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Sentenza

Dipendente preso di mira dai colleghi: la responsabilità ricade sul datore di la...
Dipendente preso di mira dai colleghi: la responsabilità ricade sul datore di lavoro
 Cass. civ., sez. lav., ord., 11 marzo 2026, n. 5436

Presidente Pagetta – Relatore Michelini

È l’azienda a dover risarcire il dipendente perseguitato dai colleghi. Deve infatti corrispondere sia il danno biologico sia quello morale, liquidati secondo le tabelle del Tribunale di Milano: la lesione alla salute e la sofferenza interiore costituiscono infatti voci di danno distinte, mentre la personalizzazione del risarcimento viene riconosciuta nella misura massima in considerazione della lunga durata delle condotte vessatorie.
Se è escluso il mobbing, in quanto manca un vero e proprio disegno persecutorio unitario, si configura tuttavia lo straining, quando il lavoratore è costretto a operare in un contesto oggettivamente stressante. A rispondere è il datore di lavoro, perché non interviene a tutelare il dipendente; quest’ultimo viene reintegrato e risarcito dopo il licenziamento per superamento del periodo di comporto: molte delle sue assenze, infatti, sono dovute a una sindrome ansiosa riconducibile all’azienda, che non ha garantito le condizioni di lavoro imposte dall’art. 2087 c.c.

Lo afferma la Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ordinanza in esame.

Diventa così definitiva la condanna dell’azienda, che dovrà pagare 71.100 euro a titolo di danno non patrimoniale a un carrellista preso di mira da alcuni colleghi, che lo deridevano, lo insultavano (chiamandolo «fallito» e «spione») ed erano arrivati perfino a danneggiargli l’armadietto, come emerge dalla sentenza d’appello. 
Avv. Antonino Sugamele

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