoluzione - pur
attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la
risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte
manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo
negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in
quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette
all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il
giudice non può non prendere atto” (così Cass., 19 dicembre 2014,
n. 26907).
I fatti posti da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di
risoluzione potranno pertanto e semmai rilevare al fine della
decisione delle altre domande proposte dalle parti.
2. Ciò posto, questo giudicante ritiene che il contratto in esame
non sia un contratto per adesione e conseguentemente soggetto
alla disciplina di cui all'art. 1341 e s. c.c. Infatti, per giurisprudenza
costante (ex plurimis: Cass. n. 7605/2015) possono qualificarsi
come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza
della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie,
soltanto quei contratti destinati a regolare una serie indefinita di
rapporti, quale di certo non è quello in esame (che disciplina un
unico rapporto), essendo irrilevante che, per ipotesi, lo stesso sia
stato predisposto da una delle parti, dovendosi escludere
l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1341 cod. civ. nel
caso in cui il testo del contratto, pur predisposto unilateralmente
da uno dei contraenti, non sia destinato a disciplinare una serie
indefinita di rapporti contrattuali (v. Cass. n. 2208/2002; SS.UU
n. 11648/1993).
Neppure può ritenersi che la clausola di cui all'art. 9 del contratto
di somministrazione del 13/5/2019 sia nulla perché vessatoria,
come sempre sostenuto da parte convenuta, dal momento che le
norme di cui all'art 33 del D. Lgs 206/2005 che con l'art. 142 ha
sostituito gli artt. 1469 bis - 1469 sexies del c.c. trovano
applicazione solo nei rapporti tra consumatore e professionista,
rapporto non rinvenibile nel caso di specie, nel quale il contratto è
stato stipulato tra due imprenditori commerciali.
3. Passando ad esaminare la richiesta di declaratoria di risoluzione
contrattuale come avanzata da parte attrice, si osserva che la
stessa è nei fatti, avendo parte convenuta pacificamente ammesso
di aver interrotto la fornitura di latte. Per cui, in pratica, è legittima
l'azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453
c.c. del contratto come esercitata da parte attrice in forza della
clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto de quo.
Invero, il contratto di somministrazione del 13/5/2019-integrato
con scrittura del 23/4/2020 solo in relazione al prezzo del mese di
Aprile 2020-, prevede, alla clausola n. 9.1 che il Fornitore (nella
specie l'### è tenuto a fornire al ### il latte prodotto
impegnandosi a non cedere a terzi la propria azienda agricola o la
totalità dei capi di bestiame. Nel caso ciò avvenga, alla clausola
9.2 del medesimo contratto è prevista espressamente
l'applicazione di una penale contrattuale per l'anticipata
risoluzione:” pari al triplo dell'importo della fattura mensile di
maggior valore tra quelle emesse durante il periodo di vigenza del
presente contratto”.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale la clausola
risolutiva espressa, ricollegando lo scioglimento del contratto
all'inadempimento di una determinata obbligazione o alla sua
esecuzione secondo modalità diverse da quelle prestabilite, opera
di diritto, richiedendo esclusivamente che il contraente non
inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di
provare la gravità dell'inadempimento della controparte (cfr., ex
multis, Cass., sez. II, sentenza n. 20854 del 2/10/2014).
In tali ipotesi il giudice non è tenuto ad effettuare alcuna indagine
sulla gravità dell'inadempimento, avendo le parti preventivamente
valutato l'alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del
contratto al verificarsi dell'inadempimento o del non esatto
adempimento.
Altro principio consolidato è quello secondo il quale la clausola
risolutiva espressa non assume carattere vessatorio e non può
essere ricondotta tra quelle di cui all'art. 1341 c.c., giacché “la
facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel
contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod. civ., per l'ipotesi
d'inadempimento e la relativa clausola non fa che rafforzare tale
facoltà a mezzo della anticipata valutazione dell'importanza di un
determinato inadempimento” (Cass., sez. III, sentenza n. 16253
del 3/08/2005; cfr. anche Cass., sez. III, sentenza n. 15365 del
28/06/2010).
Ciò posto, è pacifico che, nel caso di specie, da un lato, che l'###
ha interrotto la fornitura di latte, e che, dall'altro lato, il ### ha
dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (cfr.
pec del 7/7/2020 e pec del 13/7/2020).
Ne consegue l'evidente inadempimento della convenuta ### e la
legittimità della risoluzione del rapporto come richiesto da parte
attrice.
4. Parte convenuta., ad esonero della propria responsabilità, ha
sostenuto la sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta causa di
forza maggiore nella circostanza di aver dovuto vendere tutti i capi
bufalini per far fronte alla “enorme debitoria” che gravava su di
essa.
Orbene, questo giudicante non ritiene convincente la tese di parte
opposta.
In vero, è noto che l'impossibilità della prestazione deve
consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non
in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto
che non possa essere rimosso: in particolare, l'impossibilità
sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia
divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore,
ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione
della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia
comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla
sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta
irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa
concreta del contratto e la conseguente estinzione
dell'obbligazione.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio affermato dalla
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29057 del 6 ottobre 2022,
secondo cui “###à sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se
definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se
temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto
e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una
mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto,
tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti
di soggetti terzi rispetto al rapporto (...)(...)”. A tale principio la
Corte, anche di recente, ha inteso dare “convinta continuità”,
richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui
“l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256
c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo: essa consiste
nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che
impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del
principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi
soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di
una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si
tratti di una somma di denaro” (Cass. 22/06/2022, n. 20152;
Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10683).
Non è, pertanto, possibile, nel caso di specie, ravvisare un'ipotesi
di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c., dal momento che
la cessazione dell'azienda e/o l'averla affittata a terzi costituisce
una scelta libera del debitore, collegata esclusivamente alla sua
volontà. Con la conseguenza che lo scioglimento del rapporto è
riconducibile esclusivamente all'inadempimento del debitore (è,
infatti, incontestata l'interruzione della fornitura).
In altri termini, la cessazione della fornitura da parte dell'###
costituisce da sola causa sufficiente ad integrare la fattispecie
prevista dalla clausola n. 9 del contratto di somministrazione, cui
è ricollegata la risoluzione del rapporto, senza che possano avere
rilievo vicende esterne, come la cessione delle bufale o dell'azienda
a terzi.
Cessione, peraltro, neppure confermata in corso di causa, né
altrimenti provata con documenti la lamentata esposizione
debitoria, essendosi limitata, la convenuta ### a delegare ai testi-
non ammessi la prova di tale gravosa esposizione debitoria.
5. Parte convenuta ha anche eccepito “un'abuso di posizione
dominante” della società attrice.
Orbene, l'art. art. 3 della legge 287/1990 disciplina le ipotesi in cui
si concretizza tale figura, limitandosi a sancirne il divieto.
Presupposto di tale divieto è quello di evitare “l'asimmetria di
potere tra impresa leader e altri operatori economici; con il divieto
ex art. 3 non si intende rompere questo equilibrio, ma
semplicemente impedire che l'impresa dominante ponga in essere
comportamenti aggressivi e ingiustificati nei confronti dei
concorrenti o dei consumatori. Viene dunque sanzionato un
comportamento imprenditoriale (commissivo od omissivo) frutto
di un uso «contra ius» di potere economico, i cui effetti si
riverberano sull'intero mercato o su una parte consistente di esso”
(Corte d'Appello di Campobasso sent. 168/2018 del 08/5/2018).
Nella fattispecie parte convenuta si è lamentata del fatto che il
### avrebbe imposto prezzi di vendita del latte inferiore a quelli
di mercato.
Orbene, precisato che anche la fissazione di prezzi inferiori rispetto
a quelli praticati da altri imprenditori del settore, costituisce, di per
sé, pratica lecita in quanto espressione del principio di libertà di
iniziativa economica, si rileva che la convenuta avrebbe dovuto
dare prova che l'attrice abbia rivestito il ruolo di impresa
monopolista o quasi monopolista. Mentre nel caso in esame risulta
documentato tra le parti unicamente un rapporto di fornitura di
latte; nessuna prova è stata richiesta od offerta dall'### circa il
fatto che il ### rivesta anche il ruolo di impresa monopolistica o
quasi monopolistica, né a livello nazionale, né tantomeno a livello
zonale. “La posizione di dominio si configura non per il solo fatto
dell'esistenza di un potere dell'impresa preminente ma quando tale
potere giunge al punto da eliminare o ridurre in modo
determinante la libertà di iniziativa, di reazione o di scelta della
controparte, intesa non come singolo contraente ma come
indeterminata collettività di utenti di servizi o acquirenti o venditori
di beni” (Cass. civ. n. 1636/2006).
Il fatto che il ### sia un'impresa di dimensioni maggiori di quelle
della convenuta non è di per sé circostanza tale da costituire
presupposto per l'applicazione della disciplina invocata.
6. Quanto sopra, vale anche per l'eccepita risoluzione contrattuale
per eccessiva onerosità chiesta dalla convenuta.
Precisato che l'eccesiva onerosità presuppone un'alterazione
dell'equilibrio patrimoniale fra le prestazioni, dovuta all'eccessiva
onerosità sopravvenuta dell'una o alla diminuzione del valore
originario dell'altra. In giurisprudenza “l'eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi
dell'art.1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la
sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto
squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della
conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della
eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed
imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea
contrattuale. ..” (cfr. Cass. Sez. III, 19/10/2006 n.22396; conf.
Cass. civ. n.2661/2001, ### Roma sez. II 29 maggio 2020
n.2565).
Nella specie, secondo quanto affermato dalla convenuta, lo
squilibrio deriverebbe dal prezzo del latte concordato in misura
inferiore rispetto a quelli di mercato.
Ebbene, ricordato come la determinazione del prezzo rientra nel
principio della libera iniziativa economica, si deve rilevare che
parte convenuta non ha provato nulla di quanto affermato. Non è
stata fornita prova di quali fossero, all'epoca della stipula dei vari
contratti, i prezzi di mercato correnti e soprattutto quale sia stato
lo squilibrio fra le prestazioni intervenuto nel corso del rapporto
contrattuale. L'### ha inteso, sul punto, formulare una prova per
testi-non ammessa-, laddove, invece, era necessario esibire
documenti (mercuriali o listini della ### di ### protocolli
d'intesa/accordi provinciali fra produttori ed ### al fine di
dimostrare l'eventuale squilibrio contrattuale.
Per giunta, pure la definizione di contratti “capestro” è rimasta
priva di supporto probatorio non avendo parte convenuta
dimostrato perché dovesse considerarsi tale il contratto del
13/5/2019, e quale diverso contratto avrebbe dovuto e potuto
essere concluso, quali maggiori utili ne sarebbero conseguiti - sono
tutte circostanze non precisate dalla convenuta.
7. Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta, che ha
interrotto la fornitura, al pagamento della penale stabilita nella
misura pari al triplo del valore della fattura dell'importo più alto tra
quelle emesse nel periodo di vigenza dello stesso, fatto salvo il
maggiore danno subito (art. 9, co 1 e 2) per l'anticipata risoluzione
contrattuale. “E che la fattura di importo più elevato emessa
dall'azienda fornitrice risulta essere la n. 04/19 del 31/03/2020
(ved. all. n. 10 - fattura n.04/19), per cui la somma da doversi
corrispondere a titolo di penale contrattuale, ai sensi e per gli
effetti della previsione di cui all'art. 9, co 2 del contratto di
somministrazione per cui è causa, sarà ammontante ad
€45.731,28 (€15.243,76 x 3), salvo i maggiori danni subiti” La
domanda può trovare accoglimento, atteso che è stata esibita la
fattura sopra indicata, e che si è realizzata la condizione di cui alla
clausola penale (interruzione della fornitura), e che parte
convenuta nulla ha replicato, solo sostenendo che l'interruzione
riguardava i mesi di luglio, agosto e settembre, senza neppure
chiedere una riduzione della penale.
È vero che l'art. 1384 c.c. prevede che la penale può essere ridotta
se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Ma affinché il
giudice possa procedere a tal sorta di riduzione è però necessario
che si offrano al suo giudizio argomenti e indici probatori tali da
poter ritenere la manifesta eccessività della sanzione pattuita: tali
argomenti e indici non sono stati offerti nel presente giudizio, non
avendo parte convenuta provato uno squilibrio tra le posizioni delle
parti in conseguenza dell'applicazione della penale. In altri termini,
non emergono dagli atti circostanze rilevanti per valutare
l'eccessiva della penale; vale anzi evidenziare che l'importo di €
45.731,28 dovuto a titolo di penale è pari (o quasi) a quanto il
### avrebbe dovuto pagare all'### negli ultimi tre mesi del
rapporto (giugno, luglio e agosto) in caso di esatto adempimento,
sicché - ribadito quanto sopra in ordine all'assenza di indici in
senso contrario - deve escludersi la manifesta eccessività della
penale.
Nessun ulteriore danno può riconoscersi a parte attrice, non
avendo fornito prova dei pregiudizi (danni-conseguenza)
effettivamente subìti a seguito dell'inadempimento della
convenuta. 8. Sulla domanda riconvenzionale.
L'### ha chiesto, in riconvenzionale, il pagamento della somma
di euro 71.645,76.
Sul punto ha così argomentato:” ### la posizione dominante del
### dichiarare la nullità dei contratti di fornitura per gli anni 2017-
2018 e 2018-2019 e 2019 giugno 2020 e di conseguenza,
condannare il ### al pagamento dell'importo di €. 71.645,76
quale differenza tra il prezzo di mercato non pagato ed il prezzo
effettivamente versato.
Accertato il mancato pagamento delle forniture di latte ###
somministrato dall'### per il mese di giugno per €. 10.330,25
condannare il ### al pagamento della somma di €. 10.330,25
oltre interessi e rivalutazione a far data dal mese di giugno 2020”.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., poi, sempre la
convenuta ha precisato:” Il convenuto ### spiega domanda
riconvenzionale nei confronti di ### s.r.l. per ottenere la nullità
della clausola in cui si stabilisce il prezzo di vendita del latte (art.
4 contratto del 23.08.2017, art. 4.2 contratto del 30.08.2018, art.
4.2 contratto del 13.05.2019) per abuso di dipendenza economica,
chiedendo quindi una rideterminazione degli importi spettanti al
convenuto per la fornitura del latte, tenendo conto del prezzo di
mercato, ossia €. 1,80 al litro, per una differenza di prezzo pari ad
€. 71.645,76 che ### s.r.l. deve corrispondere ad ### per la
fornitura di latte bufalino relativo agli anni 2017/2018 e 2018/2019
e 2019 /giugno 2020; il pagamento delle fatture n.ro 9 del
30.06.2020 dell'importo di €. 10.330,25 e, la fattura n.ro 11 del
14.07.2020 di €. 185,00, relative alla fornitura di latte del mese di
giugno, ad oggi impagate; per ottenere il pagamento di
pagamento della somma di €. 1.367,51 consistente in note di
addebito emesse senza alcuna giustificazione”.
Ebbene, i contratti stipulati dalle parti sono contratti di
somministrazione, come già sopra rilevato, nei quali le parti
assumono posizioni sostanzialmente paritarie, dove c'è una parte
che fornisce, e l'altra parte che riceve la merce fornita dietro
pagamento. Orbene, parte convenuta denuncia la condotta del
### che abusando del rapporto di dipendenza economica
imponeva i propri prezzi all'### E, quindi, l'abuso si
concretizzerebbe nell'applicazione di prezzi sfavorevoli o,
comunque, inferiori a quelli di mercato. Da qui la richiesta di
condanna della società attrice a pagare la differenza di prezzo non
versata, assumendo il prezzo del latte ad euro 1,80 al litro.
Va da sé che tale domanda è del tutto infondata, per quanto sopra
detto.
Richiamando tutto quanto in precedenza rilevato in ordine
all'abuso di posizione dominante, si rileva, innanzitutto che parte
convenuta ha qualificato-erroneamente la propria domanda come
ripetizione di indebito, laddove la stessa deve intendersi,
correttamente, come risarcimento dei danni per aver venduto il
latte a prezzo inferiore a quello di mercato. Ciò posto, si rileva che
parte convenuta ha siglato ben tre contratti di fornitura con la
società attrice, e nel corso del rapporto con la stessa non ha mai
eccepito o contestato alcunché sia in ordine ai pagamenti, che al
prezzo applicato. Ed inoltre, parte convenuta non ha nemmeno
dimostrato come già in precedenza rilevato quali fossero i prezzi
di mercato secondo i vari periodi di fornitura, ma lo ha
arbitrariamente indicato in euro 1,80 al litro, senza neppure
allegare un qualche elemento giustificativo.
Ne consegue che la domanda di parte convenuta, è priva di
supporto probatorio non avendo provato né quale fosse il prezzo
corrente del latte, né soprattutto che essa ### aveva avuto la
possibilità di stipulare altri e più remunerativi contratti, e, quindi,
conseguire un maggiore utile.
Va, invece, riconosciuta, in via riconvenzionale, la somma di euro
10.498,66 quale fornitura di latte del mese di giugno 2020 non
ancora pagata dalla società attrice.
Sul punto, infatti, sono state esibite le fatture n. 9/2020 e 11/2020
emesse dall'### e ricevute dal ### Ed è stato sostanzialmente
ammesso dallo stesso ### il mancato pagamento di dette somme
adducendo, tuttavia, una sorte di eccezione di inadempimento a
giustificare il mancato pagamento delle dette fatture.
Corre l'obbligo di precisare che l'eccezione ex art. 1460 c.c., come
sollevata da parte attrice, impone al Giudice di vagliare, nell'ottica
del sinallagma processuale, se la stessa sia giustificata, dovendosi
pertanto confrontare i due inadempimenti e non valutare ciascuno
in via oggettiva, tenuto conto del fatto che (come nel caso in
esame) le prestazioni corrispettive inadempiute devono eseguirsi
in tempi diversi (art. 1460, primo comma, c.c.), e valutato se
l'inadempimento sia contrario a buona fede (art. 1460, secondo
comma, c.c.).
Ebbene, si deve rilevare come, nel caso in esame, le fatture non
pagate, ritenute corrette nella loro quantificazione, e conformi alla
prestazione di fornitura di latte effettuata da parte dell'###
secondo le previsioni contrattuali, l'inadempimento di parte attrice
al pagamento della fornitura fatturata non appare giustificabile,
laddove si consideri anche le dette fatture sono antecedenti la
comunicazione di interruzione della fornitura (luglio 2020), e,
quindi, il comportamento tenuto in merito dal ### non appare
improntato a correttezza e buona fede.
Non si può accogliere, invece, la domanda del ### tesa ad
ottenere il riconoscimento della restituzione della residua somma
asseritamente versata in acconto sulle forniture, non avendo dato
prova non tanto della corresponsione della detta somma di euro
20.000,00 in acconto peraltro circostanza non contestata-, quanto
la prova dei vari acconti ricevuti e portati in detrazione dall'acconto
versato. 9. In conclusione, va accolta la domanda di parte attrice
di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta per
recesso ingiustificato, con la conseguente condanna della
convenuta al pagamento della penale contrattualmente prevista di
euro 45.731,28.
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla
convenuta per il mancato pagamento delle forniture del mese di
giugno 2020, il ### S.R.L. va condannato, a pagare all'### la
somma di euro 10.498,66.
In applicazione del principio di compensazione contabile, la
convenuta ### deve essere condanna al pagamento della somma
di euro 35.232,62 (45.731,28-10.498,66), oltre interessi legali
dovuti dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo. 10.
Stante la parziale reciproca soccombenza sussistono i presupposti
per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nei
limiti della metà, ed in relazione allo scaglione relativo al decisum,
per il resto le spese seguono la soccombenza dell'### convenuta
e vengono liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### -seconda sezione civile definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da ### S.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., nei confronti dell'### ogni altra
domanda o eccezione rigettata, così provvede: a) dichiara la
risoluzione del contratto di somministrazione inter partes del
13/5/2019; b) condanna la convenuta ### al pagamento in
favore del ### s.r.l. della somma di euro 35.232,62, oltre
interessi come in motivazione; c) condanna la convenuta ### al
pagamento della metà delle spese di lite, liquidando detta metà in
euro 286,00 per esborsi, ed euro 3.627,00, per compensi, oltre
iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv.
### per dichiarato anticipo.
Avv. Antonino Sugamele

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