Proprietà fondiaria – Scolo delle acque
(Cc, articoli 913 e 2043)
Proprietà fondiaria: “terreno” inferiore e superiore non possono modificare lo scolo delle acque
Corte di appello di Palermo, sezione I, 27 gennaio 2026 n. 206
dall'art. 913 c.c. (da esso invocato in primo grado) o dall'art. 2043
c.c. (da ritenere applicabile anche alla luce della giurisprudenza di
legittimità citata dal Giudice in sentenza).
2.2. Con il secondo
motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella
parte in cui il
Tribunale ha posto a fondamento della decisione la relazione del
geologo
###
(perito di parte del
###
, la nota del 2018 di
###
s.p.a.,
le
fotografie
non
disconosciute
da
esso
appellante
e
le
risultanze
della
relazione
di
a.t.p.
a
firma
della
dr.ssa
###
ritenendo,
al
contempo,
inconferente
la
relazione
dell'
###
Vassallo da esso prodotta. Ha lamentato, al riguardo, la violazione
degli artt.116 c.p.c., 2043 c.c. e 2051 c.c
.
e 688 c.p.c., nonché la
carenza di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo di appello il
Comune
ha
impugnato
la
sentenza
nella
parte
in
cui
ha
quantificato i danni patiti dal
###
per violazione dell'art. 2043 2.4.
Infine, con il quarto motivo, il
###
ha lamentato la violazione degli
artt.
698,
61
e
191
c.p.c.,
per
non
avere
il
Tribunale
accolto
l'istanza
di
rinnovazione
della
consulenza.
3.
Costituitosi
in
giudizio, il
###
ha analiticamente contestato i motivi di appello,
chiedendo il rigetto del gravame.
4. Il primo motivo di appello è
infondato.
4.1.
###
ha insistito per l'applicabilità, alla fattispecie
in esame, dell'art. 913 c.c. (Scolo delle acque), che dispone: Il
fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera
dell'uomo
.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo,
né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si
rende necessaria
una modificazione
del
deflusso naturale
delle
acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la
modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Tenuto conto che il
###
ha allegato danni
###
manifestatisi nel
2016 e derivanti da lavori precedentemente eseguiti sulle cabine
elettriche del parcheggio multipiano, la disciplina dell'art. 913 c.c.
è
inconferente
al
caso
di
specie,
come
il
Tribunale
ha
correttamente evidenziato.
Ed invero, non può che ribadirsi, in questa sede, che l'operatività
della
disciplina
dell'art.
913
c.c.
è
limitata
all'ipotesi
in
cui
il
proprietario
del
fondo
superiore
modifichi,
“per
opere
di
sistemazione
agraria”,
il
deflusso
naturale
delle
acque,
determinando un
aggravamento
della
situazione
anteriore
(cfr.
Cass., sez. II, 28 settembre 1994, n. 7895; Cass., sez. II, 14
novembre 2001, o
rd. n. 14179). In tal caso, è dovuta un'indennità
al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato
pregiudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la norma
è applicabile anche nel rapporto tra due enti pubblici, ma non
anche nel rapporto tra l'ente pubblico (come il Comune) e i suoi
abitanti:
in
tal
caso,
infatti,
“l'
###
è,
comunque,
tenuta
all'osservanza del divieto del "neminem laedere", che di per sé
implica
l'obbligo
di
adottare,
nella
costruzione
delle
strade
pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla
strada, le acque che nella medesima s
i raccolgono o che sulla
stessa
sono
convogliate,
legalmente
o
illegalmente,
senza
opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo
anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un
danno ingiusto” (così Cass., sez. III, 6 febbr
aio 2007, n. 2566; cfr.
anche Cass., sez. II, 30 marzo 2021, ord.
8772 del 30/03/2021:
“La
costruzione
o
la
ristrutturazione
di
una
strada
che
realizzi
un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso
delle
acque
ed
un
danno
alle
colture
di
un
fondo,
legittima
il
proprietario di esso alla generale azione risarcitoria, ex art. 2043
c.c.
-
eventualmente
inclusiva
dell'esborso
per
l'esecuzione
di
opere necessarie ad evitarne la reiterazione
-
in base al generale
principio del "neminem laedere
", trattandosi di opere destinate ad
assolvere esigenze generali; in tale ipotesi, pertanto, non trova
applicazione la disciplina di cui all'art. 913 c.c. che, viceversa,
presuppone l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi,
l'esecuzione
di
o
pere
di
sistemazione
agraria
o
comunque
di
modifica dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale
scolo delle acque e la diretta derivazione, da dette opere, di un
danno per uno dei due fondi”).
4.2. Infondata è anche la ritenuta
applicabilità
dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c. [ atto di
appello:
“La
giurisprudenza
richiamata
in
sentenza
(in
ultimo
Cassazione n.8772/2021), seppure ritiene inapplicabile l'art.931
c.c. nei rapporti tra
###
e privati, riconduce espressamente, nella
identica fattispecie, la responsabilità della P.A., consistente proprio
nella realizzazione di opere che modifichino il corso delle acque,
nell'ambito di P.A. nell'ambito di applicazione dell'art.2043 Né può
riten
ersi
applicabile
l'art.2051
c.c.
come
vorrebbe
il
Tribunale
perché
l'acqua
sorgiva
proviene
dal
parcheggio
pluripiano
di
proprietà comunale. Infatti, come si evince dalle relazioni, l'acqua
proviene dalla parete litoide posta a fianco del parcheggio ed il
sistema di raccolta non rientra in quello della acque bianche e
fognario anche se il tratto finale si riversa nella fognatura pubblica.
In ogni caso, sia che si ritenga applicabile l'art.2051 o l'art.2043
c.c. nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente”].
Premesso che la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051
c.c., costituisce species del più ampio genus della responsabilità
extra
-
contrattuale,
ex
art.
2043
c.c.,
nella
motivazione
del
Tribunale ha evidenziato: “(…) il
###
pur avendo allegato che il
fabbricato è collocato ad un livello inferiore rispetto al cosiddetto
parcheggio
“Pluripiano”,
di
proprietà
del
Comune
di
###
non
imputa al Comune la violazione del divieto di realizzare manufatti
idonei a modificare il naturale deflusso delle acque ma chiede il
risarcimento
del
danno
riconducibile
alle
infiltrazioni
di
acqua
provenienti dal fondo sovrastante di proprietà comuna
le.
In punto di fatto non è contestata, (cfr. pag. 2 della comparsa di
costituzione e risposta del Comune), la proprietà comunale del
citato
###
sito in via
###
In via generale, secondo il preferibile
orientamento giurisprudenziale, dalla titolarità dei beni pubblici e
dai connessi obblighi di manutenzione, discende la responsabilità
dell'amministrazione per custodia ex art.
2051 c.c.; presupposto
per la respons
abilità diretta è costituito dalla custodia intesa come
potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, ovvero, in
altri termini, quale "effettivo potere esercitato sulla cosa” (Cass.
23.10.1990 n. 10277)”.
Orbene, la motivazione del Tribunale deve trovare piena conferma,
tenuto conto che il condominio ha lamentato la sussistenza di
infiltrazioni provenienti dal parcheggio pluripiano, di proprietà del
Comune, in conseguenza, in particolare, dei lavori da esso
eseguiti
nel 2014 (realizzazione di cabine elettriche a valle del parcheggio
stesso),
con
conseguente
alterazione
del
sistema
di
drenaggio
delle acque sorgive che era stato realizzato durante i lavori di
realizzazione del parcheggio (al fine di garantirne la regimazione
all'interno della rete delle acque bianche comunali).
Corretto, pertanto, deve ritenersi l'inquadramento della domanda
ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la P.A risponde, ai sensi dell'art.
2051 c.c., dei danni riconducibili ai beni demaniali, salvo che provi
il “caso fortuito”.
5. Il secondo motivo di app
ello si traduce in una
contestazione di tutto il materiale probatorio posto a fondamento
della decisione di primo grado:
-
la relazione del geologo
###
(consulente di parte del
###
;
-
la nota del 12/3/2018 di
###
s.p.a.;
-
le fotografie prodotte e non disconosciute dal Comune;
-
la
relazione
di
a.t.p.
a
firma
del
dr.
###
depositata
nel
procedimento n. RG 3411/2018, promosso dal
###
e celebrato
nella
contumacia
del
Comune.
5.1.
Inoltre,
il
Comune
ha
lamentato che il Giudice non avrebbe debitamente valorizzato la
relazione del
###
(depositata il
###
in altro procedimento di
a.t.p., n. R.G.
3285/2014).
6. Il motivo è infondato.
6.1. Va
rilevato che la relazione del c.t.p. del
###
la nota di
###
s.p.a.
del
12/3/2018
e
le
fotografie
prodotte
dal
###
sono
state
richiamate dal Tribunale, in primo luogo, al fine di sottolineare
l'assolvimento
dell'onere
di
specifica
allegazione
incombente
sull'odierno appellato e la produzione di idonea documentazione a
supporto di tale allegazione (cfr. pagg. 10
-
11 del
la sentenza); in
secondo luogo, per rilevarne la coerenza con le risultanze della
relazione
di
a.t.p.
a
firma
della
dr.ssa
###
che
ha
posto
a
fondamento
della
propria
decisione
“in
ragione
delle
analitiche
attività condotte, del metodo di lavoro adottato, dell'esaustiva e
rigorosamente logica valutazione dei dati tecnici”.
6.2. Ed invero,
la consulenza di parte a firma del geolo
go
###
del mese di ottobre
2016 ( all. n. 5 della parte appellata), aveva già evidenziato, in
riferimento al fenomeno di un quantitativo di acqua di circa 400
litri al giorno in prossimità del vano ascensore del
###
ed all'esito
dello
studio
geologico
della
porzione
di
versante
a
monte
dell'edificio
condominiale,
che:
-
in
prossimità
del
parcheggio
multipiano era presente una sorgente di acqua;
-
in occasione
dell'edificazione del parcheggio era stato realizzato un s
istema di
drenaggio della sorgente, che veniva captata e regimata all'interno
della rete delle acque bianche comunali e “in parte sfruttata per
concessione
di
un
noto
ristorante
della
zona”;
-
il
sistema
di
drenaggio aveva consentito lo smaltimento fino a quando, ci
rca un
anno e mezzo prima, con i lavori di realizzazione delle cabine
elettriche a valle del parcheggio pluripiano, era stato intasato con
materiali di risulta degli scavi eseguiti per la loro realizzazione; in
conseguenza di tali lavori, infatti, “le acqu
e di sorgiva trovando il
sistema drenante intasato, prendevano altra direzione infiltrandosi
in sottosuolo e scorrendo in profondità lungo il versante in studio,
in direzione dei fabbricati sottostanti presenti nella via
###
e
quindi anche in quello oggetto della presente”; a conferma di ciò,
“i pozzi di drenaggio e le vasche di raccolta ispezionate durante i
sopralluoghi, alla data attuale, risultano completamente asciutti,
anche il ristorante titolare della concessione di s
fruttamento delle
acque , da circa un anno e mezzo, non riceve il prezioso liquido”.
6.3. Allo stesso modo, nella nota di
###
s.p.a. del 18/3/2018 si
dava atto degli accertamenti eseguiti e, segnatamente, del fatto
che:
-
in più punti circostanti il parcheggio, di proprietà comunale,
erano presenti acque sorgentizie (sia nell'intercapedine esistente
tra
l'edificio
e
l'opera
di
s
ostegno
controterra
che
nello
spazio
adiacente le cabine elettriche), che, in assenza di canalizzazione,
si dirigevano verso valle (ove è ubicato il condominio);
-
dietro
l'edificio condominiale esisteva un sistema di canalizzazione delle
acque di vecchia
fattura (con un pozzetto sito nella via
###
che
convogliava
le
acque
provenienti
dal
parcheggio
ed
in
cui,
nonostante l'assenza di piogge, veniva riscontrata la presenza di
“un'apprezzabile portata di acque”;
-
le infiltrazioni presenti nel
condominio
non
erano
riconducibili
agli
impianti
fognari
e
di
distribuzione
idrica
(la
cui
funzionalità
era
stata
attentamente
verificata);
-
le acque presenti nel vano ascensore del
###
di via
###
nel pozzetto sito in via
###
e nel piazzale di pertinenza del
parcheggio avevano “comune natura” (valori di conducibilità e altri
parametri chimici del tutto analoghi);
-
risultava evidente, quindi,
“che
l'acqua
affiorante
nella
fossa
ascensore
del
fabbricato
condominiale di via
###
n. 84 proviene dal sovrastante piazzale
di pertinenza del parcheggio”: 6.4. In ultimo, come correttamente
rilevato dal Giudice di primo grado, la relazione di a.t.p. depositata
nel procedimento promosso dal
###
nei confronti del Comune ha
fornito pieno riscontro a quanto già la documentazione prodotta
dall'odierno
appellato
evidenziava:
“Dalle
indagini
compiute
durante
il
sopralluogo
emerge
incontrovertibilmente
che
il
fenomeno dannoso, lamentato da parte attric
e, si è verificato a
causa dell'acqua proveniente dalla sorgente. La sorgente sgorga
nelle vicinanze del parcheggio pluripiano che si trova sulla sommità
del condominio. Dai sopralluoghi effettuati è emerso che è stato
realizzato un impianto di captazione
delle acque, della suddetta
sorgente,
nel
momento
in
cui
veniva
edificato
il
parcheggio
pluripiano. Nella captazione della sorgente l'opera di presa è stata
posta nello stesso punto in cui l'acqua sgorga naturalmente al fine
di evitare un aumento artificia
le della portata d'acqua e una rottura
dell'equilibrio
naturale
dell'ambiente.
Questo
equilibrio
di
drenaggio dell'acqua è stato interrotto dalla presenza di materiali
di risulta provenienti dagli scavi eseguiti per la realizzazione di
cabine elettriche po
ste a valle del parcheggio pluripiano, ragion
per cui, trovando il sistema drenante intasato, le acque di sorgiva
prendevano altra direzione infiltrandosi nel sottosuolo e scorrendo
in
direzione
del
fabbricato
sottostante
oggetto
di
causa.”
(cfr.
relazione
di
a.t.p.
depositata
dall'odierno
appellato,
richiamata
testualmente, nelle parti di interesse, dal Giudice di primo grado,
che,
correttamente,
ha
rilevato
che
la
relazione
di
a.t.p.
“ha
confermato
le
cause
dei
fenomeni
di
infiltrazione
lamentati
da
parte
attrice che già erano state ravvisate con la perizia di tecnica
di parte oltreché dagli accertamenti e dalle verifiche condotta da
###
S.p.A. nella fase stragiudiziale”).
6.5. Ciò posto, le censure
mosse dall'appellante alla consulenza di parte a firma del dr.
###
ed
alla nota
di
###
s.p.a.
risultano,
da un
lato,
inconducenti
(attese le inequivoche risultanze della relazione di a.t.p. a firma
della dr.ssa
###
; dall'altro, infondate.
Si osserva, al riguardo, che non è idonea a confutare le risultanze
degli accertamenti tecnici (sia della c.t.p. che della relazione di
a.t.p. a firma
###
la relazione di a.t.p. prodotta dal Comune, a
firma del dr.
###
depositata il
###
in altro procedimento (n. R.G.
3285/2014),
interessanti
luoghi
diversi,
in
cui
il
condominio
appellato non era parte e che risulta redatta, peraltro, ben quattro
anni prima della relazione di a.t.p. a firma
###
[cfr., sul punto, le
condivisibili argomentazioni del Giudice di primo grado: (…) sono
destituiti di fondamento i rilievi sollevati dalla convenuta in ordine
alla carenze di carattere istruttorio della relazione peritale de qua.
Tali rilievi critici peral
tro non sono stati supportati da una perizia
di parte non potendosi all'uopo desumere indizi o elementi di prova
dalla relazione peritale a firma dell'
###
del 19.05.2015 prodotta
dal Comune (doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta)
relativa ad un accertamento tecnico preventivo (RG. 3285/2014)
svolto tra altre parti ossia nello specifico tra il Comune e il
###
e
###
76, i quali sono collocati in luogo distinto rispetto al
###
con
morfologia dei luoghi, dei terreni e dei manufatti differente”].
6.6.
Infondate, altresì, risultano le censure mosse dall'appellante alla
valutazione, da parte del Tribunale, della citata nota di
###
s.p.a.
Come
premesso,
nella
nota
si
evidenziava
che,
all'esito
delle
indagini
effettuate
in
data
###
ed alle
operazioni
di
prelievo,
erano state eseguite delle verifiche presso il parcheggio pluripiano
di via
###
(collocato circa cinquanta metri più a monte rispetto al
fabbricato
condominiale);
da
tale
sopralluogo
era
emersa
la
presenza
di
copiose
quantità
di
acqua
di
natura
sorgentizia,
interessanti in più punti gli spazi circostanti la struttura comunale.
Nello
specifico,
veniva
evidenziato:
“è
stata
rilevata
acqua
sia
nell'intercapedine
esistente
tra
l'edificio
e
l'opera
di
sostegno
controterra che nello spazio adiacente le cabine elettriche. Si tiene
ad evidenziare che le cabine elettriche sono poste a mo
nte rispetto
al
fabbricato
condominiale.
Risulta
evidente
come
detto
abbondante
ruscellamento
di
acqua,
non
opportunamente
canalizzato e convogliato da una rete di raccolta interna, si diriga
verso valle, dove, fra l'altro è presente il fabbricato condomin
iale”.
###
l'appellante, tale nota sarebbe stata letta “parzialmente” dal
Giudice (cfr. atto di appello: “ha attenzionato la descrizione sul
flusso dell'acqua nel pozzo, la fotografia che mostra la prossimità
della
###
con la
###
l'esistenza di un tratto di terreno e della
sottostante linea ferrata che si interpongono tra la sorgente ed il
palazzo e la circostanza che, nella fase preprocessuale la
###
(gestore del
###
idrico integrato e, quindi, delle reti di acque
bianche e nere) era stato individuato quale possibile responsabile
dell'evento tanto che a chiusura della sopra richiamata nota la
###
concludeva:
“Per
i
motivi,
risulta
evidente
che
l'acqua
affiorante nella fossa ascensore del fabbricato condominiale di via
###
n.84
proviene
dal
sovrastante
piazzale
di
pertinenza
del
parcheggio
pluripiano
e,
pertanto,
nessuna
responsabilità
può
essere addebitata alla
###
S.p.A.)”.
Invero, è il Comune appellante a fornire una lettura parziale ed
equivoca della nota in questione, in cui la società (gestore dei
servizi idrici) non si limita a “discolparsi”, bensì evidenzia, anche
sulla base degli eseguiti esami chimici delle acque, che
l'acqua
presente
nel
vano
ascensore
del
condominio
proviene
dal
parcheggio
pluripiano
(come
poi
confermato
dalla
relazione
di
a.t.p.).
6.7. Ed ancora, risultano infondate le censure mosse alla
relazione di a.t.p. a firma della dr.ssa
###
Al riguardo, il Comune
ha
lamentato
l'incompletezza
della
relazione,
sollecitando
l'espletamento di una C.T.U. e l'esecuzione di una serie di opere
(scavi trasversali sulla via
###
nel muro di proprietà delle ferrovie
e nella parte in cui insistono i binari) del tutto superflue, alla luce
delle
chiare
risultanze
dell'istruttoria
già
svolta
(oltre
che
dispendiose),
e
finalizzate
esclusivamente
a
riscontrare
l'indimostrato assunto dif
ensivo del Comune stesso, secondo cui il
fenomeno lamentato dal
###
sarebbe imputabile (come in altri
edifici
della
città)
a
difetti
di
costruzione,
in
relazione
alle
caratteristiche idreogelogiche del terreno (ipogei, etc.).
Nel caso di specie, infatti, le cause del fenomeno sono di tutt'altra
natura, come è chiaramente emerso dalla documentazione in atti
e
dalla
relazione
di
a.t.p.
(analiticamente
e
puntualmente
esaminate
dal
Giudice
di
primo
grado
)
e
come
conferma
la
circos
tanza che, fino all'esecuzione dei lavori nelle cabine elettriche
del parcheggio pluripiano di via
###
il
###
“Vullo” non abbia mai
lamentato infiltrazioni.
7. Il terzo motivo di appello è, del pari,
infondato.
###
ha censurato l'accertamento dei danni operato dal
consulente
dell'
###
dr.ssa
###
(cfr.
atto
di
appello:
“
###
impugna anche il capo della sentenza relativo alla quantificazione
dei danni per violazione dell'art. 2043 c.c..
Nel suo accertamento l'
###
si è limitata a verificare l'esistenza di
alcuni danni ma non ha svolto alcuna indagine per verificare se e
in
che
misura
gli
stessi
fossero
collegati
e
collegabili
alla
denunciata infiltrazione di acqua o se, invece, dipendessero, in
tutto in parte, dall
a natura del suolo e dalla inadeguatezza dei
materiali utilizzati per la costruzione del fabbricato, della tecnica
di realizzazione e dalla inadeguate opere di presidio”).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il consulente ha
indicato i danni riconducibili alle infiltrazioni in modo analitico,
mentre le contestazioni mosse dall'appellante appaiono del tutto
generiche.
8. Infondato, infine, è il quarto motivo di
appello.
Ed
invero,
posta
l'esaustività
della
relazione
a.t.p.
prodotta
dall'odierno appellato (pienamente opponibile al Comune, come
rilevato
nella
sentenza
impugnata),
non
sussisteva
alcun
“obbligo”,
per
il
Tribunale,
di
procedere
al
rinnovo
degli
accertamenti
te
cnici
e
nominare
C.T.U.
9.
Tanto
premesso,
l'appello va rigettato, in quanto infondato.
10. Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui
al DM 55/2014, avuto riguardo al valore ed alla complessità della
controversia
, in deroga alla nota spese depositata dall'appellato,
in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre iva,
cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge; con
distrazione
in
favore
del
procuratore
costituito,
dichiaratosi
antista
tario.
11. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui
all'art. 13, comma 1
-
quater, del d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La
Corte,
definitivamente
pronunciando,
disattesa
ogni
diversa
istanza,
eccezione
o
difesa,
così
dispone:
-
rigetta
l'appello
proposto dal Comune di
###
nei confronti del
###
“Vullo” di
###
avverso la sentenza n. 235/2023, emessa dal Tribunale di
###
in
data 20 febbraio 2023, pubblicata in pari data, che conferma;
-
condanna il Comune di
###
al pagamento, in favore della parte
appellata,
delle
spese
di
lite,
che
liquida
in
complessivi
euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso
forfettario
spese
generali,
come
per
legge;
con
distrazione
in
favore del procuratore costit
uito, dichiaratosi antistatario;
-
dà atto
che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1
-
quater, del
d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in
###
nella camera di consiglio della prima sezione
civile, il 17 dicembre 2025.
###
relatore dr.ssa
###
dr.
###
###
presente
provvedimento
viene
redatto
su
documento
informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196
quinquies disp. att. c.p.c. 21-02-2026 04:33
Richiedi una Consulenza