PROCESSO - Ammissibilità delle registrazioni audio e prevalenza dell’interesse del minore sulla illiceità del trattamento dei dati personali
(Cpc articolo 473bis.19; articoli 2-decies e 160-bis del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice privacy)
Tribunale di Padova, sezione I, ordinanza 23 febbraio 2026 - Giudice: Rosato
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5959/2022 Il Giudice dott. Alina Rossato,
sentito l’audio depositato in 23.1.2026; ritenuta la tempestività del deposito, ai sensi dell’art. 473bis.19
cpc; lette le memorie delle parti; rilevato che la ricorrente sostiene l’inammissibilità e conseguente
inutilizzabilità dell’audio, in ragione dell’illecita acquisizione, trattandosi di registrazione da parte
del resistente di conversazioni telefoniche e di dialoghi con la figlia all’interno della di lei abitazione,
essendo stata mantenuta attiva la videochiamata, nonostante la cessazione della stessa; rilevato che
l’art. 2-decies del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice privacy), così come modificato dal d. lgs.
10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, in vigore dal 19 settembre 2018, dispone che “i dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati,
salvo quanto previsto dall’articolo 160- bis”; rilevato che l’art. 160-bis (anch’esso introdotto nella
disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. n. 101/2018, cit.) prescrive
che “La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”. rilevato che nel
processo civile non è applicabile la sanzione di nullità delle prove acquisite con modalità ritenute
non lecite, in quanto difetta una norma che la preveda espressamente, contrariamente a quanto
previsto nel processo penale dall’art. 191 c.p.p (sul punto Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8459 del
05/05/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7466 del 25/03/2013 Le prove precostituite, quali i documenti,
entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice
logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole,
rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione
in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile.); ritenuto
che, anche qualora si aderisse alla cosiddetta tesi della gerarchia mobile, che impone, a fronte della
contestazione dell’illiceità della prova, di valutare e bilanciare i diversi interessi in gioco con
“concreta individuazione da parte del giudice dell’interesse da privilegiare tra quelli antagonistici,
a seguito di una ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio con
conseguente bilanciamento tra gli stessi, capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa
tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurne il valore
contenutistico” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18279) l’audio risulterebbe ammissibile e utilizzabile; ritenuto
infatti che, nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia, il bilanciamento di interessi fa
propendere per l’ammissibilità di prove ritenute illecite, in ogni in caso in cui siano poste a
fondamento di domande che riguardano la protezione di diritti fondamentali di rango elevato, in
particolare dei figli minori, e per la quale sono riconosciuti al giudice poteri istruttori d ’ufficio e di
disporre al di fuori dei limiti della domanda; ritenuto che la registrazione contiene conversazioni
materne certamente rilevati ai fini della completa valutazione della sua capacità genitoriale,
nell’interesse primario della tutela della salute psicofisica e del benessere della minore; rilevato che
la sig.ra B. solleva generiche contestazioni sulla genuinità dell’audio, senza tuttavia disconoscerne il
contenuto o indicare elementi a sostegno della sua manipolazione (cfr. Cass. Civ. n. 3122 del
17.2.2015); ritenuta la conseguente ammissibilità delle relazioni depositate dal Servizio Sociale il 2 e
l’11 febbraio 2026; ritenuto che, anche qualora l’acquisizione dell’audio da parte del sig. A. costituisse
reato, quest’ultimo sarebbe perseguibile a querela, spettando quindi alla parte offesa presentarla,
così come una eventuale segnalazione/ricorso al Garante per la protezione dei dati personali; rilevato
che non è di competenza del Tribunale la sostituzione della psicologa dott. V. , per asserita
incompatibilità;
P.Q.M.
Ritenuto ammissibile e utilizzabile l’audio depositato dal sig. A. il 23.1.2026, ne dispone
l’acquisizione al fascicolo e la trasmissione alla CTU, per le opportune valutazioni nell’ambito
dell’incarico conferitole, con facoltà di indicare, sentiti anche il Curatore ed i Servizi Sociali, eventuali
interventi urgenti a tutela della minore. Rigetta le restanti domande della ricorrente. Conferma, allo
stato, l’udienza già fissata di rinvio per esame CTU al 9.7.2026 ore 9.30 Si comunichi.
PADOVA, 23/02/2026
Il Giudice dott. Alina Rossato
07-03-2026 21:12
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