I versamenti che si collocano entro i limiti del fido, e che non determinano il superamento dello stesso, hanno funzione ripristinatoria della provvista e non possono essere imputati a interessi non ancora esigibili.
Ai fini della ripetizione dell’indebito, la verifica della natura solutoria delle rimesse deve essere compiuta previa eliminazione dal saldo di tutte le competenze dichiarate illegittime, e il termine di prescrizione decorre solo per le rimesse che eccedono il limite dell’affidamento così rettificato.
CONTRATTO BANCARIO
Conto corrente bancario - Apertura di credito - Imputazione dei pagamenti agli interessi
(Codice civile, articoli 1193 e 1194)
Nel contratto di conto corrente bancario con apertura di credito, il criterio di imputazione del pagamento agli interessi previsto dall’articolo 1194, secondo comma, del codice civile opera soltanto quando il versamento abbia natura di pagamento in senso tecnico‑giuridico, cioè quando sia effettuato su un conto il cui saldo passivo superi il limite dell’affidamento concesso. I versamenti che si collocano entro i limiti del fido, e che non determinano il superamento dello stesso, hanno funzione ripristinatoria della provvista e non possono essere imputati a interessi non ancora esigibili.
Ai fini della ripetizione dell’indebito, la verifica della natura solutoria delle rimesse deve essere compiuta previa eliminazione dal saldo di tutte le competenze dichiarate illegittime, e il termine di prescrizione decorre solo per le rimesse che eccedono il limite dell’affidamento così rettificato.
Corte d’Appello di Cagliari‑Sassari, 23 febbraio 2026, n. 79
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di ### di Sassari
La Corte, composta dai ### Dott. ### rel. ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 323/2023 R.G. promossa
da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### parte
appellante ### S.P.A. (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ###
parte appellata ### ripetizione d'indebito ###udienza del
13.2.2026 la consigliera relatrice si è riservata di riferire al collegio
sulle seguenti ###
Nell'interesse di parte appellante: “confermare la sentenza nella
parte in cui ha accolto la domanda di rideterminazione del conto
corrente oggetto di causa condannando la banca al pagamento
dell'indebita somma indicata, in parziale riforma della sentenza
impugnata: 1) dichiarare che dalla data della domanda giudiziale
sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, 4° comma codice civile.
2) con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da
liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
Nell'interesse di parte appellata: “ si chiede: il rigetto dell'appello
principale; l'accoglimento dell'appello incidentale con riforma
integrale della sentenza impugnata. Pertanto si confermano le
conclusioni formulate nel giudizio di primo grado di seguito
trascritte: a) ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta
1)in via pregiudiziale o preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improponibilità ed improcedibilità di tutte le
domande formulate da parte attrice; 2)in via pregiudiziale e/o
preliminare dichiarare la decadenza dal diritto d'impugnare gli
estratti conto; 3)in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata,
accertare e dichiarare: la prescrizione di tutte le rimesse solutorie
nella loro integrità o per la parte di esse che rivestono natura
solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle ### della Corte di
Cassazione con sentenza n. 24418/2010, effettuate in data
antecedente il dicembre 2008 ovvero il 2 ottobre 2010. Nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c., in subordine decennale ordinaria, a prescrizione degli
eventuali diritti avversariamente azionati con riferimento a tutte le
operazioni annotate nel conto corrente dedotto in controversia ed
in particolare con riguardo alle rimesse solutorie. Accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine,
decennale, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di
contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute
illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia
pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o
accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti
e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente
giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla
notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in
specie afferenti le annotazioni asseritamente indebite e/o gli
addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento,
per i titoli contestati ex adverso, ossia per capitalizzazione
trimestrale degli interessi e per qualsivoglia ulteriore titolo,
prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente
indebita e/o da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto
luogo l'annotazione di somme in favore della banca per ciascun
titolo contestato dalla controparte; per l'effetto condannare ###
nonché il procuratore antistatario alla restituzione di tutte le
somme rispettivamente pari ad € 118.677,38 e € 11.255,58
maggiorata della ritenuta d'acconto pari al 20% del valore, ad essi
versate dal ### con riserva di ripetizione - all'esito del presente
giudizio di appello, allo scopo di evitare l'azione esecutiva - a
seguito della notificazione della sentenza impugnata e del relativo
precetto. 4) Nel merito: in via principale.
Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le
domande di parte attrice e rigettarle; per l'effetto condannare ###
nonché il procuratore antistatario alla restituzione di tutte le
somme rispettivamente pari ad € 118.677,38, oltre interessi
maturati e maturandi, e € 11.255,58 maggiorata della ritenuta
d'acconto versata pari al 20% del valore, ad essi versate dal ###
con riserva di ripetizione - all'esito del presente giudizio di appello,
allo scopo di evitare l'azione esecutiva - a seguito della
notificazione della sentenza impugnata e del relativo precetto.
5)In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda
avversaria di dichiarazione di nullità e inefficacia delle clausole ed
addebiti ex adverso censurati, effettuare il ricalcolo tenendo conto
delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito ed in specie
dell'eccezione di prescrizione formulata in causa ed, inoltre,
imputando i versamenti effettuati dal correntista prima in
pagamento di spese, commissioni e interessi dovuti e
successivamente del capitale. 6)In ogni caso con vittoria di spese
del giudizio, con accessori di legge.
In via istruttoria (…)”.
Svolgimento del processo ### conveniva in giudizio davanti al
### di Sassari il ### di ### deducendo di aver intrattenuto con
il predetto istituto un rapporto di conto corrente bancario,
costantemente affidato, acceso il ###, di cui eccepiva la nullità
parziale per la mancanza di valida pattuizione di: esatto tasso degli
interessi debitori e creditori, possibilità di esercitare lo ius variandi,
esatta percentuale della CMS e relative modalità di applicazione,
costo delle spese di gestione del rapporto, capitalizzazione degli
interessi debitori. Sulla base di tale presupposto chiedeva la
ripetizione degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca in
difetto di pattuizione delle condizioni ultralegali, previo ricalcolo del
saldo. ### di ### S.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio,
eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione, in particolare,
per le rimesse solutorie risalenti al decennio antecedente alla
notifica dell'atto di citazione e contestava la domanda chiedendone
il rigetto.
Istruita la causa con ctu, il tribunale di Sassari con sentenza n.
847/2023 dichiarava l'illegittimità degli addebiti per interessi
ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese,
eccettuate quelle per bolli, non oggetto di pattuizione e, accertato
il saldo rettificato in euro 113.027,85, condannava il ### di ###
al pagamento dell'anzidetta somma oltre interessi legali dalla
domanda al saldo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello ### deducendone
l'erroneità in relazione alla sola misura degli interessi sull'indebito
che, a suo dire, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere in misura
pari agli interessi per il ritardo nelle transazioni commerciali
richiamati dall'art. 1284 co. 4 c.c., come da domanda attrice. ###
di ### costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello, di cui ha
chiesto il rigetto e proposto, a sua volta, appello incidentale,
affidato ai seguenti motivi: a) erronea applicazione dell'art. 2697
c.c. per aver ritenuto che gravasse sulla banca l'onere di
comprovare la pattuizione delle competenze a dire dell'attore
illegittimamente addebitate; b) illegittimità dei criteri posti a base
dell'accertamento contabile, mancata produzione degli estratti
conto relativi all'ultimo biennio del rapporto di c/c, mancata
valutazione delle modifiche contrattuali, insufficienti risposte alle
osservazioni formulate dal CTP della banca.
Motivi della decisione A. ### incidentale. Motivo sub a) Per motivi
di ordine logico, dev'essere trattato prioritariamente l'appello
incidentale.
Con il mezzo d'impugnazione in disamina, l'appellante incidentale
ha censurato la decisione appellata in quanto il primo giudice non
avrebbe fatto buon governo della regola di riparto degli oneri
probatori. ### l'istituto di credito, il tribunale avrebbe errato nel
ritenere che il contratto non sarebbe stato versato in causa e che
in ipotesi come quella, avendo l'attore affermato l'inesistenza di un
valido documento contrattuale e la banca asserito invece la sua
esistenza, sarebbe stato onere della banca produrre il contratto.
In particolare, a detta dell'istituto di credito, il tribunale non
avrebbe tenuto conto del fatto che la scheda contrattuale, nella
specie, veniva prodotta (con la prima memoria 183 co. 6 cpc)
dall'attore, il quale avrebbe corretto la propria deduzione iniziale,
contenuta nella citazione, nella quale allegava che il rapporto di
conto corrente sarebbe stato concluso verbalmente. Dal canto suo,
la banca eccepiva l'incompletezza del documento siccome privo
delle pagine contenenti le condizioni economiche volte alla
regolamentazione del conto corrente e ne disconosceva, in parte
qua, la conformità all'originale. Richiamato l'onere del
correntista-attore di dimostrare sia l'invalidità delle clausole
pattizie di cui domandava la disapplicazione sia l'avvenuto
pagamento delle somme di cui chiedeva la ripetizione, secondo la
tesi dell'appellante incidentale ciò comporterebbe l'onere di
depositare copia integrale del contratto contenente le clausole di
cui si assumeva l'invalidità, mentre, nel caso di specie l'attore non
avrebbe assolto a tale onere, stante la parziale produzione del
documento contrattuale. ### incidentale ha, quindi, reiterato il
disconoscimento della conformità della copia all'originale per
essere il documento prodotto privo delle condizioni economiche e
negoziali concordate tra le parti. Sotto altro profilo, il correntista
avrebbe omesso di versare agli atti del giudizio gli estratti conto
integrali e, segnatamente, la documentazione contabile relativa
all'andamento dell'ultimo biennio del rapporto, il che avrebbe
impedito al CTU di determinare il saldo finale del rapporto alla data
di estinzione del 15.12.2014, avendo il consulente soltanto
eseguito un ricalcolo parziale al 30.9.2012, a dire della banca
peraltro errato. Ha, altresì, criticato il ragionamento seguito dal
giudice di primo grado per affermare l'inutilizzabilità delle
modifiche unilaterali del contratto del 25 maggio 2009 e del 30
giugno 2012, ossia che il meccanismo di modifica presuppone per
necessità la preesistenza di clausole stipulate in forma scritta, la
cui mancanza non consentirebbe il prodursi del fenomeno della
valida sostituzione delle stesse. ### incidentale ne ha dedotto
l'erroneità poiché non potrebbe trovare applicazione al caso in
esame, avendo lo stesso correntista prodotto la scheda
contrattuale originaria, sebbene incompleta. Infine, non sarebbe
mai stata contestata, ad opera del cliente, l'avvenuta
comunicazione delle suddette modifiche, di talché neppure sarebbe
corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata,
dell'assenza di prova di tale comunicazione, non potendo
addossarsi alla banca l'onere di provare un fatto non contestato.
*
La critica non coglie nel segno.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 400-27055/7 per cui
è giudizio, costantemente affidato, l'originario attore, nell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado contestava l'addebito di
competenze illegittime per l'applicazione di interessi, commissioni
di massimo scoperto e spese applicati in difetto di valida
pattuizione ex art. 1284 c.c. e deduceva la nullità parziale del
contratto a cagione della mancata sottoscrizione di un valido
documento contrattuale attraverso il quale la banca avrebbe
dovuto stabilire e/o concordare con il cliente: A) l'esatto tasso degli
interessi debitori e/o creditori da applicarsi nel corso del rapporto;
B) la possibilità di esercitare lo ius variandi; C) l'esatto tasso della
commissione di massimo scoperto e le relative modalità di
applicazione; D) il costo di tutte le spese relative alla gestione del
rapporto di conto corrente. Allegava, altresì, che l'istituto di credito
avrebbe violato i principi stabiliti dagli artt. 1283, 1284 comma 3°,
e 1418 comma 2° c.c. e dall'art. 117 comma 1° e comma 3° del
D.lgs. 385/93 T.U.B. Infine, eccepiva l'addebito di interessi
composti o anatocistici sugli interessi primari con capitalizzazione
trimestrale degli stessi, in violazione dell'art. 1283 c.c. ed in
assenza di un uso normativo. Assolto in tal modo l'onere di
allegazione a suo carico, avendo l'attore in ripetizione individuato
gli elementi costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito (ossia
i pagamenti e l'assenza di un valido titolo giustificativo delle
prestazioni eseguite per l'assenza di valida pattuizione degli
addebiti per interessi, capitalizzazione, commissioni di massimo
scoperto e spese di gestione del conto), reputa la corte che
correttamente il primo giudice avesse ritenuto assolto anche
l'onere di dimostrare i pagamenti non dovuti, sia pure per una
motivazione differente da quella posta dal tribunale a sostegno
della decisione impugnata. Infatti, dalla disamina del contratto di
conto corrente del 3/11/1989 regolarmente prodotto in giudizio da
parte del ### (vd. all. 15, prima memoria 183 co. 6 cpc) si ricava
che: - a mente dell'art. 7 delle norme che regolano i conti correnti
di corrispondenza e servizi connessi “i rapporti di dare ed avere
vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di
ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle
commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese
di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta
data di regolamento. I conti che risultino anche saltuariamente,
debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale,
trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre
applicando gli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di
chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che
a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati
gli interessi dovuti dall'azienda di credito e operate le ritenute
fiscali di legge.
Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si
intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza. (…) Le operazioni di addebito e
accredito vengono regolate secondo i criteri concordati con il
correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla
piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque
negli estratti conto. ### gli stessi criteri sono applicati e rese note
le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del
conto”.
Ebbene, ritiene la corte assolto, da parte dell'attore in ripetizione,
l'onere di comprovare l'assenza di valide pattuizioni atte a
giustificare alcuni degli addebiti attuati nel corso del rapporto,
avendo egli attraverso la regolare produzione del contratto e
tenuto conto del tenore della clausola di cui all'art. 7 sopra
trascritta, dimostrato l'assenza della causa debendi delle
contestate appostazioni.
Difatti, corre l'obbligo di precisare, quanto all'anatocismo, che è
senz'altro nulla la clausola secondo cui “i conti che risultino, anche
saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via
normale, trimestralmente”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della
delibera ### 9.2.2000. Sul punto si è espressa la Suprema Corte
di Cassazione con la pronuncia n. 23852/20 nella quale è stato
chiarito che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità
dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole
anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima
dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono
radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del
### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno
comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente
una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria
una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della
predetta delibera”. Correttamente, pertanto, sia pure in ragione
dell'assenza di una valida pattuizione (e non già per la sua mera
assenza), il tribunale dichiarava l'illegittimità degli addebiti a titolo
di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e li espungeva
in sede di ricalcolo del saldo (vd. sentenza appellata, pag.8: “Deve,
ancora, ritenersi che sia stata ingiustamente pretesa ogni somma
a titolo di capitalizzazione di interessi. E', infatti, evidente
l'illegittimità del relativo addebito: per il periodo precedente alla
delibera ### del 2000 ( 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla
pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. n.
342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche
inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo
all'entrata in vigore della delibera ### in questione deve ritenersi
che la mera pubblicazione sulla ### dell'adeguamento e
l'eventuale comunicazione mediante l'invio degli estratti conto
dell'applicazione della capitalizzazione in condizione di reciprocità
non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la
necessaria espressa pattuizione delle parti (così 26869 del 2019).
Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una
condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista,
come tale non necessitante della sua approvazione, posto che,
partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa
clausola contrattuale e dunque di non debenza di alcuna somma a
tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può
affatto dirsi migliorativa; per il periodo successivo all'1.1.2014
l'illegittimità degli addebiti deriva dal fatto che la legge di stabilità
per il 2014 (legge n. 147 del 2013), pur facendo riferimento per le
modalità attuative alla successiva delibera ### ha introdotto un
principio imperativo di immediata applicazione che vieta
l'applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione che non sia di
matrice codicistica e che dunque non sia riconducibile alla
previsione di cui all'art. 1283 c.c.”) Con riferimento, poi, alla
clausola che rimanda agli usi su piazza sia per la determinazione
degli interessi debitori che delle commissioni di massimo scoperto
e spese di gestione del rapporto, giova richiamare il costante
orientamento formatosi in tema di contratti bancari, nel regime
anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge
sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa
nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385. Al proposito, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la clausola che, per
la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore
a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del
carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale (art. 1284 co. 3 c.c.), e non può quindi giustificare la
pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore
a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali,
mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (così ex multis:
Cass. civ. 4094/2005; id. 17679/2009). Dal che deriva
l'invalidità, per indeterminatezza e indeterminabilità, della clausola
che rinvia agli usi la determinazione, nel caso di specie, degli
interessi debitori, come anche delle CMS e delle spese di gestione
del conto, per le quali era stato previsto il richiamo agli usi su
piazza alternativamente rispetto ai criteri (non meglio specificati e
quindi anch'essi indeterminati e indeterminabili) concordati col
correntista. Risulta, pertanto, corretta la decisione del tribunale
anche nella parte in cui accertava l'illegittimità di questi ultimi
addebiti, sia pure sulla base di differente motivazione (assenza di
valida pattuizione e non assenza pura e semplice di
regolamentazione pattizia). Inoltre, diversamente da quanto
sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, la legittimità di
tutti i suddetti addebiti dev'essere esclusa anche a fronte delle
modifiche unilateralmente disposte dalla banca, posto che,
all'evidenza, l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse
(come anche delle ulteriori condizioni) non poteva supplire al
difetto originario di valida pattuizione in deroga alle condizioni di
legge. Infine, è appena il caso di evidenziare come, per costante
orientamento giurisprudenziale, diversamente da quanto
sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, “nel contratto di
conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai
sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi
contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai
rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti
iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare
contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti
obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè
quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in
relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di
partite del conto corrente” (ex multis: Cass. civ. ###/2018).
Ogni ulteriore rilievo deve ritenersi assorbito, essendo emersa la
regolare produzione in giudizio delle norme disciplinanti le
condizioni del rapporto di conto corrente. Con riferimento al
rilievo concernente l'asserita incompletezza della documentazione
si rimanda al paragrafo seguente (B.1).
B. Il motivo d'appello incidentale sub b) Con la critica in commento
l'appellante incidentale ha lamentato che erroneamente il primo
giudice, pur in assenza della documentazione relativa all'ultimo
biennio avrebbe avallato la prima ipotesi di ricalcolo,
alternativamente elaborata dal consulente d'ufficio, il quale
rideterminava un saldo attivo di euro 113.027,85.
Avverso detta ricostruzione l'appellante incidentale ha mosso i
seguenti rilievi.
Intanto, il Ctu avrebbe erroneamente ritenuto il conto affidato per
euro 51.645,69 sin dall'origine e poi per 25.000 euro, mentre
l'unico contratto di affidamento in atti sarebbe quello del
20.9.2011 da cui emergerebbe un limite di fido di 3.000 euro, con
la conseguenza che tutte le rimesse dovrebbero essere qualificate
come solutorie e che le competenze irripetibili ammonterebbero ad
euro 63.836,76, invece quantificate dal CTU per un importo pari a
zero. A dire della banca la prova dell'affidamento non potrebbe
darsi se non in forma scritta e, a ogni modo, nessun elemento
sarebbe rinvenibile a supporto della presunzione di costante
apertura di credito per euro 50.000,00 a favore del correntista. In
ogni caso, il computo delle rimesse solutorie formulato dal CTU
non sarebbe contabilmente corretto poiché l'addebito delle
competenze relative al 4° trimestre di euro 1.686,63 veniva
considerato ripetibile mentre nel 1° trimestre 1995 erano state
annotate rimesse solutorie tali da consentire l'integrale pagamento
delle stesse, sicché l'importo di euro 1.686,63 dovrebbe essere
scomputato dal credito riconosciuto in favore del cliente. Inoltre,
l'appellante incidentale ha contestato la correttezza dell'approccio
metodologico utilizzato dal ctu per aver posto a base della
ricostruzione contabile il presupposto che solo gli interessi extra-
fido sarebbero astrattamente ripetibili, laddove, invece, a dire
della banca, non dovrebbero essere distinte e separate
contabilmente all'interno dell'annotazione relativa a competenze
illegittime la parte delle competenze entro fido e quelle extra fido.
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ovvero tra
rimesse entro il fido ed oltre il fido, avrebbe rilevanza solo ai fini
della decorrenza della prescrizione ma non inciderebbe sulla
natura (solutoria o ripristinatoria) degli interessi maturati sulle
predette somme.
Sempre secondo l'appellante incidentale, nel momento in cui il
saldo va in extrafido, il minor valore tra la quota di saldo in extra-
fido e l'importo della rimessa, sarebbe da imputare al pagamento
progressivo delle competenze richiamando all'uopo il criterio di
imputazione dei pagamenti dell'art. 1994 c.c. (rectius 1194 c.c.).
Inoltre, il ctu avrebbe omesso di ricomprendere tra i pagamenti le
commissioni e le ulteriori spese ritenute indebite. Poi,
l'incompletezza della documentazione, difettando per il periodo
iniziale e per quello intermedio, come anche per quello finale, gli
estratti conto e anche gli scalari non avrebbe consentito la corretta
ricostruzione dell'andamento del rapporto in tal modo inficiando
l'attendibilità del ricalcolo operato dal ctu. Il ctu neppure avrebbe
tenuto conto del saldo a debito del correntista alla data di
estinzione del conto nel 2014. Inoltre, i conteggi effettuati dal
consulente avrebbero omesso di considerare le condizioni
economiche previste nel contratto di affidamento allegato alla
memoria 183 co. 6 n° 1 depositata nell'interesse del ### di ###
come anche di quelle contemplate nelle modifiche del 25.5.2009 e
del 30.6.2012. ### incidentale ha, altresì, contestato la
correttezza dell'importo di euro 6.197,82, espunto dal ctu per
commissioni e spese, sia perché non si comprenderebbe a cosa si
riferisca buona parte degli oneri oggetto di elisione sia perché
parrebbe più alto rispetto alle spese di gestione concretamente
addebitate dalla banca (“pare aver rettificato un ammontare più
elevato rispetto alle spese di gestione conto corrente addebitate
dalla banca a chiusura di ogni trimestre”: vd. comparsa, pag. 17).
Inoltre, in difetto di allegazione e prova della malafede in capo alla
banca, il ctu non avrebbe potuto riconoscere interessi attivi
sull'indebito anteriormente alla domanda. Infine, il consulente
avrebbe erroneamente assunto quale riferimento per
l'individuazione delle rimesse riferibili a competenze prescritte il
saldo rettificato in luogo del saldo banca e, altrettanto
erroneamente a dire dell'appellante incidentale, avrebbe eseguito
le verifiche secondo il criterio della data di valuta anziché della data
disponibilità. *
B.1) I plurimi rilievi attinenti all'asserita incompletezza della
documentazione possono esaminati congiuntamente per la loro
intrinseca connessione. ### incidentale ha lamentato che
l'assenza, per il periodo iniziale e per quello intermedio, come
anche per quello finale, degli estratti conto e anche degli scalari
non avrebbe consentito la corretta ricostruzione dell'andamento
del rapporto in tal modo inficiando l'attendibilità del ricalcolo
operato dal ctu. Ancor più nel dettaglio si è doluto del fatto che il
tribunale avrebbe erroneamente avallato la prima ipotesi di
ricalcolo, alternativamente elaborata dal consulente d'ufficio, il
quale rideterminava un saldo attivo di euro 113.027,85, malgrado
la mancanza della documentazione contabile relativa
all'andamento dell'ultimo biennio del rapporto, il che avrebbe
impedito al CTU di determinare il saldo finale del rapporto alla data
di estinzione del 15.12.2014, avendo il consulente soltanto
eseguito un ricalcolo parziale al 30.9.2012, a dire della banca
peraltro errato.
Le critiche non sono condivisibili, per le seguenti considerazioni da
intendersi a integrazione della motivazione della sentenza
impugnata.
Il ctu nominato in primo grado dott. ### esaminava, per quanto
di rilievo ai fini della presente decisione, i seguenti documenti: -
estratto conto al 31.12.2014 da cui risulta che il saldo a debito del
correntista “Marras”, pari a 3.349,27 euro era stato girato a
“sofferenze” con estinzione del c/c stesso; - estratti conto ed
estratti scalari del c/c n.400-27055/7 relativi al periodo dal
novembre 1989 al mese di agosto 2013, con le seguenti
precisazioni: la documentazione contabile risulta per alcuni periodi
completa (dall'apertura del c/c al 31.12.1992, dal 01.01.1996 al
31.12.1997 e dal 01.01.2000 al 31.12.2006), per altri, invece,
totalmente assente (1993 e1994) e, infine, in riferimento agli altri
anni con qualche assenza di estratti periodici.
Il dott. Dian, al proposito, chiariva che le carenze documentali di
cui si è detto non pregiudicavano la ricostruzione dell'andamento
del rapporto, trattandosi, per la maggior parte, di estratti conto
relativi a periodi intermedi i cui movimenti, sebbene per somma
algebrica e per singola data valuta, potevano estrarsi (e difatti
venivano estratti) matematicamente a ritroso dai saldi risultanti
dai relativi e presenti estratti scalari (vd. relazione di ctu pag. 3).
Sulla base di ciò l'ausiliare ricostruiva, garantendo un'attendibile
continuità dei dati necessari all'elaborazione della consulenza,
l'andamento del rapporto di c/c nel periodo che va dal 01.01.1995
al 30.09.2012. Il rispetto della continuità dei saldi veniva attuato,
per usare le parole del ctu, attraverso “la registrazione, per il
raccordo e il rispetto della continuità dei saldi, della somma
algebrica delle operazioni dare/avere relative ai mesi di febbraio e
marzo 2011 i cui documenti non risultanti agli atti”.
Ebbene, la documentazione in atti, di formazione della società
convenuta e di cui la banca non ha disconosciuto la conformità alle
risultanze dei propri archivi ha, quindi, permesso l'individuazione
degli addebiti illegittimi e il ricalcolo del saldo secondo un percorso
logico utilizzato che non può considerarsi manifestamente
incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa
applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di
calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati negli
estratti conto e negli estratti scalari e dunque su un criterio
matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi
risultanti dai documenti depositati. Le doglianze di parte
appellante incidentale in merito alla incompletezza e inidoneità
della documentazione non colgono nel segno, atteso che la serie
continua di estratti conto non esaurisce il novero dei documenti
idonei a rappresentare lo svolgimento del rapporto e al giudice è
consentito ricorrere al metodo di calcolo che, quale quello (cd.
metodo sintetico) in esame, ritenga più idoneo al raggiungimento
di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto
effettivo sviluppo del rapporto tra le parti, tanto più quando, come
nel caso in esame, condotto con rigore e correttezza tecnico-
scientifica e con risultati, dunque, certamente attendibili. I
principi di cui veniva fatta applicazione sono stati compiutamente
richiamati da ultimo nella pronuncia della Suprema Corte n.
5387/2024 la cui parte motiva, per quanto di rilievo, si riporta in
appresso -: “con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in
controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi
ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente
bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi
addebitate, la recentissima n. 1763 del 2024 (alla cui ampia
motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art.
118 disp. att. cod. proc. civ.. In senso analogo, si veda, in
motivazione, anche la successiva Cass. n. 4067 del 2024), benché
non massimata sullo specifico punto, ha puntualizzato (cfr., in
particolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle “### della
decisione”), tra l'altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto
un rapporto di conto corrente bancario: a) «[…] l'istituto di credito
ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti
rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o
eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio
sancito dall'art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validità
della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del
correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo
scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e
riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche
di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e
complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del
periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. n.
22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti,
non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire
le movimentazioni del rapporto. Essi - come rimarcato dalla già
menzionata Cass. n. ### del 2022 (e sostanzialmente ribadito
dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del
2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità
e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia,
in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa
conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa
accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle
intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della
mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del
merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione,
quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività,
le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta
gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili
(ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo
del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre
2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass.
### del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020;
Cass. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per
la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle
operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta
valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del
dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già
opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non
massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli
estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da
altra recentissima pronuncia di questa Corte in corso di
pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), - [si tratta
della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29
gennaio 2024.
Ndr.] - anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video
dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del
servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro,
circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non
conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o
digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta
processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire
argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.»; c) «È
innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di
documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle
operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco
temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel
risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà
consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di
calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un
risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo
sviluppo del rapporto tra le parti»…”. Correttamente, pertanto, il
tribunale si uniformava a tali criteri. Tanto premesso, sulla scorta
della documentazione in atti e delle risultanze della ctu a firma
dott. ### può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio a carico del
cliente, il quale agiva per la condanna dell'istituto di credito alla
restituzione delle somme trattenute per addebiti illegittimi, avendo
l'attore odierno appellante principale dimostrato i fatti costitutivi
del diritto vantato, vale a dire l'annotazione di poste passive sul
suo conto corrente con corrispondente indebita percezione delle
relative somme in ragione della natura non dovuta di quegli
addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione e di
interessi e spese non oggetto di valida pattuizione).
Del resto, il ricorso alla ctu era pienamente legittimo, essendo
senz'altro consentito anche in situazioni di incompletezza
documentale al fine di ricostruire l'andamento del rapporto, ove
possibile alla stregua della documentazione in atti, anche secondo
il metodo sintetico da reputarsi senz'altro valido sul piano
scientifico ove in concreto giudicato, come nel caso di specie,
attendibile. Sulla scorta di quanto precede, reputa la corte che
correttamente il tribunale affermava che “la non completezza del
corredo documentale contabile non ha impedito la ricostruzione del
rapporto”. Neppure coglie nel segno la critica incentrata
sull'assenza di documentazione relativa al periodo successivo al
settembre 2012 sino all'estinzione del conto il ###. A tale
riguardo, è sufficiente osservare come l'assenza di indicazioni
contabili relative a tale periodo, eccettuati gli estratti conto al
31.5.2013 e 31.7.2013 ed eccettuato l'estratto conto dell'ultimo
trimestre alla data di estinzione del conto (15.12.2014), veniva
risolta eseguendo il conteggio senza operare lo scomputo degli
interessi e delle commissioni nei trimestri non documentati proprio
a cagione dell'assenza di indicazioni contabili, ad evidente
vantaggio della banca. Né potrebbe essere invocata la pronuncia
n. 174/2020 resa da questa corte, dalla cui lettura si traggono
insegnamenti differenti da quelli propugnati dalla difesa della
banca, posto che, da un canto, nella fattispecie ivi esaminata, si
procedette al ricalcolo del saldo nonostante alcune lacune
documentali, analogamente alla vicenda in disamina, e d'altro
canto, la domanda di ripetizione dell'indebito venne rigettata in
quanto, nonostante la rideterminazione del saldo, anche il saldo
rettificato rimase a debito del cliente (seppure in misura
notevolmente inferiore) e nessuna allegazione e prova era stata
fornita in ordine al pagamento della maggior somma risultante
dalla differenza tra il saldo di chiusura e quello rettificato. * B.2)
Neppure la censura relativa all'entità dell'affidamento coglie nel
segno, avuto riguardo alle seguenti considerazioni, da intendersi a
integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Venivano, invero, riscontrati dall'ausiliare i seguenti elementi
deponenti nel senso del perdurante affidamento di fatto e,
segnatamente, la presenza di due diversi tassi d'interesse
passivi/debitori crescenti in ragione dell'utilizzo intra/extrafido con
separata evidenziazione dei relativi interessi calcolati e la presenza
di diverse aliquote di c.m.s., come anche di ripetuti addebiti di
variabili importi per “spese pratica fido” evincibili dagli estratti
scalari (vd. relazione a firma dott. ### pagg. 3-4). ### di tali
elementi, sulla scorta di quanto riscontrato dal ctu, fa
ragionevolmente supporre che la banca avesse concesso al
“Marras”, sin dal 1.1.1990, un'apertura di credito regolata in c/c
inizialmente pari a 51.645,69 euro (100.000.000 di lire) e poi
diminuita fino al massimo di 3.000 euro. Importanti conferme di
ciò si ritraggono dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla
nota del 31.1.1992 (vd. all.3, citazione introduttiva del primo
grado) con cui il ### di ### aveva comunicato al ### di aver
“rinnovato il seguente credito” pari a lire 100.000.000, ove
l'espressione impiegata “rinnovato” depone per la formalizzazione
a posteriori di un affidamento di fatto già esistente e di quell'entità.
Sulla base degli elementi su esposti il ctu riscontrava che
l'affidamento di lire 100.000.000 era proseguito fino al 20.09.2011
quando, a seguito della delibera n.5317578 del 19.09.2011,
l'importo era stato ridotto fino a 3.000 euro, fino a revoca,
riconfermato anche nella successiva comunicazione del
30.06.2012.
Con nota del 08.10.2002 (all.5, citazione del primo grado) era
stata comunicata, altresì, la messa a disposizione della linea di
credito “per temporanee occorrenze” di 25.000 euro, da ritenersi
diversa e ulteriore, fino al 31.12.2002, rispetto a quella già in
essere per euro 51.645,69. Che fosse una linea di credito
temporanea e aggiuntiva il ctu lo desumeva (al riguardo facendo
proprie le considerazioni del ctp attoreo, di cui alla nota 1, punto
2, pag. 6 delle osservazioni alla bozza di perizia) dai dati ricavabili
dagli scalari e dal prospetto competenze, da cui si ricava che la
cms, ma anche i tassi e i numeri, erano stati incrementati sino a
raggiungere un picco di oltre 69.700,00 euro per poi riprendere a
essere considerati per euro 51.645,69.
Sulla scorta di tutto quanto precede, ben poteva, pertanto,
ritenersi assolto da parte attrice l'onere di allegare e provare
l'esistenza dell'affidamento e dell'ammontare di esso. Quanto
all'obiezione di parte appellata - appellante incidentale incentrata
sull'assenza di contratto scritto di affidamento, è appena il caso di
osservare che la conclusione del contratto di affidamento
pressoché coeva all'instaurazione, anteriormente all'entrata in
vigore del testo unico bancario, del rapporto di conto corrente (il
conto corrente è del 3.11.1989 e il fido di fatto risale al 1.1.1990)
non avrebbe dovuto documentarsi per iscritto a pena di nullità,
essendo all'epoca consentita la conclusione per facta concludentia.
Ciò posto, e ribadito che l'originaria attrice comprovava la
perdurante esistenza e l'entità dell'affidamento, è lecito, quindi,
presumere che i versamenti eseguiti sul conto corrente in corso di
rapporto avessero avuto normalmente funzione ripristinatoria
della provvista e non avessero determinato uno spostamento
patrimoniale dal solvens all'accipiens. Pertanto, la prescrizione
decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto
solo funzione ripristinatoria dalla provvista, non già dalla data di
annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
illegittimamente addebitati, bensì dalla data di estinzione del saldo
di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati.
Invero, affermata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione
sulla base del solo richiamo all'inerzia dell'avente diritto per il
tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto, la banca
sarà comunque onerata della prova degli effetti della prescrizione
invocata e dovrà dimostrare, ad esempio, un limite di affidamento
inferiore a quello allegato e comprovato dal correntista e/o fatti
estintivi dell'affidamento (cfr. S.U. n. 15895/19: “…
l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde
l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua
del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del
titolare … la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso
della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del
dies a quo del decorso della prescrizione … ### da aggiungere
che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie
non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle
allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la
fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere
probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a
carattere percipiente”).
È stato, altresì, chiarito che i versamenti eseguiti sul conto
corrente in costanza di rapporto, specie ove, come nel caso in
esame sia affidato anche solo in via di fatto, hanno normalmente
funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno
spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens (Cass.
25158/2020 e giurisprudenza ivi citata).
Sulla scorta di quanto precede, in una situazione come questa, in
cui il cliente offriva una serie di elementi tali da far presumere la
natura ripristinatoria delle rimesse, la banca a quel punto, avrebbe
dovuto, per vincere la contro-eccezione del correntista, provare
l'avvenuto superamento in concreto, ad opera del cliente, del
limite dell'affidamento, dal momento che solo nelle operazioni
extrafido può ravvisarsi un'attività solutoria, con decorso della
prescrizione dalla data del versamento, anziché dalla data di
chiusura del conto. Poiché, nella specie, tale prova veniva omessa,
dovendosi, pertanto, far decorrere il termine prescrizionale dalla
chiusura del conto nel 2014, ne consegue la correttezza della
pronuncia impugnata nella parte in cui rigettava l'eccezione di
prescrizione. *
B.3) Le contestazioni relative alla correttezza del procedimento
seguito dal ctu al fine di rettificare il saldo sono soltanto in minima
parte fondate. È condivisibile il rilievo riguardante l'omessa
considerazione del saldo debitore di chiusura in ragione di euro
3.349,27 a debito del correntista, somma che va, evidentemente
decurtata dal credito a favore di costui come ricalcolato dal ctu, sì
da ottenere un saldo finale rettificato pari a euro 109.678,58
(=113.027,85 - 3.349,27) a favore del correntista, con
conseguente condanna del ### di ### alla ripetizione in favore
del ### del relativo importo. Le restanti doglianze non colgono
nel segno per le considerazioni di cui infra, da intendersi a
integrazione della motivazione della pronuncia appellata. In
maniera del tutto esatta l'ausiliare assumeva come riferimento il
saldo rettificato, giacché secondo l'orientamento preferibile (cfr.
Cass. 5064/2024): “la ricerca dei versamenti di natura solutoria
deve esser preceduta dall'individuazione e dalla successiva
cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate
come illegittime e in concreto applicate dalla banca.
Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione
solutoria. In altre parole, il dies a quo della prescrizione non può
iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto
corrente la cui funzione solutoria - finanche dinanzi a un conto non
affidato - sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo …”.
Altrettanto correttamente non applicava le condizioni economiche
previste nel contratto di affidamento del 20.9.2011, nel quale
erano stati determinati il tasso debitore intrafido e il tasso di
sconfinamento, atteso che a quella data il saldo rettificato risultava
ampiamente a credito del correntista e produceva interessi attivi e
identico ragionamento vale per la modifica del 30.6.2012 (il ctu
attestava che il saldo rettificato, dal dicembre 2003 in poi risultava
sempre positivo: vd. relazione, pag. 7). Quanto alle modifiche del
25.5.2009 si rinvia alle considerazioni svolte nel superiore
paragrafo A) per quanto attiene all'irrilevanza di qualsivoglia
modifica unilaterale con cui si pretenda di incidere su pattuizioni
nulle.
Tutto ciò premesso, correttamente il ctu procedeva al ricalcolo del
dare-avere del c/c depurandolo dalle competenze indebite e,
successivamente, individuava i singoli versamenti solutori in base
ai c.d. “saldi rettificati” operazione dopo operazione, secondo i
criteri indicati nel quesito demandatogli ed alla luce degli
affidamenti riscontrati negli atti (cfr. relazione di ctu, pagg. 4-5).
Esattamente, indi, procedeva all'individuazione delle eventuali
rimesse solutorie a pagamento di tutte le competenze indebite (vd.
relazione di ctu pagg.6- 7: “… tutti i dati sono stati convertiti in
euro e, infine, riordinati in base alla data: … precisamente, data
contabile per le operazioni di addebito e data valuta per le
operazioni d'accredito, al fine di individuare le rimesse solutorie a
pagamento delle competenze indebite”: vd.; ancora, relazione di
ctu pag. 9: “Tabella B: i movimenti dare/avere originari sono
ordinati in base alla rispettiva data “disponibilità” … ### la
colonna del saldo rettificato extrafido “J” è stata inserita quella
delle rimesse solutorie “K” in cui sono rappresentati tutti gli
individuati versamenti del correntista classificabili come
pagamenti, effettuati sull'extrafido, nella misura minore tra
l'eventuale saldo extrafido della riga precedente e la rimessa
stessa. Le rimesse così individuate sono poi poste a confronto con
le competenze indebite (colonna “L”) considerando che, se la
somma indebita è superiore alla quota solutoria del versamento,
l'importo ripetibile è quest'ultimo e se la somma indebita è
inferiore alla quota solutoria della rimessa, l'importo ripetibile è il
primo. Nel periodo esaminato, dal 01.01.1995 al 30.09.2012, è
stato accertato che tutte le competenze indebite (colonna “P”)
sono certamente ripetibili”). Inoltre, contrariamente a quanto
sostenuto dall'appellante incidentale, correttamente il ctu, tenuto
conto della funzione ripristinatoria delle rimesse, si uniformava
all'orientamento della ### corte secondo cui “Nei contratti di
conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il
meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui
all'art. 1194 comma 2° cod. civ., trova applicazione solo ove sia
configurabile un pagamento in senso tecnicogiuridico, ovvero in
presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto
eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda
i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi
un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non
essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali
interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante
nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione
determini il superamento di tale limite, avendo la successiva
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”. (Cass.
n.3858/2021). Invero, come noto, la rimessa solutoria eseguita
ante decennio deve essere identificata in base all'effetto estintivo
o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad essa
riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al
momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che
contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale
a vantaggio del creditore (sulla nota distinzione tra rimesse
solutorie e ripristinatorie si rimanda sul punto ai principi
efficacemente declinati da Cass. S.U. n. 24418/10).
Infatti, come già acutamente osservato (v. ex aliis: Cass. Civ. n.
10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare
applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per
interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel
rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e
versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche
cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità
e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e
per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il
credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura
di credito. ### di pagamento ad interessi potrà dunque aversi
solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che
presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Correttamente l'ausiliare provvedeva, altresì, a conteggiare gli
interessi attivi, peraltro oggetto di apposita domanda da parte
dell'attore in ripetizione. Al riguardo è stato, del resto, chiarito che
“…gli interessi attivi sono una conseguenza naturale della chiusura
del rapporto di conto corrente. (…) Ove anche non emergesse dalle
domande una voce espressamente indicativa del computo del cd.
interessi attivi a vantaggio del correntista (…), ove maturati, il
giudice di merito non erra a computare nel calcolo di chiusura del
rapporto anche gli interessi attivi." (Cass. civ. ###/2018).
A tal proposito, questa corte si è già pronunciata con la sentenza
n. 105/2023 nella quale è stato affermato che: “La domanda di
accertamento negativo e quindi di rettifica del saldo, depurato
delle poste nulle, comporta il ricalcolo del saldo, in cui devono
essere ricompresi gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della
liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. ###/18), come naturale
effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto
è divenuto attivo. Il profilo attinente agli interessi attivi nel
ricalcolo del saldo opera su un piano diverso rispetto a quello degli
accessori relativi all'indebito oggetto di ripetizione e non va
confuso con esso (“### differente, che attiene agli accessori
relativi all'indebito da ripetere ex art. 2033 c.c., riguarda la
spettanza degli interessi ### sulla somma di denaro di cui “la
legge considera legittima l'utilizzazione ... da parte dell'accipiens
in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato “
(S.U. n. 15895/19), che, in deroga al disposto generale ex art.
1282 c.c., decorrono dal giorno della domanda.”: così Corte
d'appello di Sassari 105/2023). Il rilievo relativo all'eccessività
dell'importo delle spese diverse dalle CMS espunte dal consulente
è espresso in termini dubitativi (“il ctu … pare aver rettificato un
ammontare più elevato rispetto alle spese di gestione conto
corrente addebitate dalla banca a chiusura di ogni trimestre”: vd.
comparsa di costituzione della banca in appello, pag. 17) e a ogni
modo generici, non essendo dato capire quali sarebbero le spese
di gestione concretamente addebitate dalla banca in misura
asseritamente inferiore a quella individuata nella relazione
peritale. Dalla consulenza tecnica si ricava, invece, l'analitica
indicazione degli importi espunti, avendo l'ausiliare precisato che
“In merito agli importi espunti dal c/c (cfr. 5° periodo punto 2 note
### si precisa che nella tabella A “Ricostruzione saldo rettificato
e ricalcolo interessi al tasso art.117 tub”, dalla colonna “F” alla
colonna “J”, è rappresentata, per ciascun trimestre e distintamente
per ogni voce, la somma degli importi eliminati i cui valori sono
stati prelevati, come già detto, non solo dagli estratti scalari
trimestrali bensì anche da tutti gli estratti conto nei quali sono
evidenziati altri addebiti diversi da quelli riepilogati negli estratti
scalari” (vd. relazione del dott. ### pag.3). Per quanto riguarda
la valuta disponibilità, è sufficiente ribadire che il ctu,
diversamente da quanto sostenuto dalla banca, provvedeva ad
ordinare i movimenti dare/avere in base alla rispettiva data
“disponibilità” (“vd. relazione, pag. 9: Tabella B: “i movimenti
dare/avere originari sono ordinati in base alla rispettiva data
“disponibilità…”). Ogni ulteriore rilievo è assorbito dalle superiori
considerazioni.
C) ### principale ### motivo di appello principale, incentrato sul
riconoscimento degli interessi legali in luogo di quelli moratori
richiesti in giudizio, è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analoga
fattispecie con la pronuncia n. 24/2025 alla cui motivazione ci si
riporta integralmente: “Dispone l'art.1284, IV co, c.c. che “se le
parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è
proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a
quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali”. ### ha affrontato la
questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di
applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni,
della disposizione di cui si è detto.
Si legge nella ordinanza n.61/2023 (dalle cui argomentazioni non
vi è ragione di dissentire) che la disposizione di cui all'art. 1284,
IV co, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea
generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie e per il periodo
successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo
credito e ciò fino al momento del pagamento: la disposizione in
esame è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi
della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il
debitore convenuto, derivante dalla lunga durata del processo,
attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di
quello ordinario, dal momento della pendenza della lite e ciò con
una disposizione “deflattiva” del contenzioso giudiziario che ha lo
scopo di rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità.
Detto scopo - osserva la ### - prescinde dalla natura
dell'obbligazione dedotta in giudizio e si pone in identici termini
per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte
le altre: del resto la previsione “neppure contiene alcuna espressa
limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune
categorie di obbligazioni” (ossia alle obbligazioni pecuniarie che
trovano la loro fonte genetica nel contratto).
Ha, poi, precisato che, in ogni caso, l'art.1284, IV co, cit. trova
comunque applicazione alle obbligazioni restitutorie che trovano la
loro fonte in un rapporto contrattuale: e ciò tanto in riferimento
alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di
un contratto quanto alla invalidità di determinate clausole
contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni ### rimaste
prive di causa.
Portato di quanto precede è che la disposizione citata è destinata
a trovare applicazione anche quando venga in considerazione il
“credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in
conto corrente, in favore di un correntista” siccome trattasi di un
credito di fonte negoziale, che trova titolo nel rapporto contrattuale
tra banca e cliente e, per effetto, dell'inadempimento di un accordo
contrattuale.
Pertanto, deve trovare applicazione alla vicenda in disamina la
disposizione di cui all'art.1284, IV co, c.c. e ciò a far data dalla
domanda giudiziale”.
Anche Cass. civ. 29757/2025 recentemente si è espressa negli
stessi termini di Cass. 61/2023 (“### questa ### ha di recente
precisato (cfr. Cass. 61/2023) che il saggio d'interessi previsto
dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni
restitutorie derivanti da nullità contrattuale”). D) Parziale riforma
della sentenza e regolamentazione delle spese di lite ###essere
quindi accolto l'appello principale, circoscritto alla sola misura degli
interessi sull'indebito, avverso la sentenza del ### di Sassari n.
847/2023. ### incidentale avverso la medesima pronuncia
dev'essere accolto per quanto di ragione limitatamente all'omessa
decurtazione del saldo finale a debito. Per l'effetto, in riforma
parziale della pronuncia appellata, che nel resto conferma, deve
accertarsi che il saldo rettificato del conto corrente ordinario 400-
27055/7 intestato a ### alla data del 15/12/2014 è pari a euro
109.678,58 a credito del cliente, con conseguente condanna della
banca al pagamento del relativo importo, oltre interessi ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. In considerazione della
prevalente soccombenza della parte appellata appellante
incidentale, la stessa dev' essere condannata alla rifusione in
favore di ### delle spese di entrambi i gradi giudizio che si
liquidano in applicazione dei parametri intermedi tra minimi e medi
di cui al DM 147/22 delle cause entro 260.000,00 (tutte le fasi),
con distrazione in favore dell'avv. ### antistatario. Devono,
infine, essere posti definitivamente a carico del ### di ### i costi
della ctu esperita in primo grado.
P.Q.M.
### definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda
ed eccezione: 1) accoglie l'appello principale, proposto da ### in
relazione alla sola misura degli interessi sull'indebito, e accoglie
nei limiti di cui alla parte motiva l'appello incidentale avverso la
sentenza del ### di Sassari 847/2023, e, per l'effetto, in riforma
parziale della pronuncia appellata, che nel resto conferma: -
accerta che il saldo rettificato del conto corrente ordinario n. 400-
27055/7 intestato a ### alla data del 15/12/2014, è pari a euro
109.678,58 a credito del cliente; - condanna il ### di ### al
pagamento in favore di ### della somma di euro 109.678,58,
oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo; 2)
condanna la parte appellata - appellante incidentale alla rifusione,
in favore di ### delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che
si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 10.577,50 per
compensi oltre spese generali, iva e cpa, quanto al primo grado, e
in euro 518,00 per spese ed euro 10.738,50 per compensi, oltre
spese generali, iva e cpa quanto al presente grado, disponendo la
distrazione in favore dell'avv. ### antistatario; 3) pone
definitivamente i costi della ctu esperita in primo grado a carico
del ### di ### Così deciso in ### il ### est. ### 24-03-2026 21:57
Richiedi una Consulenza