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Sentenza

DIFFAMAZIONE Responsabilità civile – Risarcimento danni...
DIFFAMAZIONE Responsabilità civile – Risarcimento danni
 Tribunale di Latina, sez. I, 10 marzo 2026, n. 543
Tribunale di Latina, Sentenza n. 543/2026 del 10-03-2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I ### civile N. 1263/2021 R.G. (a cui è stato riunito R.G. n. 1476/2021) Il Tribunale, in composizione
monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1263/2021 R.G. promossa da: tra COMUNE DI CAMPODIMELE (p.i. ###), in
persona del suo ### pro-tempore, ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ###, ### D'### n. 5, in virtù di procura alle liti
in atti; attori contro ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### e
dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in ###, V.le ### n. 30, in virtù di
separate procure allegate in atti; convenuti ### diffamazione; risarcimento dei danni all'immagine
e alla reputazione;
CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di ### in persona del suo ### protempore,
ha convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale - i signori ### e ### al fine di sentire
accogliere le seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, in
accoglimento dei motivi su esposti, così provvedere: - accertarsi la responsabilità dei convenuti in
solido e/o ciascuno per quanto di ragione per la lesione all'immagine, alla reputazione e al decoro
e ai danni del Comune di ### quale conseguenza dei fatti descritti in parte narrativa del presente
atto, stante il contenuto ingiurioso e diffamatorio degli stessi; - condannarsi i convenuti in solido e
o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni subiti dal Comune di ### in persona del
sindaco p.t. valutati nella misura di € 50.000,00 o comunque secondo equità; - vittoria di spese,
diritti ed onorari in favore del procuratore anticipatario”, deducendo che gli odierni convenuti,
consiglieri comunali del gruppo di minoranza, avrebbero realizzato ripetuti e gravi attacchi, tramite
il mezzo della stampa e i social network, lesivi tanto dell'immagine dell'Ente stesso, quanto del
signor ### all'epoca ### del predetto Comune.
I convenuti, tempestivamente costituitisi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
depositata il ###, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, hanno chiesto, in via
preliminare, la riunione, al fascicolo di cui in epigrafe, del procedimento iscritto al R.G. n.
1476/2021 -, pendente avanti all'intestato Tribunale promosso personalmente, con atto di
citazione iscritto a ruolo il ###, dall'allora ### del Comune di ### sig. ### per i medesimi fatti e per
le medesime ragioni di quelle poste a fondamento del giudizio di cui in epigrafe nei confronti dei
medesimi soggetti convenuti (vd. conclusioni atto di citazione Rg. 1476/2021 “### l'Onorevole
Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, così provvedere:
- accertarsi la responsabilità dei convenuti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione per la
lesione all'immagine, alla reputazione e al decoro ai danni signor ### quale conseguenza dei fatti
descritti in parte narrativa del presente atto, stante il contenuto ingiurioso e diffamatorio degli
stessi; - condannarsi i convenuti in solido e o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei
danni subiti da detto ### valutati nella misura di € 70.000,00. o comunque secondo equità; -
vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore anticipatario.”) -, instando, nel merito,
per la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, il tutto con
refusione delle spese di lite.
Disposta l'anzidetta riunione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via
documentale e tramite prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al
precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive
fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata. ### l'indirizzo della Suprema Corte di
### espressasi anche di recente, «In tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il
danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re
ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua
liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al
concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. ### del 06/12/2018; ### 6 - 3 Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» (cfr. ### civile sez. III, 18/02/2020, n. 4005; cfr.
anche ### civile sez. I, 05/04/2024, n. 9068: «In tema di responsabilità civile per diffamazione, il
pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa,
identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma
con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve
essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza,
quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione
sociale della vittima.»).
Gli Ermellini poi hanno evidenziato come «la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto
subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni,
assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la
rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017).» e «A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla
base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del
18/07/2019).».
In buona sostanza, afferma la Suprema Corte di ### «### se un'espressione, uno scritto, un
documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui costituisce un
accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e prova, anche attraverso
presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e
della posizione sociale della vittima. La valutazione del danno morale va svolta con ragionamento
inevitabilmente presuntivo, data l'impalpabilità del danno reputazionale.» (Cass. 4005/20 cit.).
Nel caso di specie, ai fini che qui occorrono, è opportuno partire dal dato documentale e,
segnatamente, dalla disamina delle espressioni che parte attrice ha asseritamente ritenuto
offensive e gravemente lesive, in primis, dell'immagine e della reputazione del sig. ### con evidenti
ricadute sull'immagine dell'amministrazione comunale di ### all'epoca dal medesimo
rappresentata, ricoprendo il predetto la veste di ### Qui, di seguito, alcune delle dichiarazioni
diffuse dai convenuti e autori delle stesse: “ ### di ### eletto dai cittadini, è evidentemente
incapace di portare avanti il mandato che questi gli hanno conferito. ### di ### di fatto, non è ###
ma è l'''estraneo....” “…..un ### non si riconosce dalla fascia che porta nel giorno del ### patrono.
### si riconosce nella persona che sa essere garante della legalità, del buon governo e del rispetto
di tutti i cittadini. Qualità straniere, evidentemente, nella persona del ### “pro-forma” di
Campodimele…”; “…. la costante reiterata e sprezzate presenza di un pregiudicato all'interno degli
uffici comunali influisce in toto sulla validità e l'autenticità di quanto oggi portato all'attenzione del
Consiglio comunale...”; dichiarazioni contenute sul quotidiano on-line “### tu” pubblicato il ### e
così intitolato “### X ### : ### L'### AMMINISTRATIVA” con la seguente nota scritta dai convenuti
e reiterate mediante un video apparso, nella stessa giornata del 30 luglio, sulla pagina di “###
Campodimele”: “....### di ### di fatto, non è ### ma è l'estraneo“.......### incapace di guidare
###.........continua ad aver bisogno e a richiedere l'aiuto di una “stampella”, continua ad aver
bisogno e a richiedere l'aiuto di una “badante “ perché sfacciatamente ed in modo spregiudicato
continua a permettere “all'estraneo” di lavorare per lui, di fare le sue veci, di fare il ### al suo
posto…### un ### sopra ogni altra cosa, si riconosce nella persona che svolge personalmente il
lavoro che gli compete e che gli è stato affidato dai cittadini e non si avvale di “aiutino” in spregio
alla legalità e alla democrazia rappresentativa”, “ ### del Comune di ### insomma rischia di essere
condizionata fortemente dal lavoro prodotto da un pregiudicato”; commenti del 31/07/2020 nel
post pubblicato sulla pagina ### di “### Campodimele” ove la posizione del ### veniva
commentata al giornalista del quotidiano “### Oggi” nel modo seguente: “il ### di ### non riesce
nemmeno a biascicare una risposta a favore della stampa.....non ha spiccicato un verbo, mugugno,
sospiro, fiato. Silenzio tombale.....il ### responsabile di questo scempio di legalità e democrazia,
### RISPONDERE! ### forse il solito aiutino, l'imbeccata giusta, la dritta intelligente. Ma la
telefonata è giunta inaspettata e l'aiutino non ha fatto in tempo ad arrivare. E allora ....si è chiuso a
ricci, in un vergognoso riserbo.”.
Orbene, ad avviso di questo G.I., a prescindere dalla diffusione capillare o meno delle dichiarazioni
testé citate in seno alla ### di ### -, su cui, comunque, non si può ritenere essere stata raggiunta
una prova certa ed univoca alla luce della prova testimoniale espletata in corso di giudizio (cfr. ud.
9.7.2024, ove i testi di parte convenuta, ### e ### hanno riferito circostanze opposte rispetto a
quelle sostenute dai testi attorei, sigg. Marzella, ### e ### affermando “in tutto il Comune di ###
saremo 200 persone, nel borgo dove sto io saremo una ventina, parliamo per lo più di calcio e
pettegolezzi vari, ma con riferimento all'argomento “Zannella” vagamente”) -, si ritiene che non
sussistano gli estremi dell'asserito contenuto diffamatorio delle stesse.
Nel caso di specie, non ci si può esimere dal calare predette espressioni in seno al contesto storico
e politico in cui le stesse sono state esternate: trattasi, invero, di dichiarazioni rese dai consiglieri
comunali qui convenuti, facenti parte all'epoca di un gruppo di minoranza “### Campodimele” e,
dunque, posto all'opposizione dell'avversario politico incarnato dall'allora ### Negli scritti in parola
dianzi menzionati non è dato rinvenire invettive o riferimenti ingiuriosi e/o dal contenuto
diffamatorio diretti al Comune di ### e/o al sig. ### nella veste dell'allora ### configurando
piuttosto espressione di una nota in chiave critica espressa da predetti consiglieri comunali, qui
convenuti.
Ed invero, predette dichiarazioni, ancorché contemplando toni aspri e di disapprovazione più
pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati
cittadini, non trascendono, comunque, in un attacco personale, né nella pura contumelia e/o nella
lesione del diritto altrui all'integrità morale (Cass. 8734/2000), mantenendo toni garbati e
rispettosi della continenza ( ### civile sez. I, 06/01/2026, n. 282).
Tali espressioni risultano configurare, invero, un legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto
non avulse da un nucleo di verità, lagnandosi i predetti convenuti del ripetuto, notorio ed
ingiustificato accesso agli ### da parte dell'arch. ### fratello dell'allora ### in assenza di valide
motivazioni, non avendo questi alcun rapporto di collaborazione e/o consulenza con l'Ente, ma
essendo un mero cittadino privato, comportamenti fatti oggetto di specifiche denunce dei
convenuti alle autorità competenti (si vedano, all.ti comparsa), trattandosi di soggetto con
precedenti penali.
Predetta chiave di lettura può ritenersi ancor più avvalorata sulla scorta delle motivazioni rese dal
G.I.P. di ### nell'ordinanza del 09.12.2022 in seno al parallelo procedimento penale n. 2398/21 RG
GIPnr 6040/20 RG NR, a carico degli odierni convenuti, apertosi a seguito della querela sporta
dall'attore ### per i fatti qui in esame (vd. nota cartolare, avv.to ### dep. 2.5.2023) e di cui è stata
disposta l'archiviazione, ritenendo infondata la notizia di reato, con le seguenti motivazioni:
“valutato il tenore delle dichiarazioni rilasciate dagli indagati, esse rispettano i criteri della verità,
della continenza e dell'interesse pubblico della notizia necessari ad escludere la rilevanza penale
delle dichiarazioni ai fini dell'integrazione della fattispecie per cui si procede. Le dichiarazioni dei
consiglieri, odierni indagati, sono espressione di un legittimo diritto di critica dell'operato del ###
da parte dell'opposizione comunale, soprattutto in relazione al ripetuto accesso negli uffici del
Comune di ### che desta non poche preoccupazioni in relazione ai riferiti precedenti penali, che
rispettano sia il requisito dell'interesse pubblico della notizia atteso che i fatti denunciati accadono
in pubblici uffici ove si assumono decisioni che interessano la comunità locale, sia il requisito della
continenza atteso che le dichiarazioni sono espresse con linguaggio garbato e consono alla carica
ricoperta dagli indagati e non risultano offese od ingiurie”.
In ragione di quanto sopra, dunque, la domanda attorea è totalmente da respingere, non essendo
la stessa fondata.
Ad abundantiam, è rimasta poi totalmente sguarnita di opportuna allegazione la prova dell'asserita
lesione all'immagine, oltre al nesso di causalità tra gli scritti incriminati e il predetto generico e non
meglio identificato danno, i cui importi, ricompresi tra i 50.000,00 e i 70.000,00 euro, risultano
scevri di oggettivi criteri di quantificazione.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come “In tema di responsabilità civile
per diffamazione, il danno non patrimoniale all'onore e alla reputazione non è automatico, ma
deve essere dimostrato dall'offeso attraverso allegazioni e prove, considerando parametri come la
diffusione della diffamazione, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La mancanza
di dimostrazione delle conseguenze dannose subite dall'offeso porta alla mancanza di fondamento
della richiesta di risarcimento” (vd. ### civile, sez. III, 06/09/2024, n. 24059).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda attorea non è provata e
va pertanto rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello riunito (per quest'ultimo limitatamente le fasi di
studio ed introduttiva ai valori minimi tenuto conto della similarità delle difese svolte nel giudizio di
cui in epigrafe patrocinate dai medesimi difensori) seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore delle cause come dichiarato nei rispettivi atti di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### nella persona del Giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra
diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree; b) condanna
in solido gli attori, come in epigrafe indicati, a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si
liquidano in complessivi euro 9.706,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura
del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte convenuta
dichiaratisi antistatari, avv. ### e avv. ### allegato al verbale dell'udienza del 10/03/2026 Il Giudice
Dott.ssa ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti
ed allegazione al verbale.
Avv. Antonino Sugamele

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