Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Presentazione nel corso del giudizio – Assolvimento – Invio della comunicazione dell’invito al difensore costituito della parte destinataria – Validità ed efficacia –Sussistenza – Fattispecie in tema di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 3, 5 e 8)
Dal disposto di cui agli articoli 3, comma 3, ed 8, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010, ispirati al principio dell’informalità della mediazione e dei relativi atti, si evince che, in caso di esperimento della procedura conciliativa in corso di giudizio, la comunicazione dell’invito alla parte formulato ex articolo 8, comma 1, del suddetto D.lgs. n. 28 del 2010 può ritenersi validamente assolto dall’organismo di mediazione anche mediante invio della stessa presso l’indirizzo Pec del difensore già costituito presso cui la parte medesima ha eletto domicilio e dichiarato di voler ricevere le relative comunicazioni. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere la condanna al pagamento di una somma rivendicata a titolo di saldo debitore per un finanziamento rimasto insoluto, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall’opponente, avendo, nella circostanza, l’organismo di mediazione adito dall’opposta effettuato una duplice quanto valida ed efficace comunicazione, ovvero tanto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore dell’opponente, quanto presso l’indirizzo di residenza di quest’ultim0 mediante invio di una raccomandata la cui notifica si era poi perfezionata per compiuta giacenza).
Repubblica Italiana
Tribunale di Civitavecchia
(Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All’udienza del giorno 5 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani è
comparso l’avv. in sostituzione dell’avv. per
parte opponente. Nessuno è comparso per la parte opposta.
L’Avv. per la parte opponente, si riporta al preverbale depositato in data
2.12.2025 e alle note conclusiva. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle
dell’atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle
ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera
di consiglio, all’esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica,
nella persona dell’istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2431 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2024
TRA
(C.F. ), elettivamente
domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv.
corrispondente all’indirizzo pec che
lo rappresenta e lo difende in vi
OPPONENTE
CONTRO
(CF e P.IVA ), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
e dell’avv. che la rappresentano e la difendono in virtù di
procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 C.F._1
Email_1
CP_1 P.IVA_1
1.Con atto di citazione roponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo n. 6 a ingiunto al pagamento in favore
di (quale cessionaria del credito da della
so uro 16.261,55 oltre interessi e sp titolo
di saldo debitore per un finanziamento rimasto insoluto.
Deduceva, in particolare: -che era carente di legittimazione attiva, non
essendovi prove della ricom e del credito ingiunto all’interno della
cessione operata tra e ; -che il credito inoltre
era estinto per prescrizione.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. contestava, inoltre, che la
mediazione non si era svolta regolarmente in quanto alcuna comunicazione
dell’invito a comparire era mai giunto alla parte personalmente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente
modo: “IN VIA PRELIMINARE: 1) Accertare e dichiarare la assoluta e totale
carenza di legittimazione attiva della ricorrente oggi opposta per le motivazioni
sopra dedotte a causa della totale inesistenza, nell’atto di cessione prodotto, di
ogni certo riferimento all’opponente quale debitore ceduto e per l’effetto
revocare e/o dichiarare comunque nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.
635/2024 – R.G. n. 1479/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data
28/08/2024, depositato in data 02/09/2024 e notificato all’odierno opponente
in data 12/09/2024; 2) Accertare e dichiarare la assoluta e totale carenza ed
inesistenza dei presupposti e delle condizioni essenziali di certezza, liquidità ed
esigibilità del credito di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. nella emissione del
decreto ingiuntivo oggi opposto e per l’effetto revocare e/o dichiarare comunque
nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 635/2024 – R.G. n. 1479/2024 emesso
dal Tribunale di Civitavecchia in data 28/08/2024, depositato in data
02/09/2024 e notificato all’odierno opponente in data 12/09/2024; 3) NON
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 635/2024 – R.G. n.
1479/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 28/08/2024,
depositato in data 02/09/2024 e notificato all’odierno opponente in data
12/09/2024, oggi opposto per i motivi di cui sopra, non ricorrendone
assolutamente i requisiti di cui all’art. 648 cpc e poiché la presente opposizione
è evidentemente ed incontestabilmente fondata su prova scritta, di natura
documentale e di ASSOLUTA “pronta soluzione”. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO 4) accertare e dichiarare la totale inefficacia della cessione in questione
nei confronti dell’opponente per la totale inesistenza del suo nominativo o del
suo ipotetico debito tra quelli ceduti; 5) accertare e dichiarare per tali motivi la
PRESCRIZIONE dell’eventuale – ma non provato e certo – credito in questione
per non avere mai l’opponente ricevuto, per oltre 10 anni, alcuna diffida o atto
interruttivo della prescrizione da parte del reale creditore ed UNICO VALIDO
interlocutore contrattuale degli opponenti e cioè la !!!
6) Accertare e dichiarare per le motivazioni ed ar al
presente atto nulla essere dovuto dal Sig. alla opposta
. 7) revocare e/o dichiarare comu fficace il de
untivo n. 635/2024 – R.G. n. 1479/2024 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 28/8/2024, depositato in data 02/09/2024 e notificato
all’odierno opponente in data 12/09/2024 poiché insussistente il credito così
come richiesto dalla opposta nei confronti dell’odierno opponente”.
Parte_1
CP_1 Controparte_2
CP_1
CP_1 Controparte_2
Controparte_3
Parte_1 CP_1
[...]
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l’opposizione era infondata
sia in fatto ed in diritto e che andava respinta con la conferma del decreto
ingiuntivo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente
modo: “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa
creditoria, documentalmente provata in atti, e la mancanza di prova scritta dei
motivi di opposizione; 2) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le
domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto; 3) In ogni caso, ritenere e dichiarare infondate e
inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto,
rigettare l’opposizione proposta condannando il sig. al
pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da d rso
importo che dovesse essere ritenuta dovuta in corso di causa; 4) Condannare
l’opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc e al pagamento di spese e
compensi di causa ex art. 4, comma 8, D.M. 55/14 per i motivi esposti in
narrativa”.
3.Ritenuta la causa documentale, veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies
c.p.c..
4.L’eccezione di improcedibilità per difetto di comunicazione dell’invito a
comparire in mediazione in favore della parte personalmente è infondata.
Il verbale negativo di mediazione, tuttavia, riporta “la Segreteria
dell'Organismo di Mediazione (OdM) ha comunicato che la domanda di
mediazione in oggetto veniva regolarmente notificata a:
Via 00060, CANALE MONTERANO (RM
per compiuta giacenza della raccomandata n oltrechè in data
25/11/2024 a mezzo pec all Avv.
”.
fettuato una duplice comunicazione
sia alla parte personalmente sia presso la pec del difensore della parte.
Al riguardo, l’art. 3, comma 3, d.lgs. 28/2010 prevede che “gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” e l’art. 8, comma 3,
d.lgs. 28/2010 dispone che “il procedimento si svolge senza formalità presso la
sede dell’organismo di mediazione”.
L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 prevede che “la domanda […] la data del
primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione”.
La mediazione, nel caso di specie, è stata svolta quando il processo era già in
corso e l’opponente costituito a mezzo del suo difensore.
Inoltre, con l’opposizione e con l’allegata procura la parte ha eletto domicilio
presso il domicilio digitale del proprio difensore, all’indirizzo pec presso il
quale l’organismo di mediazione ha inviato la comunicazione.
Pertanto, la comunicazione dell’invito alla parte può ritenersi assolto anche
mediante l’invio della comunicazione presso l’indirizzo pec del difensore già
costituito presso il quale la parte medesima ha eletto domicilio e dichiarato di
voler ricevere le comunicazioni.
CP_1
Parte_1
Parte_1
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Si aggiunga, in ogni caso, che, nel caso in esame, l’organismo di mediazione ha
indirizzato mediante raccomandata lo stesso invito a comparire alla parte
personalmente presso il suo indirizzo di residenza di via n. in
Canale Monterano, perfezionandosi per compiuta giacenza. Viceversa, la
contestazione dell’opponente di non aver ricevuto la comunicazione è apparsa
generica sfornita di prova, senza essere accompagnata dalla produzione della
documentazione acquisita presso l’organismo di mediazione idonea a
dimostrare un qualche vizio di comunicazione.
5.Nel merito, deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione
sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi
effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla
formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e
provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire
gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell’obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a
farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un
ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza
del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod.
proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda
dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione,
quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in
sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n.
2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell’opposizione
l’accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l’esistenza del
credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento
sottoscritto dalle parti, recante le condizioni economiche. Non è contestata
l’erogazione della somma oggetto di finanziamento.
Era, dunque, a questo punto onere dell’opponente dimostrare di aver restituito
quanto dovuto in ragione del contratto.
6.E’ infondata anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a
.
Infatti, in atti parte opposta ha prodotto il contratto di cessione tra e
con l’elenco dei crediti ricompresi, nel qu a
Infatti, nell’elen uti risulta lo stesso codice di riferimento del
prestito n. 155668 che si ritrova anche nel contratto di finanziamento
sottoscritto tra le parti, nonché con lo stesso importo di quello preteso con il
decreto ingiunto.
7.E’ infondata l’eccezione di prescrizione dovendosi richiamare il principio
secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della
somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il
CP_1
CP_1
Controparte_2
Parte_1
pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non
può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l’assunto
secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito
nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti
obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di
ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a
quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza
periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale
degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951).
A fronte di termine di prescrizione di 10 anni non può ritenersi maturata la
fattispecie estintiva del credito, infatti il finanziamento risale al 20.02.2014,
ma erano previste n. 100 rate, sicche essendo il decreto ingiuntivo notificato
nell’anno 2024, non può dirsi decorso il termine decennale per la prescrizione
del credito.
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’opposizione va respinta e
il decreto ingiuntivo va confermato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l’opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 635/2024
emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle
spese di lite mma di euro 4.000,00 ol ssa e
rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
08-01-2026 15:22
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