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Sentenza

Proprietà fondiaria – Scolo delle acque (Cc, articoli 913 e 2043) Proprietà...
Proprietà fondiaria – Scolo delle acque (Cc, articoli 913 e 2043) Proprietà fondiaria: “terreno” inferiore e superiore non possono modificare lo scolo delle acque
    Corte di appello di Palermo, sezione I, 27 gennaio 2026 n. 206
dall'art. 913 c.c. (da esso invocato in primo grado) o dall'art. 2043

c.c. (da ritenere applicabile anche alla luce della giurisprudenza di

legittimità citata dal Giudice in sentenza).
 
2.2. Con il secondo

motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella
 
parte in cui il

Tribunale ha posto a fondamento della decisione la relazione del

geologo
 
###
 
(perito di parte del
 
###
, la nota del 2018 di
 
###

s.p.a.,
 
le
 
fotografie
 
non
 
disconosciute
 
da
 
esso
 
appellante
 
e
 
le

risultanze
 
della
 
relazione
 
di
 
a.t.p.
 
a
 
firma
 
della
 
dr.ssa
 
###

ritenendo,
 
al
 
contempo,
 
inconferente
 
la
 
relazione
 
dell'
###

Vassallo da esso prodotta. Ha lamentato, al riguardo, la violazione

degli artt.116 c.p.c., 2043 c.c. e 2051 c.c
.
 
e 688 c.p.c., nonché la

carenza di motivazione.
 
2.3. Con il terzo motivo di appello il

Comune
 
ha
 
impugnato
 
la
 
sentenza
 
nella
 
parte
 
in
 
cui
 
ha

quantificato i danni patiti dal
 
###
 
per violazione dell'art. 2043 2.4.

Infine, con il quarto motivo, il
 
###
 
ha lamentato la violazione degli

artt.
 
698,
 
61
 
e
 
191
 
c.p.c.,
 
per
 
non
 
avere
 
il
 
Tribunale
 
accolto

l'istanza
 
di
 
rinnovazione
 
della
 
consulenza.
 
3.
 
Costituitosi
 
in

giudizio, il
 
###
 
ha analiticamente contestato i motivi di appello,

chiedendo il rigetto del gravame.
 
4. Il primo motivo di appello è

infondato.
 
4.1.
 
###
 
ha insistito per l'applicabilità, alla fattispecie

in esame, dell'art. 913 c.c. (Scolo delle acque), che dispone: Il

fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più

elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera

dell'uomo
.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo,

né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si

rende necessaria
 
una modificazione
 
del
 
deflusso naturale
 
delle

acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la

modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Tenuto conto che il
 
###
 
ha allegato danni
 
###
 
manifestatisi nel

2016 e derivanti da lavori precedentemente eseguiti sulle cabine

elettriche del parcheggio multipiano, la disciplina dell'art. 913 c.c.

è
 
inconferente
 
al
 
caso
 
di
 
specie,
 
come
 
il
 
Tribunale
 
ha

correttamente evidenziato.

Ed invero, non può che ribadirsi, in questa sede, che l'operatività

della
 
disciplina
 
dell'art.
 
913
 
c.c.
 
è
 
limitata
 
all'ipotesi
 
in
 
cui
 
il
proprietario
 
del
 
fondo
 
superiore
 
modifichi,
 
“per
 
opere
 
di

sistemazione
 
agraria”,
 
il
 
deflusso
 
naturale
 
delle
 
acque,

determinando un
 
aggravamento
 
della
 
situazione
 
anteriore
 
(cfr.

Cass., sez. II, 28 settembre 1994, n. 7895; Cass., sez. II, 14

novembre 2001, o
rd. n. 14179). In tal caso, è dovuta un'indennità

al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato

pregiudizio.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la norma

è applicabile anche nel rapporto tra due enti pubblici, ma non

anche nel rapporto tra l'ente pubblico (come il Comune) e i suoi

abitanti:
 
in
 
tal
 
caso,
 
infatti,
 
“l'
###
 
è,
 
comunque,
 
tenuta

all'osservanza del divieto del "neminem laedere", che di per sé

implica
 
l'obbligo
 
di
 
adottare,
 
nella
 
costruzione
 
delle
 
strade

pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla

strada, le acque che nella medesima s
i raccolgono o che sulla

stessa
 
sono
 
convogliate,
 
legalmente
 
o
 
illegalmente,
 
senza

opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo

anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un

danno ingiusto” (così Cass., sez. III, 6 febbr
aio 2007, n. 2566; cfr.

anche Cass., sez. II, 30 marzo 2021, ord.
 
8772 del 30/03/2021:

“La
 
costruzione
 
o
 
la
 
ristrutturazione
 
di
 
una
 
strada
 
che
 
realizzi

un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso

delle
 
acque
 
ed
 
un
 
danno
 
alle
 
colture
 
di
 
un
 
fondo,
 
legittima
 
il

proprietario di esso alla generale azione risarcitoria, ex art. 2043

c.c.
 
-
 
eventualmente
 
inclusiva
 
dell'esborso
 
per
 
l'esecuzione
 
di

opere necessarie ad evitarne la reiterazione
 
-
 
in base al generale

principio del "neminem laedere
", trattandosi di opere destinate ad

assolvere esigenze generali; in tale ipotesi, pertanto, non trova

applicazione la disciplina di cui all'art. 913 c.c. che, viceversa,

presuppone l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi,

l'esecuzione
 
di
 
o
pere
 
di
 
sistemazione
 
agraria
 
o
 
comunque
 
di

modifica dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale

scolo delle acque e la diretta derivazione, da dette opere, di un

danno per uno dei due fondi”).
 
4.2. Infondata è anche la ritenuta

applicabilità
 
dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c. [ atto di

appello:
 
“La
 
giurisprudenza
 
richiamata
 
in
 
sentenza
 
(in
 
ultimo

Cassazione n.8772/2021), seppure ritiene inapplicabile l'art.931
c.c. nei rapporti tra
 
###
 
e privati, riconduce espressamente, nella

identica fattispecie, la responsabilità della P.A., consistente proprio

nella realizzazione di opere che modifichino il corso delle acque,

nell'ambito di P.A. nell'ambito di applicazione dell'art.2043 Né può

riten
ersi
 
applicabile
 
l'art.2051
 
c.c.
 
come
 
vorrebbe
 
il
 
Tribunale

perché
 
l'acqua
 
sorgiva
 
proviene
 
dal
 
parcheggio
 
pluripiano
 
di

proprietà comunale. Infatti, come si evince dalle relazioni, l'acqua

proviene dalla parete litoide posta a fianco del parcheggio ed il

sistema di raccolta non rientra in quello della acque bianche e

fognario anche se il tratto finale si riversa nella fognatura pubblica.

In ogni caso, sia che si ritenga applicabile l'art.2051 o l'art.2043

c.c. nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente”].

Premesso che la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051

c.c., costituisce species del più ampio genus della responsabilità

extra
-
contrattuale,
 
ex
 
art.
 
2043
 
c.c.,
 
nella
 
motivazione
 
del

Tribunale ha evidenziato: “(…) il
 
###
 
pur avendo allegato che il

fabbricato è collocato ad un livello inferiore rispetto al cosiddetto

parcheggio
 
“Pluripiano”,
 
di
 
proprietà
 
del
 
Comune
 
di
 
###
 
non

imputa al Comune la violazione del divieto di realizzare manufatti

idonei a modificare il naturale deflusso delle acque ma chiede il

risarcimento
 
del
 
danno
 
riconducibile
 
alle
 
infiltrazioni
 
di
 
acqua

provenienti dal fondo sovrastante di proprietà comuna
le.

In punto di fatto non è contestata, (cfr. pag. 2 della comparsa di

costituzione e risposta del Comune), la proprietà comunale del

citato
 
###
 
sito in via
 
###
 
In via generale, secondo il preferibile

orientamento giurisprudenziale, dalla titolarità dei beni pubblici e

dai connessi obblighi di manutenzione, discende la responsabilità

dell'amministrazione per custodia ex art.
 
2051 c.c.; presupposto

per la respons
abilità diretta è costituito dalla custodia intesa come

potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, ovvero, in

altri termini, quale "effettivo potere esercitato sulla cosa” (Cass.

23.10.1990 n. 10277)”.

Orbene, la motivazione del Tribunale deve trovare piena conferma,

tenuto conto che il condominio ha lamentato la sussistenza di

infiltrazioni provenienti dal parcheggio pluripiano, di proprietà del

Comune, in conseguenza, in particolare, dei lavori da esso
 
eseguiti

nel 2014 (realizzazione di cabine elettriche a valle del parcheggio
stesso),
 
con
 
conseguente
 
alterazione
 
del
 
sistema
 
di
 
drenaggio

delle acque sorgive che era stato realizzato durante i lavori di

realizzazione del parcheggio (al fine di garantirne la regimazione

all'interno della rete delle acque bianche comunali).

Corretto, pertanto, deve ritenersi l'inquadramento della domanda

ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la P.A risponde, ai sensi dell'art.

2051 c.c., dei danni riconducibili ai beni demaniali, salvo che provi

il “caso fortuito”.
 
5. Il secondo motivo di app
ello si traduce in una

contestazione di tutto il materiale probatorio posto a fondamento

della decisione di primo grado:
 
-
 
la relazione del geologo
 
###

(consulente di parte del
 
###
;
 
-
 
la nota del 12/3/2018 di
 
###

s.p.a.;
 
-
 
le fotografie prodotte e non disconosciute dal Comune;
 
-

la
 
relazione
 
di
 
a.t.p.
 
a
 
firma
 
del
 
dr.
 
###
 
depositata
 
nel

procedimento n. RG 3411/2018, promosso dal
 
###
 
e celebrato

nella
 
contumacia
 
del
 
Comune.
 
5.1.
 
Inoltre,
 
il
 
Comune
 
ha

lamentato che il Giudice non avrebbe debitamente valorizzato la

relazione del
 
###
 
(depositata il
 
###
 
in altro procedimento di

a.t.p., n. R.G.
 
3285/2014).
 
6. Il motivo è infondato.
 
6.1. Va

rilevato che la relazione del c.t.p. del
 
###
 
la nota di
 
###
 
s.p.a.

del
 
12/3/2018
 
e
 
le
 
fotografie
 
prodotte
 
dal
 
###
 
sono
 
state

richiamate dal Tribunale, in primo luogo, al fine di sottolineare

l'assolvimento
 
dell'onere
 
di
 
specifica
 
allegazione
 
incombente

sull'odierno appellato e la produzione di idonea documentazione a

supporto di tale allegazione (cfr. pagg. 10
-
11 del
la sentenza); in

secondo luogo, per rilevarne la coerenza con le risultanze della

relazione
 
di
 
a.t.p.
 
a
 
firma
 
della
 
dr.ssa
 
###
 
che
 
ha
 
posto
 
a

fondamento
 
della
 
propria
 
decisione
 
“in
 
ragione
 
delle
 
analitiche

attività condotte, del metodo di lavoro adottato, dell'esaustiva e

rigorosamente logica valutazione dei dati tecnici”.
 
6.2. Ed invero,

la consulenza di parte a firma del geolo
go
 
###
 
del mese di ottobre

2016 ( all. n. 5 della parte appellata), aveva già evidenziato, in

riferimento al fenomeno di un quantitativo di acqua di circa 400

litri al giorno in prossimità del vano ascensore del
 
###
 
ed all'esito

dello
 
studio
 
geologico
 
della
 
porzione
 
di
 
versante
 
a
 
monte

dell'edificio
 
condominiale,
 
che:
 
-
 
in
 
prossimità
 
del
 
parcheggio

multipiano era presente una sorgente di acqua;
 
-
 
in occasione

dell'edificazione del parcheggio era stato realizzato un s
istema di
drenaggio della sorgente, che veniva captata e regimata all'interno

della rete delle acque bianche comunali e “in parte sfruttata per

concessione
 
di
 
un
 
noto
 
ristorante
 
della
 
zona”;
 
-
 
il
 
sistema
 
di

drenaggio aveva consentito lo smaltimento fino a quando, ci
rca un

anno e mezzo prima, con i lavori di realizzazione delle cabine

elettriche a valle del parcheggio pluripiano, era stato intasato con

materiali di risulta degli scavi eseguiti per la loro realizzazione; in

conseguenza di tali lavori, infatti, “le acqu
e di sorgiva trovando il

sistema drenante intasato, prendevano altra direzione infiltrandosi

in sottosuolo e scorrendo in profondità lungo il versante in studio,

in direzione dei fabbricati sottostanti presenti nella via
 
###
 
e

quindi anche in quello oggetto della presente”; a conferma di ciò,

“i pozzi di drenaggio e le vasche di raccolta ispezionate durante i

sopralluoghi, alla data attuale, risultano completamente asciutti,

anche il ristorante titolare della concessione di s
fruttamento delle

acque , da circa un anno e mezzo, non riceve il prezioso liquido”.

6.3. Allo stesso modo, nella nota di
 
###
 
s.p.a. del 18/3/2018 si

dava atto degli accertamenti eseguiti e, segnatamente, del fatto

che:
 
-
 
in più punti circostanti il parcheggio, di proprietà comunale,

erano presenti acque sorgentizie (sia nell'intercapedine esistente

tra
 
l'edificio
 
e
 
l'opera
 
di
 
s
ostegno
 
controterra
 
che
 
nello
 
spazio

adiacente le cabine elettriche), che, in assenza di canalizzazione,

si dirigevano verso valle (ove è ubicato il condominio);
 
-
 
dietro

l'edificio condominiale esisteva un sistema di canalizzazione delle

acque di vecchia
 
fattura (con un pozzetto sito nella via
 
###
 
che

convogliava
 
le
 
acque
 
provenienti
 
dal
 
parcheggio
 
ed
 
in
 
cui,

nonostante l'assenza di piogge, veniva riscontrata la presenza di

“un'apprezzabile portata di acque”;
 
-
 
le infiltrazioni presenti nel

condominio
 
non
 
erano
 
riconducibili
 
agli
 
impianti
 
fognari
 
e
 
di

distribuzione
 
idrica
 
(la
 
cui
 
funzionalità
 
era
 
stata
 
attentamente

verificata);
 
-
 
le acque presenti nel vano ascensore del
 
###
 
di via

###
 
nel pozzetto sito in via
 
###
 
e nel piazzale di pertinenza del

parcheggio avevano “comune natura” (valori di conducibilità e altri

parametri chimici del tutto analoghi);
 
-
 
risultava evidente, quindi,

“che
 
l'acqua
 
affiorante
 
nella
 
fossa
 
ascensore
 
del
 
fabbricato

condominiale di via
 
###
 
n. 84 proviene dal sovrastante piazzale

di pertinenza del parcheggio”: 6.4. In ultimo, come correttamente
rilevato dal Giudice di primo grado, la relazione di a.t.p. depositata

nel procedimento promosso dal
 
###
 
nei confronti del Comune ha

fornito pieno riscontro a quanto già la documentazione prodotta

dall'odierno
 
appellato
 
evidenziava:
 
“Dalle
 
indagini
 
compiute

durante
 
il
 
sopralluogo
 
emerge
 
incontrovertibilmente
 
che
 
il

fenomeno dannoso, lamentato da parte attric
e, si è verificato a

causa dell'acqua proveniente dalla sorgente. La sorgente sgorga

nelle vicinanze del parcheggio pluripiano che si trova sulla sommità

del condominio. Dai sopralluoghi effettuati è emerso che è stato

realizzato un impianto di captazione
 
delle acque, della suddetta

sorgente,
 
nel
 
momento
 
in
 
cui
 
veniva
 
edificato
 
il
 
parcheggio

pluripiano. Nella captazione della sorgente l'opera di presa è stata

posta nello stesso punto in cui l'acqua sgorga naturalmente al fine

di evitare un aumento artificia
le della portata d'acqua e una rottura

dell'equilibrio
 
naturale
 
dell'ambiente.
 
Questo
 
equilibrio
 
di

drenaggio dell'acqua è stato interrotto dalla presenza di materiali

di risulta provenienti dagli scavi eseguiti per la realizzazione di

cabine elettriche po
ste a valle del parcheggio pluripiano, ragion

per cui, trovando il sistema drenante intasato, le acque di sorgiva

prendevano altra direzione infiltrandosi nel sottosuolo e scorrendo

in
 
direzione
 
del
 
fabbricato
 
sottostante
 
oggetto
 
di
 
causa.”
 
(cfr.

relazione
 
di
 
a.t.p.
 
depositata
 
dall'odierno
 
appellato,
 
richiamata

testualmente, nelle parti di interesse, dal Giudice di primo grado,

che,
 
correttamente,
 
ha
 
rilevato
 
che
 
la
 
relazione
 
di
 
a.t.p.
 
“ha

confermato
 
le
 
cause
 
dei
 
fenomeni
 
di
 
infiltrazione
 
lamentati
 
da

parte
 
attrice che già erano state ravvisate con la perizia di tecnica

di parte oltreché dagli accertamenti e dalle verifiche condotta da

###
 
S.p.A. nella fase stragiudiziale”).
 
6.5. Ciò posto, le censure

mosse dall'appellante alla consulenza di parte a firma del dr.
 
###

ed
 
alla nota
 
di
 
###
 
s.p.a.
 
risultano,
 
da un
 
lato,
 
inconducenti

(attese le inequivoche risultanze della relazione di a.t.p. a firma

della dr.ssa
 
###
; dall'altro, infondate.

Si osserva, al riguardo, che non è idonea a confutare le risultanze

degli accertamenti tecnici (sia della c.t.p. che della relazione di

a.t.p. a firma
 
###
 
la relazione di a.t.p. prodotta dal Comune, a

firma del dr.
 
###
 
depositata il
 
###
 
in altro procedimento (n. R.G.

3285/2014),
 
interessanti
 
luoghi
 
diversi,
 
in
 
cui
 
il
 
condominio
appellato non era parte e che risulta redatta, peraltro, ben quattro

anni prima della relazione di a.t.p. a firma
 
###
 
[cfr., sul punto, le

condivisibili argomentazioni del Giudice di primo grado: (…) sono

destituiti di fondamento i rilievi sollevati dalla convenuta in ordine

alla carenze di carattere istruttorio della relazione peritale de qua.

Tali rilievi critici peral
tro non sono stati supportati da una perizia

di parte non potendosi all'uopo desumere indizi o elementi di prova

dalla relazione peritale a firma dell'
###
 
del 19.05.2015 prodotta

dal Comune (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta)

relativa ad un accertamento tecnico preventivo (RG. 3285/2014)

svolto tra altre parti ossia nello specifico tra il Comune e il
 
###
 
e

###
 
76, i quali sono collocati in luogo distinto rispetto al
 
###
 
con

morfologia dei luoghi, dei terreni e dei manufatti differente”].
 
6.6.

Infondate, altresì, risultano le censure mosse dall'appellante alla

valutazione, da parte del Tribunale, della citata nota di
 
###
 
s.p.a.

Come
 
premesso,
 
nella
 
nota
 
si
 
evidenziava
 
che,
 
all'esito
 
delle

indagini
 
effettuate
 
in
 
data
 
###
 
ed alle
 
operazioni
 
di
 
prelievo,

erano state eseguite delle verifiche presso il parcheggio pluripiano

di via
 
###
 
(collocato circa cinquanta metri più a monte rispetto al

fabbricato
 
condominiale);
 
da
 
tale
 
sopralluogo
 
era
 
emersa
 
la

presenza
 
di
 
copiose
 
quantità
 
di
 
acqua
 
di
 
natura
 
sorgentizia,

interessanti in più punti gli spazi circostanti la struttura comunale.

Nello
 
specifico,
 
veniva
 
evidenziato:
 
“è
 
stata
 
rilevata
 
acqua
 
sia

nell'intercapedine
 
esistente
 
tra
 
l'edificio
 
e
 
l'opera
 
di
 
sostegno

controterra che nello spazio adiacente le cabine elettriche. Si tiene

ad evidenziare che le cabine elettriche sono poste a mo
nte rispetto

al
 
fabbricato
 
condominiale.
 
Risulta
 
evidente
 
come
 
detto

abbondante
 
ruscellamento
 
di
 
acqua,
 
non
 
opportunamente

canalizzato e convogliato da una rete di raccolta interna, si diriga

verso valle, dove, fra l'altro è presente il fabbricato condomin
iale”.

###
 
l'appellante, tale nota sarebbe stata letta “parzialmente” dal

Giudice (cfr. atto di appello: “ha attenzionato la descrizione sul

flusso dell'acqua nel pozzo, la fotografia che mostra la prossimità

della
 
###
 
con la
 
###
 
l'esistenza di un tratto di terreno e della

sottostante linea ferrata che si interpongono tra la sorgente ed il

palazzo e la circostanza che, nella fase preprocessuale la
 
###

(gestore del
 
###
 
idrico integrato e, quindi, delle reti di acque
bianche e nere) era stato individuato quale possibile responsabile

dell'evento tanto che a chiusura della sopra richiamata nota la

###
 
concludeva:
 
“Per
 
i
 
motivi,
 
risulta
 
evidente
 
che
 
l'acqua

affiorante nella fossa ascensore del fabbricato condominiale di via

###
 
n.84
 
proviene
 
dal
 
sovrastante
 
piazzale
 
di
 
pertinenza
 
del

parcheggio
 
pluripiano
 
e,
 
pertanto,
 
nessuna
 
responsabilità
 
può

essere addebitata alla
 
###
 
S.p.A.)”.

Invero, è il Comune appellante a fornire una lettura parziale ed

equivoca della nota in questione, in cui la società (gestore dei

servizi idrici) non si limita a “discolparsi”, bensì evidenzia, anche

sulla base degli eseguiti esami chimici delle acque, che
 
l'acqua

presente
 
nel
 
vano
 
ascensore
 
del
 
condominio
 
proviene
 
dal

parcheggio
 
pluripiano
 
(come
 
poi
 
confermato
 
dalla
 
relazione
 
di

a.t.p.).
 
6.7. Ed ancora, risultano infondate le censure mosse alla

relazione di a.t.p. a firma della dr.ssa
 
###
 
Al riguardo, il Comune

ha
 
lamentato
 
l'incompletezza
 
della
 
relazione,
 
sollecitando

l'espletamento di una C.T.U. e l'esecuzione di una serie di opere

(scavi trasversali sulla via
 
###
 
nel muro di proprietà delle ferrovie

e nella parte in cui insistono i binari) del tutto superflue, alla luce

delle
 
chiare
 
risultanze
 
dell'istruttoria
 
già
 
svolta
 
(oltre
 
che

dispendiose),
 
e
 
finalizzate
 
esclusivamente
 
a
 
riscontrare

l'indimostrato assunto dif
ensivo del Comune stesso, secondo cui il

fenomeno lamentato dal
 
###
 
sarebbe imputabile (come in altri

edifici
 
della
 
città)
 
a
 
difetti
 
di
 
costruzione,
 
in
 
relazione
 
alle

caratteristiche idreogelogiche del terreno (ipogei, etc.).

Nel caso di specie, infatti, le cause del fenomeno sono di tutt'altra

natura, come è chiaramente emerso dalla documentazione in atti

e
 
dalla
 
relazione
 
di
 
a.t.p.
 
(analiticamente
 
e
 
puntualmente

esaminate
 
dal
 
Giudice
 
di
 
primo
 
grado
 
)
 
e
 
come
 
conferma
 
la

circos
tanza che, fino all'esecuzione dei lavori nelle cabine elettriche

del parcheggio pluripiano di via
 
###
 
il
 
###
 
“Vullo” non abbia mai

lamentato infiltrazioni.
 
7. Il terzo motivo di appello è, del pari,

infondato.
 
###
 
ha censurato l'accertamento dei danni operato dal

consulente
 
dell'
###
 
dr.ssa
 
###
 
(cfr.
 
atto
 
di
 
appello:
 
“
###

impugna anche il capo della sentenza relativo alla quantificazione

dei danni per violazione dell'art. 2043 c.c..
Nel suo accertamento l'
###
 
si è limitata a verificare l'esistenza di

alcuni danni ma non ha svolto alcuna indagine per verificare se e

in
 
che
 
misura
 
gli
 
stessi
 
fossero
 
collegati
 
e
 
collegabili
 
alla

denunciata infiltrazione di acqua o se, invece, dipendessero, in

tutto in parte, dall
a natura del suolo e dalla inadeguatezza dei

materiali utilizzati per la costruzione del fabbricato, della tecnica

di realizzazione e dalla inadeguate opere di presidio”).

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il consulente ha

indicato i danni riconducibili alle infiltrazioni in modo analitico,

mentre le contestazioni mosse dall'appellante appaiono del tutto

generiche.
 
8. Infondato, infine, è il quarto motivo di
 
appello.

Ed
 
invero,
 
posta
 
l'esaustività
 
della
 
relazione
 
a.t.p.
 
prodotta

dall'odierno appellato (pienamente opponibile al Comune, come

rilevato
 
nella
 
sentenza
 
impugnata),
 
non
 
sussisteva
 
alcun

“obbligo”,
 
per
 
il
 
Tribunale,
 
di
 
procedere
 
al
 
rinnovo
 
degli

accertamenti
 
te
cnici
 
e
 
nominare
 
C.T.U.
 
9.
 
Tanto
 
premesso,

l'appello va rigettato, in quanto infondato.
 
10. Le spese di lite

seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui

al DM 55/2014, avuto riguardo al valore ed alla complessità della

controversia
, in deroga alla nota spese depositata dall'appellato,

in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre iva,

cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge; con

distrazione
 
in
 
favore
 
del
 
procuratore
 
costituito,
 
dichiaratosi

antista
tario.
 
11. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui

all'art. 13, comma 1
-
quater, del d.P.R.
 
115/2002.

P.Q.M.

La
 
Corte,
 
definitivamente
 
pronunciando,
 
disattesa
 
ogni
 
diversa

istanza,
 
eccezione
 
o
 
difesa,
 
così
 
dispone:
 
-
 
rigetta
 
l'appello

proposto dal Comune di
 
###
 
nei confronti del
 
###
 
“Vullo” di
 
###

avverso la sentenza n. 235/2023, emessa dal Tribunale di
 
###
 
in

data 20 febbraio 2023, pubblicata in pari data, che conferma;
 
-

condanna il Comune di
 
###
 
al pagamento, in favore della parte

appellata,
 
delle
 
spese
 
di
 
lite,
 
che
 
liquida
 
in
 
complessivi
 
euro

5.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso

forfettario
 
spese
 
generali,
 
come
 
per
 
legge;
 
con
 
distrazione
 
in

favore del procuratore costit
uito, dichiaratosi antistatario;
 
-
 
dà atto
che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1
-
quater, del

d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in
 
###
 
nella camera di consiglio della prima sezione

civile, il 17 dicembre 2025.
 
###
 
relatore dr.ssa
 
###
 
dr.
 
###

###
 
presente
 
provvedimento
 
viene
 
redatto
 
su
 
documento

informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196

quinquies disp. att. c.p.c.
Avv. Antonino Sugamele

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