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Sentenza

Giudizio civile: alla contumacia non può essere attribuita valenza confessoria...
Giudizio civile: alla contumacia non può essere attribuita valenza confessoria
Nel giudizio civile la contumacia – osserva il Tribunale di Piacenza (sentenza 9 dicembre 2025 n. 499) - integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova. Essa non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 499/2025 del 09-12-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1360/2025 promossa
da: ### (c.f. ### ) e ### (###) elettivamente domiciliato in
### presso il ### ATTORI
contro ### (c.f. ### ) elettivamente domiciliato in presso il
Difensore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate
dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per
brevità.
1. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Essi chiedono emettersi sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che
tenga luogo del contratto non concluso: nella specie, dell'atto di
vendita dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione
edificatoria, siti in ### di ###, catastalmente identificati al fg.
###, p.lla ###, mq. ###, RD 0,41, RA 0,1; fg. ###, p.lla ###,
mq 53, RD 0,03, RA 0,01; fg. ###, p.lla ###, mq 7, cl.2, RD
0,01, RA 0,01. ### è dovuto trattandosi di adempimento del
contratto di transazione già concluso in data ###. Il termine finale
era il ###. Gli attori hanno più volte compulsato inutilmente parte
venditrice, così dimostrando buona fede e correttezza avendo fatto
quanto in loro potere per addivenire alla stipula. Parte convenuta
non si è costituita e dunque le circostanze predette non sono
oggetto di alcuna contraria allegazione.
2. Sul punto va doverosamente premesso che la contumacia
“integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita
valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati
dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte
attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e
giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza
che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla
parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed
eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014). Se dunque “La
contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può
assumere alcun significato probatorio in favore della domanda
dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non
equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla
pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato
di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass.
10554/1994), è pur vero che il contegno della convenuta emerge
in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed
inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua
sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova
forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce
alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione,
non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed
estintivo (art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della
contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce,
peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta:
diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale
più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
3. Sussiste dunque il diritto degli attori, che hanno pienamente
provato il fatto costitutivo della propria pretesa, ad ottenere
sentenza che tenga luogo degli effetti del contratto non concluso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie la
domanda; e per l'effetto ### ai sigg.ri ### e ### in atti
identificati, in ragione del 50% ciascuno, la piena proprietà dei beni
immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria, siti in
### di ###, catastalmente identificati al fg. ###, p.lla ###, mq.
###, RD 0,41, RA 0,1; fg. ###, p.lla ###, mq ###, RD 0,03,
RA 0,01; fg. ###, p.lla ###, mq 7, cl.2, RD 0,01, RA 0,01; Ordina
al ### dei ### competente di provvedere alla trascrizione della
presente sentenza, provvisoriamente esecutiva, e ad ogni
formalità conseguente e necessaria; ### in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che
si liquidano in complessivi ### 7.000,00 oltre IVA e accessori se
dovuti.
Avv. Antonino Sugamele

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