Per la Cassazione, sentenza n. 8785/2026, il pignoramento dei beni tedeschi in Italia resta possibile per chi non ha accesso all’indennizzo
Per i crimini del Terzo Reich, l’estinzione delle procedure esecutive, prevista dal Dl 36/2022, opera esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno diritto di accedere al “Fondo ristori” istituito presso il Ministero dell’Economia dal medesimo decreto. Ciò significa che i “creditori stranieri” per crimini commessi all’estero, espressamente esclusi dall’accesso al Fondo, “mantengono il diritto di proseguire l’esecuzione forzata sui beni commerciali della Repubblica federale tedesca presenti in Italia”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con una lunga sentenza, la n. 8785/2026 di 58 pagine, giungendo alla conclusione per cui l’art. 43, comma 3, del decreto-legge, non può che essere interpretato in conformità ai principi costituzionali e alla ratio chiarita dalla Consulta nella sentenza n. 159 del 2023. Inoltre, precisa la Corte, è inammissibile l’intervento dello Stato effettuato solo in appello per tutelare interessi pubblici o obblighi internazionali.
La controversia trae origine dalla strage di Distomo, avvenuta nel 1944 durante l’occupazione nazista della Grecia, nel corso della quale le forze del Terzo Reich uccisero 218 civili. A distanza di anni, il Tribunale greco di Livadia, con sentenza n. 137/1997, condannò la Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni in favore degli eredi delle vittime. Poiché in Grecia l’esecuzione della sentenza non fu autorizzata dal Ministro della giustizia, i creditori agirono in Italia, ottenendo il riconoscimento (exequatur) del titolo da parte della Corte d’appello di Firenze, definitivamente confermato dalla Corte di cassazione.
In forza di tale titolo, la Regione Sterea Ellada - quale ente rappresentativo della comunità locale greca - promosse dinanzi al Tribunale di Roma una procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi, nei confronti di Deutsche Bahn AG, nonché delle società italiane terze pignorate. Il credito azionato in via esecutiva ammontava, secondo quanto indicato in atti, a circa 49,6 milioni di euro.
Nel corso del procedimento, allo scopo di porre termine al lungo contenzioso con la Germania, il Governo italiano con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il settembre 1939 e l’8 maggio 1945. A questo punto la Deutsche Bahn AG chiese l’estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che il divieto di esecuzione si applicasse anche ai creditori stranieri muniti di titolo estero. I giudici di merito rigettarono tale richiesta, ritenendo che la norma non fosse applicabile ai cittadini stranieri che, come nel caso di specie, non avevano accesso al Fondo.
La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di cassazione che ha confermato la lettura. Il Fondo ristori, argomenta la decisione, rappresenta “l’unico elemento” che impedisce alla norma che prevede l’estinzione dei giudizi “di tradursi in un’arbitraria obliterazione del diritto di credito”. Poiché, allora, i creditori stranieri per crimini commessi all’estero sono esclusi dal perimetro del Fondo, “l’applicazione dell’effetto estintivo nei loro confronti determinerebbe una discriminazione irragionevole e un vulnus intollerabile alla tutela almeno secondaria (o risarcitoria) dei diritti fondamentali”. “Pertanto, l’estinzione non può operare se non è garantito il subentro dello Stato nell’obbligazione risarcitoria”.
Siccome il dato testuale non è “per nulla univoco”, la Corte ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43: l’estinzione delle procedure esecutive opera “esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno diritto di accedere al Fondo ristori o quanto alle sentenze straniere che, per fatti commessi all’estero, abbiano riguardato cittadini italiani o abbiano riguardato anche cittadini stranieri, ma per fatti compiuti in Italia, mentre i creditori stranieri per fatti commessi all’estero, esclusi da tale Fondo, mantengono il diritto di proseguire l’esecuzione forzata sui beni commerciali della Germania presenti in Italia”.
Diversamente, si verrebbe infatti a creare una disparità di trattamento tra creditori muniti di titolo esecutivo italiano, i quali possono accedere al Fondo (o creditori italiani o per fatti commessi in Italia), e creditori muniti di titolo esecutivo straniero per fatti commessi all’estero, i quali vedrebbero il proprio titolo privato di ogni efficacia senza alcuna forma di compensazione.
Infine, con uno sguardo agli effetti della pronuncia, la Suprema corte afferma che non è suo compito valutare eventuali conseguenze sul piano internazionale di tale interpretazione; dovendo essa garantire la tutela dei diritti fondamentali secondo la Costituzione. Eventuali esigenze di bilanciamento con gli obblighi internazionali, aggiunge, competono invece al Legislatore.
I PRINCIPI DI DIRITTO
In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame.
Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva
La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità
In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero
09-04-2026 21:32
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