RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Malpractice medica - Responsabilità della struttura sanitaria(Codice civile, articoli 1218 e 1228)
Tale responsabilità si fonda sul criterio oggettivo del rischio, secondo il principio cuius commoda, eius incommoda.
La diligenza del professionista sanitario va valutata in concreto, considerando stato clinico del paziente, grado di specializzazione, livello tecnico della struttura, mezzi disponibili e necessità di eventuali consulti.
Corte d’Appello di Palermo, 25 febbraio 2026, n. 504
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - ### - riunita in camera di
consiglio e composta dai magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ###
rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1366/2023 del R.G. di questa Corte di
Appello vertente in questo grado
TRA
### di ### (P.IVA ###), con sede ###, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### p.zza ###,
presso lo studio dell'Avv. ### appellante ### nata ad ### il
### (###), ### nato ad ### il ### (###) e ### nata ad
### il ### (###), tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo
studio dell'Avv. ### appellati
E
### nato a ### il ### (###), elettivamente domiciliat ###,
presso lo studio dell'Avv. ### appellato e appellante incidentale
### della decisione
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di ### con sentenza n. 462/2023 pubblicata in data
### all'esito del giudizio n.r.g. 1063/2021 promosso da ### e
### al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale subito a seguito del decesso della loro madre,
### avvenuto in data ###, ha condannato ### e l'ASP di ###
al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di €
378.267,00 in favore degli attori, oltre interessi legali dalla data
della decisione sino al soddisfo; condannato ### e ASP di ### al
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.883,00, di cui €
1713,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello la struttura
sanitaria eccependone l'erroneità sotto vari profili. Ha, altresì,
proposto appello incidentale ### Si sono costituiti in giudizio ###
e ### contestando sia l'appello principale sia quello incidentale,
insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Scaduto il termine perentorio del 19.12.2025 per il deposito di note
scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei
termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Sull'appello principale
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante eccepisce la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla
responsabilità medica osservando che l'evento lesivo si era
verificato il ### ed il diritto è stato esercitato in data ###, oltre
il termine quinquennale di prescrizione previsto per le ipotesi di
responsabilità extracontrattuale.
2.Con il secondo motivo di appello, l'azienda ospedaliera invoca
l'inopponibilità al responsabile civile della sentenza penale di
condanna n. 1548/2019 emessa dal Tribunale di ### in data ###
per il reato di cui all'art. 589 c.p.; a suo dire l'interpretazione
fornita dal Giudice di prime cure è errata in quanto viola l'art. 651
c.p.p. secondo cui la pronuncia penale di condanna ha efficacia
vincolante nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e
il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto
nel processo penale; l'ASP di ### non è stata invece citata nella
qualità di responsabile civile nel procedimento r.g.n. 7563/2014,
definito con sentenza nr. 1548/2019;
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta l'applicazione
di criteri probabilistici, mediante il ricorso “ad un giudizio di
probabilità logico - razionale” al fine di provare il nesso di causalità
tra evento e danno;
4.Con il quarto motivo di appello, la struttura sanitaria contesta il
riconoscimento di una responsabilità solidale da fatto illecito a suo
carico posto che nessun addebito viene mosso dagli attori alla
“prestazione sanitaria” fornita dall'### l'evento nefasto sarebbe
dunque unicamente addebitabile all'errata diagnosi nonché
all'inadeguata scelta terapeutica di ###
5.Con il quinto motivo di appello, l'azienda ospedaliera contesta la
quantificazione del danno morale ai superstiti basata sui criteri
indicati dalle tabelle del Tribunale di Roma, operando un conteggio
che non tiene conto della mancata convivenza della vittima con i
parenti lesi, nonché della presenza di altri soggetti nel nucleo
familiare degli attori.
Sull'appello incidentale
1.Con il primo motivo di appello incidentale, ### lamenta il
mancato compimento nel giudizio di primo grado di un autonomo
accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della responsabilità
civile, avendo il Tribunale di ### fondato la statuizione di
condanna sulla sentenza penale e su quanto emerso nel relativo
procedimento. Sentenza penale che, peraltro, non poteva spiegare
alcuna efficacia dal momento che l'### di ### non aveva
partecipato al giudizio penale;
2.Con il secondo motivo di appello incidentale, ### contesta il
riconoscimento e la liquidazione del danno parentale, lamentando
che il Tribunale di ### non ha dato congrua motivazione circa
l'applicazione delle ### del Tribunale di Roma e dei criteri seguiti
per pervenire a 23 punti per ciascun figlio, liquidando a ciascuno
l'importo di € 126.089,00.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è inammissibile.
La natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno da
perdita del rapporto parentale impone l'applicazione del temine di
prescrizione quinquennale; tuttavia, nessuna eccezione di
prescrizione è stata invocata nel giudizio di primo grado da parte
dell'Asp di ### Trattandosi, pertanto, di eccezione non proponibile
per la prima volta in appello, il motivo addotto deve essere
dichiarato inammissibile.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
non fonda la propria decisione sull'efficacia del giudicato penale
intervenuto tra gli eredi di ### e ### e non fa applicazione
dell'art. 651 c.p.p., ma sulle prove raccolte in quel processo, in
applicazione del principio di atipicità delle prove nel processo civile
(pag. 6 sent. n. 462/2023).
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi
di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del
proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le
risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale),
se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite
dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia
configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal
momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con
la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente
possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di
stimolare la valutazione giudiziale (Cass., sez. VI, 1 febbraio 2023,
n. 2947). Il Giudice di primo grado, nella fattispecie, ha ritenuto
provati i fatti allegati e la sussistenza della responsabilità civile
sulla base degli atti e degli accertamenti eseguiti nel procedimento
penale, conclusosi con la condanna di ### ex art. 589 c.p alla
pena di sei mesi di reclusione oltre che al pagamento delle spese
processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
ad ### si addebita di avere, quale medico di turno presso la
guardia medica di ### la sera del 24.11.2014, dimesso la
paziente ### dopo averle somministrato terapia farmacologica
per l'ipertensione, omettendo di inviarla con urgenza al ### a
fronte di una sintomatologia che deponeva per una patologia di
origine cardiaca, culminata nel decesso il ### presso il pronto
### dell'### di S. ### e S. Spirito di ### per un infarto acuto
del miocardio complicato da rottura del cuore.
Dalla disamina della relazione redatta all'esito della consulenza
tecnica disposta dal P.M. agli atti emerge che “in relazione alla
crono-istogenesi delle lesioni cardiache, l'infarto di ### può
essere datato a circa 12-24 ore dall'evento ischemico acuto”, come
confermano anche gli esami ematochimici effettuati in P.S. sul
prelievo ematico del 25/11/2014 alle ore 12:30; “la mortalità
dovuta a ### (infarto miocardico causato da un'ostruzione
coronarica che conduce all'arresto totale del flusso sanguigno nel
territorio da essa irrorato) negli ultimi anni si è ridotta
costantemente a causa del trattamento precoce che tali pazienti
possono ricevere”; “appare evidente che la riduzione maggiore
della mortalità nei pazienti anziani deriva dalle strategie adottate
durante le prime 24 ore, un intervallo di tempo in cui l'uso
immediato e appropriato di una terapia riperfusiva salvavita è di
primaria importanza”; “stante, l'evidenza istopatologia, riteniamo
che la signora ### al momento del suo accesso alla guardia
medica presentava i segni dell'ischemia ed un intervento medico a
quel tempo avrebbe con elevata probabilità statistica evitato
l'evento morte”; “in altri termini la signora ### presso il presidio
di ### di ### alle ore 22:46 del 24 novembre, presentava già i
segni dell'ischemia miocardica e che qualora inviata presso un
presidio ospedaliero attrezzato poteva essere sottoposta a terapia
fibrinolitica che poteva, con elevate probabilità, salvare la vita
della signora Milicia”.
Si esclude invece ogni responsabilità in capo ai medici e agli
infermieri in servizio presso il ### di ### la mattina del
25.11.2014: “in ultima analisi non riteniamo che la rianimazione
forzata abbia tolto delle chance di sopravvivenza alla signora ###
Non riteniamo, quindi, di rilevare alcun profilo di responsabilità
professionale, a carico dei sanitari che hanno assistito la sig.ra
### presso l'ospedale di Alcamo”.
Alle medesime risultanze giungeva anche la perizia disposta in
dibattimento, sul presupposto che i disturbi riferiti dalla ###
comprendessero un dolore toracico con irradiazione all'arto
superiore sinistro: “il monitoraggio tempestivo della paziente la
sera del 24.11.2014 e l'altresì tempestiva somministrazione di
terapia ad azione anti-ischemica - come da protocollo standard -
avrebbe consentito di eludere l'evento infausto in termini di
elevata probabilità”.
La circostanza che al momento dell'ingresso alla ### e la figlia
avessero riferito all'### del dolore toracico che avvertiva da tutta
la sera trova, del resto, conferma nelle dichiarazioni rese in primo
grado da ### dichiarazioni ritenute attendibili da parte del Giudice
di prime cure e da tale valutazione codesto collegio non ritiene di
doversi discostare.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di condividere l'iter logico
seguito dal Decidente che ha fatto corretta applicazione dei principi
in tema di responsabilità medica e che ha considerato la condotta
di ### causa dell'evento, in base alle risultanze delle ### delle
testimonianze rese e alla regola della preponderanza dell'evidenza
o del “più probabile che non”.
È indubbio che il criterio del “più probabile che non”, secondo cui
per attribuire la responsabilità non è necessaria una certezza
assoluta, ma è sufficiente dimostrare che è più probabile che la
condotta del sanitario abbia causato il danno piuttosto che il
contrario, differenzi la responsabilità civile e quella penale cui si
attaglia l'assai più esigente standard dell'oltre ogni ragionevole
dubbio (SS.UU Cass. Sent. n. 581 dell'11 gennaio 2008).
In definitiva può ritenersi che il giudice di primo grado abbia
accertato che la condotta negligente del medico e la sua
inadempienza, non avendo indirizzato la ### presso il ### per
gli accertamenti del caso, siano sufficientemente idonei a poter
affermare che, se la sequenza dei fatti e delle condotte fossero
state diverse, con elevate probabilità, si sarebbe potuto evitare
l'evento morte della ###
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il quarto motivo dell'appello è anch'esso infondato.
La tesi dell'ente ospedaliero secondo cui l'evento nefasto sarebbe
unicamente addebitabile all'errata diagnosi, nonché all'inadeguata
scelta terapeutica individuata da ### non può essere condivisa.
La responsabilità della struttura ospedaliera e quella del proprio
dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o
errata della prestazione sanitaria da parte del dipendente, per cui,
accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la
responsabilità solidale di entrambi (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio
1999, n. 589). In linea con il principio secondo il quale colui che
trae vantaggio da una determinata attività è chiamato a
sopportarne anche gli eventuali pregiudizi, la responsabilità della
struttura si fonda su un criterio oggettivo di rischio.
Tale principio rimane superabile solo per l'ipotesi di autonoma ed
esorbitante iniziativa del medico, ovvero di fatto lesivo commesso
al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee
o contrarie ad esse che non possa considerarsi in rapporto di
“occasionalità necessaria” con l'espletamento delle mansioni
inerenti il servizio cui è adibito e che normalmente segna
l'inapplicabilità dell'art. 1228 c.c. (Cass. civile sez. III, 17 maggio
2001, n. 6756).
Alla luce degli accertamenti peritali espletati e dei fatti imputabili
ad ### non può dubitarsi della responsabilità della struttura
sanitaria ex art. 1228 c.c., non risultando integrata in questa sede
alcuna fattispecie di abnormità della condotta del medico, del tutto
sganciata dal rapporto di “occasionalità necessaria” che lo lega alla
struttura stessa e a nulla rilevando il fatto che ### non sia stata
sottoposta ad alcun accertamento tecnico presso la struttura.
Sul punto la legge n. 24 dell'08 marzo 2017 ha stabilito che “la
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera
di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose”.
Neanche può procedersi all'individuazione del grado di
responsabilità imputabile alla struttura ai fini di un'eventuale
successiva azione di regresso intendendosi rinunciate le domande
e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado se non
espressamente riproposte nell'atto di appello (art. 346 c.p.c.).
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il quinto motivo dell'appello è infondato.
La censura del quantum debeatur, secondo cui la quantificazione
del danno morale ai superstiti basata sui criteri indicati dalle
tabelle del Tribunale di Roma non terrebbe conto della mancata
convivenza della vittima con i parenti lesi, nonché della presenza
di altri soggetti nel nucleo familiare degli attori, è generica e
parimenti infondata.
Al fine di liquidare il danno non patrimoniale i tribunali italiani
fanno attualmente ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma o in
alternativa del Tribunale di Milano. In questo contesto, va
segnalato il recente orientamento della S.C. di Cassazione, la quale
ha enunciato che “al fine di garantire non solo un'adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita
del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella
basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del
criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della
vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del
danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ. III Sent., 21
Aprile 2021, n. 10579; Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 Aprile 2024, n.
10765); così, di fatto, accordando la preferenza alle tabelle
romane in tutti i casi di liquidazione del danno non patrimoniale da
perdita del rapporto parentale. Appare pertanto corretta
l'applicazione da parte del Giudice di primo grado delle tabelle
elaborate dal Tribunale di Roma.
Tra gli elementi oggetto di valutazione da parte del Giudice
emergono il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il
congiunto avente diritto al risarcimento, l'età della vittima, la
convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, la presenza
all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari
non conviventi con applicazione dei correttivi per adeguare
ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame,
stabilendo un punteggio di 23 per ciascun figlio, ridotto di un
mezzo pe la mancanza di convivenza con il de cuius, giungendo
dunque ad un punteggio complessivo di 11,5 per ciascun
congiunto.
Non appare dunque condivisibile in merito alla quantificazione del
danno risarcibile la doglianza della struttura sanitaria che neppure
dichiara in che modo sarebbe stata lesa dall'applicazione di tale
criterio né si premura di esplicitare le ragioni per le quali avrebbe
dovuto effettuarsi una diversa valutazione del danno rispetto a
quella operata dal tribunale né di indicare i diversi criteri ritenuti
applicabili, dovendo, in caso di controversia, la parte che contesta
la liquidazione spiegare come l'applicazione del criterio corretto
avrebbe modificato l'importo risarcitorio.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato. ###
incidentale è infondato.
Stante la sostanziale coincidenza dei motivi di appello incidentale
con i motivi di appello principale, anche l'appello incidentale
dev'essere integralmente rigettato.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in
dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e successive modifiche.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come
inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il
versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante
incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
parti, - ### l'appello principale; - ### l'appello incidentale
proposto da ### - Condanna l'### di ### e ### in solido, al
pagamento in favore di ### e ### delle spese di lite del presente
grado che liquida in € 14.239,00 oltre accessori di legge,
disponendone la distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi
antistatario; - dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art.
13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 115, come inserito
dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento
da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13. 24-03-2026 22:07
Richiedi una Consulenza