PRESCRIZIONE E DECADENZA
Prescrizione - Prescrizione presuntiva
(Codice civile, articoli 2956 e 2959)
È incompatibile con difese che contestino l’esistenza o la mancata estinzione del debito, trattandosi di limite interno all’eccezione.- Contratti: la prescrizione presuntiva equivale a una semplice ipotesi di avvenuto pagamento
Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 205/2026 del 09-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in
### di Consiglio da remoto (sulla piattaforma ### nelle persone
dei seguenti ### - ### - ### - ### ed estensore ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 379/2021 R.G. e
vertente tra ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###),
### (C.F. ###), n.q. di eredi di ### con l'avv. ### (C.F. ###-
pec: ###); ### (C.F. ###), anch'essa n.q. di erede di ### con
gli avv.ti ### (C.F. ###-pec: ###), ### (C.F. ###- pec: ###)
e ### (C.F. ###- pec: ###) -appellanti nei confronti di .
### ### (C.F. ###), con l'avv. ### (C.F. ###-pec: ###) -
appellato e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 863/2021 del Tribunale
di Reggio Calabria, pubblicata il ### ed emessa a definizione del
proc. n. 4589/2015 R.G..
***
Conclusioni delle parti ### in atti e come da note scritte
telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente
riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni dell'11.12.2025.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo
il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni
delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente
notificato le parti ### e ### hanno adito il Tribunale di Reggio
Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 4589/2015
R.G.) e ivi in particolare proposto opposizione avverso il d.i. n.
691/2015 (proc. n. 2161/2015) ingiungente loro (ad eccezione di
### il pagamento a ### ### dell'importo di € 18.745,00 [a
titolo di onorari professionali dovuti allo ### dal ### (de cuius
degli ingiunti) per la progettazione di n. 12 ville sulla proprietà del
predetto ###, oltre interessi e oltre spese della procedura
monitoria.
Tali opponenti hanno contestato il carattere infondato e illegittimo
del predetto titolo monitorio, chiedendone la revoca in virtù dei
seguenti motivi: ### intervenuta prescrizione del credito; ###
contestazione del rapporto e del quantum richiesto; ### carenza
dei presupposti ex art. 633 c.p.c...
I.1.2.- Con comparsa del 19.07.2016 si è poi costituita la parte
opposta ( ### ###, contestando le avverse prospettazioni e in
particolare eccependo l'infondatezza degli avversi motivi di
opposizione, chiedendo pertanto di respingere quest'ultima e
confermare il d.i. opposto.
I.1.3.- All'esito di tale giudizio, istruito con le produzioni
documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento
peritale (cfr. C.T.U. del 4.10.2018), è stata emessa la sentenza qui
gravata (n. 863/2021 del 9.06.2021), nella quale il Tribunale di 1°
grado ha: ### rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il
d.i. opposto; ### condannato gli opponenti alla refusione delle
spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale pronuncia, di cui hanno chiesto altresì la
sospensione ex art. 283 c.p.c., le parti ### ### e ### hanno
poi proposto l'odierno appello (proc. 379/2021 R.G.), i quali hanno
in particolare contestato: (1) la prescrizione del credito ex art.
2956, n. 2), c.c.; (2) la nullità e inutilizzabilità della C.T.U. del
4.10.2018; (3) la mancata prova del rapporto obbligatorio; (4)
l'erroneità, infine, anche del quantum delle spese di lite liquidate
in prime cure.
I.2.2.- Con comparsa del 21.10.2021 si è costituito lo ### ###
il quale ha ivi contestato le avverse prospettazioni e in particolare:
(1) eccepito l'integrale infondatezza del gravame proposto; (2)
proposto appello incidentale per il riconoscimento, oltre alla
somma di cui al titolo monitorio e in virtù di quanto evidenziato in
sede di C.T.U., di ulteriori € 2.255,00.
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi: ### si sono
espletati due procedimenti incidentali (n. 379-1/2021 e n. 379-
2/2021 R.G.) in relazione alla richiesta ex art. 283 c.p.c.; ### con
provvedimento del 23.12.2024, preso atto di ciò, la causa è stata
rinviata per p.c..
I.2.6.- All'esito dell'udienza dell'11.12.2025 e con provvedimento
del 12.12.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è
stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere
decise secondo l'ordine logico-giuridico.
.
III.- Ante omnia, giova precisare quanto segue con riguardo sia
alla scrutinabilità dell'appello incidentale [v. infra, sub ###1.], sia
al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub ###1.].
III.1.- Muovendo dall'impugnativa incidentale qui proposta [v.
supra, sub I.2.2., punto (2)] essa è senz'altro ammissibile e
scrutinabile, poiché tempestivamente proposta, al contempo,
entro il termine ex art. 343 c.p.c. [essendo stata la relativa
comparsa depositata in data ### e dunque prima dello spirare del
termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. (considerando, a prescindere dal
successivo differimento dell'8.07.2021 - non specificante la sua
natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. -,
l'udienza c.d. edittale indicata nell'atto di appello, e dunque la data
del “15.11.2021”, essendovi pertanto termine per l'impugnativa
incidentale fino al 26.10.2021)] e altresì prima del decorso del
termine semestrale ex art. 327 c.p.c. [unico termine qui operante
(non risultando alcuna notifica della pronuncia ex art. 326 c.p.c.)
e qui spirante solo in data ###, risultando la sentenza definitiva
pubblicata il ###], ciò chiaramente esimendo da qualsivoglia
verifica sull'insorgenza dell'interesse in virtù dell'altrui
impugnazione [trattandosi di appello incidentale tempestivo anche
ex art. 333 c.p.c. e dunque in ogni caso esente dallo specifico
vaglio previsto per le - sole - impugnative incidentali tempestive
ex art. 343 c.p.c., ma tardive ex art. 334 c.p.c. (occorrendo solo
per queste ultime “legittim[are] la proposizione” dell'impugnazione
pur “una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.”, qui
invece non spirato: cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2004, n.
5920; Cass. civ., 15/05/2003, n. 7519; Cass. civ., 9/02/1995, n.
1466, nonché Cass. civ., 25/08/1994, n. 7505)].
III.2.- Quanto poi al perimetro dell'odierno decisione, giova
rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è
definito dai motivi di impugnazione formulati”, atteso che “non
consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e
sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo
grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”,
poi, “con l'atto di appello”, “il quale fissa i limiti della devoluzione
della controversia in sede di gravame” (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, 4835; Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940; Cass. civ., 27/06/2002, n. 9378; Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), risultando l'odierno thema decidendum pertanto delimitato
e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa,
essendo ogni ulteriore questione già passata in giudicato e quindi
divenuta ormai irretrattabile.
.
IV.- Tanto precisato, nel merito sono poi da disattendere entrambe
le impugnative proposte, a ciò chiaramente conseguendo
l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Procedendo, a tal proposito, dall'appello principale e in specie
dal suo 1° motivo [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], le parti
impugnanti hanno anche in questa sede richiamato l'art. 2956, n.
2), c.c., invocando, in particolare, il decorso di un periodo ultra-
triennale fra il compimento del primo incarico (1° progetto di
lottizzazione, depositato il ###) e il primo sollecito della
controparte (missiva del 10.09.2008).
Tale ricostruzione, tuttavia e per le ragioni qui di seguito esposte,
è senz'altro da disattendere.
V.1.- Giova prioritariamente rammentare, a tal riguardo, che la
norma de qua (“l'art. 2956 2 c.c.”) non prevede una prescrizione
estintiva, ma una “prescrizione” c.d. presuntiva, e dunque una
figura “radicalmente diversa” rispetto alla “prescrizione ordinaria”.
V.1.1.- E infatti, come noto, “la prescrizione estintiva e la
prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti,
logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”: la “prima”,
difatti, è “una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato
esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo”,
laddove “la prescrizione presuntiva (o impropria) … ha tutt'altra
struttura e finalità”, essendo non già una vicenda ex se estintiva,
ma un mero “fenomeno” “di natura probatoria”, e in specie una
### “presunzione iuris tantum … di avvenuto pagamento del
debito” “una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal
legislatore” [“sostanziandosi” tali figure, in definitiva, in semplici
“presunzioni di avvenuto pagamento”, essendo relative a “rapporti
della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di
regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero
non molto tempo dopo” e dunque basate “sulla presunzione che,
una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore,
il debito sia stato pagato”].
V.1.2.- Alla luce di ciò, è evidente che anche il regime operativo
delle due ### figure sia da tenersi radicalmente distinto: se nella
prescrizione ordinaria è infatti sufficiente “il decorso del tempo e
l'inerzia del titolare”, a nulla rilevando la condotta processuale
dell'eccipiente [dipendendo l'estinzione proprio e solo dall'obiettivo
dato cronologicotemporale, con la conseguenza che “il debitore
può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti
l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto
l'obbligazione”], “la costruzione in concreto di una prescrizione
presuntiva” ha “invece” come “presupposto necessario” una
“condotta processuale del debitore strettamente coerente … con
l'idea base . di un già avvenuto pagamento” [essendo non già una
vicenda estintiva, ma una mera presunzione di intervenuta
estinzione e risultando la stessa perciò “opponibile nel solo caso in
cui”, oltre al tempo, “dalla condotta processuale del debitore risulti
univocamente che lo stesso abbia estinto il debito”] ed è quindi
senz'altro da escludersi, ex art. 2959 c.c., nel caso in cui la parte,
in uno a tale exceptio, tuttavia contestualmente proceda a
“contestazione” “della somma richiesta” o “neghi (in tutto o in
parte) l'esistenza del credito”, ciò neutralizzando ogni meccanismo
presuntivo e ogni possibile rilevanza ### alla dimensione
temporale. “### di prescrizione presuntiva”, infatti, è di per sé
ovviamente “incompatibile con qualsiasi comportamento del
debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in
giudizio che l'obbligazione non è stata estinta” (come nel caso in
cui “gli eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse
dovuto”, trattandosi di “deduzione” che chiaramente “si traduce in
una contestazione della sussistenza dell'obbligazione”),
trattandosi di “difese” del tutto confliggenti con il “riconoscimento
dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal
creditore” e con il ### “pagamento integrale” e pertanto
necessariamente comportanti il rigetto ex art. 2959 c.c., atteso
che, in definitiva, “colui che nega il rapporto nella sua globalità non
può pretendere che si presuma che l'abbia estinto” [cfr., ex multis,
anche per i precedenti paragrafi e ribadendo che si tratti di
“principio” pacifico e “ben radicato da molti decenni”, Cass. civ.,
22/12/2025, n. ###; Cass. civ. 16/10/2025, n. 27709; Cass. civ.,
17/03/2023, n. 7793; Cass. civ., 1/03/2022, n. 6727; Cass. civ.,
28/06/2019, 17595; Cass. civ., 14/06/2019, n. 16126; Cass. civ.,
14/06/2019, n. 16123; Cass. civ., 31/01/2019, n. 2970; Cass.
civ., 1/10/2018, n. ###ass. civ., 14/12/2017, n. ###; civ.,
16/02/2016, n. 2977; Cass. civ., 15/04/2014, n. 8735; Cass. civ.,
2/12/2013, n. 26986; Cass. civ., 23/07/2012, n. 12771; Cass.
civ., 21/06/2010, n. 14927; Cass. civ., 21/02/2005, 3443; Cass.
civ., 3/03/2001, n. 3105].
V.2.- Applicando tali ### coordinate all'odierna fattispecie, è
evidente che ogni valutazione sullo spirare o meno del triennio ex
art. 2956 [e dunque anche sul dies a quo da stabilirsi ex art. 2957
c.c.] sia qui irrilevante e comunque del tutto preclusa, risultando
l'eccepita prescrizione presuntiva in ogni caso da rigettarsi in virtù
del profilo, pregiudiziale e assorbente, di cui all'art. 2959 c.c..
.
V.2.1.- E infatti, come evidenziato dalla parte appellata [con rilievo
difensivo (cfr. pagg. 2-3 della comparsa del 21.10.2021) svolto in
via principale e qui pacificamente ammissibile (trattandosi di mera
difesa - poiché volta solo a “contestare un presupposto di
fondatezza” o “i fatti posti … a fondamento” dell'altrui eccezione,
“senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo
o estintivo” - e quindi “come tale consentita” anche “in appello”:
cfr., e.g., Cass. civ., 1/08/2024, n. 21719; Cass. civ., 1/10/2018
n. 23796; Cass. civ., 19/01/2009, n. 1136; Cass. civ.,
12/09/2005, n. 18096; Cass. civ., 22/05/2001, n. 6957), vertendo
del resto su profilo (art. 2959 c.c.) che va in ogni caso valutato e
“indag[ato]” “dal giudice del merito” (v., e.g., Cass. civ.,
30/06/2021, n. 18631 e Cass. civ., 16/10/2006, 22118)] e anche
a prescindere dai rilievi svolti sul punto nella pronuncia di prime
cure [la cui motivazione è qui ovviamente integrabile, atteso che,
come noto, il “giudice di appello”, oltre a “procedere ad una nuova
qualificazione giuridica”, “può” senz'altro “dare … un diverso
fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” e
altresì, “entro i limiti del devolutum” e delle “risultanze [già]
acquisite al processo”, “sostituir[e] … la motivazione adottata dai
primi giudici”, adottando una “diversa motivazione” conforme
all'effettivo quadro normativo e giurisprudenziale - essendo del
resto pacifico che la “sentenza di primo grado” sia sempre e
comunque “definitivamente assorbita e sostituita” da quella “del
giudice di appello” (cfr. Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass.
civ., 23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n. 696,
nonché Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186 e Cass. civ., 20/02/2023,
n. 5229 e altresì, sul tema e rammentando i “poteri di piena
cognizione e valutazione” “da parte del giudice d'appello”, Cass.
pen., 18/03/2025, n. 23036)], non v'è dubbio che, al di là di ogni
considerazione sul piano cronologico-temporale [qui non
dirimente, non essendo il tempo in sé a produrre l'estinzione - non
trattandosi di prescrizione ordinaria (v. supra, sub V.1.1.)],
l'eccezione vada in ogni caso rigettata ex art. 2959 c.c..
V.2.2.- E' del tutto evidente, infatti, che gli opponenti abbiano qui
espressamente e inequivocabilmente contestato l'avversa pretesa,
negando an e quantum del credito e la stessa esistenza del
rapporto genetico [“nel merito si contesta il rapporto fra le parti e
il quantum richiesto”, “gli opponenti in qualità di eredi …
contestano il rapporto professionale”, “l'### ### … non ha mai
avuto alcun incarico dal de cuius” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione
in opposizione a d.i.)], proponendo pertanto censure del tutto
inconciliabili con il meccanismo presuntivo sotteso all'art. 2956 c.c.
e di per sé comportanti . la reiezione, ex art. 2959 c.c., di
quest'ultima exceptio [avendo la giurisprudenza più volte ribadito
che proprio nei casi, del tutto analoghi a quello di specie, in cui “gli
eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse dovuto”
(cfr. ancora pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.), ciò
“si traduce in una contestazione della sussistenza
dell'obbligazione” e dunque “non è compatibile con l'opposizione
della prescrizione presuntiva”, la quale, in tal caso, “deve essere
rigettata” (cfr., ex multis, Cass. n. 7793/2023, cit., e Cass. n.
###/2025, cit.)].
V.3.- Alla luce di quanto complessivamente precede, e in
particolare delle dirimenti ragioni, pregiudiziali e preliminari, in
questa sede sottolineate [v. supra, sub V.-V.2.2.], è evidente che
sia da necessariamente respingersi il 1° motivo dell'appello
principale [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere, poi, risulta altresì il 2° motivo di
tale impugnativa [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], vertente, in tal
caso, sull'approfondimento peritale espletato in prime cure (cfr.
C.T.U. del 4.10.2018) e in specie sulla sua asserita invalidità e
“inutilizzabilità” per aver l'ausiliaria ivi tenuto conto anche di
documentazione ulteriore a quella già versata in atti.
Anche tale contestazione, infatti e per le ragioni qui di seguito
esposte, non può trovare accoglimento.
VI.1.- In punto di diritto giova qui rammentare che, in ossequio
alla più recente impostazione nomofilattica [chiaramente espressa,
a più riprese, dalle ### della S. Corte ( Cass. civ., Sez. un.,
1/02/2022, n. 3086 e Cass. civ., Sez. un., 28/02/2022, n. 6500)
e alla quale occorre qui ovviamente conformarsi (trattandosi di
“oggettivazione convenzionale di significato” da cui è pacifico “non
possa … prescindersi”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n.
11747 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n. 23675)], è oggi del
tutto pacifico che: (1) “il CTU sia legittimato ad acquisire ogni
elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal
giudice” e, “in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti”,
senz'altro “possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che,
pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili” e
siano “funzionali alla dimostrazione dei fatti principali” - “non”
incontrando invero alcuno specifico “limite” nella “investigazione
dei fatti accessori” e risultando evidentemente utilizzabile ai fini
del decidere anche “il fatto accessorio accertato dal CTU nel corso
delle indagini affidate dal giudice” e che “corrobori … l'assunto fatto
valere con la domanda”, essendo del tutto pacifico che “l'attività .
consulenziale possa indirizzarsi anche in direzione
dell'accertamento dei fatti accessori”, i quali sono da lui poi
valutabili “pur se non dedotti dalle parti” ma acquisiti dallo stesso
ausiliario, che appunto “ne maturi la conoscenza aliunde”; (2) “la
conoscenza che il consulente matura in ordine ai fatti rilevabili
officiosamente, ai fatti accessori, ai fatti pubblicamente accessibili
e ai fatti impliciti nell'oggetto della domanda”, infatti e in coerenza
a quanto precede, può senz'altro avvenire anche “per il tramite di
fonti documentali non oggetto di produzione a cura delle parti e di
cui il consulente prende cognizione procedendo egli stesso alla loro
ricerca e alla loro acquisizione”, essendo evidente che “al
consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali
ordinariamente vigenti a carico delle parti” e che le “investigazioni
peritali” “non [siano] confinabili perciò, dal punto di vista
istruttorio, entro lo steccato delle attività deduttive riservate alle
parti”, da ciò discendendo che “il consulente”, “nell'espletare il
mandato”, sicuramente “potrà procedere … a quegli
approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di
parte, … appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto
dell'interrogazione giudiziale”; (3) “l'attività consulenziale”, infatti,
“sfugge per natura e per fini all'estensione del regime preclusivo
imposto alle parti”, rientrando nel proprium della consulenza la
possibilità di “estensioni a elementi di fatto e di prova non acquisiti
al processo per iniziativa delle parti”, in quanto, fermo il “rispetto
del principio del contraddittorio” [“praticabile per le vie brevi ai
sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2”] e dati i fatti principali, non v'è
dubbio che “il consulente può procedere anche agli
approfondimenti istruttori che ne forniscano la dimostrazione ed,
in particolare, può procedere, in questa ottica, anche
all'acquisizione dei documenti che quei fatti attestino”, trattandosi
di “acquisizione” da “ritenersi sempre consentita” e “che il
consulente è ordinariamente abilitato … a svolgere senza bisogno
del consenso delle parti” (“onere formale” a cui “egli non è” qui
pacificamente “tenuto”, essendo del resto il poteredovere di
“acquisire officiosamente” i “documenti probatori” già di per sé
ontologicamente compreso nel “mandato peritale”) [cfr., anche
per le precedenti citazioni, Cass., Sez. un., 3086/2022, cit., e
Cass., Sez. un., n. 6500/2022, cit.].
VI.2.- Alla luce di tali chiari e inequivoci principi di diritto vivente,
è evidente che anche tale 2° doglianza delle appellanti principali
sia da disattendere.
.
VI.2.1.- Le parti impugnanti hanno infatti contestato che
l'ausiliaria, una volta constatato che alcuni degli “elaborati tecnici
progettuali” depositati in atti dall'opposto “erano stati scansionati
e depositati solo parzialmente” [“a causa d[e]i formati di grandi
dimensioni” e in specie dell'“impossibilità di scansionare tavole
grafiche prodotte su grandi formati” ( pagg. 4-5 della C.T.U. del
4.10.2018 - coincidenti alle pag. 5-6 del relativo file pdf -, facendo
riferimento ai documenti prodotti dall'opposto sub all. 3bis alla sua
comparsa di costituzione di 1° grado del 18.10.2016)], abbia
comunque poi “proced[uto]” a prendere “visione” degli interi
elaborati [elaborati a ella “posti in visione”, in particolare, “durante
l'incontro peritale” del 23.05.2018 (cfr. pagg. 7-8 della C.T.U. del
4.10.2018 - pag. 8-9 del relativo file pdf -, nonché verbale delle
operazioni peritali allegato sub nr. 05 a tale C.T.U.)].
VI.2.2.- E tuttavia, in senso chiaramente contrario a quanto
precede e in piena coerenza agli insegnamenti nomofilattici già
innanzi richiamati, occorre osservare che la documentazione qui in
esame, necessaria ai fini tecnico-specialistici (v. pag. 6 della C.T.U.
del 4.10.2018 - pag. 7 del relativo file pdf), era senz'altro
valutabile dalla C.T.U., in quanto: ### afferente a “fatti secondari
ed accessori” [trattandosi, come evidenziato, degli elaborati
progettuali predisposti dal professionista istante (e in specie solo
di una “parte delle tavole grafiche”, la cui concreta e ufficiale
esistenza invero già emergeva ex actis: v. infra, sub ###) e
dunque di documenti semplicemente “funzionali alla
dimostrazione” dello svolgimento dell'incarico conferito], “non”
incontrando pertanto la C.T.U. “limite” alcuno né nel loro
“accertamento”, né nella loro “acquisizione”, pacificamente
ammissibile e invero da “ritenersi sempre consentita” [v. supra,
sub VI.1., nonché Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., e Cass., Sez.
un., n. 6500/2022, cit.]; ### riguardante atti “pubblicamente
consultabili” [riguardando la “pratica edilizia di richiesta di piano di
lottizzazione” e dunque atti ex se consultabili “presso gli uffici della
P.A. - Settore Pianificazione Urbana del Comune di ### Calabria”
(cfr. pag. 6 della C.T.U. del 4.10.2018 - pag. 7 del relativo file pdf
-, nonché allegato sub nr. 03 a tale C.T.U.)] e dunque ovviamente
scrutinabili e “conoscibili” anche dall'ausiliaria [v. supra, sub VI.1.,
nonché Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., e Cass., Sez. un., n.
6500/2022, cit.]; ### esaminata dalla C.T.U. nel pieno “rispetto
del principio del contraddittorio” “ai sensi dell'art. 194 c.p.c.,
comma 2” [avendo l'ausiliaria puntualmente sottoposto la
questione alle parti e dato atto delle loro osservazioni (cfr. verbali
delle operazioni peritali prodotti come . allegati sub nr. 02 e nr.
05 alla C.T.U. del 4.10.2018, e spec. pagg. 3-4 del verbale del
15.03.2018 e pagg. 1-5 del verbale del 23.05.2018), nonché
provveduto a visionare la predetta documentazione in uno degli
incontri peritali e dunque nella pienezza del contraddittorio (v.
ancora pagg. 1-5 del verbale del 23.05.2018)], avendo la
consulente così evidentemente garantito “il confronto tra le parti”
anche con riguardo a tale documentazione [v. supra, sub VI.1.,
nonché Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., e Cass., Sez. un., n.
6500/2022, cit.]; ### già compresa nel perimetro del decidere e
“immanente nella realtà del processo”, trattandosi di mero
“completamento” di documenti già prodotti dalla parte - avendo
quest'ultima invero già depositato (cfr. ancora all. 3bis alla
comparsa del 18.10.2016) il “cartiglio o testata delle tavole
tecniche”, “appart[enente] alla stessa tavola grafica” e
“contenente le informazioni principali legate al progetto, alla
committenza, alla tipologia di disegno contenuto, alla scala di
rappresentazione”, nonché da cui evidentemente già “risultava
l'ufficialità dei documenti estratti in copia conforme dagli ### del
### del Comune di ### con apposito visto apposto dall'ufficio
preposto, nonché la vidimazione delle stesse tavole grafiche da
parte del Consiglio dell'Ordine degli ### della ### di ### al
quale gli elaborati erano stati sottoposti per formulazione del visto
di regolarità della parcella” [cfr. pag. 5 della C.T.U. del 4.10.2018
(pag. 6 del relativo file pdf)], evidentemente non trattandosi,
pertanto e neanche in thesi, di documenti “nuovi” [costituendo solo
la “rimanente parte” (non già previamente prodotta solo per
impedimenti di carattere tecnico) di quelli già depositati e da cui
già si evincevano l'ufficialità, nonché tutte le informazioni
principali, dei progetti de quibus (cfr. pagg. 5-6 della C.T.U. del
4.10.2018 (pagg. 6-7 del relativo file pdf)].
VI.3.- In virtù di ciò, e dunque della pacifica legittimità, alla luce
delle più recenti coordinate giurisprudenziali, dell'operato
dell'ausiliaria di prime cure [v. supra, sub VI.-VI.2.2.], non v'è
dubbio che sia da rigettare anche il 2° motivo dell'appello
principale [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- A tal riguardo occorre tuttavia qui precisare che tale
statuizione reiettiva, con conseguente conferma della piena
validità dell'elaborato peritale depositato in 1° grado, non può
tuttavia comportare le conseguenze prospettate dalla parte
appellata, e in particolare la riforma da quest'ultima richiesta
tramite il già menzionato appello incidentale [v. supra, sub I.2.2.,
punto (2), nonché supra, sub ###1.].
.
VII.1.- A sostegno di tale impugnativa la parte ha preso le mosse
proprio dalla predetta C.T.U. e in particolare dalla circostanza che
la quantificazione finale dell'ausiliaria con riguardo all'attività
professionale espletata [“€ 21.000,00” (cfr. pag. 33 della C.T.U.
del 4.10.2018)] risultasse superiore alla somma richiesta e
ottenuta in via monitoria [“€ 18.745,00” (v. supra, sub I.1.1.,
nonché d.i. n. 691/2015)], richiedendo, sulla scorta di ciò, la
riforma della sentenza di prime cure e la condanna delle
controparti al versamento del relativo differenziale [pari a (€
21.000,00 - € 18.745,00 =) € 2.255,00].
VII.2.- Tale richiesta è tuttavia insuscettibile di accoglimento,
poiché pacificamente confliggente sia con il principio di cui all'art.
112 c.p.c., sia con il sistema delle preclusioni assertive.
VII.2.1.- Quanto al primo profilo, la somma richiesta dalla parte
integra, come noto, il valore massimo concedibile e il limite
invalicabile oltre il quale è precluso spingersi, “non” potendo “il
giudice” in alcun caso “pronunciare” “oltre i limiti” della “domanda”
(cfr. art. 112 c.p.c.), essendo “noto” e pacifico che “integra il vizio
di ultrapetizione la condanna dell'obbligato al pagamento di
somma maggiore rispetto a quella domandata dal creditore” [cfr.,
ex multis, Cass. civ., 20/03/2006, n. 6096 e Cass. civ., 9/02/2023,
n. 4011 (arresto, quest'ultimo, peraltro relativo a una pronuncia di
opposizione a d.i. incorsa nel “vizio di ultrapetizione” e dunque
“cassa[ta]” proprio per aver concesso alla parte opposta,
erroneamente e contra legem, un importo “maggiore di quello
domandato” nel proprio “ricorso” per “decreto ingiuntivo”)].
VII.2.2.- Quanto al secondo versante, giova qui rammentare che
la parte opposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c. può modificare la
propria domanda e innalzare la propria richiesta economica entro
e non oltre il termine della propria comparsa di risposta.
E infatti, come da ultimo chiaramente sancito anche in sede
nomofilattica, è pacifico che nel “giudizio monitoriamente
instaurato” “chi ha avviato il giudizio” - e dunque la parte
ricorrente per il d.i. e che “nella fase a contraddittorio” poi “figura
opposta” - “può modificare la domanda avanzata nella fase
monitoria” e “incrementare la regiudicanda” solo e soltanto fino
alla propria “comparsa di risposta” [e “non” anche fino alla “prima
memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.”, atteso che tale
parte “ha già goduto di uno stadio procedurale esclusivo per
avanzare una propria pretesa” e un ulteriore “slittamento in
avanti” del suo “jus variandi” evidentemente comporterebbe una
“disparità” e un “favor” . contrastante con la “condizione paritaria”
delle parti e con la loro “uguaglianza difensiva”, che “è la sostanza
del contraddittorio”] (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n.
26727).
Atteso, pertanto, che “il novum può introdursi nella regiudicanda”,
da parte dell'opposto, esclusivamente “fino” alla “comparsa di
risposta”, è evidente che, una volta oltrepassato siffatto termine
(integrante, per tale parte, la “sola sede consentita” e “l'ultimo
giro” utile per apportare modifiche e “plasmare il thema
decidendum”), “la fase assertiva” è da “considerarsi già chiusa” e
non è più suscettibile di ### ampliamento [cfr. Cass., Sez. un.,
n. 26727/2024, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 27/10/2022, n.
###].
Oltre tale “baluardo processuale”, difatti, “il thema decidendum
non è più modificabile” e non si può procedere, in base ad
“esigenza di ordine pubblico processuale” e dunque “del tutto
sottratta alla disponibilità delle parti”, né a un “mutamento della
domanda”, né, in particolare, a “un aumento del quantum
originariamente azionato” [e ciò a prescindere da qualsivoglia
“esito dell'istruttoria” e dunque anche dalle eventuali “risultanze
della CTU”, la cui utilizzabilità ai fini del decidere ovviamente “non
significa che”, “sulla base delle risultanze della CTU”, “la parte
possa procedere ad una diversa quantificazione della propria
pretesa … ad libitum”, essendo tale “diversa quantificazione”
invero sempre e comunque “consentita”, al di là di qualsiasi
conclusione peritale, solo “nel rispetto delle preclusioni
processuali”] - risultando un tale tardivo incremento dunque ormai
precluso in qualsivoglia scritto successivo e senz'altro non
realizzabile nella memoria conclusiva, nella quale, come noto, è
consentito solo “illustrare quanto già discusso” e pertanto “è
vietato estendere il thema decidendum”, trattandosi di estensione
inammissibile e sulla quale “il giudice non può e non deve
pronunciarsi”, dovendo “limitarsi ad ignorarla” [cfr., da ultimo,
Cass. civ., 23/08/2025, n. 23774; Cass. civ., 1/08/2025, n.
22203; Cass. civ., 4/06/2025, 14916; Cass. civ., Sez. Un.,
7/02/2024, n. 3453, nonché, sull'immodificabilità del thema
decidendum dopo lo spirare della fase assertiva, Cass. civ.,
15/01/2024, n. 1380; Cass. civ., 26/09/2019, n. 24040; Cass.
civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 31/05/2017, n. 13769;
Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 24/01/2012, n. 947;
Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392, e infine, su nova e scritti
conclusivi, Cass. civ., 12/12/2023, n. 3478; Cass. civ., 1/09/2022,
25823; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019,
n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n.
22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858].
.
VII.3.- Alla luce dei pacifici principi qui appena richiamati è del
tutto evidente che l'istanza di riforma veicolata tramite l'appello
incidentale, e dunque la richiesta di conseguimento di un importo
ulteriore a quello di cui al titolo monitorio opposto (ulteriori €
2.255,00), sia da disattendere, considerando che: (1) il quantum
richiesto dalla parte mediante il proprio originario ricorso costituiva
il limite insuperabile e a cui necessariamente attenersi [non
potendo accordarsi un importo “maggiore di quello domandato” nel
“ricorso” per “decreto ingiuntivo” - incorrendosi, altrimenti, nel
vizio di ultra-petizione e nella violazione del supremo principio di
cui all'art. 112 c.p.c. (v. supra, sub ###2.1.)]; (2) tale limite, già
fissato dalla parte in sede monitoria (€ 18.745,00), non poteva
ritenersi travalicabile neanche sulla scorta dell'evoluzione del
giudizio nella fase di opposizione ex art. 645 c.p.c. - non essendo
stato ivi tempestivamente innalzato prima dello spirare della fase
assertiva [conclusasi, per la parte opposta, con la propria
comparsa di risposta del 19.07.2016, priva di richieste ulteriori e
diverse dalla reiezione dell'opposizione e dalla conferma del d.i.] e
non potendo ovviamente invocarsi in senso contrario né le
“risultanze della CTU” [ex se inidonee a consentire una violazione
“delle preclusioni processuali” e un incremento “ad libitum” della
“quantificazione della propria pretesa”], né la richiesta a pag. 2
dello scritto conclusivo di prime cure del 27.05.2021 [trattandosi
di richiesta tardiva e sulla quale il giudice era perciò tenuto a “non
… pronunciarsi ”, dovendo “limitarsi ad ignorarla] (v. supra, sub
###2.2.) -, essendo pertanto senz'altro da confermare la
sentenza di prime cure [correttamente pronunciatasi nei limiti
della domanda genetica (come proposta in sede monitoria e
rimasta poi inalterata, poiché non ritualmente implementata nel
corso del giudizio ex art. 645 c.p.c.)] e da respingere, per
converso, l'impugnativa proposta in via incidentale [v. supra, sub
I.2.2., punto (2)].
VIII.- Tanto precisato sulle complessive contestazioni riguardanti
la C.T.U. di prime cure [poiché rivolte nei suoi confronti (v. supra,
sub VI.-VI.3.) ovvero fondate sulla stessa (v. supra, sub ###-
VII.3.) e tutte da rigettare per le ragioni appena esposte (v. supra,
sub VI.-
VII.3.)] e tornando all'esame dell'appello proposto in via
principale, nonché, in particolare, al suo 3° motivo di gravame [v.
supra, sub I.2.1., punto (3)], occorre osservare che esso
precipuamente verte sulla prova del rapporto contrattuale
originante il credito azionato in via monitoria.
.
VIII.1.- Ad avviso delle parti impugnanti, in specie, dagli elementi
in atti non risulterebbe dimostrato tale rapporto e in particolare
l'effettiva riferibilità dello stesso al proprio de cuius (###.
Tale argomentazione difensiva, tuttavia, è senz'altro meritevole di
reiezione.
VIII.2.- Dai documenti in atti, infatti e diversamente da quanto
prospettato, chiaramente risulta l'effettiva sussistenza e
l'intervenuto espletamento dell'incarico professionale fatto qui
valere, come nitidamente evincibile, ex aliis: ### dalla richiesta
del de cuius del 20.09.2004, con riguardo a un suo terreno (sito in
###, di “approvazione” del “### di Lottizzazione” “redatto
dall'### con studio in ### via D.co Muratori 40” [cfr. all. 1 del
fasc. monitorio (nonché all. 1 alla comparsa del 19.07.2016)];
### dalle relazioni e dai progetti effettivamente realizzati dal
professionista in specifica esecuzione dell'incarico conferito [cfr.
all. 2 fasc. monitorio (nonché all. 3 alla comparsa del 19.07.2016)
e all. 3bis alla comparsa del 19.07.2016] e all'uopo riscontrati
anche dall'### [cfr. all. 3 fasc. monitorio (nonché all. 2 alla
comparsa del 19.07.2016)]; ### dallo scambio di missive del
luglio-ottobre 2008, nell'ambito dello quali prima lo ### ###
rappresentava proprio al suo cliente (i.e. “### Fortunato”)
l'evoluzione della pratica, altresì chiedendogli di “dar corso al
pagamento parziale delle prestazioni professionali fin qui svolte”
[cfr. all. 4 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della
parte opposta] e poi lo stesso ### riscontrando tale nota (senza
in alcun modo ivi prospettare alcuna sua estraneità al rapporto),
faceva chiaro riferimento all'“incarico” “a suo tempo stabilito e
concordato”, chiedendo poi al professionista semplicemente di non
“continuare” “l'incarico a lei” (già) conferito [richiesta di
interruzione chiaramente presupponente un incarico già in essere,
risultando del resto motivata dal cliente con la sua “intenzione” di
“non” “reitera[re]” “l'incarico” ### “conferito” : cfr. all. 5 alla 2°
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta]; ###
dalla nota conseguentemente poi indirizzata dal de cuius al
Comune di ### e recante in allegato l'appena menzionata missiva
trasmessa allo ### - nota al Comune nella quale, proprio in virtù
e in conseguenza della richiesta di interruzione dell'incarico al
proprio tecnico, il ### “essendo in corso l'iter per l'ottenimento .
della lottizzazione” del suo “terreno”, chiedeva che venisse
“sospesa l'istruttoria della pratica in oggetto” [cfr. l'allegato alla 2°
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., delle parti opponenti].
VIII.3.- Alla luce di ciò è evidente l'effettiva sussistenza del
rapporto professionale posto a fondamento del credito azionato [la
cui congruità in punto di quantum è stata poi pacificamente
accertata dal C.T.U. di prime cure (addirittura pervenuto a un
importo superiore a quello richiesto: v. supra)], come chiaramente
e inequivocabilmente emergente per tabulas e dalle stesse note
del de cuius, originario cliente del professionista [v. supra, sub
###2.]. ###4.- Né può sostenersi che il predetto rapporto
risulterebbe non a lui riferibile, essendo invero proprio tale de
cuius: (1) il proprietario del terreno da lottizzare [trattandosi, per
l'appunto, dell'“intestatario dell'appezzamento” (cfr. ancora
allegato alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., delle parto
opponenti, nonché all. 5 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., della parte opposta e infine all. 1 del fasc. monitorio,
coincidente con l'all. 1 alla comparsa del 19.07.2016 - essendo la
menzione in tale scritto anche di altra comproprietaria ovviamente
irrilevante, trattandosi, pur nel caso di eventuale conferimento
congiunto dell'incarico, di condebitori solidali e potendosi dunque
ovviamente agire per la totalità del debitum, ex art. 1292 c.c.,
anche nei confronti di uno solo dei condebitori, vertendosi in “una
pluralità di rapporti giuridici di debito-credito fra loro distinti” e
dunque in “rapporto processuale” che “può utilmente svolgersi
anche nei confronti di uno solo dei coobbligati”: v. Cass. civ.,
19/05/2020, n. 9194; Cass. civ., 12/02/2016, n. 2854; Cass. civ.,
22/03/2011, n. 6486; civ., 16/11/2006, n. 24425; Cass. civ.,
14/11/2003, n. 17249; Cass. civ., 25/05/1995, 5738)]; (2)
l'effettivo dominus del rapporto contrattuale, a lui esclusivamente
riferibile - e ciò anche ai sensi dell'art. 1388 c.c., essendo la ###
una sua mera “delega[ta]” [esplicitamente munita del relativo
potere (“che l[o] rappresenta in nome e per conto”) e dunque
agente non in proprio, ma ### quale sua “rappresentante” (cfr.
all. 1 del fasc. monitorio, coincidente con l'all. 1 alla comparsa del
19.07.2016), ciò chiaramente comportando, in virtù della norma
menzionata e senza necessità di passaggi ulteriori (né di “ulteriori
espressioni”, bastando “quella”, qui ravvisabile, di agire “in nome
e nell'interesse del rappresentato”), “l'efficacia diretta” dei relativi
atti proprio e solo “nei confronti del rappresentato”, e dunque del
Lo . ### unico titolare degli “effetti” di ogni “attività compiuta in
sua rappresentanza”, “destinati a prodursi direttamente” “nella
[sua] sfera giuridica”, e dunque unico soggetto nei cui confronti
“chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti” (ovviamente non
riconducibili al ### rappresentante, “non restando il contraente
in nome altrui” in alcun modo “vincolato” alle relative obbligazioni
assunte): cfr., e.g., Cass. civ., 23/08/2025, n. 23749; Cass. civ.,
10/09/2019, n. 22616; Cass. civ., 29/09/2017, n. 22818; Cass.
civ., 23/06/2014, n. 14215, nonché già Cass. civ., 10/09/1974, n.
2464] e avendo lo stesso de cuius, del resto, ribadito la propria
### signoria sull'incarico nella già menzionata nota del
17.10.2008 [ivi espressamente manifestando la propria
“intenzione” di non “continuare” nell'“incarico” (da sé suscettibile
di essere interrotto, come ovvio, proprio e solo perché da sé
previamente assegnato) e altresì ribadendo il difetto di ulteriori
incarichi conferiti o conferibili da parte della ### in proprio (tanto
da sottolineare che “anche se tale incarico dovesse esserle
conferito dalla ###”, lo stesso in ogni caso “sarebbe difforme da
quello a suo tempo stabilito e concordato”; con ciò rimarcando, al
contempo, sia l'assenza di tale diverso rapporto - postulato solo in
thesi, come disvelato dall'uso di un periodo ipotetico del 2° tipo e
in specie dal congiuntivo imperfetto nella relativa proposizione
concessiva -, sia, per converso e ancora una volta, l'effettiva
sussistenza del solo incarico da sé conferito - idoneo a prevalere
su ogni eventuale atto “difforme” proprio perché unico ed esclusivo
incarico “stabilito e concordato” fra le parti e dunque integrante la
sola lex contractus cui attenersi): cfr. all. 5 alla 2° memoria ex art.
183, VI comma, c.p.c., della parte opposta]; (3) il soggetto
obbligato, per l'effetto e in definitiva, a corrispondere il compenso
per l'attività professionale da lui conferita [atteso il “### di
Lottizzazione” relativo al proprio terreno e “redatto”, nel suo
interesse, “dall'### ###”, nonché il complessivo “incarico” “a
suo tempo stabilito e concordato” e “a lei” - i.e. proprio allo ###
- all'uopo “conferito”: cfr. ancora all. 5 alla 2° memoria ex art.
183, VI comma, c.p.c., della parte opposta e all. 1 del fasc.
monitorio, coincidente con l'all. 1 alla comparsa del 19.07.2016].
###5.- Emergendo dagli atti di causa, pertanto e alla luce di
quanto precede [v. supra, sub ###1.-###4.], evidenze dirimenti
e chiaramente comprovanti il rapporto contrattuale intercorso fra
le parti ( ### ### e ###, è evidente . che occorra rigettare,
come detto e qui da ribadirsi, anche il 3° motivo dell'appello
principale [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
IX.- Ciò detto sulle globali doglianze di merito e venendo al 4° e
ultimo motivo dell'appello principale, relativo invece alle spese di
prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], esso precipuamente
verte sul quantum liquidato a tal riguardo, qui contestato poiché
non determinato secondo i valori medi del relativo scaglione.
IX.1.- E tuttavia, sul punto occorre osservare che: ### “in tema
di liquidazione delle spese processuali” “il giudice” è tenuto “solo
[a] quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle
tariffe”, non essendovi altro “vincolo” - e ciò anche con riguardo
allo specifico profilo qui prospettato, atteso che, come noto, “non
trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione
secondo i valori medi ivi indicati”, “dovendo il giudice”, invero,
“solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo” ed
essendo pacifico che, ove il compenso si mantenga entro tale
intervallo e “sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa”,
esso risulta senz'altro stabilito secundum legem e “non può
formare oggetto di sindacato”, neanche sotto il profilo
motivazionale (considerando che “l'obbligo di motivazione sussiste
esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei
valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di
importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi
e al di sopra di quelli minimi) [principio pacifico per le liquidazioni
soggette ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e invero
costantemente affermato sin dal D.M. 585/1994 (cfr., ex multis e
anche arg. ex, Cass. civ., 3/04/1999, n. 3267; Cass. civ.,
22/06/2004, n. 11583; Cass. civ., 24/10/2007, n. 22347; Cass.
civ., 16/09/2015, n. 18167; Cass. civ., 19/10/2016, n. 21205;
Cass. civ., 31/01/2017, n. 2386; Cass. civ., 31/05/2017, n.
13809; Cass. civ., 9/11/2017, 26608; Cass. civ., 2/10/2017, n.
22991; Cass. civ., 11/12/2017, n. 29606; Cass. civ., 10/05/2019,
n. 12537; Cass. civ., 7/01/2021, n. 89; Cass. civ., 20/07/2022, n.
22719; civ., 19/01/2024, n. 2081)]; ### il Tribunale di 1° grado
risulta essersi pacificamente attenuto a tali limiti quantificatori,
trattandosi di controversia rientrante nello scaglione da € 5.200,01
a € 26.000,00 [avendo un valore di € 18.745,00 (importo in linea
capitale del titolo monitorio opposto: v. supra, sub I.1.1., nonché
d.i. n. 691/2015)] e dunque con compenso quantificabile, in base
ai parametri ratione temporis vigenti, da € 2.738,00 ### a €
9.023,00 ###, risultando dunque . l'importo liquidato [€
6.000,00], poiché contenuto fra tali due limiti, senz'altro emesso
secundum legem [v. supra, sub ###]; ### tale liquidazione
risulta pertanto pienamente legittima e insuscettibile di
rimeditazione alcuna, trattandosi di quantificazione delle spese
(peraltro resa con riguardo a controversia in ogni caso laboriosa,
protrattasi per circa 6 anni e altresì richiedente l'espletamento di
un approfondimento peritale) contenuta nell'intervallo dei
parametri tabellari all'epoca operanti [come necessario e altresì
sufficiente, in difetto di alcun “vincolo” o aggravio, anche
motivazionale, nel caso di rispetto - qui pacifico - dei relativi limiti:
cfr. ancora Cass. 3267/1999, cit.; Cass. n. 11583/2004, cit.; Cass.
n. 22347/2007, cit.; Cass. n. 18167/2015, cit.; Cass. n.
21205/2016, cit.; Cass. n. 2386/2017, cit.; Cass. n. 13809/2017,
cit.; Cass. 26608/2017, cit.; Cass. n. 22991/2017, cit.; Cass. n.
29606/2017, cit.; Cass. n. 12537/2019, cit.; Cass. n. 89/2021,
cit.; Cass. n. 22719/2022, cit.; Cass. n. 2081/2024, cit.].
X.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente
precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni
proposte da entrambe le parti [v. supra, sub V.-
IX.1.], occorre evidentemente concludere, come detto [v. supra,
sub IV.] e qui da ribadirsi, per il rigetto degli appelli e l'integrale
conferma, per l'effetto, della pronuncia qui gravata [statuizione di
conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno
riportare in dispositivo in ossequio al generale principio, già innanzi
rammentato, dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello,
il quale è pacificamente operante anche nei casi, come quello di
specie, di integrale rigetto del gravame (poiché “la sentenza di
primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e
sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di
conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. n.
1186/2025, cit., nonché Cass. civ., 8/07/2013, n. 16934; Cass.
civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
XI.- Venendo, infine, alle spese di lite, da regolarsi esclusivamente
in relazione al presente grado di giudizio [considerando il suo
complessivo svolgimento (ivi compresi, ovviamente, i sub-
procedimenti incidentali afferenti all'inibitoria, insuscettibili di
autonoma valutazione e liquidazione: v. supra, sub I.2.3., punto
###) e l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in
punto di spese (v. supra, sub IX.-IX.1.)], attesa la reiezione delle
contrapposte impugnative [v. supra, sub X.] e il conseguente
ricorrere degli specifici presupposti di cui all'art. 92, comma II, 1°
ipotesi, c.p.c. [ciò ovviamente assorbendo ogni valutazione
ulteriore, . anche con riguardo alle chiarificazioni nomofilattiche
intervenute solo nel corso della procedura (pur senz'altro
sussistenti e rilevanti ai fini del decidere: v. supra, sub VI.1. e sub
VII.2.2.)], occorre evidentemente provvedere alla loro
compensazione, da disporsi poi per l'intero [misura, quest'ultima,
insindacabile e latamente discrezionale, nonché, come noto,
svincolata da precisi parametri oggettivi e non necessitante
specifica motivazione, essendo invero da “escludersi che il …
giudice debba dar giustificazione della misura della compensazione
che intenda adottare” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n.
7947)].
XI.1.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013
(cfr. art. 1, commi 18 e 561, della ### n. 228 del 2012), occorre
dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla
1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. - e ciò a prescindere
dall'adozione, in questa sede, di una statuizione compensativa e
non già di condanna alle spese [atteso che, come noto, “il
presupposto di insorgenza del versamento … di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto
dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del
gravame” (cfr. Cass. civ., 3/04/2018, 8170)], nonché con riguardo
a entrambe le parti [attesa la reiezione dei rispettivi appelli
(operando l'art. 13, c. 1quater, T.U.S.G., come noto, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente”),
essendo poi tale attestazione pacificamente da emettersi anche
“nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato”, non costituendo l'ammissione al patrocinio un caso in cui
“la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge
in modo assoluto e definitivo” (ratione materiae, come per equa
riparazione ex L. 89/2001 o disciplinare magistrati, ovvero ratione
subiecti, come per le ### dello Stato), bensì un'ipotesi in cui
l'iniziale non debenza è legata a “causa suscettibile di venir meno”:
cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], fermi in ogni caso
i limiti della predetta attestazione [avente funzione meramente
ricognitiva del ricorrere, in astratto, del solo presupposto
“processuale” della sanzione, competendo ogni valutazione
ulteriore e di effettiva debenza “in concreto” esclusivamente
all'### (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 4315/2020, cit.)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di ### nella composizione in epigrafe indicata,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio
iscritto al n. 379/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la
sentenza n. 863/2021 del Tribunale di ### pubblicata il ### ed
emessa a definizione del proc. n. 4589/2015 R.G., disattesa o
assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1)
RIGETTA gli appelli proposti in via principale e incidentale; 2)
DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado
di giudizio; 3) DÀ ATTO, con riguardo a entrambi gli appellanti,
della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte
dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002
13-04-2026 20:43
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