IMPIEGO PUBBLICO
Rivalutazione monetaria e interessi – Divieto di cumulo
( Cpc, articolo 429; Cc, articolo 1283; legge 724/1994, articolo 22, comma 36)
Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 171/2026 del 02-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte ### di Reggio di Calabria
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: 1. dott.ssa ### rel. 2. dott.ssa ### 3. dott.
### ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 586 del Ruolo generale dell'anno 2023 e vertente
TRA
### C.F. ###, elettivamente domiciliata in ### via ### ### presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato in calce al ricorso in appello
appellante
E
ASP - ### provinciale di ### ----- appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di ### Risarcimento del danno da
mancata fruizione dei buoni pasto
###
Per l'appellante: << 1) in via principale condannare l'A.S.P. 5 di ### in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.080,44
oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dovuto
sino alla data di deposito del ricorso di primo grado, ed oltre interessi legali computati ai sensi
dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.lgs. 231/02) sulla somma di euro 4.080,44
dalla data del deposito del ricorso di primo grado e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio, con rideterminazione di quelle di primo grado secondo lo
scaglione di riferimento e ferma restando la loro liquidazione al minimo previsto del D.M. 55/14.
Con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non
ricevuto le seconde. 2) in via gradata condannare l'A.S.P. 5 di ### in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 747,53
oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dovuto
sino alla data di deposito del ricorso di primo grado, ed oltre interessi legali computati ai sensi
dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.lgs. 231/02) sulla somma di euro 747,53
dalla data del deposito del ricorso di primo grado e sino al soddisfo. Con compensazione di spese
ed onorari di questo grado di giudizio. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note
ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: << Con ricorso depositato in
data ###, parte ricorrente in epigrafe deduceva: - di essere dipendente dell'A.S.P. di ### con la
qualifica di assistente amministrativo, presso il ### di ### dell'ASP di ### operando generalmente
su turni, e specificamente il lunedì dalle 7.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30, ed i giorni dal martedì
al venerdì dalle 7.30 alle 14.00; - di avere diritto, sulla base della contrattazione collettiva e della
normativa vigente (art. 8 d.lgs. 66/2003), alla corresponsione di una pausa qualora l'orario di
lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore; - che la Corte di Cassazione si è recentemente
pronunciata sul tema (ord. 5547/2021 e n. 15629/2021) sostenendo che il personale la cui
prestazione giornaliera eccede le sei ore, ha diritto ad una pausa finalizzata alla consumazione del
pasto o, in mancanza del servizio di mensa aziendale, al buono pasto; - di aver sempre effettuato
nei giorni di presenza una prestazione lavorativa eccedente le sei ore; - di aver inviato, nel mese di
maggio 2021, alla convenuta Asp una pec chiedendo la certificazione attestante il numero dei suoi
turni lavorativi superiori alle sei ore, a far data dal maggio 2016, richiesta rimasta inevasa; - che,
tuttavia, era in possesso di un'attestazione (all.to 10) che quantificava il suo credito per buoni pasto
dal 01.05.16 al 20.04.21 in numero 181 buoni pasto, ma in realtà, come da certificazione del
dirigente del proprio reparto (all.to 11), dal maggio 2016 al 31 agosto 2021 aveva effettuato
numero 1.049 turni di servizio tutti superiori alle sei ore; - di non aver mai percepito alcun buono
pasto incorrendo, pertanto, in un mancato guadagno quale conseguenza immediata e diretta del
comportamento omissivo dell'A.S.P. di ### atteso che il lavoratore aveva dovuto comunque
provvedere autonomamente durante tutti quei turni alle proprie necessità alimentari. Di
conseguenza, parte ricorrente deduceva il proprio diritto al risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo nonché, non potendo più fruire materialmente dei buoni pasto
relativi a periodi antecedenti, il diritto all'equivalente valore economico.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “### P.ASP n. 5 di ### sia in via
contrattuale che a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento contrattuale
descritto, al pagamento della somma di € 4.227,47 o di quella minore che si dovesse ritenere di
giustizia, ma comunque non inferiore a quella risultante dalla stessa certificazione dell'ASP di ###
729,43 (4,03 x 181), oltre interessi legali dal verificarsi del singolo inadempimento.”; vinte le spese
di lite, con distrazione. Pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva l'A.S.P. di ###
risultando così contumace. >> §2.1 Il Tribunale “in parziale accoglimento del ricorso, condanna
l'A.S.P. di ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della ricorrente ### dell'importo di €
729,43 per le ragioni esposte; - rigetta per il resto il ricorso; - pone a carico dell'A.S.P. di ### quale
parte soccombente, le spese di lite, che quantifica ex D.M. 55/2014 in complessivi € 321,00 oltre
spese documentate, IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario”.
§2.2 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: << 1. In via preliminare, va
dichiarata la contumacia della convenuta A.S.P. di ### che, benché ritualmente citata, non si è
costituita nel presente giudizio. 2. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato anche alla
luce di un ormai consolidato orientamento formatosi su fattispecie identica ed espresso da altri
### del lavoro di questo stesso Tribunale adito. Osserva, in primo luogo, il giudicante che il C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, invocato dalla parte ricorrente, all'art. 27 co. 4 dispone -
ponendosi in linea di continuità rispetto ad analoghe disposizioni contenute in pregressi accordi
collettivi - che: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché
non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero
delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…). La durata della pausa e la
sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale
la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla
dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città, alla dimensione della città (…)”.
Tale prescrizione costituisce sostanziale estrinsecazione dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, il quale
contempla un vero e proprio diritto del lavoratore alla pausa, così recitando: “qualora l'orario di
lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa,
le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il
lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa,
anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non
inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo. ### diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati
come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'art. 5 regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956, e successive integrazioni”. Pertanto, il personale la cui prestazione giornaliera
eccede le sei ore ha diritto ad una pausa finalizzata alla consumazione del pasto o, in mancanza del
servizio di mensa aziendale, al buono pasto, in tale ottica la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass.,
ord., 5547/2021; Cass., ord., 15629/2021), secondo la quale: “in tema di pubblico impiego
privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che,
nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio
con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per
proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente
previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a
sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro
giornaliero di almeno 6 ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. 2.1. Orbene, nel caso di
specie, il diritto di parte ricorrente al percepimento dei buoni pasto richiesti va riconosciuto nei
limiti della attestazione prodotta sub. allegato n. 10, non avendo la ### fornito alcuna valida prova
-come era suo onere dello svolgimento turni superiori a sei (6) ore nel periodo dal maggio 2016 al
31 agosto 2021. Per tali motivi, l'inadempimento datoriale della resistente A.S.P. di ### è fonte di
danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico
equivalente dei buoni pasto maturati e non percepiti alla luce di quanto attestato dal ### dr. ###
(cfr. all. 10) e quindi - al netto del contributo di 1/5 a carico del lavoratore (come da contrattazione
collettiva) - in € 4,03 per ciascun buono pasto. Tale importo, moltiplicato per il numero di buoni
pasto attestati (181), porta a una somma complessiva finale pari ad € 729,43. Sulla base di tutto
quanto sinora esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna della resistente
A.S.P. di ### al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione come
per legge dalla maturazione al soddisfo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente
e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1.100,00) in considerazione del basso grado di complessità della materia
trattata, nonché della assenza della fase istruttoria>> §3 La sentenza è gravata d'appello da ### con
atto depositato il 1^ dicembre 2023.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l'Asp di ### non si è costituita in
giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere
del lasso temporale fissato con decreto del 7 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il proposto gravame, ### lamenta, in prima battuta, l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale immotivatamente omesso di espletare la prova testimoniale che ella aveva articolato, per
mezzo dell'escussione del proprio dirigente di reparto che le aveva rilasciato la certificazione sub
all. 11, da cui, tuttavia, non si evinceva se i 1.049 turni di servizio da lei resi dal maggio 2016 al 31
agosto 2021 fossero tutti superiori alle sei ore, finalizzata proprio a fare accertare le seguenti
circostanze: “vero che parte ricorrente nel periodo oggetto di causa ha effettuato i turni di servizio
nel numero indicato sub 11?”; “vero che parte ricorrente ha sempre effettuato, nei giorni di
presenza, una prestazione lavorativa eccedente le sei ore”; “vero che nel caso di specie parte
ricorrente lavora il lunedì dalle 7.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30, ed i giorni dal martedì al
venerdì dalle 7.30 alle 14.00?”.
Evidenzia, poi, che: prima di introdurre il gravame, con PEC del 25.10.23 (all.to ###) ha reiterato
all'ASP la richiesta di rilascio di certificazione attestante le sue presenze nel periodo oggetto di
causa, e questa volta ha ottenuto positivo riscontro, con il rilascio appunto di quanto richiesto,
consistente nei fogli mensili delle proprie timbrature riportanti l'orario di inizio e di fine turno;
dalla disamina dei suddetti si evince che i turni in cui ella ha svolto più di sei ore di servizio sono
pari a 988, e pertanto ella ha diritto ad un risarcimento del danno pari ad euro 4.080,44 (### 4,13 x
988).
In subordine, pone l'accento sull'errore materiale in cui è incorsa, ché, mentre nel ricorso di primo
grado si è scritto che l'importo giornaliero al quale parametrare il risarcimento era pari a £. 8.000,
pari a euro 4,13, al momento di quantificare il dovuto è stato indicato l'importo di euro 4,03 - ciò
che ha indotto in errore il Tribunale -, per cui il risarcimento del danno va rideterminato in euro
747,53.
§5 Va esaminata, in quanto dirimente, la richiesta di ammissione dei nuovi documenti prodotti
dall'appellante.
Occorre precisare che già nel giudizio di primo grado era stato richiesto l'ordine l'esibizione dei
singoli fogli contenenti le timbrature in servizio, di cui l'appellante aveva chiesto copia alla
convenuta ### senza ottenere riscontro. ### aveva, invece, rilasciato una mera attestazione (nota
prot. 23720 del 20.04.2021) nella quale erano indicate le presenze in servizio della ricorrente e, di
conseguenza, il numero di buoni pasto a lei spettanti, quantificati in numero pari a 181.
La difesa aveva più volte sottolineato l'insufficienza di tale documento al fine di quantificare
correttamente l'obbligazione, insistendo sulla necessità di acquisizione in giudizio.
Contestualmente al deposito del ricorso in appello, ha depositato i singoli fogli di timbratura
attestanti la presenza in servizio.
Non avendo potuto produrre prima la documentazione, poiché rilasciata dopo la sentenza di
primo grado, ne chiedeva, ex art. 437, c.2, l'acquisizione, prospettando la dirimente rilevanza
processuale.
Osserva la Corte che il rito del lavoro si caratterizza per alcune peculiarità in ragione delle quali vi è
un diverso atteggiarsi del principio dispositivo, diversamente bilanciato con il c.d. “principio di
verità”, prevalente in ragione della materia trattata.
Tale principio generale incide anche sui poteri istruttori, essendo consentito al giudice del lavoro ex
artt., 421 e 437 c.p.c., di “valicare” i confini della produzione documentale già cristallizzata in primo
grado e assumere prove nuove, ove indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., sez. lav. ord.
n. 26257 del 28.09.2021), laddove dotate di un grado di decisività e certezza tale da apportare,
anche singolarmente considerate, un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale.
Di recente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav., 23/10/2024, n.27423) occupandosi del
dovere/potere istruttorio del giudice dell'appello, ha stabilito che: “Nel rito del lavoro,
caratterizzato dalla necessità di bilanciare il principio dispositivo con la ricerca della verità
materiale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti istruttori qualora reputi
insufficienti le prove esistenti per superare l'incertezza sui fatti fondamentali della controversia,
purché tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo. Questo potere d'ufficio mira
a dissipare dubbi residuati dalle prove già acquisite in primo grado, senza preclusioni per le parti.
### di prove d'ufficio rappresenta un approfondimento di elementi probatori già presenti nel
processo, non configurando una questione di preclusione o decadenza per le parti”.
Il giudice può, quindi “ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li
ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi
di cui all'art. 437 c.p.c.” (Cass. civ. sez. lav., 19/08/2024, n.22907).
§6 Esposti i principi regolatori della materia, risulta che la ricorrente, pur avendone fatta richiesta,
non aveva, nella pendenza del giudizio di primo grado, conseguito il possesso dei documenti, che
invece risultano indispensabili ai fini della decisione.
Rigettata, da parte del Tribunale, la richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c. e conseguito il possesso dei
fogli presenza per il periodo 01.05.2016 - 31.08.2021, solo in data successiva alla conclusione del
giudizio di primo grado, di essi, in quanto documenti indispensabili a fini decisori, va disposta
l'acquisizione.
Dalla documentazione acquisita emerge che l'appellante ha prestato servizio, per un numero di ore
superiore a sei, nel corso di 988 turni.
Pertanto, già accertato con la sentenza appellata il diritto a percepire tali benefici, per ciascuno dei
turni di servizio prestati per un numero di ore superiore a sei, e riconosciuto l'importo di € 4,13
per ciascun buono, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto della ricorrente a
percepire, a tale titolo, l'importo di € 4080,44 (euro 4,13x988), in luogo di quello liquidato in
sentenza, oltre i soli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Invero, la natura risarcitoria delle voci oggetto di liquidazione non esclude l'applicabilità del divieto
di cumulo di interesse legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, perché <> ( Sez. Lav, Sentenza n. 13624 del
02/07/2020).
§7 La riforma della sentenza di primo grado, quanto al valore della somma dovuta, determina
anche la nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in raffronto al decisum.
La soccombenza dell'appellata ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellante,
delle spese di questo grado di giudizio.
Le spese del doppio grado, che si distraggono in favore dei richiedenti procuratori attorei, si
liquidano come da dispositivo in base al valore del credito riconosciuto e ai parametri del DM
Giustizia n. 55/2014, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha avuto
autonomo svolgimento. Ed invero la fase di trattazione è considerata “ineludibile” dalla Cassazione
perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, tra i quali sono da
ricomprendere anche i loro atti di costituzione in giudizio (così, tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e
n. 2308/2015).
Sicché, la contumacia dell'ASP convenuta, in entrambi i gradi, ha precluso lo svolgimento di tale
fase e osta quindi alla liquidazione del relativo compenso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con ricorso in data 1^
dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di ### giudice del lavoro, n. 1527/2023, resa in
data 27 settembre 2023, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'ASP di ### 2. In
accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Asp di ### in persona
del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ### € 4080,44, per il titolo di cui in motivazione,
oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo; 3. ### l'appellata alla rifusione delle spese del
giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.030, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA
come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00, oltre
rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore della
ricorrente/appellante, che ne ha fatto richiesta.
06-04-2026 20:56
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