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Sentenza

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO (Cc, articoli 1227, 2052 e 2054) Fatti illec...
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO (Cc, articoli 1227, 2052 e 2054) Fatti illeciti – Danno cagionato da animali – Responsabilità oggettiva - Caso fortuito - Collisione con animale
Nelle collisioni con animali liberi si applica la responsabilità ex articolo 2052 del Codice civile, non la disciplina della circolazione stradale.

    Tribunale di Cassino, 20 febbraio 2026, n. 307
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa ### ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2222 del ruolo generale per l'anno 2020, trattenuta in
decisione all'udienza cartolare del 13.11.2025, con la concessione di termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
### nato a ### il ###, elettivamente domiciliato in ### alla ### n. 41, presso lo studio dell'Avv. ###
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ATTORE
E
### nata a ### il ###, elettivamente domiciliata in CASSINO ### alla ### n. ###, presso lo studio
dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura in atti; CONVENUTA
E
###, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. ###, elettivamente domiciliata in ### alla ### -
condominio “###”, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura
in atti; TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio DI ### chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare DI ### responsabile del sinistro occorso a
### in data ###; - condannare ### al risarcimento nei confronti di ### dei danni tutti - patrimoniali
e nonsubiti e subendi dal predetto, danni da quantificarsi nella misura di 80.000 mila euro e/o in
quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa;- con
vittoria di spese e competenze del giudizio da porre in favore dello stato essendo l'attore ammesso
al ### a spese dello Stato…”.
A tal fine, l'attore deduceva: - che in data ###, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava in ### d'### n.
48, all'interno della proprietà di ### adibita a centro allenamenti di cavallo da trotto, veniva urtato
dal cavallo ### - che mentre il cavallo era portato a linguina dalla sig.ra ### si imbizzarriva
sfuggendo al controllo della proprietaria e per tale motivo ### rovinava a terra; - che
nell'immediatezza lamentava dolore e veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Cassino, dove veniva diagnosticato “trauma ginocchio destro con frattura del piatto tibiale ed
ematoma” con prognosi di 30gg; - che dal 14. 01.2019 al 21.1.2019 veniva ricoverato presso il
reparto di ortopedia dell'ospedale S. ### di Cassino, dove in data ### veniva sottoposto ad
intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca, viti e innesti ossei sintetici; - che in data ###
l'attore veniva ritenuto clinicamente stabilizzato con un danno permanente del 16-18%; - che a
nulla sono valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia con la sig.ra ### proprietaria
dell'animale sia con l'### presso cui la ### risultava assicurata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra ### non contestando la domanda
dell'attore e chiedendo, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### plc e
condannarsi direttamente la ### al risarcimento di quanto eventualmente riconosciuto all'attore in
virtù di polizza assicurativa o, in subordine, a manlevare ### per quanto la stessa fosse
eventualmente tenuta a risarcire in favore di ### Parte convenuta deduceva, in particolare: - di
essere proprietaria del cavallo ### - che assisteva all'infortunio occorso a ### in data ###; - che non
riusciva a controllare l'equino, che portato a linguina si imbizzarriva improvvisamente; - che questi,
iniziava a correre nel centro allenamento urtando l'attore; - che si riteneva responsabile di quanto
accaduto all'attore; - che sottoscriveva in data ### con la soc. ### una polizza assicurativa ###, la
quale comprende la copertura per danni a terzi causato dagli animali; - che in data ### la
convenuta denunciava regolarmente il sinistro alla ###ni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la ### la quale eccepiva preliminarmente
l'improcedibilità del giudizio per mancato espletamento della procedura di mediazione in merito
alla domanda di manleva; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande del sig. ### e della sig.ra
### in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; - in estremo subordine, in
ipotesi di accoglimento delle avverse richieste risarcitorie, liquidarsi in favore dell'odierno attore i
soli danni che quest'ultimo sarà in grado di dimostrare in corso di causa, contenendo, in ogni caso,
la domanda di garanzia svolta dall'odierna convenuta entro i limiti di cui al massimale di polizza e
tenendo conto delle franchigie e degli scoperti contrattualmente previsti.
La parte chiamata in causa deduceva: - che dal referto del pronto soccorso, il sinistro risultava
causato da un incidente provocato da “caduta da cavallo” e che, terminati gli accertamenti
diagnostici, il ### rifiutava il ricovero e pertanto veniva dimesso il giorno stesso; - che l'evento
lesivo veniva causato dalla condotta imprudente assunta dall'attore; - che l'attore non forniva
alcuna prova a sostengo della domanda di risarcimento del danno morale e/o esistenziale.
La causa veniva istruita mediante interpello, prova per testi, prova documentale e CTU medico-
legale.
All'udienza cartolare del 13.11.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta
in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente risulta superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio, stante l'espletamento
del procedimento di mediazione in corso di causa.
Nel merito, la domanda va accolta nei limiti di seguito considerati.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno subito a seguito della caduta causata dal cavallo di
proprietà della convenuta, invocando l'applicazione dell'art. 2052 c.c., secondo il quale “il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei
danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”.
Va premesso in diritto che la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario
o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo
stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario,
ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra
questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno
nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e
dell'eccezionalità. All'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il
comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso
causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia
dell'animale pagina (Cass. 16.4.2015 n. 2015; Cass. n. 15895 del 20/07/2011). La giurisprudenza di
legittimità ha da tempo chiarito che del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il
proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo
omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il
comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno
generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere (Cass. 28.7.2014 n. 17091;
Cass. 20.5.2016 n. 10402). In merito al caso fortuito la S.C. ha precisato che “la presunzione di
responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata
esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include
anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del
danno purchè presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità” (Cass.
20.5.2016 n. 10402).
Orbene, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attore nell'atto di citazione ha allegato di
essere caduto rovinosamente a terra poiché veniva urtato dal cavallo ### il quale si imbizzarriva,
sfuggendo al controllo della proprietaria, che lo portava a linguina.
Il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione è stato confermato dalla convenuta e
trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, nonché nelle dichiarazioni rese dalle
persone informate dei fatti sentite dai ### nell'ambito del proc. n. 14463/20 rg mod 44 Procura
della Repubblica di ### (ossia i sigg. ### e ###.
La teste di parte attrice, ### escussa all'udienza del 14/11/2023 ha affermato di essere presente al
momento dell'accaduto, di aver visto il cavallo imbizzarrirsi e dirigersi verso il box e di aver visto il
sig. ### già a terra. Tali dichiarazioni trovano sostanziale riscontro in quelle rese dall'altro teste di
parte attrice ### figlio dell'attore, escusso all'udienza del 29.06.2023, il quale affermava di essere
presente al momento dell'accaduto e di aver visto il cavallo imbizzarrito dirigersi in direzione del
padre. In ogni caso, anche a prescindere dalla testimonianza di ### la dinamica trova conferma
nelle dichiarazioni rese dai sommari informatori nel procedimento penale, ### (sentita anche
come teste) e ### acquisite agli atti. Risultano invece irrilevanti, ai fini della prova del fatto storico, i
motivi della presenza dell'attore all'interno del centro ippico, essendo in ogni caso incontroverso
che non si trattasse di motivi di lavoro; parimenti irrilevanti risultano i motivi per i quali il cavallo
si imbizzarriva (vedi dichiarazioni del teste ### secondo cui gli spari sarebbero stati successivi alla
caduta).
Quanto al certificato di pronto soccorso, recante la dicitura “caduta da cavallo” (all. 1 attore), si
osserva che essa, oltre ad essere generica e riferibile a più interpretazioni sintetizzate, non è
inserita nell'anamnesi, ma nella parte relativa alla consulenza ortopedica e non può pertanto
attribuirsi con certezza alla dichiarazione resa dal paziente. Pertanto, a tale descrizione delle cause
del sinistro non può attribuirsi efficacia di prova legale.
Alla luce di tali risultanze, reputa il Tribunale che l'attore abbia fornito la prova nel nesso causale
fra l'animale in custodia e l'evento dannoso verificatosi. Non risulta provato invece alcun concorso
di colpa della vittima.
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attore fornisce adeguata prova delle
lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e della
documentazione medica successiva.
In particolare, nella CTU dott. ### sulla base dell'esame clinico e della documentazione in atti,
attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive
impartite con i quesiti, pur ritenendo che la tipologia del trauma riportato non aiuti a chiarirne
l'origine, non ha escluso la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro.
Peraltro, anche il medico della compagnia assicurativa aveva ritenuto che la lesione apparisse
anche compatibile con un evento contusivo violento e profondo, stante la sussistenza di un
ematoma riportato nella diagnosi di pronto soccorso.
Ciò posto, il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 8%
riconoscendo un periodo di inabilità totale assoluta per 30 ### giorni, mediamente valutabile al
100% e un ulteriore periodo di inabilità parziale per 40 ### gg mediamente valutabile al 50%.
Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del
sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro
derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo
adottate dal Tribunale di ### in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza
di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte
quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e
2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria
e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le
sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e
danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica)
e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità
permanente del 8% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di
49 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad € 13.766,00
a titolo di danno biologico. Non si ritiene di attribuire alcun ulteriore importo a titolo di incremento
per sofferenza soggettiva o di ulteriore personalizzazione del danno permanente, in difetto di
specifica allegazione, tenuto conto dell'entità della lesione. Inoltre, poiché è accertata una durata
della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni e parziale al 50% per giorni 40
(calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in
relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in 3.450,00,
ed in € 2.300,00. In merito ai danni patrimoniali subiti non sono documentate spese, come
accertato anche dal ### La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
è dunque pari ad € 19.516,00.
La sig.ra ### va pertanto condannata al risarcimento in favore dell'attore della predetta somma.
Non può emettersi alcuna condanna diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, non
essendo essa responsabile nei confronti dell'attore in via extracontrattuale.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio
legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Un. 1712/95), al
fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo
della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori
monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro (10/01/2019) e via via
rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente
sentenza.
Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a
quella del saldo effettivo.
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta, essa va respinta, per inoperatività
della polizza assicurativa.
Risulta dagli atti che la polizza stipulata tra ### e la sig.ra ### coprisse i danni che “l'### ed i ###
siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed
animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata” (cfr. doc. 8 terza
chiamata - ### a terzi, pag. 24). Piu nel dettaglio, le ### generali di polizza alla voce “###
Assicurativo” definiscono “Familiari” le persone appartenenti alla “### anagrafica dell'assicurato,
attestata dal ### di stato di Famiglia”, indipendentemente dai vincoli di parentela, quindi,
compreso il convivente more uxorio” (doc. 8 - pag. 4). Ed ancora, nelle ### generali di polizza, alla
sezione “Delimitazioni”, è specificato, espressamente, che “…Non sono considerati terzi 1. Tutti
coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione”. In applicazione del principio per cui, nel
ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre
fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla
natura dell'affare a cui accede (art. 1362 e 1363 cod. civ.), deve dunque ritenersi che in base a tale
clausola fosse espressamente escluso dalla copertura assicurativa il convivente more uxorio.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato che tra il sig. ### e la sig.ra ### ci
fosse una convivenza more uxorio, per tale dovendo intendersi quella convivenza caratterizzata da
un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e
volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, in attuazione di un
progetto di vita comune.
Invero, la terza chiamata ha depositato in atti fotografie e commenti pubblicati sul social network
### nell'anno 2015 da cui risulta che i due avevano una relazione. Inoltre, dal certificato storico di
residenza della ### prodotto da ### risulta come dal 15.10.2015 al 12.02.2017 la stessa risiedesse
in ### S. ### via ### n. 5, che risulta essere lo stesso indirizzo di residenza dell'attore. La
circostanza, riferita dalle parti in sede di interpello, secondo cui la ### avrebbe abitato in un
appartamento diverso da quello dell'attore, sebbene allo stesso indirizzo, risulta del tutto
inattendibile e sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, quale ad esempio la produzione di un
contratto di locazione. Peraltro, che la residenza fosse la medesima risulta presumibile proprio in
ragione della relazione esistente, che trova riscontro anche nella relazione del 28.12.2020 della ###
di Cassino, i quali, nel corso delle indagini relative al procedimento penale, riferivano che il sig. ###
pur conservando la residenza in via ### n. 5, di fatto conviveva con la ### all'indirizzo di via ### n.
21, attuale indirizzo di residenza della convenuta. In definitiva, il fatto che la ### abbia medio
tempore spostato la propria residenza e che all'epoca del sinistro le parti avessero indirizzi
anagrafici differenti non è idoneo, ai fini che qui rilevano, a recidere il legame familiare creatosi.
Pertanto, il certificato di stato di famiglia della sig.ra ### relativo al periodo dal 13.02.2017 in poi
non risulta sufficiente a documentare l'interruzione del rapporto e l'assenza di una convivenza
more uxorio alla data del sinistro, essendo stata dimostrata l'esistenza della stabile convivenza nel
periodo precedente e in quello successivo al sinistro, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
Ugualmente inattendibili sul punto risultano le dichiarazioni dei testimoni, in quanto generiche e
smentite documentalmente.
Ne consegue che la polizza non può ritenersi operante nel caso in esame, non potendo l'attore
considerarsi terzo, ma familiare, rispetto alla convenuta, contraente dell'assicurazione.
Le spese di lite tra attore e convenuta sono liquidate in base il principio della soccombenza, in
favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a
spese dello Stato), secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio
del decisum (### Cass., Sez. Un., 19014/2007). Le spese di lite tra convenuta e terza chiamata
seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con
riferimento al criterio del decisum (### Cass., Sez. Un., 19014/2007). Le spese di CTU vanno poste
definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvede: 1) condanna ### al pagamento in favore dell'attore della somma di €
19.516,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma,
devalutata alla data del sinistro (10/01/2019) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli
indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della
presente sentenza fino al saldo effettivo; 2) rigetta la domanda di manleva formulata dalla
convenuta; 3) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'### che liquida in €
5077,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 4)
condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 5077,00 per
compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 5) pone le spese di
CTU definitivamente a carico della convenuta.
Avv. Antonino Sugamele

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