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Sentenza

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno alla salute – Vittima – Decesso (Codic...
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno alla salute – Vittima – Decesso (Codice delle assicurazioni private, articolo 139; Legge 8 marzo 2017 n. 24, articolo 7)
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1809/2026 del 10-03-2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile - in persona dei ### 1) dott. ### 2) dott. ### 3)
dott.ssa ### estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 823/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale
T R A
### - nato a ### il ### C.F. ###, residente in ### alla ###; ### - nato a ### il ### C.F. ###, residente
### da ###;
### - nato a ### il ### C.F. ###, e residente in ###, alla ### ; tutti quali eredi di ### in tale qualità
tutti elettivamente dom.ti in ### al ### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ### - Fax 081.###; PEC:
###) e dell'Avv. ### (C.F. ### - Fax ###; PEC: ###) che unitamente e disgiuntamente li
rappresentano e difendono in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione;
###
CONTRO ### ### e ### di ### in persona del ### e l.r.p.t. dott. ### p.iva/c.f. ###, con sede in ###
alla via ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### c.f. ###, che la rappresenta
e difende in virtù di procura allegata in atti (fax n.### - P.E.C.: ###); APPELLATA
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 77/2022 resa dal Tribunale di ### III sez. civile,
pubblicata il ###, notificata il ###;
Conclusioni come da note depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione spedita il ### la sig.ra ### nata a ### il ### e residente ###giudizio innanzi al
Tribunale di ### di ### l'### di ### "### e ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti a causa del comportamento colposo,
imperito e negligente dei sanitari della struttura, quantificato in complessivi € 33.068,93, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali, risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento
colposamente imperito e negligente dei medici/sanitari dell'### tenuto in occasione dei vari
ricoveri dal 28.08.2011 al 24.10.2011 e successivo intervento chirurgico del 2.12.2011.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere stata ricoverata d'urgenza presso il ###
dell'### e ### in data 28 agosto 2011 a causa di un episodio sincopale, con amnesia retrograda,
trauma cranico e sospetta crisi epilettiforme. ### il ricovero, la paziente veniva trasferita nel
reparto U.T.I.C. per note di sofferenza elettrocardiografica (successivamente diagnosticate come
infarto miocardico apicale) e per correzione dell'ipocalcemia che aveva verosimilmente precipitato
le crisi tetaniche.
Nel corso del ricovero, o in stretta correlazione con le manovre in esso eseguite, la paziente
lamentava la caduta di un incisivo superiore e riferiva difficoltà all'eloquio e alla deglutizione già a
partire dal 31 agosto 2011.
Dimessa il 13 settembre 2011 con diagnosi comprensiva di «faringite» e referto ORL di mera
«faringodinia e iperemia delle mucose rinofaringee», senza alcuna indagine strumentale mirata
all'esclusione di corpi estranei in sede laringofaringea, nei mesi successivi, la paziente accedeva
nuovamente alla struttura ospedaliera in più occasioni e precisamente: - 22 settembre 2011 (visita
ORL con diagnosi di «odinofagia» ed edema glosso-epiglottideo, senza evidenza di corpi estranei); -
29 settembre - 6 ottobre 2011 (ricovero per sospetta «angina abdominis»); - 18 ottobre 2011
(ricovero per sindrome cardiologica lipotimica); - 24 ottobre 2011 (ricovero in ### d'### per
episodi sincopali recidivanti, con perdita di peso e dispepsia) continuava a riferire sintomi faringo-
laringei (odinofagia, bruciore alla gola, difficoltà alla deglutizione, inappetenza) che rimanevano
non correttamente interpretati sul piano diagnostico.
Solo in data 29 novembre 2011, a seguito di una consulenza ORL disposta per un sospetto diverso
(ispessimento delle pareti gastriche rilevato in sede di ###, la presenza del frammento di protesi
dentaria nell'ipofaringe veniva finalmente diagnosticata, circostanza confermata da radiografia del
collo che evidenziava «corpi estranei x-opachi metallici che si proiettano in sede cervicale e sulla I
vertebra dorsale».
In data 2 dicembre 2011, la paziente veniva sottoposta a intervento chirurgico di tracheotomia
temporanea e asportazione del corpo estraneo laringeo, con formazione di una cicatrice chirurgica
lineare di 5 cm in sede sopra giugulare e sviluppo di un conseguente stato ansioso reattivo.
A supporto della domanda, l'attrice produceva la relazione medico-legale del dott. ### che stimava
il danno biologico permanente nella misura del 10%, richiedendo il risarcimento complessivo di €
33.068,93 (€ 29.518,93 per danno biologico secondo le ### di ### + € 3.550,00 per spese vive, tra
cui € 2.850,00 per rifacimento della protesi dentaria).
Si costituiva in giudizio la ### S. ### e S. ### di ### che contestava la domanda in fatto e in diritto,
chiedendone il rigetto.
In particolare, negava che la protesi fosse stata «fatta ingoiare» nel reparto ### sosteneva la
corretta gestione delle emergenze cardiologiche e neurologiche della paziente secondo le migliori
pratiche cliniche, contestava tanto il nesso causale quanto il quantum del danno richiesto,
reputando adeguata, ove mai dovuta, la sola liquidazione del danno estetico da cicatrice.
Nelle more del giudizio, l'attrice decedeva in data ### ed i suoi eredi (### e ### si costituivano
volontariamente per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 01.06.2021, il Tribunale di ### all'esito dell'istruttoria svolta (acquisizione della
documentazione clinica ed espletamento della CTU medico-legale affidata al ### Dott. ###, con
prosecuzione del giudizio da parte degli eredi ### e ### pronunciava la sentenza n. 77/2022
pubblicata in data ### e notificata il ###, che così statuiva: “1) rigetta la domanda della parte
attrice; 2) condanna in solido le parti attrici al pagamento a favore della parte convenuta delle
spese di lite che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese
generali nella misura del 15,00% del compenso totale ed oltre accessori come per legge. 3)
restano a carico della parte attrice le spese della c.t.u.”.
Ratio decidendi: Il Tribunale riteneva che l'inadempimento allegato (condotta attiva dei sanitari nel
far ingoiare la protesi) fosse radicalmente diverso da quello accertato dalla CTU (omessa diagnosi
del corpo estraneo), con conseguente inidoneità della consulenza a sopperire alle carenze di
allegazione della parte.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con citazione del 27.02.2022, gli odierni appellanti proponevano appello avverso la prefata
sentenza affidandosi a due motivi di censura: I. Omessa, contraddittoria ed erronea valutazione
delle prospettazioni attoree; omessa valutazione delle allegazioni di parte attrice; omessa
pronuncia su parte della domanda.
II. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulle presunte illogiche e contraddittorie
risultanze della CTU medico-legale.
Concludevano per la riforma integrale della sentenza impugnata e per la condanna dell'appellata al
risarcimento dei danni nella misura di € 33.068,93 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
alla vittoria delle spese per entrambi i gradi, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 823/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva
rinviata d'ufficio al 15.06.2022 e poi nuovamente al 21.10.2022. ### ### ### e ### si è costituita
in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342,
comma 1, nn. 1-2, c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame, e nel merito chiedendo la
conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria di spese del grado.
Rinviata la causa più volte per la precisazione delle conclusioni, in data ### veniva adottato
provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il ###,
veniva fissata l'udienza del 06.03.2026, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione
notificata il ### a fronte della sentenza n. 77/2022, pubblicata il ###, e notificata il ###, il cui
termine breve per proporre appello sarebbe spirato il ###.
Preliminarmente si osserva che la decisione nel merito della controversia assorbe ogni eccezione di
inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'articolo 342 c pc ovvero di improcedibilità
ai fini dell'articolo 348 bis cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo si censura l'errore del Tribunale laddove ha ritenuto che la causa petendi allegata
da parte attorea fosse circoscritta alla condotta di “far ingoiare” la protesi alla sig.ra ### e non già
nell'omessa diagnosi del corpo estraneo evidenziata dalla CTU e riportata soltanto nella comparsa
conclusionale di primo grado.
Il motivo è fondato.
Premesso, in generale che, nell'ambito del riparto degli oneri probatori nel giudizio di
responsabilità sanitaria contrattuale (che sorge tra paziente e la struttura ospedaliera ai sensi degli
artt. 1218 e 1228 c.c., e tra il paziente e il singolo medico sul piano del «contatto sociale
qualificato» (oggi disciplinato anche dall'art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24) è stato definitivamente
chiarito, nella sua portata essenziale (Sezioni Unite Suprema Corte dell'11 gennaio 2008, n. 577)
che l'attore deve allegare l'inadempimento (astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato
nei limiti della conoscibilità) e il nesso eziologico.
Mentre al sanitario-debitore spetta, la prova che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur
verificatosi, esso non ha avuto efficacia causale rispetto al pregiudizio patito.
Ciò posto, quanto al contenuto dell'onere di allegazione del paziente, e in particolare al grado di
specificità richiesto per l'individuazione del profilo di colpa medica, la giurisprudenza più recente
della Suprema Corte ha chiarito che l'onere in questione deve ritenersi attenuato o «relativo», nel
senso che dal paziente non può esigersi l'individuazione ex ante del profilo tecnico-scientifico
specifico dell'errore medico che presuppone conoscenze specialistiche che il soggetto non
professionista non possiede e che sono acquisibili, per definizione, soltanto attraverso la
consulenza tecnica d'ufficio.
Sicché è sufficiente, che l'attore alleghi il nucleo materiale essenziale del fatto costitutivo, vale a
dire la vicenda clinica nei suoi elementi identificativi (i ricoveri, i sintomi riferiti, le terapie praticate
e quelle non praticate, l'evento dannoso), così da delimitare il perimetro storico all'interno del
quale il giudice, con l'ausilio del ### è chiamato ad accertare se e quale specifico profilo di
inadempimento si sia verificato Sul punto cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15 marzo 2024, n. 7074
secondo cui “nel giudizio di risarcimento da colpa medica non costituisce inammissibile
mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo
che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel
concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria,
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua
essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore,
possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici
elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di
una CTU (Cass. 10901/2024; 7074/2024; Cass. 13269/2012) sovrapponibile, da Cass. civ., Sez. III,
ord. 29 luglio 2025, 21889, che esclude la domanda nuova quando la “novità” sia solo una
precisazione delle modalità dell'inadempimento già azionato.
In tale prospettiva nel caso di specie possiamo affermare che: • la deduzione di profili di colpa
fondati su circostanze emerse in CTU non determina mutamento della causa petendi; • “l'onere di
allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche
esigibili”, senza imporre all'attore di enucleare “specifici e peculiari aspetti tecnici” conoscibili
soltanto dagli esperti.
Ed invero, per quanto ci riguarda: l'omessa diagnosi del corpo estraneo è una modalità dell'inesatta
prestazione sanitaria che spiega perché e come si sia prodotto il danno; non altera né parti, né
petitum, né causa petendi, ma amplia la motivazione tecnica dell'inadempimento.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con evidenza l'errore di diritto in cui è incorso il
giudice di prime cure. ### di citazione della sig.ra ### evidenziava in dettaglio (cfr. anche
comparsa conclusionale primo grado e citazione appello): ### il ricovero d'urgenza del 28.08.2011
e il verificarsi della dislocazione del frammento di protesi; ### la persistente sintomatologia
faringo-laringea riferita dalla paziente (difficoltà alla deglutizione dal 31.08.2011, bruciore alla gola
dal 11.09.2011, faringodinia alla dimissione del 13.09.2011); ### la visita ORL del 22.09.2011, con
diagnosi di mera «odinofagia» e assenza di indagini strumentali per la ricerca di corpi estranei; ###
i plurimi successivi accessi ospedalieri con persistenza della sintomatologia; ### la diagnosi tardiva
del corpo estraneo solo il ### e il conseguente intervento chirurgico del 02.12.2011. ### che la
relazione medico-legale di parte criticava esplicitamente «il comportamento degli anestesisti e
degli ### per non aver «eseguito radiogrammi della colonna vertebrale cervicale per evidenziare
corpi estranei in un soggetto con perdita di incisivo». ### La comparsa conclusionale imputava alla
struttura la «mancata rilevazione tempestiva di frammenti della dentiera».
È dunque palesemente errata l'affermazione del Tribunale secondo cui la causa petendi sarebbe
stata circoscritta al solo profilo del «far ingoiare» attivamente la protesi mentre l'atto di citazione
prospettava, quale fatto storico, l'intera vicenda clinica e il CTP di parte aveva espressamente
indicato l'omessa esecuzione di radiografia cervicale quale condotta negligente.
Il profilo dell'omessa diagnosi (poi accertato dalla ### era già parte integrante del nucleo fattuale
allegato, essendosi limitato l'ausiliario a fornire la qualificazione tecnica di un inadempimento che
era già descritto, nelle sue caratteristiche materiali essenziali, negli atti di causa.
Il primo motivo va accolto e la domanda degli appellanti meritevole di esame nel merito.
Ciò detto, tenuto conto delle risultanze della CTU risulta provata la responsabilità contrattuale
dell'### ### e ### di ### In particolare: ### il ### ha concluso che la struttura sanitaria è
responsabile del «mancato riconoscimento dell'ingestione del pezzo di dentiera rimasto
nell'ipofaringe della ricorrente» (conclusione n. 9 della CTU). ### diagnostica, protrattasi per circa
tre mesi (dal 28.08.2011 al 29.11.2011), ha comportato la permanenza del corpo estraneo in sede
ipofaringea e ha reso necessario un intervento chirurgico invasivo (tracheotomia temporanea) che
avrebbe potuto essere evitato, o reso meno invasivo, con una diagnosi tempestiva. ### il nesso tra
l'omessa diagnosi e il danno (cicatrice tracheostomica, stato ansioso reattivo, prolungata
sintomatologia) è espressamente riconosciuto dalla CTU e non adeguatamente confutato
dall'appellata. La struttura sanitaria non ha dimostrato che l'inadempimento diagnostico non abbia
avuto efficacia causale rispetto al danno. ### non è meritevole di accoglimento la difesa di parte
appellata secondo cui la complessità clinica della paziente (emergenze cardiologiche e
neurologiche) avrebbe giustificato il ritardo diagnostico, demandando ad accertamenti
ambulatoriali successivi la ricerca di corpi estranei, non libera la struttura dalla responsabilità. Le
linee guida rilevanti non consentono di pretermettere per tre mesi la valutazione di una
sintomatologia laringofaringea persistente e progressiva in una paziente con accertata perdita di
un elemento dentario, circostanza obiettivamente indicativa della possibile dislocazione di un
frammento protesico.
Col secondo motivo gli appellanti censurano l'illogicità interna della CTU nell'escludere il danno
biologico funzionale pur riconoscendo il nesso causale dell'omessa diagnosi; sollecitano una
diversa liquidazione del danno non patrimoniale, prospettando l'inadeguatezza della
quantificazione e richiamando, in particolare, profili di sofferenza soggettiva.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono. ### da un lato, ha riconosciuto il nesso causale tra
l'omessa diagnosi del corpo estraneo e il danno clinico-psichico della paziente (conclusione n. 9);
dall'altro, ha escluso il danno biologico funzionale (disfagia soggettiva) reputandola «non
addebitabile con prova provata» ai fatti di causa, in ragione delle preesistenti condizioni
neurologiche e metaboliche della paziente, senza tuttavia eseguire alcun esame strumentale
obiettivo per quantificare o escludere la componente funzionale, mentre i chiarimenti resi si
limitano a ribadire la soluzione senza rispondere alla critica del CTP di parte attorea sull'assenza di
valutazione strumentale della disfagia.
Orbene, l'assenza di documentazione oggettiva idonea (neppure allegata alla ### ci impedisce di
fondare una menomazione funzionale autonoma ### tale da poter aumentare, sia pure in via
equitativa il danno sotto il profilo dell'invalidità permanente o una invalidità psichica neppure
ammettendo una personalizzazione contenuta del danno non patrimoniale permanente (entro il
sistema tabellare milanese), limitatamente alla componente psichica reattiva, (il CTP riferisce di
una visita psichiatrica ma non la documenta).
Pertanto, il motivo è fondato nei limiti della corretta applicazione dei criteri tabellari e del criterio
di premorienza; è infondato nella parte in cui postula un ampliamento della percentuale di I.P. o
una personalizzazione in difetto di adeguata prova.
Procedendo al calcolo del quantum debeatur occorre considerare : a) Postumo permanente: esito
cicatriziale tracheostomico, stabilizzato nei primi mesi 2012. b) Esclusione incremento
funzionale/psichico: mancano accertamenti strumentali o specialistici oggettivi; la CTU tratta la
componente deglutitoria come prevalentemente soggettiva e influenzata da
concause/preesistenze. c) Premorienza: decesso il ###, per cause estranee (dato pacifico) cui
applicare il criterio proporzionale pro-rata (Cass. 41933/2021).
Sulla scorta della richiamata Cass. civ., sez. III, 29/12/2021, n. 41933, nel caso di premorienza
(ovvero morte del danneggiato per causa indipendente prima della soddisfazione del credito) non
è equo applicare la tabella milanese “premorienza” con importi decrescenti ma occorre procedere
come segue: 1) Punto di partenza ###: la somma che sarebbe spettata al danneggiato se fosse
rimasto in vita fino al termine del giudizio, in base a età ed invalidità permanente; 2) Divisore: gli
anni di vita residua attesi secondo le tavole ### 3) Quota annua = dividendo / anni residui attesi.
4) Danno da premorienza = quota annua × anni effettivamente vissuti dopo il sinistro (o dopo
stabilizzazione, se si tratta di postumi permanenti).
Nel caso di specie i postumi permanenti accertati sono pari al 4% di invalidità permanente e,
pertanto, rientrano nell'ambito delle lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti), cui
l'ordinamento collega criteri legali di quantificazione.
Invero l'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 disciplina il danno non patrimoniale per lesioni
di lieve entità (postumi pari o inferiori al 9%), mediante importi tabellari e relativi criteri applicativi,
periodicamente aggiornati.
Tali criteri sono applicabili anche in materia di responsabilità sanitaria, poiché il legislatore, con
l'art. 7 della l. 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), ha espressamente stabilito che “il danno
conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e
139 del codice delle assicurazioni private…”, integrate, ove necessario, per le fattispecie non
previste, ed ha qualificato le relative disposizioni come norme imperative.
Ne segue che, una volta accertato che il danno permanente residuato è una micropermanente (nel
nostro caso: I.P. 4%), la relativa componente risarcitoria deve essere liquidata facendo applicazione
del paradigma legale dell'art. 139 Cod. ass., in coerenza con il rinvio espresso e vincolante operato
dall'art. 7 l. n. 24/2017, restando poi da applicare, nel caso concreto, il criterio della premorienza
(commisurazione alla durata effettiva di sopportazione dei postumi).
Merita di essere precisato che, nel regime delle micropermanenti (art. 139 d.lgs. 209/2005), la
risarcibilità della sofferenza interiore (c.d. danno morale) non è preclusa in astratto: essa è
compatibile con il sistema legale di liquidazione ed è scrutinabile dal giudice entro i criteri
normativi, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 235/2014) e ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale impone che la componente morale sia oggetto di autonoma
considerazione solo ove sia specificamente dedotta e provata, evitando duplicazioni rispetto alle
poste già riconosciute a titolo di danno non patrimoniale tabellare e di eventuale personalizzazione
(Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2023, n. 26985; Cass. civ., sez. III, ord. 20 maggio 2025, n. 13383;
Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788 (Sul punto cfr. anche Cassazione civile sez. III,
13/01/2016, n. 339 secondo cui: in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle
lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità
parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd.
micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno
non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'articolo 139 cod. ass., con l'onere da
parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta
incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche
mediante lo strumento delle presunzioni. ).
Ne segue che, nel campo delle lesioni lievi, un particolare rigore: la sofferenza morale ulteriore non
può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di
circostanze specifiche, idonee a far emergere una sofferenza interiore di intensità eccedente quella
ordinariamente connessa alla menomazione, senza sovrapporsi alle poste già liquidate.
Nel caso di specie, pur risultando menzionata una reazione ansiosa, non emergono dagli atti
elementi probatori specifici e puntuali (quali, a titolo esemplificativo, documentazione clinica
psicodiagnostica, percorso terapeutico strutturato, prescrizioni farmacologiche mirate,
certificazioni o riscontri istruttori univoci) tali da consentire di qualificare la sofferenza interiore
come particolarmente intensa rispetto alla componente ordinaria che il sistema tabellare già
presuppone.
In difetto di tale prova individualizzante, non è possibile riconosce un autonomo incremento a
titolo di danno morale.
Tanto premesso, è pacifico che la sig.ra ### sia deceduta in corso di causa in data 25 ottobre 2019,
per cause estranee ai fatti di lite.
Occorre ora precisare che le tabelle milanesi aggiornate al 2025 prevedono per una persona di 66
anni, 4 mesi e 14 giorni al momento dell'intervento che riporti il 4% di invalidità permanente, il
seguente schema di calcolo: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del
sinistro 66 anni ### di invalidità permanente 4% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di
invalidità temporanea totale 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7 Giorni di invalidità
temporanea parziale al 50% 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità
giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 3.606,97 Invalidità
temporanea totale € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 75% € 294,95 Invalidità temporanea
parziale al 50% € 196,63 Totale danno biologico temporaneo € 1.053,38 Non sono riconosciute le
spese per il rifacimento della protesi dentaria, poiché la relativa perdita non risulta causalmente
imputabile all'inadempimento diagnostico accertato a carico della struttura sanitaria, né le altre
spese pure richieste ma non documentate.
Ora, secondo la Cassazione (sentenza del 2021 sopra citata),: a) il danno biologico permanente
esprime la perdita della salute per tutta la vita residua statisticamente prevedibile; b) se il soggetto
muore prima, non si può risarcire il periodo di vita che non si è verificato; c) il danno morale e
temporaneo sono pregiudizi già integralmente verificatisi nel periodo di sopravvivenza.
In tale prospettiva, considerando un'aspettativa di vita per le donne secondo l'### (2019) intorno
agli 84 anni In (per la precisione 84,4), deve, quindi, dedursi che la sig.ra ### aveva all'epoca del
sinistro una aspettativa di vita di circa 18 anni (84-66); 74 anni al momento del decesso nel 2019;
74-66= 8 anni vissuti dalla sig.ra ### ;
Occorre poi dividere l'importo sopra determinato titolo danno biologico permanente per
l'aspettativa di vita moltiplicando solo gli anni effettivamente vissuti secondo il seguente calcolo: €
3.606,97 : 18 anni = € 200,38 € 200,38 x 8 =€ 1.603,09 Occorre sommare tale importo di € 1.603,09
al danno biologico temporaneo (€ 1.053,38) come sopra calcolato pervenendo così all'importo
complessivo di € 2.656,47.
Occorre poi procedere alla devalutazione del danno così come calcolato al momento del sinistro
(agosto del 2011) secondo la seguente tabella di calcolo: Importo da ### € 2.656,47 Dal mese di:
Gennaio 2026 Al mese di: Agosto 2011 ### utilizzato: FOI generale ### 2026: 100,4 ### 2011:
103,2 Raccordo Indici: 1,3 ### di ### 0,791 ### € 556,49 Importo Devalutato: € 2.099,98 Occorre
poi calcolare gli interessi sul capitale rivalutato annualmente secondo il seguente schema di
calcolo: ### € 2.099,98 ### 28/08/2011 ### 31/01/2026 Interessi Legali: ### capitalizzazione,
Anno Civile (365 gg) ### 2011 ### 2026 ### utilizzato: FOI generale ### alla ### 103,2 ### alla ###
100,4 Raccordo Indici: 1,3 Coefficiente di ### 1,265 ### € 556,49 ### € 2.656,47 ### 5270 ### €
469,97 ### + ### € 1.026,46 ### + ### € 3.126,44 Sull'importo così calcolato spettano inoltre gli
interessi legali dal 1 Febbraio 2026 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate in applicazione del DM 147 22 con
riguardo al decisum tenuto conto delle cause con valore inferiore a 5.200 € sia con riferimento al
primo grado che al grado di appello come segue: sono poste a carico dell' ### S. ### e S. ### di
### in persona del ### e l.r.p.t. ed in favore degli appellanti: per il primo grado in € 112,00 per
spese vive oltre ad euro 2.552 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per
legge; per il grado di appello euro 154 per spese vive nonché euro 2.915 per compensi
professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti ### ed ###
P. Q. M.
La Corte d'Appello di ### in persona dei ### in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul
gravame avverso la sentenza n. 77/2022 resa dal Tribunale di ### pubblicata il ###, notificata il
###, così provvede: 1. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 77/2022 resa dal Tribunale
di ### dichiara la responsabilità dell' ### S. ### e S. ### di ### in persona del ### e l.r.p.t. per il
danno cagionato a ### in occasione del ricovero per cui è causa; condanna l' ### S. ### e S. ### di
### in persona del ### e l.r.p.t. a rifondere in favore degli appellanti ### e ### tutti quali eredi di
### la complessiva somma di € 3.126,44 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; 2.
condanna l' ### S. ### e S. ### di ### in persona del ### e l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in
favore degli appellanti vittoriosi ### e ### tutti quali eredi di ### che liquida per il primo grado in €
112,00 per spese vive oltre ad euro 2.552 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa
come per legge; per il grado di appello euro 154 per spese vive nonché euro 2.915 per compensi
professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti ### ed ###
est. ### dott.ssa ### dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione ..."
Avv. Antonino Sugamele

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