Le spese di pulizia delle scale vanno ripartite secondo il criterio proporzionale all’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano servita.
Cass. civ., sez. II, sent., 3 marzo 2025, n. 4827
Presidente Falaschi – Relatore Marcheis
Nel caso in esame, un condomino accedeva alla propria unità immobiliare esclusivamente dall’esterno dell’edificio, senza utilizzare né l’androne né le scale condominiali. Proprio per questa ragione, la Corte d’Appello aveva ritenuto illegittimo l’addebito, a suo carico, delle spese di pulizia delle scale.
La Suprema Corte ha precisato che le spese di pulizia delle scale vanno ripartite secondo il criterio proporzionale all’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano servita. Tale criterio costituisce un’applicazione analogica, limitatamente al caso di specie, dell’art. 1124 c.c., relativo alla manutenzione e sostituzione di scale e ascensori, e si fonda sul principio generale sancito dall’art. 1123, comma 2, c.c., che impone la ripartizione delle spese in proporzione all’uso del bene comune.
La ratio della disciplina è concreta e funzionale: i proprietari dei piani più alti determinano un maggiore logorio delle scale rispetto a chi abita ai piani inferiori. Di conseguenza, i proprietari di unità situate al piano terra o al seminterrato possono essere esonerati dal pagamento, qualora – per le condizioni oggettive dei luoghi – non utilizzino in alcun modo le scale.
06-03-2026 03:37
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