PROPRIETÀ Proprietà fondiaria – Recisione di rami protesi e di radici (Cc,, articoli 844, 896, 2051)
Il diritto alla recisione dei rami ex art. 896 Cc è autonomo rispetto alla domanda risarcitoria ed è esercitabile in ogni tempo, senza necessità di provare un danno. Non è usucapibile il diritto di far protendere rami sul fondo altrui, salva la costituzione di una servitù per titolo o destinatio patris familias.
Corte di appello di Firenze, sezione III, 26 gennaio 2026 n. 323
21-02-2026 04:29
Avv. Antonino Sugamele
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