Intelligenza artificiale e false citazioni giurisprudenziali: responsabilità nel processo civile.
La controversia trae origine da una sublocazione di un immobile adibito a palestra. L’associazione subconduttrice non versò i canoni concordati e il suo presidente, firmatario del contratto per l’ente, veniva dichiarato responsabile in solido fino alla riconsegna dell’immobile; tale accertamento diventò definitivo dopo la Cassazione. Successivamente, la locatrice promuoveva un nuovo giudizio chiedendo ulteriori danni, ritenendo che il precedente giudicato non avesse coperto l’intero pregiudizio economico.
Il convenuto eccepiva la tardività delle pretese, sostenendo che la responsabilità dell’agente ex art. 38 c.c. richiedeva un’attivazione tempestiva contro il debitore principale, mai avvenuta. Il Tribunale accolse tale tesi rilevando che la causa petendi è rimasta ancorata alla responsabilità dell’agente e che il tentativo, nel nuovo processo, di qualificare la domanda come responsabilità autonoma risultava inammissibile.
Individuato il momento di esigibilità del credito risarcitorio, il giudice concludeva che l’azione era stata introdotta quando ormai era decorso il termine decadenziale e che nessuno degli atti invocati dall’attrice aveva valore conservativo, anche in forza di un precedente giudicato che aveva escluso le voci dedotte.
Nel merito, la domanda risultava infondata: l’attrice non ha provato i danni lamentati, non si è attivata per limitarne le conseguenze e parte del pregiudizio derivava da proprie inadempienze verso i proprietari dell’immobile.
La domanda veniva pertanto respinta integralmente, con condanna per responsabilità aggravata, essendo emerso che negli atti erano state inserite citazioni giurisprudenziali inesistenti.
La parte più innovativa del provvedimento e destinata a fare scuola riguarda la condotta difensiva dell’attrice.
In una memoria ex art. 171‑ter c.p.c. sono stati riportati tra virgolette brani attribuiti a quattro sentenze della Cassazione, volti a sostenere la non assimilabilità della responsabilità ex art. 38 c.c. alla fideiussione, l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. e l’assenza di litisconsorzio necessario. La verifica, svolta tramite CED e banche dati in uso alla magistratura, accerta che quei virgolettati non esistono: talora le decisioni non risultano, talora esistono ma non contengono i passaggi riportati. Il Tribunale esclude l’errore della banca dati, che non genera contenuti, e l’ipotesi della mera svista, trattandosi non di numerazioni errate ma di “massime costruite ex novo”; lo stesso considera implausibile persino la fabbricazione deliberata, sproporzionata rispetto ai rischi disciplinari, e reputa l’unica spiegazione ragionevole l’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza la doverosa verifica degli output sulle fonti primarie.
In questo quadro la sentenza esplicita che i modelli generativi sono soggetti alle “allucinazioni”, ossia la produzione di contenuti plausibili ma falsi, anche sotto forma di citazioni giurisprudenziali mai rese, e qualifica l’impiego acritico di tali strumenti come condotta connotata da colpa grave perché costringe giudice e controparti a dissipare risorse nella falsificazione di precedenti inesistenti. Da qui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., parametrata alle spese della parte vittoriosa, e la sanzione ex comma 4, in misura di euro 2.000, giustificata anche in chiave di politica giudiziaria come disincentivo alle azioni e difese pretestuose. In sostanza la modernità degli strumenti non attenua, ma eleva, il dovere tradizionale di controllo delle fonti.
La decisione sull’art. 1957 c.c. conferma l’orientamento giurisprudenziale dominante, applicando il termine di decadenza della fideiussione anche alla responsabilità degli amministratori ex art. 38 c.c. Tale scelta, pur coerente con la natura accessoria della responsabilità, rischia di irrigidire la posizione del creditore nel contesto delle associazioni non riconosciute, dove i danni possono emergere gradualmente.
Il Tribunale, tuttavia, fonda il rigetto su dati concreti: l’inerzia del creditore oltre il semestre è accertata e un giudicato esterno esclude che le voci richieste fossero ricomprese nelle domande del 2015. Da ciò ne deriva che chi intende agire ex art. 38 c.c. deve attivarsi tempestivamente contro il debitore principale con istanze specifiche per ciascuna posta di danno; formule generiche non interrompono il termine.
Nel merito, la sentenza insiste su mitigazione, nesso causale e onere della prova, collocandosi nel solco delle recenti Sezioni Unite e affermando, in materia locatizia, l’esigenza di fondare le pretese risarcitorie su condotte effettive e dati oggettivamente verificabili.
Il provvedimento analizzato consolida, sul versante sostanziale, il combinato fra art. 38 e art. 1957 c.c., rafforzando la prevedibilità degli esiti e richiamando gli attori alla disciplina del tempo; sul versante processuale riafferma che il danno da mancata locazione non si invoca, ma si dimostra e si contiene; sul versante deontologico introduce un presidio contro l’uso disinvolto dell’IA generativa, senza demonizzarla, esigendo la verifica delle citazioni come condizione di lealtà del contraddittorio.
In conclusione, il provvedimento esaminato è fermo nel rigettare una domanda tardiva e indimostrata, rigorosa nell’applicare l’art. 96 c.p.c. al fine di stigmatizzare quelle che non sono altro che “allucinazioni” presentate come massime. Per la prassi, emergono due direttrici: nei giudizi riguardanti associazioni non riconosciute, la tempestività e la specificità delle allegazioni assumono rilievo decisivo; nell’era degli strumenti generativi, le virgolette tornano a essere un impegno di verità, non un mero artificio stilistico.
Tribunale di Siracusa, sez. II civile, 20 febbraio 2026, n. 338
Giudice Spitaleri
Fatto diritto
Motivi della decisione
1. - Oggetto di lite è la domanda risarcitoria proposta dalla società Parte_2 [...] nei confronti di Controparte_1, tesa alla condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subìto a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di sublocazione stipulato in data 03.09.2014, avente ad oggetto un immobile sito a Siracusa, Via (omissis), adibito a palestra polifunzionale.
1.1. - Il presente giudizio costituisce il prosieguo di un articolato contenzioso già definitosi con sentenza passata in giudicato. In particolare: a) con sentenza n. 1970/2020, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la legittimità
della risoluzione del contratto di sublocazione per morosità della CP_2 e ha condannato quest’ultima, in solido con il CP_1 quale soggetto che aveva agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c., al pagamento della somma di € 38.123,00, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti maturati sino alla riconsegna dell’immobile (31.07.2015); b) con ordinanza n. 24819/2023, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal CP_1, confermando integralmente la sentenza d’appello e, segnatamente, la responsabilità solidale del predetto ai sensi dell’art. 38 c.c.
1.2. - L’odierna domanda attorea si fonda sui medesimi presupposti fattuali già accertati nel precedente giudizio e mira a conseguire il ristoro di voci di danno che l’attrice assume non coperte dal giudicato, in quanto dichiarate inammissibili in appello perché proposte per la prima volta in quel grado. In particolare, Parte_2 chiede: a) a titolo di lucro cessante, la somma di € 106.627,00, corrispondente alla differenza tra i canoni di sublocazione che avrebbe percepito sino alla naturale scadenza contrattuale (€ 325.000,00) e i canoni che avrebbe dovuto corrispondere alla proprietà (€ 172.250,00), detratto quanto già incassato (€ 46.123,00); b) a titolo di danno emergente, una somma da determinarsi in via equitativa, comprensiva della perdita dell’indennità di avviamento quantificata in € 58.500,00.
1.3. - Si è costituito in giudizio il convenuto CP_1, il quale ha preliminarmente eccepito: a) l’inammissibilità delle domande attoree per violazione del giudicato (dedotto e deducibile) formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1970/2020; b) la decadenza dell’attrice dalla pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo la medesima proposto tempestive istanze nei confronti della debitrice principale CP_2 entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Nel merito, il convenuto ha contestato la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento di CP_2 e i danni lamentati, eccependo altresì il concorso di colpa dell’attrice ex art. 1227 c.c. per non essersi tempestivamente attivata nella ricerca di un nuovo subconduttore. Ha infine chiesto la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
1.4. - L’attrice, con memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., ha dichiarato di rinunciare alla domanda giudiziale nei confronti di CP_2 originariamente convenuta ma non raggiunta da una valida notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Ha altresì replicato all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., sostenendo che la responsabilità ex art. 38 c.c. avrebbe natura “diretta e solidale” e non sarebbe assimilabile a quella del fideiussore, citando a supporto taluni precedenti di legittimità.
1.5. - Con ordinanza del 30.01.2026, il Tribunale ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto dall’attrice, nonché l’istanza del convenuto di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2 e le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sostituendone la trattazione mediante il deposito di note scritte ex artt. 127-ter e 128 c.p.c.
1.6. - All’udienza del 19.02.2026, tenutasi nelle forme sopra indicate, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso come da note di trattazione scritta in atti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Ai fini della decisione, occorre preliminarmente qualificare la domanda attorea e, segnatamente, il titolo di responsabilità invocato nei confronti del convenuto CP_1.
2.1. - Parte attrice, nell’atto introduttivo del giudizio, ha espressamente e univocamente ricondotto la responsabilità del CP_1 all’art. 38 c.c., richiamando testualmente il passaggio dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24819/2023, secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta «non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione».
È la stessa attrice, dunque, a qualificare la responsabilità del CP_1 come fondata sull’art. 38 c.c. e, per suo tramite, come “garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione”, ponendo tale qualificazione a espresso fondamento della legittimazione passiva del convenuto (cfr. atto di citazione, pagg. 2 e 9: «Questo giudicato è anche il presupposto della responsabilità di Controparte_1 per il danno patrimoniale che qui si rivendica»).
2.2. - Nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c., l’attrice ha tentato di riqualificare la propria pretesa, sostenendo che la responsabilità del CP_1 deriverebbe non già dalla garanzia ex art. 38 c.c., bensì da condotte autonome e illecite dello stesso (trattenimento illegittimo dell’immobile, proposizione di azione risarcitoria pretestuosa, impedimento alla restituzione e alla successiva sublocazione), di natura contrattuale e/o extracontrattuale, estranee allo schema fideiussorio e soggette ai soli termini prescrizionali ordinari di cui agli artt. 2946 e 2947 c.c.
Tale prospettazione è inammissibile, in quanto tardiva, e comunque infondata.
È inammissibile perché proposta nella terza memoria integrativa, la quale - ai sensi dell’art. 171-ter, n. 3, c.p.c. - è riservata alla sola replica alle eccezioni nuove della controparte e all’indicazione della prova contraria: non consente, dunque, né nuove allegazioni di fatto, né la modificazione del titolo della domanda. L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era stata sollevata dal convenuto già nella comparsa di costituzione e risposta, sicché non vi era alcuna eccezione “nuova” cui replicare: la difesa attorea era pertanto già preclusa.
D’altra parte, la suddetta tardività appare particolarmente significativa in quanto, in tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati - atto di citazione, ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, prima e seconda memoria integrativa - l’attrice aveva costantemente e con vigore sostenuto la tesi opposta, ossia che la responsabilità del CP_1 avesse natura accessoria rispetto a quella dell’associazione, assimilabile alla fideiussione ex art. 38 c.c., e aveva fondato su tale qualificazione tanto la legittimazione passiva del convenuto quanto il petitum risarcitorio.
Il radicale mutamento di prospettiva operato nella terza memoria, oltre ad essere processualmente precluso, appare sintomo della consapevolezza, tardivamente acquisita, dell’insostenibilità della tesi originaria alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
La tesi attore appare, comunque, infondata nel merito.
I fatti allegati a fondamento della asserita responsabilità “autonoma” del CP_1 - occupazione sine titulo dell’immobile, resistenza processuale, ritardo nella riconsegna - non integrano, nella ricostruzione dell’attrice stessa, condotte distinte e indipendenti dall’inadempimento contrattuale della CP_2 ne sono, al contrario, la diretta prosecuzione e il riflesso. Essi, pertanto, non mutano il titolo della responsabilità, che resta ancorato all’art. 38 c.c.
Per altro verso, le condotte “autonome” così descritte si sono verificate, in larga parte, successivamente alle dimissioni del CP_1 dalla carica di presidente di CP_2 intervenute nel febbraio/marzo 2015, quando la rappresentanza dell’associazione era già stata assunta da Parte_3 Sicché, in questo secondo scenario, la domanda risulterebbe ancor più vistosamente infondata: le condotte successive alle dimissioni non sarebbero in alcun modo ascrivibili al CP_1, che aveva cessato di agire in nome e per conto dell’associazione, e la domanda risarcitoria nei suoi confronti sarebbe priva di qualsiasi fondamento causale.
2.3. - Deve pertanto ritenersi che la domanda attorea sia univocamente fondata sull’art. 38 c.c. e che il CP_1 sia stato convenuto in giudizio esclusivamente nella sua qualità di soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta CP_2 stipulando il contratto di sublocazione del 03.09.2014.
3. - Così qualificata la domanda, assume rilievo centrale l’eccezione di decadenza sollevata dal convenuto ai sensi dell’art. 1957 c.c.
3.1. - La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicabilità dell’art. 1957 c.c. e del termine di decadenza semestrale ivi stabilito. Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27163/2025, la quale ha affermato che «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute […] la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l’art. 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore» (nello stesso senso, Cass. n. 12508/2015; Cass. n. 3421/2018; Cass. n. 10490/2024; Cass. n. 11593/2025).
3.2. - La medesima pronuncia ha chiarito le ragioni poste a fondamento di tale orientamento, evidenziando che la responsabilità ex art. 38 c.c.: a) «non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi»; b) «non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro».
3.3. - Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi quanto segue.
L’obbligazione risarcitoria azionata dall’attrice è sorta ed è divenuta esigibile, al più tardi, alla data di riconsegna dell’immobile da Parte_2 ai proprietari, ossia il 21.03.2016. Da tale data è decorso il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., spirato il 21.09.2016. L’attrice ha proposto per la prima volta domanda risarcitoria nei confronti della debitrice principale CP_2 soltanto con l’atto di appello depositato nell’agosto 2018, dunque ben oltre due anni dopo la scadenza del termine di decadenza.
3.4. - L’attrice ha replicato sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla fattispecie di cui all’art. 38 c.c., citando a supporto alcune massime giurisprudenziali. Tuttavia, come puntualmente rilevato dalla difesa del convenuto - che ha prodotto i testi integrali delle pronunce richiamate - nessuna delle suddette sentenze contiene i passaggi virgolettati dall’attrice. In particolare, le sentenze nn. 1216/2000 e 8379/2006, invocate a sostegno della tesi dell’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., non recano i virgolettati citati e, nella loro formulazione autentica, trattano materie del tutto estranee alla questione in disamina; le sentenze nn. 14795/2003 e 4553/2004, richiamate sul tema del litisconsorzio, versano nella medesima situazione. In tutti e quattro i casi, i passaggi tra virgolette non corrispondono ad alcun testo giurisprudenziale esistente.
Tale condotta processuale, sulla quale si tornerà infra, è di per sé significativa dell’inconsistenza delle ragioni attoree.
3.5. - L’attrice ha dedotto, nelle note di trattazione scritta depositate il 13.02.2026, di avere già proposto tempestive istanze nei confronti del debitore principale nel corso del giudizio poi definito con la sentenza d’appello n. 1970/2020, e segnatamente: a) la domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di risposta del 23.03.2015 (R.G. n. 6550/2015); b) la citazione per chiamata del terzo notificata al CP_1 il 07.04.2015; c) il ricorso per sequestro conservativo del 03.06.2015.
La difesa è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
3.5.1. - In via preliminare, sul piano strettamente processuale, va rilevato che i documenti a supporto di tale difesa (doc. 18), eccezion fatta per quanto concerne il ricorso cautelare, sono stati prodotti dall’attrice solo con la terza memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. Tale memoria è riservata alla sola indicazione della prova contraria rispetto alle istanze istruttorie avversarie, e non consente la produzione di documenti a sostegno di fatti rientranti, in via diretta, nel proprio onus probandi.
Il fatto impeditivo della decadenza - ossia la tempestiva proposizione di istanze giudiziali nei confronti del debitore principale - è un fatto il cui onere probatorio ricadeva sull’attrice ai sensi dell’art. 2697, co. 2, c.c., e la relativa documentazione avrebbe dovuto essere prodotta - al più tardi - con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c.
I documenti prodotti tardivamente in terza memoria sono pertanto - in parte qua - inutilizzabili.
3.5.2. - Nel merito, e in ogni caso, la difesa attorea appare manifestamente infondata per una ragione dirimente che non richiede particolari sviluppi argomentativi: è la stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24819/2023, a escluderla.
Con quella pronuncia - che costituisce giudicato esterno opponibile tra le medesime parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. - la Corte ha accertato che le voci di danno oggetto del presente giudizio (lucro cessante da mancata percezione dei canoni di sublocazione per il periodo residuo e perdita dell’indennità di avviamento) «non possono, nella loro specificità, ritenersi incluse in quelli di cui era stato richiesto il ristoro in primo grado attraverso la domanda riconvenzionale proposta verso CP_2 e il CP_1 », atteso che questi ultimi erano stati individuati, «genericamente, in quelli derivanti dalla “violazione degli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di sublocazione”, ovvero dalla “violazione degli obblighi conseguenti all’avvenuta risoluzione dello stesso”».
Tale accertamento è vincolante e si riflette direttamente sulla questione in esame: se le domande del 2015 non includevano, nella loro specificità, le voci risarcitorie oggi azionate, le correlative istanze giudiziali non potevano valere, quanto alle stesse, come atti impeditivi della decadenza ex art. 1957 c.c. La decadenza, infatti, è impedita dall’istanza proposta nei confronti del debitore principale in relazione all’obbligazione garantita: un’istanza che non ha per oggetto quella specifica obbligazione non può produrre l’effetto impeditivo. La genericità delle domande del 2015 - accertata con forza di giudicato - è dunque ostativa in radice alla tesi attorea, senza necessità di ulteriori indagini.
3.5.3. - Deve aggiungersi, infine, che la tesi attorea è logicamente autocontraddittoria. Se le istanze del 2015 fossero state sufficientemente specifiche da includere le voci di danno ora azionate, esse sarebbero state oggetto del giudizio definito con la sentenza d’appello n. 1970/2020 e sarebbero coperte dal relativo giudicato, con conseguente inammissibilità della domanda nel presente giudizio. Viceversa, è la stessa ordinanza n. 24819/2023 della Corte di Cassazione ad avere accertato - con forza di giudicato ex art. 2909 c.c. - che quelle voci non erano incluse nelle domande del 2015: ciò esclude che le istanze di quella sede potessero valere, quanto a esse, come atti impeditivi della decadenza. AS. Parte_ non può invocare contestualmente l’estraneità al giudicato e la tempestività delle istanze del 2015: le due affermazioni si escludono reciprocamente.
3.6. - In conclusione, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata e va accolta, con conseguente rigetto della domanda attorea.
4. - Ancorché l’accoglimento dell’eccezione di decadenza sia di per sé sufficiente a definire il giudizio, il Tribunale ritiene opportuno osservare, specie alla luce della condanna ex art. 96 c.p.c. di cui infra, che la domanda attorea risulta comunque infondata nel merito per la ricorrenza delle seguenti, concorrenti ragioni.
4.1. - A fondamento della propria pretesa, l’attrice ha invocato il principio affermato dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 4892/2025, secondo cui, in tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore «richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi».
Ebbene, proprio il principio invocato dall’attrice ridonda ai danni della sua stessa tesi.
4.2. - Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che Parte_2 ha riottenuto la disponibilità dell’immobile dalla subconduttrice CP_2 in data 31.07.2015, ma lo ha restituito ai proprietari CP_3 soltanto in data 21.03.2016, a distanza di quasi otto mesi. In tale lasso temporale, l’attrice avrebbe potuto - e, secondo il principio delle Sezioni Unite, dovuto - attivarsi per reperire un nuovo subconduttore, onde mitigare il danno asseritamente subìto. Non risulta, invece, che Parte_2 abbia compiuto alcuna concreta attività in tal senso.
4.3. - D’altra parte, dalla scrittura transattiva del 21.03.2016 (doc. 11, fasc. convenuto) emerge che la restituzione dell’immobile ai proprietari è conseguita non già (o non soltanto) alla morosità della subconduttrice CP_2 bensì alla morosità della stessa Parte_2 nei confronti dei locatori, per canoni insoluti ammontanti ad € 40.109,00.
Tale circostanza non consente di riconoscere alcun nesso causale tra l’inadempimento di CP_2 e il danno lamentato dall’attrice. Quest’ultima, infatti, era obbligata a corrispondere i canoni ai proprietari a prescindere dalla sublocazione: il contratto di locazione preesisteva ed imponeva obblighi autonomi e incondizionati. Non può, pertanto, ipotizzarsi un modello negoziale in cui l’adempimento verso il locatore dipendesse esclusivamente dall’incasso dei canoni del subconduttore, scaricando su quest’ultimo l’intero rischio dell’inadempimento.
4.4. - In ogni caso, ove mai la domanda fosse stata accolta, l’importo di € 40.109,00 - corrispondente al debito verso i proprietari estinto per effetto della transazione - avrebbe dovuto essere integralmente scomputato dal risarcimento, atteso che Parte_2 ha conseguito, proprio in ragione dell’anticipata restituzione dell’immobile, un tangibile beneficio patrimoniale consistente nella liberazione da tale obbligazione.
4.5. - Quanto, infine, alla voce di danno concernente la “perdita dell’indennità di avviamento”, quantificata in € 58.500,00, la domanda è del tutto generica e sfornita di qualsivoglia allegazione probatoria. L’attrice non ha dedotto, né tantomeno provato, in cosa consisterebbe tale avviamento e quali sarebbero gli elementi da considerare per la sua stima (clientela, costo dei servizi, fatturato, costi operativi, immobilizzazioni, utile netto, ecc.), né ha spiegato le ragioni per le quali lo stesso sarebbe andato perduto. La liquidazione equitativa del danno presuppone, quantomeno, che la parte abbia fornito elementi idonei a orientare la stima del giudice: nel caso di specie, tali elementi difettano integralmente.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all’attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (€ 165.127,00; scaglione valoriale da € 52.000,01 ad € 260.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.
5.1. - Quanto alle spese del procedimento cautelare in corso di causa (ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., rigettato con ordinanza del 30.01.2026), la cui liquidazione era stata riservata al merito, va tenuto conto che il convenuto non ha svolto difese specifiche autonome in sede cautelare - il rigetto del ricorso essendo conseguito alle medesime ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione di merito, senza che il CP_1 abbia dovuto sviluppare un’attività difensiva ulteriore e distinta -, sicché le relative spese devono ritenersi già ricomprese e integralmente assorbite nella liquidazione operata per il giudizio principale.
6. - Nel caso in esame risulta applicabile l’art. 96, co. 3, c.p.c., il quale stabilisce che «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
6.1. - Il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia svolto le proprie difese con colpa grave, se non con mala fede.
Ed invero, l’attrice ha proposto una domanda manifestamente infondata alla luce del consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale in tema di applicabilità dell’art. 1957
c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c. Adoperando la normale diligenza, l’attrice avrebbe certamente acquisito piena coscienza dell’infondatezza della propria posizione, considerato che la stessa ordinanza della Corte di Cassazione n. 24819/2023, posta a fondamento della domanda, qualifica espressamente la responsabilità del D’Arrigo come «garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione».
6.2. - A ciò si aggiunga un profilo di particolare gravità. Nel tentativo di contrastare le eccezioni sollevate dal convenuto, l’attrice ha citato, alle pagine 1 e 2 della propria memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., quattro precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 1216/2000, Cass. n. 8379/2006, Cass. n. 14795/2003 e Cass. n. 4553/2004), riportandone tra virgolette taluni passaggi asseritamente testuali, che di seguito si riportano fedelmente:
«2. fa all’uopo presente che la responsabilità ex art. 38 c.c. è personale, solidale, diretta, di natura contrattuale e non equiparabile a quella del fideiussore, né sotto il profilo funzionale né sotto quello giuridico. Non si applica, quindi, l’art. 1957 c.c.: “La responsabilità di chi ha agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è assimilabile a quella del fideiussore, bensì è diretta e solidale, e quindi non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1216); “L’art. 38 c.c. configura una responsabilità solidale e primaria degli amministratori, del tutto distinta e non accessoria come quella del fideiussore.” (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8379). 3. fa altresì presente che ex art.38 c.c. ne consegue un caso di obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., sicché il creditore può agire contro uno solo dei coobbligati; non sussiste alcuna necessità di chiamare in causa tutti i responsabili o anche l’associazione; non vi è litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. La giurisprudenza è chiara sul punto: “La responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. è solidale e non sussidiaria, sicché il creditore può agire contro i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione anche senza chiamare in causa l’associazione stessa. Non sussiste litisconsorzio necessario.” (Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2003, n. 14795); “La solidarietà prevista dall’art. 38 c.c. non impone al creditore l’onere di convenire in giudizio anche l’associazione: si tratta di coobbligati solidali, rispetto ai quali opera il principio della libera scelta del creditore.” (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2004, n. 4553)».
Dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione del CED della Corte di Cassazione, e confermata dalla documentazione prodotta dal convenuto, è emerso che nessuna delle suddette sentenze contiene i passaggi virgolettati. Le pronunce nn. 1216/2000 e 8379/2006, invocate a sostegno della tesi dell’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c., non recano i virgolettati citati e, nella loro formulazione autentica, trattano materie estranee alla questione; le sentenze nn. 14795/2003 e 4553/2004, richiamate sul diverso tema del litisconsorzio, versano nella medesima situazione. In tutti e quattro i casi i passaggi tra virgolette non trovano riscontro in alcuna pronuncia esistente.
Ai fini della valutazione della suddetta condotta processuale, il Tribunale ha considerato tutte le ipotesi esplicative astrattamente configurabili, pervenendo alla conclusione che una sola di esse sia razionalmente sostenibile.
Deve anzitutto escludersi un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali: tali strumenti indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo, sicché non possono produrre precedenti con numeri, argomenti e virgolettati integralmente inesistenti. A conferma di ciò, il Tribunale ha provveduto a verificare i precedenti citati dall’attrice sulle banche dati giuridiche in uso alla magistratura italiana: le sentenze richiamate o non risultano presenti, o risultano presenti ma con contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati. Tale verifica corrobora ulteriormente la conclusione che l’inconveniente non possa essere ricondotto a un malfunzionamento o a un’indicizzazione scorretta degli strumenti di ricerca giuridica.
Deve parimenti escludersi un mero errore mnemonico o di trascrizione: non si tratta di un numero errato o di una sezione male attribuita, bensì di massime costruite ex novo, prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate.
Deve escludersi, infine, l’ipotesi dell’invenzione deliberata: un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile; si tratta di un’ipotesi che, per la sua stessa implausibilità, non può costituire la spiegazione di quanto accaduto.
L’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie.
Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso - ordinariamente - ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.
L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali - lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni - aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti.
In ognuno dei casi considerati, comunque, la condotta è gravemente censurabile e giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.
6.3. - Versandosi in ipotesi di colpa grave, l’attrice va dunque condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 21570/2012), oltre interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
6.4. - Ai sensi dell’art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall’art. 3, co. 6, del D.lgs. n. 149/2022 ed applicabile al presente procedimento, poiché instaurato in data successiva al 28.02.2023, come previsto dall’art. 35, co. 1, del D.lgs. cit., l’attrice va, altresì, condannata al pagamento, in favore della Controparte_4 di una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00.
6.5. - Tale norma deve reputarsi costituzionalmente non illegittima, rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare - tra l’altro - la proposizione di azioni pretestuose, ponendo a carico dell’autore un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, analogamente a quanto già statuito dalla Corte delle leggi all’esito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, L. n. 228/2012 (cfr. Corte cost., n. 120/2016).
6.6. - Tornando al caso in esame, avuto riguardo: a) al sensibile scostamento della parte attrice dal grado di diligenza normalmente esigibile, consistito nella proposizione di una domanda manifestamente infondata alla luce di un orientamento giurisprudenziale univoco;
b) alla particolare gravità della condotta processuale consistita nella citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o comunque non pertinenti, con l’utilizzo di virgolette che lasciano intendere - secondo l’ordinaria prassi redazionale - una citazione testuale; c) al fatto che il vano funzionamento della “macchina giustizia” si è comunque rivelato relativamente contenuto, essendosi la controversia definita in tempi ragionevoli (meno di undici mesi); appare equo determinare la sanzione in favore della cassa delle ammende nella misura, prossima alla metà del massimo edittale, di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1244/2025 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Parte Parte_2 nei confronti di Controparte_1.
2) Condanna la Parte_2 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna la Parte_2 al pagamento, in favore di CP_1 [...], dell’ulteriore importo di € 14.103,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Visto l’art. 96, co. 4, c.p.c., condanna la AS. al pagamento, in favore della CP_4 delle ammende, della somma di € 2.000,00.
Così deciso a Siracusa, in data 20 febbraio 2026.
08-03-2026 05:37
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