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Sentenza

LAVORO Sicurezza lavoro – Responsabilità e risarcimento - Imprenditore – Con...
LAVORO Sicurezza lavoro – Responsabilità e risarcimento - Imprenditore – Condizioni di lavoro - Amianto (Codice civile, articolo 2087; DPR 19 marzo 1956 n. 303, articolo 21; Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, articoli 22, 24, 26, 28)
Tribunale di Napoli, sez. lavoro, 9 marzo 2026, n. 368
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 368/2026 del 09-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
###
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del
lavoro dott. ### all'udienza del 15.1.2026 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente n.r.g. 10998/2024 vertente
TRA
### nato ad ### il ### ivi res.te alla via ### c.f. ### ed
elett.te dom.to a ### ### presso lo studio dell'avv. ### che lo
rapp.ta e lo difende giusta procura in calce al ricorso
(comunicazioni al fax n. ### ed alla pec: ###;) - ricorrente –
E
### & C. ### S.r.l. (P. I. ###) con sede ###, ### di ### in
persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore,
### rappresentato e difeso, dall'Avv. ### con ### in ###, via
###, giusta procura depositata nel fascicolo telematico da
considerarsi apposta in calce alla memoria difensiva
(comunicazioni alla pec: ###;) - convenuta –
Conclusioni delle parti per parte ricorrente
“1)accertare l'inquadramento del ricorrente lavoratore dal IV
livello operaio generico trattorista al livello III trattorista secondo
il ### vigente lavoratori marittimi e portuali per le motivazioni
esposte;. 2)per l'effetto condannare la resistente ### & C. ###
srl in persona del legale rapp.te p.t. con sede a Napoli alla via ###
di ### a Napoli cod. fisc.. ###, ai sensi del ### detto e dell'art.
36 della ### alle conseguenti indennità di differenze
paga,festivita',14 esima e 13 esima per il periodo dal 10.01.2006
al 31.10.2011 dell'importo di euro 6186,23, e a titolo di TFR
l'importo di euro 7470,15 per un totale tra differenze paga e TFR
per tale periodo per l'importo di euro 13.638,38 come da conteggi
del rag. ### di ### consulente del lavoro del 19.01.2024 e che
si allegano unitamente al ricorso e allo stralcio del ### (all. doc.
sub 7).
Ed invece, per gli stessi motivi di cui prima per il periodo dal
10/02/2011 al 31/01/2020 data della cessazione del rapporto di
lavoro, ai sensi del ### portuali e dell'art. 36 della ### l'importo
di euro 13.483.54 per differenza paga, festività, 14 esima,13
esima ed euro 990,46 per TFR per un totale di euro 14.454,00
come da relazione di conteggi del rag ### di ### del 13.09.2023
c che si allegano al ricorso in uno allo stralcio del ccnnl.(all. doc.
sub 8 ) ; 3)accertare la responsabilità del datore di lavoro per
danno biologico ex art. 2087 ed art. 2043 cc per le motivazioni
esposte e per tutte le patologie descritte del ctp del dott. ###
prima detta; 4) per l'effetto condannare la resistente al
risarcimento danni per la percentuale del 70% di danno biologico,
o per il maggior o minore importo che vorrà liquidare il Tribunale
adito in sua equità e giustizia, oltre interessi legali e riv. monetaria
dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
Con la condanna alle spese e competenze di causa con attribuzione
all'antistatario avvocato. per parte convenuta “per
l'improponibilità della domanda di riconoscimento di differenze
retributive derivanti dal riconoscimento di qualifica superiore e per
il pagamento di lavoro straordinario, per intervenuto giudicato; in
via gradata per l'improcedibilità di tutte le domande azionate,
anche quella di risarcimento del danno alla salute per abusivo
fraziona-mento; in ogni caso, nel merito, per il rigetto del ricorso,
con ogni conseguenza in ordine alla spese del procedimento”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data ### il ricorrente evocava in giudizio
la ### & C. ### S.r.l. (P. I. ###) con sede ###Napoli, ### di
### in persona del suo Presidente, esponendo quanto segue: - di
aver prestato la propria attività' lavorativa alle dipendenze della
convenuta ### & C.
S.r.l., impresa marittima con sede a Napoli alla via ### porto di
### nell'ambito del porto di Napoli, ininterrottamente dal gennaio
2006 al 31.01.2020 come trattorista; - di essere stato, tuttavia,
inquadrato come operaio generico al livello ### del ### imprese,
presso la sede operativa della resistente sita all'interno del porto
di Napoli, per effettuare il carico e scarico sia sulle navi che sul
molo di semirimorchi nonché movimentazione di semirimorchi
all'interno del porto stesso nei vari piazzali di sosta dei
semirimorchi stessi; - che l'orario era organizzato in due turni: il
primo, di mattina iniziava alle ore 6,30 e terminava alle 14,30 (ma
in tali occasioni il turno si prolungava sempre fino alle ore 17/18
del pomeriggio) mentre il secondo turno iniziava alle ore 15,30 e
terminava alle ore 21.30 (anche se di fatto esso aveva inizio per il
ricorrente alle 9 del mattino del mattino e terminava alle ore 22;
mentre il giovedì il turno predisposto iniziava alle ore 09.00 del
mattino e terminava alle ore 21.30 di sera; - che l'orario di servizio
si protraeva, quindi, oltre i turni come appena descritti ed era di
gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto di 36 ore,
per la maggiorazione pari a circa 40/41 ore di lavoro straordinario
settimanale; - che tale tipo di lavoro subordinato, e solo
limitatamente al lavoro straordinario, a favore della resistente
### & C ### marittima con sede in Napoli è stato accertato per
il periodo limitato dal 10.02.2011 al 31.10.2020 e secondo
l'inquadramento al terzo livello, con sentenza definitiva num.
5459/2022 del 02.11.2022 rg. 1818/2021 del Tribunale di Napoli
sezione lavoro; - che tale sentenza si è limitata a statuire circa il
lavoro straordinario e il ### mentre col presente giudizio egli
intende chiedere il riconoscimento delle differenze paga, delle
indennità di malattie professionali e dei danni morali da stress
lavorativo per comportamenti ingiusti da parte del datore di lavoro
per tutto il periodo di lavoro; - che, infatti, egli non era un semplice
trattorista interno alle navi di cui l'inquadramento al livello ###
del ### di settore (allegati contratti di assunzione e buste paga
sub 1 e sub 5 buste paghe degli anni), ma svolgeva il suo lavoro
anche sul molo all'esterno del terminale delle navi sul piazzale
pubblico dove passavano pedoni e auto e aperto al pubblico e che,
quindi, svolgeva anche attività all'esterno sul molo aperto al
pubblico in un contesto di viabilità aperto alla città; - di aver svolto
mansioni di trattorista per cui deve essere inquadrato nel livello
### e non al livello ### del ### ; - che le mansioni superiori a
quelle di inquadramento sono state descritte dai testi ### e ###
che hanno deposto nell'ambito del procedimento avente n.r.g.
1818/2021 decisa con la sopra richiamata sentenza emessa da
questo ufficio n. 5459/2002 in data ### ; - che, inoltre, vi è stato
un comportamento colposo del datore di lavoro e non una
predisposizione del lavoratore, a causare i danni alla salute dovuti
dallo stress in quanto egli, nel corso della attività lavorativa, è
stato esposto ai fumi delle navi perché queste ultime hanno
sempre i motori in moto anche quando sono attraccate alla
banchina, alle polveri sottili, stradali, di amianto per i semirimorchi
provenienti dalle isole e contenenti asbesto; - che a causa dei turni
lavorativi massacranti svolti in ambiente polveroso-umido e con
esposizione all'amianto, a stress uditivi, ha sviluppato una
patologia respiratoria, ansioso depressiva, rachide lombare e
uditiva da stress lavorativo; - che, quindi, ha diritto al risarcimento
del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 cc . e art. 2043 per
omesse cautele ed ordini di lavori ingiusti avendo sviluppato le
patologie analiticamente indicate in ricorso e riportate nella perizia
di parte a firma del dott. ### di ### datata 31.10.2023; - di non
essere mai stato informato sui rischi specifici connessi alla sua
attività; - che il danno dimostrato dalla documentazione medica va
inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona
in sé e per sé considerata con conseguente diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale differenziale; - che l'art. 2087 c.c.
impone, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, al
datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui faccia difetto una specifica
misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di
prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo
le norme tecniche e di esperienza a tutelare l'integrità fisica del
lavoratore assicurato.
Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, il ricorrente - ribadito
che il lavoro svolto dal loro padre nella azienda convenuta aveva
determinato la sua esposizione continuata alle polveri di amianto
- concludeva nel modo sopra interamente riportato.
In data ### si costituiva ritualmente e tempestivamente (per la
prima udienza fissata per la data del 14.1.2025) la società ### &
C. ### S.r.l. (P. I. ###) con sede ###Napoli, ### di ### la
quale eccepiva l'improponibilità della domanda di riconoscimento
di differenze retributive derivanti dal riconoscimento di qualifica
superiore e per il pagamento di lavoro straordinario, per
intervenuto giudicato; in via gradata per l'improcedibilità di tutte
le domande azionate, anche quella di risarcimento del danno alla
salute per abusivo frazionamento delle domande; in ogni caso, nel
merito, concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza
in ordine alla spese del procedimento.
Nel corso della prima udienza tenutasi in data ### il Giudice, dopo
il libero e diffuso interrogatorio delle parti - e fatta salva ogni
decisione di tipo istruttorio - rinviava all'udienza del 18.3.2025
assegnando alle parti termine per il deposito di note sulle questioni
preliminari sollevate dalla parte convenuta (udienza poi rinviata su
richiesta del procuratore di parte ricorrente a quella del
17.4.2025).
In tale data lo scrivente - sciogliendo la riserva all'esito della
camera di consiglio, disponeva “l'acquisizione, in quanto
ammissibile e rilevante, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., del DVD
e del rilievo fotografico oggi solo esibito in udienza dalla parte
ricorrente” e nominava “quale CTU medico-legale il dr. ### (C.F.
###) e rinvia per il conferimento dell'incarico al CTU e per la
formulazione dei quesiti all'udienza del 5.6.2025”.
In tale data veniva conferito l'incarico al CTU nominato e
formalizzati i quesiti sottoposti all'attenzione dell'ausiliario del
giudice.
Depositata la consulenza in data ### parte ricorrente ne
contestava decisamente gli esiti chiedendo con note depositate in
data ### chiedendo, quindi, il rinnovo delle operazioni peritali e
di disporre la prova per testi.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva quindi rinviata per la
discussione in presenza delle parti all' udienza del 15.1.2026
allorquando - al termine della discussione orale - lo scrivente
decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo con
fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Eccezione di improponibilità della domanda In primo luogo va detto
che il ricorrente in questo giudizio ha formulato, evidentemente,
due domande principali differenti: nella prima egli richiede di
accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello
(ovvero dal ### livello - operaio generico trattorista - al livello
### trattorista del ### di settore) con conseguente richiesta di
condanna al pagamento di differenze retributiva avanzate a vari
titoli (mansioni superiori, differenze ### differenze 13a e 14a
mensilità); nella seconda egli ha chiesto di accertate la
responsabilità di parte datoriale per danno biologico ex art. 2087
ed art. 2043 cc per le motivazioni esposte - e per tutte le patologie
descritte nella CTP - con richiesta di condannare parte convenuta
al risarcimento danni per la percentuale del 70% di danno
biologico, o per il maggior o minore importo che vorrà liquidare il
Tribunale adito.
Ritiene lo scrivente che l'eccezione di “improponibilità della
domanda di riconoscimento di differenze retributive derivanti dal
riconoscimento di qualifica superiore e per il pagamento di lavoro
straordinario, per intervenuto giudicato” sia fondata per la prima
domanda mentre essa appare infondata per la domanda relativa
alla richiesta di condanna datoriale per il danno biologico.
Nel ricorso avente n.r.g. 1818/2021 il ### dopo aver precisato di
aver lavorato alle dipendenze della società ### &, in modo
continuativo e senza soluzione di continuità, dal 10/02/2011 (anzi
dal fin dal 10/01/2006) al 31/01/2020 e di essere stato inquadrato
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, con
mansioni di trattorista, livello 4 si è lungamente soffermato sulle
mansioni di trattorista svolte senza in alcun modo dolersi nel
mancato inquadramento nel livello ### (chiesto in questo
giudizio) anziché nel ### attribuitogli da parte datoriale ed in base
al quale il giudice assegnatario del procedimento 1818/2021, dr.
### aveva deciso con sentenza 5459/2022 del 2.11.2022
riconoscendogli - proprio in base alle mansioni svolte e dedotte in
quel ricorso - la somma “pari ad euro 11.000,00 calcolata
all'attualità, comprensiva anche dell'ulteriore somma a titolo di tfr,
oltre interessi sulla sorte capitale così riconosciuta mensilmente
rivalutata dalla data della pronuncia del dispositivo sino al saldo
effettivo”.
Sul punto va ricordato che le ### della Suprema Corte hanno
affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una
determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto
obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di
adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
La scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal
creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore, si pone infatti in contrasto
sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve
improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del
contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per
ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del
giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda
giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla
parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale
(Cass. S.U. 23726/2007).
E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle ### è
stato, di recente, affermato che "... non è consentito al creditore
di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico
rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste
giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in
quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal
creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia
con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il
rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma
anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto
processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda
giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla
parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale"
(Cass. 19898/2018; conf. 15398/2019; Cass. 26089/2019; Cass.
9398/2017 e Cass. 17019/2018).
Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato,
secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese
dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno,
trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella
diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far
valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo
rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per
le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro
genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie
quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse
a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni
derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato. ### con la
sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno
affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto
diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo
rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati
processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far
capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto
costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non
a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda
sostanziale, le relative domande possono essere formulate in
autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf.,
in seguito, Cass. 17893/2018; Cass. 6591/2019; Cass.
24371/2021).
E' stato altresì precisato che, in tema di frazionamento del credito,
il suddetto principio deve essere inteso con la duplice
specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di
durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente
attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi
tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b)
nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo
"medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di
"identico" (Cass. 14143/2021)” (Cassazione 05/07/2023, n.
19054).
Va rilevato, inoltre, che la violazione del divieto di frazionamento
del credito non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla
proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice
del principio della ragionevole durata del processo”.
 
### del

principio processuale della ragione più liquida è, invero, desumibile

dagli artt. 24 e 111 Cost., una causa può essere decisa sulla base

della
 
questione
 
ritenuta
 
di
 
più
 
agevole
 
soluzione,
 
anche
 
se

logicamente
 
subordinata,
 
“senza
 
che
 
sia
 
necessario
 
esa
minare

previamente
 
le
 
altre,
 
imponendosi,
 
a
 
tutela
 
di
 
esigenze
 
di

economia
 
processuale
 
e
 
di
 
celerità
 
del
 
giudizio,
 
un
 
approccio

interpretativo
 
che
 
comporti
 
la verifica
 
delle
 
soluzioni
 
sul
 
piano

dell'impatto
 
operativo
 
piuttosto
 
che
 
su
 
quello
 
della
 
coerenza

logico-sistematica
 
e
 
sostituisca
 
il
 
profilo
 
dell'evidenza
 
a
 
quello

dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”

(così tra le più recenti Cassazione civile sez. lav., 01/04/2025,

n.8629, Cass. nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014,

tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 9936 del 2014).

Danno differenziale Il termine indennizzo indica un concetto del

tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento

è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo

non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente

scaturite dall'evento.

Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza

di un illecito (indifferentemente contrattuale od extracontrattuale),

mentre
 
le
 
prestazioni
 
assicurative
 
erogate
 
dall'###
 
sono

indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a

prescindere
 
dalla
 
colpa
 
dell'autore
 
della
 
condotta
 
dannosa
 
(e

quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche

dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo

riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva

colpa del danneggiato).

In breve va affermato che il risarcimento e l'indennizzo assolvono

due funzioni diverse, essendo il primo teso a ristorare il danno

provocato da una condotta colposa o dolosa; esso presuppone la

prova
 
della
 
condotta,
 
dell'elemento
 
soggettivo
 
(oltre
 
che

ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il

ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è

addebitabile
 
alla
 
colpa
 
del
 
danneggiato”
 
il
 
secondo,
 
invece

“corrisposto solo che il danno sia conseguenza di evento avente

origin
e in “causa violenta” e accaduto in occasione di lavoro, senza
che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro

nè la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo); il

sistema garantisce dunque il pagamento all'infortunato anche per

caso fortuito, purchè l'evento si sia prodotto in occasione di lavoro,

con applicazione di principi sotto questo profilo più vantaggiosi per

l'infortunato
 
di
 
quelli
 
applicati
 
nell'ambito
 
della
 
responsabilità

civile, sia in punto onere della prova che in punto concorso di colpa

del
 
lavoratore;
 
per
 
contro
 
l'indennizzo
 
non
 
è
 
finalizzato

necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad

un
 
principio
 
di
 
bilanciamento
 
di
 
interessi
 
che,
 
a
 
fronte
 
della

maggior
 
facilità
 
e
 
sicurezza
 
di
 
riscossione
 
del
 
dovuto,
 
può

comportare il sacrificio dell'integr
ale ristoro” (cfr. Trib. Torino, 14

aprile 2006).

Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque

non indennizzati dall'### non vi è alcun dubbio circa la possibilità

del
 
lavoratore
 
danneggiato
 
di
 
agire
 
nei
 
confronti
 
del
 
datore di

lavoro
 
per ottenere il risarcimento pieno del danno, che verrà

quantificato certamente secondo gli usuali criteri civilistici.

Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere

la
 
piena
 
risarcibilità
 
dei
 
danni
 
di
 
minore
 
entità
 
ed
 
invece
 
la

risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo ###

per i danni alla salute di maggior incidenza.

Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del

2000 abbia inteso vincolare il Giudice ad un “tetto massimo” di

valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore

danneggiato
 
verrebbe
 
riconosciuto
 
un
 
trattamento
 
deteriore

rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione

non sarebbe applicabile); si pensi ai sinistri stradali in generale.

È evidente che tale soluzione sarebbe non soltanto illogica ma

anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta

la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt. 1 e 35

della nostra ### Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla

Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 1991, "il rischio delle

menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi

nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se

stesso godere
 
di
 
una
 
garanzia differenziata
 
e più
 
intensa,
 
che
consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione

del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".

Dunque se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al

fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a

causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali

differenziazioni possono essere soltanto in melius mai in peius.

Deve
 
pertanto
 
concludersi
 
che
 
l'###
 
non
 
###
 
indennizza

integralmente il danno biologico (sul punto vedasi anche Tribunale

di Torino 14 aprile 2006; Corte d'### Torino 4.5.2007; Tribunale

di Vicenza, n.32 del 4 gennaio 2007; ### Bassano del ### 24 1

2006, ### Vicenza, 8.2.2004; ### Pinerolo, 22.10.2003 e ###

Genova, 27.9.2004).

Ne consegue che per la parte non indennizzata il lavoratore è allora

legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro civilmente

responsabile; ne consegue, altresì, che trattandosi in questo caso

di risarcimento e non di indennizzo il giudice dovrà applicare i

consueti criteri civilistici di liquidazione del danno.

Deve,
 
dunque,
 
concludersi
 
che
 
il
 
lavoratore
 
è
 
legittimato
 
a

richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile

il risarcimento del danno anche qualora esso sia stato indennizzato

dall'### (ovvero del c.d. danno differenziale).

In
 
relazione
 
all'altro
 
aspetto
 
ovvero
 
a
 
quello
 
relativo
 
alla

perdurante possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro

anche in caso di mancata denuncia della malattia all'### (come

nel caso in esame) ed all'individuazione delle regole da applicarsi

e della misura del danno imputabile al datore si osserva quanto

segue.

Il
 
nuovo
 
sistema
 
assicurativo
 
introdotto
 
dal
 
cit
 
art.
 
13
 
trova

applicazione,
 
ai
 
sensi
 
del
 
medesimo
 
art.
 
13,
 
come
 
modificato

dall'art. 1 d. lgs. 19 aprile 2001, n. 202, ai soli danni conseguenti

ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali

denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

Occorre chiedersi cosa accada in caso di omessa denuncia e quali

siano
 
i
 
rapporti
 
tra
 
domanda
 
di
 
indennizzo
 
###
 
(rectius,
 
tra

procedura di denuncia, accertamento e liquidazione dello stesso)

e
 
domanda
 
di
 
danno
 
differenziale
 
###
 
un
 
orientamento
 
più

rigoroso la previa denuncia ### rappresenterebbe condizione di
proponibilità
 
dell'azione
 
verso
 
il
 
datore,
 
non
 
potendosi,
 
in

mancanza,
 
configurare
 
il
 
danno
 
differenziale
 
(###
 
Napoli

26.9.2007).
 
###
 
tale
 
orientamento,
 
infatti,
 
se
 
il
 
danno

differenziale è la differenza tra quanto liquidato dall'### e quanto

si domanda al datore, la mancata allegazione delle somme che si

sarebbero ottenute o si sarebbero dovute ottenere dall'### non

consentirebbe
 
il
 
calcolo
 
del
 
danno
 
differenziale;
 
si
 
perviene,

dunque, seguendo tale impostazione, alla reiezione della domanda

non corredata dall'allegazione della previa liquidazione ### Altra

giurisprudenza, invece, ritiene di avvalersi dei propri poteri officiosi

e, per tale via, acquisisce contezza di un'eventuale liquidazione

avvenuta, ai fini della detrazione della somma già liquidata, ovvero

effettua un calcolo autonomo dell'indennizzo liquidabile, nel caso

in cui non vi sia stata alcuna liquidazione da parte dell'### o ancor

di
 
più
 
alcuna
 
previa
 
denuncia,
 
in
 
quanto
 
trattasi
 
di
 
calcolo

accertabile
 
in
 
base
 
a
 
criteri
 
legislativamente
 
previsti
 
(###
 
di

Bassano del ### sent. 32/2007).

In sostanza, qualora alcuna somma sia stata liquidata dall'istituto,

il giudice ben potrebbe provvedere al calcolo dell'indennizzo in via

incidentale e officiosa sì da ritenere ammissibile una domanda di

danno biologico diretta al datore di lavoro, sia pure riconoscendola

nei
 
limiti
 
del
 
danno
 
differenziale,
 
anche
 
per
 
l'ipotesi
 
in
 
cui

l'interessato non abbia coltivato la domanda all'### quale diretta

conseguenza del meccanismo dell'esonero stesso (“A fronte di tale

esonero
 
si
 
deve
 
dunque
 
comunque
 
detrarre
 
dal
 
risarcimento

biologico
 
quanto
 
il
 
lavoratore
 
abbia
 
ottenuto
 
dall'###
 
ovvero

avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza (quantum che

corrisponde
 
all'esonero
 
cui
 
il
 
datore
 
di
 
lavoro
 
ha
 
diritto”
 
###

Genova 18.7.2007).

Per tale via non si considera certo il giudizio verso l'### una

condizione
 
di
 
proponibilità,
 
ma
 
si
 
imputano
 
le
 
conseguenze

negative di un non integrale ristoro dei postumi al comportamento

negligente dell'infortunato che non abbia coltivato verso l'### le

proprie
 
ragioni;
 
comportamento
 
che,
 
per
 
un
 
corretto

funzionamento del meccanismo dell'esonero, non può essere posto

a carico del datore di lavoro.
Ritiene
 
il
 
###
 
di
 
aderire
 
a
 
tale
 
secondo
 
orientamento
 
e
 
che,

quindi, ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di

lavoro, da intendersi sempre nei limiti del cd. danno differenziale,

sia del tutto irrilevante la circostanza che il lavoratore abbia o

meno presentato all'### denuncia di malattia professionale.

Peraltro l'art. 10 co. 7° D.P.R. n. 1124/65, testualmente prevede

che "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo

per la parte che eccede le indennità liquidate".

Si
 
vuol
 
dire
 
cioè
 
che
 
l'esonero
 
da
 
responsabilità
 
riconosciuto

comunque
 
al
 
datore
 
di
 
lavoro
 
fino
 
all'ammontare
 
del
 
danno

indennizzato (o astrattamente indennizzabile) dall'### opera ex

lege e non può evidentemente essere condizionato ad una scelta

discrezionale del lavoratore.

In conclusione, sia nei casi in cui vi sia stata la denunzia all'###

sia nei casi in cui non vi sia stata, è sempre possibile agire contro

il datore per il ristoro del danno differenziale e nei soli limiti di tale

danno.

Deve infine precisarsi che ai fini della individuazione degli oneri

allegativi e deduttivi che una domanda giudiziale deve contenere

al fine di sollecitare la pronuncia del giudice sul merito del danno

biologico differenziale a carico del datore nell'attuale regime, è

sufficiente a determinare la pronuncia del giudice la domanda di

risarcimento del danno biologico formulata con riferimento alla

violazione
 
da
 
parte
 
del
 
datore
 
di
 
lavoro
 
dei
 
suoi
 
obblighi
 
di

protezione ex art. 2087 cod. civ., mediante deduzione, quindi, di

un fatto generatore di responsabilità; in tal caso si imporrebbe al

giudice, accertato il profilo suddetto incidentalmente, di valutare

gli
 
elementi
 
fondanti
 
la
 
responsabilità
 
(colpa,
 
agevolata

dall'inversione
 
probatoria
 
di
 
cui
 
più
 
avanti
 
si
 
dirà,
 
nesso
 
di

causalità e fatto dannoso) e quindi di pronunciare condanna per il

solo
 
danno
 
differenziale
 
(sotto
 
un
 
profilo
 
di
 
riduzione
 
della

domanda in applicazione del principio che il più contiene il meno),

non coperto dall'esonero parziale.

Non è condivisibile, invece, quell'orientamento rigoroso che giunge

al rigetto della domanda di danno differenziale non impostata sin

dall'inizio in tal senso specifico (e cioè senza indicazione dettagliata

della fonte di responsabilità e senza la indicazione espressa della
differenza di danno tra quanto liquidato o liquidabile dall'inail e

quanto ottenibile in forza delle regole comuni).

Appare
 
indubitabile,
 
invero,
 
che
 
uno
 
dei
 
principi
 
fondanti
 
il

processo è espresso dal noto brocardo “da mihi factum, dabo tibi

jus”; ne consegue, quindi, che il petitum di risarcimento del danno

biologico
 
ben
 
potrebbe
 
trovare
 
i
 
propri
 
fatti
 
costituitivi
 
negli

elementi allegati relativi al fatto infortunio - o dei fattori scatenanti

la
 
malattia
 
professionale
 
-
 
alla
 
patologia
 
sofferta,
 
al
 
nesso
 
di

causalità tra la lavorazione e patologia, con l'indicazione (sia pur

implicita come appresso si chiarirà) della responsabilità datoriale

ai
 
sensi
 
dell'art.
 
2087
 
c.c.,
 
restando
 
compito
 
del
 
giudice

circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale al solo danno

differenziale, in ragione della norma inderogabile e imperativa,

limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 più volte citato.

Inoltre,
 
se
 
il
 
ricorrente
 
abbia
 
descritto
 
in
 
fatto,
 
attraverso
 
la

concreta deduzione di un comportamento datoriale illegittimo tale

deduzione, unitamente agli altri elementi, appare idonea a fondare

la pronuncia del giudice sul titolo di responsabilità del datore di

lavoro
 
e
 
quindi,
 
in
 
definitiva,
 
sullo
 
stesso
 
danno
 
differenziale,

essendo sufficiente, per il profilo che qui interessa, il riferimento

quale ragione di diritto, alla norma dell'art. 2087 c.c. nel cui ambito

si sussumono sostanzialmente la colpa penale e civile.

Logico corollario di quanto esposto è la piena ammissibilità del

presente
 
ricorso,
 
dovendo
 
ritenersi
 
sufficientemente
 
descritti
 
il

petitum e la causa petendi, seppur la ricorrente non abbia mai

espressamente
 
formulato
 
la
 
domanda
 
in
 
termini
 
di
 
danno

differenziale
 
ed
 
avendo
 
dedotto
 
un
 
comportamento
 
datoriale

illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito.

Prima di affrontare il merito della questione, data la complessità

dell'indagine da svolgere e delle questioni di diritto sollevate dalle

parti, occorre soffermarsi su alcune questioni di tipo generale in

tema di danno biologico.

Dritto
 
alla
 
salute,
 
danno
 
biologico
 
e
 
sentenza
 
della
 
Corte

Costituzionale n. 184/1986 Il diritto alla salute (art. 32 della ###

come
 
diritto
 
soggettivo
 
assoluto
 
è
 
stato
 
riconosciuto
 
dalla

giurisprudenza solo a partire dagli anni '70 (v. Cass. sez. unite

1973 n. 796 e Corte cost. 1979/88) mentre fino a quel momento
esso aveva conosciuto una fase di "sonno letargico" soprattutto

come
 
diritto
 
individuale
 
nei
 
rapporti
 
privatistici.
 
Non
 
è
 
inutile,

prima di affrontare le tematiche riguardanti il c.d. danno biologico

o lesione all'integrità psico-fisica dell'uomo, dare una definizione

dello stesso sotto il profilo medico-legale, tenendo presente che

tale riferimento è imprescindibile nella specifica materia del diritto

alla
 
salute
 
non
 
essendo
 
ovviamente
 
la
 
salute
 
dell'uomo
 
un

concetto giuridico o solo giuridico, ma trattandosi di una nozione

che, avendo come riferimento l'inscindibile unità dell'organismo

umano
 
in
 
tutte
 
le
 
sue
 
manifestazioni
 
biologiche
 
e
 
spirituali
 
e

culturali, non può fare a meno di ricorrere alla medicina.

Il danno biologico nella sua accezione medico-legale può essere

definito
 
come
 
una
 
modificazione
 
peggiorativa,
 
obiettivamente

rilevabile, dello stato fisico e/o psichico individuale che eserciti

un'influenza
 
negativa
 
sull'esistenza
 
concreta
 
dell'uomo,

alterandone le manifestazioni esteriori ed interiori ed il modo di

vivere nel mondo. Il bene giuridico intorno a cui si svolge la nostra

indagine è rappresentato dalla salute che, come è stato chiarito, è

la matrice unitaria, il presupposto della validità, della capacità al

guadagno,
 
alla
 
vita
 
di
 
relazione,
 
alle
 
attitudini
 
ad
 
operare
 
nel

mercato
 
del
 
lavoro,
 
alla
 
libertà
 
di
 
dilettarsi
 
nelle
 
ordinarie

occupazioni
 
pur
 
se
 
meramente
 
voluttuarie.
 
Il
 
danno
 
biologico

compromette necessariamente la salute e la validità cioè il valore

dell'uomo, anche se non necessariamente e ugualmente le varie

capacità, attitudini, mercificazioni dell'uomo: il danno biologico è il

padre di tutte le invalidità, le disabilità, le incapacità.

E' noto che la nozione di danno biologico o lesione della integrità

psico-fisica
 
della
 
persona,
 
già
 
affermatasi
 
nella
 
giurisprudenza

dopo la nota sentenza del ### di Genova del 1974, riceve il suo

imprimatur definitivo dalla sentenza della Corte Costituzionale del

14/7/1986
 
184.
 
La
 
Corte
 
in
 
tale
 
sentenza,
 
premessa
 
la

compatibilità dell'art. 2059 c.c. con la ### e, quindi, la legittimità

costituzionale della risarcibilità del danno morale nei soli casi più

gravi
 
individuati
 
discrezionalmente
 
dal
 
legislatore,
 
enuncia
 
il

concetto di danno biologico come evento dannoso o pericoloso

distinguendo così i danni patrimoniali e morali che costituiscono i

danni-conseguenza dal danno biologico che costituisce il danno-
evento o danno in sè. La costruzione contenuta nella sentenza

trasferisce
 
all'illecito
 
civile
 
la
 
teoria
 
penalistica
 
dello
 
"evento

giuridico" del reato distinto dall'evento materiale naturalistico e

costituito
 
dalla
 
lesione
 
o
 
offesa
 
del
 
bene
 
giuridico
 
protetto

dall'ordinamento.
 
La
 
dottrina
 
penalistica
 
è
 
divisa,
 
infatti,
 
tra
 
i

fautori dell'evento naturalistico e quelli dell'evento giuridico, cioè

tra coloro che individuano l'evento nell'illecito penale come fatto

naturale
 
###
 
e
 
coloro
 
che
 
intendono
 
l'evento
 
nel
 
reato come

lesione del bene giuridico protetto dall'ordinamento (diritto alla

vita).

La Corte distingue, appunto, la menomazione all'integrità psico-

fisica
 
del
 
soggetto,
 
che
 
è
 
l'evento
 
naturalistico,
 
effettivo,
 
da

provare in ogni caso, dalla lesione alla salute o evento giuridico

che è invece "il c.d. danno biologico nella sua dimensione giuridico-

costituzionale
 
di
 
bene
 
giuridico"
 
che
 
costituisce
 
l'essenza

antigiuridica dell'intero fatto illecito ed è danno presunto, se è vero

che
 
non
 
va
 
provato
 
alcun
 
effettivo
 
impedimento
 
delle
 
attività

realizzative del soggetto offeso una volta appurata la esistenza di

una menomazione della integrità psicofisica.

Questo vuol dire che una volta appurato e provato il fatto illecito

nelle
 
sue
 
componenti
 
di
 
condotta,
 
nesso
 
di
 
causalità,
 
evento

materiale, l'antigiuridicità o lesione in sè o danno in sè o evento

giuridico nonché gli impedimenti causati alla persona nelle varie

sfere
 
di
 
estrinsecazione
 
della
 
personalità,
 
non
 
necessitano
 
di

particolari dimostrazioni, essendo fondati sull'art. 32 della ###.

Una volta provato il fatto illecito lesivo del diritto alla salute, non

vi sono limitazioni alla sua completa risarcibilità. Il risarcimento del

danno,
 
in
 
tale
 
ricostruzione,
 
si
 
configura
 
come
 
una
 
sanzione

esecutiva del precetto primario desumibile dalla ### Il danno alla

integrità psico-fisica del soggetto c.d. danno biologico è, quindi, un

dannoevento, che è indifferente al concetto di patrimonialità e non

patrimonialità,
 
perché
 
patrimoniali
 
e
 
non
 
patrimoniali
 
sono
 
le

conseguenze della lesione e non la lesione in sé considerata che

rappresenta l'antecedente logico giuridico della perdita economica.

I limiti di esposizione all'amianto: le 100 fibre litro E' noto che per

l'amianto (come per altre sostanze cancerogene: il ### benzene,

il fumo, ecc.) la scienza medica ha unanimemente affermato che
non esistono limiti espositivi tollerabili, accettabili. Non esiste,
quindi, un discrimen tra concentrazioni innocue e concentrazioni
nocive. Il fatto è chiarito espressamente nella ### del 1983/477
dedicata all'amianto. Lo stesso concetto, è stato espressamente
menzionato nei lavori preparatori che hanno portato alla modifica
della norma, con la 271/93. Dice nel suo intervento l'on. Muzio (v.
atti parlamentari, seduta della ### dei ### 12.7.1993): “questa
sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite che
possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti,
nel senso che è dannosa una quantità anche minima”.
Questa tesi è acquisita al patrimonio dell'ordinamento giuridico
italiano. Su un piano generale si è sempre affermato che l'art.2087
del c.c. obblighi il datore di lavoro a tutelare la sicurezza sul luogo
di lavoro attraverso il principio della massima protezione
tecnologicamente fattibile (che non tollera, quindi, alcuna rigidità).
A tale principio è stata sempre ispirata l'applicazione del DPR
303/56 sull'igiene nel lavoro per quanto riguarda l'obbligo del
datore di abbattere fumi, ridurre le polveri (art. 21).
Più specificamente, per l'amianto, la prevalente giurisprudenza
civile e penale ha messo in evidenza, che il d.lgs 277/91, che ha
recepito la direttiva CEE cit., non contiene “valori limite” nel senso
che, al di sotto di quelli pure previsti dalla stessa legge, a taluni
precisi fini, l'esposizione sia innocua e si possa tranquillamente
trascurare; ma “soglie di allarme” che hanno la funzione di far
scattare ulteriori obblighi di attivarsi per il datore di lavoro al fine
di agire sui tempi di esposizione (di ridurre i tempi, l'altro versante
della prevenzione): quindi il datore è sempre obbligato ad adottare
tutte le misure per abbassare il rischio, per proteggere al massimo
il lavoratore quale che sia il livello della esposizione; se poi si
superano alcuni limiti (fissati convenzionalmente) egli ha l'obbligo
di fare di più, per proteggere meglio il lavoratore dalla più intensa
esposizione e per rientrare nel più breve tempo possibile al di sotto
di quel limite.
E' questo il punto centrale che deve essere ribadito: il d.lgs 277/91
stabilisce che, in tutte le attività che espongono il lavoratore ad
amianto, il datore di lavoro deve: 1) valutare il rischio (ambientale
e personale); 2) consultare i lavoratori ed informarli sui rischi; 3)
adottare le misure tecniche per la pulizia, per ridurre la qualità di
amianto impiegate, adottare adeguati strumenti per la protezione
individuale e per ridurre al minimo l'esposizione (art.24/art.36); a
prescindere da qualsiasi soglia limite.
Questo perché per l'amianto non esistono limiti di accettabilità
dell'esposizione; anche l'esposizione inferiore ai limiti di soglia è
nociva, tanto più se è duratura. Lo dice espressamente il capo III
e gli artt.22, 24, 26, 28 del dlgs 277 “protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il
lavoro”; le norme si applicano a “tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione”. Il d.lgs.277/91, a proposito della
protezione dell'amianto, si premura di precisare che qualsiasi
esposizione è rilevante e che non esistono limiti, come ribadisce,
da sempre, la giurisprudenza penale quando si occupa del dlgs.
277/91 (condannando chi non si attivi in questo senso; Cass.pen
sez III 18.3.1992).
Pertanto ben può dirsi che il limite delle 100 fibre è stato, in
definitiva, dettato dall'art.24 per stabilire che, in caso di
superamento, scatti l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza,
l'informazione del lavoratore deve avere una periodicità più breve
(almeno annuale), bisogna delimitare i luoghi di lavoro farvi
accedere solo i lavoratori addetti, predisporre servizi igienici
adeguati ecc. (art.27, 2).
Soprattutto si tratta di un limite, il cui superamento determina
l'immediata adozione di misure idonee ad abbattere il rischio.
Natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro La
giurisprudenza è apparsa divisa in ordine alla natura contrattuale
o extracontrattuale della responsabilità del datore di lavoro per
lesione alla salute (cfr. Cass.24/1/90 n. 411 Cass.1991/8835) e
tende a configurare a volte l'una a volte l'altra o entrambe.
Il principale ostacolo a configurare una responsabilità contrattuale
è rappresentato dall'inconciliabilità del danno non patrimoniale con
il contratto, in quanto il danno da inadempimento del contratto si
fonda sul carattere patrimoniale dello stesso ed a riprova di ciò
basti considerare la norma in tema di prevedibilità del danno (1225
c.c.) che non è richiamata dall'art. 2056 c.c. In definitiva la
risarcibilità di un danno non patrimoniale, quale deve ritenersi
quello biologico, richiede che si configuri, oltre all'inadempimento
anche una responsabilità extracontrattuale.
La tesi che fa leva sulla natura contrattuale della responsabilità
individua, a seconda dei casi, la violazione dell'art. 18 dello ###
o dell'art. 2103 c.c. o fa, più in generale, riferimento all'art. 2087
### civile di responsabilità nei confronti del datore di lavoro per
il risarcimento del danno biologico derivante da infortunio sul
lavoro e malattia professionale deve ritenersi, in realtà, un'azione
da inadempimento contrattuale, il cui termine di prescrizione è
quello ordinario decennale e non quello quinquennale proprio
dell'azione di responsabilità extracontrattuale. ###. 2087 c.c.
prevede, infatti, una vera e propria obbligazione di sicurezza in
capo al datore di lavoro, il cui inadempimento configura appunto
responsabilità contrattuale. Si segnala in proposito: Cass. 5/10/94
n. 8090 Cass. 5/4/1993 n. 4085, Cass. 1/2/95 n.11 68).
Ciò anche nell'ipotesi in cui concorra un'azione di responsabilità
extracontrattuale ex delicto in caso in cui venga esercitata l'azione
penale nei confronti di una persona fisica ben determinata quale il
legale rappresentante della società.
In tema di eventuali rapporti tra azione risarcitoria contrattuale ed
extracontrattuale, la sentenza della Corte di Cassazione n.8090 del
1994 ha ribadito che le due azioni hanno regimi giuridici differenti
pur se riguardanti uno stesso fatto. ### contrattuale per
violazione dell'art. 2087 c.c. segue il regime delle azioni
contrattuali, quanto a prescrizione e ad onere probatorio a norma
dell'art. 1218 c.c.. Ciò significa che spetta all'imprenditore,
inadempiente, in ipotesi, alle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c.,
dimostrare di aver adottato tutte le misure dirette ad evitare il
danno alla salute. Si applicheranno, inoltre, le altre norme
specifiche in tema di responsabilità contrattuale, quali ad es. l'art.
1225 c.c. non richiamate dall'art. 2056 c.c. in tema di valutazione
dei danni.
I principi sopra evidenziati, in tema di configurabilità o meno della
natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ed in
materia di ripartizione dell'onere probatorio, sono state più volte
ribaditi dalla Corte di Cassazione la quale ha, inizialmente, stabilito
con la sentenza n 12763 del 21.12.1998, che: “Sul datore di lavoro
gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere” espresso
dall'art. 2043 c. c. (la cui violazione e' fonte di responsabilità extra
contrattuale) sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità
psico - fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 cod. civ. ad
integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di
lavoro (la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale).
Conseguentemente il danno biologico - inteso come danno
all'integrità psico - fisica della persona in se' considerato, a
prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza
patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una
sia all'altra responsabilità.
Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale dalla
natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento
dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità psico - fisica del lavoratore) non deriva affatto che si
versa in una fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul
mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso
di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma
occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una
disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza.
La necessità della colpa - che accomuna la responsabilità
contrattuale a quella aquiliana - va poi coordinata con il particolare
regime probatorio della responsabilità contrattuale che e' quello
previsto dall'art. 1218 cod. civ.(diverso da quello di cui all'art.
2043 cod. civ.) sicche' grava sul datore di lavoro l'onere di provare
di aver ottemperato all'obbligo di protezione in argomento, mentre
il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico - fisica
sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento
della prestazione lavorativa”.
La Cassazione con la sentenza n 1307 del 5.02.2000 ha meglio
precisato quale prova deve fornire il lavoratore che pretenda il
risarcimento del danno biologico del datore di lavoro e quale prova
deve, invece, fornire il datore di lavoro per essere esonerato dalla
responsabilità, stabilendo che :“La responsabilità del datore di
lavoro - che e' tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le
misure idonee a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore - ha
natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della
risarcibilità del danno biologico - inteso come danno all'integrità
psico - fisica della persona in se' considerato (danno che può
consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi
nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella
rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare
l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le
suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non
occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della
colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo
il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto
a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la
lesione all'integrità psico - fisica sia il nesso di causalità tra tale
evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa”.
In ultimo deve essere segnalata la massima contenuta nella
sentenza n.9856 del 6.7.2002 nella quale si è precisato che: “Per
quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di
responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di
lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento
imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini
dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro,
incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa
dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di
provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività
dell'ambiente di lavoro, nonché' il nesso tra l'uno e l'altro, senza
che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso,
anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle
misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato
quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno”.
LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
Detto questo va precisato poi che all'udienza del 17.4.2025 lo
scrivente aveva nominato quale CTU il dr. ### al quale lo
scrivente ha affidato l'incarico alla successiva udienza del
5.6.2025.
In tale udienza, svolta con modalità cartolari, lo scrivente
formulava al CTU nominato, dr. ### i seguenti questi: “presa
visione di tutti gli atti e i documenti acquisiti nel presente fascicolo
agli atti di causa (ivi compresi quelli di cui è stata disposta
l'acquisizione nel corso dell'udienza del 17.4.2025) ed espletati
sugli accertamenti clinici e strumentali necessari secondo la
migliore scienza medica, dica il nominato consulente: a) Se il
ricorrente ### è affetto dalle patologie di cui in ricorso ed agli atti
e, in caso affermativo, se dette patologie abbiano inciso sulla
capacità lavorativa ed in che misura; b) Specifichi il ctu se le
patologie eventualmente riscontrate nel ricorrente siano avvinte
da certo nesso di causalità e, quindi, con attività lavorativa svolta
da ### quale dipendente della convenuta ### & C. srl impresa
marittima con sede a Napoli alla via ### porto di ### nell'ambito
del porto di Napoli, ininterrottamente dal gennaio 2006 al
31.01.2020 come trattorista (inquadrato come operaio generico al
livello 4 del ###imprese), presso la sede operativa della resistente
sita all'interno del porto di Napoli, per effettuare il carico e scarico
sia sulle navi che sul molo di semirimorchi nonché movimentazione
di semirimorchi all'interno del porto stesso nei vari piazzali di sosta
dei semirimorchi stessi, attraversando la viabilità del porto aperta
anche alla pubblica circolazione cioè aperta alla città attraverso la
guida di un mezzo denominato trattore-ralla1 per semirimorchi; c)
illustri, infine, il c.t.u., in caso di ipotesi affermativa, ossia di
riscontro delle patologie dedotte nel ricorso, sia pur brevemente,
le caratteristiche salienti di tali forme morbose in relazione alla loro
eziologia, evoluzione ed eventuali esiti o terapie; d) indichi, in
relazione alle patologie individuate nell'atto introduttivo, se
sussistenti, quale è stata l'invalidità permanente (da intendere
quale menomazione dell'integrità psico-fisica di per sé
considerata) patita dal lavoratore al momento dell'insorgenza della
malattia graduando, se del caso, la percentuale invalidante in
relazione alla progressione clinica della patologia; e) indichi, in
termini percentuali il danno biologico eventualmente patito, in ogni
componente valutabile; f) indichi, inoltre, ove le patologie
accertate sono riconducibili, sotto il profilo eziologico, all'attività
lavorativa prestata dal ricorrente, quale sia stata la durata di
eventuali periodi di inabilità temporanea, totale o parziale e/o la
sussistenza di postumi permanenti; g) indichi anche quale sia stata
l'eventuale incidenza di fattori extra-lavorativi o di precedenti
esperienze lavorative, con ruolo causale o concausale ai fini
dell'insorgenza e decorso della malattia; h) specifichi, infine, se,
comunque, l'eventuale concorso di molteplici fattori possa avere
avuto un ruolo di contributo causale nelle modalità o tempi di
insorgenza nonché nell'evoluzione della patologia”.
Dopo avere precisato che non sono state oggetto di contestazione,
il luogo di lavoro dove il ### ha svolto la sua attività nel corso
della sua carriera lavorativa, va sottolineato che il ### ha
accertato la sussistenza delle patologie lamentate dal ricorrente,
qualificandole come “l'ipoacusia bilaterale, documentata, per la
prima volta il ###, confermata ai successivi controlli del 2.12.15,
5.12.16, 16.9.17, 16.12.18. - I disturbi respiratori che insorgono
successivamente ad un episodio di pneumotorace spontaneo
(estraneo all'attività lavorativa). La stessa broncopatia cronica
ostruttiva viene documentata, per la prima volta, il ###, ad oltre
due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. - La lomboartrosi
viene ad essere rilevata ad una RMN successiva alla medesima
interruzione dell'attività di collaborazione con l'### dell'ipoacusia,
in quanto di tipo transitorio può riguardare eventi
flogisticoinfiammatori, così come la broncopatia cronica ostruttiva.
La patologia discoartrosica lombare trova la sua etiopatogenesi
nella concorrenza di molte concause, tra cui l'età e le abitudini di
vita, risultandone affetta gran parte della popolazione, specie
maschile, dell'età di anni 60 (come nel caso di specie)”.
Prima di addentrarsi nelle valutazioni medico-legali il ###
rispondendo ai singoli questi posti dal giudice ha ribadito ed
ulteriormente precisato che il - “d) indichi, in relazione alle
patologie individuate nell'atto introduttivo, se sussistenti, quale è
stata l'invalidità permanente (da intendere quale menomazione
dell'integrità psico-fisica di per sé considerata) patita dal
lavoratore al momento dell'insorgenza della malattia graduando,
se del caso, la percentuale invalidante in relazione alla
progressione clinica della patologia. e) indichi, in termini
percentuali il danno biologico eventualmente patito, in ogni
componente valutabile.
Premesso che il mancato rapporto causale tra attività lavorativa e
le patologie individuate, potranno riconoscersi percentuali del: -
8% (otto per cento) all'ipoacusia - 10% (dieci per cento) alla
broncopatia cronica ostruttiva - 12% (dodici per cento) alla
patologia discoartrosica vertebrale. f) indichi, inoltre, ove le
patologie accertate sono riconducibili, sotto il profilo eziologico,
all'attività lavorativa prestata dal ricorrente, quale sia stata la
durata di eventuali periodi di inabilità temporanea, totale o parziale
e/o la sussistenza di postumi permanenti.
Nessuna risposta in assenza di rapporto causale. g) indichi anche
quale sia stata l'eventuale incidenza di fattori extralavorativi o di
precedenti esperienze lavorative, con ruolo causale o concausale
ai fini dell'insorgenza e decorso della malattia.
Le patologie di cui sopra vanno ascritte ad eventi extralavorativi,
evidentemente in concorso tra loro. h) specifichi, infine, se,
comunque, l'eventuale concorso di molteplici fattori possa avere
avuto un ruolo di contributo causale nelle modalità o tempi di
insorgenza nonché nell'evoluzione della patologia”. Si veda
risposta al quesito n. 9.
All'esito di tale lunga esposizione il ### concludeva
conseguentemente ritenendo che, alla luce della documentazione
sanitaria in atti e tenuto conto dello svolgimento della dedotta
attività lavorativa da parte del ricorrente, non sono emersi
elementi validi per poter ritenere rispettati i criteri medico-legali
per la verifica del nesso causale tra la patologia diagnosticata ed
l'attività lavorativa svolta in quanto non può sostenersi un
comprovato rapporto causale o concausale con l'esercizio
lavorativo. ovvero l'indagine anamnestica e la valutazione dei fatti
documentali, pur mettendo in evidenza la patologia denunciata in
ricorso, non consente, in termini di probabilità qualificata, di
mettere la stessa in nesso di derivazione causale e/o concausale
determinante con l'esposizione all'amianto dedotta in giudizio.
La consulenza veniva avversata dalla parte ricorrente e dal CTP di
parte attrice, dr. ### ed il dr. ### rispondeva - a giudizio di
questo giudice - in modo del tutto condivisibile alle osservazioni
avanzate dal difensore di parte ricorrente nel modo seguente: “1.
“Le osservazioni del dott. ### non appaiono condivisibili, in
quanto tra le cause della spondilodiscoartrosi cita solo quelle
lavorative, senza menzionare quelle molteplici extralavorative, che
appartengono alla vita di tutti noi.
Per altro, va ribadito che la prima diagnosi di tale patologia appare
molto tardiva, rispetto alla lunga attività lavorativa svolta, nel
corso della quale non viene mai documentato alcun disturbo.
Appare quindi evidente che, se ci fosse stato rapporto causale tra
sforzi fisici e patologia, quest'ultima sarebbe insorta molto
precocemente e non nei “fisiologici” tempi, all'età di 63 anni.
Lo stesso dicasi per l'ipoacusia dx e sx, per la quale lo stesso ctp,
molto onestamente e correttamente, afferma che si rileva “forte
asimmetria tra la ipoacusia dx e sx nell'esercitare la mansione di
trattorista, mancando della tipica deformazione a cucchiaio tipica
delle ipoacusie neurosensoriali da rumore”.
Pertanto, deve ritenersi del tutto insostenibile l'ipotesi “lavorativa”,
nella genesi del disturbo. Per altro, se tale patologia fosse legata
all'attività di trattorista, tutti coloro che esercitano tale attività, ne
dovrebbero soffrire.
Non vi può essere nessun rapporto tra uno pneumotorace
spontaneo e la broncopatia cronica ostruttiva, in totale assenza di
asbestosi (mai dimostrata e del tutto inesistente).
Né può ascriversi “ai gas di scarico”, cui il lavoratore sarebbe stato
esposto fin dall'inizio dell'attività lavorativa, la responsabilità di
una patologia infiammatoria cronica polmonare, insorta, per di più
molto tardivamente.
Infine, del tutto infondata appare l'ipotesi di un collegamento tra
attività lavorativa e danno psichico, in presenza di una condizione
solo riferita (dopo l'interruzione del rapporto di lavoro) e mai
documentata.
Su tali premesse, può essere serenamente confermato il parere
espresso dal sottoscritto CTU nell'elaborato provvisorio ###”.
Le argomentazioni e le motivazioni addotte dal ### sono ampie e
largamente condivisibili sicché lo scrivente non ritiene di dover
disporre il rinnovo delle operazioni peritali pur essendo
perfettamente consapevole della delicatezza non solo giuridica ma
anche umana della vicenda sottostante, ### nella perizia
depositata in data ###, ha dato atto di aver esaminato
compiutamente la documentazione sanitaria presente nelle
produzioni di parte ed in particolare di quella di parte ricorrente ed
ha, altresì, dato prova di aver risposto punto su punto ed in modo
assolutamente analitico e preciso ai rilievi dal CTP di parte
ricorrente avendo egli, come già sopra evidenziato replicato in
modo pedissequo e preciso alle osservazioni alla bozza di CTU fatte
pervenire dal C.T.P. indicato da parte attrice.
Con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza,
va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il
sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di
violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il
giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal
consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una
funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del
giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o
interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il
giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e,
specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di
carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria
decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di
adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe
entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere
strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione
dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata,
implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di
sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni
scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di
sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti
notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di
merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le
lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della
sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze
diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non
possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice
difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito,
la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso
diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce
in una inammissibile richiesta di revisione del merito del
convincimento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del
17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la
valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato
patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici
errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito
dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle
conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Giunti a questo punto appare utile, infine, distinguere tra causalità
generale e causalità individuale.
Per causalità generale si indica la capacità ipotetica di una sostanza
a provocare malattia generando un rischio che incombe su gruppi
di persone esposte e si fonda su un giudizio di probabilità
scientifica ex ante, proprio della medicina legale, basato su un
concetto di causa che (se non autonomo) è certamente diverso
rispetto a quello richiesto dal diritto penale e civile.
Per causalità individuale, si intende quel criterio di accertamento
in concreto (anche con l'ausilio del giudizio di probabilità
scientifica) del nesso tra l'effettiva esposizione a rischio e l'evento
lesivo lamentato.
Una volta riconosciuto il rapporto tra esposizione ed evento,
(causalità materiale), l'indagine giudiziale deve accertarne una
seconda evenienza ovvero il rapporto tra esposizione e danno
(causalità giuridica).
Si passa poi alla fase della imputazione, intesa come criterio di
collegamento tra l'evento dannoso e il suo fatto generatore (nel
caso subietto allegata esposizione lavorativa ad amianto) - sul
presupposto che l'evento deve sempre essere materialmente
riconducibile alla condotta dell'agente, direttamente (articolo 2043
del codice civile), indirettamente (articolo 2049 del codice civile),
od oggettivamente (articolo 2050 e seguenti del codice civile), non
potendo lo stesso essere ritenuto responsabile rispetto ad un
evento che non è ad esso riconducibile - deve accertare, in
concreto, altri due aspetti: se il danno sia addebitabile alla
responsabilità dell'agente stesso per dolo, colpa ###, o per altra
disposizione di legge ###.
La causalità “generale” (medico-legale) nel caso di specie è data
dal fatto che l'esposizione significativa all'inalazione di fibre di
amianto possa astrattamente causare un carcinoma del grosso
intestino.
Altra cosa è la causalità “individuale” ### data dalla verifica della
genesi del danno concreto di quel lavoratore: cioè se la malattia
sia eziologicamente collegabile esclusivamente al rischio
professionale del lavoro come effettivamente svolto
(dell'esposizione all'amianto); ovvero esclusivamente a quello
extra professionale ###; ovvero a entrambi, qualora - con
giudizio di comparazione complessiva degli elementi
confermativi/alternativi - non sia tecnicamente possibile escludere
uno dei due fattori, ritenuti entrambi di probabile efficienza lesiva.
Nel processo civile la cosiddetta “certezza probabilistica” va
verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli
elementi di conferma (e allo stesso tempo di esclusione di altri
possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto. Tale
certezza probabilistica - del cui percorso logico-giuridico il giudice
deve dare conto nella motivazione - non può fondarsi
esclusivamente (col superamento della mera percentuale
matematica del 50%) sulla determinazione quantitativa - statistica
delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o
pascaliana), bensì deve verificarne il grado di fondatezza nel caso
di specie, mediante la comparazione, con giudizio finale di
prevalenza, degli elementi confermativi o alternativi (c.d.
probabilità logica o baconiana).
Si ricorda che l'esposizione all'amianto viene valutata in relazione
ai dati di letteratura scientifica disponibili, non potendo,
ovviamente, essere oggi dimostrata mediante tecniche di analisi,
essendo le realtà lavorative totalmente mutate nel tempo ed
essendo stato, appunto, l'asbesto, eliminato pressoché
totalmente.
Va ribadito, quindi, e argomentazioni cui è pervenuto anche il
consulente del giudice giustificano esaurientemente le conclusioni
cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte
proprie dal giudicante. ### peritale si fonda su accertamenti
diagnostici opportuni e rigorosi e le conclusioni al quale si perviene
derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri
e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del ### e,
pertanto, ritenute ampiamente condivisibili. ### peritale appare
del tutto in linea con la documentazione acquisita ad ampiamente
esaminata dal CTU che ha, inviato le bozze ai ### delle parti ed
ha congruamente e diffusamente risposto, in modo del tutto
tecnico, alle osservazioni alla consulenza svolta in particolare dal
difensore dal CTP di parte ricorrente.
Non vi è, quindi, necessità di disporre una seconda consulenza in
quanto non si rinviene in quella depositata dal ### alcun profilo
di nullità della stessa avendo il CTU svolto esattamente gli
accertamenti richiesti dal giudice e rispettando in pieno quanto
anche previsto dall'art. 195 c.p.c. sotto il profilo procedimentale.
Ad ogni modo, a fondamento di questa pronuncia si pone la verifica
personale di tutti i dati normativi in relazione al caso concreto
operata dallo stesso ### per il tramite necessario di supporto
tecnico della consulenza disposta o meglio delle consulenze
tecniche disposte.
Non sono state svolte da parte del ### di parte ricorrente critiche
e/o censure e/o che possono essere condivise dal giudice alla
consulenza in quanto le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del
giudice, attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei
criteri posti a base delle consulenze, appaiono corrette e, quindi,
da condividere integralmente.
La domanda deve, dunque, essere totalmente rigettata non
essendo emersa la prova del nesso di causalità tra l'attività
lavorativa svolta da ### per la ### & C. ### S.r.l. (P. I. ###)
con sede ###Napoli e le patologie da ultimo diagnosticategli.
Resta assorbito, dato il tenore della decisione, l'esame di tutte le
altre questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.
Attesa la natura prettamente giuridica delle questioni trattate
nonché la delicatezza della questione e comunque la sussistenza
delle patologie descritte nella CTU ritiene lo scrivente che
sussistano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese
del giudizio.
Quanto alle spese di CTU esse vanno poste a carico delle parti nella
misura della metà ciascuno ed in solido fra loro liquidate nella
misura indicata nel separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione ### del ### di Napoli all'udienza
del 15.1.2026, sulla domanda proposta con ricorso del 9.5.2024
contrassegnato dal N.R.G. 10998/2024 da ### nei confronti do
### & C. ### S.r.l., così provvede: a) rigetta ogni domanda
proposta dalla parte ricorrente per le ragioni di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese tra le parti; c) pone le spese
di CTU in solido a carico delle parti spese liquidate come da
separato decreto; d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito
della motivazione.
Avv. Antonino Sugamele

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